ARCO IUS

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13/01/09

corte Cass. 13 gennaio 2009, n. 551


Sanzioni – ausiliari del traffico– parcheggio sul marciapiede – competenza – insussistenza
Gli ausiliari del traffico non possono infliggere multe nei casi di parcheggio su un marciapiede non funzionale al posteggio o nei casi di manovra in un'area in concessione e neppure nei casi di circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici.
(Fonte: Altalex Massimario)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 13 gennaio 2009, n. 551

FATTO E DIRITTO
G.L. impugna per cassazione la sentenza 3 novembre 2005, n. 5899 con la quale il Giudice di pace di Bologna ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale n. 583517 redatto nei suoi confronti il 6 aprile 2005 dalla polizia municipale della città per avere posteggiato un ciclomotore sul marciapiedi di Viale ****.Parte intimata resiste con controricorso.Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo la reiezione del ricorso per sua manifesta infondatezza.Il Collegio, condividendo precedenti pronunzie di legittimità in controversie analoghe (Cass. 26 gennaio 2005, n. 1565, 7 aprile 2005, n. 7336, 17 febbraio 2006, n. 18186, 27 luglio 2007, n. 16777 e recentemente su ricorso 16954/06 deciso il 10 novembre 2008) ritiene di non poter recepire le opinioni e le conclusioni espresse dal P.G.Né ciò osta alla procedura - ed alla pronunzia - in camera di consiglio, la cui inesperibilità è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (ex pluribus, Cass. 11 giugno 2005, n. 12384, 3 novembre 2005, n. 21291 SS.UU.).La l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione".Al comma 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che "le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla l. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lettera c)".La l. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che "la l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile" (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e 133" (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158, lettere b) e c) e comma 2, lettera d)" (comma 3).Il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di persone, ha stabilito con le norme sopra richiamate che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi" (Corte cost., ord. n. 157 del 2001).Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.L'art. 17, commi 132 e 133, tenuto conto della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio della funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12 c.d.s.), vengono con provvedimento del sindaco legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (Cass. 7 aprile 2005, n. 7336 cit.).Il legislatore, evidentemente conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni, per i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi, riguardano soltanto le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto di concessione", poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei posteggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati.In tal senso, è significativo che al personale in esame "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b), c), e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in seconda fila", "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata" dei veicoli puntualmente indicati.Analogamente, la l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, come interpretato dalla l. n. 488 del 1999, art. 68, costituisce norma di stretta interpretazione per quanto riguarda le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di "sosta nelle aree oggetto di concessione", ove ne siano state concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed "inoltre" di "circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico" attribuite al personale ispettivo delle dette aziende.Ne consegue che gli ausiliari del traffico, dell'una e dell'altra categoria, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone - dalla quale dipendono ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino.Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse - quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici - l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 c.d.s. e non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più interessa, 133.Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata.Peraltro, non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada è stata accertata da un soggetto non legittimato a detto accertamento ai sensi della l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'opposizione e la condanna del Comune di Bologna al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione opposto; condanna il Comune di Bologna al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in euro 700, di cui euro 600 per onorari e, per il grado di legittimità, in euro 500, di cui euro 400 per onorari, oltre accessori.

18/12/08

Corte Cass., sent. 29709/2008

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 18 dicembre 2008, n. 29709
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto notificato il 14. 7. 2006, il Comune di Scarperia ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Borgo San Lorenzo del 3.2.2006, che aveva annullato i verbali della polizia municipale di Scarperia del 21.7.2005 e dell'8.8.2005 che avevano contestato a N.G. la violazione dell'art. 157 C.d.S., commi 5 e 8, ritenendo il fatto non sanzionabile per insufficienza di prove sull'elemento psicologico.

L'intimato N.G. si è costituito con controricorso.

Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e per il suo accoglimento per manifesta fondatezza.
Con l'unico motivo il ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia e violazione dell'art. 194 C.d.S., e L. n. 689 del 1981, art. 3, censurando la sentenza impugnata per avere annullato i verbali opposti ritenendo che, stante la presenza nel luogo della infrazione di altri mezzi parcheggiati in modo irregolare non contravvenzionati, il ricorrente fosse caduto in buona fede in errore in ordine alla non illegittimità della sua condotta in ragione della tolleranza tacita dell'Autorità.

Il motivo è manifestamente fondato.

L'argomentazione del giudice di pace, che ha dedotto dal fatto che altri veicoli parcheggiati in modo irregolare non fossero stati contravvenzionati una sorta di tolleranza tacita dell'Autorità alla commissione dell'illecito amministrativo, tale da influire sulla sussistenza della colpa, non può essere in alcun modo condivisa, tanto con riferimento al procedimento logico deduttivo, atteso che la conclusione viene tratta da circostanza la non contestazione della violazione ai proprietari degli altri veicoli - di per sè non univoca, che può ben dipendere da altre cause, sia in punto di diritto, tenuto conto che l'errore sulla illiceità dei fatto, per essere incolpevole e quindi causa di giustificazione della violazione, deve trovare causa in un fatto scusabile, situazione questa che se può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, certo non può ravvisarsi, allorchè si sia comunque consapevoli della sua illegittimità, in una presunta tacita tendenza dell'Autorità a non punire quella determinata condotta, dal momento che tale consapevolezza di per sè esclude l'errore, mentre la asserita tolleranza dell'Autorità costituisce fenomeno, sotto tale profilo, del tutto irrilevante.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa al giudice di pace di Firenze, che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di pace di Firenze, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008.

25/11/08

Trib Modena, 25 novembre 2008


Eccesso di velocità – multa – Telelaser – avvistabilità degli operatori - necessità - conseguenze
Nel caso di accertamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiatura Telelaser (LTI 20.20), gli agenti devono essere visibili dall’autista, soprattutto se l’infrazione avviene di notte; diversamente la multa così irrogata va annullata.
In materia di multe e decurtazione di punti, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29.07.2008, n. 20544
(Fonte: Altalex Massimario)


Tribunale di Modena
Sentenza 25 novembre 2008
(Giudice Pagliani)

Svolgimento del processo

Come da atti di causa e sopraesteso verbale d'udienza.

Motivi della decisione
A M. A. è stata contestata dalla Polizia Municipale di Cavezzano (MO) la violazione dell'art. 142, 9° c., Codice della strada, per eccesso di velocità rilevato con apparecchio elettronico.A. M. con il ricorso in opposizione ha sollevato diversi motivi di censura avverso il verbale contestatogli il 14 marzo 2007:
1) l'inaffidabilità dello strumento rilevatore utilizzato (Telelaser LTI 20.20);
2) l'errata compilazione del verbale opposto (in quanto non veniva indicato il risultato della riduzione del 5% della velocità rilevata pur essendo indicata tale tolleranza);
3) la violazione dell'art. 183 DPR 14/12/1992 n. 495 (in base al quale gli agenti operanti sulle strade devono essere visibili);
4) la mancanza di valore probatorio del verbale impugnato. L'opposizione è stata decisa, con contestuale pubblica lettura del dispositivo, in base alla seguente motivazione: "ritenuto fondato ed assorbente il motivo del ricorso attinente il posizionamento disposto non in forma visibile del nucleo di rilevamento, accoglie il ricorso stesso e per l'effetto annulla il verbale di contestazione...".L'amministrazione comunale appellante svolge diversi motivi di appello:
con il primo motivo censura deduce violazione delle regole sull'onere della prova da parte del giudice di prime cure, in relazione alla circostanza della visibilità degli agenti operanti, ai sensi dell'art. 183 DPR 14/12/1992 n. 495;
con gli altri motivi esamina gli altri punti dell'impugnazione del verbale di contestazione svolgendo le medesime obiezioni già proposte nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado.Quanto, dunque, al primo motivo di opposizione, esso riguarda la motivazione del primo giudicante sulla prova della non visibilità degli agenti, indefettibile presupposto della legittimità dell'ordinanza. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata, benché necessariamente sintetica in quanto resa con pronuncia contestuale in udienza, è corretta. Dalle risultanze istruttorie acquisite emerge con certezza che la pattuglia non era visibile. L'orario dell'accertamento è indicato 20,58 del 14 Marzo 2007. Dunque, era buio. Nel verbale non vi è alcun riferimento alla presenza di illuminazione pubblica. Dalla deposizione resa in primo grado dall'agente Caleffi risulta che la pattuglia era posizionata a circa cento metri dal punto del rilevamento della velocità, e sul lato opposto della carreggiata rispetto alla direzione di marcia di M.; tanto che per intimargli l'alt l'agente si è portato al centro della strada, per poi attraversarla e contestare la violazione.
In tale condizione, né gli agenti di polizia municipale, né la vettura potevano essere avvistabili e riconoscibili da un conducente nelle condizioni di M.. Infatti, in zona con limite di velocità urbano, si presume che M. procedesse con le luci anabbaglianti, e non certo con i proiettori abbaglianti azionati, circostanza quest'ultima che, in ogni caso, non è mai stata riferita né verbalizzata. Nelle descritte condizioni di marcia, non è possibile avvistare chi si trova a cento metri di distanza dall'altra parte della strada; sia per la distanza che per il fatto che i fari anabbaglianti sono orientati verso destra, e non verso il lato sinistro della direzione di marcia. In ragione delle esposte considerazioni, il ricorrente in primo grado aveva fornito la prova del fatto fondante l'illegittimità dell'accertamento, e spettava all'amministrazione fornire la contraria prova positiva dell'avvistabilità concreta degli operanti; prova che, tuttavia, non solo non è stata fornita, ma che non poteva essere fornita perché non contenuta nel verbale di accertamento, nel quale infatti non erano state indicate: le condizioni di illuminazione della strada; la posizione della pattuglia e degli operanti; la distanza tra il punto di accertamento e la posizione della pattuglia; la concreta avvistabilità, in definitiva, degli operanti e della vettura di servizio; elementi tutti che devono essere indicati nel verbale per esplicare in concreto le condizioni di fatto dell'accertamento, e dare conto dell'elemento specifico dell'avvistabilità degli agenti, presupposto di legittimità dell'accertamento; specie in caso di verbale relativo ad un accertamento in orario notturno.Sulla base delle soprastanti considerazioni, quindi, deve riscontrarsi la corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio e la correttezza e sufficienza della motivazione da parte del primo giudicante e, viceversa, l'infondatezza dell'appello.Ogni altro motivo di appello è, infatti, superato ed assorbito dall'accoglimento del motivo di ricorso che, per le ragioni sopra esposte, conduce all'annullamento dell'accertamento.Ne consegue il rigetto dell'appello e la condanna alle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dal Comune di Cavezzo verso la sentenza n. 21/08 del giudice di pace di Mirandola;dichiara tenuto e condanna il Comune di Cavezzo a rifondere a M. A. le spese processuali che liquida nella misura di complessivi euro 1.721,90, di cui euro 15,48 per spese, euro 515,00 per competenze, euro 720,00 per onorari, euro 156,31 per rimborso spese generali.

20/09/08

GdP Galatina, 20 settembre 2008

Giudice di Pace Galatina
Sentenza 20 settembre 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Galatina, nella persona dell'Avv. Antonio Sindaco,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, REG. 216/2002,prornossa da:
............. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco D'Agata
Ricorrente
Contro:
Ministero dell'interno: rappresentato e difeso dall'A vvocatura Disrettuale dello Stato di Lecce
Resistente

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato il Sig. ........residente in Lecce, alla via ed elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell'Avv. Francesco D'Agata dal quale è rappresentato e difeso, proponeva ricorso dinanzi a Questo Giudice di Pace, avverso il verbale di accertamento di violazione elevato dalla Polizia Stradale di Lecce in data ........... con il quale veniva immediatamente contestata la violazione della norma del C.d.S. di cui all'axt. 142 comma 9, poiché a bordo dell'autovettura tg............, il conducente dallo stesso, circolava in località Zollino, alla velocità dì km/h... eccedendo di........Km/h il limite massimo di velocità stabilito in ..... Km/h.
Eccepiva il ricorrente la nullità del verbale di contestazione per "lo stato di necessità; omessa segnalazione preventiva circa la presenza di dispositivi dì rilevamento elettronico della velocità; manifesta lesione deli'art. 3 e 24 della Cost.; inidoneità della sfrumentazione tecnico di rilevameno Telelaser; mancato riferimento sul verbale di accertamento di infrazione della
foto contenente la prova: della avvenuta violazione dell'art. 142, comma 9°;. mancanza dì prova rigorosa sulla perfetta funzionalità dell'apparecchio utilizzato, carenza dei requisiti metrologici legali dell'apparecchiatura.
Il Ministero dell'interno depositava in data 03 6 2008 documentazione presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Galatina.
Istruita la causa con i mezzi istruttori in atti, e precisate le conclusioni in udienza.
Motivi della Decisione
L'opposizione avverso il verbale di contestazione va accolta in quanto fondata.
Invero, ritiene Questo Giudice prevalente, su ogni altra eccezione, quella relativa alla stato di necessità che esclude la responsabilità ex art. 4 Legge 689/81.
Ed infatti, è stata prodotta in atti idonea documentazione medica rilasciata dall'Ospedale di Scorrano, in cui si legge che il Sig.......... in data 28 01 08 (coincidente con la data della contestazione di cui al verbale impugnato) si recava presso il Pronto Soccorso in quanto affetto da un dolore toracico e da crisi ipertensiva.
In ogni caso il verbale impugnato è da considerarsi comunque nullo in quanto sulla strada percorsa dal ricorrente non vi era alcuna segnalazione preventiva del sistema di rilevamento della velocità utilizzato dagli Agenti accertatori. Le caratteristiche e le specifiche capacità del telelaser richiedono che questo sia utilizzato solo in costanza di un idoneo segnale di avvertimento per gli utenti della strada.
lnoltre non vi è prova in atti che il Telelaser utilizzato sia stato regolrmente tarato secondo le normative europee e nazionali di riferimento, trattandosi di apparecchiatura rientrante nella categoria delle strumentazioni a "metrologia legale", dall'utilizzazione delle quali derivano concreti effetti giuridici.
Non e stato provato e dimostrato quindi, che tale strumeutazione sia stata sottoposta a periodiche tarature e controlli presso centri opportunamente predisposti e in linea con la normativa europea, i cosiddetti centri SIT (i quali sono depositari delle grandezze metrologiche individuate con DM n. 591).
Di conseguenza, la totale assenza di un certificato di taratura rilasciato da un apposito centro rende inidonea e assolutamente inattendibile la fondatezza del rilevamento effettuato con apparecchiatura utilizzata, che non può dipendere solo da un generico autocontrollo, contrario ad ogni principio di certezza del diritto. Da qui l'illegittimità della procedura amministrativa sanzionatoria attivata sfociata nel verbale oggi impugnato.
La domanda va accolta, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Galatina, accolte le conclusioni rassegnate oralmente; ritenute fondate le sue deduzioni; definitivamente pronunciando, in accoglimento della proposta opposizione,
ANNULLA
Il verbale 700005553511 emesso dalla Polizia Stradale di Lecce il 28.01.2008.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Sentenza esecutiva per legge.
Galatina lì oggi 9.20.08.

29/07/08

Cass. SSUU 29 luglio 2008, n.20544


Patente a punti– decurtazione dei punti – sanzione amministrativa – giurisdizione del GO – impugnazione – pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta – irrilevanza – assenza corsi di recupero – rilevanza [art. 126-bis, d.lgs. n. 285/1992]

La decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, le cui controversie sono attratte alla giurisdizione del giudice ordinario
In caso di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, non è preclusa l’impugnativa della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per recupero del punteggio
(Fonte: Altalex Massimario)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 29 luglio 2008, n. 20544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo Carbone Primo Presidente Rel.
Dott. Giovanni Prestipino Presidente di sez.
Dott. Roberto Preden Presidente di sez.
Dott. Maria Gabriella Luccioli Consigliere
Dott. Antonio Merone Consigliere
Dott. Pasquale Picone Consigliere
Dott. Fabrizio Forte Consigliere
Dott. Ettore Bucciante Consigliere
Dott. Giovanni Amoroso Consigliere
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro protempore, PREFETTO DI TREVISO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende opelegis;
-ricorrenti-
Contro
G.L.
-intimato-
Avverso la sentenza n. 805/04 dei Giudici di pace di TREVISO, depositata il 28/07/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/08 dal presidente dott. Vincenzo Carbone;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'A.G.O., rimessione a sezione semplice per l'ulteriore corso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice di pace di Treviso, L. G. proponeva opposizione avverso un verbale di contestazione di infrazione di norma sulla circolazione stradale elevato dalla Polizia stradale di Venezia il 3.7.2003, limitatamente alla sanzione di decurtazione dei punti della patente, allegando di aver provveduto alla sanzione pecuniaria.
Con sentenza del 28.7.2004, il giudice di pace accoglieva l'opposizione, ritenendo illegittima la sanzione della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per il recupero del punteggio.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, lamentando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il di fatto di giurisdizione del giudice ordinario avverso il provvedimento di decurtazione dei punti dalla patente per infrazione stradale, a norma dell'art. 126-bis cod.strada [1], ritenendo che tale giurisdizione si appartenga al G.A.
Ritiene il ricorrente che il provvedimento di decurtazione suddetto non attenga all'accertamento della violazione stradale, venendo effettuato proprio allorché detto accertamento è ormai concluso.
2. Il motivo è infondato.
L'art. 126-bis del d.lgs. n. 285/1992 statuisce che «all'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti.
Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente».
Ne consegue che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione,quali quelli di decurtazione progressiva di punti (cfr. Cass. S.U. 11/02/2003, n. 1993; Cass. S.U. 07/02/2006, n. 2519; Cass. S.U. 06/02/2006, n. 2446; Cass. S.U. 19/04/2004, n. 7459).
Da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi, anche perché un'interpretazione che escludesse la specifica tutela approntata dagli artt. 22 e 23, L. n. 689 del 1981 nei soli casi di decurtazione dei punti (che culmina nella sospensione della patente, allorché risultino esauriti tutti i punti), mentre la consentisse per la sospensione, urterebbe contro l'omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada, determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 cost. (C. cost. 12 febbraio 1996, n. 31).
Va quindi affermata la giurisdizione dell'AGO.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 204-bis cod. strada, assumendo che, effettuato il pagamento in misura ridotta, risulta esaurita l'opzione tra tale pagamento e l'opposizione, per cui quest'ultima sarebbe inammissibile.
4.1. Il motivo è infondato.
L'art. 202, c. 1., d.lgs. n. 285/1992 statuisce che «per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme».
L'art. 203, c. 1, d.lgs. n. 285/2992 statuisce che «il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione….».
L'art. 204-bis, c. 1, d.lgs. n. 285/1992 statuisce che: «Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione».
4.2. Da tale quadro normativo deriva che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il «pagamento in misura ridotta» solo se effettuato nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione preclude, a norma degli artt. 202 e 203, primo comma, del codice della strada, il ricorso amministrativo (o giurisdizionale). Qualora, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all'impugnazione (Cass. 17/10/2005, n. 20100; Cass. n. 6167/2003).
Pertanto, quando nessun pagamento è ancora stato effettuato, il procedimento giurisdizionale è correttamente avviato, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione; né trova in tale successivo evento motivo di improseguibilità, in quanto l'uso alternativo dei rimedi offerti dalla legge non è piu' praticabile una volta che sia stato attivato uno di essi (electa una via no datur recursus ad alteram).
4.3. Sennonché, proprio per la costruzione normativa dell'art. 202 cod. strada, secondo cui il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, per le stesse non vi è preclusione all'opposizione al prefetto o al giudice ordinario, in conseguenza dell'avvenuto pagamento in misura ridotta.
Tale pagamento in misura ridotta, infatti, comporta solo un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata (che della sanzione pecuniaria è il presupposto necessario giuridico-fattuale), ma, proprio perché il pagamento non influenza le sanzioni accessorie, non è impeditivi delle opposizioni (di cui agli artt. 203 e 204 bis cod. str.) che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione né la sanzione pecuniaria né la violazione contestata (ad esempio, perché la violazione già astrattamente non contemplava tale sanzione accessoria o non la prevedeva nella misura applicata).
4.4. Tanto si è verificato nella fattispecie, avendo l'opponente contestato davanti al giudice di pace non la violazione ascrittagli né la sanzione amministrativa irrogata (per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta), ma l'illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per recupero del punteggio.
5. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2008.
Il Presidente est.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008.

25/06/08

Corte Cass. 25 giugno 2008, n.17361


Autovelox - controllo – taratura – eccesso di velocità – misuratori – necessità - insussistenza [art. 142 c.d.s.]
In tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE

Sentenza 25 giugno 2008, n. 17361
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza del 22 agosto 2005, il giudice di pace di Venezia respingeva l'opposizione proposta da R.A. e F. P. avverso il verbale di contestazione di infrazione del codice della strada per eccesso di velocità emesso dal comune di Venezia il 21 aprile 2004 con il n. ****. A tal fine il giudicante rigettava tanto le doglianze relative alla affidabilità dell'apparecchiatura autovelox per mancata omologazione, omessa taratura e periodicità dei controlli, quanto i rilievi formali in ordine alla formazione del verbale.
F. e R. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 14/18 novembre 2005, affidandosi a sei motivi di ricorso. Il comune di Venezia si è costituito con controricorso.
E' stata fissata la trattazione della causa con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Le parti hanno depositato memoria.
Con il primo motivo è denunciata nullità della sentenza conseguente alla tardiva costituzione del comune, che aveva depositato la memoria autorizzata solo il giorno prima dell'udienza del 30 giugno 2005, così verificandosi acquiescenza dell'ente sui motivi di ricorso.
Con il secondo motivo i ricorrenti, sempre denunciando un vizio del procedimento, assumono che sia stato violato l'art. 111 Cost., comma 2, in relazione alla questione posta sulla verifica annuale e relativa taratura dell'apparecchio autovelox: si sostiene che parte ricorrente aveva eccepito in seconda udienza che il ricorso trovava fondamento anche nel libretto di istruzioni, ma il giudice aveva ritenuto la domanda nuova, mentre trattatasi di specificazione di quanto già esposto originariamente o, al più, di motivo aggiunto, che il giudice doveva peraltro valutare nell'esame del rapporto sottostante la pretesa dell'amministrazione.
Con il terzo motivo è censurato il deposito della sentenza oltre 15 gg. dalla lettura del dispositivo, con la citazione di una sentenza della Corte di cassazione successiva alla data deliberazione, così nuocendo alle ragioni di parte ricorrente, disattese per motivi diversi da quelli effettivamente rilevanti.
Il quarto e quinto motivo espongono violazione o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 201 C.d.S. per utilizzo dell'autovelox 1047C-2 con modalità fissa, in assenza di organi di polizia, senza omologazione apposita. Inoltre l'apparecchio non potrebbe offrire valida prova perchè non sottoposto a verifica iniziale o periodica, nè a taratura.
Con il sesto motivo la sentenza è criticata perchè non avrebbe considerato la rilevanza della mancata indicazione, nel verbale, del giudice di pace competente e delle modalità di ricorso. Conviene esaminare in ordine logico quest'ultimo motivo, il cui accoglimento secondo il ricorrente renderebbe nullo l'atto amministrativo, assorbendo ogni altro vizio del provvedimento e del giudizio di opposizione.
Il motivo è formulato in maniera inammissibile e risulta comunque infondato. Sotto il primo profilo va rilevato che la sentenza impugnata ha disatteso il ricorso sul punto i assumendo che nel verbale alla voce ricorso art. 203 e segg. delle "modalità di estinzione" era ben segnalata l'Autorità competente a ricevere l'opposizione. Per contestare la sentenza parte ricorrente, atteso che la motivazione smentisce il presupposto di fatto lamentato, avrebbe dovuto denunciare il vizio di motivazione, invece di dolersi di una violazione di una legge che non risulta applicata dalla sentenza in modo difforme da quello sollecitato. In secondo luogo, per far emergere l'erroneità della motivazione in relazione alla legislazione vigente, l'istante avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, precisare, mediante integrale trascrizione della medesima, la risultanza contestata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti, di delibarne la decisività. (Cass 11886/06; 12362/06).
Peraltro la tesi esposta in ricorso è infondata, giacchè giurisprudenza ormai consolidata del Supremo Collegio reputa che in tema di sanzioni amministrative, l'omessa o erronea indicazione nel provvedimento sanzionatorio del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sullo stesso, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, non può1 considerarsi nè una mera irregolarità priva di ogni effetto, nè un'omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato, il quale, tuttavia, ha l'onere di dimostrare, e il giudice il dovere di rilevare, la decisività dell'errore (cass 11405/06; 12895/06). Nel caso di specie l'irregolarità asserita non ha pregiudicato in alcun modo parte ricorrente ai fini del ricorso, inoltrato tempestivamente e regolarmente trattato.
Per motivi analoghi risulta inammissibile anche il primo motivo:
parte ricorrente non indica quale concreta limitazione difensiva sia derivata dalla tardività della costituzione in giudizio del Comune o comunque dal deposito tardivo delle memorie, sicchè vano risulta il richiamo degli artt. 24 e 11 Cost.. Nè la norma di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, che viene indicata per sostenere che da tale ritardato deposito scaturisce automaticamente la nullità della sentenza, contiene una simile previsione; consta invece nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione che nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, la previsione della trasmissione, posta dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2, a carico dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, degli atti relativi all'infrazione al giudice che li abbia richiesti, a prescindere dalla costituzione in giudizio di detta autorità, non preclude a quest'ultima la facoltà1 di costituirsi e di depositare poi ogni altro documento ritenuto opportuno per spiegare le proprie difese, nè dispensa il giudice dal dovere, di cui all'art. 116 cod. proc. civ., di compiere una valutazione completa di detti documenti, ponendoli a sostegno dell'accertamento relativo alla violazione commessa. (Cass 12821/03; v. anche n. 14016/02).
Manifestamente infondato è anche il preteso vizio processuale denunciato con il terzo motivo. Il termine per il deposito della motivazione della sentenza resa al termine del procedimento speciale di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 è infatti termine ordinatorio, senza che alcuna disposizione preveda che la violazione di esso comporti nullità della sentenza. Nè ha rilevanza il fatto che sia stata citata in motivazione una sentenza di legittimità emessa dopo la lettura del dispositivo della sentenza impugnata. Le sentenze della Corte non costituiscono infatti jus superveniens di cui sarebbe preclusa la rilevanza in una controversia già definita, ma interpretazioni del diritto vivente, richiamate dal giudice di merito a motivazione del percorso argomentativo che ha fondato la decisione già resa.
Inoltre nei gradi di impugnazione ogni sentenza della stessa Corte sarebbe stata comunque utilizzabile, sicchè il motivo di ricorso risulta comunque inammissibile per carenza di interesse.
Secondo, quarto e quinto motivo possono essere trattati congiuntamente perchè sono relativi alla contestata utilizzabilità dell'apparecchiatura autovelox per far risultare la violazione commessa dal conducente del veicolo, fermo che il vizio processuale di cui al secondo motivo non sussiste, perchè dalla sentenza (pag. 5 prima parte) non risulta che sia stata accolta l'eccezione di domanda nuova, meramente riportata in narrativa ma non risolta in motivazione.
Due sono in sostanza le lamentele dei ricorrenti: a) l'omesso, prova di idoneo documento di revisione periodica dell'apparecchiatura e relativo obbligo di taratura; b) la carenza di apposita omologazione che consentisse il funzionamento automatico senza presidio dell'organo di polizia.
Il primo rilievo è infondato. La Corte ritiene infatti di confermare quanto già in altri casi deciso (cfr sent. 23978 del 19 11 2007, pag. 22, relativa a sanzione accertata nel 2005), affermando che le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie.
Anche il secondo rilievo, sviluppato nel quarto e quinto motivo di ricorso e ai punti 4 e 5 della memoria, risulta privo di fondamento.
Preliminarmente occorre chiarire che non giova ai ricorrenti la sentenza n. 277 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato infondata la questione sottopostale (art. 45 C.d.S.) per erronea individuazione della norma indicata come termine di comparazione, così non pronunciandosi sulla necessità di verifiche successive del funzionamento degli apparecchi. In secondo luogo mette conto qui riportare il contenuto della citata sentenza n. 23978 del 2007, che ha risolto analogo ricorso. Si legge colà che il legislatore non ha adottato nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate alle apparecchiature in utilizzo. E la sentenza così prosegue:
"In particolare, si è ritenuto che:
- la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma "le singole apparecchiature" devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass. 5.7.06 n. 15324, 24.3.04 n. 5889);
- ... l'errore tecnico, imputato al Ministero dei Lavori Pubblici nell'esercizio del potere di classificazione degli apparecchi elettronici di rilevazione della velocità può essere fatto valere dall'interessato solo per il tramite di un vizio di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), ma non domandando al giudice, eventualmente anche a mezzo di consulente tecnico, un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dalla P.A. (Cass. 2.8.05 n. 16143);
- il termine di validità dell'omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore; ciò che si evince chiaramente sia dal D.M. 30 novembre 1998, n. 6025, art. 3, sia dal D.M. 20 marzo 2000, n. 1824, art. 2, sia dalle premesse dei detti decreti, nelle quali risulta come la determinazione ministeriale sia adottata sulla richiesta del produttore onde autorizzare la commercializzazione del prodotto in quanto riscontrato conforme agli standard normativamente richiesti;
pertanto, la scadenza del termine d'omologazione del modello d'apparecchiatura incide soltanto sulla possibilità per il costruttore di continuare a vendere le apparecchiature di quel modello e non sull'ulteriore utilizzabilità, oltre la scadenza di quel termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati; diversamente opinando, si perverrebbe all'assurda conseguenza per cui un'apparecchiatura acquistata in prossimità della scadenza dell'omologazione diverrebbe inutilizzabile a far data da tale scadenza pur se perfettamente funzionante ed idonea allo scopo in ragione degli accertamenti in base ai quali era stata concessa l'omologazione del modello (Cass. 26.4.07 n. 9950);
- nel caso di violazione dei limiti di velocità rilevata attraverso apparecchiature "autovelox", la mancata contestazione immediata della violazione, qualora l'organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere alla stessa e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall'art. 384 C.d.S., lett. e), del regolamento di esecuzione del codice della strada, non è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo, con l'indicazione di apparecchi più adeguati (o con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio), risolvendosi una tale valutazione in una inammissibile ingerenza nel modus operandi dellapubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (Cass. 7.11.03 n. 16713, 2.8.05 n. 16143);
in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass. 5.7.06 n. 15324, 16.5.05 n. 10212, 20.4.05 n. 8233, 10.1.05 n. 287, 22.6.01 n. 8515, 5.6.99 n. 5542);" A questo insegnamento la Corte rimane fedele, non essendo scalfito dalla considerazioni di parte ricorrente, che si ostinano a riproporre la necessità di un onere probatorio aggiuntivo dell'amministrazione, oltre quello relativo all'accertamento strumentale dell'eccesso di velocità, relativo alla funzionalità della apparecchiature sulla base, come da ultimo si è riportato, di astratte congetture.
Discende da quanto esposto la manifesta infondatezza del ricorso e la condanna dei soccombenti alla refusione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 680,00 di cui 100,00 per spese e Euro 580,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2008.

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