ARCO IUS

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15/05/07

CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, del 15 Maggio 2007 (C.C. 2/04/2007), Sentenza n. 11193

Società erogatrice di energia elettrica - Danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente - Responsabilità civile - Responsabilita' da attivita' pericolosa.
La società erogatrice di energia elettrica risponde a titolo di responsabilità per attività pericolosa dei danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente. Presidente R. Preden, Relatore C. Filadoro.

11/02/07

T.A.R. LAZIO, Roma, sez. III ter - 1 febbraio 2007, n. 724

Associazioni di consumatori - Codice del consumo - Servizi di somministrazione di energia elettrica e gas - Accesso alla documentazione - Istanza di acceso con finalità ispettive - Inammissibilità.
Pur dovendosi riconoscere la legittimazione di un associazione di consumatori (art. 137 Codice del Consumo) all’accesso alla documentazione in materia che investe la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di somministrazione di energia elettrica e gas, detenuta da gestori di pubblici servizi, tuttavia non sono ammissibili istanze che mirano a finalità tipicamente ispettive, in quanto la disciplina sull’accesso tutela l’interesse alla conoscenza e non l’interesse ad effettuare un controllo sull’impresa o sull’amministrazione allo scopo di verificare eventuali (e non ancora definite) forme di lesione all’interesse dei consumatori (Cons. Stato Sez. IV 6/10/01 n. 5291; 10/2/06 n. 555; ecc.); la disciplina sull’accesso non può essere uno strumento utilizzabile per consentire all’associazione di consumatori di sostituirsi agli organi deputati dall’ordinamento ad effettuare i controlli sui servizi stessi (nella specie, la richiesta di accesso avanzata dal Codacons aveva ad oggetto la documentazione relativa al sistema di fatturazione utilizzato dai gestori dei servizi di somministrazione di energia elettrica). Pres. Corsaro, Est. Santoleri - Codacons (avv. Rienzi) c. A. s.p.a. (avv.ti Satta e Lattanti), E. s.p.a. (avv. Nanni), E, s.p.a. (avv. Gonnelli) -

12/07/05

Giudice di Pace di Casoria, sent. 12 Luglio 2005

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Casoria (NA) dott.ssa Mirella Pescione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2961 del R.G. dell'anno 2005
TRA
M.S., elettivamente domiciliato in Casoria alla via Matteotti 96, presso lo studio degli avv.ti Letizio Galdi ed Antonio Alfiero che lo rapp. e dif. giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Massalubrense alla via Spina 05 presso lo studio degli avv.ti Tommaso Spinelli Giordano e Leonardo Peronesti che la rappr. e dif., come da procura a margine dell'atto di citazione;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale da black out.
Conclusioni : come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore esponeva:
- di aver stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica con l'E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., numero cliente 845681902, relativo all'appartamento sito in Casoria al p.co Piccirillo, civico 37, piano 6°;
- che alle ore 03:25 della domenica del 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, ed in particolare in Campania, vi è stata una interruzione della somministrazione di energia elettrica durata circa 15 - 18 ore;
- che tale evento ha determinato uno stravolgimento delle normali attività dell'istante e della sua famiglia, cui il black-out ha impedito di attendere a quelle occupazioni cui era solito dedicarsi nel giorno settimanale festivo;
- che il contratto tra il consumatore e l'E.N.E.L. rientra nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, precisamente di somministrazione di cui all'art. 1559 e ss. c.c.,
- che per effetto della sottoscrizione del contratto l'Enel Distribuzione assume l'obbligo di mantenere a disposizione del somministrato una quota di energia elettrica (c.d. "impegno di potenza"), configura una obbligazione ontologicamente distinta rispetto a quella di erogazione dell'energia, ma accessoria ad essa.
Con il predetto atto, l'istante chiedeva, previa declaratoria di inadempimento, contrattuale o extracontrattuale, della Enel Distribuzione S.p.a. condannare la stessa al pagamento del danno patrimoniale e del danno esistenziale come sopra richiesti, stimati in quella somma ritenuta di giustizia entro € 1.032,00 con vittoria di spese diritti ed onorario di causa.
All'udienza di comparizione si costituiva l'Enel. Distribuzione s.p.a., depositando il proprio fascicolo di parte, impugnando la domanda perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in atto ed in diritto. Il procuratore della convenuta in particolare eccepiva che l'interruzione energetica era dovuta a causa non imputabile alla stessa, ai sensi dell'art. 1218 c.c. in quanto l'energia elettrica non gli era stata fornita, come per legge, dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.) per la caduta di un albero in territorio svizzero a causa di un uragano, e tale circostanza era da considerarsi causa di forza maggiore, né l' Enel Distribuzione s.p.a. poteva premunirsi rispetto a tale evento, mediante approntamento di centrali di produzione di riserva e relative reti di trasmissioni in quanto ciò le è precluso per legge; che la Carta dei Servizi Enel, in caso di inadempimento, non prevede alcun indennizzo forfettario, chiedeva pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Prodotta la documentazione, la causa sulle rassegnate conclusioni veniva riservata a sentenza in data 23-05-05.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, per quanto di ragione, accoglimento.
Dalla esibita documentazione, non disconosciuta dalla convenuta, deve ritenersi la sussistenza della titolarità, sia da lato passivo che attivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio (contratto di somministrazione di energia elettrica).
Va, preliminarmente, chiarito il rapporto che intercorre tra l' Enel s.p.a. e la convenuta Enel Distribuzione s.p.a..
Al riguardo la convenuta Enel Distribuzione s.p.a. sostiene che con l'entrata in vigore del D. Lgs. 79/99, l'Enel, già costituita in s.p.a. ai sensi del D. Lgs. 333/92, ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all'utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione elettrica e di vendita ai clienti, mentre l'attività di trasmissione e di dispacciamento sono state riservate dallo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.).
Invero, ai sensi del richiamato Decreto legislativo, abolitore del monopolio delle attività nel settore elettrico, ed in particolare degli artt. 3 , punto 4, e 13, l'Enel s.p.a., pur mantenendo la proprietà delle reti, ha istituito separate società per azioni per lo svolgimento delle attività di produzione, distribuzione e vendita ai clienti.
A seguito, poi, dell'emanazione del D. M. del 21/01/2000, l'Enel s.p.a. ha assunto la titolarità e le funzioni di Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, istituendo l'Enel Distribuzione s.p.a., per la stipula con gli utenti di contratti per la somministrazione di energia elettrica, l'Enel Produzione ed altre s.p.a.; tutte queste società (Enel Distribuzione s.pa. compresa) sono controllate dall'Enel s.p.a..
Deve ritenersi, pertanto, che anche se l'attività di autoproduzione dell'energia elettrica (con la creazione di separate s.p.a. per lo svolgimento dell'attività di produzione da un lato e di distribuzione e stipula di contratti di somministrazione dall'altra) sia stata svincolata dalle funzioni riservate all'Enel s.p.a., quest'ultima, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 79/99, conservi, tuttavia, un preciso interesse al corretto esercizio di tali attività, assumendo funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa controllate, ivi incluse quelle gestite dalla Enel Distribuzione s.p.a. (cfr.: GdP di Marcianise, dott. M. Cantiello, del 29-09-04).
Con sentenza della IV sezione 4700/02, infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la trasformazione dell'Enel in s.p.a. non influisce sulla sua qualità di concessionario in perpetuo della generazione di energia elettrica, poiché trattasi di società costituita al fine principale di gestire, ex artt. 1 e 3 del già richiamato D. Lgs. 79/99, anche attraverso società controllate le attività di produzione e distribuzione di energia.
Tale posizione di preminenza dell'Enel in materia di circolazione di energia elettrica, anche dopo la sua trasformazione in s.p.a, è stata, infine, evidenziata da pronunce della magistratura amministrativa che ha escluso che la semplice veste formale di s.p.a. sia idonea a trasformare la natura pubblicistica di soggetti che, in mano al controllo maggioritario dell'azionista pubblico, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici (TAR Valle D'Aosta 126/99; Cons Stato 4711/02, 1206/01; TAR Lazio 917/02 e TAR Toscana 24/01). Il Giudice Amministrativo ha, altresì, sottolineato che le società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici conservano connotazioni inerenti alla loro originaria natura pubblicistica, continuando, come nel caso di specie, ad essere affidatarie della cura di rilevanti interessi pubblici la cui tutela non può risultare soppressa solo in conseguenza della mutazione della veste formale del soggetto giuridico che, per il resto, mantiene inalterate le proprie funzioni e la propria connotazione pubblicistica.
Seppure con diverse finalità anche la Corte Costituzionale con sent. 466/93 ha affermato la neutralità della veste formale di s.p.a. (apparendo evidente che la gestione del servizio di produzione e distribuzione di energia elettrica tramite società controllate costituiscano un servizio pubblico inteso al soddisfacimento di bisogni generali della collettività), trattandosi, nel caso dell'Enel s.p.a., di società costituita per il principale fine di gestire attraverso le società controllate (tra cui l'Enel Distribuzione s.p.a.) le attività di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica.
Per converso, è da ritenere che le società controllate (Enel Distribuzione s.p.a. e Produzione s.p.a.), svolgono attività prevalentemente in favore della controllante, per cui, nel perdurare di tale stato di cose, nonostante lo scorporo delle funzioni (produzione e distribuzione attraverso la creazione di solo formalmente distinti soggetti giuridici) deve ritenersi che il soggetto passivo rimanga sempre il medesimo (Enel s.p.a.).
Infatti, come anche affermato dalla Corte di Giustizia CE (18-11-99, C – 107/98 Teckal, punti 50 e 51), sia pur in ambito di appalti pubblici, la costituzione di soggetti con autonoma personalità giuridica non è di per se sufficiente ad escludere l'appartenenza di quei soggetti all'apparato che li controlla. Per tanto deve ritenersi che le società controllate sono un organismo di diritto pubblico, svolgenti attività finalizzata ai bisogni della società controllante, nella cui sostanza costituiscono una divisione, solo formalmente costituita da soggetti distinti con la conseguenza che trattasi di soggetti che “partecipano” alle stesse finalità della controllante anche sotto il profilo dello scopo del soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale.
Passando al merito deve ritenersi fatto pacifico l'avvenuta sospensione della somministrazione dell'energia elettrica nella zona di residenza dell'attore in data 28 Settembre 2003 dalle ore 03,25 alle ore 20,24; tale circostanza è stata, infatti, riconosciuta anche dalla convenuta nelle proprie difese.
È, altresì, pacifica l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1559 ess. c.c. stante la sussistenza tra le parti di un contratto di somministrazione di tipo continuativo e di consumo avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica. Tale contratto di somministrazione è, per sua natura, destinato a soddisfare, ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi dell'utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole.
L'essenza di tale contratto consiste nel fatto che il somministratore, nell'impegnarsi a soddisfare i bisogni futuri del somministrato, assume su di se, oltre che l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento, anche i rischi della fornitura, costituendo quest'ultima l'alea normale del contratto (ex multis: Cassazione sent. n° 2359/1968) quale proiezione delle prestazioni nel futuro (cfr.:GdP di Mercato Sanseverino, dott. G Basso, sent. 599/05).
La mancata esatta esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica obbliga la parte inadempiente al risarcimento dei danni (artt. 1218, così come richiamato dall'art. 1570 c.c.)
È pur vero che l'art. 1218 c.c., in tema contrattuale, detta la regola generale secondo cui il debitore può liberarsi delle conseguenze dell'inadempimento se prova che l'inadempimento stesso è da ricondurre a causa a lui non imputabile, tuttavia, secondo costante interpretazione giurisprudenziale tale prova deve essere rigorosa, piena e completa e deve comprendere anche la dimostrazione della mancanza di colpa del debitore, sotto qualsiasi profilo, dovendosi, diversamente, presumersi nel medesimo la sussistenza di tale elemento soggettivo (Cass. sent. 7604/96), tale non è nel caso in oggetto.
Ne caso in oggetto deve rilevarsi che nessuna prova è stata offerta in merito a tale pretesa incolpevolezza e che, in ogni caso, la richiesta prova testimoniale, non ammessa poiché ritenuta superflua, verteva, in sostanza, unicamente sulla circostanza della cessazione di ricezione di energia elettrica della Cabina Primaria di Casoria 220, che alimenta l'utenza attorea, dalle ore 03,25 alle ore 20,24 del 28-09-03, e non sulle motivazioni di tale cessazione.
Quanto, infine, all'assumere quale fatto notorio, come prospettato dalla convenuta, la circostanza che l'interruzione della energia elettrica fu provocata dalla caduta di un albero in regione Svizzera a seguito di un uragano, devono, altresì, ritenersi fatti notorio i risultati a cui è pervenuto l' ufficio federale svizzero dell'energia (Ufe), a cui i media hanno dato notevole risalto, a conclusione di una inchiesta voluta dal ministero svizzero dell'energia (Datec) nelle quali si evidenziano le responsabilita' dei gestori italiano e francese che, non rispettando i flussi di riferimento, in un “conflitto irrisolto fra gli interessi commerciali delle societa' e dei Paesi interessati e i presupposti tecnici e giuridici per un esercizio sicuro delle reti”, “non tengono sufficientemente conto dei criteri di sicurezza”.
Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Commissione d'Indagine disposta dai gestori delle reti (TSO), riuniti in ambito UCTE, dei cinque paesi (Austria, Francia, Italia, Slovenia e Svizzera) coinvolti nel black out del 28-09-03. Tale Commissione ha accertato che al momento del black out l'Italia importava fino a 300mw in più rispetto ai programmi concordati, e che a causa della mancata percezione dell'urgenza rappresentata dal sovraccarico sulla linea San Bernardino e richiesta di contromisure portate a termine tardivamente dal GRTN italiano (riduzione delle importazioni di 300mw), il sistema italiano ha avuto un collasso dopo la separazione dal sistema UCTE, collasso dovuto alla strutturazione interna propria della rete e che, pertanto non possono essere imputate ai richiamati problemi verificatisi oltralpe.
Deve, inoltre, rilevarsi che nel D.P.C.M. Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi del Settore Elettrico pubblicato sulla G.U. del 23-09-95, serie generale n. 223, si legge al punto 2.2 “costituisce impegno prioritario delle aziende garantire un servizio continuo e regolare e ridurre la durata di eventuali disservizi”, al punto 2.5 “le aziende perseguono l'obbiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo” ed ancora la punto 3.4.2 “le aziende indicano il numero medio annuo per utente di interruzioni accidentali lunghe, cioè con durata maggiore di tre minuti”.
L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, infine, con delibera 112/03 ha ritenuto la necessita della operatività di un sistema di difesa contro le perturbazioni del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticità, mentre il TAR Lombardia Milano (sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha ritenuto che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all'erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall'Autorità per l'Energia Elettrica, e il Gas, ai sensi dell'art. 2 comma 12 lettera h, L. 14 novembre 1995 n° 481, sono suscettibili di tradursi, se guardate sotto il profilo dell'adempimento delle prestazioni di un rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell'ottica dell'esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”.
Alla luce di quanto fin ora esposto appare evidente la responsabilità per inadempimento contrattuale della convenuta, ciò soprattutto se si considera che il black-out del settembre del 2003 era stato già preceduto da altro, seppur più breve durata, nel giugno dello stesso anno, che aveva evidenziato l'inadeguatezza del sistema di somministrazione dell'energia elettrica, nonché la mancata diligenza della convenuta che avrebbe potuto impedire il secondo black out, durato negli altri paesi coinvolti tempi molto più accettabili, garantendosi energie alternative.
Dall'accertamento dell'inadempimento contrattuale discende che la parte inadempiente sia tenuta al risarcimento dei danni patiti dalla controparte, dovendosi ritenere che, nel caso di contratto di somministrazione di energia elettrica, per costante dottrina e giurisprudenza, debba ravvisarsi, oltre l'obbligo principale della somministrazione anche quella accessoria derivante dal c.d. impegno di potenza. Quest'ultimo costituisce una prestazione continua, accessoria e strumentale a quella principale della fornitura, e si sostanzia in una nell'obbligo del somministrante di predisporre e mantenere l'impianto in modo da tenere a disposizione dell'utente una determinata quantità di energia, a cui corrisponde un corrispettivo fisso, da parte dell'utente, da pagarsi periodicamente e che viene a maturare contemporaneamente al consumo di energia.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, a causa della eccessiva durata della interruzione della corrente elettrica è da ritenersi, per comune esperienza, l'avaria di alcuni dei cibi che costituiscono le normali scorte alimentari di una famiglia e che necessitano di costante refrigerazione (latte, carne, burro, generi congelati), anche in considerazione del periodo ancora caldo, il 28 Settembre, in cui si è verificata l'interruzione di energia elettrica.
Ritenuto, pertanto, la quantità di scorte mediamente deperibili nelle condizioni de quibus, in relazione ad una famiglia media, si liquidano, ex art. 1226 c.c., per il solo danno patrimoniale, la somma di € 75,00.
Per quanto attiene al danno esistenziale si osserva, in primo luogo che dalla stessa sussistenza, fatto pacifico di questo giudizio, della interruzione della energia elettrica verificatasi nel giorno di domenica dalle ore 03,25 sino alle ore 20,24, deve farsi discendere anche la prova del danno.
Non vi è dubbio, infatti, che l'interruzione di energia elettrica per tutto il giorno domenicale ha determinato la rinuncia da parte dell'istante di tutte o molte di quelle attività di riposo, ricreazione e svago che costituiscono la normale aspettativa di ogni essere umano, ed ha necessariamente determinato una modifica negativa della vita dell'istante, consistente nell'alterazione delle normali attività dell'individuo (pranzo domenicale con amici e familiari, televisione, cinema, etc. ) e che, pertanto, tale modifica non deve essere oggetto di una specifica prova.
Tali alterazioni, pur non accertabili medicalmente, perché non sfocianti in una patologia come nel caso del danno biologico ledono, tuttavia, diritti degli individui di rango costituzionale e tutelati dall'ordinamento.
La delusione di non poter svolgere le normali attività di svago dominicale, che invece viene trascorsa nell'attesa del rispristino della somministrazione elettrica, costituisce, infatti, una lesione del diritto della persona inquadrabile tra quelli tutelati dall'art. 2 della Costituzione. Il riconoscimento della persona umana, infatti, si sostanzia anche attraverso il rispetto dei desideri e delle aspettative che ognuno può avere in dati momenti della sua vita e che, giustamente, trovano tutela nell'ampio dettato del richiamato art. 2 della Costituzione. La lesione della personalità del soggetto è suscettibile di tutela, indipendentemente dallo specifico interesse leso che può anche non avere una diretta rilevanza costituzionale, ma va tutelato ogni qualvolta configuri una alterazione della manifestazione della personalità tutelata costituzionalmente ex art. 2 della costituzione (App. Milano 14-02-03).
Il danno esistenziale è, quindi, individuabile, come nel caso di specie, ove sia accertata una modificazione peggiorativa, apprezzabile per intensità e qualità, nella sfera del soggetto leso, tra cui va fatta rientrare l'alterazione del diritto alla normale qualità della vita ovvero alla libera estrinsecazione della personalità (App. Milano 14-02-03).
Quanto alla liquidazione del danno esistenziale risarcibile, la stessa non può essere effettuata che con il ricorso all'equità ex art. 1226 c.c., metodo allo stato ritenuto maggiormente praticabile e che, stante la particolare natura del danno in oggetto, appare oltremodo opportuno. Pertanto lo scrivente Giudicante, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto (qualità dell'interesse violato, intensità della violazione e sua durata), condanna l'Enel distribuzione s.p.a. al pagamento in favore dell'istante della somma di € 225,00. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa attribuito con sentenza, come in dispositivo, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dell'istante, anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Marciano Sabino nei confronti dell'ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a., ogni contraria accezione o deduzione reietta, così provvede:
Dichiara l'inadempimento contrattuale dell' Enel Distribuzione in merito ai fatti di cui in narrativa
per l'effetto condanna la stessa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'istante della somma di € 75,00 per il danno patrimoniale e di € 225,00 per il danno esistenziale;
condanna, inoltre, i convenuti, al pagamento, in favore dei procuratori anticipatari, avv.ti Letizio Galdi ed Antonio Alfiero, delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio che si liquidano, ai sensi del D.M. 08-04-04, n. 127, in complessivi € 530,00 di cui € 50,00 per spese, nonché il 12,5% delle spese generali, IVA e CPA, oltre le successive occorrende.
La presente sentenza è esecutiva ex lege. Così deciso in Casoria, lì 12 Luglio 2005.
IL GIUDICE DI PACE (dott.ssa Mirella Pescione).

10/05/05

Giudice di Pace di Cserta, sent. 10 maggio 2005

REPUBBLICA ITALIANA
Ufficio del Giudice di Pace di Caserta - 2^ sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta in persona del dott. Domenico Barra ha pronunciato la seguente Sentenzanella causa civile di primo grado, iscritta al RG 11553 anno 2004 riservata all'udienza di discussione del 09-05-2005 vertentetraLaboratorio di Analisi Cliniche del dott.Xx Sempronio e C. sas ed elettivamente domiciliata in Caserta alla via … presso lo studio dell' avv. …. dal quale viene rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione - - attore-eE.N.E.L. Distribuzione s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma alla via …, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di mandato in calce alla copia dell'atto di citazione notificato dagli avv.ti …. …. elettivamente domiciliata in Caserta alla via … -convenuto-
Oggetto: Risarcimento a seguito black out avvenuto il 27-28 settembre 2003-
Conclusioni: Come da verbali di causa e comparse conclusionali depositate.
Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato in data 22-12-2004 Laboratorio di Analisi Cliniche del dott.Xx Sempronio e C. sas conveniva in giudizio innanzi questo giudice I'E.N.E.L. Distribuzione spa. in persona del legale rappresentante pro tempore ed esponeva: --che aveva stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica con I'E.N.E.L. Distribuzione spa., numero cliente 838024211; --- che alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, ed in particolare in Campania, si era avuta una interruzione della somministrazione di energia elettrica che è durata circa 15 - 18 ore; --- che le procure di Torino e di Roma hanno avviato le indagini per accertare se il black out sia stato determinato da carenze tecniche e procedurali, o anche da possibili errori umani, e verificare, così, se sia configurabile l'ipotesi di reato per disastro colposo; --- che il perdurare del black - out ha cagionato danni patrimoniali all'istante laboratorio; --- che il contratto tra il consumatore e l'Enel rientra nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, precisamente di somministrazione di cui all'art. 1559 c.c., ed é, infatti, un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici o continuativi attraverso un rapporto durevole, sulla base di un impegno di potenza, cioè con l'obbligo del somministrante di tenere a disposizione dell'utente una determinata quota di energia; --- che l'obbligazione di mantenere a disposizione del somministrato il cd. "impegno di potenza", configura una obbligazione ontologicamente distinta rispetto a quella di erogazione dell'energia, ma accessoria ad essa, che, di volta in volta, si aggiunge al "prezzo" dell'energia, al momento del pagamento del consumo, sicché il convenuto è inadempiente per l'obbligazione principale - fornitura di energia elettrica - lo è anche per quella strumentale ed accessoria - mantenimento della quota costante di energia contrattata; --- che gli artt. 1453 e 1460 cc. facultano l'utente di un contratto a prestazione corrispettive ad interrompere la prestazione di pagamento nella misura dell'interruzione della prestazione del somministrante e, quindi, a non corrispondere il canone per l'intero, nemmeno per quota fissa e ad agire per riduzione che in ogni caso spetta per inadempimento al mantenimento della quota costante di energia; --- che l'istante, ha diritto al rimborso forfettario nella misura di euro 25,82 come stabilito al punto 3.4.3. della Carta dei Servizi Enel; -- che é dovuto in ogni caso, il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ricorrendo alle nozioni di comune esperienza in quanto è fatto notorio che determinati prodotti per analisi, categorie di alimenti non sono conservabili, in frigoriferi e congelatori, per oltre sei ore in mancanza di energia elettrica.Di conseguenza accertare l'inadempimento dell' Enel Distribuzione s.p.a. e condannarlo, a titolo risarcitorio o indennitario, contrattuale o extracontrattuale, al pagamento dei danni come sopra richiesti, stimati in quella somma ritenuta di giustizia entro euro 1.032,00 con vittoria di spese diritti ed onorario di causa.Incardinatosi la lite si costituiva l' Enel Distribuzione s.p.a. e nella comparsa di costituzione e risposta sosteneva, in sintesi, che l'interruzione energetica era dovuta a causa non imputabile allo stesso, ai sensi dell'art. 1218 c.c. in quanto l'energia elettrica non gli era stata fornita, come per legge, dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.), e tale circostanza era da considerarsi causa di forza maggiore, né I'Enel poteva premunirsi rispetto a tale evento, mediante approntamento di centrali di produzione di riserva e relative reti di trasmissioni giacchè le è vietato per legge; --- che la Carta dei servizi Enel, in caso di inadempimento, non prevede alcun indennizzo forfettario; --- né nel caso "de quo" poteva configurarsi una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.; --- chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese.La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti e, precisate le conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata per la decisione all'udienza del 09-05-2005. MOTIVI DELLA DECISIONEInnanzitutto deve precisarsi che nel caso de quo la decisione sarà emessa secondo diritto ai sensi dell'art. 113 2° co. c.p.c., come modificato dalla legge 7/4/2003 n° 63. La società ha inoltre correttamente incardinato la controversia innanzi al giudice territorialmente competente, nella fattispecie luogo in cui è sorta o deve essere adempiuta l'obbligazione (art. 20 cpc) né il convenuto Ente ha eccepito il difetto di competenza potendosi anche nel caso de quo ritenersi applicabile il luogo di residenza - o domicilio elettivo - del consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis comma 3 n° 19, c.c. Infine la società attrice ha inviato messa in mora prima di adire questo giudice. Nel merito, la domanda attrice risulta fondata nei suoi presupposti giuridici e di fatto e va pertanto accolta. Esaminati gli atti e gli scritti difensivi, emerge un dato su cui concordano parte attorea e convenuta, cioè la notoria interruzione della somministrazione di energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale e che in Campania è durata circa 15-18 ore. E' indispensabile, per risolvere il caso proposto, chiarire la natura giuridica del contratto di somministrazione previsto dall'art. 1559 c.c.. La somministrazione, detta anche fornitura, è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell'altra parte, (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Il contratto di somministrazione è, quindi, destinato a soddisfare, ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi dell'utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole. Discende che il somministrante assume su di sè l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente, il rischio (l'alea) connesso alla mancata fornitura. Essendosi verificato un black-out (quello di cui si controverte è quello avvenuto tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003) è in re ipsa la prova dell'inadempimento.Ciò chiarito, è necessario, per prima cosa, accertare se tale inadempimento è imputabile o meno alla società convenuta. La difesa dell'Enel Distribuzione spa sostiene che con l'avvento del D. L.vo 16/03/1999 n. 79, è stato soppresso il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, poi divenuta Enel spa., dalla legge 1643/62. Dall'entrata in vigore del suddetto decreto, l'Enel s.p.a. ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all'utilizzo di energia ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti, mentre le attività di trasmissione sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.). Giova all'uopo premettere che con legge 6 dicembre 1962 n 1643 sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica fu istituito l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), cui fu riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1 primo comma). Con la medesima legge fu disposto il trasferimento in proprietà dell'E.N.E.L. delle imprese esercenti le attività summenzionate (art. 1 quarto comma). L'art. 4 n. 6 della citata legge n. 1643/1962 escluse, però. dal trasferimento le imprese autoproduttrici di energia elettrica, che si trovavano in determinate condizioni. Con Decreto legge 11/07/1992 n° 333 l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica veniva trasformato in s.p.a.. Con l'avvento del D. L.vo 16/03/1999 n° 79, veniva soppresso il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica. L'Enel s.p.a., quindi, pur mantenendo la proprietà delle reti, ha istituito ai sensi dell'art. 3, punto 4, e dall'art. 13 del D. Lvo. 16/03/1999 n° 79, separate società per azioni, per lo svolgimento delle attività di produzione, di distribuzione e di vendita ai clienti a cui ha conferito tutti i beni. Dal 01/04/2000 per effetto del D. M. 21/01/2000 l'Enel s.p.a. ha assunto la titolarità e le funzioni di Gestore della rete di trasmissione nazionale, istituendo l'Enel Distribuzione s.p.a. incaricata di stipulare contratti con i clienti finali ai quali distribuisce energia, l'Enel Produzione s.p.a., che produce energia elettrica, ed altre società per azioni, tutte controllate dall'Enel s.p.a.. Da tale data le azioni della società Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a. sono state assegnate a titolo gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Questo giudice ritiene che ciò non basta per affermare che l'attività di produzione dell'energia elettrica si sia svincolata totalmente dalle funzioni riservate all'Enel spa., la quale mantiene, invece, un preciso interesse al corretto esercizio di tale attività ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo del 16/03/1999 n. 79, parte prima, poiché assume le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da esse controllate. Pertanto la trasformazione dell' Enel in spa., anche se sottoposta ad influenza pubblica, non influisce sulla qualità dell'ente medesimo di concessionario perpetuo poiché trattasi di società costituita per il principale fine di gestire, ai sensi degli artt. 1 e 3 punto 4, del D. Lvo 1999 n° 79, anche attraverso le società controllate, le attività di produzione e di distribuzione di energia.Nè a conclusioni diverse può portare il recente d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79, invocato dalla difesa della convenuta. Dottrina e giurisprudenza sono concordemente orientati nel senso che la semplice veste formale di s.p.a. non è idonea a trasformare la natura pubblicistica di soggetti che, in mano al controllo maggioritario dell'azionista pubblico, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici. Appare evidente che la gestione del servizio di produzione e distribuzione di energia, tramite le società controllate, costituisce un servizio pubblico inteso al soddisfacimento dei bisogni generali della collettività; trattasi, quindi, di società costituita per il principale fine di gestire (anche attraverso le controllate) le attività di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica. Le società controllate, di conseguenza, svolgono attività prevalentemente in favore della controllante Enel s.p.a.. Fino a quando le società controllate rimarranno principalmente orientate nel fornire beni e servizi alla controllante Enel s.p.a., si tratterà nella sostanza del mero scorporo della produzione e distribuzione di Enel spa. attraverso la costituzione di soggetti, formalmente distinti, ma che sono guidati chiaramente dagli stessi criteri, che guidano il soggetto controllante e che, nel caso di specie, sono influenzati dal legame con il potere e le finalità pubbliche. L'affermazione di tale principio dimostra che la costituzione di soggetti con autonoma personalità giuridica non è di per sè sufficiente ad escludere l'appartenenza di quei soggetti all'apparato che li controlla. Tale convincimento è stato suffragato dalla stessa Corte di Giustizia. Dunque, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, le società controllate devono essere considerate un organismo di diritto pubblico, svolgente attività strettamente funzionalizzata ai bisogni di Enel s.p.a., di cui nella sostanza costituiscono una divisione, solo formalmente costituita in soggetti distinti con la conseguenza che si tratta di soggetti che "partecipano" alle stesse finalità della controllante Enel s.p.a. anche sotto il profilo dello scopo del soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale.L'Enel Distribuzione spa., nel corso di altro processo, svoltosi innanzi a questo giudice (RG avente lo stesso oggetto) indicò ed escusse due testi (Tizio e Caio) i quali confermarono che l'energia elettrica fu ripristinata alla cabina primaria, sita in Caserta, alle ore 13,50 mentre quella secondaria a cui afferiva l'alimentazione dell'attrice (in quel processo) solo alle ore 16,11. Da quella prova si deduceva non solo la conferma del black-out e la sua durata, ma anche che tra il ripristino della cabina primaria e quella secondaria intercorsero altre due ore e ventuno minuti. Risultava, quindi, evidente l' inadempimento poiché l'Enel Distribuzione s.p.a. non aveva fornito, al fine di vincere la presunzione di colpa, gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione. Non risultano provate in questo giudizio le circostanze di esclusione della responsabilità invocate da controparte quale condizione di esonero dalla responsabilità, né risulta provato che per eventi come quello che ha provocato l'interruzione della erogazione di energia elettrica, la responsabilità dell'Enel sia stata convenzionalmente esclusa, nè risulta, infine, provato il caso fortuito o la forza maggiore. A tal proposito si ricorda che la Suprema Corte definisce il caso fortuito come "elemento imprevisto ed imprevedibile che inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell' evento ponendosi come l'unica causa efficiente di esso". Ebbene, l'interruzione dell'energia elettrica ("black out") in quanto prevedibile, non può rientrare nel caso fortuito.Nel caso de quo (trattandosi di inadempimento di contratto a prestazioni corrispettive) si verifica una inversione dell'onere della prova che di solito grava sull'attore ex art. 2697 1° co. c.c., il quale avendo stipulato regolare contratto di somministrazione con l'Enel Distrbuzione s.p.a., come da documentazione in atti, e fornito la prova del proprio esatto adempimento - peraltro non contestato - è legittimato a pretendere l'altrui adempimento ed in caso di inadempienza, il risarcimento dei danni. E' opinione costante in dottrina e in giurisprudenza che, nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata (quale l'energia elettrica) incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno, l'onere di provare che l'interruzione della erogazione lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste da una specifica clausola contrattuale di esonero (forza maggiore. lavori di manutenzione, esigenze, di servizio, cause accidentali, scioperi) espressamente sottoscritta dall'utente all'atto della stipula del negozio.L'interruzione della fornitura non giustificata da causa di forza maggiore o da clausola contrattuale di esclusione costituisce un vero atto di inadempimento da parte dell' Ente somministrante. La conseguenza non può essere che l'ente deve rispondere di tale inadempimento. La parte attrice ha stipulato il contratto con l'Enel Distribuzione s.p.a. e da questi pretende il risarcimento per l'accertato inadempimento. Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni ai sensi dell'art. 2948 n° 4 c.c. Dopo questa indispensabile enunciazione dei principi di diritto regolante la materia ed accertata la responsabilità esclusiva dell'Enel Distribuzione s.p.a., si può passare a qualificare e quantificare i tipi di danni sofferti. - -Nel contratto di somministrazione di energia elettrica il cosiddetto impegno di potenza (che si sostanzia nell'obbligo del somministrante di predisporre e mantenere a disposizione dell'utente una determinata quantità di energia) configura, accanto a quello di somministrazione di energia, una prestazione continuata, accessoria e strumentale a quella principale (di somministrare l'energia) e per esso corrisponde un corrispettivo fisso da pagarsi periodicamente, corrispettivo che matura coevamente al consumo dell'energia. La parte attrice ha subito non soltanto il danno da mancata fornitura di energia - obbligo principale del somministrante - ma anche il danno da mancata messa a disposizione di una determinata quota di potenza prevista per contratto da intendersi prestazione accessoria a quella principale di fornitura di energia. Dopo questo chiarimento dobbiamo stabilire, innanzitutto, se all'utente spetta l'indennizzo forfettario previsto dalla Carta dei servizi Enel. La Carta dei servizi Enel, "nei livelli specifici di qualità" stabilisce, per i clienti finali con fornitura in bassa tensione per usi domestici, un indennizzo forfettario di euro 25,82 solo nell'ipotesi di brevi ritardi (superiori ai 90 minuti) da parte dell'Enel nell'attivazione della fornitura a seguito della domanda, di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morositá, ed altri casi. Inoltre l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas - deliberazione n° 220/02 (riportata altresì nel prospetto allegato alle fatture Enel) - prevede, in caso di mancato rispetto, per colpa dell'Enel dei suddetti "livelli specifici di qualità" indennizzi automatici (applicabili fino al 30-06-2004) di euro 25,82 per i clienti finali in bassa tensione per usi domestici; di euro 51,65 per i clienti finali con fornitura in bassa tensione per usi non domestici e di euro 103,29 per i clienti finali con forniture in media tensione. Tali indennizzi possono ritenersi equi solo per interruzioni brevi, da 90 minuti fino a 6 - 8 ore, ma per periodi superiori essendo maggiori i disagi, vanno almeno raddoppiati. Quindi, in condizioni normali di inadempimento -- che escludono situazioni straordinarie determinate da eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi o atti dell'Autorità pubblica, cioè di regolare erogazione di energia elettrica da parte dell' Enel con soli ritardi (superiori a 90 minuti) nella attivazione o riattivazione della somministrazione di energia al singolo utente/consumatore, -- si applicano gli indennizzi forfettari previsti dalla Carta dei servizi. Nella diversa e più grave ipotesi di inadempimento - (cioè di interruzione della somministrazione di energia elettrica su tutto o su parte del territorio nazionale, per causa imputabile all'Enel, con conseguente e notevole ritardo nella riattivazione della somministrazione di energia alla collettività, ipotesi non prevista dalla Delibera e dalla Carta dei servizi) - la carta dei servizi non può trovare applicazione. Alla parte attrice spettano non solo i danni per il notevole ritardo nella riattivazione energetica, ma anche i danni per l'inadempimento dell'Enel. Occorre infine considerare il danno inerente gli strumenti tecnici in dotazione al Laboratorio di Analisi. E' patrimonio dell'uomo medio che presso ogni casa di un utente Enel, anche la più disagiata, vi sono elettrodomestici basilari qual un frigorifero contenente alimenti freschi e refrigerati (come yogurt, latte, carne, burro ecc.,) che non possono resistere oltre 6 ore in un frigorifero spento. Di certo alcuni alimenti scongelati furono consumati ed altri gettati. La giurisprudenza ritiene che "le fonti da cui il giudice può ricavare precetti sulle modalità di conservazione degli alimenti non vanno necessariamente circoscritte a leggi o a regolamenti o atti amministrativi generali, ma possono identificarsi anche nelle regole di comune esperienza produttiva e commerciale, espressione della cultura tradizionale". L' utilizzazione del fatto notorio, comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati va inteso in senso rigoroso, come fatto acquisito nelle conoscenze della collettività con un tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile Ciò premesso, si osserva che il danno ritenuto astrattamente configurabile nella fattispecie costituisce un tipico caso di pregiudizio che non può essere provato nel suo preciso ammontare (ex art 1226 c.c.). Una volta assodata l'impossibilità o l'estrema difficoltà nel caso di specie di fornire questa prova precisa il Giudicante non può, senza violare detta norma, affermare puramente e semplicemente che la domanda non può essere accolta in quanto le prove acquisite non sono sufficientemente precise. Nella fattispecie, quindi, una volta accertata l'applicabilità in astratto della norma predetta, questo giudice non può sostenere l'impossibilità in concreto di procedere a liquidazione ex art. 1226 cc, senza una coerente motivazione sul punto; essendo i danni generici, ma sussistenti, il giudice è tenuto a liquidarli in via equitativa. Nel sistema dell'art. 1226 cod. civ. il ricorso alla valutazione equitativa del danno interviene per sopperire alla difficoltà tecnica di una analitica e precisa individuazione di uno o più fattori del danno stesso, una volta che l'esistenza di questo sia stata già accertata. La valutazione equitativa può intervenire anche quando l'esperimento dei mezzi probatori non ha potuto dimostrare l' ammontare del danno. Questo non significa che ad ogni insufficienza probatoria deve corrispondere una valutazione equitativa, ma vuole dire soltanto che detta liquidazione è legittima quando il giudice sia convinto dell'impossibilità o della estrema difficoltà per il danneggiato di fornire una prova dettagliata ed adeguata del preciso ammontare del danno. Ebbene considerata l'enorme difficoltà nella quantificazione di tutti i danni, disagi ed altro, lamentati dall' utente conseguenti all'inadempimento dell'Enel ed al notevole ritardo nella riattivazione energetica, questo giudice ritiene applicabile i normali canoni di diritto, che impongono, per il caso in esame, stante la difficoltà a provare l'esatto ammontare del quantum, di procedere con il criterio equitativo ex art. 1226 cc.. Incorre in violazione dell'art. 1226 c. c. ed in vizio logico di motivazione la sentenza che dopo aver accertato l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare respinga la domanda sul mero rilievo che le prove fornite non sono sufficientemente precise, anziché procedere alla liquidazione equitativa al sensi dell'art. 1226 citato. L' esercizio concreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, al sensi dell'art. 1226 c. c., nonchè l'accertamento del relativo presupposto costituito dall'impossibilità o dalla rilevante difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare risolvendosi tale apprezzamento in un giudizio di fatto, non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, sempre che la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto. In tema di liquidazione del quantum il potere del giudice di determinarlo equitativamente sulla base delle prove fornite dalle parti ed acquisite al processo, nonchè sulla base della comune esperienza e del notorio, si distingue nettamente dal potere di emettere una decisone secondo equità previsto dall'art. 114 c.p.c., e, pertanto, non è condizionato dalla richiesta delle parti, ma è ricompreso nei poteri generali attribuiti al giudice dall'art. 115 c.p.c. Tutto quanto premesso questo giudice ritiene equo e conforme a giustizia liquidare il danno in complessivi euro 50,00. Sulla predetta somma vanno riconosciuti i soli interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in considerazione delle attività svolte, delle questioni trattate e del valore della causa come proposta e decisa. Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.P.Q.M. Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Laboratorio di Analisi Cliniche del dott.Xx Sempronio e C. sas contro E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., ogni altra eccezione disattesa, così provvede:a)- Accoglie la domanda attrice.b)- Per l'effetto, condanna E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di Laboratorio di Analisi Cliniche del dott.Xx Sempronio e C. sas la somma di euro 50,00 oltre i soli interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale al soddisfo.c)- Condanna, altresì, E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore della parte attrice le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 307,00 (di cui euro 7,00 per spese, euro 200,00 per diritti di procuratore ed euro 100,00 per onorario di avvocato) oltre rimborso spese 12,50% ex art.14 LP ed ancora Iva e c.p.a. come per legge se dovuta perché documentata con fattura con attribuzione al p. avv. ….. dichiaratosi anticipataria.-d)- Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.Così deciso in Caserta il 10 maggio 2005 Il Giudice di Pacedott. Domenico Barra

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