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03/03/08

TRIBUNALE DI MILANO Sez. XI del riesame, 3/03/2008

Circolazione di prodotti d’imitazione ingannevoli e pericolosi per la salute - Configurabilità del reato (art. 5 D. Lgs. n. 73/1992) - Limiti - Fattispecie.
Il reato di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo del 25/01/1992 n. 73, è un reato di pericolo concreto, posto a tutela dei consumatori più deboli (in particolare anziani, bambini, portatori di handicap, analfabeti...) ed è diretto a scongiurare il pericolo di incidente derivanti dalla circolazione di prodotti d’imitazione ingannevoli e pericolosi per la salute dei consumatori stessi. Tuttavia, detto reato non è configurabile quando la condotta riveste in concreto un carattere non offensivo. Fattispecie, di commercializzazione di prodotti in materiale plastico poliuretano o gomma riproducenti generi di prodotti alimentari (ad. es. frutta, pane, verdure…), ciascuno con una etichetta in quattro lingue che avvertiva della non commestibilità e che il prodotto non era destinato ad essere venduto a singoli consumatori, bensì destinati a grossisti per l’utilizzazione in composizioni e ceste di arredo decorativo, composte in modo tale che i singoli “frutti” non potevano essere staccati ed utilizzati nemmeno accidentalmente. Pres. Carfagna - Rel. Mannocci - Giud. Rizzardi - Imp. M..

08/11/07

Cass. pen. Sez. III Sent., 08/11/2007, n. 46656

In tema di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, è configurabile il reato previsto dall'art. 112, comma primo, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto codice del consumo), in caso di inosservanza del provvedimento amministrativo di interdizione in commercio di determinati prodotti, purchè siano "effettivamente" pericolosi; diversamente, ove difetti tale provvedimento interdittivo, è configurabile il reato previsto dall'art. 112, comma secondo (che punisce il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi) in presenza di una "verosimile" pericolosità del prodotto, purchè intrinseca e desumibile da concreti elementi di fatto. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Bolzano, 18 Giugno 2007)

26/09/07

CORTE DI CASSAZIONE Sez. II Penale, 26/09/2007 (Ud.27/06/2007), Sentenza n. 35580

Occupazione abusiva di immobile IACP - Esigenza di reperire un alloggio - Stato di necessità - Configurabilità - Presupposti.
Ai fini della sussistenza dell'esimente dello stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p., rientrano nel concetto di danno grave alla persona non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell'art. 2 della Costituzione…, fra i quali deve essere ricompreso il diritto all’abitazione, in quanto l’esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona'. Nel caso di specie, era stata omessa dai giudici di merito qualsiasi indagine al fine di verificare sia le obiettive condizioni economiche dell’imputata, l’esigenza di tutela del figlio minore, la minaccia dell’integrità fisica degli stessi, sia gli ulteriori requisiti (necessità ed inevitabilità) per ritenere la sussistenza dell’esimente in parola. Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che avevano escluso la configurabilità dell’esimente di cui all’art. 54 c.p. in relazione all’occupazione abusiva di un immobile IACP. Presidente F. Morelli, Relatore P. Zappa.

28/01/07

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 gennaio 2007 (Ud. 19/10/2006), Sentenza n. 2897

SALUTE - Alimenti - Cattivo stato di conservazione Configurabilità del reato - Prescrizioni normative - Danno per la salute del consumatore.
Nella previsione di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 283/1962, non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza. (Cass. Sez. Un. 19.12.2001, sentenza n. 40, ric. Butti). Sicché, una volta accertata l'inosservanza di accorgimenti igienico - sanitari riferiti alle modalità di conservazione (alla stregua di norme giuridiche di carattere tecnico ma anche di precetti generalmente condivisi dalla collettività), la fattispecie penale si configura senza che sia necessario un previo accertamento sulla commestibilità del prodotto o il verificarsi di un danno per la salute del consumatore ( vedi pure Cass., Sez. III, 27.1.2004, n. 2649, Gargelli). Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. Merlo.

21/12/06

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 21/12/2006 (UD.28/09/2006), Sentenza n. 42098

Esercizio di concorso a premi che riproduce il concorso a premi “ gratta e vinci” - Reato di cui all’art. 4, c.1, L. n. 401/1989 - Sussistenza.
Per l’attività di esercizio di concorso a premi che riproduce il meccanismo del “ gratta e vinci” è necessario richiedere l’autorizzazione dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell’art. 4, comma 1 legge 13 dicembre 1989 n. 401, non essendo sufficiente la comunicazione al Ministero delle attività produttive previsto dall’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, riservata a quei concorsi a premi aventi solo scopo promozionale di prodotti o servizi, la partecipazione ai quali deve essere di carattere gratuito.

25/09/06

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. II, 25/09/2006 (UD.15/02/2006), Sentenza n. 31557

Furto commesso sul bagaglio dei viaggiatori - Aggravante - Stazione o scalo - Nozione.
Ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 6) c.p. se la condotta di furto è commessa sul bagaglio di un viaggiatore che si trova allocato all’interno di un luogo delimitato seppure interno alla stazione, come è il locale di un’agenzia di autonoleggio delle autovetture, dal momento che il termine “stazione”, o scalo aeroportuale, esprime un concetto che si estende, da genus ad speciem, a tutte le installazioni ed aree, locali di transito o di sosta, uffici e attrezzature adibite a servizi ausiliari e quant’altro esistente ricollegabile al viaggio delle persone che colà si recano con i propri bagagli. Presidente F. Morelli, Relatore A. Conzatti.

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