ARCO IUS

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26/09/08

Tribunale di Milano, sent. 26 settembre 2008

Est. Carla Romana Raineri.

Codice del consumo – Foro esclusivo di residenza o domicilio del consumatore – Clausola oggetto di trattativa individuale – Derogabilità.

Affinchè si possa derogare alla regola del foro di residenza o domicilio eletto del consumatore, il contratto tra un professionista ed un consumatore deve contenere una clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16.05.07, il Sig. M. G. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 11951/07, R.G. 18889/07, emesso dal Tribunale di Milano, eccependo in via preliminare la incompetenza territoriale del Giudice adito, chiedendo nel merito che venisse accertata l’esatta misura del dovuto, ritenendo non giustificato l’importo azionato da F. S.p.a. in sede monitoria. Concludeva, pertanto, per la cancellazione della causa dal ruolo, ovvero per la revoca del decreto opposto, nel favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.07 si costituiva in giudizio F., instando per la conferma dell’opposto decreto, con rigetto dell’opposizione avversaria, in quanto priva di fondamento giuridico, con vittoria delle spese sia del giudizio ordinario che di quello monitorio.
All’udienza del 15.01.08 il giudice, al fine di esperire il tentativo di conciliazione e per ottenere dei chiarimenti in ordine alle modalità di stipula del contratto di finanziamento alla base del contenzioso, fissava per la comparizione personale delle parti, l’udienza del 27.03.08.
A tale udienza il Giudice, ritenuta l’astratta idoneità della eccezione pregiudiziale a definire il giudizio, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni fissando all’uopo l’udienza del 6.05.08, data in cui la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Carattere decisivo assume per la definizione della presente vertenza l’eccezione sollevata dall’attore-opponente, Sig. M., che deduce l’incompetenza territoriale del foro di Milano in virtù dell’applicabilità alla fattispecie della disciplina a tutela del consumatore e, per l’effetto, l’esclusività ed inderogabilità del foro territoriale costituito dal luogo di residenza del consumatore.
Si deve osservare preliminarmente che nessuna contestazione è stata svolta in ordine alla qualità di consumatore del Sig. M.; pertanto la circostanza può ritenersi pacifica.
La difesa della convenuta-opposta contesta in primo luogo l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 63 D.Lgs 206/2005 (codice del consumo), prevedendo tale articolo una competenza territoriale inderogabile “limitatamente alle controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo”. Il capo in questione si riferisce invero al credito al consumo, ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali ed ai contratti a distanza.
Nell’ambito di tali tipologie di contratto, il legislatore, ravvisando una particolare situazione di squilibrio tra il professionista ed il consumatore, ha previsto l’istituzione di un foro speciale ed inderogabile a tutela della parte ritenuta più debole.
La convenuta opposta nega che il contratto oggetto di causa sia stato negoziato fuori dai locali commerciali e considera dunque applicabile unicamente la disciplina generale dei contratti tra professionista e consumatore, contenuta nel Codice del Consumo agli artt. 33 e ss.
In tale prospettiva F. S.p.a., richiamando l’attenzione sul fatto che l’art. 33, lett. u) si limita a prevedere che: “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: (…) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”, osserva che la norma stabilisce solo la vessatorietà di una eventuale clausola derogativa della competenza, ma non anche un principio di inderogabilità come previsto dal già citato art. 63 cod. cons.
Di talché, una volta esclusa la inderogabilità del foro del consumatore, la competenza territoriale ben potrebbe radicarsi sotto il profilo degli alternativi fori legislativamente previsti dagli artt. 19, 20 c.p.c.
La tesi è suggestiva ma non può essere condivisa.
Ed invero, la difesa dell’opposta attribuisce alla qualificazione del foro del consumatore ex art. 33 lett. u) come foro “esclusivo” un significato in contrasto con la ratio della norma.
A tal proposito va osservato che la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14669/03; Cass. n. 377/07; Cass. 4208/07; Cass. 3379/05; Cass. 16574/05) e di merito (tra tutte Tribunale di Venezia 27.09.06) è ormai consolidata nel ritenere che la disposizione dettata dall’art. 1469 bis, 3 comma, ora art. 33, lett. u) Cod. Cons. si interpreta “nel senso che il legislatore, nelle controversie fra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del Giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile perle controversie nascenti da contratto”.
In altri termini l’art. 33, lett. u) Cod. Cons., nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale, derogabile solo ed esclusivamente con trattativa individuale.
Né l’art. 1469 ter (ndr: ora art. 34, comma 3 cod. cons.), per il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge, potrebbe essere interpretato vanificando in modo surrettizio la tutela del consumatore (così Tribunale di Venezia 27.09.06).
E tale tutela verrebbe altresì elusa nel caso in cui il professionista ometta di inserire nel contratto qualsivoglia clausola indicativa della competenza per far concorrere, con il foro del consumatore, i fori alternativi previsti ex lege (nel caso in esame il forum destinatae solutionis).
In conclusione, in armonia con la ratio sottesa all’art. 33 lett. u) del Codice del Consumo, e letta la disposizione nella sistematicità del Codice stesso, si deve ritenere che per poter derogare al foro di residenza o domicilio eletto del consumatore, il contratto tra un professionista ed un consumatore deve contenere una clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale.
Le considerazioni sin qui esposte rendono irrilevante l’ulteriore indagine in ordine al luogo di conclusione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 Cod. Cons.
L’opposizione va conclusivamente accolta, con riferimento all’eccezione preliminare, stante l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano.
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il G.I., in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra statuizione assorbita,
dichiara la propria incompetenza a decidere della controversia per essere territorialmente competente il foro del consumatore in applicazione dell’art. 33 lett u) D.Lgs 206/2005;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 11951/07, R.G. 18889/07, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’attore-opponente, liquidandole all’uopo in Euro 300,00 per esborsi; Euro 900,00 per diritti; Euro 1.800,00 per onorari; oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, lì 26.09.08

04/06/08

Trib. Monza, 04/06/2008

L'inderogabilità del criterio di determinazione della competenza territoriale desumibile dalla legislazione a tutela del consumatore (art. 33, comma 2, lett u.) D.Lgs. n. 206/2005 e, in precedenza, art. 1469-bis, comma 3, n. 19, c.c.) riguarda solamente il professionista e non anche il consumatore, il quale può liberamente rinunziare a tale criterio, posto nel suo esclusivo interesse, derogandovi in favore di uno dei fori competenti in via alternativa ai sensi degli artt. 18, 19 e 30 c.p.c..

22/04/08

Trib. Genova, 22/04/2008

La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, comma 3, n. 19, c.c., va interpretata nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo. La norma, avendo natura processuale, è applicabile nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati anteriormente. (Cass. n. 385 dell’1 gennaio 2007)

20/03/08

Trib. Bari Sez. II, 20/03/2008

La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, comma 3, n. 19, c.c., va intesa nel senso che, nelle controversie tra consumatore e professionista, vada applicata la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località. Il principio enunciato si fonda sul rilievo che la suddetta norma, presumendo nei rapporti fra professionista e consumatore la vessatorietà della clausola contrattuale che stabilisca come sede del foro competente nelle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio eletto del consumatore,ha in sostanza introdotto, un foro esclusivo, anche se derogabile a seguito di trattativa individuale (art. 1469 ter, comma 4, c.c.), che esclude in quanto tale, sia sotto il profilo dell'incompatibilità che per il principio della successione delle leggi nel tempo, ogni altro ed in particolare anche quelli di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., indipendentemente dalla posizione processuale assunta dal consumatore, ponendosi rispetto alla normativa codicistica come foro speciale. Se così non fosse del resto, se cioè non si ritenesse che si sia in presenza, nella materia in esame, della previsione di un nuovo foro esclusivo rispetto ad ogni altro, verrebbero frustrate le finalità di tutela processuale del consumatore perseguite con tale norma, svuotandola di significato nell'eventualità che la clausola vessatoria sia riproduttiva di una norma di legge come nell'ipotesi in cui il foro "destinatae solutionis", cui faalternativamente riferimento l'art. 20 c.p.c., coincida con la sede del "professionista". In tal caso infatti, in virtù dell'art. 1469 ter, comma 3, c.c. la clausola, in quanto riproduttiva di una disposizione di legge, non potrebbe essere considerata vessatoria in base ad un'interpretazione letterale di tale ultima disposizione. (Cass., Sez. Un., n. 14669/2003; Cass., Sez. I, n. 11282/2001)

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 20/03/2008, n. 7444

In conformità all'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, va dichiarata la giurisdizione del giudice straniero in presenza di una clausola di proroga della competenza giurisdizionale approvata espressamente per iscritto dalle parti, a condizione che la medesima non sia stata realizzata in violazione delle norme sul foro del consumatore.
(Nella specie, le S.U. hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del giudice spagnolo, in relazione ad un contratto col quale un medico odontoiatra aveva richiesto l'inserzione pubblicitaria della sua attività alla società, di diritto spagnolo, editrice di una guida europea di informazioni commerciali e professionali, riconoscendo la validità della clausola di proroga, ancorché approvata con l'unica sottoscrizione dell'intero contratto, ed escludendo la ricorrenza della tutela del consumatore, atteso che - sulla base al carattere vincolante della giurisprudenza della Corte di giustizia CE - per consumatore deve intendersi colui il quale stipuli un contratto per esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale). (Cassa e dichiara giurisdizione, Giud. pace Roma, 12 Novembre 2004)

27/02/08

Trib. Benevento, 27/02/2008

In tema di competenza per territorio, sulla premessa che il rapporto che si instaura con un ente ospedaliero è di tipo contrattuale e che il paziente possa essere individuato come "utente" che usufruisce di beni e servizi, e l'Azienda Ospedaliera come "professionista", quale persona giuridica che agisce nell'esercizio della attività imprenditoriale o professionale, trova applicazione il foro del consumatore quale quello di residenza o domicilio del consumatore soltanto laddove il paziente provveda egli stesso al pagamento del corrispettivo per la prestazione sanitaria. Solo in questa ipotesi, infatti, può parlarsi di "consumatore" in senso tecnico così come prevede l'art. 3 del Codice delconsumo, e cioè come persona fisica che agisce al di fuori di una attività e di un ruolo professionale. Quando, invece, l'onere della degenza sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la normativa in tema di "tutela del consumo" non trova applicazione perché non si è in presenza di un contraente debole che giustifica il rafforzamento, nella fase negoziale, della sua posizione contrattuale attraverso la deroga ai criteri ordinari di competenza per territorio.

09/01/08

Trib. Bologna Sez. II Sent., 09/01/2008

Nel caso in cui la causa sia stata radicata sulla base dell'art. 20 c.p.c., non si è in presenza di una "clausola derogatoria"; prevale quindi la norma processuale speciale di cui all'art. 33 del codice del consumo D.Lgs. n. 206 del 2005, per cui la competenza è del tribunale del luogo di residenza del consumatore. Ne consegue la nullità del decreto ingiuntivo per l'incompetenza territoriale del giudice del luogo di conclusione del contratto, che lo abbia concesso.

Trib. Bologna Sez. II, 09/01/2008

Il concetto di esclusività del foro non coincide con quello di inderogabilità. Il foro del consumatore, ai sensi delle norme riprodotte dagli attuali artt. 33-34 codice del consumo - D.Lgs. n. 206 del 2005, non è mai stato inderogabile: la deroga è stata qualificata dal legislatore come "presumibilmente vessatoria" (v. art. 1469-bis, co. 2, n. 19, c.c., prima dell'introduzione del codice del consumo); e non può incidere sul problema il disposto dell'art. 63 del medesimo codice.

12/12/07

App. Milano Sez. I, 12/12/2007

Nelle controversie fra consumatore e professionista, il Legislatore ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria anche la clausola che stabilisca un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., se è diverso da quello del consumatore.

05/11/07

Trib. Monza Sez. II, 05/11/2007

La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, c.c., si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. Su tale presupposto il Tribunale di Monza ha respinto l’eccezione preliminare di incompetenza per territorio proposta dal convenuto.

09/10/07

Trib. Bologna, 09/10/2007

In un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, la compilazione scritta a mano della clausola relativa al foro competente non prova che la stessa sia stata oggetto di trattativa individuale. Ne consegue la nullità della clausola e l'applicazione del criterio del foro esclusivo del consumatore.

05/06/07

CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 05/06/2007, Sentenza n. 13083

Oggetto del contratto - Attività professionale dell’acquirente - Contratto di fornitura di banche dati giuridiche - Foro del consumatore - Esclusione - Artt. 1469 bis e segg. c.c..
Non si applica la disciplina più favorevole al consumatore di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c. al contratto di fornitura di banche dati giuridiche, concluso da un consulente legale con il gestore delle banche dati, in quanto l’oggetto del contratto è inerente all'attività professionale dell’acquirente.

27/09/06

TRIBUNALE VENEZIA, Sentenza 27/09/2006

Contratti di credito al consumo o di finanziamento - Foro esclusivo - Deroga - Procedura - Contratto tra professionista e consumatore - Clausole vessatorie.
In materia di tutela del consumatore, è applicabile la regola del foro territoriale esclusivo in favore della parte debole del contratto anche ai contratti di finanziamento stipulati da un cliente/consumatore. E' dunque territorialmente incompetente il giudice del luogo diverso da quello di residenza del consumatore, in mancanza di una trattativa individuale sulla regole di competenza.

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