ARCO IUS

ARCO IUS costituisce una raccolta di giurisprudenza d'interesse consumeristico intesa per uso personale e non professionale. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni errori od omissioni.
Coloro che fossero interessati a segnalarci altri provvedimenti potranno farlo inviando una mail.

Per facilitare la ricerca (i singoli posts sono inseriti in base alla data del provvedimento) utilizzare il tasto cerca e l'indice degli argomenti.

Visualizzazione post con etichetta Vacanze. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Vacanze. Mostra tutti i post

11/12/08

GdP Verona, sent 8663/08

SENTENZA N.8663/08
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Verona avv. M.C. Balottin, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa con citazioni ritualmente notificate ed iscritte ai nn. di ruolo 16927/06 16928/06 e 17321/06 contenzioso ordinario, riunite nel procedimento primo in ruolo N. 16927/06, predetto,
DA
************, c.f.: *******************,
************ c.f.: ************ e ************ c.f..:************
************ c.f.: ************ e ************ c.f.:************
tutti elettivamente domiciliati in Verona, Corso Castelvecchio 27, presso lo studio degli avv.ti Renato Savoia e ************ che li rappresentano e difendono per procura in calce ai rispettivi atti di citazione,

attori

CONTRO

************ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ************, elettivamente domiciliata in ************, presso lo studio dell'avv. ************ che la rappresenta e difende con l'avv. ************ e lo Studio legale ************, per procure in calce ai rispettivi atti di citazione notificati,

convenuta

OGGETTO: restituzione corrispettivo e risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione conclusioni e rispettive comparse conclusionali.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

Con atti ritualmente notificati, gli attori esponevano:
In data 9/1/2006, ************, ************ e ************, nonché ************ e ************ acquistavano dalla convenuta ************ SRL al prezzo di €. 2.008,00 la prima e di €. 1.777,00 cadauno gli altri quattro, il pacchetto turistico "******************" della durata di giorni 12 e notti 10 con partenza prevista per il giorno 25/1/06 dall'aeroporto di Milano-Malpensa e ritorno per il giorno 5/2/06 al medesimo aeroporto, date posticipate rispettivamente al 27/1/06 e 6/02/06 a seguito di espressa richiesta da parte della convenuta.
Il viaggio era quindi pattuito con partenza il 27/1/06 ore 22.30 da Milano-Malpensa ed arrivo a Yangon alle ore 18.00 del giorno 28/1/06, previo scalo all'aeroporto di Doha con sosta quivi effettuata di ore 2.55.
Esponevano gli attori che, giunti all'aeroporto di Milano-Malpensa, causa maltempo per caduta di neve, il volo previsto per la partenza era annullato ed essi partivano solo il giorno 28 seguente alle ore 16.00, arrivando allo scalo di Doha alle ore 23.00, ove erano costretti a permanere anche bivaccando nella notte ed erano infine informati, dal personale della compagnia aerea ******, che il loro gruppo sarebbe stato suddiviso in n. 3 partenze scaglionate in giorni ed orari diversi, a seguito delle quali solo in data 30/1/06 il gruppo di amici avrebbe potuto finalmente ricongiungersi a Yangon, per iniziare il tour della Birmania.
Eccepivano pertanto il venir meno di parte delle condizioni e dei servizi concordati, ovvero la durata del viaggio, l'unione della comitiva, il pernottamento in hotel a Yangon per le notti del 28 e 29 gennaio 2006 con i relativi pasti, la visita alla capitale Bago e quindi il trasferimento in data 30/1/06 all'aeroporto di Yangon per il volo su Bagan. Riferivano, in mancanza di qualsiasi assistenza prestata dal Tour Operator, di aver provveduto autonomamente a rientrare in Italia, non intendendo accettare simili modifiche delle condizioni di viaggio.
Allegavano altresì agli atti di causa comunicazione e-mail 7/03/06 con la quale la convenuta, offriva agli attori un rimborso forfetario per i servizi non fruiti, "al netto delle penalità applicate" di €. 350,00 cadauno, offerta non accettata dagli attori.
Chiedevano quindi la restituzione del corrispettivo da ciascun attore pagato per il proprio pacchetto turistico, oltre rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento del danno da vacanza rovinata che quantificavano in €. 500,00 cadauno, oltre le spese di causa.
Si costituiva in giudizio la convenuta *********** SRL, negando qualsiasi propria responsabilità nei fatti accaduti, in particolare negando la carenza di assistenza ai viaggiatori, e riconducendo lo spostamento delle partenze dal giorno 27 al giorno 28 gennaio a ragioni di maltempo con nevicate che avevano comportato il blocco dei voli da Malpensa ed altresì il conseguente ritardo nel successivo arrivo a Yangon a conseguenti ragioni di overbooking del vettore *******, non imputabili alla convenuta il primo per ragioni di forza maggiore (chiusura voli per neve) ed il secondo per estraneità alla responsabilità della convenuta. Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree e la vittoria delle spese di causa.
Era ammessa ed espletata istruttoria testimoniale nonché per interrogatorio formale, all'esito della quale le parti precisavano le conclusioni; quindi, la causa veniva riservata in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -

Preliminarmente si osserva errore materiale consistente in difetto di indicazione del procedimento R.G.N. 17321/06 quale secondo procedimento riunito per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva al procedimento primo in ruolo RGN. 16927/06, di cui all'ordinanza in data 6/12/06, di cui dovrà farsi integrazione in dispositivo.
Il contratto in esame si inquadra tra i contratti di vendita di pacchetti turistici per viaggi e vacanze "tutto compreso", regolati dal combinato disposto dell'art. 1470 C.C. e del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 e, in particolare per quanto in esame, dagli artt. 91 e seguenti.
E precisamente, quando una parte essenziale dei servizi turistici convenuti non può essere effettuata, l'organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, che non devono , peraltro comportare oneri a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuiate, fatto salvo comunque il risarcimento del danno. Ed altresì, ove non sia possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero il consumatore non l'accetti per motivi giustificati, l'organizzatore è tenuto a mettergli a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza.
Nel merito, tutte le circostanze dedotte dagli attori erano provate documentalmente e testimonialmente, in particolare l'acquisto dei pacchetti turistici, la convenuta durata complessiva del viaggio e del viaggio "di cultura", le date di partenza e di arrivo nonché lo scalo a Doha e la durata della relativa permanenza, la chiusura dell'aeroporto di partenza per neve, il bivacco di una notte presso detto aeroporto in assenza di ricovero in albergo, il successivo bivacco, anche notturno, presso l'aeroporto di Doha e le condizioni di igiene ivi presenti, l'unica prospettiva di essere imbarcati scaglionatamente per Yangon nel giro di 4 o 5 giorni per ivi, finalmente ricostituire il gruppo di amici, odierni attori, nonché di ivi ritrovarsi con i rimanenti viaggiatori da Milano per il programmato tour della Birmania. Su tali previsioni di viaggio, una sola certezza, l'assenza di qualsiasi interessamento da parte della convenuta ************ SRL, che, faticosamente raggiunta via telefono dagli attori, si limitava a rispondere di trovare autonomamente una soluzione al trasporto, precisando che la rinunzia al viaggio avrebbe comportato irrimediabilmente la perdita del corrispettivo versato da ciascuno.
Nel merito, non vi è dubbio che il blocco dei voli da Malpensa causa neve non possa di per sé essere addebitata alla responsabilità della convenuta, essendo causata da ragioni di forza maggiore. E' tuttavia fuor di dubbio che il venir meno del preventivato volo da Malpensa onerava il Tour Operator, in quanto tale, a riprogrammare immediatamente il pacchetto turistico venduto agli odierni attori, offrendo altra data ed ora di partenza, altro scalo ed altra coincidenza per Yangon; detta riprogrammazione del viaggio per ragioni di forza maggiore, che comportasse un analogo numero di giorni di vacanza ed analoghi tempi di percorso delle distanze, è evidentemente ineludibile prestazione di servizi insita nell'offerta di un pacchetto turistico. Diversamente opinando, verrebbe a sbilanciarsi il sinallagma insito nel contratto stipulato con il tour Operator, venendo a mancare la prestazione della specifica esperienza e capacità operativa dell'Operator in campo turistico,che ha indotto l'affidamento del consumatore a contrarre. Circostanze, appunto, quelle della sopravvenuta impossibilità del servizi pattuiti, previste e regolate dagli artt. 91 e seguenti del citato D.Lgs. n.206/2005.
Era quindi specifico onere della convenuta, al momento stesso della notizia di blocco dei voli da Milano-Malpensa, riprogrammare il pacchetto, offrendo agli acquirenti un pacchetto turistico analogo (per durata e tempi di percorso), con diritto per l'acquirente di accettare ovvero di essere rimborsato della differenza tra quanto originariamente previsto e quanto goduto (nel caso inesistente, essendosi il blocco dei voli verificato in fase di partenza).
Da ultimo, mentre si osserva la coincidente prova testimoniale circa l'inadempimento totale delle obbligazioni della convenuta, si rileva l'offerta da questa formalizzata per l'importo di €. 350,00 per cadauno degli odierni attori, con una quantificazione certamente arbitraria ma, soprattutto, mai giustificata nei suoi contenuti, se non per l'evidente riconoscimento da parte convenuta, per fatti concludenti, della propria responsabilità contrattuale.
Le domande proposte da parte attrice sono quindi fondate e devono essere accolte.
Per quanto attiene al quantum debeatur, in considerazione del totale inadempimento da parte convenuta circa i servizi promessi e non offerti, ed osservata la buona volontà dimostrata dagli attori che, pur abbandonati a se stessi, tentavano il viaggio fino a Doha sempre sperando nella doverosa assistenza e organizzazione da parte della convenuta, dovrà la convenuta rimborsare a ciascuno degli attori il corrispettivo da questi versato.
In considerazione della limitata risalenza del versamento degli importi e, soprattutto, del particolare periodo di stagnazione della domanda turistica, nega la rivalutazione monetaria sui detti importi.
Accoglie, altresì, la domanda di risarcimento danni da " vacanza rovinata", quale pregiudizio subito dai turisti in dipendenza del mancato adempimento della convenuta alle obbligazioni insite nella attività di tour operator, altresì previste e regolate dal D.Lgs. n. 206/05, e liquida in ragione delle giornate inutilmente perse nel tentativo di un viaggio non adeguatamente organizzato, delle spese sostenute per vanamente recarsi da Verona a Milano-Malpensa, telefoniche per tentare contatti con la convenuta, di vitto e di alloggio non goduti, nonché per lo stress ed i disagi subiti (tenuto conto degli elementi di imprevedibilità che la meta del viaggio presentava in relazione allo sviluppo ed alle condizioni economiche e sociali del paese di destinazione), l'importo equitativamente determinato ex art. 1226 c.c. di €. 400,00 omnicomprensivi, per ciascun attore. Su detta somma dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla data odierna al saldo.
Consegue alla soccombenza la condanna della convenuta a rifondere agli attori le spese processuali, come liquidate in dispositivo, dovendo le spese imponibili ricomprendersi tra le competenze spettanti.

- P. Q. M. -

Il Giudice di Pace di Verona, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
-Integra l'ordinanza di riunione dei procedimenti assunta in data 6/12/06 aggiungendo, al N.R.G. 16928/06, il procedimento N.R.G. 17321/06;
-condanna la convenuta ******************** SRL a rimborsare € 2.008,00 in favore di *********, ed €. 1.777,00 cadauno a ****************,***********,*************,*******************, oltre interessi legali dalla data degli esborsi al saldo; nonché al risarcimento del danno di €. 400,00 cadauno in favore degli attori predetti, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo .
- condanna la convenuta a rifondere a parte attrie le spese processuali, che liquida in €. 2854,44 di cui € 1.432,00 per diritti, € 2.136,60 per onorario di avvocato, € 285,84 per spese oltre art.14 L.P., C.P.A. ed I.V.A..
Verona, 20 settembre 2008
Il Giudice di Pace
avv. M.C. Balottin
Depositata in Cancelleria 11 Dicembre 2008

24/10/08

Giudice di Pace di Marigliano, sentenza del 24 ottobre 2008



Vacanza rovinata - Risarcimento danni

PRENOTAZIONE DI PACCHETTO TURISTICO SU SITO INTERNET – NEL VILLAGGIO PESSIME CONDIZIONI IGIENICHE – MALORI - ABBANDONO STRUTTURA TURISTICA – DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DANNI (DANNO PATRIMONIALE ED EXTRAPATRIMONIALE) - RESPONSABILITA’ DEL TOUR OPERATOR

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARIGLIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Giuseppe Esposito Alaia ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2033/08 del Ruolo Generale, trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.08 e vertente

TRA

Meviox, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione dall’avv. … ed elettivamente domiciliato, per questo atto, in … presso lo studio dell’Avv. … -attore-

CONTRO

KKKKK S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, …., rappresentata e difesa dagli Avv.ti … e … ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in …, giusta procura in calce all’atto di citazione notificato –convenuta-

Oggetto: risarcimento danni da vacanza rovinata.
Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore esponeva che, nel periodo dal 08.07.07 al 22.07.07, prenotava sul sito internet della convenuta società, un soggiorno per quattro persone con pensione completa a buffet ed acqua e vino ai pasti, presso il Villaggio XXXX sito nel Comune di Zzzz (CZ).
Parte attrice deduceva che, durante tale soggiorno turistico, accusava una serie di malori di tipo gastrointestinale, causati dalle pessime condizioni igienico-sanitarie della struttura sia ristorativa che ricettiva, tali da costringere la stessa a ricorrere all’intervento della locale guardia medica, oltrechè ad abbandonare la struttura turistica a causa della situazione di malessere psicofisico in cui versava; chiedeva, pertanto, che venisse condannata la convenuta società KKKKK S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., previa dichiarazione di risoluzione del contratto di viaggio per grave inadempimento della stessa, al risarcimento di tutti i danni da vacanza rovinata, patrimoniali e morali, subiti dall’istante da quantificarsi in corso di causa e nei limiti di € 2.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Chiedeva, altresì, che la stessa fosse condannata al pagamento di spese e competenze di causa con attribuzione.
Si costituiva in giudizio a mezzo dei suoi procuratori, in sede di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, la convenuta società eccependo l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’improponibilità della domanda attorea.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Nel riportarsi a tutti i propri atti di causa, i procuratori delle parti concludevano così come da verbale di causa del 24.10.08.
Il Giudice, sulla base della documentazione prodotta nonché delle conclusioni sopra trascritte, assegnava la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, la domanda risulta proponibile ed ammissibile, sussistendo, nella fattispecie, i presupposti processuali e le condizioni dell’azione.
Non si controverte in merito alla legitimatio ad causam, resta, pertanto, superata la prova sulla legittimazione attiva e passiva così come dimostrano le ricevute di prenotazione e di pagamento in atti.
Nel merito la domanda è fondata, in quanto, occorre rilevare che l’organizzazione di viaggi e vacanze da parte di un tour operator è un tipo di rapporto atipico che ha però trovato ora una organica collocazione dapprima in sede comunitaria con la direttiva del Consiglio del 13 giugno del 1990 n. 90/314/Cee, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, trasfusa poi in sede nazionale nel Dlgs 17 marzo 1995 n. 111. Naturalmente per far valere la responsabilità del tour operator occorre che il viaggio sia incasellato entro le strette e ben delimitate indicazioni recate dal Dlgs. 111/1995, ovvero le vacanze e i circuiti “tutto compreso” devono, innanzitutto risultare dalla prefissata combinazione di almeno due elementi: venduti ed offerti ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendersi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio. A maggiore tutela del fruitore del servizio, il secondo comma dell’art. 2 del Dlgs 111/1995 precisa che la fatturazione separata degli elementi di uno stesso “pacchetto turistico” non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del decreto. Ciò evidentemente ad evitare che col frazionamento della fatturazione si venga a camuffare l’unitarietà sostanziale del rapporto e a sottrarsi così alla responsabilità nei confronti del consumatore.
Ad abundantiam, va poi ribadito che, a norma del comma 1 dell’art. 14 del Dlgs. 111/1995, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Pertanto, al consumatore basterà dimostrare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni concordate – oltre naturalmente la sussistenza del danno subito – mentre sarà il tour operator, per sfuggire alle proprie responsabilità, a dover fornire la prova dell’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Va, altresì incluso nella responsabilità dell’organizzatore e del venditore tutto quanto accaduto per fatti di prestatori di servizio di cui costoro si siano avvalsi, e comunque incombe ad essi la prova del carattere imprevedibile o inevitabile dell’evento, ovvero del caso fortuito o della forza maggiore che deve essere fornita da chi deduce il fatto che esimerebbe da responsabilità.
Ebbene, tali ultime argomentazioni hanno trovato pieno riscontro nella prova espletata.
Infatti la deposizione del teste di parte attrice è risultata attendibile. La teste escussa, la Sig.ra Tiziax, ha affermato che, in occasione di una visita al cognato nel villaggio turistico XXXX, constatava le condizioni igieniche e sanitarie disastrose, stante la presenza di “cibi adulterati sui banconi del self-service, nonché mosche ed insetti di vario genere che circolavano liberamente sulle pietanze”. Precisava, poi, che il cognato accusava dei malori di tipo gastrointestinale, tali da rendere necessario il trasporto alla locale guardia medica. La teste, inoltre, affermava che il cognato, unitamente ad altri vacanzieri, sporgevano denunzia presso la locale stazione dei carabinieri e che, poco dopo, lo stesso abbandonava la struttura turistica, sebbene prima della scadenza del soggiorno prenotato, per evitare ulteriori disagi per sè e per i suoi familiari.
Tali ultime risultanze processuali sono ulteriormente suffragate dalla denuncia sporta dai malcapitati vacanzieri, tra cui l’istante, presso la locale stazione dei Carabinieri, oltrechè dall’articolo del quotidiano “Catanzaro”da cui si evince anche l’intervento degli specialisti del Nucleo Anti Sofisticazioni.
In merito al riconoscimento dei danni patrimoniali e non patiti dall’istante, va rilevato che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 12 marzo 2002, ha, nell’ottica di predisporre un pieno riconoscimento del danno patito dal consumatore in occasione di una vacanza rovinata, affermato che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale, oltrechè patrimoniale, derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio turistico “tutto compreso”.
In ordine alla quantificazione del danno patrimoniale subito dall’istante risultano prodotte in atti ricevute pari ad € 1.767,00; per quanto riguarda il danno da vacanza rovinata, ovvero il danno extrapatrimoniale, alcuna giurisprudenza di merito ha ritenuto di poter estendere l’ulteriore tipologia di danno, denominato esistenziale o edonistico a traversie nelle quali viene comunque sacrificata una posizione soggettiva, uno status, senza danni economici concreti, ma con vivo disagio. Potrebbe essere appunto il caso della vacanza andata in fumo in conseguenza della mala gestio da parte del tour operator, cosicché le ferie da tempo sognate e pianificate si risolvono in inutili attese agli aeroporti e così via: quand’anche la parte strettamente economica venga regolata, resta il fatto che bisogna dare addio alle ferie non godute, o comunque malamente sfruttare. Si rileva che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 12 marzo 2002, ha, nell’ottica di predisporre un pieno riconoscimento del danno patito dal consumatore in occasione di una vacanza rovinata, affermato che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale, oltrechè patrimoniale, derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio turistico “tutto compreso”.
Poiché il secondo comma dell’art. 113 c.p.c. stabilisce che sono sottratte al giudizio di equità le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 del c.c. , ossia mediante moduli o formulari: forma questa da seguire e comunque usuale per la conclusione del contratto avente ad oggetto “il pacchetto turistico”, questo Giudicante ritiene di quantificare il danno patrimoniale in € 1.767,00 e quello extrapatrimoniale in € 700,00 per un totale di € 2.467,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Pertanto la convenuta va condannata al pagamento della somma complessiva di € 2.467,00 in favore dell'attore, oltre le spese di lite per il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni da vacanza rovinata proposta da Meviox così provvede:
1 – dichiara la esclusiva responsabilità della convenuta società KKKKK S.p.A. nella causazione dei danni subiti dall’istante;
2 - dichiara la risoluzione del contratto di viaggio per grave inadempimento della convenuta società KKKKK S.p.A.
3 – per l’effetto, condanna la convenuta società KKKKK S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 2.467,00 per i danni patrimoniali e non sofferti dall'istante, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3 – condanna la convenuta società KKKKK S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessive € 2.000,00, di cui € 400,00 per spese, € 600,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, oltre il 12,50% per le spese generali nonché I.V.A. e C.P.A come per legge, con distrazione alla procuratrice avv. … dichiaratasi anticipataria;
5 - dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c..
Così deciso in Marigliano, li 24.10.08
Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Esposito Alaia

09/04/08

GdP Pozzuoli, sent. 09.04.08

Titolo: Vacanza rovinata (soggiorno)

Massima: Nel contratto concluso con un tour operator per un soggiorno (non usufruito) presso un villaggio turistico, non trova applicazione la normativa di cui agli artt. 82 e seg. del D.L.vo 6/9/05 n.206 (codice del consumo) che regolamentano i servizi turistici e si applicano ai “pacchetti turistici tutto compreso” ma, deve applicarsi la normativa di cui agli artt. 13 e 15 della Convenzione di Bruxelles del 23/4/70 (resa esecutiva in Italia dalla legge 27/12/77 n.1084) che disciplina, tra l’altro, i contratti di intermediazione di viaggio.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n° 1720/07 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:
Risoluzione contrattuale e risarcimento danni,

T R A

(…) Lucia, res.te in (…) (NA) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) - elett.te dom.ta in (…) (NA) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Procolo (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione;
ATTRICE
E

S.p.A. IPERCLUB, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) - elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Angelo (…) - rapp.ta e difesa dall’avv. Angela (…) giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;
CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attrice: accogliere la domanda; dichiarare l’esclusiva responsabilità della Spa Iperclub, in persona del legale rapp.te pro-tempore, per l’inadempimento contrattuale e condannarla alla restituzione della somma di € 991,35 versata per il soggiorno, al pagamento della somma di € 1.224,00 quale somma spesa a seguito dell’inadempimento, oltre ad una somma, da quantificarsi in via equitativa quale risarcimento per l’inadempimento, nonché al risarcimento dei danni morali per il mancato godimento della vacanza e lo stress psico-fisico derivatone, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per la convenuta: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Lucia, con atto di citazione ritualmente notificato alla S.p.A. IPERCLUB il 2/2/07 la conveniva innanzi a questo Giudice affinché fosse riconosciuto l’inadempimento contrattuale da parte della stessa e condannata al pagamento il suo favore della somma di € 991,35 versata alla Società per il soggiorno, interamente ed oggettivamente “rovinato”, nonché al risarcimento dei danni materiali quantificati in € 1.224,00 e, morali da quantificarsi in via equitativa.
Nell’atto di citazione assumeva:
- che, in data 31/7/06 prenotava presso la Spa Iperclub una vacanza per il periodo dal 12 al 19 agosto 2006 nella struttura turistica “Green Park Village” di Vieste (FG), con sistemazione bilo 4 – due adulti ed un bambino;
- che in data 1/8/06 pagava il corrispettivo della vacanza a mezzo bonifico presso la Spa Bnl, Agenzia 41;
- che in data 1/8/06, la Spa Iperclub, a conferma della prenotazione e dell’avvenuto pagamento, inviava il “voucher” di soggiorno n. 255051 e la fattura n. 46713;
- che, in data 12/8/06 si recava presso la struttura turistica prescelta ma, giunta alla “reception” e presentato il “voucher”, le veniva comunicato la mancanza di disponibilità ad accoglierla;
- che, non avendo avuto altra valida possibilità di soggiorno, era costretta ad alloggiare altrove, sostenendo ulteriori spese;
- che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Spa Iperclub a mezzo racc.ta a.r. n.12802878529-9 ricevuta il 22/9/06.
Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa Iperclub che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, la Spa Iperclub assumeva che aveva comunicato all’attrice la mancanza di disponibilità nella struttura prenotata ed aveva offerto una valida alternativa di soggiorno presso un’altra struttura, prima accettata dall’attrice e poi, inopinatamente, rifiutata.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi, nonché ammessi gli interrogatori formali, così come deferiti al legale rapp.te pro-tempore della Spa Iperclub ed all’attrice.
Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 5/3/08, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall’interrogatorio formale non reso dal legale rapp.te pro-tempore della Spa Iperclub, da quello reso dall’attrice e dalle prove testimoniali espletate, questo Giudice desume argomenti di prova che portano all’accoglimento della domanda, nei limiti di cui in motivazione.
Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non è contestato, come non è contestato il pagamento del corrispettivo pattuito.
Ciò che viene contestato è il mancato godimento del soggiorno nel periodo e nel villaggio prescelto.
L’attrice ha dimostrato con la prova testimoniale di non aver usufruito della vacanza programmata nel Villaggio “Green Park Village” di Vieste (FG) per mancanza di disponibilità di alloggi e, che fu costretta a pernottare ed a trascorre un breve periodo di “vacanza” presso un’altra struttura alberghiera, non confacente alle sue esigenze e molto diversa da quella prenotata.
La convenuta Spa Iperclub nulla ha dimostrato a suo discapito. La deposizione dell’unica teste escussa non può essere tenuta di conto in quanto “stralciata”. Infatti, la teste (…) Barbara non era stata indicata ed ammessa all’udienza di ammissione dei mezzi istruttori e, pertanto, giustamente e rettamente, l’attrice ne ha chiesto lo stralcio.
Pertanto, in applicazione dell’art. 1453 del c.c. (risolubilità del contratto per inadempimento), non avendo la Spa Iperclub adempiuto all’obbligazione assunta, va dichiarato risolto il contratto intercorso tra le parti e condannata la Società inadempiente al rimborso, in favore dell’attrice, della somma di € 991,35, quale somma pagata dalla stessa per il soggiorno non usufruito.
In merito alla richiesta di parte attrice del risarcimento dei danni non patrimoniali, nel caso de qua, non può essere applicata, così come richiesto dall’attrice, la normativa di cui al D.L.vo 6/9/05 n. 206 (codice del consumo) in quanto la settimana di vacanza dalla stessa prenotata (soggiorno in bilo 4 e pagamento il loco degli altri servizi) non rientra nella disciplina di cui agli artt. 82 e segg. Del D.L.vo citato. Detti articoli regolamentano i servizi turistici e si applicano ai pacchetti “turistici tutto compreso”, così come definiti dall’art. 84: “quelli che hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due dei seguenti elementi: a) trasporto, b) alloggio, c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 86 lett. i) (itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche) che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.
La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono, in particolare, a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare. Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono, infatti, al riguardo, rilievo non già singolarmente e separatamente considerati, bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della “finalità turistica” che la prestazione complessa di cui si sostanziano, appunto, quali elementi costitutivi, è funzionalmente volta a soddisfare.
Nel caso di specie, trova applicazione la Convenzione di Bruxelles del 23/4/70 (resa esecutiva in Italia con L. 27/12/77 n.1084) che regolamenta, tra l’altro, i contratti di intermediazione di viaggio: cioè, qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi.
Nel contratto così concluso, le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto, prevalendo gli aspetti dell’organizzazione e dell’intermediazione in cui il “tour operator” che fa eseguire da terzi la prestazione del relativo contratto è tenuto alla diligenza di cui agli artt. 13 e 15 della legge citata. Perciò, detto tour operator, nella scelta del contraente esecutore deve valutare l’organizzazione e ogni circostanza concreta idonea a far presumere lo svolgimento del relativo servizio in conformità alla previsioni e all’affidamento fattone dal “vacanziere” nel rivolgersi ad esso quale organizzatore del soggiorno.
Pertanto, in applicazione degli artt. 13 e 15 della L.27/12/77 n.1084, non avendo la Spa Iperclub dimostrato di essersi comportata da organizzatrice diligente, ed avendo causato all’attrice un pregiudizio, è tenuta al pagamento della somma di € 762,00 giusta disposizione del comma 2 dell’art. 13 citato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.
La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Lucia nei confronti della S.p.A. IPERCLUB, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l’effetto condanna la S.p.A. IPERCLUB, in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla restituzione, in favore di (…) Lucia, della somma di € 991,35, oltre interessi legali dal 12/8/06 fino al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 762,00, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.450,00, di cui € 150,00 per spese, € 600,00 per diritti ed € 700,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;
3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;
4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 9 aprile 2008 al n. 613 del Mod. 16.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL GIORNO 09 aprile 2008
IL CANCELLIERE

05/02/08

App. Bologna Sez. III, 05/02/2008

Danno non patrimoniale TURISMO

La normativa introdotta dal D.Lgs. n. 111/1995 deve essere interpretata nel senso del riconoscimento, ove sussistente, del danno morale. Una siffatta interpretazione è resa possibile dal disposto degli artt. 15 e 16, che fanno espresso riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 23-4-1970 ratificata in Italia con L. 27 dicembre 1977, n. 1084, che, agli artt. 13 e 15, prevede la responsabilità dell'organizzatore di viaggi per "qualunque" o per "qualsiasi" pregiudizio subito dal viaggiatore. In dette espressioni può individuarsi quel fondamento normativo che l'art. 2059 c.c. richiede per consentire il risarcimento del danno non patrimoniale. Sussiste dunque una valida base normativa per ritenere che, in caso di "vacanza rovinata", il viaggiatore abbia diritto anche al risarcimento del pregiudizio non patrimoniale; essendo irrilevante, a sensi dell'art. 2059 c.c., che non sussista nella specie un fatto-reato.

PARTI IN CAUSA
A. s.p.a. c. 4 appellati

01/02/08

Trib. Torino Sez. IX Sent., 01/02/2008

Liquidazione e valutazione equitativa

Per quanto riguarda il quantum, il danno da vacanza rovinata può essere valutato equitativamente, in somma pari ad una certa percentuale, variabile di caso in caso, del costo complessivo del viaggio.

Trib. Torino Sez. I Sent., 01/02/2008

Nel caso in cui il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza, per inadempimento delle prestazioni previste dal contratto e sulla base dei materiali promozionali, a costui, oltre al dover essere rimborsate le spese sostenute, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, che costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario e indipendentemente dalla configurabilità di un illecito penale. Il danno da vacanza rovinata ai sensi dell'art. 2059 c.c. va riconosciuto anche in assenza di ipotesi di reato qualora sussista una lesione dell'interesse del turista a godere del viaggio organizzato come occasione di piacere, di svago o di riposo. Quel che rileva, ai fini dell'ammissione al risarcimento ex art. 2059 c.c., è l'ingiusta lesione ad un interesse inerente alla persona, dal quale conseguono pregiudizi non valutabili economicamente.

24/07/07

CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 24/07/2007 (Ud. 22/03/2007), Sentenza n. 16315

Contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” c.d. “pacchetto turistico” o package (previsto dal d.lgs. n. 111/1995 ed ora trasfuso negli artt. 82 ss. d.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - Natura e funzione - Distinzione dai contratti di: organizzazione, intermediazione e viaggio - Elemento di qualificazione - Impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore - Effetti - Fattispecie - L. n. 1084/1977.
Nel delineare i caratteri e la funzione del contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o package), distinguendolo dal contratto di organizzazione (artt. 5 ss.) o di intermediazione (art. 17 ss.) di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1970 (resa esecutiva con L. 27 dicembre 1977, n. 1084), e nel porre in rilievo che la causa concreta assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento. Pertanto, l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell’obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (art. 1463 c.c.) o parziale (art. 1464 c.c.) impossibilità di esecuzione della medesima. In specie, l'epidemia di dengue emorragico costituisce infatti evento determinante non già il deterioramento o la riduzione della prestazione (v. Cass., 17/7/1987, n. 6299) bensì il venir meno del normale standard di sicurezza sanitaria del luogo di esecuzione della prestazione turistica. Fattispecie: scioglimento del contratto di package avente ad oggetto un viaggio vacanza di due settimane per due persone a Cuba, essendo ivi in atto un’epidemia di dengue emorragico, sicchè i turisti, in accordo con l’agenzia di viaggi, avevano optato per diversa destinazione, nonché di rigetto della domanda di pagamento dell’indennità per il recesso formulata dal tour operator. Presidente F. Trifone, Relatore L. A. Scarano.

CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 24/07/2007 (Ud. 22/03/2007), Sentenza n. 16315

Contratti viaggi vacanze “tutto compreso” - C.d. “pacchetto turistico o package” (previsto dal d.lgs. n. 111/1995 ed ora trasfuso negli artt. 82 ss. d.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - Causa concreta - Finalità turistica o scopo di piacere - Irrealizzabilità per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione - Risoluzione - Art. 1174 c.c..
Nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o package), caratterizzato dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte, la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") non costituisce un irrilevante motivo ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta. Ne consegue che la irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, stante il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (art. 1174 c.c.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni. Presidente F. Trifone, Relatore L. A. Scarano.

19/05/03

trib. Monza, sent. 1617/03

TRIBUNALE CIVILE DI MONZA
Sezione IV Civile
Sentenza n. 1617/03 del 19.05.2003

Giudice Unico Dott. Piero Calabrò

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12.11.2001 e rinotificato in data 13.5.2002 B. conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la BL spa per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza
dell’inadempimento contrattuale della società convenuta alle obbligazioni nascenti dalla vendita di un viaggio-vacanza.
Deduceva l’attrice:
-che in data 13.7.2001 ebbe a prenotare, presso l’agenzia BL di C., un pacchetto turistico “all inclusive” per quattro persone, avente ad oggetto viaggio e soggiorno a Djerba, Hotel Nereides, Tour Operator.
-che, con successivo foglie notizie datato 16.7.2001, le era stato comunicato che il volo di andata Bergamo/Djerba del 6.8.2001 sarebbe partito alle ore 20,30;
-che il giorno 3.8.2001, recatasi in agenzia unitamente al proprio marito, ebbe ad ottenere la conferma dell’orario di partenza del volo dal personale dipendente dell’agenzia in quel momento presente;
-che il giorno 6.8.2001, recatasi in aeroporto alle ore 18,30 unitamente al marito ed ai due figli minori, ebbe inopinatamente ad apprendere dagli operatori di banco che l’areomobile per Djerba era partito ad ore 10,30 e che tale variazione era stata tempestivamente comunicata a BL con fax datato 31.7.2001, contestualmente rammostratole;
-che contattata immediatamente a mezzo telefono l’agenzia di C. di BL e non ottenuto nessun positivo riscontro, per il tramite del personale del Tour Operator ebbe a prenotare un altro volo in partenza da Milano Malpensa ad ore 22,30 sborsando l’importo complessivo di Lire 1.200.000 per i biglietti “one way”;
-che in forza di ciò ebbe a subire oltre all’esborso aggiuntivo anzidetto, spese per il trasferimento a Malpensa e ritorno, disagi per la sistemazione a Djerba in un albergo diverso da quello previsto, nonché danni per la perdita di un giorno di vacanza e pregiudizi da c.d. “vacanza rovinata”;
-che BL spa ebbe ad offrire, a ristoro dei danni anzidetti, la esigua somma di lire 1.300.000, ovviamente non accettata;
-che, pertanto si rendeva necessario il ricorso all’azione giudiziale.
Ritualmente costituitasi in giudizio, parte convenuta contestava in fatto e diritto l’avversa domanda e ne chiedeva la reiezione.
Eccepiva in particolare:
-che la variazione dell'orario di partenza era stata tempestivamente comunicata alla B.;
-che, in ogni caso, i danni richiesti dovevano considerarsi come eccessivi, con particolare riferimento soprattutto ai lamentati e non dovuti pregiudizi non patrimoniali.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, compiutamente trattato ed istruito il processo e precisate, come in epigrafe le conclusioni delle parti, la causa era trattenuta per la decisione dal G.I. in funzione di giudice unico ai sensi dell’art,50terCPC.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Poiché è pacifico (capitolo di prova n.5 di parte convenuta) e documentato (doc.5 fàsc,parte attrice) che già prima del 3.8.2001 BL spa era a conoscenza della anticipazione dell'orario del volo alla tarda mattinata del giorno 6.8.2001, non v’è dubbio che la mancata puntuale comunicazione alla B. di tale essenziale circostanza integri gli estremi deIl’inadempimento contrattuale, sia ai sensi della disciplina generale dettata in materia dal Codice Civile, sia in applicazione della disciplina dettata dagli artt.13 e 15 della Convenzione di Bruxelles in data 23.4.1970 (ratificata nel nostro ordinamento giurìdico con Legge n, 1084/77).
All’inadempimento contrattuale, come sopra accertato, consegue la condanna di BL spa al risarcimento dei danni sofferti dall’attrice, da liquidarsi secondo i criteri dettati, innanzitutto, dall’art. 1223 del codice civile.
La B. ha dimostrato, nel processo, di aver subito i seguenti esborsi e pregiudizi:
-€ 619,75 pari a lire 1.200.000 per l'acquisto di nuovi biglietti di sola andata o"oneway"(docc,6);
La domanda attrice è fondata e va accolta (entro i limiti dì cui appresso).
E' pacifico e documentato m giudizio (doc.1. fasc.attrice) che tra B. e BL spa sia stato stipulato in data 13.7.2001 un contratto avente ad oggetto un viaggio con soggiorno a Djerba per quattro persone (due adulti + due bambini), con partenza a mezzo aereo dall'aeroporto di Bergamo, per il prezzo complessivo di lire 5.900.500.
Che la B. sia stata l’unica contraente è dimostrato non solo dal tenore letterale della scrittura negoziale prodotta sub doc.n.1 e datata 13.7.2001 (laddove è indicato il solo nominativo della B. ed è prevista la sua "responsabilità diretta e personale", anche a nome degli altri soggetti partecipanti, per il "pagamento dell’intero corrispettivo di tutti i pacche tti/servizi prenotati ma pure dalle dichiarazioni rese dalla teste NM ( "il contratto venne firmato solo dalla sig.ra B.").
Dunque, l'attrice appare pienamente legittimata ad agire in giudizio al fine di ottenere il ristoro dei danni conseguenti al lamentato inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale da parte della sodata convenuta.
Peraltro, poiché la B. ha agito esclusivamente m proprio, non potrà considerarsi legittimata anche alla richiesta dei danni non patrimoniali eventualmente sofferti dagli altri soggetti (marito e figli minori) partecipanti al viaggio/soggiomo, che non sono parti attrici del presente giudizio.
Ciò premesso, reputa il Tribunale che, nel merito, la B. abbia fornito prova convincente dell'inadempimento o, comunque, del certo non esatto adempimento contrattuale posto in essere da BL spa in occasione della partenza del volo, prenotato dall'attrice, da Bergamo con destinazione Djerba.
Con foglio notizie in data 16.7.2001(doc 3 fasc.attrice) BL Spa ebbe a comunicare alla B. che il volo in questione era previsto per le ore 20,30 del giorno 6.8.2001 e "onde evitare spiacevoli disguidi ebbe a "pregare" la cliente di contattare l'agenzia "48 ore prima della partenza per la riconferma degli orari dei voli speciali ".
Il teste G. (pienamente legittimato a deporre, in quanto non stipulante il contratto de quo) ha riferito che il giorno 3.8.2001 egli ebbe ad accompagnare l’attrice presso l'agenzia BL di C., ove una impiegata di nome M. ebbe a confermare l'orario del volo in partenza da Bergamo, così come inizialmente comunicato.
Non appare credibile, sul punto, la contraria deposizione resa dalla teste P.S. (impiegata presso l'agenzia BL. di C.)» che ha negato la visita in agenzia dei coniugi B.-G., in quanto palesemente contraddetta dalla deposizione resa dalla teste NM (anch'essa impiegata presso la suddetta agenzia), laddove quest'ultima ha invece riferito che "il giorno 3.8.2001 i sigg.rì B.eG. non parlarono con me ma con la ma collega S ".
Non solo, ma non avendo le predette testi confermato la circostanza, dedotta dalla società convenuta, della pretesa consegna il giorno 3.8.2001 all’attrice di "copia della comunicazione di variazione dei dati operativi del volo dì partenza" , deve reputarsi come veritiera e dimostrata in giudizio l’affermazione della B. di aver ricevuto, invece, proprio la conferma dell’operativo originario (ore 20.30) del volo in partenza da Bergamo.
Tale conclusione rende ultronea ogni disquisizione sulla pretesa comunicazione telefonica, che sarebbe stata effettata alla B. il precedente giorno 1.8.2001 in relazione al cambiamento dell'operativo del volo: tale circostanza, peraltro, non può neppure ritenersi convenientemente e convincentemente dimostrata ( la teste P. S. ha dichiarato di non essere stata presente in agenzia al momento della presunta telefonata, mentre la teste N. M.appare ictu oculi scarsamente attendibile nel riferire un fatto che potrebbe esserle imputato quale negligente adempimento alle mansioni svolte presso l’agenzia di C., della società convenuta).
-€ 20,66 pari a lire 40.000 equitativamente liquidate per spese di carburante necessarie al raggiungimento dell'aeroporto di Malpensa;
-€ 118.79 pari a lire 230.000 per il trasporto in taxi da Bergamo a Malpensa ai fini del recupero della propria autovettura (doc.7);
-€ 222.08 pari a lire 430.000 equitativamente liquidate, in relazione al prezzo complessivo del viaggio/soggiorno, per il mancato godimento della giornata di vacanze del 6.8.2001.
Quanto, invece, al danno da c.d. "emotional distress” o più' semplicemente da c.d. "vacanza rovinata", ribadita la legittimazione della B. a richiederlo solamente in proprio (non avendo agito in giudizio anche per gli altri partecipanti al viaggio), deve premettersi che, nel contesto delle dispute dottrinarie e giurisprudenziali in materia, questo giudicante ritiene dubbia e comunque non necessaria la collocazione di un simile pregiudizio nell'alveo del danno non patrimoniale disciplinato dall’art.2059 CC,
Al contrario, al danno per "minore godimento della vacanza" e "per i disagi sopportati dal turista" può essere conferita, a parere di chi scrive, piena valenza patrimoniale ed effettiva risarcibilità, anche in assenza di ipotesi di reato, proprio in ossequio alla prevista liquidabilità di "qualunque pregiudizio" derivante dall’ inadempimento dell'operatore turistico (art.13 Convenzione dì Bruxelles del 23.4.1970).
Ciò detto, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, dei disagi e del ridotto godimento della vacanza, testimoniato dal materiale probatorio acquisito al processo, può essere equitativamente liquidata alla B., a titolo di ristoro del danno da "vacanza (parzialmente) rovinala", l'ulteriore somma di € 1,000,00.
La società convenuta va, pertanto, condannata al risarcimento dei danni sofferti dall'attrice nella complessiva misura di € 1,981,28 ( € 1.000,00 + 619,75 + 20,66 + 118,79 + 222,08), oltre agli interessi legali dalla messa in mora (lett.2L 8.2001, doc.S fasc.B.) al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza della società convenuta in ragione della metà e si liquidano come da dispositivo, previa declaratoria di compensazione inter partes della rimanente metà (atteso raccoglimento solo parziale delle pretese risarcitorie dell'attrice).
La presente sentenza va,ex lege.munita della clausola di provvisoria esecutività di cui all’art.282 CPC.

p.q.m.

Il Tribunale, defìnitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 12.11.2001 e rinotìficato in data 13.5.2002 da B. nei confronti di BL spa, così provvede:
1)condanna BL spa al pagamento a titolo risarcitorio, in favore di B., della complessiva somma di € 1.981,28 oltre agli interessi legali dal 21.8.2001 al saldo;
2)la condanna altresì al pagamento della metà delle spese processuali in favore dell’attrice, liquidata in € 1.500,58 (di cui € 275,24 per esborsi, € 500,18 per diritti e € 725,16 per onorari), oltre a spese generali IVA e CPA come per legge, dichiarando inter partes compensata la rimanente metà;
3)dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
IL GIUDICE UNICO/ESTENSORE
(dott. Piero Calabrò)

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale. Pertanto, non è un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, comma III della L. n. 62 del 7.03.2001. Disclaimer Informativa privacy

Informazione giuridica no profit - aggiornamento secondo disponibilità dei testi - testi di legge e sentenze privi di valore ufficiale - questo sito non presta consulenza legale on line