ARCO IUS

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26/09/08

Tribunale di Milano, sent. 26 settembre 2008

Est. Carla Romana Raineri.

Codice del consumo – Foro esclusivo di residenza o domicilio del consumatore – Clausola oggetto di trattativa individuale – Derogabilità.

Affinchè si possa derogare alla regola del foro di residenza o domicilio eletto del consumatore, il contratto tra un professionista ed un consumatore deve contenere una clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16.05.07, il Sig. M. G. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 11951/07, R.G. 18889/07, emesso dal Tribunale di Milano, eccependo in via preliminare la incompetenza territoriale del Giudice adito, chiedendo nel merito che venisse accertata l’esatta misura del dovuto, ritenendo non giustificato l’importo azionato da F. S.p.a. in sede monitoria. Concludeva, pertanto, per la cancellazione della causa dal ruolo, ovvero per la revoca del decreto opposto, nel favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.07 si costituiva in giudizio F., instando per la conferma dell’opposto decreto, con rigetto dell’opposizione avversaria, in quanto priva di fondamento giuridico, con vittoria delle spese sia del giudizio ordinario che di quello monitorio.
All’udienza del 15.01.08 il giudice, al fine di esperire il tentativo di conciliazione e per ottenere dei chiarimenti in ordine alle modalità di stipula del contratto di finanziamento alla base del contenzioso, fissava per la comparizione personale delle parti, l’udienza del 27.03.08.
A tale udienza il Giudice, ritenuta l’astratta idoneità della eccezione pregiudiziale a definire il giudizio, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni fissando all’uopo l’udienza del 6.05.08, data in cui la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Carattere decisivo assume per la definizione della presente vertenza l’eccezione sollevata dall’attore-opponente, Sig. M., che deduce l’incompetenza territoriale del foro di Milano in virtù dell’applicabilità alla fattispecie della disciplina a tutela del consumatore e, per l’effetto, l’esclusività ed inderogabilità del foro territoriale costituito dal luogo di residenza del consumatore.
Si deve osservare preliminarmente che nessuna contestazione è stata svolta in ordine alla qualità di consumatore del Sig. M.; pertanto la circostanza può ritenersi pacifica.
La difesa della convenuta-opposta contesta in primo luogo l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 63 D.Lgs 206/2005 (codice del consumo), prevedendo tale articolo una competenza territoriale inderogabile “limitatamente alle controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo”. Il capo in questione si riferisce invero al credito al consumo, ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali ed ai contratti a distanza.
Nell’ambito di tali tipologie di contratto, il legislatore, ravvisando una particolare situazione di squilibrio tra il professionista ed il consumatore, ha previsto l’istituzione di un foro speciale ed inderogabile a tutela della parte ritenuta più debole.
La convenuta opposta nega che il contratto oggetto di causa sia stato negoziato fuori dai locali commerciali e considera dunque applicabile unicamente la disciplina generale dei contratti tra professionista e consumatore, contenuta nel Codice del Consumo agli artt. 33 e ss.
In tale prospettiva F. S.p.a., richiamando l’attenzione sul fatto che l’art. 33, lett. u) si limita a prevedere che: “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: (…) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”, osserva che la norma stabilisce solo la vessatorietà di una eventuale clausola derogativa della competenza, ma non anche un principio di inderogabilità come previsto dal già citato art. 63 cod. cons.
Di talché, una volta esclusa la inderogabilità del foro del consumatore, la competenza territoriale ben potrebbe radicarsi sotto il profilo degli alternativi fori legislativamente previsti dagli artt. 19, 20 c.p.c.
La tesi è suggestiva ma non può essere condivisa.
Ed invero, la difesa dell’opposta attribuisce alla qualificazione del foro del consumatore ex art. 33 lett. u) come foro “esclusivo” un significato in contrasto con la ratio della norma.
A tal proposito va osservato che la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14669/03; Cass. n. 377/07; Cass. 4208/07; Cass. 3379/05; Cass. 16574/05) e di merito (tra tutte Tribunale di Venezia 27.09.06) è ormai consolidata nel ritenere che la disposizione dettata dall’art. 1469 bis, 3 comma, ora art. 33, lett. u) Cod. Cons. si interpreta “nel senso che il legislatore, nelle controversie fra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del Giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile perle controversie nascenti da contratto”.
In altri termini l’art. 33, lett. u) Cod. Cons., nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale, derogabile solo ed esclusivamente con trattativa individuale.
Né l’art. 1469 ter (ndr: ora art. 34, comma 3 cod. cons.), per il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge, potrebbe essere interpretato vanificando in modo surrettizio la tutela del consumatore (così Tribunale di Venezia 27.09.06).
E tale tutela verrebbe altresì elusa nel caso in cui il professionista ometta di inserire nel contratto qualsivoglia clausola indicativa della competenza per far concorrere, con il foro del consumatore, i fori alternativi previsti ex lege (nel caso in esame il forum destinatae solutionis).
In conclusione, in armonia con la ratio sottesa all’art. 33 lett. u) del Codice del Consumo, e letta la disposizione nella sistematicità del Codice stesso, si deve ritenere che per poter derogare al foro di residenza o domicilio eletto del consumatore, il contratto tra un professionista ed un consumatore deve contenere una clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale.
Le considerazioni sin qui esposte rendono irrilevante l’ulteriore indagine in ordine al luogo di conclusione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 Cod. Cons.
L’opposizione va conclusivamente accolta, con riferimento all’eccezione preliminare, stante l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano.
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il G.I., in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra statuizione assorbita,
dichiara la propria incompetenza a decidere della controversia per essere territorialmente competente il foro del consumatore in applicazione dell’art. 33 lett u) D.Lgs 206/2005;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 11951/07, R.G. 18889/07, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’attore-opponente, liquidandole all’uopo in Euro 300,00 per esborsi; Euro 900,00 per diritti; Euro 1.800,00 per onorari; oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, lì 26.09.08

21/05/08

Cass. civ. Sez. I Sent., 21/05/2008, n. 13051

In tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, è vessatoria la clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che riconosce unilateralmente al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale, anche in mancanza di un giustificato motivo, così come richiesto, in via generale, dall'art. 1469 bis, quinto comma, n. 11, attualmente riprodotto nell'art. 33, secondo comma, lettera m), del d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, non potendosi qualificare tale previsione negoziale come meramente riproduttiva dell'art. 118 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con l'art. 10 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, sia perchè l'esclusione della vessatorietà delle clausole riproduttive delle disposizioni di legge, prevista nell'art. 1469 ter, terzo comma, ed attualmente riprodotta nell'art. 34, terzo comma del d.lgs. n. 206 del 2005, trova applicazione solo quando ne venga trasposto il nucleo precettivo e non, invece, quando il predisponente si avvalga autonomamente di una facoltà prevista dalla norma, isolandola dal contesto normativo in cui si colloca, sia perchè l'art. 118 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha una portata applicativa non limitata ai contratti con i consumatori. (Rigetta, App. Roma, 24 Settembre 2002)

Cass. civ. Sez. I Sent., 21/05/2008, n. 13051

In tema di azione collettiva, proposta, nella vigenza dell'art. 1469 sexies cod. civ., da una o più associazioni rappresentative dei consumatori, l'inibitoria dell'uso delle clausole vessatorie produce effetti anche sui contratti già stipulati al momento della pronuncia giudiziale, sia perché l'eliminazione delle clausole vessatorie da tutti i contratti che le contengono è coerente con le finalità attribuite dal legislatore comunitario all'azione collettiva sia perchè l'applicazione del divieto ai contratti ad esecuzione differita o con durata reiterabile (come quelli bancari) vigenti al momento dell'adozione dell'inibitoria, realizza la funzione preventiva propria di questo specifico strumento di tutela, escludendo la necessità di ricorrere all'azione individuale per espungere, in concreto, dai singoli regolamenti negoziali, le condizioni colpite dal provvedimento giudiziale. (Rigetta, App. Roma, 24 Settembre 2002)

Cass. civ. Sez. I Sent., 21/05/2008, n. 13051

In tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, ha natura vessatoria sia la clausola relativa al servizio di cassette di sicurezza che limita la responsabilità contrattuale del professionista, in caso di danneggiamento o distruzione delle cose custodite, ai soli danni comprovati ed obiettivi, con esclusione del valore d'affezione, assumendo come limite quantitativo del risarcimento il valore dichiarato dal cliente ed il conseguente massimale assicurativo, sia quella che riconosce alla banca il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata corrispondenza tra il valore dichiarato dal cliente e il valore effettivo, per essere, entrambe, oltre che lesive del divieto di limitazione della responsabilità contrattuale in caso di dolo o colpa grave, contenuto nell'art. 1229, primo comma, cod. civ., anche produttive di un significativo ed ingiustificato squilibrio tra le parti ex art. 1469 bis, primo comma, cod. civ., o, in caso di clausola formante oggetto di trattativa, ex art. 1469 quinquies, secondo comma, n. 2, cod. civ., in quanto dirette a limitare il diritto del consumatore ad agire, in caso d'inadempimento del professionista, anche per colpa lieve. (Rigetta, App. Roma, 24 Settembre 2002)

10/04/08

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 10 Aprile 2008, Causa C-412/06

Tutela dei consumatori - Contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Direttiva 85/577/CEE - Artt. 4, primo comma, e 5, n. 1 - Contratto di mutuo a lungo termine - Diritto di recesso - Dir. 85/577/CEE.
La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, dev'essere interpretata nel senso che il legislatore nazionale può prevedere che il diritto di recesso introdotto all’art. 5, n. 1, di detta direttiva può essere esercitato entro un mese dal pieno adempimento, ad opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti da un contratto di mutuo a lungo termine, qualora il consumatore abbia ricevuto un’informazione errata sulle modalità di esercizio di detto diritto.

Corte giustizia comunita' Europee Sez. I, 10/04/2008, n. 412

La Direttiva n. 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali deve essere interpretata nel senso che il legislatore nazionale può prevedere che il diritto di recesso introdotto dall'art. 5, n. 1 di detta direttiva può essere esercitato entro un mese dal pieno adempimento, ad opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti da un contratto di mutuo a lungo termine, qualora il consumatore abbia ricevuto un'informazione errata sulle modalità di esercizio di detto diritto.

06/12/07

Trib. Napoli, 06/12/2007

La disposizione prevista dall'art. 1469-bis, comma 3, n. 19, c.c., oggi art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo - D.Lgs. n. 206/2005, è divenuta certamente applicabile a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, qualunque ne sia l'oggetto e dunque anche al contratto di spedalità. Non vi è ragione, infatti, di differenziare l'ambito di applicazione della norma sulla base della forma o della tipologia del contratto, tenuto conto della sua formulazione letterale che contiene un richiamo del tutto generico ai contratti tra professionista e consumatore, senza attribuire alcun valore al modo con cui si è instaurato il rapporto contrattuale.

09/10/07

Trib. Bologna, 09/10/2007

In un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, la compilazione scritta a mano della clausola relativa al foro competente non prova che la stessa sia stata oggetto di trattativa individuale. Ne consegue la nullità della clausola e l'applicazione del criterio del foro esclusivo del consumatore.

04/10/07

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE C.E., Sez. I, 04/10/2007, Procedimento C‑429/05

Credito al consumo - Diritto del consumatore di procedere contro il creditore nell’ipotesi di mancata esecuzione o di esecuzione non conforme del contratto relativo ai beni o ai servizi finanziati dal credito - Presupposti - Menzione del bene o del servizio finanziato nell’offerta di credito - Apertura di credito con possibilità di far uso del credito concesso in momenti differenti - Possibilità, per il giudice nazionale, di rilevare d’ufficio il diritto del consumatore di procedere contro il creditore - Direttiva 87/102/CEE - Dir. 98/7/CE.
Gli artt. 11 e 14 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano a che il diritto del consumatore di procedere contro il creditore, previsto dall’art. 11, n. 2, della direttiva medesima, come modificata, sia subordinato alla condizione che la previa offerta di credito rechi menzione del bene o della prestazione di servizi finanziati. Inoltre, la direttiva 87/102/ CEE, come modificata dalla direttiva 98/7/CE, dev’essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale di applicare d’ufficio le disposizioni che traspongono nel diritto interno il suo art. 11, n. 2.

24/07/07

CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 24/07/2007 (Ud. 22/03/2007), Sentenza n. 16315

Totale impossibilità sopravvenuta della prestazione - Impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo - Natura - Effetti - Estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto - C.d. sinallagma funzionale - Impossibilità parziale - Natura - Effetti - Riduzione della controprestazione o al diritto al recesso - Sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione.
La totale impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.), che consiste in un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 22/10/1982, n. 5496; Cass., 6/2/1979, n. 794; Cass., 27/6/1978, n. 3166; Cass., 8/10/1973, n. 2532; Cass., 14/10/1970, n. 2018; Cass., 29/10/1962, n. 3076), integra infatti un fenomeno di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi degli artt. 1463 e 1256, 1° co., c.c. (v. Cass., 28/1/1995, n. 1037; Cass., 9/11/1994, n. 9304; Cass., 24/4/1982, n. 548; Cass., 14/10/1970, n. 2018), in ragione del venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte c.d. sinallagma funzionale), a tale stregua conseguendo la irrealizzabilità della causa concreta del con tratto (cfr. Cass., 24/4/1982, n. 2548; Casa., 15/12/1975, n. 4140; Cass., 26/3/1971, n. 882; Cass., 14/4/1959, n. 1092; Cass., 26/3/1954, n. 894). L'impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) consiste invece nel deterioramento della cosa dovuta, o più generalmente nella riduzione materiale della prestazione (cfr. Cass., 10/4/1995, n. 4119) che dà luogo ad una corrispondente riduzione della controprestazione o al diritto al recesso per la parte che non abbia un apprezzabile interesse al mantenimento del contratto, laddove la prestazione residua venga a risultare incompatibile con la causa concreta del contratto (cfr. Cass., 15/12/1975, n. 4140). Diversamente da tale ipotesi, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un impedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di per sé l'obiettiva ineseguibilità da parte del debitore. Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo «scopo di piacere» in cui si sostanzia la «finalità turistica»), essa implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore. Nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l'obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estintive, l'impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazione estingue invero il rapporto obbligatorio per il venir dell'interesse creditorio, e di conseguenza il contratto che dell'obbligazione costituisce la fonte per irrealizzabilità della relativa causa concreta. La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione (v. peraltro ancora Cass., 2/5/2006, n. 10138) di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 28/1/1995, n. 1037). Sicché, va pertanto affermato che l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce -analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione- (autonoma) causa di estinzione dell'obbligazione (v.. Cass., 9/11/1994, n. 9304). Presidente F. Trifone, Relatore L. A. Scarano.

CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 24/07/2007 (Ud. 22/03/2007), Sentenza n. 16315

Contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” c.d. “pacchetto turistico” o package (previsto dal d.lgs. n. 111/1995 ed ora trasfuso negli artt. 82 ss. d.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - Natura e funzione - Distinzione dai contratti di: organizzazione, intermediazione e viaggio - Elemento di qualificazione - Impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore - Effetti - Fattispecie - L. n. 1084/1977.
Nel delineare i caratteri e la funzione del contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o package), distinguendolo dal contratto di organizzazione (artt. 5 ss.) o di intermediazione (art. 17 ss.) di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1970 (resa esecutiva con L. 27 dicembre 1977, n. 1084), e nel porre in rilievo che la causa concreta assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento. Pertanto, l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell’obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (art. 1463 c.c.) o parziale (art. 1464 c.c.) impossibilità di esecuzione della medesima. In specie, l'epidemia di dengue emorragico costituisce infatti evento determinante non già il deterioramento o la riduzione della prestazione (v. Cass., 17/7/1987, n. 6299) bensì il venir meno del normale standard di sicurezza sanitaria del luogo di esecuzione della prestazione turistica. Fattispecie: scioglimento del contratto di package avente ad oggetto un viaggio vacanza di due settimane per due persone a Cuba, essendo ivi in atto un’epidemia di dengue emorragico, sicchè i turisti, in accordo con l’agenzia di viaggi, avevano optato per diversa destinazione, nonché di rigetto della domanda di pagamento dell’indennità per il recesso formulata dal tour operator. Presidente F. Trifone, Relatore L. A. Scarano.

CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 24/07/2007 (Ud. 22/03/2007), Sentenza n. 16315

Contratti viaggi vacanze “tutto compreso” - C.d. “pacchetto turistico o package” (previsto dal d.lgs. n. 111/1995 ed ora trasfuso negli artt. 82 ss. d.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - Causa concreta - Finalità turistica o scopo di piacere - Irrealizzabilità per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione - Risoluzione - Art. 1174 c.c..
Nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o package), caratterizzato dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte, la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") non costituisce un irrilevante motivo ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta. Ne consegue che la irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, stante il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (art. 1174 c.c.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni. Presidente F. Trifone, Relatore L. A. Scarano.

26/06/07

CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un. Civ. del 26/06/2007, Sentenza n. 14712

Titoli di credito - Incasso di assegni non trasferibili a persone diverse dai beneficiari dei titoli - Responsabilità della banca negoziatrice - Natura - Termine di prescrizione (Ordinaria decennale).
Ha natura contrattuale la responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari), la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dal primo comma dell’art. 43 legge assegni. Tale responsabilità tutela tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca. Di qui la conseguenza che a tale azione di responsabilità si applica la prescrizione ordinaria decennale, e non quella quinquennale, propria della responsabilità extracontrattuale.

14/06/07

Cass. civ. Sez. III Sent., 14/06/2007, n. 13967

Il soggetto che stipula un contratto come persona fisica che agisce per scopi relativi alla attività di agente di un'impresa di assicurazioni non può assumere la veste di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis cod. civ. (Rigetta, App. Torino, 20 Novembre 2002)

08/06/07

Cass. civ. Sez. III Sent., 08/06/2007, n. 13377

In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della "tutela forte" di cui alla disciplina degli articoli 1469 bis e segg. cod. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1999 n. 526, la qualifica di "consumatore" spetta solo alle persone fisiche, quindi non alle società, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Infatti, deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente - come si evince dalla parola "quadro", di cui al secondo comma dell'articolo 1469 bis cod. civ. - che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la corte di merito aveva ritenuto il contratto di "leasing", tra una s.p. finanziaria ed una s.a.s. venditrice di giocattoli concluso tra professionisti, e la S.C., poiché oggetto del rapporto erano gli arredi del negozio destinati all'esposizione della merce, ha rigettato il ricorso della locatrice che invocava in suo favore le norme degli articoli 1469 bis e seguente cod. civ.). (Rigetta, App. Firenze, 28 Febbraio 2003)

05/06/07

CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 05/06/2007, Sentenza n. 13083

Oggetto del contratto - Attività professionale dell’acquirente - Contratto di fornitura di banche dati giuridiche - Foro del consumatore - Esclusione - Artt. 1469 bis e segg. c.c..
Non si applica la disciplina più favorevole al consumatore di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c. al contratto di fornitura di banche dati giuridiche, concluso da un consulente legale con il gestore delle banche dati, in quanto l’oggetto del contratto è inerente all'attività professionale dell’acquirente.

29/03/07

CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 26/03/2007, Sentenza n. 7246

Contratti - Simulazione - Compravendita - Prova testimoniale per dimostrare la pattuizione di un prezzo superiore a quello dichiarato nell’atto - Inammissibilità.
In tema di simulazione relativa parziale inerente ad una compravendita immobiliare, non è ammissibile inter partes la prova testimoniale in ordine all’ammontare del prezzo.
Presidente V. Carbone, Relatore R. M. Triola.

29/09/05

CORTE DI CASSAZIONE, 29 settembre 2005, n. 19140

Nei contratti conclusi mediante moduli e formulari o nell'ipotesi in cui il contratto sia comunque stato predisposto da una delle parti e l'altra vi abbia semplicemente prestato adesione, va interpretata contro l’autore la clausola di dubbia interpretazione.
Qualora vi sia un contrasto tra una clausola rientrante nelle condizioni generali (favorevole all'aderente) ed una clausola vessatoria, la preferenza va data alla tesi sostenuta dall'accettante contro il predisponente (nella fattispecie, la Corte ha respinto la tesi in una compagnia di assicurazioni in tema di clausola contenente il rinnovo tacito del contratto in mancanza di disdetta comunicata con un anticipo di almeno tre mesi).

24/07/01

Cass. civ., sez. III ord., 24 luglio 2001, n. 10086

Al contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applicano, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, gli artt. 1469 bis e seguenti c.c., atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

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