<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325</id><updated>2011-07-30T17:58:22.419+02:00</updated><category term='Legittimazione'/><category term='Reati'/><category term='Tutor'/><category term='Stampa'/><category term='Trasporti'/><category term='Tutela'/><category term='Alimenti'/><category term='Trasporto aereo'/><category term='Mutuo'/><category term='Condominio'/><category term='Inadempimento'/><category term='AGCOM'/><category term='Bond Argentina'/><category term='Danni'/><category term='Animali'/><category term='Energia'/><category term='Vendita'/><category term='Garanzie'/><category term='Arbitrato'/><category term='Stranieri'/><category term='Prodotti'/><category term='Agricoltura'/><category term='Sentenze per esteso'/><category term='Per esteso'/><category term='Immobili'/><category term='Associazioni di consumatori'/><category term='Scuola'/><category term='AGCM'/><category term='Concorrenza'/><category term='Privacy'/><category term='Professionisti'/><category term='Titoli di credito'/><category term='Viaggi'/><category term='Tributi'/><category term='Parte civile'/><category term='Lavoro'/><category term='Obbligazioni e contratti'/><category term='Commercio'/><category term='Salute'/><category term='Circolazione stradale'/><category term='Multe'/><category term='Giurisdizione civ.'/><category term='Competenza'/><category term='Acqua'/><category term='Pubblicità'/><category term='Forniture'/><category term='Contratti bancari'/><category term='Antitrust'/><category term='Vacanze'/><category term='Imposte'/><category term='Credito'/><category term='Pensioni'/><category term='Strade'/><category term='Parcheggi'/><category term='Disabili'/><category term='TAR'/><category term='Vizi'/><category term='Banche'/><category term='Esami'/><category term='Telefonia'/><category term='Signoraggio'/><category term='Clausole'/><title type='text'>ARCO IUS</title><subtitle type='html'>Diritto e Diritti dei Consumatori</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://arcodiritto.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>ARCO Consumatori</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14009628077819916666</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_YaOsgdXcDUo/SM6PbW5ElYI/AAAAAAAAAAM/jE_k_Sw00yM/S220/grande+rilievo.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>164</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-2226303252648765894</id><published>2009-10-05T09:43:00.002+02:00</published><updated>2009-10-20T09:46:10.905+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Disabili'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Circolazione stradale'/><title type='text'>Corte Cass. sent. 21271/09</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Strisce blu, parcheggi, disabili, ticket, precisazioni&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il disabile che parcheggia nelle strisce blu perché non hanno trovato posto negli spazi appositamente riservati, deve pagare il Ticket, nonostante abbia esposto un valido contrassegno.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;(*) Riferimento normativi: art. 188, comma 3, C.d.S.; art. 11, comma 1, D.P.R. n. 503 del 199.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;(1) In tema di disabili e parcheggio si vedano: Cassazione civile, sez. II, sentenza 24.04.2009 n° 9822 e Cassazione civile, sez. II, sentenza 05.12.2007 n° 25388.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE&lt;br /&gt;SEZIONE II CIVILE&lt;br /&gt;Sentenza 5 ottobre 2009, n. 21271&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Svolgimento del processo&lt;br /&gt;Il sig. P.A. propose opposizione a verbale di accertamento della violazione dell'art. 157 C.d.S., elevato dalla Polizia Municipale di Palermo. L'opponente sosteneva che, essendo disabile e avendo esposto lo speciale contrassegno, non doveva pagare alcunchè nonostante avesse parcheggiato la sua autovettura in zona tariffata delimitata dalle strisce blu.&lt;br /&gt;L'adito Giudice di pace di Palermo non ammise la prova testimoniale dedotta dall'opponente e, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l'opposizione sul rilievo che le persone disabili non sono esonerate dal corrispettivo dovuto nelle zone di sosta a pagamento.&lt;br /&gt;Il sig. P. ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura, illustrati anche da memoria. L'amministrazione comunale intimata non ha svolto difese.&lt;br /&gt;Motivi della decisione&lt;br /&gt;1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione della disciplina posta a tutela delle persone disabili, e in particolare del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, artt. 11 e 12, ("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici") e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 381, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), sostenendo che per l'autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui all'art. 12, cit., la quale sia stata parcheggiata in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità - come nella specie - di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 5, cit., la sosta sia gratuita.&lt;br /&gt;2. - Il motivo è infondato, perchè ciò non è previsto da alcuna norma (ancorchè sia teorizzato in circolari della pubblica amministrazione - cui fa riferimento il ricorrente - le quali, però, non hanno valore di norme di diritto). In particolare, il art. 188 C.d.S., comma 3, e D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 1, cit., prevedono per i titolari del contrassegno l'esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall'autorità competente; l'obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall'art. 4 C.d.S., comma 4, lett. d), (per il quale l'ente proprietario della strada può "vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli"), che li considera alternativi.&lt;br /&gt;Nè ha fondamento invocare a sostegno di una diversa interpretazione, come fa il ricorrente, l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili. Dalla gratuità - anzichè onerosità come per gli altri utenti - della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità - piuttosto che dalla gratuità - del posto dove sostare; sicchè, anche in caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 5, invocato dal ricorrente, non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento.&lt;br /&gt;Va pertanto corretta l'affermazione della gratuità della sosta in ogni caso per i titolari dello speciale contrassegno di cui si è detto contenuta - peraltro in un mero obiter dictum privo di specifica motivazione -in Cass. 5 dicembre 2007, n. 25388, richiamata in memoria dal ricorrente.&lt;br /&gt;3. - Nel rigetto del primo motivo resta assorbito l'esame degli altri due, con i quali si censura, sotto il profilo della violazione di legge (secondo motivo) e del vizio di motivazione (terzo motivo) la mancata ammissione della prova relativa all'esibizione del contrassegno e alla indisponibilità di posti riservati.&lt;br /&gt;4. - Il ricorso va in conclusione respinto.&lt;br /&gt;Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'amministrazione intimata svolto attività difensiva.&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt;La Corte rigetta il ricorso.&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, il 10 luglio 2009.&lt;br /&gt;Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2009.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-2226303252648765894?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/2226303252648765894'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/2226303252648765894'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2009/10/corte-cass-sent-2127109.html' title='Corte Cass. sent. 21271/09'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-1929784985159588577</id><published>2009-09-30T09:50:00.000+02:00</published><updated>2009-10-20T09:47:42.340+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Circolazione stradale'/><title type='text'>Corte Cass. sent. n. 20949/09</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;L’importanza di questa sentenza di legittimità è di aver ritenuto, contrariamente agli altri orientamenti, che il pedone ha certamente il diritto di precedenza nell'attraversamento della strada sulle strisce pedonali.&lt;/em&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SEZIONE III CIVILE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sentenza 3 luglio - 30 settembre 2009, n. 20949 &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Presidente Di Nanni - Relatore Amatucci)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Svolgimento del processo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. - Il ****, a ****, nella centrale via ****, l'ottantenne M. B. fu investita da un motociclo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Un'ora e mezzo più tardi morì per le lesioni craniche riportate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I figli R., R. ed A. G. agirono per il risarcimento innanzi al tribunale di Firenze nei confronti del proprietario e conducente del ciclomotore F. P. e della società assicuratrice Geas Assicurazioni s.p.a., la quale sola si costituì e resistette alla domanda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con sentenza del 4.10.2000 l'adito tribunale dichiarò che l'evento era ascrivibile per il 30% alla condotta della stessa B., escluse la sussistenza di danno patrimoniale (ulteriore rispetto alle spese funerarie) e biologico (iure proprio ed hereditario), liquidò il danno morale subito da ciascuno dei figli in L. 80.000.000, condannò i convenuti al pagamento ad ognuno di L. 56.091.142 (pari al 70% dell'importo complessivo) e pose le spese processuali per due terzi a carico dei convenuti, compensandole per il residuo terzo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. - La decisione fu appellata da tutte le parti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con sentenza n. 167 del 2004 la corte d'appello di Firenze rigettò l'appello dei G. e, dato atto che la somma di L. 50.000.000 versata ad ognuno degli attori nell'intervallo fra la prima e la seconda udienza di primo grado era satisfattiva, condannò i G. al pagamento delle spese del secondo grado e dei due terzi di quelle del primo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. - Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i G., affidandosi a cinque motivi, cui resiste con controricorso la Commercial Unioni Italia s.p.a. (succeduta alla società che era succeduta alla Geas), che al momento della discussione aveva mutato la denominazione sociale in Aviva Italia s.p.a..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Motivi della decisione&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. - Col primo motivo sono denunciati falsa applicazione delle norme poste dal vecchio e dal nuovo codice della strada (r.d. 8.12.1933, n. 1740 e d.p.r. 15.6.1999, n. 393) nonché vizio di motivazione in ordine al ravvisato, concorrente apporto causale colposo della stessa vittima, che stava attraversando sulle strisce pedonali e della quale non erano stati individuati comportamenti diversi da quelli comuni e legittimi per un pedone, non essendo stato da alcuno affermato che ella avesse tenuto una condotta imprevedibile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.1. - Alle (non numerate) pagine 7 e 8 della sentenza la corte d'appello ha ritenuto:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) che fosse indubitabile la prevalente colpa dell'investitore, “per aver marciato ad una velocità e/o con un'attenzione non adeguate in relazione alla presenza di strisce pedonali ed all'arco posto alla sua sinistra, dal quale non era affatto imprevedibile che sbucasse qualche pedone con l'intento di attraversare la strada sulle strisce pedonali poste nelle immediate vicinanze di tale arco”;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) che tuttavia non poteva negarsi il concorso di colpa del pedone, che aveva attraversato la strada da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia del motociclo, provenendo dalla volta di ****, “frettolosamente... ed a testa bassa senza controllare la sussistenza di veicoli che circolavano in via ****”, come dichiarato da un teste in sede penale con affermazioni convergenti con le risultanze del rapporto dei vigili urbani;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) che il pedone ha certamente il diritto di precedenza nell'attraversamento della strada sulle strisce pedonali o nelle immediate vicinanze, “ma che ciò non lo esime affatto dal controllare con attenzione, nel primario suo interesse, se stiano sopraggiungendo veicoli da destra o da sinistra”;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;d) che, nella specie, se la B. (pedone) “avesse, uscita dall'arco di ****, guardato con attenzione a destra prima di intraprendere l'attraversamento della strada, avrebbe sicuramente visto sopraggiungere il motociclo a velocità non adeguata, o che comunque non mostrava segni di rallentamento, tali da farle ragionevolmente presumere che si sarebbe arrestato per concederle la dovuta precedenza”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.2. - L'inaccettabile corollario dell'affermazione sub d) è dunque che, prima di attraversare sulle strisce, il pedone debba accertarsi anche che i veicoli sopraggiungenti mostrino segni di rallentamento così da consentirgli di presumere che si arrestino; e che, se non lo fa e viene investito perché un veicolo non si arresta, la “colpa” di quel che accade è anche sua.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Va in contrario osservato che il dovere di rallentare fino a fermarsi per consentire l'attraversamento del pedone sulle strisce pedonali fa carico al conducente del veicolo, che la velocità va dallo stesso adeguata al contesto dei luoghi ed all'area visibile nelle immediate vicinanze delle strisce, che sul conducente incombe l'obbligo di presumere che nello spazio a tanto destinato un pedone possa in ogni momento attraversare, che, soprattutto, nessun dovere ha il pedone (che ben può essere anche un vecchio o un bambino) di valutare l'intenzione del conducente di lasciarlo effettivamente passare (come deve), apprezzando l'eventuale rallentamento del sopraggiungente veicolo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A meno, infatti, di riguardare l'attraversamento sulle strisce di una strada come un impegnativo momento di valutazioni di velocità ed intenzioni altrui, occorre che ogni conducente, nell'approssimarsi alle strisce pedonali - ancor più se queste si trovino, come nella specie, in una zona centrale di una città - abbia la chiara consapevolezza che deve non solo dare la precedenza, ma anche tenere un comportamento idoneo ad ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare senza rischi, non essendo in linea con le elementari regole di comportamento proprie di in un paese civile che un conducente possa considerare una mera facoltà il suo inderogabile obbligo di dare la precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali e che il pedone debba, dal canto suo, riguardare l'attraversamento come un temerario atto di coraggio, anche dove ha diritto di farlo con l'aspettativa che i conducenti si fermino per lasciarglielo fare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che, poi, egli controlli “nel primario suo interesse” (come afferma la corte d'appello) qual è la situazione che in concreto gli si presenta è senz'altro opportuno ed auspicabile; ma costituisce un errore in diritto ritenere che l'omissione, da parte del pedone che attraversi la strada sulle apposite strisce, del controllo e dell'apprezzamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti, o addirittura dell'intenzione di un conducente di rallentare o fermarsi, possa assumere la valenza - ex art. 1227, comma 1, cod. civ. - di concorso del fatto colposo dello stesso danneggiato nel caso in cui venga investito. E ciò perché, come sopra s'è detto, nella particolare materia in esame, non può predicarsi il dovere di essere tecnicamente cauto da parte di chi (il pedone), potendo legittimamente essere privo delle doti necessarie per effettuare tale tipo di apprezzamento, ha ragione di fare pieno affidamento sulla specificamente prescritta cautela altrui (del conducente di un veicolo).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tanto non significa che un possibile concorso colposo del pedone non sia mai ravvisabile. Ma può esserlo solo se il pedone abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria, non ipotizzatale nel caso di semplice attraversamento “frettoloso ed a testa bassa”, cui la corte territoriale ha invece conferito determinante rilievo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il motivo va pertanto accolto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. - Col secondo, terzo e quarto motivo i ricorrenti rispettivamente si dolgono, denunciando violazione di norme di diritto e vizi della motivazione su punti decisivi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) che la corte d'appello non avesse riconosciuto, quale lesione del credito, il danno loro derivato dalla perdita della possibilità di ereditare dalla madre l'appartamento che il suo locatore **** le aveva offerto di acquistare ad un prezzo assolutamente vantaggioso (L. 31.400.000, in luogo di quello corrispondente al valore commerciale di L. 170.000.000) benché ella avesse accettato l'offerta, riservandosi solo di indicare le modalità di pagamento;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) che fosse stata esclusa anche la risarcibilità, iure hereditario, del danno biologico subito alla madre in ragione della brevità del lasso di tempo per il quale era sopravvissuta alle lesioni (circa un'ora e mezzo), nonché del danno “esistenziale” che i figli avevano subito;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) che il danno morale fosse stato loro liquidato nella inadeguata misura di L. 80.000.000 ciascuno (con la ulteriore diminuzione connessa all'apporto causale colposo ravvisato a carico della vittima).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.1. - Tutti e tre i motivi di censura sono infondati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sul primo è sufficiente rilevare che non sussiste lesione di un credito (che avrebbe presupposto l'obbligo di vendere da parte di **** e, dunque, l'intervenuta conclusione di un contratto preliminare di compravendita) e che i rilievi, in fatto, del giudice del merito circa le incertezze relative al raggiungimento dell'accordo sulle modalità di pagamento, al loro rispetto da parte dell'eventuale acquirente, alla possibile incertezza che la madre, quand'anche avesse acquistato, avrebbe poi lasciato in eredità l'immobile ai figli e non ne avrebbe invece diversamente disposto, ai dubbi sulle possibili premorienze costituiscono apprezzamenti di merito adeguatamente motivati, insuscettibili di diverse valutazioni in sede di legittimità ed in se stessi integranti una coerente spiegazione delle ragioni per le quali la corte ha in sostanza escluso, pur senza espressa citazione dell'art. 1223 c.c. (la cui violazione non è, peraltro denunciata), che il preteso danno costituisse conseguenza immediata e diretta dell'illecito, essendo l'aspettativa dei figli soggetta “a tali e tante condizioni da non meritare tutela giuridica”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.2. - L'infondatezza del secondo e del terzo motivo discende dall'applicazione dei principi enunciati dalle sezioni unite, con sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, con la quale sono stati ampiamente svolti gli approfondimenti e le meditazioni sollecitati dai ricorrenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È stata, in particolare esclusa la riconoscibilità del danno da morte (cosiddetto tanatologico) come danno biologico e si è specificato che determina una duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso in una configurazione più lata della sofferenza psichica traneseunte (cfr. la motivazione, sub. 4.9.). Nella specie, il danno morale delle vittime secondarie del fatto costituente reato è stato riconosciuto in misura che non autorizza in alcun modo la conclusione che il giudice del merito abbia inteso indennizzare solo la sofferenza transeunte, sicché il pregiudizio da perdita del rapporto parentale deve dirsi sostanza già risarcito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. - Fondato è, invece, il quinto motivo, col quale i ricorrenti censurano la sentenza per vizio di ultrapetizione nella parte in cui ha addossato le spese del primo grado ai G. per 2/3, benché la controparte società assicuratrice avesse chiesto che fosse riformata nel senso della compensazione integrale la sentenza del tribunale che aveva, invece, posto le spese per 2/3 a carico dei convenuti (assicurato ed assicuratore).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sussistono in realtà distonie logiche fra motivazione e dispositivo, verosimilmente frutto di un duplice errore trascrittivo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. - In conclusione, accolto il primo ed il quinto motivo e rigettati gli altri, la sentenza va cassata in relazione alle censure accolte con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione affinché, nel rispetto degli enunciati principi (sub 1.2.), effettui un nuovo apprezzamento di fatto sulla sussistenza dell'apporto causale colposo del pedone, si pronunci sulle spese del primo grado senza eccedere rispetto alla richiesta di riforma sul punto e liquidi anche le spese del giudizio di cassazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Corte di Cassazione accoglie il primo ed il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Firenze in diversa composizione. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-1929784985159588577?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/1929784985159588577'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/1929784985159588577'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2009/10/corte-cass-sent-n-2094909.html' title='Corte Cass. sent. n. 20949/09'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-5270794613637569074</id><published>2009-09-14T17:13:00.001+02:00</published><updated>2009-10-21T17:15:59.373+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AGCOM'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TAR'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Telefonia'/><title type='text'>Consiglio di Stato, ordinanza n. 4602 del 14.09.09</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Portabilita' del numero di telefono: legittima la delibera dell'AGCOM che ne imponeva il trasferimento entro 3 giorni&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con l'ordinanza riportata in calce il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del TAR Lazio con la quale era stata dichiarata l'illegittimità della delibera che imponeva agli operatori di effettuare il trasferimento del numero di telefono mobile entro tre giorni dalla richiesta.&lt;br /&gt;Nel procedimento, introdotto dal ricorso dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, era intervenuta ad adiuvandum l'associazione consumeristica Altroconsumo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Giurdanella e Guido Scorza.&lt;br /&gt;Il CdS non ha ritenuto condivisibile l'argomentazione cardine della sentenza del TAR Lazio e cioè che la materia esulasse dall'ambito di competenza dell'AGCOM in quanto oggetto di specifica disciplina legislativa. Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti,  l’art.1 comma 3 del d.l. n.7/2007 deve ritenersi relativo al "semplice recesso dal contratto senza trasferimento del numero ad altro operatore".&lt;br /&gt;Inoltre la previsione nella disposizione in oggetto di un termine massimo a garanzia del consumatore non può ritenersi aver intaccato "il potere dell’Agcom di disciplinare la portabilità del numero di telefonia mobile e di prevedere termini inferiori per la conclusione della procedura".&lt;br /&gt;. . .&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;Consiglio di Stato, Sezione VI&lt;br /&gt;Ordinanza n. 4602 del 14 settembre 2009&lt;br /&gt;(Presidente Barbagallo - Relatore Castriota Scanderbeg)&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;[...]&lt;br /&gt;Sul ricorso numero di registro generale 6977 del 2009, proposto da: Autorita' Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;&lt;br /&gt;contro&lt;br /&gt;Telecom Italia Spa, [...]; Postemobile Spa; [...]; Wind Telecomunicazioni Spa, [...]; Codacons, Associazione degli Utenti Per i Diritti Telefonici Aus Tel Onlus, [...];&lt;br /&gt;e con l'intervento di&lt;br /&gt;ad adiuvandum:[...]&lt;br /&gt;Altroconsumo, rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Giurdanella, Guido Scorza, con domicilio eletto presso Guido Scorza in Roma, Via di Monte Giordano, 36;&lt;br /&gt;[...]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;per la riforma&lt;br /&gt;quanto al ricorso n. 6961 del 2009:&lt;br /&gt;della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione Iii Ter n. 05781/2009, resa tra le parti, concernente NORME RIGUARDANTI LA PORTABILITA' DEL NUMERO MOBILE.&lt;br /&gt;quanto al ricorso n. 6977 del 2009:&lt;br /&gt;della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione Iii Ter n. 05781/2009, resa tra le parti, concernente PORTABILITÀ NUMERO MOBILE.&lt;br /&gt;quanto al ricorso n. 7029 del 2009:&lt;br /&gt;della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione Iii Ter n. 05781/2009, resa tra le parti, concernente NORME RIGUARDANTI LA PORTABILITA' DEL NUMERO MOBILE.&lt;br /&gt;Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;&lt;br /&gt;Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;&lt;br /&gt;Visti tutti gli atti della causa;&lt;br /&gt;Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di parziale accoglimento, presentata in via incidentale dalle parti appellanti principali e la domanda di sospensione presentata dall’appellante incidentale;&lt;br /&gt;[...]&lt;br /&gt;Visti gli appelli incidentali con annessa istanza sospensiva proposti nei distinti ricorsi;&lt;br /&gt;[...]&lt;br /&gt;Ritenuto di dover disporre la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, in quanto rivolti avverso la stessa sentenza;&lt;br /&gt;ritenuto di dover accogliere gli appelli cautelari principali, proposti avverso la statuizione di accoglimento della sentenza del Tar, in quanto l’art.1 comma 3 del d.l. n.7/2007 riguarda il semplice recesso dal contratto senza trasferimento del numero ad altro operatore e, sotto altro profilo, nell’introdurre un termine massimo a garanzia del consumatore, non ha intaccato il potere dell’Agcom di disciplinare la portabilità del numero di telefonia mobile e di prevedere termini inferiori per la conclusione della procedura ( potere,peraltro, già esercitato con la precedente non contestata delibera 19/01/CIR con modalità analoghe a quelle in contestazione, salva la previsione del diverso termine di 5 giorni in luogo dei 3 giorni fissati dalla più recente delibera);&lt;br /&gt;considerato che dalla statuizione della sentenza Tar, contestata dagli appellanti principali, deriva un danno grave e irreparabile agli operatori minori, chiaramente pregiudicati dalla sospensione di un regime regolatorio che tende a disciplinare la portabilità del numero in modo efficace;&lt;br /&gt;ritenuto che, con riguardo all’appello incidentale proposto da Telecom, non sussistono i requisiti della gravità e irreparabilità del danno, tali da rendere necessaria la sospensione del provvedimento impugnato in primo grado riguardo a profili che potranno essere adeguatamente approfonditi nella sede del merito del giudizio;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt;dispone la riunione dei ricorsi in appello indicati in epigrafe.&lt;br /&gt;Accoglie l'istanza cautelare proposta dagli appellanti principali e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione di accoglimento del ricorso di primo grado. Respinge l’istanza cautelare proposta dall’appellante incidentale.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-5270794613637569074?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/5270794613637569074'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/5270794613637569074'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2009/09/consiglio-di-stato-ordinanza-n-4602-del.html' title='Consiglio di Stato, ordinanza n. 4602 del 14.09.09'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-8822114258584826108</id><published>2009-08-06T16:49:00.000+02:00</published><updated>2009-11-17T16:54:24.706+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AGCM'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Telefonia'/><title type='text'>AGCM  PS1556 - VODAFONE-ATTIVAZIONE E DISTACCO ARBITRARI</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;a onclick="return _dSectionExpand('3');"&gt;&lt;/a&gt;PS1556 - VODAFONE-ATTIVAZIONE E DISTACCO ARBITRARI&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Provvedimento n. 20190 &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO&lt;br /&gt;NELLA SUA ADUNANZA del 6 agosto 2009; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;&lt;br /&gt;VISTO il Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);&lt;br /&gt;VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);&lt;br /&gt;VISTO il provvedimento del 16 aprile 2009, con il quale è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento;&lt;br /&gt;VISTI gli atti del procedimento;&lt;br /&gt;I. LA PARTE&lt;br /&gt;1. La società Vodafone Omnitel N.V. (di seguito, anche Vodafone), controllata italiana di Vodafone Group PLC, opera nel mercato nazionale delle comunicazioni mobili e, come nuovo operatore, anche nel settore delle comunicazioni fisse. Il Bilancio di esercizio, al 31 marzo 2008, presenta un fatturato pari a euro 8.386.462.961 ed un utile di esercizio pari a euro 1.227.934.752.&lt;br /&gt;II. LA PRATICA COMMERCIALE&lt;br /&gt;2. Il presente provvedimento concerne le condotte poste in essere dalla società Vodafone Omnitel N.V. (di seguito, anche Vodafone) volte all’acquisizione di nuova clientela attraverso la conclusione di contratti di utenza a distanza a mezzo contatto telefonico e negoziati fuori dei locali commerciali a mezzo agenti/procacciatori.In relazione a tale condotta è stata ipotizzata la violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25 e 26 lettera f), del Codice del Consumo, così come richiamati altresì dall’articolo 57, comma 2, del medesimo Decreto, come modificato dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.&lt;br /&gt;III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE&lt;br /&gt;3. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, nonché sulla base di numerose segnalazioni, pervenute dal mese di marzo 2008 e fino alla chiusura della fase istruttoria, da parte di consumatori, è stato comunicato l’avvio del procedimento istruttorio a Vodafone. 4. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione circa la sussistenza delle pratiche commerciali nel caso oggetto di analisi, sono state chieste alla società Vodafone, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, del Codice e dell’articolo 12 comma 1, del Regolamento le seguenti informazioni e relativa documentazione: a) illustrazione di modalità e tempistica con cui avviene la conclusione dei contratti a distanza a mezzo contatto telefonico e negoziati fuori dei locali commerciali a mezzo agenti/procacciatori; b) copia dei contratti stipulati dalla società Vodafone ed i partners commerciali di cui si avvale; c) illustrazione delle procedure seguite da Vodafone e delle istruzioni impartite agli operatori dei call center ovvero agli agenti di vendita in ordine alle informazioni sulle caratteristiche e condizioni economiche del servizio da fornire ai consumatori; d) indicazioni in ordine ai controlli previsti in ordine alla conclusione di contratti di utenza; e) indicazione delle categorie di soggetti a cui è consentito concludere il contratto di utenza pur non essendo intestatari della linea; f) momento esatto in cui viene inserito l’ordine nei sistemi al fine di avviare le procedure nonché il momento in cui il processo diventa irreversibile, rendendo impossibile il blocco dell’ordine di lavorazione in corso; g) un minimo di 30 copie di registrazioni integrali di conversazioni telefoniche con consumatori che abbiano concluso un contratto di utenza a distanza, dal mese di marzo 2008, contattati da parte di call center diversi tra loro; h) copia esemplificativa della documentazione inoltrata al domicilio del consumatore in caso di conclusione di un contratto a distanza a mezzo telefono; i) copia dei contratti e della documentazione negoziale consegnata al consumatore al momento del contatto con l’agente/procacciatore; l) illustrazione delle modalità e tempistiche di gestione dei reclami.5. Con comunicazioni pervenute in data 25 e 26 marzo 2009, la società Vodafone ha svolto le seguenti considerazioni:- tutte le segnalazioni pervenute all’Autorità sono state oggetto di un approfondito e analitico esame da parte di Vodafone che ha provveduto, in concreto e fattivamente, a gestire e, ove necessario, a dare soluzione a ciascun caso entrando in contatto diretto con i consumatori segnalanti. In molti casi è emerso che Vodafone aveva già proposto spontaneamente una soluzione ritenuta soddisfacente dal cliente ben prima che il presente procedimento venisse avviato. Questo comportamento corretto e lineare di Vodafone è chiaramente incompatibile con l’ipotizzata pratica commerciale “scorretta”;- tutti i casi segnalati all’Autorità, dal marzo 2008 al gennaio 2009, riguardano esclusivamente clienti Vodafone che, all’atto di concludere il contratto di telefonia mobile, hanno prestato uno specifico consenso ad essere contattati da operatori Vodafone per essere informati sulle nuove offerte ed iniziative commerciali. Ciò appare di estrema importanza, in quanto se Vodafone avesse realizzato una pratica commerciale scorretta l’avrebbe realizzata contro propri clienti e quindi, in definitiva, contro se stessa. Vodafone aveva ed ha tutto l’interesse a proporsi in modo assolutamente trasparente e corretto, a maggior ragione se i consumatori contattati sono già tutti clienti Vodafone. Mettendo in atto pratiche scorrette per vendere l’offerta “Vodafone Casa” ai propri clienti, Vodafone si procurerebbe da sola un duplice danno: non ottenere, comunque, l’attivazione dell’offerta “Vodafone Casa” e rischiare di perdere i propri clienti anche nella telefonia mobile, clienti che sarebbero inevitabilmente spinti a cambiare gestore per reazione all’eventuale comportamento scorretto posto in essere dal proprio gestore telefonico;- tutte le procedure di conclusione dei contratti di utenza a distanza adottate da Vodafone, in particolare quelle che avvengono attraverso registrazione telefonica del consenso, garantiscono sia la manifestazione inequivoca della volontà di concludere il contratto sia la prestazione di un consenso pienamente informato da parte del consumatore;- la maggior parte dei casi segnalati ha ad oggetto contratti a distanza conclusi oralmente attraverso registrazione telefonica. Da un esame delle registrazioni risulta che solo una parte di esse appaiono non conformi agli script di registrazione elaborati da Vodafone e che devono essere obbligatoriamente utilizzati da tutti i Provider esterni, mentre per il resto risultano perfettamente conformi [la società ha comunque ammesso l’esistenza di alcune segnalazioni non conformi, le quali riguardano alcuni consumatori segnalanti. Tali sporadici casi, però, sono insuscettibili, come tali, da assurgere –di fatto e di diritto- a presupposto per assumere la sussistenza di una pratica commerciale scorretta imputabile a Vodafone.]; - con riferimento alla conclusione dei contratti di utenza per mezzo di procacciatori/agenti fuori dei locali commerciali (canale c.d. one-to-one) non risulta a Vodafone che, nei casi segnalati, siano state seguite procedure irregolari idonee ad ingannare o a ridurre la libertà di scelta dei consumatori;- dall’esame delle segnalazioni pervenute all’Autorità risulta che i comportamenti di Vodafone denunciati dai segnalanti non sarebbero in ogni caso idonei ad integrare alcuna fattispecie di pratica commerciale scorretta. La disciplina delle pratiche commerciali scorrette presuppone infatti l’esistenza di un contegno, cosciente e volontario, posto in essere in modo duraturo e non occasionale, che appaia scorretto e in grado di orientare indebitamente le scelte economiche del consumatore. Ne deriva, dunque, che per accertare l’esistenza di una pratica commerciale scorretta si deve individuare una percentuale consistente di condotte scorrette in relazione a quelle conformi, attribuibili direttamente alla sfera, cosciente e volontaria, di responsabilità giuridica dell’operatore telefonico, poste in essere intenzionalmente al fine di assicurare al suo autore un vantaggio economico o commerciale ingiusto in danno dei consumatori e della concorrenza. Il concetto di “pratica commerciale”, infatti, può evocare l’idea di condotte diffuse, sistematiche, intenzionali e non episodiche o occasionali che rispondano, in qualche modo, ad una sorta di strategia aziendale. Ne segue che non si possono qualificare “pratica commerciale” comportamenti che, costituiscono al più casi isolati di irregolarità o di episodico mal funzionamento del processo di vendita non riconducibili, in nessuno modo, ad una volontà, intenzione o strategia, reale o presunta, dell’operatore telefonico (causati, ad esempio, da imperizia o infedeltà di un agente/procacciatore o di un operatore di cali center, dipendenti, per di più, di società terze, partner commerciali di Vodafone);- l’esiguità di tali episodi, a fronte di procedure che sono idonee a garantire una manifestazione della volontà contrattuale del consumatore informata e non equivoca, non possono in alcun modo integrare gli estremi di una pratica commerciale scorretta. E ciò è ancora più vero nei casi in cui quelle condotte episodiche non sono poste in essere direttamente da Vodafone o da suoi dipendenti, ma da società terze e dai dipendenti di queste che con Vodafone hanno rapporti commerciali e sono contrattualmente tenute a rispettare precisi obblighi e direttive nella conclusione dei contratti a distanza, obblighi la cui violazione viene da Vodafone colpita. In presenza di una percentuale irrisoria e del tutto fisiologica (come nel nostro caso) di casi asseritamente irregolari a fronte della totalità di pratiche corrette e trasparenti, non è dato qualificare quei casi isolati come idonei ad integrare una pratica commerciale;&lt;br /&gt;contratti conclusi a distanza a mezzo call center&lt;br /&gt;- con particolare riferimento all’acquisizione del consenso, le procedure adottate da Vodafone garantiscono l’acquisizione inequivoca della volontà del consumatore di concludere il contratto telefonicamente. Il testo dello script, che viene letto dall’operatore al momento della registrazione telefonica del consenso, esclude che il consumatore possa confondersi e non comprendere che sta prestando il consenso alla conclusione di un contratto di abbonamento con Vodafone. La sorpresa dei segnalanti deriva dalla convinzione, errata, che solo tramite la sottoscrizione di un documento cartaceo si possa concludere validamente un “contratto”; - nello specifico settore dei contratti a distanza aventi ad oggetto la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, specifiche norme regolamentari sono state dettate dall’AGCOM con la Delibera n. 664/06/CONS che espressamente prevede e conferma la possibilità di concludere validamente un contratto di utenza mediante registrazione della conversazione telefonica. La diffusa convinzione che possa validamente concludersi un contratto solo con la sottoscrizione di un documento cartaceo può spiegare un elevato numero dei casi oggetto di segnalazione (la semplice lettura ne dà immediata e diremmo inequivoca conferma). Per contro, tale falsa ed erronea convinzione, avrebbe dovuto trovare smentita nella chiarezza con cui sono formulate le informazioni riportate nello script di registrazione e nel consenso espresso prestato dal consumatore alla registrazione della telefonata. Come si ha modo di valutare, nella registrazione telefonica sotto riportata, al consumatore si chiarisce expressis verbis che sta concludendo un contratto e che avrà in ogni caso 10 giorni di tempo per esercitare il recesso dal momento in cui riceve il modulo cartaceo, in conformità a quanto stabilito dalla disciplina di settore;- lo script predisposto da Vodafone è il seguente: La informo che, nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati personali raccolti durante la registrazione saranno utilizzati da Vodafone per attivare il servizio da lei richiesto e potranno essere comunicati ad altri operatori di telecomunicazioni ai fini dell’erogazione del servizio...Procederò ora alla registrazione del suo consenso a concludere il contratto per l’attivazione del servizio Vodafone nome commerciale…Le ricordo che Vodafone Casa Senza Limiti NEW (abbonamento) prevede: a) un contributo mensile di 15 euro IVA inclusa; b) 0 centesimi al minuto senza scatto alla risposta per le chiamate da casa verso tutti i numeri di rete fissa in Italia fino ad un massimo di 3000 minuti al mese; c) 0 centesimi al minuto senza scatto alla risposta per le chiamate da casa verso tutti i numeri Vodafone fino ad un massimo di 1000 minuti al mese e per un anno…I minuti oltre soglia, le chiamate verso altri mobili e le chiamate effettuate fuori casa, saranno tariffate a 6 centesimi al minuto verso i cellulari Vodafone e 16 centesimi al minuto verso tutti gli altri numeri. Per queste chiamate è previsto uno scatto alla risposta di 16 centesimi. (per piani ricaricabili e abbonamento) … La informo che a seguito dell’attivazione del servizio di cui abbiamo appena parlato Vodafone avvierà la richiesta di portabilità del suo numero XXXXXXXXX da Telecom Italia a Vodafone sulla sim da lei indicata; ciò determina la cessazione del contratto con Telecom Italia e la disattivazione della linea fissa presso la sua abitazione. L’erogazione del servizio avverrà dunque tramite la rete mobile di Vodafone… Lei dichiara espressamente di voler terminare il suo rapporto contrattuale con Telecom Italia e di voler portare in Vodafone il suo numero di rete fissa XXXXXXXXX sulla sim vodafone con numero XXXXXXXXX?... Bene, Lei riceverà a casa la documentazione di conferma delle informazioni relative al contratto con la descrizione dettagliata del piano tariffario Vodafone e le vigenti condizioni generali di contratto…Le ricordo inoltre che Lei potrà esercitare il diritto di recesso senza alcuna penalità entro 10 gg. dal giorno in cui le sarà consegnata la documentazione di conferma del contratto chiamando il Numero Gratuito 800.190.190 o attraverso l’invio di una Raccomandata con avviso di ricevimento alla Casella Postale 109, Asti…le ricordo che il servizio Vodafone (ripetere nome commerciale completo del piano tariffario illustrato in precedenza al cliente) non offre il servizio di preselezione automatica o manuale dell’operatore che, se attivo, sarà automaticamente disabilitato insieme alla configurazione del blocco selettivo di chiamata. La informo che le chiamate ai numeri d’emergenza sono garantite tramite la rete mobile…Accetta quindi le condizioni del piano tariffario Vodafone …Mi conferma che il metodo di pagamento che intende utilizzare è XXXXXXXXX? …oggi è il giorno...mese anno…me lo conferma? - in caso di utente non intestatario della linea:…Mi dica il nome, cognome data, luogo di nascita e codice fiscale dell’intestatario della Linea XXXXXXXXX?... Lei dichiara sotto la sua responsabilità di essere coniuge, erede o convivente dell’intestatario della Linea… Conferma che Lei e’ espressamente delegato dall’intestatario della Linea XXXXXXXXX a richiedere l’attivazione del servizio Vodafone Casa, a terminare il rapporto contrattuale con Telecom Italia e a portare in Vodafone il suddetto numero di rete fissa?.... Conferma che LEI e’ stato delegato ad importare il numero di rete fissa XXXXXXXXX: su una nuova sim Vodafone;sulla sim con numero XXXXXXXXX… Accetta di assumere integralmente la responsabilità del contratto anche nel caso in cui il titolare lo disconosca? Le ricordo che il contratto si conclude al termine di questa telefonata. Non appena invieremo la richiesta di portabilità del suo numero a Telecom Italia, Lei riceverà un SMS di notifica dell’avvenuta richiesta di attivazione del Servizio. Procediamo quindi con l’attivazione del servizio? …Bene! La ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e Le ricordo per ogni informazione sul Servizio Vodafone Casa Fisso e’ disponibile il numero gratuito 800.190.190. Per tutti i dettagli sull’offerta o per altre informazioni puo’ consultare il nostro sito www.vodafone.it, dove troverà anche la Carta dei Servizi con gli standard di qualità offerti e le procedure per presentare reclami e conciliazioni e l’informativa privacy completa…Buona giornata/serata;- le registrazioni dei casi segnalati hanno seguito con qualche piccolissima variante apportata nel corso del tempo, il modello di script appena illustrato, perfettamente conforme alla disciplina dettata dal Codice del Consumo e dalla delibera AGCOM n. 664/06/CONS. Relativamente ai casi di registrazioni non conformi riscontrate nelle segnalazioni in atti, in cui risulta che il consumatore non ha manifestato in modo inequivoco la propria volontà di aderire all’offerta, l’irregolarità della procedura non è stata causata da una condotta ascrivibile a Vodafone bensì al comportamento infedele dei Provider esterni (Call&amp;amp;Call in 5 casi e Des-Out in 2) che non hanno correttamente vigilato sulla condotta dei propri operatori di call center, comportamento del quale Vodafone ha chiesto immediatamente conto, contestando formalmente la violazione delle obbligazioni contrattuali e diffidando il Provider a porvi immediato rimedio; - Vodafone ha vietato espressamente che gli addetti alle vendite delle società di Teleselling dicano al Cliente che la registrazione non è impegnativa e che non comporta la conclusione del contratto relativo all’offerta proposta e il testo degli script di registrazione è del resto univoco;- proprio in relazione ai casi oggetto del procedimento ha diffidato, in data 19 dicembre 2008 al Provider Call&amp;amp;Call, intimandolo a rispettare le obbligazioni contrattuali nonché il Codice di Condotta del Cliente di Vodafone, fatto sottoscrivere da Vodafone a tutti i Provider incaricati dell’attività di Teleselling; - per ridurre il rischio di vocal order non conformi agli script di registrazione, Vodafone fa effettuare un controllo sulle registrazioni effettuate dai Providers esterni da parte di personale specializzato ed effettua inoltre direttamente anche un secondo tipo di controllo a campione. Ad oggi e fino al primo aprile 2009 questo controllo viene effettuato (attraverso un vero e proprio riascolto delle registrazioni telefoniche) sul 60% dei vocal order eseguiti dai Provider esterni;&lt;br /&gt;contratti conclusi fuori dei locali commerciali per mezzo di agenti/procacciatori&lt;br /&gt;- con riferimento alle segnalazioni i atti, si rileva che alcune i esse riguardano ipotesi di DN errati, dovuti ad mero errore materiale dell’operatore all’’atto di immettere il numero telefonico nel sistema. In questi casi, c’è un cliente che aderisce alla proposta offerta ma anziché essere inserito il suo numero telefonico su cui attivare il servizio “Vodafone Casa” viene inserito, per mero errore materiale, un numero diverso appartenente ad un terzo soggetto. Il dato numerico dovrebbe confermare la bontà delle procedure di vendita adottate da Vodafone;- questo tipo di procedura prevede che un agente incaricato da Vodafone proponga alle persone interessate di aderire al servizio “Vodafone Casa”. Ad ogni agente sono forniti da Vodafone appositi materiali informativi (volantini, brochure, etc.) che descrivono nel dettaglio le caratteristiche dell’offerta. Qualora in seguito alla proposizione commerciale il cliente si dimostri interessato alla conclusione del contratto, l’agente gli sottopone la proposta di abbonamento e le condizioni generali di contratto per la sottoscrizione. Contestualmente l’agente chiede al cliente copia di un proprio documento d’identità in corso di validità. Una volta sottoscritto il contratto, l’agente fornisce al cliente una copia della documentazione contrattuale e, se il cliente la richiede, una sim card disattiva. Mediante un apposito collegamento internet, l’agente inoltra alla società Comdata - provider incaricato da Vodafone - i dati anagrafici del cliente e copia della proposta di abbonamento sottoscritta e del documento di identità del cliente. Entro un massimo di 72 ore dal ricevimento dei dati, prima di avviare le procedure di attivazione del servizio, i moduli contrattuali sottoscritti dai clienti vengono sottoposti a controllo da parte di agenti di “back-office”. Solo a seguito di esito positivo delle verifiche, l’ordine viene processato e viene quindi inoltrata a Telecom Italia la richiesta di portabilità del numero ed attivata la Sim card;&lt;br /&gt;ostacoli non contrattuali, onerosi e sproporzionati, imposti da Vodafone all’esercizio del diritto di recesso&lt;br /&gt;- quanto alla censura mossa in relazione all’aver ostacolato l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, il quale lo avrebbe potuto esercitare solo successivamente all’esecuzione del contratto e quindi una volta avvenuto il distacco dalla linea Telecom, si rileva che Vodafone ha adottato un sistema di esecuzione dei contratti conclusi a distanza che garantisce l’esercizio del diritto di ripensamento/recesso (entro i dieci giorni dalla conclusione del contratto) e che in ogni caso è perfettamente conforme a quanto, in merito, è stabilito dalla Delibera AGCOM n. 664/06/CONS e dal Codice del Consumo. In seguito alla registrazione del consenso del cliente, Vodafone incarica un provider esterno, Comdata, di preparare un “welcome package” costituito da una lettera di benvenuto, dalla descrizione dell’offerta cui il cliente ha aderito con le relative condizioni economiche, dalle condizioni generali di contratto che disciplinano il servizio ed eventualmente da una Sim card qualora il cliente abbia richiesto una nuova SIM su cui portare il numero fisso. Entro un massimo di sei giorni lavorativi, il welcome package viene consegnato all’indirizzo comunicato dal cliente tramite corriere. Dalla registrazione della telefonata Vodafone lascia trascorrere 10 giorni lavorativi per provvedere all’inoltro della richiesta di portabilità del numero fisso a Telecom Italia ed all’attivazione della sim card. Il processo di attivazione tuttavia rimane sospeso fintantoché Vodafone non ha la certezza che il welcome package sia stato consegnato al cliente (questa circostanza è acclarata dal riscontro dato in tempo reale dal corriere a Vodafone). La tempistica media di passaggio del numero geografico da Telecom Italia a Vodafone è di 10 giorni. Ovviamente Vodafone garantisce al cliente il pieno esercizio del diritto di ripensamento entro 10 giorni dalla consegna del welcome package. Questa procedura resterà attiva fino 31 marzo 2009 mentre da dicembre 2008 è già attiva una procedura di recesso (nei 10 giorni) estremamente snella e agevole che consente all’utente di esercitare il ripensamento effettuando una semplice telefonata al numero verde 190 190, anziché inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, come è previsto dal Codice del Consumo e dalla delibera AGCOM. La telefonata di recesso/ripensamento viene registrata ed è sufficiente per rendere il recesso valido ed efficace. In questo modo, si garantisce all’utente una perfetta simmetria e uguaglianza di trattamento: sia la procedura di conclusione del contratto a distanza sia l’esercizio del recesso nei 10 giorni avvengono oggi attraverso registrazione telefonica. Nella situazione precedente il mese di dicembre 2008, (situazione nella quale la richiesta di portabilità del numero veniva inviata a Telecom decorsi dieci giorni dalla registrazione del consenso telefonico, fatto salvo in ogni caso il termine per esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni dal ricevimento del welcome package) e prima dell’entrata a regime della nuova procedura a partire dal prossimo 1° aprile (in base alla quale la richiesta di portabilità a Telecom partirà solo dopo che siano interamente decorsi i 10 giorni dal ricevimento del welcome package), poteva accadere, eccezionalmente, che il distacco dalla linea Telecom e l’attivazione del servizio con Vodafone, avvenisse prima dello spirare del termine per l’esercizio del recesso;&lt;br /&gt;sui tempi di riscontro da parte di Vodafone&lt;br /&gt;- alcuni segnalanti si lamentano di aver ricevuto richieste di pagamento da parte di Vodafone per servizi mai richiesti. In questi casi Vodafone non ha fatto altro che seguire il normale iter contrattuale che prevede, dopo la stipula telefonica del contratto, la spedizione al cliente del modulo da sottoscrivere e rispedire, l’attivazione del servizio telefonico con Vodafone e, ove previsto, la disattivazione della linea Telecom, con successivo e periodico invio delle bollette per il pagamento del servizi. Ad oggi, in caso di contestazioni relative alla fornitura del servizio, Vodafone annulla la richiesta di pagamento emettendo contestuale nota di credito per l’intero importo richiesto ovvero provvede all’integrale rimborso dei costi eventualmente corrisposti dal cliente, rimborsando in più al cliente, integralmente, anche i costi di riallaccio alla rete Telecom, nonché riconoscendo anche un indennizzo per i disagi eventualmente patiti dall’utente (conformemente a quanto stabilito dalla delibera 664/06/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), comportamento che Vodafone è disponibile ad assumere in via generale come Impegno, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento di Procedura;- a conferma della correttezza e della trasparenza seguita da Vodafone nella gestione interna dei casi di reclami/contestazioni relativi ad attivazioni di servizi telefonici non richieste o non conformi all’offerta presentata al consumatore, Vodafone ha avuto cura di ricostruire l’intera vicenda riguardante ogni singolo caso segnalato per la totalità degli stessi. Per ciascun segnalante è stato ricostruito l’intero iter a partire dai primi contatti con gli operatori di Vodafone, passando per la conclusione del contratto (mediante registrazione telefonica o sottoscrizione del modulo), l’attivazione del servizio, l’eventuale reclamo o recesso, la gestione dell’eventuale contestazione fino alla soluzione della vicenda con riconoscimento delle ragioni del consumatore ove accertate e rimborso delle bollette pagate e, ove presenti, delle spese di riallaccio a Telecom ovvero al rigetto del reclamo. Tale comportamento merita di essere considerato e adeguatamente valutato nella presente istruttoria ai fini dell’accertamento delle asserite responsabilità di Vodafone e, nell’ipotesi di condanna, anche ai fini di un equa quantificazione della sanzione pecuniaria da infliggere, quale opera concretamente svolta per rimuovere gli effetti del presunto illecito. 6. La società, nella medesima comunicazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, e dell’articolo 8, del Regolamento, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione.L’Autorità, nella sua adunanza del 29 aprile 2009, ha rigettato gli impegni presentati.In particolare, l’Autorità ha ritenuto che le condotte alle quali si riferiscono gli impegni proposti, appaiono caratterizzate da un elevato grado di offensività, in quanto in quanto suscettibili di aver raggiunto un ampio numero di consumatori, come può evincersi dalle segnalazioni pervenute. Inoltre, l’Autorità ha ritenuto che i profili di possibile illegittimità contestati in sede di avvio riguardano ipotesi di pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive ai sensi dell’articolo 26 lettera f), del Codice del Consumo.7. In data 12 maggio 2009, si è tenuta, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento, l’audizione della parte, in quanto richiesta dal professionista e ritenuta utile ai fini della raccolta e della valutazione degli elementi istruttori. In sede di audizione Vodafone ha rappresentato che:- l’impegno di Vodafone a porre in essere condotte improntate al massimo grado di correttezza nel rapporto con il consumatore è dimostrato dalle numerose iniziative spontanee adottate e volte a migliorare o perfezionare tutte le fasi delle procedure di vendita a distanza. La società ha sottolineato di aver già adottato tutte le misure proposte, che di seguito si riportano: a) in merito al tema del controllo delle registrazioni vocali, è stata incrementata la verifica sull’acquisizione vocale del consenso. Dal 1° aprile 2009 ogni provider incaricato da Vodafone controlla il 100% di tutte le registrazioni vocali. Ciò dovrebbe ridurre a zero la possibilità di vocal ordering non conformi in cui il consenso del consumatore non sia stato manifestato in modo perfettamente informato e chiaro; b) gli script di registrazione sono stati oggetto di diverse modifiche, in particolare quella del 1° dicembre 2008. A partire da questa data, la percentuale dei disconoscimenti si è ridotta dal 3% allo 0,8%. Ciò dimostra in modo lampante lo sforzo di Vodafone di migliorare le procedure di vendita nella direzione di tutelare maggiormente il consumatore, a riprova ulteriore della buona fede della società nelle condotte in esame. Questa iniziativa ha proceduto di circa un mese l’avvio del procedimento PS1556; c) dal 1° aprile 2009 sono state ulteriormente migliorate le modalità di esercizio del diritto di recesso. Dal mese di aprile, infatti, i 10 giorni per l’esercizio del diritto di recesso decorrono dalla consegna al cliente del “welcome pack”. Solo spirato tale termine, Vodafone procede all’avvio della richiesta di portabilità del numero. Anche questa ulteriore modifica dovrebbe azzerare o ridurre, quantomeno al minimo, i casi di attivazione del servizio “Vodafone Casa Telefono” prima che sia spirato il termine di 10 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento; d) altra importante novità consiste nell’introduzione, già dall’inizio del 2009, della possibilità di esercitare il diritto di recesso attraverso una semplice telefonata anch’essa registrata. In questo modo Vodafone vuole garantire al consumatore perfetta simmetria con la procedura di conclusione del contratto a distanza attraverso registrazione telefonica del consenso. Inoltre Vodafone, garantisce, in ogni caso, il rimborso integrale delle somme spese dall’utente, in caso di inconveniente tecnico, anche per il rientro in Telecom. Tale intervento riparatore si inserisce nel quadro della policy aziendale di puntare, sempre di più, ad un rapporto non aggressivo, collaborativo ed informato con il cliente, specie in un settore caratterizzato da un elevato tasso di innovazione tecnologica;- con riferimento ai controlli effettuati, Vodafone è molto attenta al rispetto delle procedure al punto da controllare costantemente ed in forma stabile l’operato degli appaltatori di servizi, attraverso un presidio fisso e stabile di personale Vodafone presso tutte le sedi dei suddetti fornitori.8. Al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili alla valutazione circa l’eventuale sussistenza della pratica commerciale scorretta, è stato richiesto in data 14 maggio 2009 alla società Vodafone, di fornire i seguenti dati: a) documentazione relativa alle direttive ed istruzioni operative fornite agli operatori dei call center ed agli agenti di vendita in ordine alle procedure da seguire nell’acquisizione dei consensi a mezzo canale “teleselling” ed a mezzo “canale fisico”; b) precisare il periodo di validità degli script di registrazione allegati alla memoria sub. I e fornire gli script di registrazione precedentemente utilizzati (periodo marzo 2008 - novembre 2008); c) precisare quali sono i soggetti che possono concludere il contratto di utenza telefonica, a mezzo “teleselling” e “canale fisico”, in caso di clienti non intestatari della linea. Specificare, altresì, se il soggetto che si dichiari “delegato dall’intestatario” può esercitare il diritto di recesso e disdettare il servizio successivamente; d) in relazione ai controlli sulle registrazioni del consenso, precisare le conseguenze derivanti dall’esito negativo delle verifiche, e, in particolare, evidenziare quali sono le procedure seguite dagli organi preposti al fine di ricontattare l’utente, acquisire un nuovo consenso all’attivazione ed avviare le procedure di provisioning; fornire altresì gli script di “recall” al fine di acquisire nuovamente il consenso; e) precisare le modalità di acquisizione del consenso degli utenti per l’offerta “Vodafone Casa – Internet e Telefono”, producendo altresì, gli script utilizzati ai fini della prospettazione delle offerte e la registrazione del consenso; f) fornire un minimo di 30 copie di registrazioni integrali di conversazioni telefoniche con consumatori che abbiano concluso un contratto di utenza a distanza con la società, riferite al periodo compreso dal mese di marzo 2008 al mese di novembre 2008, contattati da parte di call center diversi tra loro; g) con riferimento alla tempistica di attivazione del servizio Vodafone Casa “Telefono ed internet” e a seguito del contatto con il cliente, precisare il momento esatto in cui viene inserito l’ordine nei sistemi al fine di avviare le procedure di attivazione del servizio ADSL e la relativa tempistica per l’esercizio del diritto di recesso; h) con riferimento all’offerta “Vodafone Casa - Telefono ed internet”, fornire un “welcome package” relativo alla fornitura della c.d. Vodafone Station; i) fornire le registrazioni del consenso relative ad alcuni segnalanti.9. In data 12 giugno 2009, la società Vodafone ha dato riscontro alle informazioni richieste. In particolare, la società ha rappresentato:- gli script forniti nella precedente memoria all’offerta Vodafone Casa Telefono si riferiscono al periodo gennaio - febbraio 2009. Lo script utilizzato tra marzo e novembre 2008 è il seguente: La informo che, nel rispetto della normativa sulla privacy, I dati personali raccolti durante la registrazione saranno utilizzati da Vodafone per attivare il servizio richiesto e potranno essere comunicati ad altri operatori di telecomunicazioni ai fini dell’erogazione del servizio…Procederò ora alla registrazione del suo consenso al fine di avviare la richiesta di importazione del suo numero XXXXXXXXX da Telecom Italia a Vodafone e la contestuale richiesta di cessazione del contratto con Telecom Italia… Le ricordo che con Vodafone Casa Libera potrà… chiamare da casa tutti i numeri fissi in Italia a 5 centesimi al minuto e 16 centesimi di scatto alla risposta. La tariffazione è a scatti di 30 secondi, le chiamate verso gli altri cellulari oppure fuori dall’area Vodafone Casa saranno tariffate in base al piano tariffario che ha sottoscritto, l’opzione, che ha la durata di 30 giorni con rinnovo automatico, non prevede nessun contributo mensile, poiché lei porta il suo numero fisso in Vodafone… Le ricordo che il servizio di preselezione automatica o manuale dell’operatore, se attivo, sarà automaticamente disattivato. Se la sua linea e’ ISDN, Le ricordo che l’attivazione del servizio potrà essere effettuata esclusivamente sul numero principale… Lei dichiara espressamente di voler terminare immediatamente il suo rapporto contrattuale con Telecom Italia e di voler portare in Vodafone il suo numero di rete fissa XXXXXXXXX sulla sim vodafone con numero XXXXXXXXX?... Una volta ricevuta la documentazione a casa sua, Vodafone provvederà a richiedere immediatamente a TI la portabilità del suo numero in Vodafone. Le ricordo inoltre che Lei potrà esercitare il diritto di recesso entro 10 gg. lavorativi sempre dal giorno in cui Lei riceverà il contratto. Non appena invieremo la richiesta a Telecom Italia, Lei riceverà un SMS di notifica dell’avvenuta richiesta attivazione del Servizio. Mi conferma dunque l’adesione all’offerta Vodafone Casa Numero Fisso ed al Servizio di importazione del Numero XXXXXXXXX da Telecom Italia a Vodafone?... Bene Lei riceverà tramite corriere la proposta di contratto, la dovrà firmare e restituire a Vodafone tramite la busta preaffrancata allegata. Le ricordo inoltre che il contratto si conclude al termine di questa telefonata… Prima di terminare la registrazione, mi conferma che oggi è il xxx del xxx?... Bene! La ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e Le ricordo che il nostro servizio Clienti e’ disponibile al numero gratuito 190 Buona giornata/serata;- gli unici soggetti che possono validamente concludere un contratto con Vodafone in luogo dell’intestataria della linea sono il coniuge, il convivente o l’erede o il convivente del titolare della linea. Detti soggetti, allo stesso modo, possono recedere dal medesimo sia mediante raccomandata A/R secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto sia tramite vocal recording;- lo script impiegato in caso di attivazione di un contratto da parte di un cliente non intestatario della linea, utilizzato nel periodo marzo 2008 – novembre 2008, recita: Mi dica il nome e cognome e codice fiscale dell’intestatario della Linea XXXXXXXXX?... Conferma che Lei e’ espressamente delegato dall’intestatario della Linea XXXXXXXXX a richiedere l’attivazione del servizio Vodafone Casa, a terminare il rapporto contrattuale con Telecom Italia e a portare in Vodafone il suddetto numero di rete fissa?... Sì Conferma che e’ delegato ad importare il numero di rete fissa XXXXXXXXX: su una nuova sim Vodafone sulla sim con numero XXXXXXXXX…Accetta di assumere integralmente la responsabilità del contratto anche nel caso in cui il titolare lo disconosca?;- qualora il call center accerti che un vocal recording non è conforme agli script forniti da Vodafone, procede a richiamare il cliente e ad effettuare una nuova registrazione del consenso utilizzando i medesimi script;- Vodafone precisa che le modalità di acquisizione del consenso degli utenti per l’offerta “Vodafone Casa Internet e telefono” e i relativi script sono già stati forniti nell’ambito del procedimento PS2360. La società ritiene comunque che queste informazioni, segnatamente quelle relative all’offerta “Vodafone casa Internet e telefono” non siano conferenti con l’oggetto del presente procedimento; - i canali di vendita utilizzati per ottenere l’adesione del cliente all’offerta “Vodafone casa internet e telefono” sono: a) teleselling (contatto telefonico outbound e inbound); b) agenzia; c) sito internet; d) punti di vendita Vodafone. In caso dl vendita tramite telefono in outbound; e) i telesellers incaricati contattano i clienti Vodafone (tra quelli che abbiano fornito apposito consenso ad essere contattati per essere informati sulle nuove iniziative e/o proposte commerciali. Qualora durante la telefonata il cliente si dimostri interessato ad attivare l’offerta Vodafone casa Internet e telefono e accetti, al fine di dare seguito e formalizzare la proposta, la richiesta, di registrare la telefonata, l’operatore procede a registrare il consenso informato alla conclusione del contratto, secondo la disciplina stabilita dalla delibera AGCOM n. 664/06/CONS. In seguito alla registrazione del consenso del cliente, Vodafone incarica un corriere espresso di consegnare la Vodafone station ed una sim card disattiva all’indirizzo dal medesimo indicato. La sim card permette al cliente, prima dell’attivazione dell’adsl di Vodafone, di telefonare e navigare in internet in modalità wireless. Contestualmente Vodafone provvede alla spedizione, mediante il servizio Postel, della documentazione contrattuale cartacea pre-compilata con dati personali forniti dal cliente durante la registrazione della telefonata. La documentazione contrattuale è costituita da una lettera di benvenuto, dalle condizioni generali dì contratto che disciplinano il servizio e dalla proposta di abbonamento, che il cliente deve restituire sottoscritta a Vodafone tramite busta preaffrancata. Entro 48 ore dall’avvenuta consegna tramite corriere della Vodafone station e della sim card, Vodafone provvede all’attivazione di quest’ultima. Tuttavia il cliente può richiedere l’attivazione immediata della sim card chiamando il numero 800121800 oppure tramite il sito web www.190.it. Dopo la consegna degli apparati, se il cliente in sede dì conclusione del contratto ha richiesto la portabilità della propria utenza fissa in Vodafone, Vodafone inoltra a Telecom Italia alla richiesta di collegamento fisico per la linea ADSL e la portabilità del numero geografico diversamente, Vodafone provvede a richiedere a Telecom di associare la linea ADSL ad un nuovo numero nativo Vodafone;- il processo di teleselling inbound segue le medesime procedure del processo già descritto. L’agente Incaricato da Vodafone propone interessate di aderire al servizio “Vodafone Casa Internet e telefono”. Ad ogni agente da Vodafone appositi materiali informativi (volantini, brochure, etc.) che de le caratteristiche dell’offerta. Qualora in seguito alla proposizione commerci dimostri interessato alla conclusione del contratto, l’agente gli sottopone l’ abbonamento e le condizioni generali di contratto per la sottoscrizione. Contestualmente l’agente chiede al cliente copia di un proprio documento d’identità in corso di validità. Una volta sottoscritto il contratto, l’agente fornisce ai cliente una copia della documentazione contrattuale ed una sim card disattiva. Mediante un apposito collegamento internet, l’agente inoltra alla società Comdata – provider incaricato da Vodafone - i dati anagrafici del cliente e copia della proposta abbonamento sottoscritta e del documento di identità del cliente. Comdata effettua in scrupoloso le verifiche di congruenza tra i dati inseriti dall’agente e i dati indicati nella documentazione contrattuale e, qualora le verifiche diano esito positivo, incarica il corriere espresso di inviare a casa del cliente la Vodafone station. Il corriere contatta il cliente per avere conferma dell’indirizzo di spedizione e per concordare la data di consegna. Comdata attiva la sim card fornita al cliente a valle della consegna dell’apparato. Il corriere incaricato da Vodafone consegna la Vodafone station presso il domicilio del cliente mediamente entro 10/12 giorni dalla conclusione del contratto.- indipendentemente dal canale di vendita utilizzato, in attesa dell’espletamento da parte di Telecom Italia delle attività necessarie a fornire la linea ADSL al cliente, quest’ultimo può comunque sin da subito telefonare e navigare in internet in modalità wireless, sino a che non venga effettuato anche il collegamento fisico. L’allaccio fisico alla rete ADSL Vodafone avviene mediamente entro 20 dalla conclusione del contratto.10. In data 15 giugno 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.11. Con memoria conclusiva pervenuta in data 25 giugno 2009, la Società Vodafone ha formulato, in sintesi, le seguenti considerazioni finali: - oggetto del presente procedimento sono esclusivamente le condotte di Vodafone concernenti l’offerta commerciale “Vodafone Casa telefono” e non già quelle concernenti l’offerta “Vodafone Casa Internet e telefono”. Infatti, quest’ultima offerta, relativa all’attivazione del servizio Internet su linea ADSL, è stata già oggetto di un’istruttoria nell’ambito del procedimento PS2360 che si è concluso con un provvedimento di condanna n. 19854/09. E’ bene precisare che il riferimento all’offerta “Vodafone Casa” è, in sé, generico trattandosi di una denominazione che fa riferimento a più tipologie di offerte, e in particolare a quelle con o senza servizio Internet su linea ADSL. Il procedimento PS2360 aveva ad oggetto, chiaramente, i comportamenti di Vodafone relativi all’attivazione del servizio Internet su linea ADSL dell’offerta “Vodafone Casa”, che corrisponde, più precisamente, all’offerta commerciale denominata “Vodafone Casa Internet e Telefono”. Da ciò discende che le condotte già accertate e sanzionate in un procedimento non possono essere nuovamente oggetto di accertamento da parte dell’Autorità in un successivo procedimento e potenzialmente suscettibili di una seconda sanzione;- il testo degli script utilizzati, che vengono letti dall’operatore al momento della registrazione telefonica del consenso, esclude che il consumatore possa confondersi e non comprendere che sta prestando il consenso alla conclusione di un contratto di abbonamento con Vodafone e alla cessazione del rapporto negoziale con l’operatore di provenienza. Ciò vale per tutte le versioni degli script elaborati da Vodafone che si sono succedute dai mesi di marzo-aprile 2008 fino ad oggi. Come dimostrano i testi degli script da ultimo depositati che si riferiscono, in particolare, al periodo marzo 2008 – novembre 2008, l’operatore chiede al consumatore di dichiarare espressamente “di voler terminare immediatamente il suo rapporto contrattuale con Telecom Italia e di voler portare in Vodafone il suo numero di rete fissa”;- il testo degli script ha subìto, nel periodo in esame e cioè dal marzo 2008 sino ad oggi, un continuo processo di miglioramento ed affinamento volto a rendere ancora più comprensibile e completo il contenuto della registrazione e consentire al consumatore una prestazione del consenso alla conclusione del contratto ancora più consapevole e piena. Ciò tuttavia non smentisce la circostanza che, sia le versioni di script più risalenti come le più recenti, contengono tutti gli elementi essenziali affinché il consumatore sia in grado di prestare un consenso pieno ed informato alla conclusione del rapporto negoziale con Vodafone; - nessuno dei casi segnalati si riferisce al periodo successivo ad aprile 2009, nel quale, è entrato a regime il sistema di controllo sul 100% di tutte le registrazioni vocali ;- le considerazioni che precedono dimostrano che, in concreto, i casi segnalati in cui il consumatore ha subìto un disagio costituiscono una esigua minoranza. Le procedure di vendita a distanza adottate da Vodafone per la conclusione di contratti relativi all’offerta “Vodafone Casa telefono” sono state improntate, sin dall’inizio, al canone della massima trasparenza e completezza informativa. Ciò è confermato dal successo commerciale dell’iniziativa promossa da Vodafone e dal numero, statisticamente irrilevante, dei reclami pervenuti. Ne discende che le condotte contestate dall’Autorità sono qualificabili come casi episodici di errore del singolo agente o azione di operatore infedele o, al più, riguardo ai tempi per l’esercizio del diritto di ripensamento/recesso, come malfunzionamenti episodici delle procedure di disattivazione/recesso, statisticamente fisiologici in una massa seriale di centinaia di migliaia di attivazioni. In ogni caso, l’esiguità e l’episodicità delle condotte contestate sono inidonee a integrare gli estremi di una condotta commerciale scorretta imputabile ai sensi e per gli effetti del Codice del Consumo. In base all’orientamento del Giudice Amministrativo, infatti, perché si possa configurare una pratica commerciale scorretta è necessario che l’Autorità accerti compiutamente l’effettiva connotazione dimensionale del fenomeno [...]”. Il Collegio ha precisato, inoltre, che “la mancata dimostrazione circa l’effettiva diffusione (sotto i profili quantitativo, geografico, della ripetizione in un arco di tempo significativo, nonché della identità configurativa) di taluni comportamenti [...] esclude che essi possano ex se assurgere al rilievo di "pratica”: ovvero di una condotta reiteratamente posta in essere dall’operatore commerciale con carattere di apprezzabile omogeneità [Cfr. sentenza Tar Lazio, Sez. I, n. 3088/09 e, similmente, Tar Lazio, Sez. I, n. 3701/09]”. Nel caso in esame, pertanto, mancando i requisiti della connotazione dimensionale, della intenzionalità e della reiterazione della condotta con carattere di apprezzabile omogeneità, non è possibile individuare gli estremi di una “pratica” imputabile, come richiesto ora anche dalla giurisprudenza amministrativa.Al riguardo, preme evidenziare che l’offerta “Vodafone Casa Telefono” è un prodotto fortemente innovativo, basandosi sulla convergenza tra telefonia fissa e mobile. Questo prodotto è caratterizzato da massima semplicità strutturale ma per altro verso non risulta d’immediata comprensione all’utente. Infatti quest’ultimo non è avvezzo ancora all’utilizzo di tecnologia wireless per la fonia fissa a cui il consumatore associa ancora l’uso del tradizionale apparecchio telefonico con il filo. Il prodotto “Vodafone Casa Telefono” rappresenta dunque una radicale innovazione nel mercato della telefonia fissa. L’inserimento di tale offerta nel suddetto mercato ha necessitato, pertanto, di un periodo di tempo di aggiustamento e messa a punto delle procedure di vendita. Entro tale contesto, Vodafone si è profusa costantemente, già dal 2008, al continuo miglioramento e perfezionamento delle suddette procedure di vendita a distanza. Si pensi, per fare un esempio, agli script di registrazione. Dal mese di maggio 2008 fino ad oggi, Vodafone è intervenuta ripetutamente sugli script al fine di renderli sempre più comprensibili nell’ottica di una politica di assoluta trasparenza e correttezza con i consumatori;- a conferma della policy di piena collaborazione e correttezza con il cliente, Vodafone ha recentemente adottato due iniziative che coinvolgono direttamente i Provider responsabili per suo conto dell’attività di teleselling, anch’esse volte a migliorare sensibilmente la qualità del rapporto con il consumatore - cliente. La prima riguarda la corretta esecuzione delle procedure di vendita. Vodafone attribuisce una parte significativa del compenso pattuito al Provider sulla base della soddisfazione manifestata dal cliente e sul presupposto dell’acquisizione di un consenso informato del consumatore (non carpito con dolo). I criteri utilizzati per valutare il grado di apprezzamento sono la verifica del mancato reclamo da parte degli utenti e del mancato esercizio del diritto di recesso. La seconda iniziativa consiste nella realizzazione di un concorso a premi che prevede la vincita di un viaggio per il teleseller più “virtuoso” in termini di qualità delle acquisizioni, ossia consensi che non siano seguiti da reclami, disconoscimenti o recessi.&lt;br /&gt;IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI&lt;br /&gt;12. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stato diffusa a mezzo telefono, in data 3 luglio 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.13. Con nota pervenuta in data 4 agosto 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame non può essere oggetto di parere, in ragione dell’assenza di una comunicazione diffusa a mezzo stampa, radio, televisione o tramite mezzo di telecomunicazione a un numero indistinto di consumatori. In particolare, l’Autorità ha ritenuto che “nel caso di specie, difetta nella pratica oggetto del presente procedimento la diffusione intesa come modalità di pubblicizzazione di dati, informazioni e messaggi ad una platea di soggetti indeterminati, laddove la comunicazione informativa alla clientela in ordine alla promozione di piani tariffari e di sconti, nonché in materia di migrazione verso altro operatore di telefonia ancorché veicolata mediante contatto telefonico, non è oggetto di diffusione a una generalità di consumatori indistinti, ma di comunicazione point to point dal gestore del servizio ai singoli utenti titolari di rapporto contrattuale, diversamente potendo configurarsi anche una illecita pubblicizzazione di dati personali”.&lt;br /&gt;V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE&lt;br /&gt;a) Quadro normativo e regolamentare di riferimento&lt;br /&gt;14. Appare necessario premettere, al fine di inquadrare correttamente nel merito la condotta oggetto di valutazione, una sintetica descrizione del quadro normativo e regolamentare di riferimento, relativo alla pratica commerciale posta in essere dalla società Vodafone N.V. concernente l’acquisizione di nuova clientela attraverso la conclusione di contratti di utenza telefonica a distanza.15. I contratti a distanza tra professionisti e consumatori sono disciplinati da varie disposizioni del Codice del Consumo (Titolo II- Esercizio dell’attività commerciale - Capo I - Particolari modalità di conclusione del contratto - Sezione II, articoli 50 e seguenti) il quale prevede, a tutela del consumatore, una serie di obblighi informativi e documentali a carico degli operatori (artt. 52 e 53) nonché la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo in un termine prestabilito (articolo 64). Tali regole di protezione tengono conto della peculiarità dello strumento negoziale in esame che si caratterizza per la carenza della presenza fisica simultanea delle parti contraenti (cd. contratti inter absentes), cui corrisponde un’accentuazione della posizione di debolezza del consumatore rispetto alla controparte, specie per quanto riguarda il profilo informativo. La ratio di fondo delle suddette previsioni è, pertanto, da ravvisare nell’esigenza di tutelare il consumatore che a causa della “distanza” si trovi nell’impossibilità di prendere visione di quanto gli viene offerto ovvero di conoscerne con sufficiente precisione e chiarezza le caratteristiche e le condizioni economiche, prima della conclusione del contratto. Nello specifico, gli articoli 52 e 53 del Codice del Consumo pongono a carico del professionista precisi doveri di informazione e di documentazione, prevedendo adempimenti specifici e regolando i contenuti delle indicazioni che devono essere rese al consumatore nella fase utile alla conclusione del contratto. L’articolo 52 – Informazioni per il consumatore - stabilisce che il consumatore ha diritto di ricevere “In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza” una serie articolata di informazioni relative al negozio stipulando; il comma 2 della medesima disposizione prevede che “Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando, in particolare, i principi di buona fede e lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili” [In particolare l’art. 52 - Informazioni per il consumatore – dispone: “1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte; d) spese di consegna; e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo 55, comma 2; g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e’ calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; i) durata della validità dell’offerta e del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. 3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all’articolo 53. 5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.”.]. L’articolo 53 – Conferma scritta delle informazioni - dispone invece che il consumatore “deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto” [Art. 53 - Conferma scritta delle informazioni – “1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni: a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all’articolo 65, comma 3; b) l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami; c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti; d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione e’ effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un’unica soluzione e siano fatturati dall’operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell’indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami.”]. Pertanto, se la promozione e la stipulazione del contratto sono state compiute per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la consegna di documenti informativi (quale appunto il mezzo telefono), è necessario che entro il momento dell’esecuzione del contratto l’informazione fornita in un primo momento oralmente, sia seguita dalla consegna di un documento idoneo a garantire tutte le informazioni al consumatore. La violazione del dovere di consegna del documento informativo di cui all’articolo 53 comporta l’ampliamento del termine concesso al consumatore per l’esercizio del diritto di recesso. L’articolo 54 del Codice del Consumo disciplina il profilo dell’esecuzione del contratto a distanza fissando in trenta giorni il termine legale entro cui, salva diversa statuizione delle parti il professionista è tenuto a fornire l’ordinazione dovuta, termine che decorre dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha provveduto alla trasmissione dell’ordinazione. L’articolo 57 - Fornitura non richiesta - prevede: “Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l’assenza di risposta non implica consenso del consumatore. Salve le sanzioni previste dall’articolo 62 ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 26”. Perché la fornitura di un servizio sia illegittima deve, dunque, accadere che essa prescinda dal consenso del consumatore e che presenti natura onerosa. La disposizione statuisce, inoltre, in maniera esplicita che alla mancata risposta del consumatore non può essere attribuito il significato di accettazione della proposta tacitamente formulata dal professionista attraverso la fornitura del servizio, essendo a tal fine necessaria un’espressa manifestazione di volontà. Infine, l’articolo 64 disciplina l’esercizio del diritto di recesso prevedendo, in particolare, che il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi. Tale termine decorre, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.16. Inoltre, sul tema dei contratti a distanza è intervenuta l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 664/06/CONS, considerata l’opportunità, a fronte dell’ingente mole di segnalazioni riguardanti la fornitura di servizi non richiesti mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, di adottare un provvedimento volto a stabilire le procedure corrette e trasparenti da seguire, per soddisfare pienamente le esigenze di tutela dell’utenza. Le disposizioni regolamentari prevedono stringenti obblighi di informazione e documentazione in capo ai professionisti che utilizzano mezzi di comunicazione a distanza per la conclusione di contratti con gli utenti nonché uno ius poenitiendi di agevole esercizio per il consumatore. In particolare, per quanto riguarda l’utilizzo del mezzo telefonico, l’articolo 2 - Conclusione dei contratti a distanza di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica – del Regolamento dispone che l’adempimento degli obblighi informativi da parte del professionista e il consenso informato del titolare dell’utenza telefonica possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica, previo consenso dell’interessato alla registrazione, purché il consumatore, prima o al più tardi al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto, riceva i moduli contrattali con tutte le informazioni previste [Articolo 2 (Conclusione dei contratti a distanza di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica): 1. Prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica l’operatore fornisce all’utente tutte le informazioni di cui all’art. 52 del Codice di consumo e le informazioni sugli elementi del contratto che si accinge a concludere elencate nell’art. 70 del Codice. 2. L’operatore fornisce altresì adeguata informativa relativamente alle eventuali modifiche o restrizioni del servizio di natura tecnica o economica che possano derivare dalla conclusione al contratto che l’utente si accinge a concludere. 3. In caso di proposta, a mezzo del telefono, di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica l’addetto dipendente dall’operatore, o da società esterna da quest’ultimo incaricata, deve comunicare, all’inizio di ogni conversazione, il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo del contatto telefonico e il proprio nome e cognome. Al termine del contatto telefonico l’addetto deve comunicare nuovamente il nominativo della società e il proprio nome e cognome. Se il titolare dell’utenza telefonica ha manifestato la volontà di concludere il contratto, l’addetto deve altresì comunicare, al temine della conversazione, il numero identificativo della pratica e i recapiti ai quali il cliente può rivolgersi per ulteriori informazioni. 4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 , il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. 5. La volontà inequivoca del titolare dell’utenza telefonica di concludere il contratto deve risultare da un modulo ovvero altro documento contrattuale, anche elettronico, recante la data e l’ora dell’avvenuto accordo e la relativa sottoscrizione del titolare dell’utenza telefonica. Se è utilizzata la comunicazione telefonica, l’adempimento degli obblighi informativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e il consenso informato del titolare dell’utenza telefonica possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica, previo consenso dell’interessato alla registrazione, sempre che l’operatore abbia adempiuto anche gli oneri di cui al comma seguente. 6. Prima o al più tardi al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica concluso a distanza, il titolare dell’utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni elencate al comma 1 e all’articolo 53 Codice del consumo. Con il medesimo modulo, l’operatore comunica al titolare dell’utenza telefonica che, ove ritenga che il servizio non sia stato da lui richiesto, può proporre opposizione, a mezzo di fax o di posta elettronica, ai recapiti indicati nella stessa informativa, ferma restando la sua facoltà di opporsi in ogni tempo e con qualsiasi mezzo ad una fornitura non richiesta ai sensi dell’art. 3 e dall’art. 57 del Codice del consumo. 7. L’operatore può assolvere gli oneri di cui al comma 6 facendo pervenire al titolare dell’utenza il documento contrattuale, predisposto ai sensi del primo periodo del comma 5 e sottoscritto dal titolare dell’utenza telefonica, a condizione che il medesimo documento: a) sia inviato per la sottoscrizione al più tardi al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica; b) contenga tutte le informazioni prescritte dal comma 6 […]”.]. L’articolo 3 – Fornitura di prestazioni non richieste - prevede il divieto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto ad un contratto già in esecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell’utente e dispone che, in caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di forniture di beni o servizi non richiesti, gli operatori non debbano pretendere dagli utenti alcuna prestazione corrispettiva e provvedere, a loro cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali pre-esistenti. L’articolo 5 - Esercizio del diritto di recesso – prevede che: “[…] 2. L’utente ha diritto di recedere dal contratto concluso a distanza relativo alla fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi[…] 4. Il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre: […] b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 2, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. 5. Nel caso in cui l’operatore non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui all’articolo 2, comma 6, e quelli in materia di esistenza ed esercizio del diritto di recesso, di cui all’articolo 52, comma 1, lettere f) e g), del Codice di consumo, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche nel caso in cui l’operatore fornisca un’informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso”.&lt;br /&gt;b) Aspetti preliminari e valutazione di merito&lt;br /&gt;17. Alla luce delle risultanze dell’istruttoria si ritiene che la pratica commerciale posta in essere dal professionista Vodafone consistente nella conclusione di contratti di utenza a distanza a mezzo contatto telefonico, con specifico riferimento alla fase relativa all’acquisizione del consenso, sia scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 24, 25 e 26 lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto avvenuta secondo modalità contrarie alla diligenza professionale ed idonee a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio. 18. Nelle proprie memorie difensive Vodafone ha osservato che in relazione ai casi oggetto di segnalazione non è possibile individuare l’esistenza di una pratica commerciale scorretta imputabile all’operatore telefonico. In particolare, Vodafone ha evidenziato che le procedure di vendita predisposte (attraverso contratti conclusi telefonicamente o per mezzo di agenti procacciatori) sono assolutamente conformi alla disciplina dettata dal Codice del Consumo e dalla Delibera n. 664/06/CONS, ma anche che i pochi episodi lamentati dai consumatori nelle denunce acquisite agli atti costituiscono casi del tutto marginali ed isolati che, per il numero limitato e per le modalità con le quali si sono svolti, non sono certamente idonei a far considerare la procedura di sollecitazione della clientela di Vodafone come pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo. 19. Tale argomentazione appare priva di pregio. Sul punto, infatti, occorre osservare che la definizione di pratica commerciale ex articolo 18, lettera d), del Codice del Consumo prescinde da un criterio statistico o quantitativo. La definizione del citato articolo ossia “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”, ricomprende ogni condotta posta in essere da un professionista prima, durante o dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto o servizio offerto che si connoti per caratteristiche tali da poter essere astrattamente replicata a prescindere dal numero di soggetti che in concreto ne siano stati destinatari e dalle vicende contrattuali circoscritte al rapporto tra il professionista ed un singolo utente. Appare chiaro, dunque come anche le modalità attraverso le quali Vodafone acquisisce il consenso di nuova clientela – non già la legittimità dell’acquisizione attraverso la conclusione di contratti a distanza a mezzo telefono - si configura come “pratica commerciale” posta in essere dal professionista nei confronti dei consumatori, suscettibile di essere valutata secondo le disposizioni del Codice del Consumo. Con riferimento a tale aspetto, inoltre, anche il giudice amministrativo nella recente sentenza n. 3722/09 del 9/04/2009, ha precisato che la significatività statistica del dato non assurge ad elemento legittimamente escludente la scorrettezza della pratica commerciale. Nella citata sentenza il Collegio ha infatti ritenuto priva di giuridica significatività, ai fini della valutazione, il concreto atteggiarsi della casistica, in quanto “l’illiceità del comportamento al fine di assumere rilevanza ai sensi delle riportate disposizioni del Codice del Consumo, non deve dimostrare una concreta attuazione pregiudizievole (per le ragioni dei consumatori), quanto, piuttosto, una potenzialità lesiva (per le scelte che questi ultimi, altrimenti, sono legittimati a porre in essere fuori da condizionamenti e/o orientamenti decettivi) che consente di ascrivere la condotta nel quadro dell’illecito (non già di danno) ma di mero pericolo (in quanto intrinsecamente idonea a condurre alle conseguenze che la disciplina di legge ha inteso, invece, scongiurare)”.20. Non ha, inoltre, pregio l’obiezione, sollevata dalla società Vodafone, secondo cui il corretto assolvimento degli obblighi stabiliti dalla regolamentazione settoriale ed, in particolare, dall’Autorità competente (AGCOM) non possa integrare la possibilità di individuare ipotesi di pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo. Al riguardo, si osserva che l’applicazione delle disposizioni del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non può essere condizionata dalla presenza di norme regolamentari, avendo la normativa a tutela del consumatore portata generale ed una finalità diversa (individuazione ex post e sanzione di specifiche pratiche commerciali poste in essere dai professionisti ed idonee a falsare il comportamento economico dei consumatori) rispetto a quella perseguita dall’attività dell’ente di regolamentazione. In tal senso, il rispetto della regolamentazione settoriale non può di per sé escludere l’insorgere di comportamenti dei professionisti in contrasto con le norme contenute nel Codice del Consumo [Cfr. da ultimo: Provv. 19464 del 29 gennaio 2009 PS126 – TIM MAXXI ALICE E ALICE MOBILE e Provv. 19223 del 3 novembre 2008 PS1 – PREZZI BLOCCATI ELETTRICITÀ, Provvedimento n. del 6/10/2008 PS19, TELE2 contratti a distanza, provvedimento del 3/12/2008 PS463, Tiscali attivazione servizi non richiesti e provvedimento dell’11/12/2008 PS77, Telecom connessione Alice non richiesta.].].21. Con riferimento, infine, alla lamentata circostanza che alcuni contratti di fornitura non sarebbero direttamente imputabili a Vodafone, in difetto di una diretta responsabilità della committente a fronte di illeciti da altri perpetrati, si osserva che tale eccezione non può trovare, nel caso di specie, accoglimento. Come, infatti, si legge negli accordi agli atti –c.d. Quadro di appalto di servizi -, la fattispecie analizzata nel presente procedimento si è verificata nell’ambito dell’attività di promozione di contratti svolta da soggetti incaricati dal professionista nel suo interesse diretto ed immediato, atteso che l’acquisizione di nuova clientela costituisce l’oggetto dell’obbligazione nascente dagli accordi stipulati con i propri partners commerciali. A questi ultimi, infatti, è dato incarico di promuovere per conto di Vodafone la conclusione di contratti di vendita dei servizi e prodotti di telecomunicazione [Cfr. doc. 4 allegato alla memoria difensiva depositata in data 26 marzo 2009, contenente i contratti quadro volti alla promozione e conclusione di contratti di somministrazione di servizi telefonici.]. Inoltre, sempre con riferimento all’imputabilità della condotta al professionista, si osserva che le procedure di valutazione e controllo effettuate da Vodafone sui propri centri in outbound, come affermato dall’operatore nel corso dell’audizione tenutasi in data 12 maggio 2009, prevedono addirittura un controllo costante sui propri fornitori di servizi “attraverso un presidio fisso e stabile di personale Vodafone presso tutte le sedi” [A riprova di quanto detto, anche lo stesso Giudice amministrativo ha avuto modo di confermare – nella citata sentenza n. 3722/09 , che nella valutazione circa l’imputabilità della pratica con riferimento a call center in outbound e agenti “rileva non già un profilo di responsabilità diretta nell’attivazione di contratti pur a fronte della mancata sottoscrizione del relativo impegno negoziale (e/o in conseguenza della mancanza o falsità della sottoscrizione del cliente): quanto, piuttosto, il mancato impiego della diligenza (ordinariamente pretendibile da parte dell’operatore commerciale) la cui attuazione deve riguardare non soltanto le condotte direttamente poste in essere da quest’ultimo, ma anche le attività che siano state demandate ad altri (e che vengano, conseguentemente, nell’immediato interesse del "mandante" o "preponente")”.]. 23. In merito, infine, alla presunta coincidenza dell’oggetto di valutazione con riferimento al procedimento PS2360, si osserva quanto segue. Il citato procedimento aveva ad oggetto diverse comunicazioni pubblicitarie relative alla mera promozione della Vodafone Station quale modem per la connessione ADSL. Nel corso dell’istruttoria lo stesso operatore, nelle proprie memorie difensive, ha sottolineato la sovrapposizione dei due procedimenti, con riferimento all’invio della “Vodafone Station ai consumatori senza che questi l’avessero espressamente richiesta, emettendo le relative fatture”. L’Autorità, dunque, a seguito dell’istruttoria svolta e su istanza di parte ha ritenuto che tale fattispecie fosse da ricomprendere nel presente procedimento PS1556. Conseguentemente appare inconferente l’eccezione secondo cui l’Autorità non dovrebbe tener conto delle segnalazioni dei consumatori che lamentano proprio l’invio non richiesto della Vodafone Station. Infine, sempre con riferimento allo stesso profilo, appare altresì irrilevante la contestazione del professionista con riferimento alla circostanza che oggetto del presente procedimento sono esclusivamente le condotte di Vodafone concernenti l’offerta commerciale “Vodafone Casa telefono” e non già quelle concernenti l’offerta “Vodafone Casa Internet e telefono”. Sul punto, si osserva che l’indicazione “Vodafone Casa”, come rilevato dal sito internet della società, nonché come sottolineato dallo stesso operatore nella memoria conclusiva depositata in data 25 giugno 2009 [Cfr. pag.3 della citata memoria.], identifica in modo generico l’offerta commerciale e non dunque la sola offerta “Vodafone Casa telefono”. Tale assunto è, peraltro, avallato dalla circostanza che le segnalazioni acquisite agli atti riguardano indistintamente le due offerte “Vodafone Casa telefono” e “Vodafone Casa Telefono e Internet” [Cfr., a mero titolo esemplificativo, le segnalazioni nn. 9 18, 29 bis, scheda n.30310 del doc. 32 bis, 31 bis, 33, 37, 45, 46, 55, 60,]. 24. Ciò premesso, nel valutare la condotta posta in essere dalla società Vodafone è necessario tenere presente che, secondo il criterio di diligenza previsto dal Codice del Consumo, la sostanza del rapporto tra utenti e professionista, e non solo il dato formale del contratto, deve essere improntata a diligenza e tutela degli interessi del soggetto debole e con maggiore deficit informativo. Nel caso in esame è necessario innanzitutto tenere presente che il settore di attività in cui opera la società Vodafone, ovvero quello della telefonia, come più volte rilevato dall’Autorità [Cfr. fra gli altri: Provv. n. 18626 del 17 luglio 2008 PS414 - TIM FLAT DAY; Provv. n. 18519 del 19 giugno 2008 PS278 - INFOSTRADA-MENO DI 10 EURO AL MESE; Provv. n. 18627 del 17 luglio 2008 PS571 - VODAFONE - INTERNET KEY; provv. n. 18675 del 24 luglio 2008 PS781 - WIND-NOI 2 BIG PACK.], si caratterizza per una particolare complessità, dovuta alla continua evoluzione tecnologica, all’offerta di nuovi e diversificati servizi ed al conseguente proliferare di promozioni e piani tariffari anche molto articolati e eterogenei. Ciò determina l’esistenza di un notevole divario informativo tra il consumatore ed il fornitore di servizi di comunicazione, di cui questi non può non tenere conto nella proposizione delle proprie offerte al pubblico. Inoltre, con riferimento alla conclusione di contratti a distanza a mezzo telefono, anche alla luce del quadro normativo e regolamentare sopra delineato, occorre tenere in considerazione le caratteristiche specifiche che l’attività negoziale assume ove sia svolta mediante l’impiego di tecniche di comunicazione che prescindono dalla presenza fisica simultanea delle parti contraenti, cui corrisponde un’accentuazione della posizione di debolezza del consumatore rispetto alla controparte, specie per quanto riguarda il profilo informativo. In base al principio di diligenza professionale sopra richiamato, pertanto, l’operatore che utilizzi tale strumento negoziale come canale di promozione e di vendita dei propri servizi al pubblico non potrà non tenere conto delle sue peculiarità e della esigenza di protezione del contraente debole. 25. Alla luce delle risultanze dell’istruttoria, la pratica commerciale posta in essere dalla società Vodafone, consistente nella conclusione di contratti di utenza a distanza a mezzo telefono, appare censurabile sotto due profili, che verranno esaminati distintamente: 1. attivazione di servizi di utenza telefonica non richiesti in modo consapevole da parte dell’intestatario della linea; 2. attivazione di servizi con caratteristiche difformi rispetto a quelle promesse.&lt;br /&gt;1. Attivazione di servizi di utenza telefonica non richiesti in modo consapevole da parte dell’intestatario della linea&lt;br /&gt;26. Sulla base degli elementi raccolti nel corso della fase istruttoria è emerso che l’acquisizione del consenso avviene mediante contatto dell’operatore di call center esterno che fornisce all’abbonato, in una prima fase del contatto, l’informativa circa l’offerta di nuovi pacchetti e, successivamente, procede alla registrazione della richiesta dei servizi di telefonia in base alle indicazioni impartite da Vodafone e contenute nelle linee guida e negli script di registrazione. La proposta negoziale viene effettuata anche qualora colui che stipuli il contratto non sia l’intestatario della linea, ma si dichiari espressamente autorizzato a richiedere l’attivazione del servizio [Cfr. script di registrazione allegato n. 1 alla memoria pervenuta in data 12 giugno 2009.]. Si procede alla registrazione, infatti, anche nel caso in cui l’interlocutore non sia l’intestatario della linea ma si dichiari “delegato dall’intestatario della linea a richiedere l’attivazione del servizio Vodafone” ovvero di assumersi “integralmente la responsabilità del contratto”. Più in dettaglio la procedura prevede che i teleseller, dopo aver illustrato le caratteristiche del servizio, procedono all’acquisizione del consenso attraverso la registrazione vocale della conversazione, secondo una traccia stabilita. Nel caso in cui lo stesso call center accerti che un vocal ordering non sia conforme agli script, lo stesso procede a ricontattare il cliente ed effettuare una nuova registrazione con il medesimo script. Dopo l’acquisizione del consenso, il professionista provvede ad inviare al domicilio del consumatore un “welcome package” costituito da una lettera di benvenuto nonché la proposta contrattuale. 27. Da molte delle segnalazioni pervenute emerge che i consumatori non avevano compreso che con la registrazione del consenso si giungeva alla conclusione di un contratto di somministrazione di servizio telefonico con il nuovo operatore. Al contrario, sarebbero stati indotti a ritenere che il negozio si sarebbe perfezionato solo a seguito della sottoscrizione della documentazione cartacea inviata successivamente al loro domicilio. In alcuni casi, i consumatori affermano di aver ricevuto rassicurazioni da parte del teleseller sulla circostanza che nessun servizio sarebbe stato attivato senza la sottoscrizione di un contratto cartaceo; in altri casi, i consumatori hanno disconosciuto totalmente l’attivazione, lamentandosi di essersi accorti di aver cambiato operatore solo al momento della ricezione delle fatture da parte di Vodafone; in altri casi ancora, hanno contestato l’attivazione di servizi di utenza in quanto il contatto telefonico sarebbe avvenuto con persone diverse dall’intestatario della linea ed a sua totale insaputa. In tutti questi episodi, dunque, si può affermare che sia mancata la piena consapevolezza e volontà da parte del titolare dell’utenza di giungere alla conclusione del contratto con il professionista [Cfr. a titolo esemplificativo le segnalazioni sub docc. 1, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 26, 27, 29ter, 30; 37, 48, 59; 51, 50, 60, 80, 84].Dall’analisi delle segnalazioni pervenute, infatti, emerge che i consumatori affermano di aver prestato il consenso alla registrazione della chiamata, al solo scopo di ricevere a casa la documentazione contrattuale, ignorando che la registrazione del consenso avrebbe comportato, direttamente, la conclusione del contratto di utenza con conseguente attivazione del servizio “Vodafone Casa” e distacco dalla linea Telecom. In questi casi, i segnalanti affermano di non aver firmato il contratto cartaceo loro inviato e di aver, in ogni caso, provveduto ad esercitare il diritto di ripensamento/recesso nei termini di legge (rispedendo, in alcuni casi, tutta la documentazione a Vodafone). Ciononostante Vodafone avrebbe provveduto all’attivazione del servizio “Vodafone Casa”, ignorando la sopravvenuta volontà di recedere del consumatore, con conseguente distacco della linea Telecom. In altri casi, invece, i segnalanti hanno evidenziato la difformità delle informazioni fornite, dagli operatori di call center prima della registrazione telefonica e prima della sottoscrizione dei moduli di adesione, rispetto ai contenuti reali dell’offerta, conosciuti solo successivamente al momento della ricezione, presso il proprio domicilio, del c.d. welcome package contenente tutta la documentazione contrattuale. Anche in questi casi i segnalanti affermano che nonostante il tempestivo ripensamento/recesso, Vodafone ha comunque provveduto all’attivazione del servizio con conseguente distacco dalla linea Telecom. Altri ancora hanno lamentato la mancanza di tempestività del riscontro da parte di Vodafone successivamente all’esercizio del diritto di ripensamento/recesso e alle contestazioni mosse in relazione alla conclusione del contratto di utenza a distanza.28. La società Vodafone a fronte delle segnalazioni ricevute ha sostenuto la correttezza del proprio operato evidenziando l’adozione, a partire dal mese di aprile 2009 di una serie di misure, volte a migliorare i processi di vendita ed ad impedire il ripetersi dei casi oggetto di segnalazione. L’operatore ha altresì sostenuto la correttezza del proprio modus operandi in relazione alle procedure di vendita a distanza, in conformità alla disciplina dettata dal Codice del Consumo e dalla Delibera AGCOM 664/06/CONS. In particolare, la società ha sottolineato la conformità del proprio comportamento nella fase genetica del rapporto contrattuale con l’utente rispetto alle disposizioni del Codice del Consumo, sia alla luce della formulazione degli script di registrazione forniti agli operatori dei call center, tali da garantire l’acquisizione di un consenso informato e inequivoco del consumatore. 29. Ciò premesso, alla luce delle risultanze dell’istruttoria svolta, si ritiene che la società Vodafone debba essere considerata responsabile nei confronti dei consumatori dell’attivazione di servizi di utenza telefonica da essi non richiesti in modo consapevole, in violazione degli artt. 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni. Tali attivazioni si sono verificate nell’ambito dell’attività di promozione di contratti svolta da soggetti incaricati dal professionista nel suo interesse diretto ed immediato, atteso che l’acquisizione di nuova clientela costituisce l’oggetto dell’obbligazione nascente dagli accordi stipulati con i propri partners commerciali. A questi ultimi, infatti, è dato incarico di promuovere per conto di Vodafone la conclusione di contratti di vendita dei servizi e prodotti di telecomunicazione [Cfr. allegato n.4 alla memoria difensiva depositata in data 26/03/2009, contenente i contratti d’agenzia volti alla promozione e conclusione di contratti di somministrazione di servizi telefonici.]. Inoltre, la fattispecie oggetto di contestazione è, altresì, ascrivibile alla mancata previsione da parte del professionista di un’idonea informazione preventiva al potenziale cliente e di strumenti e sistemi diffusi di controllo e vigilanza che, in considerazione delle peculiari modalità di conclusione a distanza dei contratti, consentano in concreto di prevenire l’attivazione di forniture non richieste.30. Più in particolare, pare potersi rilevare che le istruzioni e le direttive impartite da Vodafone agli operatori dei call center in ordine alle informazioni da fornire ai consumatori, la formulazione degli script di registrazione, con particolare riguardo agli script utilizzati nel periodo marzo 2008- novembre 2008, nonché gli script modificati ed utilizzati fino al primo aprile 2009, nonché la tipologia e la consistenza dei controlli effettuati prima dell’inserimento degli ordini siano stati insufficienti ad assicurare che il consumatore fosse pienamente consapevole del reale scopo della telefonata e, conseguentemente, degli effetti sul piano dei rapporti giuridici derivanti dalla prestazione del consenso alla registrazione. Sul punto, infatti, si rileva che gli script di registrazione utilizzati dal professionista, nella loro formulazione generale, non appaiono idonei ad informare fin dall’inizio del contatto il consumatore, in maniera esplicita e immediata, con sufficiente chiarezza che attraverso la registrazione della telefonata lo stesso sta prestando il proprio consenso alla conclusione del contratto di utenza telefonica. Ciò vale sia per le tracce di registrazione utilizzate nel periodo novembre 2008 - aprile 2009 [Cfr. “script di registrazione” depositato in allegato alla memoria del 26 marzo 2009, allegato n. 1.], inizialmente prodotti dal professionista, che, a maggior ragione, per quelle valide nel periodo precedente ossia a partire dal mese di marzo 2008 [Cfr. “script di registrazione” depositato in allegato alla memoria del 12 giugno 2009, allegato n. 1.], prodotti solo a seguito di una specifica richiesta da parte dell’Autorità. In entrambe le versioni, infatti, sebbene nel corso della conversazione registrata l’operatore del call center chieda al soggetto contattato conferma circa la volontà di “voler terminare immediatamente il [suo] rapporto contrattuale con Telecom Italia e di voler portare in Vodafone il suo numero di rete fissa...”, in nessuna fase della telefonata viene esplicitamente e chiaramente illustrato all’utente che sta concludendo un vero e proprio “contratto” di somministrazione di servizio telefonico con il nuovo operatore, con la particolare procedura del vocal ordering e senza necessità di sottoscrivere alcun documento cartaceo.Inoltre, dall’esame della documentazione in atti, il meccanismo dei controlli predisposti dal professionista non sembra adeguatamente finalizzato al riscontro della prestazione di un consenso pieno ed inequivoco del consumatore alla conclusione del contratto di utenza a mezzo telefono. Nello specifico, si rileva che come affermato dall’operatore, solo nel caso in cui il call center stesso verifichi delle anomalie, viene effettuata una chiamata di “recall” al fine di verificare se il consenso prestato è effettivamente informato. Solo a partire da aprile 2009, peraltro, il riascolto è stato effettuato sul 100% delle registrazioni, mentre in precedenza la verifica sulle registrazioni veniva effettuato solo sul 60% delle acquisizioni di consenso a distanza. La parzialità dei controlli effettuati sul campione del 100%, nonché la circostanza che anche laddove riscontrata l’anomalia venisse effettuata una recall tramite l’utilizzo del medesimo script, possono aver fatto sì che si realizzassero delle attivazioni non richieste, in maniera informata e consapevole, da parte dei consumatori. 31. Si ritiene, inoltre, che la società Vodafone debba essere considerata responsabile nei confronti dei consumatori per le attivazioni non richieste anche nelle ipotesi di conclusione del contratto da parte di un soggetto diverso dal titolare della linea. A questo proposito nei propri scritti difensivi il professionista Vodafone ha precisato che qualsiasi soggetto che si dichiari espressamente delegato dall’intestatario della linea può validamente esprimere il proprio consenso ai fini dell’attivazione del servizio. 32. Dalle risultanze istruttorie è emerso con evidenza che la semplice dichiarazione del soggetto contattato di essere “assumersi la responsabilità del contratto”, è sufficiente al fine della valida conclusione del contratto, senza che sia prevista alcuna forma di ratifica, né orale né tanto meno scritta, da parte dell’intestatario della linea telefonica, nella cui sfera giuridica si producono gli effetti del negozio. Tale procedura può, in effetti, comportare il rischio della conclusione di contratti di utenza a totale insaputa del titolare della linea telefonica, come accaduto in alcuni dei casi portati all’attenzione dell’Autorità [Cfr. le segnalazioni contraddistinte dai nn. 11; 23; 25; 62.]. Ciò premesso, si ritiene che il comportamento di Vodafone, sotto tale profilo, possa ritenersi scorretto nella misura in cui il professionista non ha adottato tutte le misure necessarie atte a tutelare la posizione del titolare della linea, garantendo la sua effettiva volontà di addivenire alla conclusione del contratto a mezzo di delega. 33. Pertanto, con riferimento ai profili sopra descritti, la pratica commerciale posta in essere dalla società Vodafone, comportando l’attivazione di servizi di utenza telefonica non richiesta in modo consapevole da parte dell’intestatario della linea, risulta aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del Consumo, così come richiamati altresì dell’articolo 57 del medesimo Codice. 34. In particolare, la pratica commerciale risulta aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo nella misura in cui, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante indebito condizionamento, è risultata tale da limitare considerevolmente, e in alcuni casi addirittura escludere, la libertà di scelta degli utenti in ordine alla conclusione del contratto ed all’attivazione del servizio proposto a mezzo di telefono, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Per quanto riguarda l’”indebito condizionamento” si rileva che esso consiste nello sfruttamento di una posizione di potere da parte del professionista per esercitare una pressione in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di assumere scelte consapevoli. Nel caso in esame, come sopra già evidenziato, occorre tenere presente che la conclusione di contratti di utenza a mezzo telefono rappresenta una tecnica di commercializzazione caratterizzata da forme di pressione ed intrusione nella sfera del consumatore particolarmente incisive, anche tenuto conto dell’esistenza di un’elevata asimmetria informativa tra il professionista ed il consumatore, dovuta sia alla particolare complessità del settore sia alle modalità con cui avviene il contatto telefonico, che rende quest’ultimo totalmente dipendente dal primo per quanto concerne la conoscenza degli elementi rilevanti in merito alla conclusione del contratto ed alle caratteristiche del servizio proposto. 35. Inoltre, l’attivazione di servizi di utenza telefonica senza aver acquisito l’inequivoca volontà dell’intestatario della linea di concludere il contratto di fornitura del servizio e la conseguente richiesta di pagamento con l’invio delle relative fatture comporta la violazione dell’articolo 26, lettera f), che annovera tra le condotte considerate in ogni caso aggressive il comportamento del professionista che esiga “il pagamento immediato o differito di prodotti (servizi) che il professionista ha fornito ma che il consumatore non ha richiesto”, così come richiamato altresì dall’articolo 57 del Codice del Consumo. La circostanza evidenziata dall’operatore per cui nei casi accertati di attivazione di servizi non richiesti Vodafone non ha preteso dagli utenti il pagamento di nessuna prestazione corrispettiva ed ha provveduto a sue spese al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti nonché al rimborso integrale dei costi indebitamente sostenuti dal cliente, non vale ad escludere la violazione degli 24, 25 e 26, del Codice del Consumo. Ciò in quanto la valutazione richiesta all’interprete riguarda la condotta posta in essere dal professionista valutata nel suo impatto nei confronti delle scelte economiche dei consumatori e, per quanto riguarda la lettera f), dell’articolo 26 il fatto che sia richiesto il pagamento di un servizio che il professionista ha fornito ma che il consumatore non ha richiesto, indipendentemente dagli strumenti previsti ex post per porre rimedio al verificarsi in concreto della fattispecie.&lt;br /&gt;2) Attivazione di servizi con caratteristiche difformi da quelle promesse&lt;br /&gt;36. Con riferimento al secondo profilo di scorrettezza si rileva che in molte delle segnalazioni ricevute da parte dei consumatori è stata evidenziata una difformità tra le informazioni fornite verbalmente in sede di proposta contrattuale e quelle contenute nella documentazione inviata successivamente all’indirizzo dell’utente [Cfr. a titolo esemplificativo le segnalazioni sub docc. 28, 29 bis, 33 bis, 37, 41, 46, 52, 60, 78.]. In tali casi, i segnalanti hanno rilevato di essersi accorti, solo al momento della ricezione della proposta scritta ovvero delle fatture, di essere stati indotti in errore dagli operatori dei call center in ordine alle caratteristiche ed alle condizioni economiche delle offerte tariffarie prospettate loro telefonicamente. 37. Anche con riferimento a tale fattispecie, l’operatore ha rilevato di essersi premurato di informare adeguatamente il consumatore circa le condizioni tecniche ed economiche dell’offerta, sia in fase di vendita che in fase di acquisizione del consenso. In particolare, il professionista ha rappresentato che tutte le condizioni tecniche ed economiche dell’offerta vengono comunicate in maniera assolutamente chiara completa e trasparente. Più nello specifico, in caso di vendita via telefono, il teleseller deve attenersi sia allo script di vendita contenente le condizioni delle offerte che l’operatore propone in vendita al cliente, sia allo script di registrazione ove vengono illustrate sinteticamente le caratteristiche dell’offerta commerciale proposta.38. Alla luce delle risultanze dell’istruttoria svolta, si ritiene che la società Vodafone debba essere considerata responsabile nei confronti degli utenti anche della violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo.In particolare, è emerso che la società Vodafone ha omesso di adottare le cautele necessarie a garantire che ai consumatori contattati via telefono vengano fornite in modo trasparente e corretto tutte le informazioni rilevanti in ordine alle caratteristiche ed alle condizioni economiche delle offerte tariffarie proposte. Ciò al fine di evitare che i consumatori siano indotti a prestare il loro consenso all’attivazione sulla base di una illustrazione non veritiera del servizio. Nello specifico, si ritiene che le istruzioni e le direttive impartite dalla società agli operatori dei call center in ordine alle informazioni da fornire ai consumatori, la formulazione degli script di registrazione da seguire nonché i controlli effettuati prima dell’inserimento degli ordini nei sistemi siano stati insufficienti ad evitare o comunque a ridurre al minimo il rischio che ai consumatori potessero essere fornite informazioni fuorvianti, ingannevoli od omissive in ordine a quanto proposto. Si tenga conto a tal proposito che la registrazione del consenso, che permette il controllo sul contenuto della telefonata, avviene in una fase già avanzata del contatto telefonico, solo dopo che gli operatori dei call center dovrebbero aver illustrato al consumatore tutte le caratteristiche del servizio promosso, utilizzando gli script di vendita forniti dalla società. Con riferimento a tale circostanza appare imprescindibile che il professionista adotti una serie di strumenti di prevenzione e di controllo sia con riferimento alla fase che precede la registrazione del consenso, che con riferimento a quella successiva, al fine di evitare che il consumatore possa venire fuorviato in ordine al reale contenuto dell’offerta commerciale proposta. Con riferimento a tale profilo, si evidenzia infatti che il testo dello script di registrazione, sebbene riassuntivo delle condizioni principali, non informa pienamente il consumatore sulle condizioni rilevanti dell’offerta. A mero titolo esemplificativo, con riferimento all’offerta Vodafone Casa Zero New [Con riferimento alle condizioni economiche, lo script relativo a tale offerta depositato in allegato alla risposta alla richiesta d’informazioni del 12 giugno 2009, recita testualmente: “con Vodafone Casa Zero NEW potrà: 1. chiamare da casa tutti i numeri di rete fissa in Italia a 0 centesimi al minuto , pagando solo 16 centesimi per ogni chiamata . Fino ad un massimo di 3000 minuti al mese 2. chiamare da casa per un anno tutti i numeri Vodafone a 0 centesimi al minuto, pagando solo 16 centesimi per ogni chiamata. Fino ad un massimo di 1000 minuti al mese. 3. i minuti oltre soglia, le chiamate verso altri mobili, e quelle effettuate fuori casa saranno tariffate in base al piano tariffario che ha sottoscritto. L’opzione ha una durata di 30 giorni con rinnovo automatico e prevede un contributo mensile di 5 euro”.], lo script non evidenzia il costo applicato alle chiamate verso i cellulari Vodafone in caso di superamento della soglia mensile pari a 1000 minuti. Con riferimento invece ad all’offerta Vodafone “Internet e Telefono Tutto Flat” [Con riferimento, invece, allo script relativo all’offerta Vodafone “Casa Internet e Telefono Tutto Flat”, depositato in data 12 giugno 2009, (allegato n. 3), il testo recita:” Le ricordo che Vodafone Casa Internet e Telefono Tutto Flat prevede: Un contributo mensile di 39 euro IVA Inclusa. La navigazione illimitata da casa fino a 7 mega; 0 cent al minuto senza scatto alla risposta per le chiamate verso tutti i numeri di rete fissa nazionali e verso i cellulari Vodafone per un anno; Le chiamate verso i cellulari di altro operatore hanno un costo di 16 cent di scatto alla risposta e 16 cent al minuto. La tariffazione e’ a scatti di 30 secondi addebitati anticipatamente; Navigazione in Internet fuori casa a 5 euro al giorno; Il contributo per l’attivazione del servizio è di 49 Euro e il vincolo contrattuale è di 24 mesi con contributo in caso di recesso anticipato di 60 Euro”.], lo script non evidenzia il limite per le chiamate verso numeri fissi per 3.000 minuti. 39. La pratica commerciale oggetto di valutazione risulta, pertanto, ingannevole ai sensi dell’articolo 21 del Codice, in quanto consistente nel fornire informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva, idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad elementi rilevanti nella sua scelta economica di aderire o meno al servizio proposto e altresì idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tale pratica risulta ingannevole altresì ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del Codice nella misura in cui nelle fattispecie concrete, tenute conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, ai consumatori contattati non sono state fornite, ovvero sono state presentate in modo oscuro, incomprensibile ambiguo o intempestivo, informazioni rilevanti di cui avrebbero avuto bisogno in quel contesto per assumere una scelta consapevole, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.40. Con riferimento al terzo profilo di scorrettezza contestato, relativo alla fase successiva alla conclusione del contratto a mezzo telefono, la società Vodafone nelle proprie memorie difensive ha sottolineato che il sistema da essa messo in atto permette l’esercizio del diritto di recesso cd. incondizionato, manifestato ai sensi dell’articolo 64 del Codice del Consumo, in circa 10 giorni dal ricevimento del “welcome package”, ossia nel memento in cui il consumatore ha a propria disposizione il documento cartaceo riassuntivo delle condizioni dell’offerta nonché la proposta contrattuale da rispedire alla società. L’operatore ha sottolineato che in caso di esercizio del diritto di recesso il consumatore non sopporta alcun pregiudizio né di natura economica né di natura tecnica. Alla luce delle allegazioni del professionista e della ampia possibilità offerta ai consumatori di esercitare il diritto di recesso in un arco temporale decorrente dalla ricezione del “welcome package”, non appaiono pertanto emergere elementi di scorrettezza nella condotta di Vodafone con riferimento a tale profilo in contestazione. 41. Quanto alla conclusione di contratti di utenza negoziati fuori dei locali commerciali a mezzo agenti/procacciatori, si rileva che non sono emersi elementi tali da configurare specifiche ed autonome ipotesi di violazione delle disposizioni del Codice del Consumo.&lt;br /&gt;c) Conclusioni&lt;br /&gt;42. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la società Vodafone con riferimento alla pratica commerciale consistente nell’acquisizione di nuova clientela attraverso la conclusione di contratti di utenza a distanza a mezzo telefono, ha posto in essere comportamenti contrari alla diligenza professionale ed idonei a limitare considerevolmente la libertà di scelta e di comportamento del consumatore medio, ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 206/05, sia sotto il profilo dell’ingannevolezza della pratica, in violazione degli 21 e 22, che sotto il profilo dell’aggressività della stessa, in violazione degli artt. 24, 25 e 26, lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05. 43. Per quanto concerne la contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie da parte del professionista il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento sia al settore di riferimento sia alla peculiarità dello strumento negoziale utilizzato. In particolare, nel valutare la condotta tenuta da Vodafone, occorre tenere in considerazione le caratteristiche specifiche che l’attività negoziale assume ove sia svolta mediante l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza che prescindono dalla presenza fisica simultanea delle parti contraenti, cui corrisponde un’accentuazione della posizione di debolezza del consumatore rispetto alla controparte, specie per quanto riguarda il profilo informativo. In base al principio di diligenza professionale, pertanto, l’operatore che utilizzi tale strumento negoziale come canale di vendita dei propri servizi al pubblico non potrà non tenere conto delle sue peculiarità e della esigenza di protezione del contraente debole. 44. Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte economiche dei consumatori, si osserva che le indicazioni fornite in sede di contatto telefonico riguardano la natura stessa della registrazione del consenso e le sue conseguenze sul piano dei rapporti giuridici nonché le condizioni e caratteristiche della proposta tariffaria, imprescindibili ai fini dell’adozione di una decisione commerciale consapevole ed informata. 45. In particolare, la pratica commerciale descritta risulta, per un verso, ingannevole in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto agli utenti sono state fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero non sono state fornite informazioni rilevanti in ordine alle caratteristiche ed alle condizioni economiche dei servizi prospettati in modo da indurli in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso; per altro verso. Per altro verso, la pratica oggetto di contestazione risulta aggressiva ai sensi degli artt. 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del Consumo, in quanto idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento dei consumatori, comportando un indebito condizionamento e consistendo nel fornire e richiedere il pagamento di servizi non richiesti consapevolmente da parte del titolare della linea telefonica.&lt;br /&gt;VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE&lt;br /&gt;46. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.Ai fini di garantire effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria, si deve prendere in considerazione la dimensione economica del professionista. Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di specie, si considera che la società Vodafone N.V. rappresenta un professionista da lungo tempo attivo nel settore. Con riguardo alla gravità della violazione, occorre osservare che la fattispecie in esame ha avuto un significativo impatto, in quanto la pratica commerciale è rappresentata dalla conclusione di contratti a distanza a mezzo telefono ed è suscettibile, pertanto, di aver raggiunto un numero considerevole di utenti. Inoltre, occorre rilevare che, nel caso di specie, la gravità è da ricondurre alla stessa tipologia della condotta posta in essere dalla società Vodafone e al settore di riferimento, ovvero quello della telefonia. Rispetto a tale settore, infatti, come rilevato dall’Autorità nei numerosi citati interventi [Cfr. fra gli altri: Provv. n. 18626 del 17/07/2008 PS414 - TIM FLAT DAY; Provv. n. 18519 del 19/06/2008 PS278 - INFOSTRADA-MENO DI 10 EURO AL MESE; Provv. n. 18627 del 17/07/2008 PS571 - VODAFONE - INTERNET KEY; Provv. n. 18675 del 24/07/2008 PS781 - WIND-NOI 2 BIG PACK.], l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente, anche in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra professionista e consumatore, dovuta al proliferare di promozioni e piani tariffari anche molto articolati. Rileva, inoltre, la palese contrarietà alla diligenza professionale, atteso che un operatore, quale la società Vodafone, da tempo attivo nel settore di cui trattasi e, conseguentemente, dotato di specifica competenza, è certamente edotto in ordine alla peculiarità dello strumento negoziale utilizzato per l’acquisizione di nuova clientela. Si consideri, infine, l’entità del pregiudizio per i consumatori, che sono stati esposti ad esborsi economici rilevanti a seguito della pratica commerciale scorretta.Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la pratica commerciale scorretta risulta posta in essere per un periodo prolungato di tempo, quantomeno dal mese di marzo 2008 e perlomeno fino al mese di aprile 2009.Considerati tali elementi, si ritiene di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria in 230.000 € (duecentotrentamila euro).Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti di scorrettezza in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 [Cfr. tra gli altri: provv. n. 19653 del 19 marzo 2009 PS158 Vodafone - 00 Christmas Card; Provv n. 19449 del 22 gennaio 2009 PS2077 Vodafone - Cambio piano tariffario; provv. n. 18627 del 17 luglio 2008 PS571 Vodafone – Internet Key; provv. n. 18487 del 12 giugno 2008 PS54 Vodafone Casa.], la sanzione indicata viene aumentata a 270.000 € (duecentosettantamila euro).Considerato, peraltro, il comportamento collaborativo del professionista che ha adottato una serie di misure (messe in atto dal mese di aprile 2009) volte a migliorare i processi di acquisizione della nuova clientela mediante la conclusione di contratti di utenza a distanza, si ritiene di diminuire la sanzione indicata a 210.000 € (duecentodiecimila euro).Pertanto, alla luce dei criteri sopra esposti, si ritiene di irrogare alla società Vodafone Omnitel N.V. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 210.000 € (duecentodiecimila euro).&lt;br /&gt;RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;DELIBERA&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, in relazione alla conclusione di contratti di utenza a distanza a mezzo telefono, posta in essere dalla società Vodafone Omnitel N.V., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 24, 25 e 26 lettera f), del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;b) che alla società Vodafone Omnitel N.V. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 210.000 € (duecentodiecimila euro).&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.&lt;br /&gt;IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino&lt;br /&gt;IL PRESIDENTE Antonio Catricalà&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-8822114258584826108?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/8822114258584826108'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/8822114258584826108'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2009/08/agcm-ps1556-vodafone-attivazione-e.html' title='AGCM  PS1556 - VODAFONE-ATTIVAZIONE E DISTACCO ARBITRARI'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-7815582567712342099</id><published>2009-07-08T09:31:00.000+02:00</published><updated>2009-10-16T09:34:04.189+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Privacy'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Telefonia'/><title type='text'>Garante Privacy 08.07.09</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Ordini per telefono: si può richiedere copia della registrazione - 8 luglio 2009&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;&lt;br /&gt;VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) inviata da XY a Telecom Italia S.p.A. con la quale lo stesso, nel contestare la stipula di un particolare contratto di abbonamento a servizi telefonici dalla stessa offerti,  ha chiesto la comunicazione dei dati che lo riguardano relativi alla "registrazione del colloquio" telefonico (cd. "verbal ordering") che attesterebbe la propria adesione al predetto contratto, nonché la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;&lt;br /&gt;VISTO il ricorso presentato 14 aprile 2009 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (rappresentata e difesa dall'avv. Lorella Bianchi) con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Furio Stradella), nel rilevare l'assenza di riscontro da parte della società dopo l'invio dell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice e nel rappresentare di non aver "mai personalmente avuto alcun contatto con operatori della predetta società in merito all'attivazione del contratto contestato" e di non aver "prestato alcun consenso alla registrazione della telefonata", ha ribadito la richiesta di accesso alla predetta registrazione e di cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;&lt;br /&gt;VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 17 aprile 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota dell'11 giugno 2009 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso e il verbale relativo all'audizione delle parti;&lt;br /&gt;VISTE le note datate 8 e 12 maggio 2009 con le quali la società resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente mediante la trasposizione dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla società, dichiarando che gli stessi sarebbero "stati forniti dall'interessato in occasione (…) della conclusione dei contratti di abbonamento al servizio telefonico di base ed ai servizi "multibusiness"" e che, in particolare, le informazioni personali relative al contratto e all'offerta oggetto di contestazione "sono state rese dal sig. XY, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, nel corso di un contatto telefonico, del 29/1/2008, con la Società (…) e confermate dall'interessato mediante l'invio, in pari data, del fax relativo alla copia del proprio documento identificativo. La telefonata, con il consenso dell'abbonato, è stata registrata ed è conservata negli archivi di Telecom Italia S.p.A. secondo le disposizioni di legge"; rilevato che la resistente ha altresì comunicato di non poter accogliere la richiesta del ricorrente volta a ottenere copia della registrazione in questione, "in primo luogo per esigenze organizzative" e tenuto conto che comunque il diritto di accesso esercitato dal ricorrente è stato soddisfatto "con la comunicazione, in forma intelligibile, della totalità dei dati che lo riguardano"; rilevato che la resistente ha dichiarato di non poter accogliere neanche la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati del ricorrente non essendo gli stessi trattati in violazione di legge;&lt;br /&gt;VISTE le note del 12 e 15 maggio 2009 (ribadite successivamente con fax del 25 giugno 2009) con le quali il ricorrente ha comunicato di ritenere parziale il riscontro ottenuto, non avendo la società fornito la registrazione del colloquio nel quale lo stesso avrebbe prestato il proprio consenso informato, registrazione oggetto di specifica richiesta avanzata già con l'interpello preventivo;&lt;br /&gt;VISTA la memoria depositata il 15 maggio 2009 con la quale la resistente ha ribadito di ritenere idoneo il riscontro fornito dal momento che il diritto di accesso obbliga il titolare del trattamento a comunicare le informazioni personali relative all'interessato e non "al rilascio di copia dei documenti ovvero dei supporti che le contengono" e ha sostenuto che "la collaudata e rigorosa procedura seguita, per il sig. XY come per tutti i clienti, dalla società (…) (quella che ha avviato il contatto teso al perfezionamento del contratto n. (…) del 29/1/2008), unitamente alla decisiva circostanza che, in pari data, dall'utenza di rete fissa n. (…) intestata proprio al ricorrente è stata inviata, via fax, copia del suo documento (…), confermano, oltre ogni ragionevole dubbio, l'identità del contraente";&lt;br /&gt;RILEVATO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice è "dato personale" "qualunque informazione" relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che siano identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevato che, "dal punto di vista del formato dell'informazione o del supporto usato, il concetto di dato personale comprende le informazioni disponibili in qualsiasi forma, alfabetica, numerica, grafica, fotografica o acustica" e che pertanto anche i dati in forma di suoni e immagini costituiscono dati personali relativi agli interessati rispetto ai quali questi ultimi (ricorrendo tutte le altre condizioni) possono far valere i diritti di cui all'art. 7 del Codice (cfr. Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, &lt;a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1607426" target="_blank"&gt;"Parere 4/2007 sul concetto di dati personali"&lt;/a&gt;, Wp 136 del 20 giugno 2007; art. 33 e considerando 14 della &lt;a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=432175" target="_blank"&gt;direttiva 95/46/CE&lt;/a&gt;);&lt;br /&gt;RILEVATO che, nel caso di specie, il titolare del trattamento conserva la registrazione del colloquio che lo stesso afferma essere intercorso, "oltre ogni ragionevole dubbio", con il ricorrente e che dunque il diritto di accesso esercitato da quest'ultimo rispetto ai dati personali contenuti nella registrazione medesima non può considerarsi integralmente soddisfatto mediante la trasposizione dei dati forniti dallo stesso nel corso del colloquio, essendo necessario, anche alla luce delle predette contestazioni, che il titolare metta a disposizione anche copia della registrazione che, sola, consente di accedere al dato vocale che la stessa contiene;&lt;br /&gt;RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso per questa parte e di dover ordinare a Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, entro il 31 agosto 2009, la registrazione del colloquio telefonico oggetto dell'istanza di accesso e di dare conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;&lt;br /&gt;RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che il titolare ha invece comunicato al ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento, mediante la loro trasposizione e comunicazione in forma intellegibile;&lt;br /&gt;RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente dal momento che, allo stato, gli stessi non risultano essere trattati in violazione di legge e risultano necessari in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti (adempimento di un contratto di cui, allo stato, risulta essere parte l'interessato);&lt;br /&gt;VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro parziale fornito all'interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;&lt;br /&gt;VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);&lt;br /&gt;VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;&lt;br /&gt;RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina a Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, entro il 31 agosto 2009, la registrazione del colloquio telefonico oggetto dell'istanza di accesso e di dare conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;&lt;br /&gt;b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che il titolare ha invece già comunicato al ricorrente;&lt;br /&gt;c) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;&lt;br /&gt;d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.&lt;br /&gt;Roma, 8 luglio 2009         &lt;br /&gt;IL PRESIDENTEPizzetti&lt;br /&gt;IL RELATOREFortunato&lt;br /&gt;IL SEGRETARIO GENERALE&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Patroni Griffi&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-7815582567712342099?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/7815582567712342099'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/7815582567712342099'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2009/07/garante-privacy-080709.html' title='Garante Privacy 08.07.09'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-850702389889368471</id><published>2009-03-27T09:28:00.000+01:00</published><updated>2009-10-16T09:29:52.262+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Telefonia'/><title type='text'>GdP Bari sent n. 2781/09</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;Giudice di Pace&lt;br /&gt;Bari&lt;br /&gt;Sentenza 27 marzo 2009, n. 2781&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Il Giudice di Pace, Avv. M. Mazzei, ha pronunciato la seguente&lt;br /&gt;SENTENZA&lt;br /&gt;nella causa civile, contrassegnata con il numero RG. 15046/2007, affari contenziosi civili, tra&lt;br /&gt;XXXXXXXXXXXXXX&lt;br /&gt;CONTRO&lt;br /&gt;Vodafone Omnitel, in persona........&lt;br /&gt;avente ad oggetto: inadempimento contrattuale - risarcimento danni-&lt;br /&gt;conclusioni&lt;br /&gt;all'udienza del 27 febbraio 2009, l'attore ha concluso, riportandosi ai propri scritti difensivi: (1. accertare il rapporto contrattuale esistente tra le parti; 2. dichiarare la convenuta inadempiente nei confronti dell'attore 3.ordianare l'immediato ripristino dell'utenza sospesa; 4. Condannare la convenuta alla restituzione del credito residuo, esistente sulla scheda, prima della sospensione del servizio, pari a circa € 100,00; 5. condannare la convenuta al risarcimento del danno subito, pari ad €. 2.200,00 o alla somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia e/o equità, nei limiti della competenza del GdP. adito 6. inibire alla convenuta di riassegnare a terzi l'utenza indicata; 7. condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa). La convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea.&lt;br /&gt;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO&lt;br /&gt;L'attore, dopo aver inutilmente interessato il Corecom ed espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi l'ufficio del Giudice di Pace di Bari, la Vodafone Omnitel, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentire: (1. accertare il rapporto contrattuale esistente tra le parti; 2. dichiarare la convenuta inadempiente nei confronti dell'attore 3.ordinare l'immediato ripristino dell'utenza sospesa; 4. Condannare la convenuta alla restituzione del credito residuo, esistente sulla scheda, prima della sospensione del servizio, pari a circa € 100,00; 5. condannare la convenuta al risarcimento del danno subito, pari ad €. 2.200,00 o alla somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia e/o equità, nei limiti della competenza del GdP. adito 6. inibire alla convenuta di riassegnare a terzi l'utenza indicata; 7. condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.&lt;br /&gt;L’attore assumeva di essere Presidente e legale rappresentante di una società iscritta al Roc e di occuparsi di progettare, realizzare e gestire servizi culturali, socio educativi, sanitari, nonché di pubblicare diverse riviste in ambito sociale; che per far fronte a tutte le esigenze lavorative, circa 7 anni fa, stipulava un contratto telefonico con il Gestore Vodafone; che tale numero telefonico veniva usato per lo svolgimento delle attività del Gruppo; che venivano investite ingenti somme di denaro al fine di stampare la brochure informative sull’attività dell’associazione, oltre che riviste, manifesti, biglietti da visita, sulle quali era riportato il detto numero di telefono; che l’utenza in questione veniva utilizzata, anche come numero di riferimento dei un’altra Associazione, di cui l’attore riveste, anche la Presidenza; che successivamente l’utenza veniva trasformata in “ricaricabile”, restando sempre di uso aziendale, a nome dell’amministratore; che nel mese di febbraio 2007 veniva effettuata una ricarica telefonica, per far fronte alle esigenze lavorative; che in data 11/08/2007, la Vodafone decideva, unilateralmente, di sospendere l’utenza, così procurando gravissimi disagi e grave nocumento all’attore; che le sollecitazioni epistolari non sortivano esito positivo.&lt;br /&gt;Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15/02/2008, si costituiva la Vodafone che eccepiva la nullità dell’atto di citazione, poiché la copia notificata era priva della pagina n. 2, contenente l’esposizione dei fatti. Nel merito evidenziava che la convenuta ha agito nel rispetto delle condizioni generali del contatto, in virtù delle quali, se la sim card non viene utilizzata o ricaricata per un periodo superiore a dodici mesi, la scheda telefonica viene disattivata, fermo restando che il credito residuo può essere richiesto in restituzione a mezzo lettera racc. Né quindi, vi è stata violazione del decreto Bersani. Concludeva 1) nullità dell’atto di citazione 2) in subordine, per il rigetto della domanda attorea.&lt;br /&gt;Revocata la contumacia della convenuta; disposta l’integrazione della domanda attorea, preso atto che la convenuta, in seguito all’integrazione della domanda ha provveduto a costituirsi con regolare mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ammesse le prove documentali in atti; espletata la prova testimoniale; preso atto della rinuncia esplicita al deferito interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della Vodafone e della relativa accettazione, all’udienza del 27/02/2009, la causa è stata riservata per la decisione.&lt;br /&gt;MOTIVI DELLA DECISIONE&lt;br /&gt;La nullità dell’atto di citazione, sollevata dalla convenuta, conseguente alla notificazione dello stesso, privo della pagina numero due e l’eccezione di inammissibilità e/o inesistenza della costituzione della Vodafone, conseguente al “mandato allegato a mezzo di spille all’atto di costituzione…”, appaiono sanate alla luce dell’integrazione della domanda attorea della nuova costituzione della Vodafone. Il contratto stipulato tra le parti, non rientra tra quelli perfezionati tra professionista e consumatore. Invero, entrambi le parti hanno agito nell’esercizio delle rispettive attività imprenditoriali. L’attore, non riveste la qualità di consumatore, avendo stipulato il contratto, per la propria attività lavorativa, come dichiarato nell’atto di citazione (“che l’attore è Presidente, nonché legale rappresentante del xxxxxxxxxxxxx, iscritto al ROC -Registro degli Operatori della Comunicazione-, e si occupa di progettare, realizzare e gestire servizi culturali, socioeducativi e sanitari, nonché di pubblicare diverse riviste in ambito sociale; che per far fronte a tutte le esigenze lavorative, circa sette anni fa, stipulava un contratto telefonico con il Gestore Vodafone - Omnitel e, dunque, gli veniva assegnato il n. xxxxxxxxxxx; tale utenza diveniva fondamentale per lo svolgimento delle attività del Gruppo, infatti conteneva numeri telefonici importanti ed era usata quale numero di riferimento per la segnalazione di disservizi od inchieste che condotte sui giornali di proprietà dello stesso; che, pertanto, venivano investite ingenti somme di denaro al fine di stampare brochure informative sull’attività della associazione,oltre che riviste, manifesti, biglietti da visita, sulle quali era riportato detto numero al quale fare riferimento; che, invero, l’utenza in questione veniva utilizzata, altresì, come numero di riferimento del xxxxxxxxxxxx, di cui l’attore riveste la Presidenza”.&lt;br /&gt;Pertanto, non sono applicabili, nel caso di specie, le norme poste a tutela del consumatore, poiché l’attore ha stipulato il contratto di fonia mobile, non in veste di consumatore, ma in veste di imprenditore e per il raggiungimento di scopi propri dell’attività imprenditoriale svolta.&lt;br /&gt;La domanda merita accoglimento parziale e nei termini che seguono. E’ provato, né è in contestazione che l’attore ha stipulato un contratto telefonico con la Vodafone;che gli è stato assegnato un numero telefonico n..; che l’utenza telefonica, corrispondente al numero …………., nel corso del tempo è stata trasformata in “ricaricabile” che nel mese di agosto 2007, l’utenza è stata unilateralmente sospesa dalla Vodafone Omnitel. Quest’ ultima ha sic et simpliciter sostenuto di aver provveduto alla definitiva disattivazione della scheda – utenza telefonica – conformemente alle condizioni generali del contratto per non aver provveduto, l’attore, ad utilizzare e/o a ricaricare la Sim card per il tempo di dodici mesi. Nella fattispecie de qua, a prescindere dall’applicabilità o dell’interpretazione che si intenda dare all’art. 1 della L. 40/07, che ha convertito il DL 7/07 – Decreto Bersani, l’attore ha provato di aver provveduto ad eseguire ricariche sull’utenza telefonica in questione nel mese di Febbraio ed anche prima dell’estate 2007 (vedi dichiarazioni testimoniali rese). Appare, quindi, provato che l’utenza telefonica non è rimasta inattiva o inutilizzata per dodici mesi, come sostenuto dalla convenuta, ove si consideri che una ricarica è stata eseguita nel mese di febbraio 2007 e un’altra prima dell’estate 2007 e che l’utenza telefonica è stata sospesa definitivamente a far data dall’11/08/07.&lt;br /&gt;Deve quindi ritenersi illegittimo, il comportamento della convenuta, per aver violato il disposto di cui all’art. 5, comma 4, delle condizioni generali di contratto, in atti, ed in generale, per aver disattivato l’utenza telefonica immotivatamente, così violando le norme di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali in itinere. Tanto importa il diritto dell’attore a vedersi riattivato e riassegnato il numero di telefono xxxxxx. E’ provato, inoltre, che l’utenza telefonica disattivata veniva utilizzata dall’attore per l’esercizio delle attività professionali (vedi rivista, manifesti pubblicitari in cui è riportato il numero telefonico in questione) e giusta dichiarazione testimoniali rese da xxxx. Non v’è dubbio, pertanto, che l’attore in conseguenza della repentina sospensione dell’utenza telefonica abbia sopportato disagi, disguidi e problemi di vario genere con la propria clientela. Né è da escludere un calo di clientela, con conseguente danno economico, stante la difficoltosa rintracciabilità telefonica da parte della clientela. Ai sensi dell’art. 1226 c.c., apparendo il danno indeterminato e non potendo lo stesso essere determinato con precisione, liquida e riconosce all’attore, in via equitativa, per i danni sopportati in conseguenza del sicuro e necessitato mutamento del numero telefonico, la somma di € 300,00. Condanna, inoltre, la convenuta alla rassegnazione del credito monetario telefonico esistente prima della sospensione dell’utenza telefonica, che si riconosce in € 50,00, ai sensi dell’art. 1226 c.c. L’accoglimento della domanda importa la condanna alle spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo.&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt;Il Giudice di Pace di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda, promossa da XXXXXXXXX c/ Vodafone Omnitel, in persona del legale rappresentante p.t., rigetta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:&lt;br /&gt;1. Condanna la Vodafone Omnitel, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 300,00, a titolo di risarcimento danni, in favore dell’attore;&lt;br /&gt;2. Condannala Vodafone Omnitel, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla riattivazione del numero di utenza xxxxxxxxxxx e con accredito di € 50,00;&lt;br /&gt;3. Condanna la Vodafone Omnitel, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell’attore, che si liquidano in € 1.100,00 (di cui € 500,00 per diritti, € 400,00 per onorario, € 112,50 per rimborso forfettario del 12,5% ed € 87,50 per spese anticipate), oltre cna ed iva.&lt;br /&gt;Bari, 27/03/2009&lt;br /&gt;Il Giudice di Pace Avv. M. Mazzei&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-850702389889368471?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/850702389889368471'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/850702389889368471'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2009/03/gdp-bari-sent-n-278109.html' title='GdP Bari sent n. 2781/09'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-376889672146715520</id><published>2009-02-18T15:50:00.001+01:00</published><updated>2009-02-27T15:53:01.553+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Telefonia'/><title type='text'>Trib. di Paola, Ordinanza 18.02.09</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Telefonia– riparazione – gestore – responsabilità – misura cautelare&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;strong&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;In materia di Telefonia, costituisce periculum in mora il pregiudizio derivabile dall’inadempimento del gestore del servizio di telefonia, con riferimento alle ripercussioni alla propria sfera giuridica negli specifici aspetti dei diritti alla salute, alla vita di relazione ed alla comunicazione, travalicanti, dunque il certamente leso diritto di credito.&lt;br /&gt;Occorre ricordare, trattandosi di danni non patrimoniali, che essi sono risarcibili solo entro il limite segnato dall’ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;Tribunale di Paola&lt;br /&gt;Sezione I Civile&lt;br /&gt;Ordinanza 18 febbraio 2009&lt;br /&gt;IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA&lt;br /&gt;- PRIMA SEZIONE CIVILE -&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Il giudice, dott.ssa Francesca Goggiamani, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 17.2.2009,&lt;br /&gt;ha emesso la seguente&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;ORDINANZA&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;nel procedimento cautelare Rg 43/2009 , proposto da X.&lt;br /&gt;Rilevato:&lt;br /&gt;che X. ha presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Paola per il ripristino dell’utenza telefonica della propria abitazione (0982/Y.);&lt;br /&gt;che a sostegno dell’istanza deduce in punto di fumus boni iuris che la propria linea risulta fuori servizio dal 15.10.2008 e che, nonostante le ripetute segnalazioni, la Telecom Italia s.p.a. non aveva provveduto alla riparazione, perpetrando così inadempimento alle obbligazioni contrattuali cui potevano derivare pregiudizi alla controparte;&lt;br /&gt;che sotto il profilo del periculum in mora ha allegato le conseguenze negative che potevano derivare dall’inadempimento, atteso che lei e il marito hanno problemi di salute e dimorano in luogo isolato e non coperto da rete mobile;&lt;br /&gt;che si è costituita la Telecom Italia s.p.a. eccependo preliminarmente la avvenuta riparazione del guasto e dunque chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e deducendo comunque nel merito l’infondatezza della domanda, posto che da un lato 3 interventi erano stati da lei eseguiti per provvedere al guasto il 24.10, il 9.11 e il 23.11.2008, con un ritardo rispetto alle previsioni delle condizioni di abbonamento di soli 7 giorni, ristorabile con l’indennizzo ivi previsto, e dall’altro che nessun pregiudizio imminente e irreparabile era riscontrabile, potendo soddisfarsi la ricorrente in via ordinaria con l’azione di risarcimento per equivalente e potendo evitare autonomamente il pericolo con sottoscrizione di contratto con altro gestore;&lt;br /&gt;che nell’istruzione sommaria sono state assunte sommarie informazioni ed acquisiti i documenti prodotti.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Considerato in punto di fumus boni iuris:&lt;br /&gt;in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (v. per tutte Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 30 ottobre 2001 n. 13533);&lt;br /&gt;che secondo lo stipulato contratto Telecom è tenuta a fornire alla XXXX il servizio di telefonia fissa ed ai sensi dell’art. 7 delle condizioni generali di abbonamento è tenuta alla riparazione entro due giorni non festivi compreso il sabato, salvo per guasti di particolare complessità;&lt;br /&gt;che la riattivazione della linea eccepita dalla resistente è rimasta priva di dimostrazione e, ancor prima, di tentativo di prova e piuttosto dall’informatrice condotta dalla controparte - credibile per precisione e coerenza nelle dichiarazioni - è emerso che la linea, pur a seguito delle plurime incontestate segnalazioni avvenute a partire dall’ottobre 2008 da parte dell’utente e successivamente da parte del suo legale (v. fax 17,20,25.11, 15,23.12.2008) continua a non funzionare in chiamata e ricezione, pur risultando libera se contattata;&lt;br /&gt;che il Gestore, che non ha fornito prova degli allegati interventi su pali e cavo, non ha di certo provveduto ad inviare alcun tecnico nella abitazione, accontentandosi di riscontrare che la linea chiamata risultasse libera;&lt;br /&gt;che tale comportamento non risulta consono alla diligenza del professionista e che, pertanto, inadempiente risulta la resistente;&lt;br /&gt;che il comportamento del gestore non risulta altresì rispettoso dell’obbligo di buona fede su di lui incombente per la protezione degli interessi del creditore diversi da quelli strettamente contrattuali, e specificamente di quello alla salute, posto che delle proprie condizioni di malattia la X. con diversi fax aveva edotto la controparte e che successivamente a tale informazione nessun comportamento attivo il debitore ha perpetrato (v. Cass. civ., sez. II, 16/11/2000, n.14865);&lt;br /&gt;che all’azione di adempimento ex art. 1453 c.c. può accompagnarsi l’azione risarcitoria come preannunciato dalla X.;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Considerato in punto di periculum in mora:&lt;br /&gt;che paventa quale pregiudizio derivabile dall’inadempimento del gestore del servizio di telefonia ripercussioni alla propria sfera giuridica negli specifici aspetti dei diritti alla salute, alla vita di relazione ed alla comunicazione, travalicanti, dunque il certamente leso diritto di credito;&lt;br /&gt;che occorre ricordare, trattandosi di danni non patrimoniali, che essi sono risarcibili solo entro il limite segnato dall’ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno;&lt;br /&gt;che è emerso dall’istruttoria sommaria che: -) la X., sessantenne, ed il marito, settantenne, dimorano in casa di campagna, isolata e distante 7 km dal centro isolato; -) che gli stessi hanno problemi di salute (v. certificati medici); -) che il solo marito, da poco operato al ginocchio, guida e -) che la zona è priva di copertura di telefonia mobile;&lt;br /&gt;che il protrarsi dell’inadempimento e la violazione dell’obbligo di buona fede in senso protettivo potrebbe, alla luce di tutte queste circostanze di fatto, arrecare danni al diritto (costituzionale) alla salute ed incolumità della coppia di anziani;&lt;br /&gt;che il ristoro dei pregiudizi alla salute non è, per definizione, pienamente ristorabile con il risarcimento per equivalente;&lt;br /&gt;che le condizioni concrete di età e di salute della X. e del marito, il luogo ove dimorano e le condizioni della stagione in corso rendono concreto il pregiudizio paventato, non potendo essi chiamare soccorso in caso di necessità;&lt;br /&gt;che la soluzione prospettata dalla Telecom di evitare da parte dell’istante il pericolo lamentato ricorrendo alla conclusione di contratto con altro gestore telefonico non appare escludere la concedibilità della tutela cautelare, considerati i relativi tempi di attesa;&lt;br /&gt;Ritenuto:&lt;br /&gt;che sussistono i presupposti per la fase cautelare;&lt;br /&gt;che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo come da nota (sottratte dai diritti le voci precisazione della conclusioni e esame delle conclusioni avversarie, stante il rito cautelare)&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Il Tribunale di Paola sul ricorso cautelare di cui in epigrafe così provvede:&lt;br /&gt;condanna la Telecom Italia s.p.a. all’immediata riparazione dell’utenza telefonica n. 0982/******* intestata a X. con invio di tecnici presso l’abitazione;&lt;br /&gt;condanna la Telecom Italia s.p.a. a rifondere a X. le spese di lite che liquida in €. 2.046,78 di cui €. 235,78 per spese, €. 836 per diritti, €. 975 per onorari ed oltre spese generali, iva e cpa come per legge.&lt;br /&gt;Paola, 18 febbraio 2009&lt;br /&gt;Il Giudice Monocratico dott. Francesca Goggiamani&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-376889672146715520?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/376889672146715520'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/376889672146715520'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2009/02/trib-di-paola-ordinanza-180209.html' title='Trib. di Paola, Ordinanza 18.02.09'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-819862369597449372</id><published>2009-02-13T19:41:00.000+01:00</published><updated>2009-04-06T19:45:10.017+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Telefonia'/><title type='text'>Cass. SENTENZA N. 3532 DEL 13 FEBBRAIO 2009</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2388#"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2388#"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;CONTRATTI – CONTRATTO TELEFONICO - DOCUMENTAZIONE DEI CONSUMI - SPESE DI SPEDIZIONE DELLA FATTURA&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;La S.C. ha escluso che le spese di spedizione della fattura relative al consumo telefonico possano rientrare tra quelle relative alla “emissione della fattura” ed ai “conseguenti adempimenti e formalità” (spese che la disciplina dell’IVA, di cui al d.P.R. n. 633 del 1972, prevede che gravino sull’impresa telefonica, escludendole dalla base imponibile), ed ha rimesso al giudice di rinvio di valutare se sia valida la clausola contrattuale che addossi al cliente tali spese di spedizione della fattura.&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-819862369597449372?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/819862369597449372'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/819862369597449372'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2009/02/cass-sentenza-n-3532-del-13-febbraio.html' title='Cass. SENTENZA N. 3532 DEL 13 FEBBRAIO 2009'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-2292584168867883961</id><published>2009-02-13T09:47:00.002+01:00</published><updated>2009-02-27T15:53:48.336+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Telefonia'/><title type='text'>Corte Cass. sent. 3532/09</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Fattura - spedizione - pagamento - legittimità - sussistenza [art. 21, Legge I.v.a.]&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo, secondo la legge; tuttavia, la spedizione della fattura non si presta ad essere ricondotta all'operazione di emissione.&lt;br /&gt;Se le parti prevedono come forma di consegna della fattura la sua spedizione ed il costo ne è anticipato da chi la emette, il relativo rimborso non fa parte della base imponibile. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE&lt;br /&gt;SEZIONE III CIVILE&lt;br /&gt;Sentenza 13 febbraio 2009, n. 3532&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE&lt;br /&gt;TERZA SEZIONE CIVILE&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:&lt;br /&gt;Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente - est.Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere&lt;br /&gt;Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere&lt;br /&gt;Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere&lt;br /&gt;Dott. RAFFAELE FRASCA - Rel. Consigliere&lt;br /&gt;ha pronunciato la seguente &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;SENTENZA &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;sul ricorso 1429-2006 proposto da TELECOM ITALIA SPA, in procuratore speciale avv. Giovanni Venditti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERCADANTE 9, presso lo studio dell'avvocato CASTELLI AVOLIO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO, VIOLA GIUSEPPE, ARIETA GIOVANNI giusta procura in calce al ricorso;&lt;br /&gt;contro- ricorrente -- Intimato -avverso la sentenza n. 443/2005 del TRIBUNALE di PAOLA, prima sezione civile, emessa il 15/06/2005, depositata il 29/08/2005, R.G.856/04;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2008 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;udito l'Avvocato Giuseppe AVOLIO CASTELLI, Tommaso Oberdan SCOZZAFAVA, Giovanni ARIETA e Filippo SATTA; udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.&lt;br /&gt;Svolgimento del processo&lt;br /&gt;1. - .ha convenuto davanti al giudice di pace di Paola la società Telecom Italia s.p.a.Ne ha domandato la condanna a restituirgli le somme, che nel tempo gli erano state addebitate come spese di spedizione postale della fattura dei costi del servizio telefonico.Ha sostenuto che l'addebito di quelle spese era in contrasto con quanto disposto dall'art. 21, ottavo comma, d.P.R. 26 agosto 1972, n. 633, la legge sull'iva, oltre che con gli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ. e con l'art. 1, comma 2, lett. e) L. 30 luglio 1998, n. 281, sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti.La Telecom ha chiesto il rigetto delle domande.Il giudice di pace l'ha accolta, con sentenza 17.5.2004, che è è stata confermata dal tribunale di Paola.2. - La sentenza 29.8.2005 del tribunale è stata notificata il 4.11.2005 e la Telecom ne ha chiesto la cassazione con ricorso, la cui notifica, domandata il 30.11.2005, è stata eseguita a mezzo del servizio postale il 5.1.2006, con consegna a mani di ... , procuratore domiciliatario dell'attore nel giudizio di appello.- non ha svolto attività di difesa. La Telecom ha depositato una memoria.&lt;br /&gt;Motivi della decisione&lt;br /&gt;1. - Il tribunale ha deciso applicando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 21 della legge sull'iva.La disposizione, insieme ad altre integrative e correttive del decreto 633 del 1973, vi è stata introdotta dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e vi si è stabilito che &lt;le&gt;.Scopo della norma è di segnare la distinzione tra ciò che fa capo all'operazione commerciale ed è valutabile come sua base imponibile per l'applicazione dell'imposta e della rivalsa e ciò che pertiene alla fatturazione dell'operazione, che il legislatore ha voluto restasse estraneo sia all'applicazione dell'imposta sia alla rivalsa.Ciò posto, è giustificato chiedersi se la spedizione della fattura - che può esserci come non esserci - per l'ipotesi in cui c'è, sia stata presa in considerazione dal legislatore come aspetto della fatturazione, il cui costo si è voluto come gli altri lasciare a carico di chi cede il bene o presta il servizio, o se, non potendo però essere considerata la spedizione della fattura una componente degli obblighi contrattuali di chi cede il bene o presta il servizio, il legislatore tributario non si sia solo limitato a non comprenderlo nella base imponibile.Sicché è rimasta al diritto civile ed alla volontà delle parti la disciplina della sopportazione del suo onere.Orbene, l'interpretazione letterale delle disposizioni dettate nell'art. 21 della legge iva a disciplina della fatturazione delle operazioni non somministra dati univoci a favore della prima conclusione, che è l'esito al quale è pervenuto il tribunale.La spedizione della fattura non si presta ad essere ricondotta all'operazione di emissione per il fatto che l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 21 reciti, che &lt;la&gt;.Posto che in base all'art. 21, quarto comma, e 6 della legge la fattura va emessa nel momento in cui l'operazione commerciale è o si considera eseguita, scopo della disposizione è individuare in quale momento la fatturazione si ha per effettuata: consegna o spedizione della fattura non costituiscono un segmento della fatturazione, ma il momento fino al quale e prima del quale non si può considerare compiuta.Né si riesce a cogliere per quale ragione, una volta avvertita dal legislatore l'esigenza di apportare una correzione al testo originario dell'art. 21 e di apportarla proprio perché la pretesa di trasferire sui clienti i costi della operazione di fatturazione manifestava d'essere d'ostacolo all'applicazione dell'imposta non si sarebbe scelta la via del parlare chiaro (id est: Le spese di emissione, consegna o spedizione della fattura e dei conseguenti adempimenti . . .) e si sarebbe scelta la criptica via di affidare l'espressione della volontà normativa ad una disposizione capace di prestarsi ad una diversa interpretazione e questo proprio nel momento in cui il legislatore avrebbe mostrato di voler in particolare soffermarsi sul ruolo della consegna della fattura e su quello succedaneo della consegna nel quadro della fatturazione.E per le stesse ragioni, non appare condivisibile l'operazione ermeneutica per cui consegna o spedizione - alla ricerca di una collocazione purchessia - andrebbero allora ricondotte almeno ai conseguenti adempimenti e formalità di cui si parla nel seguito della disposizione.&lt;br /&gt;Per converso, le norme che nella legge iva determinano la base imponibile e le esclusioni del computo della base imponibile permettono di ritenere che, se le parti prevedono come forma di consegna della fattura la sua spedizione ed il costo ne è anticipato da chi la emette, il relativo rimborso non fa parte della base imponibile (art. 15 n. 3 della legge iva).A questo riguardo, si deve considerare che, in rapporto all'art. 1182 cod. civ., l'obbligazione di pagamento del costo del servizio telefonico va adempiuta al domicilio del creditore né importa che non sia già conosciuta dal debitore, bastando ai fini j della applicazione del terzo comma dell'art. 1182 cod. civ. che la somma dovuta alla scadenza sia determinabile in base ai criteri stabiliti nel contratto.&lt;br /&gt;E perciò se le parti si accordano invece nel senso che il pagamento possa essere fatto dall'utente dietro ricevimento della-fattura che a spese dell'utente e mediante spedizione per posta'' gli è inviata dal gestore, questa spesa che per contratto deve ; essere sopportata dall'utente è anticipata dal gestore e così rientra tra quelle cui si applica l'art. 15 n. 3 della legge iva.&lt;br /&gt;4. - Fondato è di conseguenza anche il terzo motivo, con il quale la Telecom torna a denunziare la violazione dell'art. 21, comma ottavo, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, mentre resta assorbito il quarto con cui è denunziato un motivo di falsa applicazione dell'art. 21, comma ottavo, che, nella interpretazione accolta dal tribunale, è considerato viziato da violazione degli artt. 41 e 76 Cost. per eccesso rispetto alla legge di delega, la L. 9 ottobre 1971, n. 825.5. - Resta da esaminare il secondo motivo.La cassazione vi è chiesta per il vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 21, comma 8°, D.P.R. 633 del 1972; dei DD.PP.RR. 29 marzo 1973 n. 156, 13 agosto 1984 n. 523 e D.M. 8.3.1997 n. 197, con particolare riguardo all'art. 53).La ricorrente osserva che, dopo l'entrata in vigore della legge iva, è stato emanato il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 186 - il T.U. delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni - che, all'art. 2 stabilisce che &lt;quando&gt;.Il successivo art. 194 T.U. (condizioni, limiti, diritti ed obblighi del concessionario) prevede che &lt;le&gt;.In attuazione di tale disposizione del T.U. sono stati emanati il D.P.R. 13 agosto 1984 n. 523, relativo all'approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico delle società , e il D.M. 8 marzo 1997 n. 197, concernente il regolamento di servizio e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico.L'art. 53 di detta convenzione - prosegue ancora la ricorrente - dispone che &lt;la&gt;.Osserva al riguardo la Corte, che, escluso, in accoglimento del primo e terzo motivo, che la questione oggetto della causa, trovi la sua soluzione nell'art. 21, ottavo comma, della legge iva, non spetta alla Corte e sarà compito del giudice di rinvio saggiare, in rapporto all'art. 53 della convenzione, la efficacia della clausola contenuta nelle condizioni generali di abbonamento, secondo la quale - come è notorio, ma è incontroverso - le spese postali di spedizione della fattura sono addebitate al cliente. E ciò in relazione al fatto che, formulando la clausola delle condizioni generali di contratto in modo da collegare l'obbligo dell'utente di pagare le spese di spedizione postale alla sola condizione di riceverla, la Telecom mostra di non aver trasfuso nel suo contenuto la salvezza di quella facoltà - che l'utente ha ed alla quale la Telecom si è invece più volte richiamata nei suoi scritti difensivi - di scegliere modalità alternative dì ricezione ed in particolare quella del ritiro presso gli uffici della stessa Telecom, cui si è ora venuta ad aggiungere la trasmissione telematica {sulle possibili conseguenze della mancata osservanza, nella conclusione del contratto, di norme di comportamento poste a tutela di diritti dell'altra cfr. Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007 n. 26724).Sicché anche il secondo motivo resta assorbito.6. - La sentenza è cassata.La causa è rinviata al tribunale di Paola, che ne giudicherà in persona di diverso magistrato.7. - I diversi orientamenti maturati dai giudici di primo grado in questo vasto contenzioso giustificano che le spese del giudizio di cassazione siano dichiarate compensate tra le parti.&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;La Corte accoglie il primo e terzo motivo, dichiarati assorbiti gli altri, cassa e rinvia al tribunale di Paola in persona di diverso magistrato; dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.Così deciso il giorno 19 novembre 2008, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Il presidente, relatore ed estensore&lt;br /&gt;Paolo Vittoria.&lt;br /&gt;DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 13 FEB. 2009.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-2292584168867883961?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/2292584168867883961'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/2292584168867883961'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2009/02/corte-cass-sent-353209.html' title='Corte Cass. sent. 3532/09'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-6938921762073974143</id><published>2009-01-29T12:33:00.001+01:00</published><updated>2009-02-12T12:37:25.856+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Privacy'/><title type='text'>Corte Cass., sez. V penale, sent. 4239/09</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Sentenze – pubblicazione – omissione delle generalità – necessità – esclusione [art. 52, D.lgs. 196/03]&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;In tema di diffusione del contenuto delle sentenze o di altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, è sempre lecita la pubblicazione integrale su internet, anche con l’indicazione delle generalità dei soggetti interessati, a meno che i soggetti medesimi non abbiano espressamente richiesto di omettere le proprie generalità ed ogni altro dato identificativo. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:78%;"&gt;(Fonte: Altalex Massimario 7/2009)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE&lt;br /&gt;SEZIONE V PENALE&lt;br /&gt;Sentenza 29 gennaio 2009, n. 4239&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;****&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Svolgimento del processo e motivi della decisione&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Il Tribunale di Avezzano, il 26/10/2007, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Avezzano del 29/12/2005, dichiarava … colpevole del reato di ingiuria in danno di … all’esito di uno scambio di e-mail tra lo … e l’…., relativamente alla pubblicazione di una sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte dei Conti, pubblicata sul sito web di informazione giuridica curato dall’ …, il … aveva inviato all’… una e-mail contenente l’espressione: “Lei sarà avvocato ma è ignorante; … ignorante quindi ed imbroglione”.&lt;br /&gt;Il Tribunale, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, escludeva l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 599 c.p. Quanto al “fatto ingiusto” il Tribunale affermava che la pubblicazione della sentenza di condanna del … era avvenuta nel rispetto della normativa vigente e che “secondo il contenuto delle e-mail in atti, la … aveva manifestato sin dall’inizio la propria volontà di provvedere alla tempestiva rettifica, richiedendo al … gli estremi della sentenza di revocazione”. Quanto all’”immediatezza”, riteneva che “tra la censurata reazione e la detta pubblicazione al momento dei fatti era intercorso un arco temporale tale da non poter ragionevolmente ravvisare il preteso nesso eziologico tra il fatto ingiusto e lo stato d’ira”.&lt;br /&gt;Avverso tale decisione ha proposto ricorso il …, lamentando la violazione dell’art. 606 co. 1 lett e) e b) c.p.p. con riferimento all’art. 599 c.p.. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ricorrenza dello stato d’ira determinato da fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il giudice avrebbe riportato in modo errato i fatti di causa e la cronologia degli stessi, ed avrebbe omesso parti fondamentali della e-mail inviata dall’avv. …, quest’ultimo, contrariamente alle affermazioni del giudicante, avrebbe evidenziato un atteggiamento ostile, saccente e provocatorio. Illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui avrebbe escluso la esimente; erroneamente il giudice di merito avrebbe escluso l’ingiustizia del fatto, con riferimento all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, senza rilevare che il sito della Corte dei Conti riportava la decisione con le solo iniziali degli imputati; il Tribunale avrebbe fatto erronea applicazione dei presupposti richiesti dall’art. 599 c.p. per quanto attiene l’ingiustizia del fatto – tale dovrebbe considerarsi anche i fatti antisociali - , nonché dell’immediatezza – da interpretare con elasticità -. Il tribunale non avrebbe altresì considerato che la e-mail incriminata sarebbe stata inviata dopo la revoca della sentenza, così operando un travisamento dei fatti. Le parole ignorante ed imbroglione sarebbero state pronunciate dopo che … si era rifiutato di dare notizia della revoca della decisione.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Il ricorso va rigettato.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Il Tribunale, con adeguata e coerente motivazione, ha ritenuto la liceità della pubblicazione integrale sul sito Eius della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte dei Conti nei confronti di …, sia in quanto avvenuta nel pieno rispetto della normativa di cui all’art. 52 D.lgs. 30/6/2003, n. 196, sia perché reperibile attraverso la banca dati presente sul sito ufficiale della cennata Corte.&lt;br /&gt;Il limiti di accesso alla banca dati della Corte dei Conti dedotti dal ricorrente non escludono la liceità della pubblicazione in quanto comunque conforme al disposto dell’art. 52 D.lgs. 196/2003.&lt;br /&gt;Essendo il controllo di questa Corte limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato, va esclusa una diversa lettura del materiale probatorio, e, in articolare della valutazione del tribunale circa la ricostruzione degli eventi nonché la ritenuta volontà dell’… di provvedere alla tempestiva rettifica.&lt;br /&gt;L’esclusione della sussistenza del fatto ingiusto comporta l’irrilevanza delle censure mosse alla decisione nella parte in cui si è escluso il presupposto dell’immediatezza.&lt;br /&gt;Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.&lt;br /&gt;Roma 11/12/2008.&lt;br /&gt;Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2009.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-6938921762073974143?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/6938921762073974143'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/6938921762073974143'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2009/01/corte-cass-sez-v-penale-sent-423909.html' title='Corte Cass., sez. V penale, sent. 4239/09'/><author><name>ARCO Consumatori</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14009628077819916666</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_YaOsgdXcDUo/SM6PbW5ElYI/AAAAAAAAAAM/jE_k_Sw00yM/S220/grande+rilievo.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-9135797655195312790</id><published>2009-01-26T13:45:00.002+01:00</published><updated>2009-02-03T13:51:22.226+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Disabili'/><title type='text'>Corte Cost., sent. n. 19 - 26.01.09</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Sentenza della Corte Costituzionale 26 gennaio 2009, n. 19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“"Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53). &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Disabile - Figlio convivente - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione&lt;/strong&gt;.”&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;composta dai signori:&lt;br /&gt;Giovanni Maria FLICK (Presidente), Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi, MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ha pronunciato la seguente&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SENTENZA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza del 26 marzo 2008 dal Tribunale di Tivoli nel procedimento civile vertente tra C.F. e l'Istituto superiore «Zambeccari», iscritta al n. 244 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2008.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto l'atto di costituzione di C.F.;&lt;br /&gt;udito nell'udienza pubblica del 2 dicembre 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;&lt;br /&gt;udito l'avvocato Giampaolo Ruggiero per C.F.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ritenuto in fatto&lt;br /&gt;1. – Con ordinanza del 26 marzo 2008, il Tribunale di Tivoli, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.&lt;br /&gt;Ad avviso del Tribunale rimettente, la norma contrasterebbe con i citati parametri costituzionali «nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta» da disabilità grave.&lt;br /&gt;1.1. – Nell'ordinanza di rimessione si precisa che il giudizio principale ha ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile avverso il provvedimento con il quale un Istituto statale di istruzione superiore aveva respinto l'istanza avanzata da un proprio dipendente – inquadrato come collaboratore scolastico a tempo indeterminato – finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito per poter assistere la madre in situazione di disabilità grave, certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in quanto unico soggetto convivente.&lt;br /&gt;Il rigetto dell'istanza da parte dell'Amministrazione, afferma il rimettente, è stato motivato in ragione della mancata menzione espressa, nella disposizione censurata, del figlio del genitore disabile tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo straordinario retribuito.&lt;br /&gt;2. – In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente osserva che questa Corte, con le sentenze n. 233 del 2005 e n. 158 del 2007, ha esteso il beneficio in esame; con la prima pronuncia, ai fratelli o alle sorelle conviventi nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio in situazione di disabilità grave perché totalmente inabili; con la seconda pronuncia, al coniuge convivente del disabile.&lt;br /&gt;In particolare, ad avviso del giudice a quo, rileverebbe nel caso di specie l'affermazione di questa Corte secondo la quale la «ratio legis della disposizione normativa in esame consiste nel favorire l'assistenza al soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto ad un congedo straordinario - rimunerato in misura corrispondente all'ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa - che, all'evidente fine di assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psicofisica del soggetto diversamente abile, è riconosciuto non solo in capo alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi» (sentenza n. 233 del 2005). Il rimettente sottolinea, altresì, che, sempre secondo questa Corte, «l'interesse primario cui è preposta la norma in questione – ancorché sistematicamente collocata nell'ambito di un corpo normativo in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità – è quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito» (sentenza n. 158 del 2007).&lt;br /&gt;3. – Alla luce di tali premesse, secondo il Tribunale di Tivoli, l'esclusione del figlio del disabile dal novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo retribuito previsto dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, in mancanza di altre persone idonee ad occuparsi dello stesso, contrasterebbe in primo luogo con l'art. 3 della Costituzione, posto che lo «status di figlio è fonte dell'obbligo alimentare previsto dall'art. 433 del codice civile, nell'ambito del quale il figlio medesimo è collocato in via prioritaria rispetto allo stesso genitore dell'avente diritto»; di conseguenza, il mancato riconoscimento del relativo diritto nei confronti del figlio convivente, rispetto a quanto previsto per i genitori, il coniuge ed i fratelli conviventi, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento del figlio rispetto agli altri congiunti del disabile.&lt;br /&gt;In secondo luogo, sempre ad avviso del giudice a quo, detta esclusione violerebbe anche l'art. 2 Cost., «che richiede il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà e la conseguente predisposizione di misure che consentano l'esercizio dei medesimi», nonché l'art. 32 Cost., poiché il diritto alla salute non verrebbe sufficientemente tutelato a causa della mancata garanzia ad un «soggetto lavoratore, avente lo status di unico convivente con persona affetta da stabile disabilità», della «predisposizione di idonee misure finalizzate alla prestazione della necessaria assistenza».&lt;br /&gt;4. – In punto di rilevanza, infine, il Tribunale di Tivoli osserva che «la pretesa azionata dal ricorrente non può che essere esaminata in riferimento» alla disposizione censurata, risultando altresì dagli atti di causa che «l'istante è l'unico soggetto convivente con la madre […] riconosciuta affetta da handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, dalla competente commissione della AUSL locale» e che il rigetto da parte della autorità scolastica dell'istanza di concessione del congedo straordinario avanzata dal ricorrente è motivata unicamente dalla mancata inclusione, nel novero dei soggetti legittimati, del figlio del disabile.&lt;br /&gt;5. – Con memoria depositata in data 17 luglio 2008, si è costituito in giudizio il ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia accolta.&lt;br /&gt;La parte privata, dopo aver ribadito la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni svolte dal giudice rimettente, deduce in particolare che la disparità di trattamento determinata dall'esclusione del figlio di un disabile dai soggetti legittimati a poter usufruire del congedo straordinario retribuito riserverebbe «irragionevolmente una minor tutela sia al nucleo familiare del disabile […], rispetto a quella riservata alla sua famiglia di origine, sia al diritto alla salute dello stesso, la cui realizzazione è assicurata anche attraverso il sostegno economico della famiglia che lo assiste».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Considerato in diritto&lt;br /&gt;1. – Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta» da disabilità grave, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.&lt;br /&gt;Ad avviso del giudice rimettente, infatti, la norma censurata, riconoscendo il diritto al congedo straordinario retribuito esclusivamente ai genitori della persona in situazione di disabilità grave, o, in alternativa, in caso di loro scomparsa o impossibilità (dopo la sentenza n. 233 del 2005 di questa Corte), ai fratelli e sorelle con essa conviventi, nonché (dopo la successiva sentenza n. 158 del 2007) al coniuge convivente del disabile, si porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., determinando un ingiustificato trattamento deteriore di un soggetto, il figlio convivente, tenuto ai medesimi obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del disabile.&lt;br /&gt;La norma in questione, al contempo, contrasterebbe con l'art. 2 Cost., il quale, imponendo il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà, richiederebbe la predisposizione di misure idonee a consentirne l'adempimento, nonché con l'art. 32 Cost., in quanto la garanzia del diritto alla salute, ivi prevista, risulterebbe vanificata dalla mancata previsione del diritto al congedo straordinario a favore dell'unico soggetto convivente con la persona affetta da stabile disabilità e bisognosa della necessaria assistenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. – La questione è fondata.&lt;br /&gt;2.1. – Questa Corte ha operato un primo vaglio della norma censurata relativa all'istituto del congedo straordinario, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con un disabile grave a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili (sentenza n. 233 del 2005).&lt;br /&gt;In quell'occasione la Corte ha sottolineato che il congedo straordinario retribuito si iscrive negli interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie che si fanno carico dell'assistenza della persona diversamente abile, evidenziando altresì il rapporto di stretta e diretta correlazione di detto istituto con le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, ed in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona handicappata e di promozione della sua integrazione nella famiglia.&lt;br /&gt;2.2. – Questa Corte ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non includeva nel novero dei soggetti beneficiari, ed in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, il coniuge convivente della persona in situazione di disabilità grave (sentenza n. 158 del 2007).&lt;br /&gt;Con tale pronuncia si è posta in evidenza la ratio dell'istituto del congedo straordinario retribuito, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, rilevandosi che «sin dal momento della sua introduzione, […] l'istituto in questione mirava a tutelare una situazione di assistenza della persona con handicap grave già in atto, pur limitando l'ambito di operatività del beneficio ai componenti (genitori e, in caso di loro scomparsa, fratelli) della sola famiglia di origine del disabile». Conseguentemente, si è affermato che «l'interesse primario cui è preposta la norma in questione – ancorché sistematicamente collocata nell'ambito di un corpo normativo in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità – è quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito».&lt;br /&gt;Sulla base di tali premesse, questa Corte ha ritenuto che il trattamento riservato dalla norma censurata al lavoratore coniugato con un disabile, che versi in situazione di gravità e con questo convivente, ometteva di considerare le situazioni di compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali, tali da «rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» – secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 104 del 1992 – che si fossero realizzate in dipendenza di eventi successivi alla nascita ovvero in esito a malattie di natura progressiva. In tal modo la stessa norma avrebbe comportato un inammissibile impedimento all'effettività dell'assistenza ed integrazione del disabile stesso nell'ambito di un nucleo familiare in cui ricorrono le medesime esigenze che l'istituto in questione è deputato a soddisfare, in violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.&lt;br /&gt;2.3. – I principi appena richiamati sono applicabili anche all'ipotesi oggetto del presente giudizio.&lt;br /&gt;La disposizione censurata, omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la ratio dell'istituto. Questa, infatti, come sopra evidenziato, consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo.&lt;br /&gt;Inoltre, la suddetta omissione determina un trattamento deteriore dell'unico figlio convivente del disabile – allorché sia anche il solo soggetto in grado di assisterlo – rispetto agli altri componenti del nucleo familiare di quest'ultimo espressamente contemplati dalla disposizione oggetto di censura; trattamento deteriore che, diversificando situazioni omogenee, quanto agli obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal legame familiare, risulta privo di ogni ragionevole giustificazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;per questi motivi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;F.to:&lt;br /&gt;Giovanni Maria FLICK, Presidente&lt;br /&gt;Maria Rita SAULLE, Redattore&lt;br /&gt;Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere&lt;br /&gt;Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2009.&lt;br /&gt;Il Direttore della Cancelleria&lt;br /&gt;F.to: DI PAOLA&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-9135797655195312790?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/9135797655195312790'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/9135797655195312790'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2009/01/corte-cost-sent-n-19-260109.html' title='Corte Cost., sent. n. 19 - 26.01.09'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-7854721688200683992</id><published>2009-01-26T11:31:00.000+01:00</published><updated>2009-02-11T11:33:08.683+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Danni'/><title type='text'>Corte Cass., sez. un. sent. n. 1850/09</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE&lt;br /&gt;SEZIONI UNITE CIVILI&lt;br /&gt;Sentenza 26 gennaio 2009, n. 1850&lt;br /&gt;(Pres. Carbone - est. Nappi)&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Motivi della decisione&lt;br /&gt;1. Riuniti i ricorsi in applicazione dell'art. 335 c.p.c., va esaminato innanzitutto il ricorso incidentale, che propone due questioni pregiudiziali.&lt;br /&gt;2.1 - Con il primo motivo la ricorrente incidentale ripropone infatti 1'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, già proposta nelle fasi di merito.&lt;br /&gt;Sostiene che in tanto il giudice del merito ha dichiarato illegittimi i dinieghi dell'autorizzazione richiesta da G. C., in quanto ha ritenuto illegittimo e perciò disapplicato il regolamento provinciale di cui i provvedimenti controversi erano attuazione. Ma il regolamento provinciale, in quanto atto generale, non poteva essere disapplicato, non essendo idoneo a incidere su posizioni soggettive individuali. E ciò a maggior ragione in una materia, come quella dei servizi pubblici essenziali qual è quello di autoscuola, che l'art. 7 della legge 21 luglio 2005, n. 205, riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.&lt;br /&gt;Con il secondo motivo la ricorrente incidentale eccepisce la violazione del giudicato formatosi sulla legittimità del regolamento provinciale. Infatti l'unico giudizio promosso davanti al giudice amministrativo, nel quale era stato formalmente impugnato il regolamento, si era concluso con una sentenza dichiarativa della perenzione del processo e mai impugnata. Sicché la legittimità del regolamento non poteva più essere rimessa in discussione.&lt;br /&gt;2.2 - Il ricorso incidentale è infondato.&lt;br /&gt;Quanto al primo motivo, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la domanda risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione per illegittimo esercizio di una funzione pubblica proposta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998, modificato poi dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario anche se venga dedotta la lesione di un interesse legittimo che, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può esser fonte di responsabilità aquiliana e, quindi, dar luogo al risarcimento del danno ingiusto (Cass., sez. I, 17 ottobre 2007, n. 21850, m. 599711). Sicché in questi casi il giudice ordinario adito può procedere direttamente ad accertare l'illegittimità del provvedimento amministrativo nell'ambito della verifica della qualificabilità del fatto controverso come illecito a norma dell'art. 2043 c.c., “non essendo più ravvisabile la pregiudizialità del giudizio di annullamento dell'atto dinanzi al giudice amministrativo, in passato costantemente affermata in quanto solo in tal modo si perveniva all'emersione del diritto soggettivo, unica situazione giuridica soggettiva la cui lesione si riteneva tutelabile dinanzi al giudice ordinario” (Cass., sez. III, 22 luglio 2004, n. 13619, m. 575434, Cass., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18486, m. 592067).&lt;br /&gt;Né la natura generale o regolamentare di un atto può essere considerata ostativa alla sua disapplicazione da parte del giudice ordinario, posto che sono appunto i “regolamenti generali e locali”, che, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, il giudice ha il potere dovere di disapplicare ove illegittimi (Cass., sez. L, 15 febbraio 1985, n. 1304, m. 439393), anche quando sono solo presupposto dell'atto direttamente lesivo della situazione soggettiva individuale (Cass., sez. L, 18 agosto 2004, n. 16175, m. 576531).&lt;br /&gt;Quanto al secondo motivo, si tratta di censura manifestamente infondata, perché la sentenza del Tribunale amministrativo per la Lombardia invocata dal ricorrente dichiarò improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse il ricorso di C., che aveva ottenuto alla fine l'autorizzazione lungamente attesa. E la dichiarazione di improcedibilità per carenza di interesse è incompatibile con qualsiasi effetto di giudicato sulla legittimità dell'atto impugnato (Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2006, n. 143).&lt;br /&gt;3.1 - Con il primo motivo del suo ricorso il ricorrente principale deduce violazione degli art. 193 e 194 c.p.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, erroneamente fondata su una consulenza tecnica d'ufficio che aveva illegittimamente omesso di rispondere ai quesiti sul danno da mancato guadagno.&lt;br /&gt;Sostiene che il consulente d'ufficio:&lt;br /&gt;a) avrebbe dovuto rispondere ai quesiti postigli, indipendentemente dalla documentazione prodottagli dal consulente di parte e ritenuta carente o inidonea in quanto non ufficiale;&lt;br /&gt;b) avrebbe dovuto accertare direttamente il costo medio di un corso di autoscuola, anche basandosi sulla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1999 prodotta in giudizio e anche in mancanza di elementi per determinare l'importo dei ricavi medi;&lt;br /&gt;c) avrebbe dovuto determinare il numero dei potenziali utenti dell'autoscuola, fondandosi sul registro degli iscritti per l'anno 1992, anche in mancanza della dichiarazione IVA assurdamente ritenuta indispensabile;&lt;br /&gt;d) avrebbe dovuto determinare la perdita assumendo le necessarie informazioni sui ricavi medi delle autoscuole della provincia, indipendentemente dalla documentazione relativa alla successiva attività della scuola, in quanto l'attore avrebbe potuto anche rinunciare a intraprendere la nuova attività dopo il 1991, senza per questo perdere il diritto al risarcimento dei danni subiti per gli anni precedenti.&lt;br /&gt;Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli art. 1226 e 2056 c.c., lamentando l'omessa determinazione equitativa dell'entità del danno da mancato guadagno.&lt;br /&gt;Sostiene che, essendo certa l'esistenza del danno, l'incertezza ineliminabile sulla sua entità effettiva ne avrebbe imposto la liquidazione equitativa.&lt;br /&gt;Con il terzo motivo il ricorrente deduce infine vizi di motivazione nella valutazione delle testimonianze e della documentazione di spesa relativa alla sistemazione dei locali da destinare all'autoscuola.&lt;br /&gt;Sostiene che le prove testimoniali e documentali acquisite avrebbero giustificato la liquidazione anche di tale voce di danno, arbitrariamente esclusa dalla corte d'appello.&lt;br /&gt;3.2 - Anche il ricorso principale deve essere rigettato.&lt;br /&gt;I due primi motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono entrambi infondati.&lt;br /&gt;Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di “chance” - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta” (Cass., sez. L, 20 giugno 2008, n. 16877, m. 603883, Cass., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752, m. 578787).&lt;br /&gt;Nel caso in esame l'attore C., che gestiva anche un'altra autoscuola in un diverso comune e aveva finalmente avviato nel 1992 la nuova autoscuola di Cazzano di Sant'Andrea, era nelle condizioni ottimali per offrire al consulente d'ufficio tutta la documentazione necessaria alla liquidazione in via presuntiva del danno da mancato guadagno.&lt;br /&gt;Come risulta dalla sentenza impugnata, e non è sostanzialmente negato neppure nel ricorso, tale documentazione non fu invece fornita, benché ripetutamente richiesta. Lo stesso elenco degli iscritti all'autoscuola, prodotto solo con riferimento all'anno 1992, era inidoneo a provare qualsiasi danno, posto che il numero degli iscritti risultava insufficiente a coprire le spese di gestione.&lt;br /&gt;Ciò nondimeno il ricorrente lamenta che il consulente non abbia proceduto autonomamente all'acquisizione delle informazioni necessarie.&lt;br /&gt;Ma la consulenza tecnica d'ufficio non può essere destinata a supplire alle iniziative istruttorie cui le parti sono tenute per l'onere probatorio che grava su di esse (Cass., sez. III, 26 novembre 2007, n. 24620, m. 600467, Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219, m. 598314). Mentre la liquidazione equitativa del danno, di cui pure si lamenta l'omissione, è ammessa solo quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione, non vi si può ricorrere per ovviare all'inadempimento della parte agli oneri probatori che le incombono (Cass., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24680, m. 593216, Cass., sez. II, 28 giugno 2000, n. 8795, m. 538126).&lt;br /&gt;Sicché risulta corretta e pertanto incensurabile la motivazione esibita dai giudici del merito per negare il risarcimento del dedotto danno da mancato guadagno.&lt;br /&gt;Quanto alle spese di sistemazione dei locali da destinare ad autoscuola, i giudici del merito non negano che i relativi lavori siano stati effettivamente eseguiti. E quindi sono irrilevanti le prove testimoniali di cui si lamenta in ricorso la mancata valutazione.&lt;br /&gt;I giudici del merito hanno escluso tale voce di danno per la mancanza di prova dell'effettivo esborso da parte del ricorrente della somma cui si riferisce la documentazione di spesa prodotta, che è intestata al proprietario dei locali. E nessuna censura il ricorrente ha proposto con riferimento a tale giustificazione della decisione.&lt;br /&gt;Sicché il terzo motivo del ricorso è inammissibile.&lt;br /&gt;4. Il rigetto di entrambi i ricorsi, con la reciproca parziale soccombenza delle parti, giustifica la compensazione integrale delle spese di questo grado del giudizio.&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt;La Corte, pronunciando a Sezioni unite, riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-7854721688200683992?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/7854721688200683992'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/7854721688200683992'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2009/01/corte-cass-sez-un-sent-n-185009.html' title='Corte Cass., sez. un. sent. n. 1850/09'/><author><name>ARCO Consumatori</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14009628077819916666</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_YaOsgdXcDUo/SM6PbW5ElYI/AAAAAAAAAAM/jE_k_Sw00yM/S220/grande+rilievo.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-1670563991103608296</id><published>2009-01-13T17:23:00.002+01:00</published><updated>2009-01-22T09:30:19.484+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Multe'/><title type='text'>corte Cass. 13 gennaio 2009, n. 551</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Sanzioni – ausiliari del traffico– parcheggio sul marciapiede – competenza – insussistenza&lt;br /&gt;Gli ausiliari del traffico non possono infliggere multe nei casi di parcheggio su un marciapiede non funzionale al posteggio o nei casi di manovra in un'area in concessione e neppure nei casi di circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici.&lt;br /&gt;(Fonte: Altalex Massimario)&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE&lt;br /&gt;SEZIONE II CIVILE&lt;br /&gt;Sentenza 13 gennaio 2009, n. 551&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;FATTO E DIRITTO&lt;br /&gt;G.L. impugna per cassazione la sentenza 3 novembre 2005, n. 5899 con la quale il Giudice di pace di Bologna ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale n. 583517 redatto nei suoi confronti il 6 aprile 2005 dalla polizia municipale della città per avere posteggiato un ciclomotore sul marciapiedi di Viale ****.Parte intimata resiste con controricorso.Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo la reiezione del ricorso per sua manifesta infondatezza.Il Collegio, condividendo precedenti pronunzie di legittimità in controversie analoghe (Cass. 26 gennaio 2005, n. 1565, 7 aprile 2005, n. 7336, 17 febbraio 2006, n. 18186, 27 luglio 2007, n. 16777 e recentemente su ricorso 16954/06 deciso il 10 novembre 2008) ritiene di non poter recepire le opinioni e le conclusioni espresse dal P.G.Né ciò osta alla procedura - ed alla pronunzia - in camera di consiglio, la cui inesperibilità è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (ex pluribus, Cass. 11 giugno 2005, n. 12384, 3 novembre 2005, n. 21291 SS.UU.).La l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione".Al comma 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che "le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla l. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lettera c)".La l. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che "la l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile" (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e 133" (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158, lettere b) e c) e comma 2, lettera d)" (comma 3).Il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di persone, ha stabilito con le norme sopra richiamate che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi" (Corte cost., ord. n. 157 del 2001).Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.L'art. 17, commi 132 e 133, tenuto conto della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio della funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12 c.d.s.), vengono con provvedimento del sindaco legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (Cass. 7 aprile 2005, n. 7336 cit.).Il legislatore, evidentemente conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni, per i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi, riguardano soltanto le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto di concessione", poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei posteggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati.In tal senso, è significativo che al personale in esame "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b), c), e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in seconda fila", "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata" dei veicoli puntualmente indicati.Analogamente, la l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, come interpretato dalla l. n. 488 del 1999, art. 68, costituisce norma di stretta interpretazione per quanto riguarda le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di "sosta nelle aree oggetto di concessione", ove ne siano state concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed "inoltre" di "circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico" attribuite al personale ispettivo delle dette aziende.Ne consegue che gli ausiliari del traffico, dell'una e dell'altra categoria, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone - dalla quale dipendono ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino.Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse - quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici - l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 c.d.s. e non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più interessa, 133.Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata.Peraltro, non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada è stata accertata da un soggetto non legittimato a detto accertamento ai sensi della l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'opposizione e la condanna del Comune di Bologna al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt;accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione opposto; condanna il Comune di Bologna al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in euro 700, di cui euro 600 per onorari e, per il grado di legittimità, in euro 500, di cui euro 400 per onorari, oltre accessori.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-1670563991103608296?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/1670563991103608296'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/1670563991103608296'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2009/01/sanzioni-ausiliari-del-traffico.html' title='corte Cass. 13 gennaio 2009, n. 551'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-725380289314093705</id><published>2009-01-12T10:49:00.000+01:00</published><updated>2009-02-20T10:52:43.504+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TAR'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Esami'/><title type='text'>TAR Campania, ordinanza 12.01.09 n. 52</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;T.A.R.&lt;br /&gt;Campania - Napoli&lt;br /&gt;Sezione VIII&lt;br /&gt;Ordinanza 12 gennaio 2009, n. 52&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania&lt;br /&gt;(Sezione Ottava)&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;ha pronunciato la presente&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;ORDINANZA&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Sul ricorso numero di registro generale 6316 del 2008, proposto da: ……………………., rappresentato e difeso dagli avv……………, con domicilio eletto presso ….;&lt;br /&gt;contro&lt;br /&gt;Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvoc. Distrett. Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; Comm. Esam. Esami Avv.To Anno 2007 Corte Appello Napoli, Comm.Esam.Esami Avv.To Anno 2007 Corte Appello Roma;&lt;br /&gt;per l'annullamento&lt;br /&gt;previa sospensione dell'efficacia,&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;ESAME AVVOCATO : NON AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI - VERBALE DEL 20.09.2007.&lt;br /&gt;Visto il ricorso con i relativi allegati;&lt;br /&gt;Visti tutti gli atti della causa;&lt;br /&gt;Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;&lt;br /&gt;Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;&lt;br /&gt;Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;&lt;br /&gt;Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/01/2009 il dott. Antonio Ferone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Considerato che in ragione della presenza di autorevoli e perentori pareri pro veritate in ordine alle contestate prove concorsuali e delle evidenti incongruenze delle valutazioni espresse, appare opportuno disporre che, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero dalla sua notificazione se anteriormente avvenuta, gli elaborati relativi al parere di diritto civile ed al parere di diritto penale del ricorrente siano resi nuovamente anonimi ed assegnati per la correzione ad altra Sottocommissione costituita presso la Corte di Appello di Roma ai fini degli esami di Avvocato Sessione 2007, la quale provvederà, entro i successivi venti giorni, a rinnovare il giudizio esprimendo all’esito il voto che sarà assegnato a ciascuna prova oggetto del riesame;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione nei termini di cui in motivazione.&lt;br /&gt;La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.&lt;br /&gt;Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:&lt;br /&gt;Evasio Speranza, Presidente&lt;br /&gt;Antonio Ferone, Consigliere, Estensore&lt;br /&gt;Renata Emma Ianigro, Primo Referendario&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-725380289314093705?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/725380289314093705'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/725380289314093705'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2009/01/tar-campania-ordinanza-120109-n-52.html' title='TAR Campania, ordinanza 12.01.09 n. 52'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-6129347253361049651</id><published>2008-12-18T09:32:00.000+01:00</published><updated>2009-02-10T09:35:35.610+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Multe'/><title type='text'>Corte Cass., sent. 29709/2008</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE&lt;br /&gt;SEZIONE II CIVILE&lt;br /&gt;Sentenza 18 dicembre 2008, n. 29709&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Svolgimento del processo - Motivi della decisione&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Con atto notificato il 14. 7. 2006, il Comune di Scarperia ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Borgo San Lorenzo del 3.2.2006, che aveva annullato i verbali della polizia municipale di Scarperia del 21.7.2005 e dell'8.8.2005 che avevano contestato a N.G. la violazione dell'art. 157 C.d.S., commi 5 e 8, ritenendo il fatto non sanzionabile per insufficienza di prove sull'elemento psicologico.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;L'intimato N.G. si è costituito con controricorso.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e per il suo accoglimento per manifesta fondatezza.&lt;br /&gt;Con l'unico motivo il ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia e violazione dell'art. 194 C.d.S., e L. n. 689 del 1981, art. 3, censurando la sentenza impugnata per avere annullato i verbali opposti ritenendo che, stante la presenza nel luogo della infrazione di altri mezzi parcheggiati in modo irregolare non contravvenzionati, il ricorrente fosse caduto in buona fede in errore in ordine alla non illegittimità della sua condotta in ragione della tolleranza tacita dell'Autorità.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Il motivo è manifestamente fondato.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;L'argomentazione del giudice di pace, che ha dedotto dal fatto che altri veicoli parcheggiati in modo irregolare non fossero stati contravvenzionati una sorta di tolleranza tacita dell'Autorità alla commissione dell'illecito amministrativo, tale da influire sulla sussistenza della colpa, non può essere in alcun modo condivisa, tanto con riferimento al procedimento logico deduttivo, atteso che la conclusione viene tratta da circostanza la non contestazione della violazione ai proprietari degli altri veicoli - di per sè non univoca, che può ben dipendere da altre cause, sia in punto di diritto, tenuto conto che l'errore sulla illiceità dei fatto, per essere incolpevole e quindi causa di giustificazione della violazione, deve trovare causa in un fatto scusabile, situazione questa che se può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, certo non può ravvisarsi, allorchè si sia comunque consapevoli della sua illegittimità, in una presunta tacita tendenza dell'Autorità a non punire quella determinata condotta, dal momento che tale consapevolezza di per sè esclude l'errore, mentre la asserita tolleranza dell'Autorità costituisce fenomeno, sotto tale profilo, del tutto irrilevante.&lt;br /&gt;La sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa al giudice di pace di Firenze, che provvederà anche sulle spese.&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di pace di Firenze, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, il 7 luglio 2008.&lt;br /&gt;Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-6129347253361049651?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/6129347253361049651'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/6129347253361049651'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2008/12/corte-cass-sent-297092008.html' title='Corte Cass., sent. 29709/2008'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-8618230545269292481</id><published>2008-12-11T12:41:00.000+01:00</published><updated>2009-02-12T12:45:20.654+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Danni'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Animali'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Strade'/><title type='text'>Tribunale Nola sentenza del 11/12/2008</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Incidente per ostacolo sulla carreggiata autostradale - domanda di risarcimento - applicabilità art. 2051 c.c. - digressione in materia - danno da fermo tecnico – danno da ritardo&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt; … ed è indiscutibile che la presenza di un animale sull’autostrada, incidendo in termini significativamente negativi sulla sua utilizzabilità, faceva assumere alla cosa una condizione assolutamente pericolosa e potenzialmente lesiva per i fruitori della stessa, in quanto, mediante essa, era ostacolata in modo imprevedibile la carreggiata e si produceva un turbamento emotivo incontrollabile in ciascun conducente che si vedeva improvvisamente d’avanti l’animale …&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;&gt;&gt;… il cd. "danno da fermo tecnico" del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno …&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;TRIBUNALE DI NOLA&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Il Tribunale di Nola, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del signor dott. Alfonso Scermino, all’udienza dell’11.12.2008, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;SENTENZA&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;nella causa n. 6173/2007 R.G., vertente tra&lt;br /&gt;Meviox Mx, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di citazione, … &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;CONTRO&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Autostrade per l’Italia s.p.a., in persona del procuratore speciale Fxx , rappresentato e difeso …,&lt;br /&gt;dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;Con atto di citazione ritualmente notificato Meviox Mx esponeva: che esso era proprietario della Lancia Lybra SW tg. …; che il giorno 21.11.2006 alle ore 9.45 circa, sul tratto autostradale A/30 25 + 750, all’altezza del Comune di Palma Campania, l’istante era alla guida della propria autovettura quando all’improvviso veniva in collisione con un cane che sbucava dalla campagna adiacente il tratto autostradale e che impattava l’auto che non riusciva ad evitarlo in alcun modo; che a causa del sinistro l’autovettura riportava svariati danni altrimenti; che questi andavano ristorati ex art. 2051 c.c. , unitamente al mancato guadagno subito nel periodo in cui l’auto era dovuta rimanere ferma in officina per le riparazione effettuate nonché alle spese di rimozione della macchina incidentata ed al fermo tecnico.&lt;br /&gt;Tanto premesso, conveniva in giudizio la società Autostrade per l’Italia s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento richiesto.&lt;br /&gt;Si costituiva in giudizio la Autostrade per l’Italia s.p.a., che contestava la domanda e ne richiedeva il rigetto.&lt;br /&gt;Senza che fosse necessaria alcuna attività istruttoria, la causa era chiamata per le conclusioni all’udienza dell’11.12.2008, ove era data lettura della pronuncia dopo discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..&lt;br /&gt;Il tema della controversia postula, preliminarmente, la necessità di inquadrare correttamente la fattispecie di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relative conseguenze.&lt;br /&gt;Peraltro, va subito dato atto di come il titolo ed i limiti della responsabilità del gestore del servizio autostradale, nei casi di sinistri verificatisi sulle relative tratte, abbia costituito uno di quei temi che ha conosciuto nel tempo , all’esito di variegati dibattiti e confronti dottrinari, diverse ricostruzioni ermeneutiche, dando così la stura a pronunce della Suprema Corte contrastanti e, come spesso accade, a radicali incertezze degli operatori in ordine alla sua precisa configurazione.&lt;br /&gt;Infatti, è noto come la giurisprudenza prevalente abbia per anni considerato di natura aquiliana la responsabilità del proprietario o dell’ente gestore dell’autostrada nei casi di sinistri verificatisi sulle relative tratte: e ciò sul presupposto che il pagamento del pedaggio non avrebbe dovuto costituire un corrispettivo capace di determinare la nascita di un rapporto contrattuale, integrando di contro solo una prestazione pecuniaria dovuta per poter fruire di un pubblico servizio .&lt;br /&gt;Peraltro, anche parte della dottrina riteneva che il pedaggio dell’autostrada dovesse essere assimilato ad una tassa, corrisposta a compenso delle spese sostenute dal gestore dell’autostrada per il servizio pubblico offerto, e non fosse la controprestazione di un contratto sinallagmatico tra gestore ed utente .&lt;br /&gt;Di conseguenza, con l’acquisto del biglietto di transito, l’utente avrebbe maturato il diritto di fruire dell’autostrada nella condizione in cui essa si trova, ma a carico del gestore non sorgeva alcun impegno contrattuale di garantire la sicurezza del viaggio (cfr, Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 10893 del 07/08/2001; Cass. 4 dicembre 1998, n. 12314 in Giur. it., 1999, 1362; Cass. 9 febbraio 1981, n. 800, in Resp. civ. e prev., 1981, 737; Cass. 14 maggio 1979, n. 2781, in Foro it., 1980, I, 783; Cass. 16 febbraio 1978, n. 751, in Foro it. Mass., 1978, 175; Cass. 23 gennaio 1975, n. 260, ivi, 1975, 79; e in giurisprudenza di merito cfr. Trib. Roma 14 novembre 1981, in Riv. circolaz e trasp., 1982, 349; App. Milano 19 febbraio 1971, in Giur. it, 1972, I, 2, 685).&lt;br /&gt;Sennonchè, la questione appena delineata veniva recentemente rivista dalla Suprema Corte (Cass. 13 gennaio 2003, n. 298).&lt;br /&gt;Era infatti riaffermato (in conformità a quanto già a suo tempo statuito dalle sezioni unite penali, 9 luglio 1997, G.) che il pedaggio autostradale non costituiva una tassa, ma un normale corrispettivo; dunque, il rapporto che con il relativo pagamento si instaurava assumeva una natura contrattuale e la responsabilità della p.a. o della società concessionaria nei confronti dell’automobilista ben poteva assumere l’aspetto di una responsabilità negoziale , con conseguente applicazione del disposto dell’art. 1218 c.c.&lt;br /&gt;Tanto acclarato in tema di incertezze ricostruttive, va comunque rilevato come la risoluzione della presente lite possa prescindere da una precisa presa di posizione del Tribunale con riferimento alla questione appena menzionata (sussistenza o meno di responsabilità contrattuale del gestore).&lt;br /&gt;Invero, parte attrice agiva nel presente procedimento esclusivamente in via extracontrattuale (citazione), in tal modo superando in radice essa stessa la questione della individuazione in capo al gestore di una responsabilità negoziale nei confronti dell’utente.&lt;br /&gt;D’altro canto, il potere del giudice civile di qualificare liberamente in diritto la domanda&lt;br /&gt;(e dunque in ipotesi il potere di ravvisare una responsabilità contrattuale in luogo di quella extracontrattuale) postula pur sempre che la parte abbia allegato i fatti costitutivi dell’ipotesi normativa che il giudice reputa adeguata alla fattispecie; mentre si verifica «la violazione del principio fondamentale di corrispondenza tra chiesto e pronunziato non soltanto nei casi in cui il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni delle parti, ma anche quando, esorbitando dai limiti della mera qualificazione della domanda, il medesimo proceda ad un mutamento della stessa, sostituendo la «causa petendi» dedotta in giudizio, con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti» (ex multis, Cass.sez. III, 7 ottobre 1998, n. 9911); e, nel caso di specie, l’attore non deduceva in alcun modo, a fondamento della sua pretesa, il «fatto» del contratto, vale a dire il pagamento del pedaggio autostradale per la tratta percorsa dalla sua vettura.&lt;br /&gt;Dunque, esclusa la possibilità di esaminare la fattispecie alla stregua dei principi propri della responsabilità contrattuale, occorre rimarcare che Meviox impostava tutta la sua azione risarcitoria sull’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 2051 c.c.: in sostanza, egli azionava nei confronti della società Autostrade per l’Italia s.p.a. esclusivamente una responsabilità da cose in custodia .&lt;br /&gt;Il che imponeva anzitutto di valutare se il fatto dedotto potesse essere ricondotto alla figura evocata, dovendosi praticamente stabilite se, a fronte della collisione di un’autovettura con un cane presente sulla autostrada, potesse trovare applicazione la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. – così come prospettato sin da principio da parte attrice – ovvero il regime di responsabilità ordinario di cui all’art. 2043 c.c., con tutte le conseguenze in tema di riparto ell’onere della prova che ne deriverebbero.&lt;br /&gt;Ed ancora una volta deve darsi atto di come , sulla questione, si siano registraste negli ultimi anni forti oscillazioni della Suprema Corte.&lt;br /&gt;Infatti, per molto tempo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata concorde nell’escludere l’applicabilità alla pubblica amministrazione della responsabilità per cose in custodia - prevista dall’art. 2051 c.c. - in tutte le ipotesi in cui il bene, fonte di danno, fosse di notevole estensione ed oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività.&lt;br /&gt;In sostanza, l’estensione considerevole del bene produttivo di danno e l’uso diretto da parte dei terzi non avrebbe consentito all’amministrazione di effettuare un adeguato controllo e di adempiere ai doveri di vigilanza, posti a carico del custode.&lt;br /&gt;Sicchè, applicando tali principi a tutte le ipotesi di danni subiti dall’utente della strada, anche con riferimento alle autostrade si era soliti escludere la responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia .&lt;br /&gt;Inoltre, nell’ipotesi di danni cagionati da animali vaganti sulle stesse, i giudici di legittimità motivavano l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c. affermando anche che la presunzione di responsabilità, posta da tale norma, richiedeva che il danno fosse causato dalla cosa stessa o perché idonea per sua natura a produrla, o perché in essa erano sorti agenti dannosi : mentre nell’evenienza esaminata il pregiudizio non sarebbe derivato direttamente dalla cosa ( tra la moltissime, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6807 del 13/05/2002; Cass. 16 giugno 1998, n. 5990,; Cass. 4 aprile 1985, n. 2319, in Rep. Foro it., 1985, voce Responsabilità civile, n. 143; Cass. 30 ottobre 1984, n. 5567, id., 1984, voce cit., n. 111; Cass. 7 gennaio 1982, n. 58, id., 1983,voce cit., n. 119; Cass. 20 marzo 1982, n. 1817, in Rep. Foro it., 1982, voce cit., n. 114; Trib. Torino 17 giugno 1995, in Resp. civ. prev., 1996, 1014; Cfr. Cass. 4 dicembre 1998, n. 12314, cit.; Cass. 9 novembre 1978, n. 5133, in Mass. Foro. it., 1978, 1231; Cass. 15 ottobre 1977, n. 4417, in Giur. it., 1978, I, 1, 13).&lt;br /&gt;Tuttavia, la giurisprudenza più recente (Cass., 13 gennaio 2003, n. 298, cit., nonché Cass., 15 gennaio 2003, n. 488) mutava avviso.&lt;br /&gt;La Suprema Corte, infatti, ripercorrendo l’orientamento tradizionale volto ad escludere l’applicabilità dell’art.2051 c.c. alle strade pubbliche, evidenziava che la ratio di siffatta esclusione era fondata sulla impossibilità di evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo in un bene in quanto particolarmente esteso e soggetto all’uso diretto da parte di un numero rilevantissimo di utenti.&lt;br /&gt;Si osservava, però, che la possibilità o impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza — dalle quali rispettivamente dipendevano l’applicabilità o la non applicabilità dell’art. 2051 c.c. — non si atteggiavano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada.&lt;br /&gt;Per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo non poteva che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c..&lt;br /&gt;Dunque, anche in relazione alle «caratteristiche, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, agli strumenti che il progresso tecnologico volta a volta apprestava e che in larga misura condizionavano le aspettative della generalità degli utenti», poteva ritenersi che le autostrade fossero di fatto controllabili e suscettibili di una costante e continua manutenzione.&lt;br /&gt;In sostanza, si giungeva ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l’art. 2051 c.c., in quanto tali beni sono per loro natura destinati alla percorrenza veloce in condizioni di particolare sicurezza ed accessibili solo dietro pagamento di un "corrispettivo", onde una più spiccata e doverosa possibilità del controllo in capo al gestore della tratta consente di configurare una sua posizione custodiale sulla cosa.&lt;br /&gt;Ed il Tribunale non può che condividere questo successivo più recente orientamento, siccome non solo obiettivamente più rispondente ai caratteri peculiari delle autostrade – beni non assimilabili ad ordinarie vie infraurbane, destinate ad una circolazione molto più lenta - ma anche perché esso è meglio confacente ai maggiori oneri di verifica e manutenzione che incombono in capo al gestore, il quale, contrariamente agli enti pubblici proprietari delle strade ordinarie, percepisce una specifica prestazione pecuniaria proprio per garantire una percorribilità massimamente efficiente per gli utenti.&lt;br /&gt;Dunque, è giusto che egli risponda in termini più gravosi di eventuali sinistri verificatisi sui beni rimessi alle sue cure (cfr, solo da ultimo, Cass. Civ. Sezione terza, sentenza n. 10689/08, depositata il 24 aprile; Cassazione civile , sez. III, 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2308 del 02/02/2007; Cassazione civile , sez. III, 06 luglio 2006, n. 15384)&lt;br /&gt;Ciò posto, va ricordato come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa,&lt;br /&gt;Sicchè, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno invocando tale regime di responsabilità ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.&lt;br /&gt;Orbene, Meviox Mx adempieva sufficientemente ai suoi oneri probatori.&lt;br /&gt;Invero, egli depositava un verbale di “rilevamento di incidente stradale con danni a cose” redatto dalla Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Caserta il giorno del sinistro (21.11.2006), nel quale “si confermava la dichiarazione del conducente” secondo cui “trattavasi di investimento di un cane” e “si constatava la presenza di una carogna di cane tra la prima e la seconda corsia di marcia”.&lt;br /&gt;Onde non vi erano dubbi in ordine all’effettiva verificazione del fatto così come allegato dall’attore, cioè che si era realizzato l’investimento di un cane da parte sua mentre il quadrupede stava attraversando la carreggiata autostradale.&lt;br /&gt;Peraltro, è evidente che la presenza di un tale animale costituisse obiettivamente una condizione di rischio per il malcapitato automobilista.&lt;br /&gt;E di esso non poteva che rispondere il gestore della tratta.&lt;br /&gt;Infatti, l'art. 2051 c.c., nello stabilire che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, richiede, per la sua applicabilità al caso concreto, che il danno si sia verificato, se non nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa, quantomeno per l'insorgenza in questa di un processo dannoso provocato da elementi esterni (giurisprudenza granitica sul punto): ed è indiscutibile che la presenza di un animale sull’autostrada, incidendo in termini significativamente negativi sulla sua utilizzabilità, faceva assumere alla cosa una condizione assolutamente pericolosa e potenzialmente lesiva per i fruitori della stessa, in quanto, mediante essa, era ostacolata in modo imprevedibile la carreggiata e si produceva un turbamento emotivo incontrollabile in ciascun conducente che si vedeva improvvisamente d’avanti l’animale .&lt;br /&gt;Pertanto, se da tale situazione non poteva che derivare, come conseguenza normale e verosimile, un evento come quello verificatosi (collisione con veicoli o incidenti), non poteva che restare a carico della società convenuta dimostrare la prova del caso fortuito ex art. 2051 c.c..&lt;br /&gt;Il contenuto della prova liberatoria, tuttavia, si atteggiava in termini diversi a seconda che la situazione di pericolo fosse connessa alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada ovvero derivasse da condotte degli stessi utenti e/o da una repentina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa.&lt;br /&gt;Qui, poiché la presenza dell’animale rientrava in questa seconda tipologia di casi, doveva ravvisarsi il caso fortuito soltanto nei casi in cui l'evento dannoso avesse presentato i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, in quanto l'insidia, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potesse essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14749 del 13/07/2005).&lt;br /&gt;In sostanza, in considerazione della natura del pericolo denunciato, era rimesso alla società convenuta di dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l’evento o, qualora la stesso fosse stato imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione pericolosa .&lt;br /&gt;Ma tale prova liberatoria è mancata.&lt;br /&gt;Ai sensi dell’art. 2 n. 3 lett. A del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, è prescritto che l’autostrada sia “dotata di recinzione”.&lt;br /&gt;In tal modo si è costituita, da un lato, una legittima aspettativa degli utenti dell’autostrada di non trovarsi “presenze estranee” alla circolazione ordinaria; dall’altro, uno specifico dovere di sistemare lungo la strada, soprattutto quando essa – come nel caso – sia alla stessa altezza di un piano di campagna adiacente - una rete di recinzione idonea a contrastare penetrazioni dall’esterno (specie da parte degli animali selvatici o abbandonati, notoriamente numerosi nella zona), nonché di effettuare la manutenzione ordinaria e, in ipotesi di rottura di essa, di segnalare la situazione di pericolo, ponendovi sollecito riparo.&lt;br /&gt;Perciò, spettava anzitutto a parte convenuta dimostrare che sul tratto autostradale in questione fosse stata apposta adeguata ed integra recinzione della carreggiata.&lt;br /&gt;Laddove, infatti, al di là di arbitrarie congetture, era evidente che l’ipotesi più ovvia e naturale della presenza del cane in autostrada, secondo il principio della regolarità causale e dell’id quod plerumque accidit, era che l’animale avesse approfittato di uno squarcio o di una mancanza parziale nella recinzione, al fine di entrare sulla carreggiata.&lt;br /&gt;Ma sul punto la società Autostrade per l’Italia s.p.a. nulla provava o chiedeva di provare.&lt;br /&gt;Né poteva ritenersi raggiunta una qualche evidenza probatoria a suo favore per il solo fatto che gli agenti accertatori avevano rilevato, in sede di rilievi, che “sul tratto interessato dal luogo del sinistro la rete di recinzione risultava integra”, posto che non risultava essere stata effettuata alcuna seria ricognizione da parte della P.G. intervenuta e ben potendo un qualche varco essere presente a distanza anche considerevole dal luogo del sinistro, ad un’altezza non esaminata dagli Agenti intervenuti.&lt;br /&gt;Sicchè sarebbe stato onere della parte convenuta fornire tali precisi riscontri.&lt;br /&gt;Ma essa, come detto, si disinteressava totalmente di difendersi a riguardo.&lt;br /&gt;Dal che, in mancanza di chiara e sicura prova liberatoria, non poteva che derivare l’accoglimento integrale della domanda attorea.&lt;br /&gt;Per quanto concerne la liquidazione del danno, può riconoscersi allo Meviox, oltre alle spese di rimozione e traino della vettura per Euro 42,50 (fattura in atti), la ulteriore somma di Euro 2981,75 recata nella fattura di riparazione prodotta, trovando la stessa sufficiente corrispondenza con i danni rilevati dalla Polizia Stradale all’autovettura (verbale in atti).&lt;br /&gt;Nessun danno da mancato guadagno, di contro, potrà essere accordato, in difetto di specifica prova sia della sua verificazione (diminuzione dei redditi lavorativi) sia del nesso causale tra tale pregiudizio e la indisponibilità temporanea dell’autovettura.&lt;br /&gt;Così come non saranno liquidabili le “spese per ripristino e sostituzione della paratia” , siccome non riscontrate in sede di riparazione.&lt;br /&gt;L’attore, poi, richiedeva anche il danno da fermo tecnico del veicolo.&lt;br /&gt;Tuttavia, il cd. "danno da fermo tecnico" del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno: e anche tale prova è mancata totalmente nella fattispecie (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12820 del 19/11/1999).&lt;br /&gt;Non sfugge, peraltro, al Tribunale l’orientamento secondo cui il richiamato danno potrebbe essere liquidato in via equitativa, anche indipendentemente da una sua prova specifica, in quanto, anche durante la sosta, il proprietario sarebbe tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo (tassa di circolazione, premio di assicurazione), che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12908 del 13/07/2004; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23916 del 09/11/2006).&lt;br /&gt;Sennonchè, pur a voler accedere a tale tesi, ritiene questo Giudice che il danno in esame sarebbe risarcibile, nonostante la forfetizzazione equitativa, sempre che si dimostri, in ogni caso, che il “fermo” del veicolo abbia avuto una durata apprezzabile e significativa, non potendosi certo ritenere che possa assumere una reale rilevanza patrimoniale la circostanza di aver pagato a vuoto un premio di assicurazione o una tassa di circolazione per un intero anno, quando poi l’impossibilità di utilizzare il veicolo sia durata solo pochi giorni dell’annata di riferimento: e nel caso in esame, emergeva proprio che le riparazioni duravano otto giorni (cfr fattura) .&lt;br /&gt;L’importo riconosciuto in favore degli attori è indicato in valori monetari attuali.&lt;br /&gt;Nessun interesse ulteriore potrà essere riconosciuto per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui i danneggiati ottengono la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite.&lt;br /&gt;Infatti, nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.&lt;br /&gt;In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.&lt;br /&gt;E questo può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.&lt;br /&gt;Per cui, considerando che per l’andamento del costo del denaro e degli interessi dal 2006 (inferiore alla rivalutazione) ad avviso del Tribunale ivi non si è prodotto alcun danno ulteriore da ritardo, nessuna somma andrà riconosciuta a tale titolo (Cassazione civile , sez. III, 25 agosto 2003, n. 12452).&lt;br /&gt;Le spese seguiranno comunque la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo. &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;P. Q. M.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe,&lt;br /&gt;- accertata la responsabilità della società Autostrade per l’Italia s.p.a. per i danni conseguenti al sinistro occorso a Meviox Mx in data 21.11.2006, condanna Autostrade per l’Italia s.p.a. al risarcimento dei danni in favore di Meviox Mx liquidati, secondo valori monetari attuali come in motivazione, nell'importo di € 3.023,00, oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;&lt;br /&gt;- condanna Autostrade per l’Italia s.p.a. a rimborsare a Meviox Mx le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.560,00, di cui € 780,00 per diritti, il residuo per spese ed onorari, oltre rimborso spese generali al 12,50%, IVA e contr. cassa prev. avv. come per legge; con attribuzione agli avv.ti ….&lt;br /&gt;Così deciso in Nola il 11.12.2008; si provveda all’immediato deposito in cancelleria.&lt;br /&gt;Il Giudice&lt;br /&gt;Dott. Alfonso Scermino&lt;br /&gt;(Allegato al verbale d’udienza dell’11.12.2008)&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-8618230545269292481?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/8618230545269292481'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/8618230545269292481'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2008/12/tribunale-nola-sentenza-del-11122008.html' title='Tribunale Nola sentenza del 11/12/2008'/><author><name>ARCO Consumatori</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14009628077819916666</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_YaOsgdXcDUo/SM6PbW5ElYI/AAAAAAAAAAM/jE_k_Sw00yM/S220/grande+rilievo.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-635863500349788866</id><published>2008-12-11T11:36:00.000+01:00</published><updated>2009-03-28T11:39:37.532+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Danni'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Vacanze'/><title type='text'>GdP Verona, sent 8663/08</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;SENTENZA N.8663/08&lt;br /&gt;UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Il Giudice di Pace di Verona avv. M.C. Balottin, ha pronunciato la seguente&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;SENTENZA&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Nella causa promossa con citazioni ritualmente notificate ed iscritte ai nn. di ruolo 16927/06 16928/06 e 17321/06 contenzioso ordinario, riunite nel procedimento primo in ruolo N. 16927/06, predetto,&lt;br /&gt;DA&lt;br /&gt;************, c.f.: *******************,&lt;br /&gt;************ c.f.: ************ e ************ c.f..:************&lt;br /&gt;************ c.f.: ************ e ************ c.f.:************&lt;br /&gt;tutti elettivamente domiciliati in Verona, Corso Castelvecchio 27, presso lo studio degli avv.ti Renato Savoia e ************ che li rappresentano e difendono per procura in calce ai rispettivi atti di citazione,&lt;/div&gt;&lt;div align="right"&gt;&lt;br /&gt;attori&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;CONTRO&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;************ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ************, elettivamente domiciliata in ************, presso lo studio dell'avv. ************ che la rappresenta e difende con l'avv. ************ e lo Studio legale ************, per procure in calce ai rispettivi atti di citazione notificati,&lt;/div&gt;&lt;div align="right"&gt;&lt;br /&gt;convenuta&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;OGGETTO: restituzione corrispettivo e risarcimento danni&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione conclusioni e rispettive comparse conclusionali.&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Con atti ritualmente notificati, gli attori esponevano:&lt;br /&gt;In data 9/1/2006, ************, ************ e ************, nonché ************ e ************ acquistavano dalla convenuta ************ SRL al prezzo di €. 2.008,00 la prima e di €. 1.777,00 cadauno gli altri quattro, il pacchetto turistico "******************" della durata di giorni 12 e notti 10 con partenza prevista per il giorno 25/1/06 dall'aeroporto di Milano-Malpensa e ritorno per il giorno 5/2/06 al medesimo aeroporto, date posticipate rispettivamente al 27/1/06 e 6/02/06 a seguito di espressa richiesta da parte della convenuta.&lt;br /&gt;Il viaggio era quindi pattuito con partenza il 27/1/06 ore 22.30 da Milano-Malpensa ed arrivo a Yangon alle ore 18.00 del giorno 28/1/06, previo scalo all'aeroporto di Doha con sosta quivi effettuata di ore 2.55.&lt;br /&gt;Esponevano gli attori che, giunti all'aeroporto di Milano-Malpensa, causa maltempo per caduta di neve, il volo previsto per la partenza era annullato ed essi partivano solo il giorno 28 seguente alle ore 16.00, arrivando allo scalo di Doha alle ore 23.00, ove erano costretti a permanere anche bivaccando nella notte ed erano infine informati, dal personale della compagnia aerea ******, che il loro gruppo sarebbe stato suddiviso in n. 3 partenze scaglionate in giorni ed orari diversi, a seguito delle quali solo in data 30/1/06 il gruppo di amici avrebbe potuto finalmente ricongiungersi a Yangon, per iniziare il tour della Birmania.&lt;br /&gt;Eccepivano pertanto il venir meno di parte delle condizioni e dei servizi concordati, ovvero la durata del viaggio, l'unione della comitiva, il pernottamento in hotel a Yangon per le notti del 28 e 29 gennaio 2006 con i relativi pasti, la visita alla capitale Bago e quindi il trasferimento in data 30/1/06 all'aeroporto di Yangon per il volo su Bagan. Riferivano, in mancanza di qualsiasi assistenza prestata dal Tour Operator, di aver provveduto autonomamente a rientrare in Italia, non intendendo accettare simili modifiche delle condizioni di viaggio.&lt;br /&gt;Allegavano altresì agli atti di causa comunicazione e-mail 7/03/06 con la quale la convenuta, offriva agli attori un rimborso forfetario per i servizi non fruiti, "al netto delle penalità applicate" di €. 350,00 cadauno, offerta non accettata dagli attori.&lt;br /&gt;Chiedevano quindi la restituzione del corrispettivo da ciascun attore pagato per il proprio pacchetto turistico, oltre rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento del danno da vacanza rovinata che quantificavano in €. 500,00 cadauno, oltre le spese di causa.&lt;br /&gt;Si costituiva in giudizio la convenuta *********** SRL, negando qualsiasi propria responsabilità nei fatti accaduti, in particolare negando la carenza di assistenza ai viaggiatori, e riconducendo lo spostamento delle partenze dal giorno 27 al giorno 28 gennaio a ragioni di maltempo con nevicate che avevano comportato il blocco dei voli da Malpensa ed altresì il conseguente ritardo nel successivo arrivo a Yangon a conseguenti ragioni di overbooking del vettore *******, non imputabili alla convenuta il primo per ragioni di forza maggiore (chiusura voli per neve) ed il secondo per estraneità alla responsabilità della convenuta. Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree e la vittoria delle spese di causa.&lt;br /&gt;Era ammessa ed espletata istruttoria testimoniale nonché per interrogatorio formale, all'esito della quale le parti precisavano le conclusioni; quindi, la causa veniva riservata in decisione.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;- MOTIVI DELLA DECISIONE -&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Preliminarmente si osserva errore materiale consistente in difetto di indicazione del procedimento R.G.N. 17321/06 quale secondo procedimento riunito per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva al procedimento primo in ruolo RGN. 16927/06, di cui all'ordinanza in data 6/12/06, di cui dovrà farsi integrazione in dispositivo.&lt;br /&gt;Il contratto in esame si inquadra tra i contratti di vendita di pacchetti turistici per viaggi e vacanze "tutto compreso", regolati dal combinato disposto dell'art. 1470 C.C. e del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 e, in particolare per quanto in esame, dagli artt. 91 e seguenti.&lt;br /&gt;E precisamente, quando una parte essenziale dei servizi turistici convenuti non può essere effettuata, l'organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, che non devono , peraltro comportare oneri a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuiate, fatto salvo comunque il risarcimento del danno. Ed altresì, ove non sia possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero il consumatore non l'accetti per motivi giustificati, l'organizzatore è tenuto a mettergli a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza.&lt;br /&gt;Nel merito, tutte le circostanze dedotte dagli attori erano provate documentalmente e testimonialmente, in particolare l'acquisto dei pacchetti turistici, la convenuta durata complessiva del viaggio e del viaggio "di cultura", le date di partenza e di arrivo nonché lo scalo a Doha e la durata della relativa permanenza, la chiusura dell'aeroporto di partenza per neve, il bivacco di una notte presso detto aeroporto in assenza di ricovero in albergo, il successivo bivacco, anche notturno, presso l'aeroporto di Doha e le condizioni di igiene ivi presenti, l'unica prospettiva di essere imbarcati scaglionatamente per Yangon nel giro di 4 o 5 giorni per ivi, finalmente ricostituire il gruppo di amici, odierni attori, nonché di ivi ritrovarsi con i rimanenti viaggiatori da Milano per il programmato tour della Birmania. Su tali previsioni di viaggio, una sola certezza, l'assenza di qualsiasi interessamento da parte della convenuta ************ SRL, che, faticosamente raggiunta via telefono dagli attori, si limitava a rispondere di trovare autonomamente una soluzione al trasporto, precisando che la rinunzia al viaggio avrebbe comportato irrimediabilmente la perdita del corrispettivo versato da ciascuno.&lt;br /&gt;Nel merito, non vi è dubbio che il blocco dei voli da Malpensa causa neve non possa di per sé essere addebitata alla responsabilità della convenuta, essendo causata da ragioni di forza maggiore. E' tuttavia fuor di dubbio che il venir meno del preventivato volo da Malpensa onerava il Tour Operator, in quanto tale, a riprogrammare immediatamente il pacchetto turistico venduto agli odierni attori, offrendo altra data ed ora di partenza, altro scalo ed altra coincidenza per Yangon; detta riprogrammazione del viaggio per ragioni di forza maggiore, che comportasse un analogo numero di giorni di vacanza ed analoghi tempi di percorso delle distanze, è evidentemente ineludibile prestazione di servizi insita nell'offerta di un pacchetto turistico. Diversamente opinando, verrebbe a sbilanciarsi il sinallagma insito nel contratto stipulato con il tour Operator, venendo a mancare la prestazione della specifica esperienza e capacità operativa dell'Operator in campo turistico,che ha indotto l'affidamento del consumatore a contrarre. Circostanze, appunto, quelle della sopravvenuta impossibilità del servizi pattuiti, previste e regolate dagli artt. 91 e seguenti del citato D.Lgs. n.206/2005.&lt;br /&gt;Era quindi specifico onere della convenuta, al momento stesso della notizia di blocco dei voli da Milano-Malpensa, riprogrammare il pacchetto, offrendo agli acquirenti un pacchetto turistico analogo (per durata e tempi di percorso), con diritto per l'acquirente di accettare ovvero di essere rimborsato della differenza tra quanto originariamente previsto e quanto goduto (nel caso inesistente, essendosi il blocco dei voli verificato in fase di partenza).&lt;br /&gt;Da ultimo, mentre si osserva la coincidente prova testimoniale circa l'inadempimento totale delle obbligazioni della convenuta, si rileva l'offerta da questa formalizzata per l'importo di €. 350,00 per cadauno degli odierni attori, con una quantificazione certamente arbitraria ma, soprattutto, mai giustificata nei suoi contenuti, se non per l'evidente riconoscimento da parte convenuta, per fatti concludenti, della propria responsabilità contrattuale.&lt;br /&gt;Le domande proposte da parte attrice sono quindi fondate e devono essere accolte.&lt;br /&gt;Per quanto attiene al quantum debeatur, in considerazione del totale inadempimento da parte convenuta circa i servizi promessi e non offerti, ed osservata la buona volontà dimostrata dagli attori che, pur abbandonati a se stessi, tentavano il viaggio fino a Doha sempre sperando nella doverosa assistenza e organizzazione da parte della convenuta, dovrà la convenuta rimborsare a ciascuno degli attori il corrispettivo da questi versato.&lt;br /&gt;In considerazione della limitata risalenza del versamento degli importi e, soprattutto, del particolare periodo di stagnazione della domanda turistica, nega la rivalutazione monetaria sui detti importi.&lt;br /&gt;Accoglie, altresì, la domanda di risarcimento danni da " vacanza rovinata", quale pregiudizio subito dai turisti in dipendenza del mancato adempimento della convenuta alle obbligazioni insite nella attività di tour operator, altresì previste e regolate dal D.Lgs. n. 206/05, e liquida in ragione delle giornate inutilmente perse nel tentativo di un viaggio non adeguatamente organizzato, delle spese sostenute per vanamente recarsi da Verona a Milano-Malpensa, telefoniche per tentare contatti con la convenuta, di vitto e di alloggio non goduti, nonché per lo stress ed i disagi subiti (tenuto conto degli elementi di imprevedibilità che la meta del viaggio presentava in relazione allo sviluppo ed alle condizioni economiche e sociali del paese di destinazione), l'importo equitativamente determinato ex art. 1226 c.c. di €. 400,00 omnicomprensivi, per ciascun attore. Su detta somma dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla data odierna al saldo.&lt;br /&gt;Consegue alla soccombenza la condanna della convenuta a rifondere agli attori le spese processuali, come liquidate in dispositivo, dovendo le spese imponibili ricomprendersi tra le competenze spettanti.&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;- P. Q. M. -&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Il Giudice di Pace di Verona, definitivamente pronunciando, cosi provvede:&lt;br /&gt;-Integra l'ordinanza di riunione dei procedimenti assunta in data 6/12/06 aggiungendo, al N.R.G. 16928/06, il procedimento N.R.G. 17321/06;&lt;br /&gt;-condanna la convenuta ******************** SRL a rimborsare € 2.008,00 in favore di *********, ed €. 1.777,00 cadauno a ****************,***********,*************,*******************, oltre interessi legali dalla data degli esborsi al saldo; nonché al risarcimento del danno di €. 400,00 cadauno in favore degli attori predetti, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo .&lt;br /&gt;- condanna la convenuta a rifondere a parte attrie le spese processuali, che liquida in €. 2854,44 di cui € 1.432,00 per diritti, € 2.136,60 per onorario di avvocato, € 285,84 per spese oltre art.14 L.P., C.P.A. ed I.V.A..&lt;br /&gt;Verona, 20 settembre 2008&lt;br /&gt;Il Giudice di Pace&lt;br /&gt;avv. M.C. Balottin&lt;br /&gt;Depositata in Cancelleria 11 Dicembre 2008&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-635863500349788866?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/635863500349788866'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/635863500349788866'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2008/12/gdp-verona-sent-866308.html' title='GdP Verona, sent 8663/08'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-6229679348254346463</id><published>2008-11-25T10:51:00.003+01:00</published><updated>2009-01-22T09:35:08.616+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Multe'/><title type='text'>Trib Modena, 25 novembre 2008</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Eccesso di velocità – multa – Telelaser – avvistabilità degli operatori - necessità - conseguenze&lt;/strong&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=34641"&gt;&lt;/a&gt;Nel caso di accertamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiatura Telelaser (LTI 20.20), gli agenti devono essere visibili dall’autista, soprattutto se l’infrazione avviene di notte; diversamente la multa così irrogata va annullata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In materia di multe e decurtazione di punti, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29.07.2008, n. 20544&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;(Fonte: Altalex Massimario)&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;Tribunale di Modena&lt;br /&gt;Sentenza 25 novembre 2008&lt;br /&gt;(Giudice Pagliani)&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Svolgimento del processo&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Come da atti di causa e sopraesteso verbale d'udienza.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Motivi della decisione&lt;br /&gt;A M. A. è stata contestata dalla Polizia Municipale di Cavezzano (MO) la violazione dell'art. 142, 9° c., Codice della strada, per eccesso di velocità rilevato con apparecchio elettronico.A. M. con il ricorso in opposizione ha sollevato diversi motivi di censura avverso il verbale contestatogli il 14 marzo 2007:&lt;br /&gt;1) l'inaffidabilità dello strumento rilevatore utilizzato (Telelaser LTI 20.20);&lt;br /&gt;2) l'errata compilazione del verbale opposto (in quanto non veniva indicato il risultato della riduzione del 5% della velocità rilevata pur essendo indicata tale tolleranza);&lt;br /&gt;3) la violazione dell'art. 183 DPR 14/12/1992 n. 495 (in base al quale gli agenti operanti sulle strade devono essere visibili);&lt;br /&gt;4) la mancanza di valore probatorio del verbale impugnato. L'opposizione è stata decisa, con contestuale pubblica lettura del dispositivo, in base alla seguente motivazione: "ritenuto fondato ed assorbente il motivo del ricorso attinente il posizionamento disposto non in forma visibile del nucleo di rilevamento, accoglie il ricorso stesso e per l'effetto annulla il verbale di contestazione...".L'amministrazione comunale appellante svolge diversi motivi di appello:&lt;br /&gt;con il primo motivo censura deduce violazione delle regole sull'onere della prova da parte del giudice di prime cure, in relazione alla circostanza della visibilità degli agenti operanti, ai sensi dell'art. 183 DPR 14/12/1992 n. 495;&lt;br /&gt;con gli altri motivi esamina gli altri punti dell'impugnazione del verbale di contestazione svolgendo le medesime obiezioni già proposte nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado.Quanto, dunque, al primo motivo di opposizione, esso riguarda la motivazione del primo giudicante sulla prova della non visibilità degli agenti, indefettibile presupposto della legittimità dell'ordinanza. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata, benché necessariamente sintetica in quanto resa con pronuncia contestuale in udienza, è corretta. Dalle risultanze istruttorie acquisite emerge con certezza che la pattuglia non era visibile. L'orario dell'accertamento è indicato 20,58 del 14 Marzo 2007. Dunque, era buio. Nel verbale non vi è alcun riferimento alla presenza di illuminazione pubblica. Dalla deposizione resa in primo grado dall'agente Caleffi risulta che la pattuglia era posizionata a circa cento metri dal punto del rilevamento della velocità, e sul lato opposto della carreggiata rispetto alla direzione di marcia di M.; tanto che per intimargli l'alt l'agente si è portato al centro della strada, per poi attraversarla e contestare la violazione.&lt;br /&gt;In tale condizione, né gli agenti di polizia municipale, né la vettura potevano essere avvistabili e riconoscibili da un conducente nelle condizioni di M.. Infatti, in zona con limite di velocità urbano, si presume che M. procedesse con le luci anabbaglianti, e non certo con i proiettori abbaglianti azionati, circostanza quest'ultima che, in ogni caso, non è mai stata riferita né verbalizzata. Nelle descritte condizioni di marcia, non è possibile avvistare chi si trova a cento metri di distanza dall'altra parte della strada; sia per la distanza che per il fatto che i fari anabbaglianti sono orientati verso destra, e non verso il lato sinistro della direzione di marcia. In ragione delle esposte considerazioni, il ricorrente in primo grado aveva fornito la prova del fatto fondante l'illegittimità dell'accertamento, e spettava all'amministrazione fornire la contraria prova positiva dell'avvistabilità concreta degli operanti; prova che, tuttavia, non solo non è stata fornita, ma che non poteva essere fornita perché non contenuta nel verbale di accertamento, nel quale infatti non erano state indicate: le condizioni di illuminazione della strada; la posizione della pattuglia e degli operanti; la distanza tra il punto di accertamento e la posizione della pattuglia; la concreta avvistabilità, in definitiva, degli operanti e della vettura di servizio; elementi tutti che devono essere indicati nel verbale per esplicare in concreto le condizioni di fatto dell'accertamento, e dare conto dell'elemento specifico dell'avvistabilità degli agenti, presupposto di legittimità dell'accertamento; specie in caso di verbale relativo ad un accertamento in orario notturno.Sulla base delle soprastanti considerazioni, quindi, deve riscontrarsi la corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio e la correttezza e sufficienza della motivazione da parte del primo giudicante e, viceversa, l'infondatezza dell'appello.Ogni altro motivo di appello è, infatti, superato ed assorbito dall'accoglimento del motivo di ricorso che, per le ragioni sopra esposte, conduce all'annullamento dell'accertamento.Ne consegue il rigetto dell'appello e la condanna alle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dal Comune di Cavezzo verso la sentenza n. 21/08 del giudice di pace di Mirandola;dichiara tenuto e condanna il Comune di Cavezzo a rifondere a M. A. le spese processuali che liquida nella misura di complessivi euro 1.721,90, di cui euro 15,48 per spese, euro 515,00 per competenze, euro 720,00 per onorari, euro 156,31 per rimborso spese generali.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-6229679348254346463?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/6229679348254346463'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/6229679348254346463'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2008/11/trib-modena-25-novembre-2008.html' title='Trib Modena, 25 novembre 2008'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-5084091276960887326</id><published>2008-11-25T10:46:00.002+01:00</published><updated>2009-01-29T10:53:36.477+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Telefonia'/><title type='text'>Tribunale di Taranto, Sentenza 25 novembre 2008</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Telecomunicazioni: va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. sollevata per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;TRIBUNALE DI TARANTO&lt;br /&gt;SEZIONE DISTACCATA DI GINOSA &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;n. ???/2008 r.g. spec.&lt;br /&gt;IL GIUDICE DESIGNATO&lt;br /&gt;letti gli atti relativi al ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 28 ottobre 2008 dalla ????? srl (avv. Tommaso Bozza) nei confronti della ???????? spa (avv. L. P.);&lt;br /&gt;sentite le parti;&lt;br /&gt;sciolta la riserva di cui al verbale di udienza del 18 novembre 2008; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;osserva in fatto:&lt;br /&gt;la società ricorrente lamenta l'inadempimento da parte della ????????? spa del contratto di telefonia relativo all'utenza fissa n. ????????; in particolare, deduce che dalla metà di settembre la predetta linea telefonica risulta interrotta, probabilmente a causa della caduta di taluni pali, e da allora non più ripristinata, nonostante le numerose segnalazione al call center n. ??? (divenute addirittura quotidiane dal mese di ottobre), il fax di diffida del 16 settembre e la raccomandata inviata il successivo 22 settembre, con la quale si è paventato il pericolo di gravi danni all'attività commerciale svolta dalla ???????? srl. Ed invero, l'impossibilità di effettuare e ricevere ordinativi per telefono (aggravata dall'inutilizzabilità del servizio di posta elettronica) avrebbe determinato, a partire dal mese di settembre, un sensibile calo del fatturato rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, sicché la ricorrente chiede che sia ordinato alla società resistente l'immediato ripristino della linea telefonica. Vinte le spese di lite.&lt;br /&gt;Con memoria depositata all'udienza del 18 novembre 2008 si è costituita la ???????? spa, la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito della residualità, avendo l'ordinamento predisposto altra e tipica tutela cautelare disciplinata dall'art. 5, comma 3, della delibera n. 173/07/Cons dell'Autorità Garante per le comunicazioni; nonché l'improcedibilità dell'azione proposta per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3, comma 1, della predetta delibera, attuativi della previsione normativa contenuta nell'art. 1, comma 11, legge 31 luglio 1997, n. 249. Nel merito, peraltro, la società resistente asserisce l'attuale impossibilità di intervenire per il ripristino della rete telefonica, in quanto i proprietari del terreno, sul quale insistono i pali caduti a seguito di un incidente stradale verificatosi nello scorso mese di luglio, si oppongono all'ingresso di dipendenti ?????? all'interno della loro proprietà. Deduce, infine, la mancanza di qualsivoglia periculum in mora, sia perché, come chiarito da taluna giurisprudenza di merito, "la risalenza nel tempo della vicenda esclude l'imminenza di un pregiudizio irreparabile" (comparsa di costituzione, p. 9), sia perché il danno paventato avrebbe natura prettamente patrimoniale e, quindi, integralmente risarcibile, anche in considerazione del rilievo che "venuto meno il regime di monopolio... [l'utente potrebbe] nelle more del giudizio ordinario usufruire dei servizi equivalenti offerti da altri gestori di telefonia fissa e mobile" (comparsa di costituzione, p. 11). Chiede, pertanto, il rigetto dell'istanza cautelare, con vittoria delle spese di lite.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;osserva in diritto:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società resistente per il mancato esperimento, da parte della ricorrente, del tentativo obbligatorio di conciliazione disciplinato dall'art. 3, comma 1, della delibera n. 173/07/Cons dell'Autorità Garante per le comunicazioni.&lt;br /&gt;Ed invero, il Giudicante ritiene che, in mancanza di un'espressa previsione di legge, la dedotta condizione di procedibilità non possa trovare applicazione nei procedimenti cautelari d'urgenza, anche in considerazione dell'art. 412 bis cpc, in forza del quale "...il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV. In proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 276 del 2000, ha osservato come il limite all'immediatezza della tutela giurisdizionale, in materia di controversie di lavoro, risulti ragionevole, tra l'altro, proprio perché "prima dell'espletamento del tentativo di conciliazione e durante il tempo per il suo espletamento, la situazione sostanziale è comunque tutelabile in via cautelare, onde è posta al riparo da eventuali pregiudizi dalla durata del processo a cognizione piena". La tutela cautelare, in definitiva, costituisce uno strumento d'azione necessario per l'effettiva tutela del diritto controverso, costituzionalmente rilevante ai sensi degli artt. 24 e 111 della nostra Carta fondamentale, quando si prospetti una situazione di pericolo nel ritardo, che, in quanto tale, non tollera attese e necessita di una risposta di tutela a volte immediata, come confermato dalla possibilità di assumere persino provvedimenti inaudita altera parte (in tal senso la prevalente giurisprudenza di merito: fra gli altri, Trib. Lanciano, 11 marzo 2005; Trib. Brindisi, 18 agosto 2006; Trib. Roma, 20 maggio 2002).&lt;br /&gt;Né, in senso contrario, si può sostenere che le esigenze cautelari dell'utente troverebbero, comunque, adeguata tutela nei "provvedimenti temporanei" del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità delle comunicazioni - previsti dall'art. 5, Gomma 3, della già richiamata delibera n. 173 del 2007 -, i quali, pur diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa, sono adottati da un'Autorità non giurisdizionale e, dunque, sono privi di quell'esecutività e coercibilità necessarie per rispondere con immediatezza ed effettività alle esigenze di natura cautelare del consumatore (fra gli altri, Trib. Isernia, 26 gennaio 2006). È appena il caso di rilevare, infatti, che essi, quand'anche fossero ritenuti titoli esecutivi, richiederebbero pur sempre l'attivazione di una procedura esecutiva - da instaurarsi con apposito ed ulteriore atto di precetto - non necessaria, invece, in presenza di un provvedimento ex art. 700 cpc, che, senza altre formalità, può essere attuato ex art. 669 duodecies cpc.&lt;br /&gt;Non può, del pari, trovare condivisione l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito della residualità, fondata per l'appunto sull'espressa previsione della tutela d'urgenza sopra richiamata. Ed invero il principio di residualità contribuisce a delineare la portata applicativa dell'art. 700 cpc esclusivamente nell'ambito dei rimedi giurisdizionali, laddove i "provvedimenti temporanei" di cui all'art. 5, comma 3, hanno, come già chiarito, natura chiaramente non giurisdizionale e non possono, pertanto, porsi in rapporto di incompatibilità con lo strumento cautelare atipico previsto dal codice di rito.&lt;br /&gt;Ciò premesso, è appena il caso di rilevare che la concessione di un provvedimento d'urgenza richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al primo dei due presupposti, la ricorrente assume che l'utenza n. ????????? risulta interrotta dal mese di settembre 2008 e tale circostanza non trova contestazione alcuna da parte della resistente (nella relativa comparsa, p. 6, anzi, si individua l'origine del disservizio in un incidente verificatosi nel precedente mese di luglio), la quale, tuttavia, deduce l'impossibilità di porre rimedio al guasto per la ferma opposizione dei coniugi ???????????, comproprietari del terreno sul quale insistono i pali caduti della rete telefonica. In altri termini, la ?????? spa ammette l'inadempimento, ma nega che esso possa ritenersi colpevole, non essendo imputabile ad una sua negligenza o inattività. Sennonché, la dedotta opposizione dei predetti terzi non individua una circostanza di per sé idonea a giustificare la perdurante interruzione del servizio telefonico. A tal fine, infatti, la società resistente avrebbe anzitutto dovuto affermare (e richiesto di comprovare) che non sussistono soluzioni tecniche al guasto alternative ad un intervento di manutenzione all'interno della proprietà ???????????, nonché, soprattutto, di aver intrapreso ogni iniziativa volta a superare le resistenze di questi ultimi. Ed invero, la ??????? spa, in quanto titolare di diritti di servitù sui terreni che ospitano i pali della rete, è tenuta a farli valere anche in via giudiziaria, se necessario per assicurare alla propria clientela l'effettività del servizio telefonico, laddove, nel caso di specie, non ha neppure dedotto azioni volte a contrastare l'asserito spoglio della servitù esistente sul fondo servente appartenente ai su menzionati terzi. Conseguentemente, il Giudicante ha ritenuto del tutto ininfluente ai fini della concessione dell'interdetto l'escussione dell'informatore ??????? richiesta dalla società resistente (e finalizzata, come detto, alla dimostrazione della mera impossibilità di fatto di accedere sui terreni sui quali ricadono i pali danneggiati), nonché la chiamata in causa dei coniugi ????????????, rispetto ai quali - pur prescindendo dal rilievo della assai dubbia compatibilità fra la chiamata in causa di terzi e la natura cautelare del presente procedimento - non può certo affermarsi la comunanza della controversia oggetto di causa (al più la ?????? potrebbe avanzare pretese di rivalsa, allorché fosse proposta dall'odierna ricorrente ed accolta dall'autorità giudiziaria adita un'eventuale domanda risarcitoria in suo danno).&lt;br /&gt;In conclusione, il comportamento della ???????, ponendosi in evidente contrasto con il preciso obbligo di ripristinare tempestivamente gli eventuali disservizi della rete e/o del servizio, individua senz'altro una grave violazione di quei principi di buona fede e correttezza, che regolano il fisiologico sviluppo di ogni rapporto contrattuale, rendendo così manifesto il diritto della ???????????? srl di pretendere l'immediata riattivazione della propria utenza telefonica.&lt;br /&gt;Quanto al periculum, è noto che esso si risolve nel fondato motivo di temere che il diritto azionato sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria. Nel caso di specie, l'impossibilità di comunicare telefonicamente, sia in entrata che in uscita, incide in modo significativo sulle modalità di svolgimento dell'attività commerciale della ricorrente (si pensi, ad esempio, all'impossibilità di effettuare o di ricevere ordinativi anche via internet), la quale si trova esposta al rischio obiettivo di perdita di clientela; il che individua un pregiudizio difficilmente rimediabile, attesa la peculiare natura dei rapporti commerciali, fondati su scelte dei consumatori che avvengono sulla base non solo di apprezzamenti individuali ma anche per vicende accidentali. Non senza osservare, peraltro, che un tale pregiudizio, pur se ritenuto prettamente economico, presenterebbe enormi difficoltà probatorie in sede di merito, ove i relativi effetti persistessero nel tempo. Né un tale danno potrebbe essere evitato rivolgendosi ad altro gestore telefonico, giacché, da un lato, l'attivazione di una nuova linea fissa, pur mantenendo lo stesso numero, comporterebbe tempi tecnici (correlati alla risoluzione del preesistente rapporto contrattuale e alla successiva conclusione di un nuovo contratto), che aggraverebbero inevitabilmente il danno lamentato dal cliente; dall'altro, l'attivazione di una linea mobile non rimuoverebbe il pregiudizio connesso all'interruzione dell'utenza fissa, oramai nota ai clienti abituali della ricorrente e, comunque, agevolmente conoscibile attraverso gli elenchi telefonici dell'anno in corso, nei quali, ovviamente, non si potrebbe rinvenire il nuovo numero di cellulare.&lt;br /&gt;D'altronde non può trovare condivisione alcuna la tesi, pure sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale il decorso di un significativo lasso temporale tra la realizzazione della condotta lesiva e la proposizione del ricorso escluderebbe il requisito del periculum in mora. Al contrario, è per l'appunto la protrazione nel tempo della condotta antigiuridica che può rendere imminente il pregiudizio lamentato; nel caso di specie, invero, viene in rilievo un illecito contrattuale permanente, che tende ad aggravare sempre più l'evento dannoso e a consolidarne gli effetti sì da renderlo irreparabile, quand'anche trascurabile nella sua fase iniziale.&lt;br /&gt;In definitiva, il Giudicante ritiene, sia pure nei limiti della sommaria cognizione della presente fase processuale, che nel caso che ci occupa ricorrano entrambi i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora: il primo, sotto il profilo dell'obiettivo inadempimento del contratto da parte della resistente; il secondo, per la natura irrimediabile del pregiudizio lamentato dalla ricorrente: l'istanza cautelare merita, pertanto, accoglimento.&lt;br /&gt;Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;p.q.m.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;visti gli artt. 669 sexies ed octies c.p.c.;&lt;br /&gt;pronunziando sul ricorso in epigrafe, così provvede:&lt;br /&gt;ORDINA alla ??????? spa di riattivare immediatamente e senza indugio l'utenza telefonica n. ?????;&lt;br /&gt;CONDANNA la società resistente a pagare in favore della ??????? s.r.l. le spese di lite, che liquida in complessivi euro??????? (di cui ?????? per esborsi e ????? per diritti), oltre rimborso forf., IVA e CAP come per legge.&lt;br /&gt;Così deciso in Ginosa il giorno 25 novembre 2008&lt;br /&gt;Il GiudiceDott. Italo FEDERICI&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-5084091276960887326?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/5084091276960887326'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/5084091276960887326'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2008/11/tribunale-di-taranto-sentenza-25.html' title='Tribunale di Taranto, Sentenza 25 novembre 2008'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-6782492590913403870</id><published>2008-11-24T13:19:00.000+01:00</published><updated>2009-04-06T19:49:10.744+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Danni'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze per esteso'/><title type='text'>Corte d'Appello Perugia, 24.11.08</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Danno non patrimoniale – unicum – voci risarcitorie – superamento – tutela – integralità del risarcimento – necessità [art. 2059 c.c.]&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;Corte di Appello&lt;br /&gt;Perugia&lt;br /&gt;Sentenza 24 novembre 2008&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA&lt;br /&gt;SEZIONE CIVILE&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Composta dai Magistrati:&lt;br /&gt;...omissis...&lt;br /&gt;Ha pronunciato la seguente&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;SENTENZA&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;nella causa civile iscritta al n. … anno … Ruolo Gen. Contenzioso Civile,&lt;br /&gt;TRA&lt;br /&gt;W. e J. (in proprio e nell’interesse dei figli minori Y. e K.), elettivamente domiciliati in … , presso lo Studio dell’Avv. …, e rappresentati e difesi in giudizio dall’Avv. …, in forza di procura estesa in calce all’atto di appello&lt;/div&gt;&lt;div align="right"&gt;&lt;br /&gt;APPELLANTI&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;E&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;X., elettivamente domiciliato in … , presso lo Studio dell’Avv. … , e rappresentato e difeso in giudizio, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti … , in forza di procura estesa a margine della memoria di costituzione in appello&lt;/div&gt;&lt;div align="right"&gt;&lt;br /&gt;APPELLATO&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;E&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;… ASSICURAZIONE … ., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in …, presso lo Studio dell’Avv. …, che la rappresenta e difende in giudizio in forza di delega estesa a margine del “ricorso notificato” (retro pag. 23)&lt;/div&gt;&lt;div align="right"&gt;&lt;br /&gt;APPELLATA&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Per W. e J. come all’atto di appello:&lt;br /&gt;Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Perugia adita, in accoglimento del presente gravame,&lt;br /&gt;annullare e/o riformare, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, l’impugnata decisione del Tribunale di Terni … e, per l’effetto, riconoscersi il Sig. X., in qualità di padrone del cane, responsabile di ogni danno subito dalla piccola Y. e dal di lei fratello, come richiesti nell’atto di citazione in primo grado e, comunque, come identificati e quantificati in sede di CTUR, oltre che dei danni tutti patiti dai genitori e patendi, con condanna del medesimo al pagamento. Con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese, con condanna anche di quelle di cui al primo grado di giudizio.&lt;br /&gt;* Per X. come alla memoria di costituzione in appello&lt;br /&gt;Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Perugia respingere l’appello ex adverso proposto per tutte le considerazioni sopra esposte e per quelle che saranno ulteriormente esposte in memoria, con conferma della sentenza di primo grado.&lt;br /&gt;Con vittoria di spese del grado.&lt;br /&gt;In subordine, e salvo gravame, nella deprecata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell’appello ex adverso proposto, piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Perugia condannare la società “… Assicurazioni … ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in …, chiamata in causa, a tenere&lt;br /&gt;indenne il signor X., in forza del contratto di assicurazione da tutte le pretese delle parti appellanti, e sia pertanto condannata a pagare quanto fosse dovuto dal sig. X. agli appellanti e comunque a rifondergli ogni e qualsiasi somma al pagamento della quale fosse dichiarato tenuto.&lt;br /&gt;Per … Assicurazione … come alla comparsa di costituzione e risposta in appello:&lt;br /&gt;Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Perugia adita, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza … impugnata.&lt;br /&gt;Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;1. Con atto di citazione in data 15/5/2003, ritualmente notificato, i Sigg.ri W. e J., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori Y. e K., esponevano&lt;br /&gt;che il 2/7/2001 la figlia Y., di anni 4, mentre si trovava presso l’abitazione del padre sita all’interno del cortile della villa della Sig.ra … (sita in …), era stata, improvvisamente, aggredita, “in modo estremamente violento” con inflizione di “innumerevoli morsi”, da un cane pastore maremmano di proprietà del Sig. X.;&lt;br /&gt;che dall’occorso era derivata alla bambina una pluralità di danni, tutti assai gravi: inabilità temporanea assoluta ed inabilità temporanea parziale “di molti giorni”; “danno biologico notevole”; danno alla vita di relazione e danno morale “di rilevante incidenza”;&lt;br /&gt;che dall’occorso erano derivati danni anche all’altro figlio degli istanti, K. (anni 7), il quale, “nell’assistere all’evento dannoso”, aveva “subito un serio pregiudizio alla sua integrità personale”, essendogli derivata “una condizione psicologica caratterizzata da una dinamica regressiva e dalla presenza di una sintomatologia ansioso-depressiva concretatasi in un disturbo stabile della sfera emozionale oltre che in rilevante danno morale”;&lt;br /&gt;che gli esponenti, oltre ai disagi ed alle sofferenze derivati dall’accaduto, avevano dovuto affrontare spese rilevanti (medicine, assistenza, alimentazione speciale, trasporti etc.).&lt;br /&gt;Tutto questo posto, W. e J. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Terni, X., per sentirlo dichiarare responsabile dell’occorso e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dagli esponenti e dai figli minori, quantificati in complessivi Euro 77.468,53 (di cui Euro 51.645,69 per i danni subiti da Y., Euro 10.329,14 per i danni subiti da J. ed Euro 7.746,85 per ciascuno dei genitori), salva la diversa somma “di giustizia”.&lt;br /&gt;2. Costituitosi in giudizio, il Sig. X. eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva degli attori per quanto inerente alle domande risarcitorie proposte nell’interesse dei minori, avendo intrapreso l’azione giudiziaria senza essersi preventivamente provvisti dell’autorizzazione del Giudice tutelare, necessaria “anche in ragione del conflitto di interessi esistente”, la responsabilità dell’accaduto dovendo, invero, essere addebitata in via esclusiva alla condotta del W..&lt;br /&gt;Nel merito, il convenuto chiedeva la reiezione della domanda, dedottane l’infondatezza, a tal uopo adducendo&lt;br /&gt;che il W. occupava, “da solo senza alcun familiare”, una delle due unità immobiliari costituenti il fabbricato sito in …, l’altra unità essendo utilizzata, come abitazione, dall’esponente e dalla sua famiglia;&lt;br /&gt;che le due unità immobiliari erano circondate da un giardino protetto da un’unica recinzione;&lt;br /&gt;che, sin dall’inizio del rapporto con il W., il cane (ben conosciuto dall’attore), si aggirava liberamente nel predetto giardino;&lt;br /&gt;che il giorno 2/7/2001, verso le 18,30, il W. si era recato con i figli “non conviventi” “sull’uscio dell’abitazione della famiglia X.”, avvicinandosi alla Sig.ra … che ivi sostava, la quale li aveva avvertiti “circa la presenza del cane che si aggirava per l’abitazione e il giardino”, invitandoli ad allontanarsi, invito ribadito anche dalla Sig.ra …, affacciatasi da una delle finestre poste al piano superiore della sua abitazione;&lt;br /&gt;che i bambini con il padre avevano, invece, tentato di avvicinare il cane;&lt;br /&gt;che i bambini avevano ripetutamente chiamato l’animale, “nonostante gli avvertimenti delle … Galeazzi” di non chiamarlo e “tanto meno tentare di giocarci” ed erano rimasti innanzi all’uscio dell’abitazione Galeazzi;&lt;br /&gt;che, in tale contesto, il cane, avvicinatosi, “con uno scatto improvviso da non permettere l’intervento delle persone presenti”, aveva aggredito la piccola Y.;&lt;br /&gt;che, ciò stante, nessuna responsabilità poteva essere ascritta all’esponente, quale proprietario del cane, che “era contenuto all’interno del giardino in uso alla famiglia del convenuto, provvisto di idonea recinzione, in una situazione ben nota al W.”;&lt;br /&gt;che, in ogni caso, le domande attrici dovevano essere contestate in punto di an, per quanto inerente ai danni asseritamente subiti dal W. e dalla J. e dal figlio K., e in punto di quantum, perché “infondate, non provate e comunque esagerate …”.&lt;br /&gt;Il X. chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa sia “… Assicurazioni ….”, per essere manlevato da ogni richiesta risarcitoria, sia il W., “stante la comunanza di causa e le evidenti ragioni di connessione e affinché il giudizio” facesse “stato anche nei suoi confronti dello stesso ai fini dell’affermazione della sua responsabilità nell’incidente …”.&lt;br /&gt;3. Costituitasi in giudizio a seguito della chiamata in causa, la Compagnia assicuratrice eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità della domanda attrice esperita nell’interesse dei minori per carenza (per le stesse ragioni già esposte da X.) di legittimazione attiva del W. e della YYYi e, nel merito, chiedeva la reiezione della domanda, dedottane l’infondatezza, dovendo l’occorso essere ascritto alla condotta del W..&lt;br /&gt;4. Udito il W. in sede di interrogatorio formale, assunte deposizioni testimoniali, disposte c.t.u. medico-legali ed acquisiti i relativi elaborati, con sentenza del 4/8-17/10/2005, il Tribunale adito, disattesa la preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta dal convenuto e dalla chiamata in causa, respingeva la domanda attrice e compensava le spese di lite, ponendo a carico degli attori le spese delle c.t.u.&lt;br /&gt;5. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello, chiedendone l’integrale riforma, il W. e la J., in proprio e nell’interesse dei figli minori, ribadendo nelle forme del gravame la domanda originariamente proposta.&lt;br /&gt;Costituitisi in giudizio, sia il X. che il suo assicuratore hanno chiesto la reiezione del gravame, dedottane l’infondatezza in fatto e in diritto.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;MOTIVI DELLA DECISIONE&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;1. Il primo Giudice, dopo avere ritenuto che gli originari attori/odierni appellanti avessero compiutamente assolto all’onere probatorio loro incombente, avendo dato prova della sussistenza del danno e del suo collegamento causale con il comportamento dell’animale/con la condotta dell’originario convenuto/odierno appellato X., ha, peraltro, altresì ritenuto che quest’ultimo avesse fornito prova liberatoria, dimostrando l’intervento di un fattore estraneo ai suddetti comportamento/condotta, interruttivo del nesso causale, consistito nella “condotta altamente imprudente dell’attore W. …, genitore dei due minori …”.&lt;br /&gt;1.1 A carico di quest’ultimo è stato annotato&lt;br /&gt;che egli, conduttore di una unità immobiliare sita all’interno del giardino della villa abitata dal convenuto con la famiglia, villa ed unità circondate da una unica recinzione, aveva più volte visto il cane aggirarsi libero per il giardino e per la casa della famiglia X. (testi …); essendo, in ogni caso, “del tutto attendibile che, stante la recinzione, il cane fosse a volte lasciato libero di poter correre e girare nel giardino”;&lt;br /&gt;che “il W. non abitava con i figli nella abitazione, ma i figli lo venivano, a volte, a visitare”;&lt;br /&gt;che il X., “che non doveva ricevere alcuno e che non era certo a conoscenza della venuta e della presenza nel giardino di bambini, non aveva alcun obbligo di tenere chiuso nel box il pastore né di mettergli la museruola per farlo girare nel giardino”, obblighi che avrebbe avuto solo se fosse stato a conoscenza della presenza dei bambini nel giardino, “e ciò tanto più tenendo presente che i bambini, soprattutto di pochi anni, possono a volte infastidire con i loro comportamenti e grida l’animale non rendendosi conto che questo può avere delle reazioni aggressive, se infastidito, e ciò, soprattutto, quando si tratta di un cane della razza del cane in esame destinato alla guardia, di dimensioni non piccole”;&lt;br /&gt;che, giusta le deposizioni testimoniali (…), fu il W., con i bambini, a presentarsi all’ingresso dell’abitazione del X. e, benché fosse stato avvisato che il cane si aggirava libero e fosse stato invitato ad allontanarsi, non aveva dato seguito a tali avvertimento ed invito, dicendo che i bambini volevano giocare con il cane;&lt;br /&gt;che, giusta le deposizioni testimoniali, i bambini avevano, prima dell’occorso, ripetutamente chiamato, ed a gran voce, il cane.&lt;br /&gt;Il primo Giudice ha, altresì, annotato che quanto riferito dalle testi (…) appariva credibile, “posto che i bambini hanno grande interesse per gli animali e non hanno paura degli stessi in quanto non in grado di sapere, per mancanza di conoscenza ed esperienza, che gli animali possono avere atteggiamenti e reazioni di aggressività, in specie se infastiditi dai richiami dei bambini”; dovendo, viceversa, negarsi credibilità all’assunto del W. in sede di risposta all’interrogatorio formale (“la parte, invero, in sede di interrogatorio, non ha l’obbligo di dire la verità, obbligo, invece, che hanno i testi che possono essere denunciati per falsa testimonianza, onde, in mancanza di elementi per ritenere che abbiano reso dichiarazioni false, le dichiarazioni dei testi hanno credibilità”), secondo cui che il cane aveva aggredito la piccola mentre la stessa era intenta a giocare davanti “alla sua abitazione” con il fratello e che i due bambini non avevano chiamato il cane.&lt;br /&gt;Il primo Giudice ha, quindi, concluso affermando che “la responsabilità del W. è evidente posto che, essendo a conoscenza che il cane veniva, a volte, fatto circolare nel giardino, lo stesso, prima di lasciare i bambini nel giardino, si sarebbe dovuto accertare se il cane fosse o meno chiuso nel box. Ed invero, costituisce una enorme imprudenza lasciare dei bambini, da soli, in un giardino ove è possibile che circoli un cane di dimensioni non piccole e destinato, per la sua razza, alla guardia e, quindi, con istinti di aggressività maggiori rispetto a quelli di un cane di piccole dimensioni che vive al chiuso”.&lt;br /&gt;2. Gli appellanti hanno mosso censura alla suddetta sentenza per una pluralità di profili, ed essenzialmente per avere ritenuto che X. avesse fornito prova del ricorrere, nella fattispecie, del “caso fortuito”, individuato nella colpevole condotta del X., pervenendo a tale&lt;br /&gt;conclusione partendo “da presupposti del tutto errati e da una rappresentazione della realtà non corrispondente al vero”, vale a dire dando, erroneamente, per acquisito, sulla scorta di deposizioni testimoniali (quelle rese da …) non attendibili (“le medesime erano le custodi dell’animale e ne avevano il legittimo possesso … e, comunque, in assenza del sig. X., e, per tale motivo, esse stesse parti del processo perché responsabili della bestia in quanto custodi di essa … ”) o (quelle rese da …) non rilevanti (essendosi il teste limitato ad affermare di avere visto “altre volte il cane … che si aggirava per il giardino e la casa della famiglia X.” , ove si recava “quasi tutte le settimane”),&lt;br /&gt;a) che “il W. non abitava con i figli nella abitazione ma i figli lo venivano, a volte, a visitare”;&lt;br /&gt;b) che “il X. non doveva ricevere alcuno e non era certo a conoscenza della venuta e della presenza nel giardino dei bambini”;&lt;br /&gt;c) che il W., con i figli, si era presentato all’ingresso dell’abitazione dei X. e, “benché fosse stato avvisato che il cane si aggirava libero ed invitato ad allontanarsi, non ebbe ad allontanarsi dicendo che i bambini volevano giocare con il cane”;&lt;br /&gt;d) che i bambini avevano chiamato “ripetutamente e a gran voce, il cane”.&lt;br /&gt;3. Appare opportuno, prima di dare corso all’esame del fatto, richiamare i principi vigenti in materia e le circostanze ormai definitivamente acquisite.&lt;br /&gt;Ai sensi dell'art. 2052 c.c., "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".&lt;br /&gt;Tale disposizione collega la responsabilità ad un duplice presupposto: da un lato, la sussistenza di nesso causale tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso; dall'altro, la mera sussistenza di un rapporto di proprietà o di autonoma utilizzazione da parte di soggetto diverso dal proprietario in capo alla persona chiamata a rispondere del suddetto evento, nell’un caso e nell’altro essendovi possibilità di “liberarsi” da responsabilità esclusivamente dando la prova del caso fortuito (si vedano, in tal senso, ex multis, Cass. 14 settembre 2000 n. 12161; Cass. 30 marzo 2001 n. 4742; Cass. 9 gennaio 2002 n. 200; Cass. 23 gennaio 2006 n. 1210).&lt;br /&gt;3.1 Stante l’assenza di contestazioni sul punto (va ribadito che l’onere probatorio gravante sul W. e sulla J. risulta essere stato - come già annotato (paragrafo 1.1) - compiutamente assolto, nessun onere loro incombendo ai sensi dell’art. 2048 c.c., disposizione evocata dall’appellato, ma del tutto inconferente nella fattispecie, in cui non vengono in rilievo danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori), deve ritenersi acclarato che i danni sofferti dalla piccola Y., nonché quelli subiti dal fratello K. e dai loro genitori sono riconducibili al comportamento dell’animale (nel “nostro” caso: l’aggressione nei confronti della piccola Y. descritta nella premessa di fatto; di nessun interesse, per il profilo in esame, palesandosi le modalità dell’occorso, se quelle narrate dagli originari attori o quelle narrate dall’originario convenuto - si veda, sulle rispettive versioni, il paragrafo 1.1), titolarità passiva nella vicenda competendo a X., incontestatamente proprietario dell’animale.&lt;br /&gt;In altri termini, è da ritenere fuori di ogni questione (il relativo assunto non è stato in alcun modo contestato in questa fase) che in esito all’occorso la piccola Y. ebbe a subire lesioni personali e che tali lesioni siano state prodotte dall’animale.&lt;br /&gt;Del pari, non essendo stati i relativi assunti in alcun modo contestati in questa fase, deve ritenersi fuori di ogni questione che in esito all’occorso il piccolo K., il W. e la J. abbiano subito danni (non patrimoniali il primo, non patrimoniali e patrimoniali il secondo e la terza).&lt;br /&gt;3.2 Per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2052 c.c. - la quale è presunta (presunzione iuris et de iure), e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa - l’originario convenuto/odierno appellato X. era tenuto a fornire la prova del “caso fortuito”; avrebbe, in altri termini, dovuto non già semplicemente fornire la prova negativa della sua assenza di colpa (essendo la responsabilità presunta fondata sul rapporto di fatto con l’animale), bensì fornire la prova positiva della causazione del danno ad opera di un evento fortuito, id est di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, provvisto dei caratteri della imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità, tale, in altri termini, da escludere ogni rilevanza causale del suo comportamento (si vedano, in tal senso, ex multis, Cass. 4 dicembre 1998 n. 12307; Cass. 14 settembre 2000 n. 12161; Cass. 30 marzo 2001 n. 4742; Cass. 9 gennaio 2002 n. 200; Cass. 19 marzo 2007 n. 6454).&lt;br /&gt;3.2.1 Deve escludersi che la suddetta presunzione sia stata vinta.&lt;br /&gt;Così come costantemente affermato dalla giurisprudenza, il caso fortuito può consistere anche nel fatto del terzo o nella colpa del danneggiato (si vedano, in tal senso, Cass. 22 febbraio 2000 n. 1971; Cass. 19 marzo 2007 n. 6454), ma l’uno o l’altra, per avere effetti liberatori, devono consistere in un comportamento cosciente e volontario che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio, e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, s'inserisca in detto rapporto con forza determinante.&lt;br /&gt;Ciò deve essere escluso nel caso concreto.&lt;br /&gt;3.2.1.1 In suo pro, X. adduce, essenzialmente, tre circostanze:&lt;br /&gt;* il cane veniva, non infrequentemente, “ammesso”, dal box di custodia, a vagare nel giardino (è da ritenere acquisito che il giardino era comune alle abitazioni del X. e del W., parti di un unico complesso immobiliare) e nell’abitazione del X.;&lt;br /&gt;* il W. era a conoscenza di tale circostanza;&lt;br /&gt;* il W. ebbe a tenere, il giorno dell’occorso, comportamento rilevantemente imprudente - fatto da ritenere acquisito sia nell’ipotesi, rispondente a realtà, in cui la vicenda si fosse svolta secondo quanto riferito dalle testi … (W. rimasto insensibile agli avvertimenti ed agli inviti), sia qualora la vicenda si fosse svolta secondo quanto riferito dal W. stesso in risposta all’interrogatorio formale (“mi trovavo all’interno della mia casa di abitazione intento a preparare la cena per me e per i miei bambini, che si trovavano nel cortile davanti alla casa”), in tal caso dovendo addebitarsi al W. di aver “lasciato che i propri figli, di pochissimi anni e privi di qualsiasi capacità di discernimento, vagassero nel giardino …, pur essendo ben a conoscenza della presenza di un cane che a volte veniva lasciato libero … Tutto ciò in evidente violazione dei doveri di custodia delle persone incapaci a lui affidate” - comportamento assolutamente negligente (“per il quale” non era stata “fornita la prova liberatoria di cui all’art. 2048 c.c.”, tale da determinare l’interruzione di qualsiasi nesso causale.&lt;br /&gt;Pur ammessa la veridicità di tutte tali circostanze, l’assunto del X. secondo cui le stesse avrebbero effetto “scriminante” in suo favore è da ritenere sprovvisto di pregio.&lt;br /&gt;Così come sopra annotato, il “caso fortuito” si configura in caso di intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, provvisto dei caratteri della imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità, caratteri che non si riesce a cogliere nella condotta del W., quand’anche i fatti si fossero svolti secondo la versione data dalle testi … , fatta propria dall’originario convenuto/odierno appellato.&lt;br /&gt;Ed invero - ammessa la veridicità di tale versione dei fatti -, era, da parte di chiunque, da ritenere del tutto prevedibile che i bambini, così come annotato dallo stesso autore della sentenza gravata, potessero condursi nei confronti dell’animale in guisa da infastidirlo e da provocare reazione alla “molestia”, il che avrebbe dovuto indurre la teste …, anziché trattenere sull’uscio il W. e i suoi figli, e limitarsi a dare avvertimenti ed a porre divieti, a farli accedere all’abitazione od a richiamare il cane, munendolo di museruola o, meglio ancora, a reimmetterlo nella sua dimora.&lt;br /&gt;Tutte tali omissioni vanno a far carico a X., sia in caso di sua assenza dai luoghi, giusta l’onere di lasciare disposizioni (osservanza di cautele etc.) al temporaneo custode dell’animale, persistendo la sua ingerenza nel governo dello stesso (si veda, in ordine a tale incombenza, Cass. 17 ottobre 2002 n. 1473), sia, tanto più, in caso di sua (peraltro non riferita) presenza sui luoghi stessi.&lt;br /&gt;4. Ciò posto, deve escludersi che X. abbia assolto all’onere probatorio facentegli carico, non avendo fornito la prova positiva della causazione del danno ad opera di un evento fortuito giacché, quand’anche (in mera ipotesi) la versione dell’appellato fosse quella rappresentativa della realtà, non soltanto non potrebbe - contra le “bestiali” evidenze (“attestanti” che, nonostante gli competesse la concreta gestione del controllo dell’animale, egli non fu in grado di adempiere a tale obbligo) - affermarsi che l’eventuale condotta colposa del W. si sia inserita nel rapporto causale con forza tanto “determinante” da “assorbire” l’intero rapporto causale.&lt;br /&gt;5. Per ciò che attiene all’entità e qualità dei danni sofferti da Y. e K. e dai loro genitori , non è stata ribadita da X. in questa sede alcuna delle contestazioni mosse nella sede di prima istanza in punto di an (per quanto inerente ai danni asseritamente sofferti dal W. e dalla J. e dal figlio K.) e in punto di quantum.&lt;br /&gt;5.1 Per ciò che attiene a tali aspetti dei danni (entità e qualità), sia con riferimento alla vicenda della piccola Y. sia con riferimento alla vicenda del piccolo K., debbono “fare testo” le risultanze delle c.t.u. cui gli stessi sono stati sottoposti.&lt;br /&gt;Ed invero, l’opera (elaborati scritti) del c.t.u. (il medesimo in entrambi i casi) si connota per linearità e per compiutezza e le valutazioni dallo stesso compiute si palesano dotate di adeguato supporto motivazionale e puntualmente rispondenti alle “pretese” normative, così da dover andare esenti da qualsiasi critica.&lt;br /&gt;Le lesioni sofferte dalla piccola Y. risultano avere indotto malattia con inabilità temporanea totale assoluta per giorni 40 e con inabilità temporanea parziale per ulteriori giorni 30, residuando postumi invalidanti nella misura del 15%.&lt;br /&gt;Le lesioni sofferte dal piccolo K. risultano avere indotto malattia con inabilità temporanea assoluta per giorni 20 e con inabilità temporanea parziale per ulteriori giorni 40, senza residuo di postumi invalidanti.&lt;br /&gt;5.2 Ai fini della determinazione dell’ “entità” dei danni (non patrimoniali), occorre tenere nella dovuta considerazione i recenti “arresti” delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione in argomento (si vedano Cass. sez. un. 11 novembre 2008 n. 26972 e le sentenze gemelle in pari data).&lt;br /&gt;Ivi sono stati affermati i seguenti principi:&lt;br /&gt;* Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si distinguono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad esempio, nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato) e quelle in cui la risarcibilità del danno stesso, pur non essendo espressamente e specificamente prevista da una norma di legge, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.&lt;br /&gt;* Quanto ai suoi contenuti, il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.&lt;br /&gt;* E’ pertanto scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il cd. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che una dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico e unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.&lt;br /&gt;* E’ parimenti scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il cd. “danno esistenziale”, inteso quale la perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.&lt;br /&gt;5.2.1 Stando alla nuova impostazione unitaria del danno non patrimoniale dettata dalle Sezioni Unite, nessuno spazio sembra essere riservato, sul piano liquidatorio alle voci di pregiudizio “degradate”.&lt;br /&gt;Peraltro, tale “degradazione”, se ben si è inteso il senso dell’ “arresto”, rileva unicamente sul piano nominale.&lt;br /&gt;E’ da ritenere, invero, dato certo ed inoppugnabile che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi devono venire in rilievo, al fine di garantire il risarcimento integrale, essendo stato ribadito che il giudice deve “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".&lt;br /&gt;Se pure “la parte del leone” è riservata al danno biologico, al danno biologico stesso è attribuita la “capacità di ricomprendere (con il corredo di una contabilizzazione riferita alle pieghe ripercussionali concretamente determinatesi), il pregiudizio morale e quello esistenziale:&lt;br /&gt;* il primo se ed in quanto venga allegato e riscontrato quale degenerazione patologica della sofferenza, ovverosia sofferenza di natura psichica;&lt;br /&gt;* il secondo … andando a comporre e a riempire la casella del biologico dinamico. In altri termini; allorché l'evento lesivo produca conseguenze pregiudizievoli sia sull'integrità psico-fisica, sia ancora sulla sfera dinamica della persona, la voce di danno da liquidarsi sarà, pur sempre, quella biologica ma con una personalizzazione doverosa, tale da coprire entrambe le faglie sofferenziali (quella biologica statica e quella biologica dinamica, ovverosia esistenziale) (dottrina - n.d.e.)”.&lt;br /&gt;I citati “arresti” giurisprudenziali non determinano, dunque, una deminutio di tutela, bensì una visione prospettica di questa diversa.&lt;br /&gt;Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva, così come confermato, secondo le pronunce delle Sezioni Unite, dalla definizione normativa adottata dagli articoli 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, da estendere ai danni (meritevoli di tutela) derivanti da qualsiasi altra fonte.&lt;br /&gt;Resta il problema di individuare i criteri risarcitori cui ancorare la liquidazione del danno non patrimoniale.&lt;br /&gt;5.3 In ordine ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, in giurisprudenza è stato costantemente affermato il principio che la stessa non possa essere compiuta se non con criteri equitativi (in quanto i danni in esame, privi delle caratteristiche della patrimonialità, non si prestano ad una precisa determinazione del loro ammontare mediante criteri obiettivi), tenendo, tuttavia, conto di tutte le particolarità e circostanze del caso concreto, in modo da garantire l’ “adeguatezza” del risarcimento alla fattispecie (si vedano, in tal senso, fra le più recenti pronunce ed ex multis, Cass. 12 maggio 2006 n. 11039; Cass. 25/08/2006 n. 18489; Cass. 11 gennaio 2007 n. 392; Cass. 29 marzo 2007 n. 7740).&lt;br /&gt;In giurisprudenza è stato, inoltre, con altrettanta costanza, affermato, che, al fine di assicurare, quanto più possibile, uniformità di trattamento con riguardo a vicende della medesima natura e per evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale venga ad assumere connotazioni ogni volta diverse ed imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie, deve ritenersi “non improprio” liquidare le suddette specie di danno sulla base di parametri tendenzialmente uniformi, ricorrendo, per la determinazione dei relativi quanta, all’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette “tabelle”.&lt;br /&gt;Beninteso, ciò dovrà sempre avvenire al di fuori di ogni automatismo, dovendosi ognora “adeguare” il risultato dell’applicazione alla fattispecie, attuando una sorta di “personalizzazione” del danno, tenendo cioè conto delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno, apportando, se del caso, correttivi in aumento o in diminuzione rispetto al quantum determinato con il metodo tabellare (si vedano, in tal senso, fra le più recenti pronunce ed ex multis, nonché quelle appena sopra citate, Cass. 3 agosto 2005 n. 16225; Cass. 12 luglio 2006 n. 15760; Sez. 3, Sentenza n. 18489 del 25/08/2006, Cass. 9 novembre 2006 n. 23918; Cass. 11 gennaio 2007 n. 392; Cass. Cass. 25 maggio 2007 n. 12247).&lt;br /&gt;Si verte in una materia che non può tollerare differenziazioni di trattamento a seconda della collocazione geografica del danneggiato.&lt;br /&gt;Di guisa che, fermi restando gli “adeguamenti” determinati dalle “peculiarità” del caso concreto, appare opportuno adottare, ai fini di “nostro” interesse, quale parametro base, le “tabelle” statisticamente maggiormente testate, vale a dire quelle del Tribunale di Milano.&lt;br /&gt;D’altronde, tali “tabelle” sono quelle che sino ad oggi sono state normalmente applicate nel territorio di questo distretto.&lt;br /&gt;5.4 E’ da ritenere acquisito - si veda l’affermazione fatta dal primo Giudice riportata nel paragrafo 1., non fatta oggetto di censura da parte di alcuno in questa fase - che sia stata data (dagli onerati W. e J.) prova certa e concreta del danno. Peraltro, in atti non si rinvengono elementi idonei a fornire i parametri plausibili di quantificazione; risultando, pertanto, consentito dare corso a liquidazione in via equitativa (si vedano, in ordine ai presupposti per fare ricorso a tale criterio di liquidazione, ex multis, Cass. 21 novembre 2006 n. 24680; Cass. 7 giugno 2007 n. 13288; Cass. 15 febbraio 2008 n. 3794).&lt;br /&gt;5.4.1 Ponendo mente alla posizione della piccola Y., costei risulta avere sofferto, in ragione dell’occorso, “ferite lacero-contuse multiple al volto ed al cuoio capelluto con esiti cicatriziali inestetici da ripetuti morsi di cane; trauma contusivo all’ala sinistra del naso con frattura delle ossa proprie omolaterali e lieve stenosi respiratoria narinale residua; trauma psichico con disturbo post-traumatico dell’adattamento”; lesioni inducenti malattia di non parvo rilievo: “lenta risoluzione delle lesioni tegumentarie anche attraverso idonei trattamenti topici”, con “riduzione progressiva, ma non scomparsa, delle turbe psicologiche manifestatesi dopo il sinistro”, con “guarigione delle lesioni in circa 70 giorni” (invalidità temporanea assoluta stabilita in giorni 40, invalidità temporanea parziale in giorni 30). Quali postumi, è stato rilevato “danno estetico di discreto rilievo causato da cicatrici alla regione naso-geniena sinistra, al sopracciglio sinistro, alla regione zigomatica ed a quella retroauricolare sinistra ed al cuoio capelluto; disturbo post-traumatico dell’adattamento”, senza che sia “clinicamente prevedibile un miglioramento delle suddette sequele (a meno di un intervento di chirurgia estetica per la correzione delle cicatrici, senz’altro praticabile), né un loro aggravamento” (invalidità permanente determinata nella misura del 15%).&lt;br /&gt;5.4.2 Ciò posto, il danno non patrimoniale “base” va determinato (con riferimento, quanto all’età della danneggiata, all’anno dell’occorso) secondo il calcolo che segue:&lt;br /&gt;a) base del calcolo: “percentuale di invalidità” del “danneggiato” pari al 15%&lt;br /&gt;b) valore del punto: Euro 2.313,10&lt;br /&gt;c) valore del danno (prodotto della moltiplicazione fra il valore del punto e la “percentuale di invalidità”) : Euro 34.697,00&lt;br /&gt;d) correttivo: coefficiente moltiplicatore (0,985, corrispondente all’età - anni 4 - del “danneggiato”)&lt;br /&gt;e) moltiplicazione dei “fattori” sub c) e sub d) (Euro 34.697,00 per 0,985) = Euro 34.176,00 - entità del danno non patrimoniale “base”&lt;br /&gt;5.4.3 Avendo riguardo al caso concreto, non vi è dubbio che si siano manifestate a carico di Y. le “due” specie (“gruppi”) di danno non patrimoniale risarcibile indicate dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione con le pronunce sopra ricordate, venendo in rilievo sia danno derivato da illecito di rilievo penale (lesioni colpose), sia danno derivato da grave vulnus inferto a diritti della persona costituzionalmente protetti.&lt;br /&gt;E’ fuori di ogni dubbio - si veda la c.t.u. (che non merita, per quanto detto, censura, né è stata censurata) che la piccola Y. abbia sofferto malattia indotta dalle subite lesioni, subendo inabilità temporanea totale e parziale ed essendole derivati postumi permanenti.&lt;br /&gt;Ed è, del pari, fuori di ogni dubbio che, in ragione dello stesso fatto, la piccola abbia subito sofferenza psichica (“turbe psicologiche”) di non parva entità.&lt;br /&gt;Ed è, infine, fuori di ogni dubbio che, ancora in ragione di quel fatto, sia derivata significativa compromissione delle attività realizzatrici di Y., essendo stato seriamente “inciso” il sereno svolgimento della sua vita, allora e tuttora in divenire, tanto che - come annotato dal c.t.u. - a tre anni di distanza dall’accaduto era ancora presente “disturbo post-traumatico dell’adattamento” e che a carico della danneggiata, pur non essendo clinicamente prevedibile un aggravamento, neppure è prevedibile un miglioramento delle descritte sequele, pur data la praticabilità di intervento di chirurgia estetica per la correzione delle cicatrici (il cui felice esito potrebbe produrre positività su più piani, ma la cui effettuazione produrrà certamente ulteriore “sofferenza”).&lt;br /&gt;Tutto questo posto, assunta a base l’entità determinata secondo il criterio “tabellare” (Euro 34.176,00) ed applicata, in forza delle considerazioni svolte, una maggiorazione del 60%, il quantum del danno non patrimoniale deve essere stabilito in Euro 55,000,00, somma attualizzata alla data di redazione della sentenza.&lt;br /&gt;In favore di Y. deve essere anche liquidata somma a titolo di danno patrimoniale.&lt;br /&gt;Il c.t.u. ha indicato quali spese mediche future quelle relative ad eventuale “trattamento di cicatricectomia per attenuare gli inestetismi conseguenti alle cicatrici residuate al volto ed allo scalpo”, stimando “congruo ed adeguato”, alla data del giugno 2004, il preventivo specialistico di Euro 4.750,00.&lt;br /&gt;Trattasi, per il vero, di esborso soltanto ipotetico, ma, trattandosi dell’ “equivalente” della certa deminutio del “patrimonio” fisico della bimba, la suddetta somma deve essere senz’altro riconosciuta dovuta, attualizzata (alla data di redazione della sentenza) in Euro 5.750,00.&lt;br /&gt;5.5 Per ciò che attiene al piccolo K., è stato diagnosticato un “trauma psichico con disturbo post-traumatico dell’adattamento”, con la precisazione di “riduzione progressiva sino a scomparsa (o a sovrapposizione con altri momenti causali “sopravvenuti ed esclusivi”), delle turbe psicologiche manifestatesi dopo il sinistro; guarigione delle lesioni in circa 60 giorni”, di cui giorni 20 si inabilità temporanea assoluta e giorni 40 di invalidità temporanea parziale.&lt;br /&gt;In tal caso, la liquidazione del danno, significativo se pur non connotato da rilevante gravità, deve essere effettuata con valutazione equitativa pura.&lt;br /&gt;Tenendo in conto la natura della malattia diagnosticata e la sua durata contenuta nel tempo, il quantum del danno non patrimoniale deve essere limitato a Euro 3.000,00, somma anche questa attualizzata alla data di redazione della sentenza&lt;br /&gt;5.6 Per ciò che attiene al W. ed alla J., è fuori di dubbio, attesa la loro qualità genitoriale ed il diretto “vissuto” a seguito del fatto, che anch’essi abbiano subito danno in ragione dell’occorso, sia di natura non patrimoniale (sofferenza psichica di significativa entità), sia di natura patrimoniale, avendo compiuto esborsi in relazione all’accaduto, a titolo di compensi per relazioni specialistiche e c.t.p. [stando al c.t.u., “in atti risultano documenti fiscali per un importo complessivo di Euro 990,91 (circostanza incontestata, il che rende irrilevante il fatto che tali documenti non siano stati rinvenuti in atti in questa fase - n.d.e.) riferiti a prestazioni direttamente connesse con le conseguenze del sinistro”.&lt;br /&gt;Il danno non patrimoniale, da calcolare - in assenza di riferimenti obiettivi diversi dalla gravità del danno sofferto da Y. e dalla significatività del danno sofferto da K. - con valutazione equitativa pura, deve essere determinato nella misura di Euro 7.500,00 per ciascun genitore, mentre il danno patrimoniale deve essere determinato in Euro 1.200,00, somme - entrambe - attualizzate alla data di redazione della sentenza.&lt;br /&gt;6. Tutto questo posto, X. deve essere condannato al pagamento, in favore degli appellanti (in proprio e nella qualità), della complessiva somma di Euro 79.950,00, attualizzata alla data della sentenza, da maggiorare, nel seguito, dei soli interessi legali.&lt;br /&gt;7. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio debbono seguire la soccombenza e, in assenza di notula, verranno liquidate secondo i valori medi recati dalla tariffa.&lt;br /&gt;8. La … Assicurazione … dovrà tenere indenne l’assicurato X. da qualsiasi onere.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;La Corte di Appello,&lt;br /&gt;definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:&lt;br /&gt;In riforma della sentenza gravata,&lt;br /&gt;condanna il Sig. X. al pagamento, in favore dei Sigg.ri W. e J., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori Y. e K., della complessiva somma di Euro 79.950,00, ivi inclusi Euro 60.750,00 (Euro 55.000,00 danno non patrimoniale; Euro 5.750 danno patrimoniale) a titolo di risarcimento danni relativi a Y., Euro 3.000,00 (danno non patrimoniale) a titolo di risarcimento danni relativi a K., Euro 16.200,00 (Euro 7.500,00 ciascuno danno non patrimoniale; Euro 1.200,00 danno patrimoniale) a titolo di risarcimento danni relativi a W. e J.; con l’aggiunta del dovuto per interessi legali dalla data odierna al giorno del saldo;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;condanna, inoltre, il Sig. X. alla refusione, in favore degli appellanti, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in Euro 550,00 per spese, Euro 2.000,00 per diritti, Euro 5.000,00 per onorario e, per il secondo grado, in Euro 600,00 per spese, Euro 1.500,00 per diritti, Euro 5.000,00 per onorario; con l’aggiunta, in entrambi i casi, del dovuto per rimborso forfetario, I.V.A. e c.i.&lt;br /&gt;Pone a carico del Sig. X. il costo delle c.t.u.&lt;br /&gt;Dichiara .. Assicurazione … tenuta a tenere indenne da ogni onere il Sig. X..&lt;br /&gt;Così deciso in Perugia il 24 novembre 2008.&lt;br /&gt;Il Presidente est.&lt;br /&gt;Dott. Sergio Matteini Chiari &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-6782492590913403870?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/6782492590913403870'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/6782492590913403870'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2009/04/danno-non-patrimoniale-unicum-voci.html' title='Corte d&apos;Appello Perugia, 24.11.08'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-2296696893845988263</id><published>2008-11-19T12:27:00.000+01:00</published><updated>2008-12-05T12:30:18.521+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Telefonia'/><title type='text'>Trib. Arezzo, sent. 19.11.08</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;Tribunale di Arezzo&lt;br /&gt;Sentenza 19 novembre 2008&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Udienza del 19/11/08 nella causa n.1017 /2008&lt;br /&gt;Avanti al G.I. dott sono comparsi&lt;br /&gt;L’Avv. Della Giovampaola e Benincasa per la ricorrente. L’Avv. Salvatore per la Telecom SpA il quale si costituisce con deposito di comparsa alla quale si riporta&lt;br /&gt;I procuratori della ricorrente insistono per la concessione del provvedimento d’urgenza sussistendone i presupposti&lt;br /&gt;Il Giudice&lt;br /&gt;Rilevato che nel caso di specie sussiste il fumus attesa l’evidente disagio dell’utente ed allo stato la controparte non ha provato che i ritardi sono dovuti a cause non imputabili a Telecom;&lt;br /&gt;che inoltre sussiste il periculum del grave ed irreparabile danno atteso che la resistente non ha specificamente contestato (e dunque le circostanze devono ritenersi come pacificamente ammesse) che nel luogo per cui è causa non vi è copertura con il cellulare: trattasi di luogo isolato e vi è copertura solo da parte della Telecom ed infine la ricorrente vive da sola;&lt;br /&gt;che dette circostanze costituiscono pericolo di grave ed irreparabile danno per la persona della ricorrente se solo si pensi ad un eventuale incidente domestico o altro che rendesse indispensabile l’utilizzo del telefono per la richiesta di aiuto&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt;ordina alla Telecom Italia S.p.A. di provvedere immediatamente e comunque nel più breve tempo possibile allo svolgimento dei lavori necessari per l’attivazione presso l’abitazione della ricorrente sita in Cortona (AR) località ***** della linea telefonica relativa al n.******* assegnato alla ricorrente e non ancora attivato.&lt;br /&gt;Visto l’art.669 octies VI comma cpc condanna la Telecom a rimborsare alla ricorrente le spese del presente procedimento che liquida in complessivi €.943,00 di cui €.93,00 per spese €.400,00 per diritti ed €.450,00 per onorari oltre Iva e cap come per legge, ed il 12,5 % per rimborso delle spese in generale.&lt;br /&gt;Dott. ssa Carmela Labella&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:78%;"&gt;fonte: &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=83&amp;amp;idnot=43963"&gt;&lt;span style="font-size:78%;"&gt;http://www.altalex.com/index.php?idstr=83&amp;amp;idnot=43963&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-2296696893845988263?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/2296696893845988263'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/2296696893845988263'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2008/11/trib-arezzo-sent-191108.html' title='Trib. Arezzo, sent. 19.11.08'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-8330484117251202874</id><published>2008-11-12T16:36:00.001+01:00</published><updated>2009-02-23T16:40:42.199+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Parcheggi'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Condominio'/><title type='text'>Corte Cass. sent. 1547/08</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Condominio – parcheggio – diritto – esclusione – precisazioni [art. 1102 c.c.]&lt;br /&gt;Se nulla è precisato nel regolamento condominiale, è possibile usare le parti comuni per parcheggiare. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE&lt;br /&gt;SEZIONE II CIVILE&lt;br /&gt;Sentenza 12 novembre 2008 - 21 gennaio 2009, n. 1547&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;(Presidente Elefante - Relatore Malzone)&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;Svolgimento del processo &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Con citazione regolarmente notificata C. G., proprietaria di alcuni locali al piano terra del fabbricato condominiale sito in Pisa via **** n. ****, deducendo che i condomini P. R., B. A., P. L., S. D., C. G., F. D., S. S., M. A., M. I., A. F. e A. V., erano soliti parcheggiare autoveicoli, motoveicoli, biciclette ed altri oggetti nel resède condominiale prospiciente la via di Gello e la via Cei, destinato ad uso di passo e cortile, in violazione al regolamento condominiale del 10.12.92 nella parte attinente alle modalità di parcheggio di tale area, e al più generale disposto dell'art. 1102 c.c., conveniva in giudizio costoro davanti al giudice di pace di Pisa, chiedendo che, accertata la destinazione del resède a passo o cortile, si dichiarasse l'esistenza di tale obbligo a carico dei convenuti con la conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni.&lt;br /&gt;Dei convenuti si costituivano in giudizio P., B., P., S., C. e F., contestando l'efficacia del regolamento condominiale indicato, perché non trascritto e non opponibile ai vari condomini e perché superato con successive delibere condominiali, e allegando la violazione da parte dell'attrice del disposto dell'art. 1103, in quanto interessata ad usufruire dello spazio dello stesso resède per esigenze del suo esercizio commerciale.&lt;br /&gt;Si costituivano altresì spontaneamente in giudizio A. F. e V. i quali, trovandosi nella stessa posizione dei convenuti, asserivano di non avere mai utilizzato il resède con le modalità indicate dall'attrice.&lt;br /&gt;Il Giudice di pace con sentenza n. 229/02 rigettava la domanda attrice, ritenendo inopponibile ai convenuti il regolamento condominiale richiamato in citazione, perché privo di data certa e non trascritto; riteneva che la delibera assembleare del 10.12.92, regolando il parcheggio, vietandolo a terzi estranei al condominio, consentiva implicitamente ai condomini la sosta dei propri mezzi di locomozione con l'unica limitazione di evitare la sosta davanti ai locali destinati ad attività commerciale; riteneva, però, che l'attrice non aveva provato che le autovetture lasciate in sosta dinanzi ai locali commerciali appartenessero ad alcuni dei convenuti.&lt;br /&gt;Il Tribunale di Pisa con sentenza n. 447/03, depositata il 30.5.03, rigettava l'appello proposto dalla C., condannandola alle ulteriori spese del grado.&lt;br /&gt;Per la cassazione della decisione ricorre la C., esponendo due motivi, cui resistono gli intimati con controricorso.&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;Motivi della decisione&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Con i due motivi di ricorso si censura la sentenza impugnata, per violazione degli artt. 1102 e 1117 c.c. e per difetto di motivazione, per avere ritenuto che “non appare desumibile un divieto di parcheggio temporaneo dalla lettura dell'art. 1102 c.c. come interpretato costantemente”.&lt;br /&gt;Si sostiene che la norma richiamata afferma il principio che ciascun condomino “può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il proprio diritto” e che, per l'interpretazione dell'art. 1117 c.c., “la naturale e necessaria funzione dei cortili è quella di dare aria e luce ai locali prospicienti di proprietà esclusiva e di consentire il libero transito per accedere ai medesimi” (Cass. n. 6673/1988); che la giurisprudenza ammette la possibilità di disciplinare l'utilizzazione di tali spazi con regole parzialmente diverse per mezzo di regolamenti condominiali e le delibere assembleari, purché vengano rispettati i limiti di cui all'art. 1102 c.c., ma la destinazione di tali spazi non può che avere unicamente la destinazione di cortile e di passo, con esclusione della possibilità di parcheggio, perché così riportato nel regolamento condominiale, accettato espressamente da alcuni condomini con la stipula del rogito di compravendita e perché così riportato nei vari atti di acquisto dei convenuti e stabilito con la delibera assembleare del 10.12.02.&lt;br /&gt;Nella fattispecie in esame risulterebbe violato anche il secondo limite fissato dall'art. 1102 c.c., attinente al divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, perché l'utilizzo di tale area in funzione di parcheggio protratto nel tempo tornava a detrimento del diritto dei condomini proprietari dei locali destinati ad attività commerciale, in quanto ne menomava il diritto di ricevere aria e luce dall'esterno e ne pregiudicava l'avvistamento dei negozi da parte dei passanti, così come riferito dai testi T. e D. e risultante dai rilievi fotografici esibiti.&lt;br /&gt;I due motivi, essendo sostanzialmente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati perché sono infondati. Ed invero, la Corte di merito ha asserito, dando ragione al primo giudice, che le prove documentali e le prove testimoniali assunte non consentono di ritenere che il resède non possa essere utilizzato a parcheggio temporaneo delle autovetture dei condomini con le limitazioni previste per consentire l'accesso agli esercizi commerciali ed artigianali posti al piano terra dell'edificio condominiale, perché un tale divieto non si può ricavare dal disposto dall'art. 1102 c.c. né dal regolamento condominiale, in quanto il medesimo, oltre ad essere privo di efficace vincolante per i singoli condomini, perché non accettato nei singoli contratti di acquisto delle relative porzioni dell'immobile, nemmeno risulta trascritto, e perché il medesimo regolamento non contiene tale divieto, mentre la prova testimoniale assunta non aveva dimostrato che i convenuti condomini avessero commesso gli abusi lamentati e lasciava, viceversa, intendere che se qualche abuso era stato commesso, questo era avvenuto ad opera di qualcuno dei condomini, ivi compresi i proprietari dei locali a piano terra.&lt;br /&gt;Vale allora considerare che il limite al godimento della cosa comune si identifica con riferimento alla destinazione attuale della cosa, desunto dall'uso fattone in concreto dai compartecipi, e che la realtà processuale, come espressa nella sentenza impugnata, non consente di assumere che alcuni condomini ne abbiano fatto un uso diverso rispetto agli altri condomini.&lt;br /&gt;Ne consegue che la sentenza impugnata, risultando esente da censure sia in fatto sia in diritto, va confermata con il rigetto del proposto ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio. &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-8330484117251202874?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/8330484117251202874'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/8330484117251202874'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2008/11/corte-cass-sent-154708.html' title='Corte Cass. sent. 1547/08'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-38789068485755051</id><published>2008-11-11T13:15:00.000+01:00</published><updated>2009-04-01T13:19:14.967+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Danni'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze per esteso'/><title type='text'>Cassazione civile , SS.UU., sentenza 11.11.2008 n° 26972</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Danno esistenziale – categoria – sussistenza – inammissibilità – danno non patrimoniale - unica categoria – legittimità – ingiustizia costituzionalmente qualifica – necessità – danno evento e danno conseguenza – danno da morte immediata – danno morale – legittimità [art. 2059 c.c.]&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE&lt;br /&gt;SEZIONI UNITE CIVILI&lt;br /&gt;Sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972&lt;br /&gt;(Pres. Carbone - Rel. Preden)&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;L.A., sottoposto nel maggio del 1989 ad intervento chirurgico per ernia inguinale sinistra, subì la progressiva atrofizzazione del testicolo sinistro che gli fu asportato nel giugno del 1990 in seguito ad inutili terapie antalgiche.&lt;br /&gt;Nel marzo del 1992 convenne in giudizio il dott. F.S. e la U.L.S.S. n. 8 (in seguito n. 6) di Vicenza, assumendo che il secondo intervento era stato reso necessario da errori connessi al primo e domandando la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti.&lt;br /&gt;Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 9.7.1998, riconosciuto il danno biologico, condannò i convenuti a versare all'attore la somma ulteriore di £ 6.411.484 a titolo di interessi maturati sulla somma di £ 23.000.000 già corrisposta nel 1995 dall'assicuratore dei convenuti.&lt;br /&gt;Con sentenza n. 1933/04 la corte d'appello di Venezia ha rigettato il gravame dell'A. in punto di liquidazione del danno sui rilievi: che dalla espletata consulenza tecnica era inequivocamente emerso che la perdita del testicolo non aveva inciso sulla capacità riproduttiva, rimasta integra, provocando soltanto un limitato danno permanente all'integrità fisica dell'A., apprezzato nella misura del 6%; che la richiesta di liquidazione del danno esistenziale, in quanto formulata per la prima volta in grado di appello, costituiva domanda nuova, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c. nella previgente formulazione; e che del pari inammissibili erano le richieste istruttorie di prove orali articolate per supportare la relativa domanda.&lt;br /&gt;Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'A., affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso F.S.&lt;br /&gt;L'intimata U.L.S.S. n. 6 di Vicenza non ha svolto attività difensiva.&lt;br /&gt;All'udienza del 19.12.2007, la terza sezione, rilevato che il ricorso investe questione di particolare importanza, in relazione al ed. danno esistenziale, ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, in base alle considerazioni svolte con l'ordinanza resa nel ricorso n. 10517/2004, trattato nella medesima udienza, che ha assunto il n. 4712/2008.&lt;br /&gt;Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite.&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;MOTIVI DELLA DECISONE&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;A) Esame della questione di particolare importanza&lt;br /&gt;1. L'ordinanza di rimessione n. 4712/2008 - relativa al ricorso n. 10517/2004, alla quale integralmente rinvia l'ordinanza della terza sezione che eguale questione ha ritenuto sussistere nel ricorso in esame - rileva che negli ultimi anni si sono formati in tema di danno non patrimoniale due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, l'uno favorevole alla configurabilità, come autonoma categoria, del danno esistenziale - inteso, secondo una tesi dottrinale che ha avuto seguito nella giurisprudenza, come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico, in assenza di lesione dell'integrità psico-fisica, e dal ed. danno morale soggettivo, in quanto non attiene alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare areddituale del soggetto - l'altro contrario.&lt;br /&gt;Osserva l'ordinanza che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno ridefinito rispetto alle opinioni tradizionali presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale. Quanto ai presupposti hanno affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica. Quanto ai contenuti, hanno ritenuto che il danno non patrimoniale, pur costituendo una categoria unitaria, può essere distinto in pregiudizi di tipo diverso: biologico, morale ed esistenziale.&lt;br /&gt;A questo orientamento, prosegue l'ordinanza di rimessione, ha dato continuità la Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 233/2003, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., ha tributato un espresso riconoscimento alla categoria del "danno esistenziale, da intendersi quale terza sottocategoria di danno non patrimoniale.&lt;br /&gt;Ricorda ancora l'ordinanza di rimessione che altre decisioni di legittimità hanno ritenuto ammissibile la configurabilità di un tertium genus di danno non patrimoniale, definito "esistenziale": tale danno consisterebbe in qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana (quali la lesione della serenità familiare o del godimento di un ambiente salubre), e si distinguerebbe sia dal danno biologico, perché non presuppone l'esistenza di una lesione in corpore, sia da quello morale, perché non costituirebbe un mero patema d'animo interiore di tipo soggettivo. Tra le decisioni rilevanti in tal senso l'ordinanza menziona le sentenze di questa Corte n. 7713/2000, n. 9009/2001, n. 6732/2005, n. 13546/2006, n. 2311/2007, e, soprattutto, la sentenza delle Sezioni unite n. 6572/2006, la quale ha dato una precisa definizione del danno esistenziale da lesione del fare areddittuale della persona, ed una altrettanto precisa distinzione di esso dal danno morale, in quanto, al contrario di quest'ultimo, il danno esistenziale non ha natura meramente emotiva ed interiore.&lt;br /&gt;L'ordinanza di rimessione osserva poi che al richiamato orientamento, favorevole alla configurabilità del danno esistenziale come categoria autonoma di danno non patrimoniale, si è contrapposto un diverso orientamento, il quale nega dignità concettuale alla nuova figura di danno.&lt;br /&gt;Secondo questo diverso orientamento il danno non patrimoniale, essendo risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali rientrano, in virtù della interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. fornita dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003, i casi di lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, manca del carattere della atipicità, che invece caratterizza il danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. Di conseguenza non sarebbe possibile concepire categorie generalizzanti, come quella del danno esistenziale, che finirebbero per privare il danno non patrimoniale del carattere della tipicità. Tra le decisioni espressione di questo orientamento l'ordinanza menziona le sentenze di questa Corte n. 15760/2006, n. 23918/2006, n. 9510/2006, n. 9514/2007, n. 14846/2007.&lt;br /&gt;Così riassunti i contrapposti orientamenti, l'ordinanza di rimessione conclude invitando le Sezioni unite a pronunciarsi sui seguenti otto "quesiti".&lt;br /&gt;1. Se sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale, diverso tanto dal danno morale quanto dal danno biologico, consistente nella lesione del fare areddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti.&lt;br /&gt;2. Se sia corretto ravvisare le caratteristiche di tale pregiudizio nella necessaria sussistenza di una offesa grave ad un valore della persona, e nel carattere di gravità e permanenza delle conseguenze da essa derivate.&lt;br /&gt;3. Se sia corretta la teoria che, ritenendo il danno non patrimoniale "tipico", nega la concepibilità del danno esistenziale.&lt;br /&gt;4. Se sia corretta la teoria secondo cui il danno esistenziale sarebbe risarcibile nel solo ambito contrattuale e segnatamente nell'ambito del rapporto di lavoro, ovvero debba affermarsi il più generale principio secondo cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione tanto nel campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto aquiliano.&lt;br /&gt;5. Se sia risarcibile un danno non patrimoniale che incida sulla salute intesa non come integrità psicofisica, ma come sensazione di benessere.&lt;br /&gt;6. Quali debbano essere i criteri di liquidazione del danno esistenziale.&lt;br /&gt;7. Se costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale il ed. danno tanatologico o da morte immediata.&lt;br /&gt;8. Quali siano gli oneri di allegazione e di prova gravanti sul chi domanda il ristoro del danno esistenziale.&lt;br /&gt;2. Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'art. 2059 c.c. ("Danni non patrimoniali") secondo cui "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge ".&lt;br /&gt;All'epoca dell'emanazione del codice civile l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'art. 185 del codice penale del 1930.&lt;br /&gt;La giurisprudenza, nel dare applicazione all'art. 2059 c.c., si consolidò nel ritenere che il danno non patrimoniale era risarcibile solo in presenza di un reato e ne individuò il contenuto nel ed. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza contingente, turbamento dell'animo transeunte.&lt;br /&gt;2.1. L'insostenibilità di siffatta lettura restrittiva è stata rilevata da questa Corte con le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003, in cui si è affermato che nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.&lt;br /&gt;Sorreggono l'affermazione i seguenti argomenti:&lt;br /&gt;a) il cospicuo incremento, nella legislazione ordinaria, dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato, in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 1. n. 117/1998; art 29, comma 9, 1. n. 675/1996; art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998; art. 2 1. n. 89/2001, con conseguente ampliamento del rinvio effettuato dall'art. 2059 c.c. ai casi determinati dalla legge;&lt;br /&gt;b) il riconoscimento nella giurisprudenza della Cassazione (a partire dalla sentenza n. 3675/1981) di quella peculiare figura di danno non patrimoniale, diverso dal danno morale soggettivo, che è il danno biologico, formula con la quale si designa la lesione dell'integrità psichica e fisica della persona;&lt;br /&gt;c) l'estensione giurisprudenziale del risarcimento del danno non patrimoniale, evidentemente inteso come pregiudizio diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche (sent. n. 2367/2000);&lt;br /&gt;d) l'esigenza di assicurare il risarcimento del danno non patrimoniale, anche in assenza di reato, nel caso di lesione di interessi di rango costituzionale, sia perché in tal caso il risarcimento costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a limiti specifici, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi, sia perché il rinvio ai casi in cui la legge consente il risarcimento del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di risarcimento del danno non patrimoniale.&lt;br /&gt;2.2. Queste Sezioni unite condividono e fanno propria la lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 all'art. 2059 c.c. e la completano nei termini seguenti.&lt;br /&gt;2.3. Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.&lt;br /&gt;Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.&lt;br /&gt;L'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008).&lt;br /&gt;2.4. L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela.&lt;br /&gt;2.5. Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui").&lt;br /&gt;2.6. Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 1. n. 117/1998: danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art 29, comma 9, 1. n. 675/1996: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 1. n. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).&lt;br /&gt;2.7. Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.&lt;br /&gt;Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa (sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006). In precedenza, come è noto, la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte cost. n. 184/1986), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria).&lt;br /&gt;Trova adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (sent. n. 8827 e n. 8828/2003, concernenti la fattispecie del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto).&lt;br /&gt;Eguale sorte spetta al danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (sent. n. 25157/2008).&lt;br /&gt;2.8. La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2959 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).&lt;br /&gt;Sul piano della struttura dell'illecito, articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza), le due ipotesi risarcitorie si differenziano in punto di evento dannoso, e cioè di lesione dell'interesse protetto.&lt;br /&gt;Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006).&lt;br /&gt;2.9. La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria.&lt;br /&gt;2.10. Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.u. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n. 4186/1998; S.u. n. 9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.&lt;br /&gt;La limitazione alla tradizionale figura del ed. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata. La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (lo riconosceva quella giurisprudenza che, nel caso di morte del soggetto danneggiato nel corso del processo, commisurava il risarcimento sia del danno biologico che di quello morale, postulandone la permanenza. al tempo di vita effettiva: n.19057/2003; n. 3806/2004; n. 21683/2005) .&lt;br /&gt;Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.&lt;br /&gt;In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato é risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale.&lt;br /&gt;2.11. Negli altri casi determinati dalla legge la selezione degli interessi è già compiuta dal legislatore. Va notato che, nei casi previsti da leggi vigenti richiamati in precedenza, il risarcimento è collegato alla lesione di diritti inviolabili della persona: alla libertà personale, alla riservatezza, a non subire discriminazioni.&lt;br /&gt;Non può tuttavia ritenersi precluso al legislatore ampliare il catalogo dei casi determinati dalla legge ordinaria prevedendo la tutela risarcitoria non patrimoniale anche in relazione ad interessi inerenti la persona non aventi il rango costituzionale di diritti inviolabili, privilegiandone taluno rispetto agli altri (Corte cost. n. 87/1979).&lt;br /&gt;Situazione che non ricorre in relazione ai diritti predicati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 88 del 1955, quale risulta dai vari Protocolli susseguitisi, ai quali non spetta il rango di diritti costituzionalmente protetti, poiché la Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti da altri Trattati internazionali, non assume, in forza dell'art. 11 Cost., il rango di fonte costituzionale, né può essere parificata, a tali fini, all'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento interno (Corte cost. n. 348/2007).&lt;br /&gt;2.12. Fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.&lt;br /&gt;2.13. In tali ipotesi non emergono, nell'ambito della categoria generale "danno non patrimoniale", distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale.&lt;br /&gt;E' solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), si impiega un nome, parlando di danno biologico. Ci si riferisce in tal modo ad una figura che ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che individuano il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.&lt;br /&gt;Ed è ancora a fini descrittivi che, nel caso di lesione dei diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), si utilizza la sintetica definizione di danno da perdita del rapporto parentale.&lt;br /&gt;In tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003, e recepite dalla sentenza, n. 233/2003 della Corte costituzionale.&lt;br /&gt;Le menzionate sentenze, d'altra parte, avevano avuto cura di precisare che non era proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo (n. 8828/2003) , e di rilevare che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. doveva essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi), ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona (n. 8827/2003) . Considerazioni che le Sezioni unite condividono.&lt;br /&gt;2.14. Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso.&lt;br /&gt;La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.&lt;br /&gt;3. Si pone ora la questione se, nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, possa inserirsi, come categoria autonoma, il c.d. danno esistenziale.&lt;br /&gt;3.1. Secondo una tesi elaborata in dottrina nei primi anni '90 il danno esistenziale era inteso come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico (all'epoca risarcito nell'ambito dell'art. 2043 c.c. in collegamento con l'art. 32 Cost.), in assenza di lesione dell'integrità psicofisica, e dal ed. danno morale soggettivo (unico danno non patrimoniale risarcibile, in presenza di reato, secondo la tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c. in collegamento all'art. 185 c.p.), in quanto non attinente alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare non reddituale del soggetto.&lt;br /&gt;Tale figura di danno nasceva dal dichiarato intento di ampliare la tutela risarcitoria per i pregiudizi di natura non patrimoniale incidenti sulla persona, svincolandola dai limiti dell'art. 2059 c.c., e seguendo la via, già percorsa per il danno biologico, di operare nell'ambito dell'art. 2043 c.c. inteso come norma regolatrice del risarcimento non solo del danno patrimoniale, ma anche di quello non patrimoniale concernente la persona.&lt;br /&gt;Si affermava che, nel caso in cui il fatto illecito limita le attività realizzatrici della persona umana, obbligandola ad adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da quelli passati, si realizza un nuovo tipo di danno (rispetto al danno morale soggettivo ed al danno biologico) definito con l'espressione "danno esistenziale"&lt;br /&gt;Il pregiudizio era individuato nella alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona. Pregiudizi diversi dal patimento intimo, costituente danno morale soggettivo, perché non consistenti in una sofferenza, ma nel non poter più fare secondo i modi precedentemente adottati, e non integranti danno biologico, in assenza di lesione all'integrità psicofisica.&lt;br /&gt;3.2. Va rilevato che, già nel quadro dell'art. 2043 c.c. nel quale veniva inserito, la nuova figura di danno si risolveva nella descrizione di un pregiudizio di tipo esistenziale (il peggioramento della qualità della vita, l'alterazione del fare non reddituale), non accompagnata dalla necessaria individuazione, ai fini del requisito dell'ingiustizia del danno, di quale fosse l'interesse giuridicamente rilevante leso dal fatto illecito, e l'insussistenza della lesione di un interesse siffatto era ostativa all'ammissione a risarcimento.&lt;br /&gt;Di siffatta carenza, non percepita dalla giurisprudenza di merito, mostratasi favorevole ad erogare tutela risarcitoria al danno così descritto (danno-conseguenza) senza svolgere indagini sull'ingiustizia del danno (per lesione dell'interesse), è stata invece avvertita questa Corte, in varie pronunce precedenti alle sentenze gemelle del 2003.&lt;br /&gt;La sentenza n. 7713/2000, pur discorrendo di danno esistenziale, ed impiegando il collegamento tra art. 2043 c.c. e norme della Costituzione (nella specie gli artt. 29 e 30), analogamente a quanto all'epoca avveniva per il danno biologico, ravvisò il fondamento della tutela nella lesione del diritto costituzionalmente protetto del figlio all'educazione ed all'istruzione, integrante danno-evento. La decisione non sorregge quindi la tesi che vede il danno esistenziale come categoria generale e lo dice risarcibile indipendentemente dall'accertata lesione di un interesse rilevante.&lt;br /&gt;La menzione del danno esistenziale si rinviene anche nella sentenza n. 4783/2001, che ha definito esistenziale la sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche (e quindi in presenza di reato), alle quali era seguita dopo breve tempo la morte, ed era rimasta lucida durante l'agonia, e riconosciuto il risarcimento del danno agli eredi della vittima. La decisione non conforta la teoria del danno esistenziale. Nel quadro di una costante giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per le perdita della vita (sent. n. 1704/1997, n. 491/1999, n. 13336/1999, n. 887/2002, n. 517/2006), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile (sent. n. 6404/1998, n. 9620/2003, n. 4754/2004, n. 15404/2004), ed a questo lo commisura, la sentenza persegue lo scopo di riconoscere il risarcimento, a diverso titolo, delle sofferenze coscientemente patite in quel breve intervallo. Viene qui in considerazione il tema della risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo. Sofferenza che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione. Né, d'altra parte, può in questa sede essere rimeditato il richiamato indirizzo giurisprudenziale, non essendosi manifestato in questa Corte un argomentato dissenso.&lt;br /&gt;In tema di danno da irragionevole durata del processo (art. 2 della legge n. 89/2001) la sentenza n. 15449/2002, ha espressamente negato la distinta risarcibilità del pregiudizio esistenziale, in quanto costituente solo una "voce" del danno non patrimoniale, risarcibile per espressa previsione di legge.&lt;br /&gt;Altre decisioni hanno riconosciuto, nell'ambito del rapporto di lavoro (e quindi in tema di responsabilità contrattuale, ponendo questione sulla quale si tornerà più avanti), il danno esistenziale da mancato godimento del riposo settimanale (sent. n. 9009/2001) e da demansionamento (sent. n. 8904/2003), ravvisando nei detti casi la lesione di diritti fondamentali del lavoratore, e quindi ricollegando la risarcibilità ad una ingiustizia costituzionalmente qualificata.&lt;br /&gt;Al danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico. In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito dell'ingiustizia.&lt;br /&gt;3.3. Questi erano dunque i termini nei quali viveva, nelle opinioni della dottrina e nelle applicazioni della giurisprudenza, la figura del danno esistenziale.&lt;br /&gt;Dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato il principio, condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere.&lt;br /&gt;3.4. Come si è ricordato, la figura del danno esistenziale era stata proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela, che ormai più non sussiste.&lt;br /&gt;3.4.1. In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile.&lt;br /&gt;La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 88 del 1955), e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c. E la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso.&lt;br /&gt;3.4.2. In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.&lt;br /&gt;Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (ed. danno da perdita del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).&lt;br /&gt;In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno.&lt;br /&gt;Altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del ed. "danno estetico" che del ed. "danno alla vita di relazione"), saranno risarcibili purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.&lt;br /&gt;Ipotesi che si verifica nel caso (esaminato dalla sentenza n. 6607/1986) dell'illecito che, cagionando ad una persona coniugata l'impossibilità di rapporti sessuali è immediatamente e direttamente lesivo del diritto dell'altro coniuge a tali rapporti, quale diritto-dovere reciproco, inerente alla persona, strutturante, insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il rapporto di coniugio. Nella fattispecie il pregiudizio è conseguente alla violazione dei diritti inviolabili della famiglia spettanti al coniuge del soggetto leso nella sua integrità psicofisica.&lt;br /&gt;3.5. Il pregiudizio di tipo esistenziale, per quanto si è detto, è quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria.&lt;br /&gt;Per superare tale limitazione, è stata prospettata la tesi secondo cui la rilevanza costituzionale non deve attenere all'interesse leso, bensì al pregiudizio sofferto. Si sostiene che, incidendo il pregiudizio di tipo esistenziale, consistente nell'alterazione del fare non reddituale, sulla sfera della persona, per ciò soltanto ad esso va riconosciuta rilevanza costituzionale, senza necessità di indagare la natura dell'interesse leso e la consistenza della sua tutela costituzionale.&lt;br /&gt;La tesi pretende di vagliare la rilevanza costituzionale con riferimento al tipo di pregiudizio, cioè al danno-conseguenza, e non al diritto leso, cioè all'evento dannoso, in tal modo confonde il piano del pregiudizio da riparare con quello dell'ingiustizia da dimostrare, e va disattesa.&lt;br /&gt;Essa si risolve sostanzialmente nell'abrogazione surrettizia dell'art. 2059 c.c. nella sua lettura costituzionalmente orientata, perché cancella la persistente limitazione della tutela risarcitoria (al di fuori dei casi determinati dalla legge) ai casi in cui il danno non patrimoniale sia conseguenza della lesione di un diritto inviolabile della persona, e cioè in presenza di ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento dannoso.&lt;br /&gt;3.6. Ulteriore tentativo di superamento dei limiti segnati dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. è incentrato sull'assunto secondo cui il danno esistenziale non si identifica con la lesione di un bene costituzionalmente protetto, ma può scaturire dalla lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante.&lt;br /&gt;La tesi è inaccettabile, in quanto si risolve nel ricondurre il preteso danno sotto la disciplina dell'art. 2043 c.c., dove il risarcimento è dato purché sia leso un interesse genericamente rilevante per l'ordinamento, contraddicendo l'affermato principio della tipicità del danno non patrimoniale.&lt;br /&gt;E non è prospettabile illegittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., come rinvigorito da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003, in quanto non ammette a risarcimento, al di fuori dei casi previsti dalla legge (reato ed ipotesi tipiche), i pregiudizi non patrimoniali conseguenti alla lesione non di diritti inviolabili, ma di interessi genericamente rilevanti, poiché la tutela risarcitoria minima ed insopprimibile vale soltanto per la lesione dei diritti inviolabili (Corte cost. n. 87/1979).&lt;br /&gt;3.7. Il superamento dei limiti alla tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali, che permangono, nei termini suesposti, anche dopo la rilettura conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c., può derivare da una norma comunitaria che preveda il risarcimento del danno non patrimoniale senza porre limiti, in ragione della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno.&lt;br /&gt;Va ricordato che l'effetto connesso alla vigenza di norma comunitaria è quello non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale (Corte cost. n. 170/1984; S.u. n. 1512/1998; Cass. n. 4466/2005).&lt;br /&gt;3.8. Queste Sezioni unite, con la sentenza n. 6572/2006, trattando il tema del riparto degli oneri probatori in tema di riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale biologico o esistenziale da demansionamento o dequalificazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, hanno definito il danno esistenziale, come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. La pronuncia è stata seguita da altre sentenze (n. 4260/2007; n. 5221/2007; n. 11278/2007; n. 26561/2007).&lt;br /&gt;Non sembra tuttavia che tali decisioni, che si muovono nell'ambito della affermata natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro (così ponendo la più ampia questione della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento di obbligazioni, che sarà trattata più avanti e positivamente risolta), confortino la tesi di quanti configurano il danno esistenziale come autonoma categoria, destinata ad assumere rilievo anche al di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro.&lt;br /&gt;Le menzionate sentenze individuano specifici pregiudizi di tipo esistenziale da violazioni di obblighi contrattuali nell'ambito del rapporto di lavoro. In particolare, dalla violazione dell'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.). Vengono in considerazione diritti della persona del lavoratore che, già tutelati dal codice del 1942, sono assurti in virtù della Costituzione, grazie all'art. 32 Cost., quanto alla tutela dell'integrità fisica, ed agli art. 1, 2, 4 e 35 Cost., quanto alla tutela della dignità personale del lavoratore, a diritti inviolabili, la cui lesione dà luogo a risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento contrattuale. Si verte, in sostanza, in una ipotesi di risarcimento di danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista.&lt;br /&gt;3.9. Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.&lt;br /&gt;In tal senso, per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, è stato correttamente negato il risarcimento ad una persona che si affermava "stressata" per effetto dell'istallazione di un lampione a ridosso del proprio appartamento per la compromissione della serenità e sicurezza, sul rilievo che i menzionati interessi non sono presidiati da diritti di rango costituzionale (sent. n. 3284/2008). [NdR Vedi BUFFONE - Diritto alla salute e danno esistenziale in Altalex]&lt;br /&gt;E per eguale ragione non è stato ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e l'animale, privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale (sent. n.14846/2007).&lt;br /&gt;3.10. Il risarcimento di pretesi danni esistenziali è stato frequentemente richiesto ai giudici di pace ed ha dato luogo alla proliferazione delle ed. liti bagatellari.&lt;br /&gt;Con tale formula si individuano le cause risarcitorie in cui il danno conseguenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto.&lt;br /&gt;In entrambi i casi deve sussistere la lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al dei fuori dei casi previsti dalla legge) l'invocabilità dell'art. 2059 c.c.&lt;br /&gt;La differenza tra i due casi è data dal fatto che nel primo, nell'ambito dell'area del danno-conseguenza del quale è richiesto il ristoro è allegato un pregiudizio esistenziale futile, non serio (non poter più urlare allo stadio, fumare o bere alcolici), mentre nel secondo è l'offesa arrecata che è priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima: come avviene nel caso del graffio superficiale dell'epidermide, del mal di testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una fabbrica, dal disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione di lavori stradali di pari durata (in quest'ultimo caso non è leso un diritto inviolabile, non spettando tale rango al diritto alla libera circolazione di cui all'art. 16 Cost., che può essere limitato per varie ragioni).&lt;br /&gt;3.11. La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.&lt;br /&gt;Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).&lt;br /&gt;Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.u. n. 16265/2002).&lt;br /&gt;3.12. I limiti fissati dall'art. 2059 c.c. non possono essere ignorati dal giudice di pace nelle cause di valore non superiore ad euro millecento, in cui decide secondo equità.&lt;br /&gt;La norma, nella lettura costituzionalmente orientata accolta da queste Sezioni unite, in quanto pone le regole generali della tutela risarcitoria non patrimoniale, costituisce principio informatore della materia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, che il giudice di pace, nelle questioni da decidere secondo equità, deve osservare (Corte cost. n. 206/2004).&lt;br /&gt;3.13. In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri).&lt;br /&gt;3.14. Le considerazioni svolte valgono a dare risposta negativa a tutti i quesiti, in quanto postulanti la sussistenza della autonoma categoria del danno esistenziale.&lt;br /&gt;4. 11 danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento delle obbligazioni, secondo l'opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, non era ritenuto risarcibile.&lt;br /&gt;L'ostacolo era ravvisato nella mancanza, nella disciplina della responsabilità contrattuale, di una norma analoga all'art. 2059 c.c., dettato in materia di fatti illeciti.&lt;br /&gt;Per aggirare l'ostacolo, nel caso in cui oltre all'inadempimento fosse configurabile lesione del principio del neminem laedere, la giurisprudenza aveva elaborato la teoria del cumulo delle azioni, contrattuale ed extracontrattuale (sent. n. 2975/1968, seguita dalla n. 8656/1996, nel caso del trasportato che abbia subito lesioni nell'esecuzione del contratto di trasporto; sent. n. 8331/2001, in materia di tutela del lavoratore).&lt;br /&gt;A parte il suo dubbio fondamento dogmatico (contestato in dottrina), la tesi non risolveva la questione del risarcimento del danno non patrimoniale in senso lato, poiché lo riconduceva, in relazione all'azione extracontrattuale, entro i ristretti limiti dell'art. 2059 c.c. in collegamento con l'art. 185 c.p., sicché il risarcimento era condizionato alla qualificazione del fatto illecito come reato ed era comunque ristretto al solo danno morale soggettivo.&lt;br /&gt;Dalle strettoie dell'art. 2059 c.c. si sottraeva il danno biologico, azionato in sede di responsabilità aquiliana, grazie al suo inserimento nell'art. 2043 c.c. (Corte cost. n. 184/1986) .&lt;br /&gt;4.1. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali.&lt;br /&gt;Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.&lt;br /&gt;Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni.&lt;br /&gt;4.2. Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.&lt;br /&gt;L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale (come condivisibilmente affermato dalla sentenza n. 10490/2006).&lt;br /&gt;4.3. Vengono in considerazione, anzitutto, i ed. contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario. In questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali.&lt;br /&gt;In tal senso si esprime una cospicua giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale la responsabilità del medico e della struttura sanitaria (sent. n. 589/1999 e successive conformi, che, quanto alla struttura, hanno applicato il principio della responsabilità da contatto sociale qualificato), e di riconoscere tutela, oltre al paziente, a soggetti terzi, ai quali si estendono gli effetti protettivi del contratto, e quindi, oltre alla gestante, al nascituro, subordinatamente alla nascita (sent. n. 11503/1003; n. 5881/2000); ed al padre, nel caso di omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata (sent. n. 6735/2002; n. 14488/2004; n. 20320/2005).&lt;br /&gt;I suindicati soggetti, a seconda dei casi, avevano subito la lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32, comma 1, Cost.), sotto il profilo del danno biologico sia fisico che psichico (sent. n. 1511/2007); del diritto inviolabile all'autodeterminazione (artt. 32, comma 2, e 13 Cost.), come nel caso della gestante che, per errore diagnostico, non era stata posta in condizione di decidere se interrompere la gravidanza (sent. n. 6735/2002 e conformi citate), e nei casi di violazione dell'obbligo del consenso informato (sent. n. 544/2006); dei diritti propri della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), come nel caso di cui alle sentenze n. 6735/2002 e conformi citate.&lt;br /&gt;4.4. Costituisce contratto di protezione anche quello che intercorre tra l'allievo e l'istituto scolastico. In esso, che trova la sua fonte nel contatto sociale (S.u. n. 9346/2002; sent. n. 8067/2007), tra gli interessi non patrimoniali da realizzare rientra quello alla integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione (sentenze citate).&lt;br /&gt;4.5. L'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge.&lt;br /&gt;E' questo il caso del contratto di lavoro. L'art. 2087 c.c. ("L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"), inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l'integrità fisica e la personalità morale) già implicava che, nel caso in cui l'inadempimento avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale.&lt;br /&gt;Il presidio dei detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa.&lt;br /&gt;Nell'ipotesi da ultimo considerata si parla, nella giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 6572/2006), di danno esistenziale. Definizione che ha valenza prevalentemente nominalistica, poiché i danni-conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione altro non sono che pregiudizi attinenti alla svolgimento della vita professionale del lavoratore, e quindi danni di tipo esistenziale, ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in ambito di responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili e quindi di ingiustizia costituzionalmente qualificata.&lt;br /&gt;4.6. Quanto al contratto di trasporto, la tutela dell'integrità fisica del trasportato è compresa tra le obbligazioni del vettore, che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio (art. 1681 c.c.) .&lt;br /&gt;Il vettore è quindi obbligato a risarcire a titolo di responsabilità contrattuale il danno biologico riportato nel sinistro dal viaggiatore. Ove ricorra ipotesi di inadempimento-reato (lesioni colpose), varranno i principi enunciati con riferimento all'ipotesi del danno non patrimoniale da reato, anche in relazione all'ipotesi dell'illecito plurioffensivo, e sarà dato il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua ampia accezione.&lt;br /&gt;4.7. Nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso costituzionalmente orientato.&lt;br /&gt;L'art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto va individuato nell'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti.&lt;br /&gt;D'altra parte, la tutela risarcitoria dei diritti inviolabili, lesi dall'inadempimento di obbligazioni, sarà soggetta al limite di cui all'art. 1225 c.c. (non operante in materia di responsabilità da fatto illecito, in difetto di richiamo nell'art. 2056 c.c.), restando, al di fuori dei casi di dolo, limitato il risarcimento al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l'obbligazione è sorta.&lt;br /&gt;Il rango costituzionale dei diritti suscettivi di lesione rende nulli i patti di esonero o limitazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 1229, comma 2, c.c. (E'nullo qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione della responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico).&lt;br /&gt;Varranno le specifiche regole del settore circa l'onere della prova (come precisati da Sez. un. n. 13533/2001), e la prescrizione.&lt;br /&gt;4.8. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.&lt;br /&gt;Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.&lt;br /&gt;Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.&lt;br /&gt;E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.&lt;br /&gt;Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del ed. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.&lt;br /&gt;Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il ed. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.&lt;br /&gt;Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione dell'integrità psicofisica, è il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, del quale non può, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo (diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 2311/2007, che lo eleva a danno esistenziale autonomo).&lt;br /&gt;Ed egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato separatamente e non come "voce" del danno biologico, che il ed. danno estetico pacificamente incorpora.&lt;br /&gt;Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.&lt;br /&gt;4.10. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.&lt;br /&gt;Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003.&lt;br /&gt;E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.&lt;br /&gt;Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d. lgs. n. 209/2005) richiede l'accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico- legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perchè deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.&lt;br /&gt;B) Ricorso n. 734/06&lt;br /&gt;1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c, nel testo vigente prima del 30.4.1995, e vizio di motivazione su punto decisivo, in riferimento alla affermata inammissibilità della domanda di risarcimento del danno esistenziale.&lt;br /&gt;Il ricorrente si duole anzitutto che la corte d'appello abbia ritenuto che la richiesta di risarcimento del danno esistenziale integrasse una domanda nuova senza considerare che essa costituiva la mera riproposizione di richieste già formulate in primo grado. Afferma che, in quella sede, ci si era specificamente riferiti alle singole voci di danno (estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale) che sarebbero state poi ricompresse nella nozione di danno esistenziale, all'epoca non ancora elaborata, e censura la sentenza per aver dato rilievo alla qualificazione giuridica data alla richiesta, piuttosto che alle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda originaria: circostanze identiche, come poteva rilevarsi dalla lettura dell'atto di citazione e di quello di appello (i cui passi sono riportati in ricorso), e concernenti lo stato di disagio in cui versava nel mostrarsi privo di un testicolo, con conseguenti ripercussioni negative nella sfera relativa ai propri rapporti sessuali.&lt;br /&gt;Sostiene poi che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che la nozione di danno alla salute ricomprenda i concreti pregiudizi alla sfera esistenziale, che concerne invece la lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (che nella specie potevano ritenersi provati anche mediante ricorso a presunzioni).&lt;br /&gt;2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 1 e 2, c.p.c. nel testo vigente prima del 30.4.1995, con riferimento alla affermata inammissibilità della prova richiesta in appello in punto di disagio del leso nel mostrare i propri organi genitali e delle conseguenti limitazioni dei suoi rapporti sessuali.&lt;br /&gt;La sentenza è censurata per aver ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata in appello sul senso di "vergogna" provato dal ricorrente nei momenti di intimità interpersonale e sul suo conseguente desiderio di limitare nel numero e nel tempo i rapporti sessuali.&lt;br /&gt;Si sostiene che, una volta escluso che fosse stata proposta una domanda nuova, l'art. 345, comma 2, c.p.c, nella previgente formulazione, non sarebbe stato d'ostacolo all'ammissione della prova testimoniale, invece ritenuta inammissibile proprio perché vertente su una domanda erroneamente qualificata come nuova, e come tale inammissibile.&lt;br /&gt;2.1. Il primo motivo è fondato nei sensi che seguono.&lt;br /&gt;Le considerazioni svolte in sede di esame della questione di particolare importanza consentono di affermare che il pregiudizio della vita di relazione, anche nell'aspetto concernente i rapporti sessuali, allorché dipenda da una lesione dell'integrità psicofisica della persona, costituisce uno dei possibili riflessi negativi della lesione dell'integrità fisica del quale il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, e non può essere fatta valere come distinto titolo di danno, e segnatamente a titolo di danno "esistenziale" (punto 4.9).&lt;br /&gt;Al danno biologico va infatti riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private ("per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato".&lt;br /&gt;Ed al danno esistenziale non può essere riconosciuta dignità di autonoma sottocategoria del danno non patrimoniale (punto 3.13) .&lt;br /&gt;Nella specie, in primo grado, l'attore aveva fatto valere, tra i pregiudizi denunciati, quello concernente la limitazione dell'attività sessuale nei suoi rapporti interpersonali, qualificandolo come pregiudizio di tipo esistenziale. Il primo giudice aveva riconosciuto il danno biologico, senza considerare il segnalato aspetto attinente alla vita relazionale. Di ciò si era lamentato, con l'appello, l'attore ed aveva richiesto prove a sostegno del dedotto profilo di danno, qualificandolo come esistenziale (prove che potevano essere richieste in secondo grado, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo previgente, trattandosi di giudizio introdotto prima del 30.4.2005). Ma la corte territoriale ha ritenuto nuova tale domanda e conseguentemente inammissibili le prove.&lt;br /&gt;La decisione non è corretta.&lt;br /&gt;La domanda risarcitoria relativa ai pregiudizi subiti per la limitazione dell'attività sessuale del leso non era nuova, come è univocamente evincibile dalla sostanziale identità di contenuto delle deduzioni del primo e del secondo grado, al di là della richiesta di risarcimento del "danno esistenziale" subordinatamente formulata col terzo motivo di appello; appello col quale l'attuale ricorrente s'era doluto della inadeguata considerazione delle conseguenze del tipo di lesione subita in relazione alla sua età all'epoca del fatto (45 anni) ed al suo stato civile di celibe.&lt;br /&gt;La corte territoriale ha, dunque, impropriamente fatto leva sul nomen iuris assegnato dall'appellante alla richiesta di risarcimento del pregiudizio che viene in considerazione e che era stato già puntualmente prospettato in primo grado, dove era stato anche correttamente inquadrato nell'ambito del danno biologico.&lt;br /&gt;3. All'accoglimento del primo motivo per quanto di ragione consegue quello del secondo, avendo la corte d'appello escluso che la prova testimoniale fosse ammissibile per la sola ragione che essa si riferiva ad una domanda erroneamente ritenuta nuova.&lt;br /&gt;4. La sentenza va dunque cassata.&lt;br /&gt;5. Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d'appello in diversa composizione, non dovrà necessariamente procedere all'ammissione della prova testimoniale, non essendogli precluso di ritenere vero - anche in base a semplice inferenza presuntiva - che la lesione in questione abbia prodotto le conseguenze che si mira a provare per via testimoniale e di procedere, dunque, all'eventuale personalizzazione del risarcimento (nella specie, del danno biologico); la quale non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto, segnatamente alla luce del rilievo che il consulente d'ufficio ha dichiaratamente ritenuto di non attribuire rilevanza, nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, al disagio che la menomazione in questione provoca nei momenti di intimità (ed ai suoi consequenziali riflessi).&lt;br /&gt;6. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del giudizio di cassazione.&lt;br /&gt;7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Venezia in diversa composizione;&lt;br /&gt;dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.&lt;br /&gt;Roma, 24 giugno 2008&lt;br /&gt;L'estensore&lt;br /&gt;Il Presidente&lt;br /&gt;IL CANCELLIERE&lt;br /&gt;DEPOSITATA OGGI 11 NOVEMBRE 2008&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-38789068485755051?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/38789068485755051'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/38789068485755051'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2008/11/cassazione-civile-ssuu-sentenza.html' title='Cassazione civile , SS.UU., sentenza 11.11.2008 n° 26972'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-2806026559696585641</id><published>2008-11-07T16:35:00.001+01:00</published><updated>2009-02-04T16:40:28.694+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Danni'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Strade'/><title type='text'>trib. Trani, sent. 7.11.08 n. 1241</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;Tribunale di Trani&lt;br /&gt;Sentenza 7 novembre 2008, n. 1241&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Patrizia Papa,&lt;br /&gt;ha pronunciato la seguente&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;SENTENZA&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;nella causa iscritta ai n. / R.G., riservata per la decisione all'udienza del 9/1/08, avente per oggetto: risarcimento danni vertente&lt;br /&gt;TRA.&lt;br /&gt;X. elettivamente domiciliata in ****, via ****, presso lo studio dell'avv. AAAA dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti&lt;br /&gt;ATTORE&lt;br /&gt;E&lt;br /&gt;Comune di ****, in persona del legale rappresentante prò tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BBBB, domiciliato presso l'Ufficio legale del Palazzo di Città&lt;br /&gt;CONVENUTO&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9/1/08, l'avv. AAAA, per l'attrice, precisa le proprie conclusioni riportandosi ai suoi atti e chiedendo la condanna dei Comune al risarcimento dei danni subiti dalla X. nella complessiva somma di € 30.215,75, oltre interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo, con vittoria di spese; l'avv. CCCC, in provvisoria sostituzione deil'avv. BBBB, per il Comune convenuto, conclude riportandosi alla comparsa di risposta e chiede il rigetto di ogni avversa pretesa, con vittoria delle spese.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO&lt;br /&gt;Con atto di citazione notificato il 28/10/02 X. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trani il Comune di ****, in persona del legale rappresentante prò tempore, esponendo che il giorno ****, alle ore 6.45 circa, mentre percorreva a piedi via **** in ****, cadeva a causa di alcune sconnessioni presenti sul manto stradale, riportando una frattura trimalleolare a sinistra per la quale era stata sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi e stabilizzazione da cui erano residuati postumi che quantificava nella misura del 10%.&lt;br /&gt;Tanto esposto, sosteneva l'attore che della caduta dovesse essere dichiarato responsabile il Comune quale proprietario della strada pubblica tenuto alla sua manutenzione; chiedeva, pertanto, che lo stesso ente fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro nella misura che quantificava in complessivi € 30.215,75, con vittoria delle spese. A sostegno probatorio articolava prova per testi sulle circostanze in fatto della citazione e chiedeva c.t.u. diretta alla quantificazione dei danni. Si costituiva il Comune contestando la fondatezza delle avverse pretese e, in particolare, sostenendo che la buca non si presentava certamente quale pericolo occulto atteso che era ben visibile al momento del sinistro accaduto in piena luce del giorno e che costituiva condotta imprudente per una persona adulta camminare nelle pozzanghere che, presumibilmente, nascondevano un avvallamento; rappresentava altresì che l'attrice aveva inizialmente fornito al medico del pronto soccorso e ai momento del ricovero una diversa versione dei fatti, riferendo che era scivolata salendo in automobile, "poggiando male il piede"; chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni avversa pretesa con vittoria di spese; deferiva interrogatorio formale all'attrice sulle caratteristiche della sconnessione e chiedeva prova per testi sulle circostanze'' del sinistro e le caratteristiche della buca.&lt;br /&gt;Erano ammessi ed espletati l'interrogatorio formale e la prova per testi; era altresì espletata la c.t.u. medica richiesta da parte attrice.&lt;br /&gt;All'udienza del 9/1/08, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nei termini di cui all'epigrafe, la causa era riservata per la decisione del Tribunale, in composizione monocratica, con assegnazione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti-conclusionali.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;MOTIVI DELLA DECISIONE&lt;br /&gt;La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati. In merito, deve considerarsi innanzitutto che l'attrice, ha prospettato in citazione la sussistenza di una responsabilità del Comune ex art. 2051 cod. civ. con conseguente inversione dell'onere probatorio; in particolare parte attrice ha avanzato la propria pretesa in citazione deducendo di aver subito il sinistro a causa della presenza di una buca sul manto stradale non visibile perché coperta d'acqua, in un giorno di pioggia e con visibilità scarsa a causa dell'ora.&lt;br /&gt;Brevemente, in diritto, deve precisarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. da ultimo, Cassazione civile, sez. IlI, 25 luglio 2008, n. 20427), la responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale, del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito", in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243). Tale fattore esterno può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente del danneggiato: se questo comportamento è stato eccezionale o straordinario (come nel caso in cui vi sia stato uso improprio della cosa), esclude totalmente il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno (caso fortuito del danneggiato); se, invece, è stato tale da concorrere soltanto nella causazione dell'evento e, perciò, non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa, costituita dalla cosa in custodia e il danno, può anche integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ai fini dell'art. 1227, co. 1, cod. civ. Occorre, dunque, verificare in fatto se la P.A., omettendo di custodire adeguatamente il bene demaniale strada abbia o non determinato un pericolo non visibile e non prevedibile e, perciò, non evitabile dall'utente con - l'uso della normale diligenza.&lt;br /&gt;Orbene, nella fattispecie, risulta dall'esame degli atti (v. certificato di ricovero in pronto soccorso a firma dott. DDDD doc. 5 fase, parte convenuta) che il sinistro è certamente avvenuto prima delle 6,46 del mattino; entrambe le testimoni escusse a conoscenza dei fatti di causa perché hanno assistito al sinistro in quanto erano in compagnia della X., hanno affermato che aveva piovuto tutta la notte e la strada era bagnata (e la circostanza non è comunque stata contestata dal Comune); costituisce fatto notorio che alla fine di ottobre intorno alle 6.30 del mattino, per giunta in un giorno piovoso, non vi sia piena luce; dalle foto allegate agli atti, peraltro, si evince che la buca si trova a ridosso di un dislivello dell'asfalto dove certamente ristagnava acqua per la pioggia abbondante (tutti hanno riferito che la buca era "coperta d'acqua''): è ben visibile, dunque, sulle foto allegate da parte attrice e non contestate quanto ad autenticità dal convenuto (oltre che riconosciute dalle testimoni) che al bordo della carreggiata dove sostano le autovetture e dove si trovava, in attesa della X., l'autovettura del marito di quest'ultima, il manto stradale era stato ''rattoppato" con un ulteriore strato di asfalto e tanto aveva creato un dislivello che certamente tratteneva l'acqua piovana e ne causava il ristagno; in tale ristagno è pure posizionata la buca che era in conseguenza insidiosa in quanto costituiva un punto - non prevedibile - in cui l'acqua celava un vero e proprio avallamento; la non prevedibilità derivava dal fatto che in condizioni di scarsa visibilità (le 6.30 circa di un mattino piovoso d'autunno), l'asfalto appariva uniformemente lucido e allagato. Da tali elementi di fatto si deduce dunque che l'attrice non ha messo il piede nella, pozzanghera irresponsabilmente (come sostenuto dal convenuto), bensì non ha potuto evitare l'insidia della buca in quanto non poteva che calpestare quel manto stradale uniformemente lucido e allagato e, soprattutto, non poteva prevedere che in quel punto l'acqua era più profonda perché celava un avallamento.&lt;br /&gt;Non è dunque pertinente alla fattispecie il richiamo a precedenti giurisprudenziali in cui la buca colma d'acqua si presentava quale evidente pericolo in un manto stradale tutto asciutto e in condizioni di visibilità buona.&lt;br /&gt;Da tali osservazioni deriva che può ritenersi provato l'an debeatur e il sinistro deve essere imputato all'omissione di custodia diligente della strada da. parte della p.a., ex art. 2051 c.c.. Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi che hanno reso dichiarazioni verosimili e coerenti tra loro, oltre che corrispondenti," la descrizione del sinistro utilizzata dal medico del pronto soccorso nel certificato di ricovero non è sufficiente ad escludere la verosimiglianza della dinamica del sinistro come ricostruita atteso che comunque vi è riferito che l'attrice, è caduta "mentre saliva in macchina", "poggiando male il piede”, cioè sinteticamente è detto che la X., quando è caduta, si apprestava a raggiungere l'auto del marito e ha poggiato male il piede per la presenza della buca.&lt;br /&gt;Relativamente al quantum, il nominato c.t.u. dott. EEEE, particolarmente esperto in quanto specializzato in Medicina legale e delle assicurazioni, ha accertato che la X. nella circostanza ha riportato un "valido trauma distorsivo della caviglia sn con frattura bimalleolare", da cui sono derivati, secondo conclusioni immuni da censure in quanto corrette sotto il profilo logico e medico-legale, gg. 50 di inabilità temporanea assoluta (sommando i giorni di ricovero ospedaliero con quelli in cui all'istante era vietato il carico), gg. 30 di invalidità parziale al 50 % ed ulteriori giorni 30 al 25 %, necessari al trattamento riabilitativo e ai controlli clinici; trascorso tale periodo i postumi si sono stabilizzati e consolidati in una percentuale valutata, con criteri logico-tecnici ineccepibili e, perciò, condivisibili, in misura pari al 5%. Non si condivide l'ulteriore aumento di un punto percentuale concesso dal ctu in sede di chiarimenti, posto che appare coerente e chiaro che la frattura trimalleolare non risulta provata dall'istante - che ne aveva evidentemente l'onere - in modo certo e univoco.&lt;br /&gt;Quanto alla liquidazione del danno, in conformità alle Linee guida elaborate nella conferenza distrettuale della Corte d'Appello di Bari del 26/11/07, devono e possono essere utilizzate, le tabelle di valutazione elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2007, in quanto considerate come statisticamente maggiormente testate e, pertanto, più efficacemente rispondenti a quantificare in modo egualitario l'entità dei danni verificatisi nel sinistro in esame.&lt;br /&gt;Brevemente, in diritto, giova rammentare che la funzione delle tabelle di liquidazione del danno è quella di assicurare l'uniformità di tale liquidazione, secondo quanto suggerito dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 184/86 e, cioè, l'uniformità pecuniaria di base, con una certa flessibilità, in modo da adeguare la liquidazione uniforme al caso concreto in esame; l’l'uniformità pecuniaria di base è necessaria perché il valore umano e l'integrità psicofisica sono uguali per tutti gli esseri umani; la flessibilità è ugualmente indispensabile nel caso concreto, perché una stessa menomazione può avere una maggiore o minore incidenza a secondo della persona che la subisce. È evidente, infatti, che una menomazione permanente provoca un pregiudizio più intenso per taluni soggetti (ad esempio in conseguenza dell'età) che per altri, incidendo in maniera diversa, da persona a persona, sull'efficienza psicofisica della stessa, sulla sua capacità di intrattenere rapporti sociali o sulla fatica nell'espletamento del lavoro.&lt;br /&gt;Il legislatore, con l'articolo 13, comma 1 del Dlgs 23 febbraio 2000 n. 38 e con l'articolo 5, comma 2, della legge 5 marzo 2001 n. 57 ha definito, per la prima volta, il danno biologico quale lesione dell' integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e risarcibile indipendentemente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. La lesione dell'integrità psicofisica incide in modo permanente sulla validità del soggetto che, in una determinata percentuale non potrà più attendere alle sue occupazioni. Danno biologico e danno patrimoniale da lucro cessante si distinguono nettamente, ma costituiscono proiezione negativa, nel futuro, di un medesimo evento, sicché le liquidazioni, anche se distinte, devono essere considerate contemporaneamente, in modo che la valutazione complessiva sia corrispondente al danno nella sua globalità.&lt;br /&gt;Da tali premesse deriva la necessità dell'utilizzo del metodo tabellare, (il.metodo tabellare o "milanese", - così denominato perché adottato per la prima volta nel 1995 dal tribunale di Milano - è stato condiviso anche dalla Corte di cassazione con la sentenza 24 gennaio 2000 n. 748): nella predisposizione delle tabelle, infatti, sono stati considerati da un lato i precedenti dei Tribunali di merito e, d'altro canto, i valori di risarcimento previsti dalla legge per le micropermanenti; secondo il cosiddetto metodo milanese, il valore del punto cresce geometricamente con il crescere della percentuale di invalidità, mentre decresce in modo aritmetico rispetto all'età della vittima.&lt;br /&gt;Nell'ipotesi in cui il danneggiato riesca a dimostrare in concreto la flessione del reddito conseguente alla lesione subita, e quindi il danno patrimoniale da lucro cessante, il danno biologico non può essere liquidato nel pieno rispetto dei valori e delle cifre risultanti dalle dette tabelle, posto che nella predisposizione delle stesse si è compreso nel danno biologico anche la componente della cosiddetta incapacità lavorativa generica; pertanto, quando il danno da contrazione di reddito o danno da lucro cessante può essere liquidabile separatamente, nella liquidazione del danno biologico è necessario operare una riduzione della somma risultante dall'applicazione integrale della tabella.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda l'invalidità temporanea, deve considerarsi che la lesione dell'integrità psicofisica può determinare innanzitutto che, per un certo numero di giorni, il soggetto leso non può attendere in tutto (invalidità temporanea assoluta) o in parte (invalidità temporanea relativa) alle sue occupazioni; il criterio di liquidazione utilizzato per tale tipo di danno è quello di liquidare una somma di denaro per ogni giorno di invalidità, ridotta proporzionalmente ove l'invalidità non sia stata assoluta. È il sistema più utilizzato dai giudici di merito ed è previsto espressamente anche dalla citata legge 57/2001. La somma viene fissata, in armonia con quanto previsto dalla predetta legge e, oggi, dall'articolo 139 del cosiddetto Codice delle assicurazioni (Dlgs n. 209/05), con gli aggiornamenti previsti dal decreto 24 giugno 2008, in euro 42,06 per ogni giorno di invalidità assoluta, con le proporzionali riduzioni in caso di invalidità relativa.&lt;br /&gt;Il danno morale, inteso quale sofferenza temporanea provocata dalie lesioni personali subite, risarcibile anche ove il fatto non costituisca reato secondo 'l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c. è liquidato, infine, in una misura compresa tra il 25% e il 50% del danno biologico risarcito alla vittima.&lt;br /&gt;Tanto premesso in diritto, deve dunque considerarsi in fatto che, secondo le tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2008, il danno biologico subito da una persona di 48 anni (quanti ne aveva X. il ***, data del sinistro) , in relazione a postumi invalidanti consolidati nella misura del 5 %, deve essere monetizzato in € 5.007,00.&lt;br /&gt;Nessuna allegazione, prima ancora che nessuna prova ha offerto l'attore in ordine ad una contrazione di reddito subita in conseguenza del sinistro; la impossibilità di attendere alle faccende domestiche è stata compensata con l'aiuto gratuito e senza spesa della figlia e, la vicina di casa, come riferito da costoro sentite a testimoni sul punto; nessun danno da lucro cessante deve, pertanto, essere liquidato.&lt;br /&gt;Le spese mediche sostenute sono state documentate soltanto in €483, 21 e ritenute congrue in tale misura dal nominato c.t.u..&lt;br /&gt;Non costituisce spesa medica rimborsabile l'onorario del ctp.&lt;br /&gt;Il danno da invalidità temporanea è quantificabile in € 3.049,45 (50 giorni per € 42,06, 30 giorni per € 21,03, 30 giorni per € 10,51) secondo il criterio fissato dalle Linee guida richiamate.&lt;br /&gt;Il danno morale è, infine, liquidabile equitativamente in € 1.250,00, in misura cioè, di 1/4 del danno, biologico, avuto riguardo al tipo di sofferenza subita dall'attore in conseguenza del sinistro.&lt;br /&gt;Va, altresì, chiarito che le somme risultanti dall'applicazione delle stesse sono espresse in moneta al valore attuale, sicché, pur essendo il risarcimento del danno debito di valore, come tale non soggetto al principio nominalistico, a tali somme non va aggiunta la rivalutazione monetaria; alle dette somme vanno, invece, aggiunti gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi, quindi, in ipotesi di mora ex re, vanno conteggiati dalla data del fatto illecito sino all'effettivo soddisfo; siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712, sulla somma come annualmente rivalutata secondo indici Istat. Conseguentemente, ai fini del calcolo degli interessi, la somma complessiva risultante dall'applicazione delle tabelle dev'essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportata al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (cosiddetta devalutazione); sulla somma così ottenuta, rivalutata anno dopo anno, vanno poi calcolati gli interessi legali anno per anno. Per i suesposti motivi, il convenuto Comune deve essere, dunque, condannato al pagamento della complessiva somma di € 9.306,45 (ossia € 5.007,00 per danno biologico + € 1.250, 00 per quello morale + € 1.250,00 per invalidità temporanea); ai fini della liquidazione del danno da ritardo, l'importo capitale liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico e del danno morale (determinato in somma rivalutata all'attualità) deve essere previamente devalutato nell'ammontare alla data del danno (25/10/01) alla stregua degli indici Istat relativi al mutamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e via via rivalutato in ragione di ciascun anno, fino al soddisfo; sull'importo così determinato anno per anno saranno calcolati gli interessi legali anno per anno, fino al soddisfo. Il Comune convenuto deve altresì essere condannato al rimborso delle spese mediche nell'ammontare di € 483,21; trattandosi di obbligazione risarcitoria e, perciò, di debito di valore, tale somma deve essere rivalutata dalla data della domanda (28/10/02) al soddisfo; su tale somma rivalutata devono essere corrisposti gli interessi legali con le stesse decorrenze.&lt;br /&gt;Le spese processuali, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo in favore di parte attrice, con parziale compensazione conseguente alla notevole differenza tra importo preteso e importo riconosciuto come spettante.&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;p.q.m.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Patrizia Papa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da X., con atto di citazione notificato il 28/10/02, nei confronti di Comune di , in persona del legale rappresentante prò tempore, uditi i procuratori delle parti, così provvede in accoglimento della domanda: condanna il Comune convenuto al pagamento, in favore di X., della complessiva somma di € 9.306, 45 (ossia € 5.007,00 per danno biologico + € 1.250,00 per quello morale + € 1.250,00 per invalidità temporanea), oltre interessi legali calcolati anno per anno sull'importo capitale liquidato a titolo di risarcimento del danno (determinato in somma rivalutata all'attualità) devalutato nell'ammontare alla data del danno (25/10/01) alla stregua degli indici Istat relativi, al mutamento dei prezzi al consumo per le famìglie di operai ed impiegatie via via rivalutato in ragione di ciascun anno con gli stessi indici, fino al soddisfo; condanna, il convenuto al pagamento, in favore di X., della complessiva somma di € 483,21 per rimborso spese mediche, rivalutata dalla data della domanda (28/10/02) al soddisfo; su tale somma rivalutata devono essere corrisposti gli interessi legali con le stesse decorrenze; condanna, pure, il Comune al rimborso, in favore di X., di 1/3 delle spese del presente giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi € 10.706,26, di cui € 3.568, 92 per diritti, € 6.385, 00 per onorario, € 752,34 per spese (di cui € 363,92 per spese c.t.u. medica), oltre IVA, CPA, rimborso forfetario come per legge.&lt;br /&gt;La presente sentenza, è provvisoriamente esecutiva per legge.&lt;br /&gt;Trani, 7 novembre 2008.&lt;br /&gt;Il giudice monocraticodr. Patrizia Papa&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-2806026559696585641?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/2806026559696585641'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/2806026559696585641'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2008/11/trib-trani-sent-71108-n-1241.html' title='trib. Trani, sent. 7.11.08 n. 1241'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-4563852363835200720</id><published>2008-11-04T19:08:00.001+01:00</published><updated>2009-04-06T19:16:45.471+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Telefonia'/><title type='text'>Tribunale di Nola, ordinanza del 4 novembre 2008</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 700 cpc&lt;br /&gt;P0RTABILITA’ NUMERO TELEFONICO&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;DOMANDA EX ART. 700 PER ORDINARE A TELECOM DI CONSENTIRE LA PORTABILITÀ DEL NUMERO AD ALTRO OPERATORE - NATURA GIURIDICA - AMMISSIBILITÀ E FONDATEZZA - SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA, IN RIFERIMENTO AD UNA UTENZA PER STUDIO LEGALE&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;.&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;TRIBUNALE CIVILE DI NOLA&lt;br /&gt;II SEZIONE CIVILE&lt;br /&gt;Giudizio NRG 4875 /08 - G.U. Dott. Alfonso Scermino&lt;br /&gt;ORDINANZA&lt;br /&gt;Il Giudice Unico&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Nel procedimento civile di natura cautelare di cui al RGN 4875/08 proposto dinanzi a codesto Tribunale con ricorso depositato da Tiziox Xxxx contro Telecom s.p.a., sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 23.10.08 e letti gli atti, &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;OSSERVA&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Con ricorso depositato in data 28.5.2008 Tiziox Xxxx esponeva : che era abbonato alla Telecom s.p.a. , quale titolare della linea telefonica n. 081 …. in ISDN, con fruizione della rete Internet; che l’utenza in questione era ubicata presso il suo studio professionale di avvocato; che in data 11.4.2007 egli effettuava richiesta di trasloco della linea, in quanto stava trasferendo il suo studio presso il nuovo immobile in …; che da questo momento iniziava per lui un vero calvario, visto che dapprima la Telecom non si attivava per effettuare il passaggio, successivamente la linea rimaneva disattivata e/o malfuzionante per mesi, costringendo l’abbonato a svariate denunce, esposti, richieste epistolari, telefoniche e quant’altro; che, in ogni caso, per i gravissimi disservizi subiti dalla società recedeva in data 23.4.2008 dai contratti di utenza telefonica in corso con la Telecom s.p.a., comunicando poi la sua volontà di trasmigrare in Fastweb con portabilità del numero originario del suo studio; che tuttavia il nuovo gestore gli comunicava che la portabilità dell’utenza n. 081 …… era impossibile, in quanto la Telecom Italia s.p.a. aveva frapposto diniego in tal senso; che il mancato utilizzo protratto della linea corrispondente a quel numero telefonico gli stava arrecando un danno irreparabile.&lt;br /&gt;Tanto premesso, adiva il Tribunale di urgenza affinchè fosse autorizzata immediatamente la portabilità a Fastweb dell’utenza telefonica 081-…… intestata ad esso ricorrente ovvero fosse emessa altra diversa misura idonea a salvaguardare i diritti in contesa.&lt;br /&gt;Si costituiva in giudizio Telecom Italia s.p.a. la quale deduceva, in rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di enunciazione dell’azione di merito cui era strumentale la cautela; nel merito contestava genericamente i fatti di doglianza addotti dalla controparte, affermando , in ogni caso, che essa non si era affatto opposta alla migrazione presso Fastweb del numero telefonico in questione; in ogni caso, poi, non sussisteva alcun periculum in mora che avrebbe giustificato la procedura di urgenza.&lt;br /&gt;Il Giudice riservava di decidere all’udienza del 23.10.2008.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;II ) Mancata enunciazione del giudizio di merito&lt;br /&gt;La società convenuta, a fronte della istanza avanzata da Tiziox Xxxx, eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso di urgenza per assoluta incertezza dell’oggetto dell’instaurando giudizio di merito.&lt;br /&gt;L’eccezione non ha pregio.&lt;br /&gt;E’ noto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nel procedimento cautelare proposto “ante causam” è necessario che il soggetto che invoca tutela espliciti la causa petendi e il petitum che formeranno oggetto del giudizio di merito conseguente, onde consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi in relazione alla cautela invocata ed al giudice di compiere un idoneo accertamento sulla propria competenza a provvedere, sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare, nonché, in seguito, sull’eventuale inefficacia del provvedimento per il mancato azionamento della domanda di merito inerente lo stesso diritto cautelato.&lt;br /&gt;Peraltro, tale opzione ermeneutica, lungi dall’essere stata superata dalle novità normative introdotte di recente, è apparsa aver assunto addirittura nuovo vigore per effetto della novella di cui alla l. 14 maggio 2005, n. 80.&lt;br /&gt;Invero, l’originario assetto del procedimento cautelare uniforme (così come introdotto dalla l. 23 novembre 1990, n. 353), aveva delineato, quanto ai rapporti tra misure concesse ante causam e giudizio di merito, un modello di strumentalità intermedio, nel senso di ritenere ammissibile la proposizione di un ricorso cautelare prima dell'instaurazione del giudizio principale, subordinando però la persistenza dell’efficacia della misura eventualmente concessa all'instaurazione del processo di merito entro un termine perentorio&lt;a name="nota232back"&gt;&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;L’intervento legislativo del 2005, tuttavia, modificando l’originario art. 669 octies c.p.c., innovava significativamente tali rapporti tra la fase cautelare ed il giudizio di merito, introducendo un nuovo regime - c.d. a strumentalità attenuata o allentata – secondo il quale, una volta emanati ante causam, sono idonei a serbare la propria efficacia a prescindere dall'instaurazione, entro un certo termine, del giudizio di merito, pur restando ferma la possibilità per la parte interessata di dare inizio allo stesso onde ottenere sulla situazione giuridica controversa un accertamento idoneo al passaggio in giudicato ex art. 2909 c.c.&lt;a name="nota235back"&gt;&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;In sostanza, era escluso con la nuova normativa l'incondizionato onere di iniziare il giudizio a cognizione piena al fine di mantenere in piedi il provvedimento ottenuto, essendo residuata, in relazione ai particolari pronunciamenti ricordati, una mera facoltà a riguardo, il mancato esercizio della quale non incide più sulla persistenza di efficacia della misura.&lt;br /&gt;Sennonchè, la tendenziale nuova stabilità del provvedimento emesso in sede sommaria, unitamente al carattere di “strumentalità fortemente attenuata” che ne è derivato in relazione ad un giudizio di merito ormai puramente eventuale, lungi dall’aver depotenziato la rilevanza del requisito della indicazione dell’azione di merito in sede di ricorso ante causam ex art. 669 ter c.p.c., sembra oggi aver conferito ancora maggiore pregnanza al medesimo, apparendo indefettibile, ora più che in passato, consentire al Giudice sin da principio di rilevare adeguatamente quale sia l’effettivo contenuto di tutela giuridica che si richiede nelle forme di urgenza, atteso che poi il pronunciamento ad emanarsi, lungi dal rimanere strettamente provvisorio, è divenuto addirittura suscettibile di restare definitivo.&lt;br /&gt;Tanto acclarato, pertanto, in termini di protratta sussistenza dell’onere di specificazione de quo, giova osservare, in linea di principio, che l’apprezzamento a compiersi in ordine alla sussistenza dell’indicazione della domanda di merito in un ricorso ex art. 669 ter c.p.c. non debba essere condotto in termini esclusivamente formali e / o letterali.&lt;br /&gt;Non basta, cioè, a far ritenere la domanda incompleta il solo rilievo che non appaia esplicitato a chiare lettere, nell’atto introduttivo del procedimento cautelare, il contenuto del giudizio di merito a promuoversi.&lt;br /&gt;Infatti, la sussistenza dell’elemento in esame deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice del sistema che lo impone, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, di consentire al Giudice di verificare la sua competenza nonché, da ultimo, di permettere una adeguata verifica di strumentalità e complementarità tra la cautela invocata e la sentenza di merito ad emanarsi .&lt;br /&gt;Ora, se si tiene conto di tali finalità, non può non ritenersi che il giudice investito di una cautela ante causam possa e debba accertare il requisito in parola anche e soprattutto sulla base di un esame complessivo del ricorso avanzato.&lt;br /&gt;Ciò in quanto il petitum e della causa petendi dell’azione non è meno espresso, manifesto e chiaro quando, dalla generale formulazione della istanza, si possa desumere, pure solo implicitamente, i termini della domanda di merito.&lt;br /&gt;In altri termini, non può giustificatamente assumersi una reale incertezza del thema decidendum addotto laddove una sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, da cui possa oggettivamente evincersi con chiarezza quali siano gli elementi qualificanti delle doglianze sollevate dalla parte nonchè delle richieste conseguentemente avanzate (arg. ex. Cassazione civile , sez. II, 07 marzo 2006, n. 4828;Cassazione civile , sez. I, 12 novembre 2003, n. 17023).&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Tale impostazione, peraltro, sotto un primo profilo sembra essere giustificata:&lt;br /&gt;- dal principio di conservazione degli atti giuridici, da intendersi operante anche in sede processuale , essendo chiaramente diretta a salvaguardare la validità della domanda, mediante una più spiccata valorizzazione dei suoi aspetti di ritualità;&lt;br /&gt;- dal principio di economia dei mezzi processuali, essendo essa idonea ad evitare pronunce in rito che, lungi dal definire la lite, preluderebbero semplicemente all’instaurazione di analoghi procedimenti, surrettiziamente “integrati”.&lt;br /&gt;Sotto altro profilo, poi, (essa impostazione) dovrebbe essere suggerita da una interpretazione costituzionalmente orientata del sistema, manifestandosi più consona ad una logica di immediata effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. cui riconoscere rilievo ancora più pregnante in materia di cautela , vista l’urgenza dell’intervento giustiziale richiesto.&lt;br /&gt;Da ultimo, la stessa è ulteriormente imposta da ragioni di equilibrata logica giuridica e di comune buon senso, sol che si consideri che tutte le finalità processuali che il requisito della chiara enunciazione dell’azione di merito deve soddisfare (diritto di difesa della controparte, competenza giudice adito, strumentalità della misura) sono ampiamente salvaguardate anche da una prospettazione di quel giudizio , seppur non esplicita, ampiamente e chiaramente desumibile dal contenuto generale dell’istanza ex art. 669 ter c.p.c..&lt;br /&gt;Acclarate , perciò, le linee direttrici della verifica ad operarsi sulla questione, va rilevato come nel presente procedimento la parte ricorrente abbia richiesto di imporre alla Telecom s.p.a. “l’immediata portabilità dell’utenza telefonica n. 0818239785” affinchè, in sostanza, la resistente non ostacolasse la richiesta trasmigrazione e ponesse in essere gli atti necessari che rendessero possibile tale passaggio.&lt;br /&gt;Ebbene, sulla base di tanto non è revocabile in dubbio che le doglianze in esame abbiano reso assolutamente possibile individuare quale era il contenuto del giudizio di merito instaurando: e ciò al di là di imprecisioni terminologiche adoperate dalla parte , le quali, afferendo alla qualificazione giuridica degli istituti, non vincolavano certo il Tribunale ed erano pur sempre suscettibili di rivisitazione e relativa correzione.&lt;br /&gt;In sostanza, nel momento in cui il Tiziox richiedeva l’ordine invocato, non poteva che preannunciare inequivocamente – seppur per implicito – un futuro giudizio di merito avente ad oggetto il corretto adempimento della Telecom s.p.a. agli obblighi gravanti su di essa dalla normativa vigente per i casi in cui ogni utente optasse il cambio di operatore telefonico .&lt;br /&gt;Onde, si agiva ai fini di una anticipata inibitoria della società perché avessero immediatamente fine i denunciati comportamenti antigiuridici, in un quadro di azione di condanna della Telecom s.p.a. al rispetto degli obblighi de quibus.&lt;br /&gt;E tale notazione esaurisce ogni questione sul punto. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;III) Fumus&lt;br /&gt;Il ricorso è assistito da sufficienti elementi di fumus .&lt;br /&gt;Parte ricorrente si doleva del fatto che, dopo avere già ricevuto disservizi gravissimi ad opera della Telecom sp.a. (aspetti sui quali è inutile soffermarsi, non involgendo l’aspetto del presente procedimento), gli veniva sostanzialmente impedito di trasmigrare - con portabilità del numero telefonico originario - al diverso operatore per telefonia fissa Fastweb, nonostante si fosse fatta espressa richiesta in tal senso e si fosse ritualmente receduti da “tutti i contratti di utenza in essere” con Telecom s.p.a..&lt;br /&gt;Ed in atti era effettivamente esibita la nota di recesso con domanda di portabilità, ricevuta dalla Telecom in data 23.4.2008.&lt;br /&gt;Ora, è pacifico che la pretesa dell’abbonato fosse oggi munita di adeguata copertura giuridica.&lt;br /&gt;Invero, nel nostro ordinamento, dopo il DPR n. 318/1997, la Telecom s.p.a. non è più monopolista nelle telecomunicazioni, ma una mera licenziataria individuale che opera in un regime di aperta concorrenza con altri soggetti imprenditoriali (cfr,Delibera Autorità Garante n. 820/00/CONS), onde nulla impedisce a ciascun utente che lo voglia, senza particolari oneri a suo carico, di richiedere le stesse prestazioni erogate da Telecom s.p.a. ad altro operatore del settore.&lt;br /&gt;Per rendere poi effettiva tale libertà di scelta dei consumatori, anche al fine di garantire una reale liberalizzazione del mercato, in attuazione della direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, così come era già previsto dall’art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 per il 1° gennaio 2001, è stata ben presto disposta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’introduzione della “portabilità” del numero originario relativamente al fornitore del servizio, in modo da consentire all’utente di mantenere il proprio numero (geografico o non geografico) quando avesse deciso di cambiare operatore titolare, a parità di tipologia di servizio e di ubicazione nell'ambito della stessa area locale.&lt;br /&gt;Il tutto, nell’evidente ulteriore proposito di impedire a Telecom s.p.a. , storico monopolista, di avvalersi dell’enorme vantaggio che poteva derivarle dal fatto che gli abbonati , solo per non perdere il proprio numero di utenza, fossero costretti a non scegliere altri gestori e restassero suoi clienti a vita (Cfr. delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999).&lt;br /&gt;Così la procedura della portabilità ruota intorno a tre soggetti: l'utente che decide di cambiare gestore mantenendo il proprio numero; l'operatore cedente/assegnatario (cd. Donating/Donor ); l'operatore ricevente (cd. Recipient ).&lt;br /&gt;Tralasciando la posizione dell'utente, rilevante perché dà impulso all'intera architettura procedurale, l'attenzione va posta sugli altri due soggetti che nei fatti rendono effettiva la decisione dell'utente.In sostanza, l'operatore Recipient riceve la richiesta da parte dell'utente e la "gira" all'operatore Donating ; ricevuta la documentazione, il Donating deve procedere all'espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della Portabilità; il periodo di realizzazione del passaggio, che inizia con la ricezione della documentazione di cui sopra e termina con l'effettivo passaggio ad altro gestore ( cut over : data di inizio delle comunicazioni sulla nuova rete), non può superare un limite di tempo ben preciso (di recente è stato imposto un termine di 30 gg.).&lt;br /&gt;Tanto acclarato, è allora evidente come fosse obbligo di Telecom s.p.a. rendere possibile il passaggio dell’avv. Tiziox al gestore Fastweb e di non ostacolare in alcun modo tale migrazione.&lt;br /&gt;Ma tale obbligo rimaneva disatteso nella specie.&lt;br /&gt;Tanto può affermarsi in via presuntiva per tutto quanto è emerso nel presente procedimento , con particolare riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti.&lt;br /&gt;Infatti, a fronte di una veemente denuncia di inadempienza da parte del ricorrente, la Telecom si difendeva (oltre che, lungamente, sui disservizi che avevano condotto al recesso del Tiziox dall’abbonamento Telecom, quando però tali aspetti non attenevano affatto a questo giudizio, per cui erano apertamente inconferenti) soltanto affermando che l’avv. Tiziox “aveva richiesto il rientro a Telecom” e che “allo stato egli era nuovamente cliente Telecom”, tanto che la sua linea telefonica era stata addirittura sospesa per morosità il 13.5.2008.&lt;br /&gt;Sennonchè, tale deduzione rimaneva totalmente sfornita di prova.&lt;br /&gt;Anzi, la Telecom dapprima, all’udienza dell’1.7.2008, “chiedeva rinvio al fine di risolvere la pendenza di cui ai fatti di causa”.&lt;br /&gt;Successivamente, quando l’avv. Tiziox negava con decisione di aver sottoscritto un qualsivoglia nuovo contratto con Telecom dopo il suo recesso del 23.4.2008 , facendo peraltro presente di come la sua utenza telefonica fosse a tutt’oggi gestita dalla stessa Telecom (peraltro ancora con disservizi fortissimi) in modo assolutamente arbitrario e senza alcun titolo contrattuale, questo Istruttore si vedeva costretto ad invitare la resistente a “chiarire le ragioni di una protrazione di un rapporto di utenza che – tuttavia – era stato interrotto nell’aprile 2008”: laddove tale chiarimento si appalesava ancora più opportuno in quanto si era rilevata in atti la presenza di un prestampato Telecom relativo ad un “Servizio Alice Business Voce Tutto Incluso” intestato al Tiziox Xxxx e recante data di decorrenza al 21.7.2008, quindi addirittura successivo al ricorso de quo.&lt;br /&gt;Tuttavia, alla successiva udienza del 23.10.2008 la Telecom affermava che “non vi era stata possibilità nel tempo concesso di reperire il contratto” in questione.&lt;br /&gt;Dal che, visto che nessun prestampato esibito risultava sottoscritto dal ricorrente, era evidente come le allegazioni addotte dalla società, secondo cui il Tiziox era “rientrato in Telecom” ed aveva richiesto una nuova attivazione della linea, rimanevano definitivamente indimostrati.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ma non solo.&lt;br /&gt;Non poteva non stigmatizzarsi in termini fortemente negativi per la resistente :&lt;br /&gt;- il fatto che la Telecom dapprima chiedeva rinvio per risolvere in via stragiudiziale il problema, successivamente, però, adduceva sic et simpliciter che questo problema nemmeno sussisteva, in quanto a suo dire l’avv. Tiziox aveva richiesto prima del ricorso apposito “rientro in Telecom” (circostanza alla fine non dimostrata);&lt;br /&gt;- il fatto che la Telecom, financo dinanzi ad una Autorità Giudiziaria, riusciva a non giustificare nemmeno il perché della protrazione di un rapporto di abbonamento che l’utente interessato dimostrava per tabulas di avere formalmente interrotto per recesso;&lt;br /&gt;- il fatto che la Telecom negava radicalmente anche la ricorrenza del benché minimo pregresso disservizio in danno dell’avv. Tiziox, quando poi in atti erano esibite addirittura delle note di credito emesse dalla Telecom stessa, da cui si desumeva per tabulas che erano stati operati pregressi addebiti in danno dell’abbonato in modo assolutamente illegittimo, tanto che erano disposti i rimborsi: onde, era direttamente la società resistente a dare la prova, mediante sua fatturazione, che le doglianze del Tiziox erano tutt’altro che infondate.&lt;br /&gt;Insomma, la Telecom s.p.a. teneva , sia prima che durante questo processo, un contegno ondivago, contraddittorio, confuso ed assolutamente inattendibile.&lt;br /&gt;Il che consentiva de plano di dare pieno credito al ricorrente nel momento in cui questi, successivamente, lamentava l’impossibilità di operare un suo legittimo passaggio ad altro operatore, sempre per ulteriori ostacoli frapposti dal gestore Telecom.&lt;br /&gt;In definitiva, la violazione dell’obbligo poteva ritenersi sufficientemente riscontrata ex art. 2729 c.c., tanto più che ivi ci si trova in una sede a delibazione sommaria.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;III) Periculum in mora&lt;br /&gt;La condotta illegittima di Telecom era certamente suscettibile di produrre un danno economicamente rilevante e pregiudizievole per la sfera giuridica dell’abbonato.&lt;br /&gt;Ciò in quanto nella specie era stato stipulato con il gestore un abbonamento del tipo Business (in atti) per l’erogazione di un servizio di telefonia destinato sin da principio - addirittura per contratto- a supportare l’esercizio di un’attività professionale da parte del professionista.&lt;br /&gt;Ed è difficilmente contestabile che, una volta che il servizio era illegittimamente impedito, mediante ostacoli alla richiesta portabilità, si realizzava in danno dell’avvocato Tiziox una privazione che non poteva non avere riflessi economicamente negativi sul suo normale ambito di operatività.&lt;br /&gt;E’ infatti notorio che le utenze telefoniche fisse sono ad oggi quelle di maggiore facile raggiungibilità da parte di potenziali o attuali clienti (consultazione elenco abbonati) nonché quelle che meglio di ogni altra consentono di avvalersi di tecniche di telecomunicazione alternative (Internet, e-mail, fax) ormai sempre più diffuse nelle prassi commerciali di paesi moderni.&lt;br /&gt;Sicchè, un professionista che venga privato bruscamente e per un considerevole lasso di tempo della propria postazione telefonica fissa, riceve nella nostra realtà socio-economica, quanto meno su di un piano di verosimiglianza, un danno patrimoniale significativo, sol che si considerino le maggiori difficoltà di gestione dei propri affari e la perdita di occasioni commerciali potenzialmente favorevoli che ne conseguono.&lt;br /&gt;Non solo.&lt;br /&gt;Il pregiudizio in parola, di connotazione eminentemente economica, assumeva i caratteri dell’irreparabilità rilevante ex art. 700 c.p.c., tanto da giustificare un pronto e immediato intervento cautelare, in quanto ivi venivano in rilievo, oltre che interessi patrimoniali del ricorrente, anche sue posizioni soggettive di carattere assoluto, soprattutto concernenti la sfera personale dell’interessato.&lt;br /&gt;Tali caratteri, invero, erano rinvenibili nella disponibilità di una linea telefonica fissa, atteso che oggi tale strumento di comunicazione risulta indispensabile, né è agevolmente sostituibile, anche e soprattutto sotto il profilo del mantenimento della qualità delle relazioni sociali di ciascun individuo, costituendo un tramite imprescindibile per la normale esplicazione della personalità nell’ambito delle ordinarie abitudini di vita.&lt;br /&gt;E queste ultime, a ben vedere, risulterebbero fortemente compromesse dalla mancanza di un collegamento che non è più solo capace di mettere in contatto due persone ( telefono ordinario di un tempo), ma pone in relazione ogni consociato con entità difficilmente confinabili e definibili, perché essa possono essere rappresentate da molteplicità di persone (Messanger, E-mail), fonti di conoscenza (siti Web, banche dati, ecc..) o, ancora, ulteriori terminali di comunicazione (Fax, videotelefono, ecc….).&lt;br /&gt;Peraltro, una tale ampia valenza esistenziale di ogni linea telefonica fissa risulta confermata dallo stesso Codice delle comunicazioni elettroniche, d.lgs. n. 259/2003, che, all’art. 54 , dispone che: «Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente comma». Con ciò precisandosi quindi il contenuto del diritto attribuito agli utenti, con la previsione secondo cui: «La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T, e deve essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet».&lt;br /&gt;Dal che risulta evidente che ormai la postazione telefonica fissa non è più strumentale al solo utilizzo del classico apparecchio telefonico, ma costituisce la premessa per operare collegamenti diversi e multiformi, volti ad utilizzare strumenti di comunicazione sempre più complessi ed articolati. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Ancora.&lt;br /&gt;Ad attribuire un ulteriore profilo meta-patrimoniale al pregiudizio in parola, valeva poi la considerazione che la mancanza di un filtro telefonico attuato da una normale segreteria di studio, unitamente alla impossibilità di rispondere quando il professionista era impegnato fuori studio, integravano ulteriore lesione all’immagine ed alla funzionalità della attività del ricorrente all’esterno.&lt;br /&gt;E la stessa appariva di difficile reintegra economica.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Da ultimo.&lt;br /&gt;Quand’anche non volesse valorizzarsi gli aspetti menzionati, la situazione denunciata sarebbe stata connotata comunque da obiettiva irreparabilità anche per la perdita di clientela che poteva derivare al Tiziox per mancato uso del telefono, sì da conseguirne un pregiudizio al suo avviamento commerciale in uno alla potenzialità espansiva della sua attività autonoma: laddove danni di tale genere, essendo assai difficilmente dimostrabili e quantificabili ex post, risulterebbero già solo per questo “irreparabili”, siccome potenzialmente insuscettibili di venire adeguatamente ristorati una volta che si fossero compiutamente prodotti.&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;Per cui, in definitiva, tenuto conto della normativa regolamentare operante in materia e della irreparabilità del danno, dovrà ordinarsi alla Telecom s.p.a. di mettere in atto tutte le procedure previste dall’Autorità Garante per le Telecomunicazioni al fine di consentire a Tiziox Xxxx di trasmigrare all’operatore Fastweb con portabilità del numero 081…...&lt;br /&gt;Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo. &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;visti gli art. 700, 669 sexies e 669 octies c.p.c.;&lt;br /&gt;ogni altra contraria deduzione o richiesta allo stato rigettata,&lt;br /&gt;- Ordina a Telecom Italia s.p.a. di non ostacolare in alcun modo e di mettere in atto tutte le procedure previste dall’Autorità Garante per le Telecomunicazioni al fine di consentire a Tiziox Xxxx di trasmigrare all’operatore Fastweb con portabilità del suo numero 081….;&lt;br /&gt;- Condanna la Telecom s.p.a. a rimborsare a Tiziox Xxxx le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.760,00, di cui € 940,00 per diritti, il residuo per spese ed onorari, oltre rimborso spese generali al 12,50%, IVA e contr. cassa prev. avv. come per legge.&lt;br /&gt;Nola , 4.11.2008&lt;br /&gt;Il Giudice&lt;br /&gt;Dott. Alfonso Scermino&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194117298405522325-4563852363835200720?l=arcodiritto.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/4563852363835200720'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5194117298405522325/posts/default/4563852363835200720'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arcodiritto.blogspot.com/2008/11/tribunale-di-nola-ordinanza-del-4.html' title='Tribunale di Nola, ordinanza del 4 novembre 2008'/><author><name>ARCO Puglia</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00639769932846994208</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='20' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_r_Y1N_xUJfI/ScOoZwKkktI/AAAAAAAAA3M/6wexXTQV07A/S220/ARCO+PUGLIA+BIG.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5194117298405522325.post-616265199729379472</id><published>2008-10-24T10:02:00.000+02:00</published><updated>2009-02-20T10:05:37.111+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Danni'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Vacanze'/><title type='text'>Giudice di Pace di Marigliano, sentenza del 24 ottobre 2008</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Vacanza rovinata - Risarcimento danni&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PRENOTAZIONE DI PACCHETTO TURISTICO SU SITO INTERNET – NEL VILLAGGIO PESSIME CONDIZIONI IGIENICHE – MALORI - ABBANDONO STRUTTURA TURISTICA – DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DANNI (DANNO PATRIMONIALE ED EXTRAPATRIMONIALE) - RESPONSABILITA’ DEL TOUR OPERATOR &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARIGLIANO&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Il Giudice di Pace Avv. Giuseppe Esposito Alaia ha pronunziato la seguente&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;SENTENZA&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;nella causa civile iscritta al n. 2033/08 del Ruolo Generale, trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.08 e vertente&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;TRA&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Meviox, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione dall’avv. … ed elettivamente domiciliato, per questo atto, in … presso lo studio dell’Avv. … -attore- &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;CONTRO&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;KKKKK S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, …., rappresentata e difesa dagli Avv.ti … e … ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in …, giusta procura in calce all’atto di citazione notificato –convenuta-&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Oggetto: risarcimento danni da vacanza rovinata.&lt;br /&gt;Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore esponeva che, nel periodo dal 08.07.07 al 22.07.07, prenotava sul sito internet della convenuta società, un soggiorno per quattro persone con pensione completa a buffet ed acqua e vino ai pasti, presso il Villaggio XXXX sito nel Comune di Zzzz (CZ).&lt;br /&gt;Parte attrice deduceva che, durante tale soggiorno turistico, accusava una serie di malori di tipo gastrointestinale, causati dalle pessime condizioni igienico-sanitarie della struttura sia ristorativa che ricettiva, tali da costringere la stessa a ricorrere all’intervento della locale guardia medica, oltrechè ad abbandonare la struttura turistica a causa della situazione di malessere psicofisico in cui versava; chiedeva, pertanto, che venisse condannata la convenuta società KKKKK S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., previa dichiarazione di risoluzione del contratto di viaggio per grave inadempimento della stessa, al risarcimento di tutti i danni da vacanza rovinata, patrimoniali e morali, subiti dall’istante da quantificarsi in corso di causa e nei limiti di € 2.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Chiedeva, altresì, che la stessa fosse condannata al pagamento di spese e competenze di causa con attribuzione.&lt;br /&gt;Si costituiva in giudizio a mezzo dei suoi procuratori, in sede di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, la convenuta società eccependo l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’improponibilità della domanda attorea.&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;CONCLUSIONI DELLE PARTI&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Nel riportarsi a tutti i propri atti di causa, i procuratori delle parti concludevano così come da verbale di causa del 24.10.08.&lt;br /&gt;Il Giudice, sulla base della documentazione prodotta nonché delle conclusioni sopra trascritte, assegnava la causa a sentenza.&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;MOTIVI DELLA DECISIONE&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Preliminarmente, la domanda risulta proponibile ed ammissibile, sussistendo, nella fattispecie, i presupposti processuali e le condizioni dell’azione.&lt;br /&gt;Non si controverte in merito alla legitimatio ad causam, resta, pertanto, superata la prova sulla legittimazione attiva e passiva così come dimostrano le ricevute di prenotazione e di pagamento in atti.&lt;br /&gt;Nel merito la domanda è fondata, in quanto, occorre rilevare che l’organizzazione di viaggi e vacanze da parte di un tour operator è un tipo di rapporto atipico che ha però trovato ora una organica collocazione dapprima in sede comunitaria con la direttiva del Consiglio del 13 giugno del 1990 n. 90/314/Cee, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, trasfusa poi in sede nazionale nel Dlgs 17 marzo 1995 n. 111. Naturalmente per far valere la responsabilità del tour operator occorre che il viaggio sia incasellato entro le strette e ben delimitate indicazioni recate dal Dlgs. 111/1995, ovvero le vacanze e i circuiti “tutto compreso” devono, innanzitutto risultare dalla prefissata combinazione di almeno due elementi: venduti ed offerti ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendersi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio. A maggiore tutela del fruitore del servizio, il secondo comma dell’art. 2 del Dlgs 111/1995 precisa che la fatturazione separata degli elementi di uno stesso “pacchetto turistico” non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del decreto. Ciò evidentemente ad evitare che col frazionamento della fatturazione si venga a camuffare l’unitarietà sostanziale del rapporto e a sottrarsi così alla responsabilità nei confronti del consumatore.&lt;br /&gt;Ad abundantiam, va poi ribadito che, a norma del comma 1 dell’art. 14 del Dlgs. 111/1995, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Pertanto, al consumatore basterà dimostrare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni concordate – oltre naturalmente la sussistenza del danno subito – mentre sarà il tour operator, per sfuggire alle proprie responsabilità, a dover fornire la prova dell’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Va, altresì incluso nella responsabilità dell’organizzatore e del venditore tutto quanto accaduto per fatti di prestatori di servizio di cui costoro si siano avvalsi, e comunque incombe ad essi la prova del carattere imprevedibile o inevitabile dell’evento, ovvero del caso fortuito o della forza maggiore che deve essere fornita da chi deduce il fatto che esimerebbe da responsabilità.&lt;br /&gt;Ebbene, tali ultime argomentazioni hanno trovato pieno riscontro nella prova espletata.&lt;br /&gt;Infatti la deposizione del teste di parte attrice è risultata attendibile. La teste escussa, la Sig.ra Tiziax, ha affermato che, in occasione di una visita al cognato nel villaggio turistico XXXX, constatava le condizioni igieniche e sanitarie disastrose, stante la presenza di “cibi adulterati sui banconi del self-service, nonché mosche ed insetti di vario genere che circolavano liberamente sulle pietanze”. Precisava, poi, che il cognato accusava dei malori di tipo gastrointestinale, tali da rendere necessario il trasporto alla locale guardia medica. La teste, inoltre, affermava che il cognato, unitamente ad altri vacanzieri, sporgevano denunzia presso la locale stazione dei carabinieri e che, poco dopo, lo stesso abbandonava la struttura turistica, sebbene prima della scadenza del soggiorno prenotato, per evitare ulteriori disagi per sè e per i suoi familiari.&lt;br /&gt;Tali ultime risultanze processuali sono ulteriormente suffragate dalla denuncia sporta dai malcapitati vacanzieri, tra cui l’istante, presso la locale stazione dei Carabinieri, oltrechè dall’articolo del quotidiano “Catanzaro”da cui si evince anche l’intervento degli specialisti del Nucleo Anti Sofisticazioni.&lt;br /&gt;In merito al riconoscimento dei danni patrimoniali e non patiti dall’istante, va rilevato che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 12 marzo 2002, ha, nell’ottica di predisporre un pieno riconoscimento del danno patito dal consumatore in occasione di una vacanza rovinata, affermato che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale, oltrechè patrimoniale, derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio turistico “tutto compreso”.&lt;br /&gt;In ordine alla quantificazione del danno patrimoniale subito dall’istante risultano prodotte in atti ricevute pari ad € 1.767,00; per quanto riguarda il danno da vacanza rovinata, ovvero il danno extrapatrimoniale, alcuna giurisprudenza di merito ha ritenuto di poter estendere l’ulteriore tipologia di danno, denominato esistenziale o edonistico a traversie nelle quali viene comunque sacrificata una posizione soggettiva, uno status, senza danni economici concreti, ma con vivo disagio. Potrebbe essere appunto il caso della vacanza andata in
