In tema di azioni collettive inibitorie a tutela dei consumatori, l'associazione di professionisti che abbia provveduto all'elaborazione ed alla diffusione di clausole contenute in condizioni generali riguardanti contratti bancari ed abbia espresso parere positivo sulla loro utilizzabilità, deve ritenersi titolare della legittimazione passiva anche in ordine alle azioni collettive promosse prima della modifica dell'art. 1469 sexies cod. civ., intervenuta ex art. 6 della legge n. 14 del 3 febbraio 2003, con la quale è stata espressamente estesa la legittimazione passiva alle associazioni che "raccomandano" l'utilizzo di clausole o condizioni generali di contratto, in quanto anche nella previgente previsione normativa contenuta nell'art. 1469 sexies cod. civ., interpretata secondo quanto stabilito all'art. 7 della Direttiva CE 93/13, l'utilizzazione deve ritenersi comprensiva dell'elaborazione, della diffusione e della positiva valutazione delle condizioni generali di contratto. (Rigetta, App. Roma, 24 Settembre 2002)
ARCO IUS
ARCO IUS costituisce una raccolta di giurisprudenza d'interesse consumeristico intesa per uso personale e non professionale. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni errori od omissioni.
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07/03/08
T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I Sent., 07/03/2008, n. 145
Riguardo la legittimazione a ricorrere delle associazioni dei consumatori, per quanto ampia, non può tuttavia estendersi sino a ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si rifletta economicamente, in modo diretto o indiretto, sui cittadini, dovendo al contrario esser commisurata solo a quegli atti che siano idonei a interferire con specificità e immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti (T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. I, 22 febbraio 2006, n. 1371).
T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I Sent., 07/03/2008, n. 145
Le associazioni dei consumatori non possono agire in giudizio "a difesa obiettiva dell'ordinamento violato", ma solo a presidio di situazioni soggettive concretamente e direttamente incise dagli atti impugnati (Cons. St, sez. VI, 1° febbraio 2007, n. 416), a condizione, cioè, che la pretesa sia azionata a tutela di un interesse legittimo dell'associazione, che lamenti una lesione diretta ed attuale agli interessi diffusi della generalità degli associati o dei cittadini (TAR Lazio, sede Roma, sez. III-quater, 26 novembre 2007, n. 11749). Tali associazioni non possono, infine, neanche proporre appello, nel caso in cui non abbiano partecipato in alcun modo, pur avendone titolo, al giudizio di primo grado.
20/02/08
TRIBUNALE DI PALERMO, Ordinanza del 20/02/2008
Associazioni dei consumatori - Legittimazione diretta ed autonoma - Azione inibitoria collettiva - C.d. leading cases (o azioni pilota) - Clausole vessatorie o inique - Azione inibitoria - Singoli consumatori - Tutela preventiva di carattere generale - Esclusione - Artt. 140 e 37 cod. cons..
Sono legittimate ad agire a tutela dei diritti e degli interessi collettivi dei consumatori, oltre alla c.d. azione inibitoria di clausole vessatorie, le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 140 cod. cons.), che inoltre possono richiedere adozioni di misure atipiche idonee a eliminare e correggere gli effetti dannosi delle violazioni accertate. E’ precluso, invece, ai sensi dell’art. 37 cod. cons., l’accesso ad una tutela preventiva di carattere generale ai singoli consumatori in quanto demandata in via esclusiva alle Camere di Commercio ed alle Associazioni dei consumatori ed utenti o dei professionisti quali esponenti degli interessi collettivi degli stessi associati. Giud. Di Pisa - Adiconsum c. Banca di Palermo s.p.a..
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Trib. Palermo Sez. III, 20/02/2008
Le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico sono legittimate ad agire a tutela dei diritti e degli interessi collettivi dei consumatori chiedendo, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. cons. - D.Lgs. n. 206/2005, oltre all'azione inibitoria di clausole vessatorie ed accanto alla pubblicazione del provvedimento di condanna, l'adozione di misure "atipiche" e "innominate" idonee a eliminare e correggere gli effetti dannosi delle violazioni accertate.
17/11/07
Trib. Nola Sent., 17/11/2007
La legittimazione processuale degli enti esponenziali a tutela de consumatori a costituirsi parte civile va ritenuta laddove trattasi di organismi che, essendo sorti con la finalità primaria di tutela della situazione soggettiva coinvolta anche dalla vicenda penale, possono dirsi lesi nel loro diritto di personalità, nel senso che hanno subito un danno promanante in via immediata e diretta dal reato oggetto del processo all'interesse di cui sono portatori che costituisce il loro patrimonio imprescindibile.
30/10/07
App. Napoli Sez. I, 30/10/2007
La legittimazione attiva all'esercizio dell'azione prevista dall'art. 33 della legge n. 287/90 deve essere riconosciuta non solo agli imprenditori, ma anche agli altri soggetti del mercato che abbiano interesse alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere. Tale legittimazione, pertanto, spetta anche al consumatore, che è l'acquirente finale del prodotto offerto dal mercato e che, di fronte ad un'intesa restrittiva della concorrenza, vede eluso il suo diritto di scelta tra prodotti in concorrenza. Di conseguenza, poiché la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione "a monte" tra gli operatori del settore, ancorché non sia partecipe ad un rapporto di concorrenza con gli autori della collusione, ha a propria disposizione l'azione di accertamento della nullità dell'impresa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della L. n. 387/90.
19/10/07
App. Napoli Sez. I, 19/10/2007
La legittimazione attiva all'esercizio dell'azione prevista dall'art. 33 della legge n. 287 del 1990 deve essere riconosciuta non solo agli imprenditori, ma anche agli altri soggetti del mercato che abbiano interesse alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere. Tale legittimazione, pertanto, spetta anche al consumatore, che è l'acquirente finale del prodotto offerto dal mercato e che, di fronte ad un'intesa restrittiva della concorrenza, vede eluso il suo diritto di scelta tra prodotti in concorrenza. Di conseguenza, poiché la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione "a monte" tra gli operatori del settore, ancorché non sia partecipe ad un rapporto di concorrenza con gli autori della collusione, ha a propria disposizione l'azione di accertamento della nullità dell'impresa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990.
11/02/07
T.A.R. LAZIO, Roma, sez. III ter - 1 febbraio 2007, n. 724
Associazioni di consumatori - Codice del consumo - Servizi di somministrazione di energia elettrica e gas - Accesso alla documentazione - Istanza di acceso con finalità ispettive - Inammissibilità.
Pur dovendosi riconoscere la legittimazione di un associazione di consumatori (art. 137 Codice del Consumo) all’accesso alla documentazione in materia che investe la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di somministrazione di energia elettrica e gas, detenuta da gestori di pubblici servizi, tuttavia non sono ammissibili istanze che mirano a finalità tipicamente ispettive, in quanto la disciplina sull’accesso tutela l’interesse alla conoscenza e non l’interesse ad effettuare un controllo sull’impresa o sull’amministrazione allo scopo di verificare eventuali (e non ancora definite) forme di lesione all’interesse dei consumatori (Cons. Stato Sez. IV 6/10/01 n. 5291; 10/2/06 n. 555; ecc.); la disciplina sull’accesso non può essere uno strumento utilizzabile per consentire all’associazione di consumatori di sostituirsi agli organi deputati dall’ordinamento ad effettuare i controlli sui servizi stessi (nella specie, la richiesta di accesso avanzata dal Codacons aveva ad oggetto la documentazione relativa al sistema di fatturazione utilizzato dai gestori dei servizi di somministrazione di energia elettrica). Pres. Corsaro, Est. Santoleri - Codacons (avv. Rienzi) c. A. s.p.a. (avv.ti Satta e Lattanti), E. s.p.a. (avv. Nanni), E, s.p.a. (avv. Gonnelli) -
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