ARCO IUS

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26/09/08

Tribunale di Milano, sent. 26 settembre 2008

Est. Carla Romana Raineri.

Codice del consumo – Foro esclusivo di residenza o domicilio del consumatore – Clausola oggetto di trattativa individuale – Derogabilità.

Affinchè si possa derogare alla regola del foro di residenza o domicilio eletto del consumatore, il contratto tra un professionista ed un consumatore deve contenere una clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16.05.07, il Sig. M. G. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 11951/07, R.G. 18889/07, emesso dal Tribunale di Milano, eccependo in via preliminare la incompetenza territoriale del Giudice adito, chiedendo nel merito che venisse accertata l’esatta misura del dovuto, ritenendo non giustificato l’importo azionato da F. S.p.a. in sede monitoria. Concludeva, pertanto, per la cancellazione della causa dal ruolo, ovvero per la revoca del decreto opposto, nel favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.07 si costituiva in giudizio F., instando per la conferma dell’opposto decreto, con rigetto dell’opposizione avversaria, in quanto priva di fondamento giuridico, con vittoria delle spese sia del giudizio ordinario che di quello monitorio.
All’udienza del 15.01.08 il giudice, al fine di esperire il tentativo di conciliazione e per ottenere dei chiarimenti in ordine alle modalità di stipula del contratto di finanziamento alla base del contenzioso, fissava per la comparizione personale delle parti, l’udienza del 27.03.08.
A tale udienza il Giudice, ritenuta l’astratta idoneità della eccezione pregiudiziale a definire il giudizio, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni fissando all’uopo l’udienza del 6.05.08, data in cui la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Carattere decisivo assume per la definizione della presente vertenza l’eccezione sollevata dall’attore-opponente, Sig. M., che deduce l’incompetenza territoriale del foro di Milano in virtù dell’applicabilità alla fattispecie della disciplina a tutela del consumatore e, per l’effetto, l’esclusività ed inderogabilità del foro territoriale costituito dal luogo di residenza del consumatore.
Si deve osservare preliminarmente che nessuna contestazione è stata svolta in ordine alla qualità di consumatore del Sig. M.; pertanto la circostanza può ritenersi pacifica.
La difesa della convenuta-opposta contesta in primo luogo l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 63 D.Lgs 206/2005 (codice del consumo), prevedendo tale articolo una competenza territoriale inderogabile “limitatamente alle controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo”. Il capo in questione si riferisce invero al credito al consumo, ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali ed ai contratti a distanza.
Nell’ambito di tali tipologie di contratto, il legislatore, ravvisando una particolare situazione di squilibrio tra il professionista ed il consumatore, ha previsto l’istituzione di un foro speciale ed inderogabile a tutela della parte ritenuta più debole.
La convenuta opposta nega che il contratto oggetto di causa sia stato negoziato fuori dai locali commerciali e considera dunque applicabile unicamente la disciplina generale dei contratti tra professionista e consumatore, contenuta nel Codice del Consumo agli artt. 33 e ss.
In tale prospettiva F. S.p.a., richiamando l’attenzione sul fatto che l’art. 33, lett. u) si limita a prevedere che: “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: (…) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”, osserva che la norma stabilisce solo la vessatorietà di una eventuale clausola derogativa della competenza, ma non anche un principio di inderogabilità come previsto dal già citato art. 63 cod. cons.
Di talché, una volta esclusa la inderogabilità del foro del consumatore, la competenza territoriale ben potrebbe radicarsi sotto il profilo degli alternativi fori legislativamente previsti dagli artt. 19, 20 c.p.c.
La tesi è suggestiva ma non può essere condivisa.
Ed invero, la difesa dell’opposta attribuisce alla qualificazione del foro del consumatore ex art. 33 lett. u) come foro “esclusivo” un significato in contrasto con la ratio della norma.
A tal proposito va osservato che la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14669/03; Cass. n. 377/07; Cass. 4208/07; Cass. 3379/05; Cass. 16574/05) e di merito (tra tutte Tribunale di Venezia 27.09.06) è ormai consolidata nel ritenere che la disposizione dettata dall’art. 1469 bis, 3 comma, ora art. 33, lett. u) Cod. Cons. si interpreta “nel senso che il legislatore, nelle controversie fra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del Giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile perle controversie nascenti da contratto”.
In altri termini l’art. 33, lett. u) Cod. Cons., nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale, derogabile solo ed esclusivamente con trattativa individuale.
Né l’art. 1469 ter (ndr: ora art. 34, comma 3 cod. cons.), per il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge, potrebbe essere interpretato vanificando in modo surrettizio la tutela del consumatore (così Tribunale di Venezia 27.09.06).
E tale tutela verrebbe altresì elusa nel caso in cui il professionista ometta di inserire nel contratto qualsivoglia clausola indicativa della competenza per far concorrere, con il foro del consumatore, i fori alternativi previsti ex lege (nel caso in esame il forum destinatae solutionis).
In conclusione, in armonia con la ratio sottesa all’art. 33 lett. u) del Codice del Consumo, e letta la disposizione nella sistematicità del Codice stesso, si deve ritenere che per poter derogare al foro di residenza o domicilio eletto del consumatore, il contratto tra un professionista ed un consumatore deve contenere una clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale.
Le considerazioni sin qui esposte rendono irrilevante l’ulteriore indagine in ordine al luogo di conclusione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 Cod. Cons.
L’opposizione va conclusivamente accolta, con riferimento all’eccezione preliminare, stante l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano.
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il G.I., in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra statuizione assorbita,
dichiara la propria incompetenza a decidere della controversia per essere territorialmente competente il foro del consumatore in applicazione dell’art. 33 lett u) D.Lgs 206/2005;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 11951/07, R.G. 18889/07, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’attore-opponente, liquidandole all’uopo in Euro 300,00 per esborsi; Euro 900,00 per diritti; Euro 1.800,00 per onorari; oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, lì 26.09.08

21/05/08

Cass. civ. Sez. I Sent., 21/05/2008, n. 13051

In tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, è vessatoria la clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che riconosce unilateralmente al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale, anche in mancanza di un giustificato motivo, così come richiesto, in via generale, dall'art. 1469 bis, quinto comma, n. 11, attualmente riprodotto nell'art. 33, secondo comma, lettera m), del d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, non potendosi qualificare tale previsione negoziale come meramente riproduttiva dell'art. 118 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con l'art. 10 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, sia perchè l'esclusione della vessatorietà delle clausole riproduttive delle disposizioni di legge, prevista nell'art. 1469 ter, terzo comma, ed attualmente riprodotta nell'art. 34, terzo comma del d.lgs. n. 206 del 2005, trova applicazione solo quando ne venga trasposto il nucleo precettivo e non, invece, quando il predisponente si avvalga autonomamente di una facoltà prevista dalla norma, isolandola dal contesto normativo in cui si colloca, sia perchè l'art. 118 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha una portata applicativa non limitata ai contratti con i consumatori. (Rigetta, App. Roma, 24 Settembre 2002)

Cass. civ. Sez. I Sent., 21/05/2008, n. 13051

In tema di azione collettiva, proposta, nella vigenza dell'art. 1469 sexies cod. civ., da una o più associazioni rappresentative dei consumatori, l'inibitoria dell'uso delle clausole vessatorie produce effetti anche sui contratti già stipulati al momento della pronuncia giudiziale, sia perché l'eliminazione delle clausole vessatorie da tutti i contratti che le contengono è coerente con le finalità attribuite dal legislatore comunitario all'azione collettiva sia perchè l'applicazione del divieto ai contratti ad esecuzione differita o con durata reiterabile (come quelli bancari) vigenti al momento dell'adozione dell'inibitoria, realizza la funzione preventiva propria di questo specifico strumento di tutela, escludendo la necessità di ricorrere all'azione individuale per espungere, in concreto, dai singoli regolamenti negoziali, le condizioni colpite dal provvedimento giudiziale. (Rigetta, App. Roma, 24 Settembre 2002)

Cass. civ. Sez. I Sent., 21/05/2008, n. 13051

In tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, ha natura vessatoria sia la clausola relativa al servizio di cassette di sicurezza che limita la responsabilità contrattuale del professionista, in caso di danneggiamento o distruzione delle cose custodite, ai soli danni comprovati ed obiettivi, con esclusione del valore d'affezione, assumendo come limite quantitativo del risarcimento il valore dichiarato dal cliente ed il conseguente massimale assicurativo, sia quella che riconosce alla banca il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata corrispondenza tra il valore dichiarato dal cliente e il valore effettivo, per essere, entrambe, oltre che lesive del divieto di limitazione della responsabilità contrattuale in caso di dolo o colpa grave, contenuto nell'art. 1229, primo comma, cod. civ., anche produttive di un significativo ed ingiustificato squilibrio tra le parti ex art. 1469 bis, primo comma, cod. civ., o, in caso di clausola formante oggetto di trattativa, ex art. 1469 quinquies, secondo comma, n. 2, cod. civ., in quanto dirette a limitare il diritto del consumatore ad agire, in caso d'inadempimento del professionista, anche per colpa lieve. (Rigetta, App. Roma, 24 Settembre 2002)

20/02/08

TRIBUNALE DI PALERMO, Ordinanza del 20/02/2008

Associazioni dei consumatori - Legittimazione diretta ed autonoma - Azione inibitoria collettiva - C.d. leading cases (o azioni pilota) - Clausole vessatorie o inique - Azione inibitoria - Singoli consumatori - Tutela preventiva di carattere generale - Esclusione - Artt. 140 e 37 cod. cons..
Sono legittimate ad agire a tutela dei diritti e degli interessi collettivi dei consumatori, oltre alla c.d. azione inibitoria di clausole vessatorie, le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 140 cod. cons.), che inoltre possono richiedere adozioni di misure atipiche idonee a eliminare e correggere gli effetti dannosi delle violazioni accertate. E’ precluso, invece, ai sensi dell’art. 37 cod. cons., l’accesso ad una tutela preventiva di carattere generale ai singoli consumatori in quanto demandata in via esclusiva alle Camere di Commercio ed alle Associazioni dei consumatori ed utenti o dei professionisti quali esponenti degli interessi collettivi degli stessi associati. Giud. Di Pisa - Adiconsum c. Banca di Palermo s.p.a..

20/01/08

Trib. Palermo Sez. III, 20/01/2008

La ratio del codice del consumo mirando ad ampliare la cd. consumer protection, consente di ritenere contraria a detta finalità l'interpretazione volta a limitare fortemente i possibili contenuti di un'azione "inibitoria", ovvero tendente ad escludere la possibilità di emettere pronunce di contenuto dichiarativo, o l'adozione di misure implicanti l'obbligo di eliminare gli effetti dell'altrui condotta lesiva, ove occorra, anche attraverso una prestazione di "fare". Va quindi dichiarata la vessatorietà della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla banca ai propri clienti/consumatori, costituendo illegittima imposizione di un meccanismo contrattuale il cui fine esclusivo è di autoattribuire all'istituto di credito una posizione di vantaggio che non trova corrispondenza in una specifica controprestazione, rappresentando una chiara esplicazione del potere normativo del soggetto forte, il quale viene ad imporre alla controparte, in modo tutt'altro che chiaro, un costo aggiuntivo al servizio reso.

27/09/06

TRIBUNALE VENEZIA, Sentenza 27/09/2006

Contratti di credito al consumo o di finanziamento - Foro esclusivo - Deroga - Procedura - Contratto tra professionista e consumatore - Clausole vessatorie.
In materia di tutela del consumatore, è applicabile la regola del foro territoriale esclusivo in favore della parte debole del contratto anche ai contratti di finanziamento stipulati da un cliente/consumatore. E' dunque territorialmente incompetente il giudice del luogo diverso da quello di residenza del consumatore, in mancanza di una trattativa individuale sulla regole di competenza.

13/07/06

TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006

Utenti - D.Lgs. 206/2005 - Clausole vessatorie e/o abusive - Inibitoria ex artt. 37 e 140 - Giusti motivi di urgenza - Significato - Fumus boni iuris - Ricorrenza - Necessità.
Ai fini dell'inibitoria di cui agli artt. 37 e 140 D.lgs. 206/2005, azione di carattere preventivo e collettivo, legislatore richiede, con formula del tutto innovativa, la sussistenza di "giusti motivi di urgenza", con il precipuo intento di svincolare la tutela cautelare in questione dal più rigido presupposto del "pregiudizio imminente e irreparabile" di cui all'art. 700 c.p.c.. Tuttavia tale scelta legislativa impone pur sempre all'interprete una valutazione, necessariamente sommaria, sul "fumus boni iuris" - "id est" sulla vessatorietà e/o abusività delle clausole impugnate, così procedendo anche ad una valutazione della sussistenza del "periculum in mora", ovverosia di una situazione tale da giustificare l'anticipazione degli effetti di una decisione che altrimenti potrebbe essere adottata solo in esito al giudizio di merito. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. -

29/09/05

CORTE DI CASSAZIONE, 29 settembre 2005, n. 19140

Nei contratti conclusi mediante moduli e formulari o nell'ipotesi in cui il contratto sia comunque stato predisposto da una delle parti e l'altra vi abbia semplicemente prestato adesione, va interpretata contro l’autore la clausola di dubbia interpretazione.
Qualora vi sia un contrasto tra una clausola rientrante nelle condizioni generali (favorevole all'aderente) ed una clausola vessatoria, la preferenza va data alla tesi sostenuta dall'accettante contro il predisponente (nella fattispecie, la Corte ha respinto la tesi in una compagnia di assicurazioni in tema di clausola contenente il rinnovo tacito del contratto in mancanza di disdetta comunicata con un anticipo di almeno tre mesi).

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