Il soggetto che stipula un contratto come persona fisica che agisce per scopi relativi alla attività di agente di un'impresa di assicurazioni non può assumere la veste di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis cod. civ. (Rigetta, App. Torino, 20 Novembre 2002)
ARCO IUS
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08/06/07
Cass. civ. Sez. III Sent., 08/06/2007, n. 13377
In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della "tutela forte" di cui alla disciplina degli articoli 1469 bis e segg. cod. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1999 n. 526, la qualifica di "consumatore" spetta solo alle persone fisiche, quindi non alle società, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Infatti, deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente - come si evince dalla parola "quadro", di cui al secondo comma dell'articolo 1469 bis cod. civ. - che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la corte di merito aveva ritenuto il contratto di "leasing", tra una s.p. finanziaria ed una s.a.s. venditrice di giocattoli concluso tra professionisti, e la S.C., poiché oggetto del rapporto erano gli arredi del negozio destinati all'esposizione della merce, ha rigettato il ricorso della locatrice che invocava in suo favore le norme degli articoli 1469 bis e seguente cod. civ.). (Rigetta, App. Firenze, 28 Febbraio 2003)
05/06/07
CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 05/06/2007, Sentenza n. 13083
Oggetto del contratto - Attività professionale dell’acquirente - Contratto di fornitura di banche dati giuridiche - Foro del consumatore - Esclusione - Artt. 1469 bis e segg. c.c..
Non si applica la disciplina più favorevole al consumatore di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c. al contratto di fornitura di banche dati giuridiche, concluso da un consulente legale con il gestore delle banche dati, in quanto l’oggetto del contratto è inerente all'attività professionale dell’acquirente.
16/05/07
Trib. Nola, sent. 16.05.07
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica nella persona del giudice istruttore dott. Francesco Notaro, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8855 del registro generale per gli affari contenziosi dell’anno 2006, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.2154/06, depositata il 20.7.2006, notificata il 3.10.2006, del giudice di pace di Nola, relativa a domanda di ripetizione somme, vertente
TRA
Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. giusta procura speciale per notar M. B. di Milano, rep. 70175 del 22.2.2006, rappresentato e difeso dall’avv. … in forza di procura stesa a margine dell’atto di citazione in appello ed elett.nte dom.to presso lo studio dell’avv. … , in Nola, via … -APPELLANTE-
E
Tizia, rappresentata e difesa dagli avv. … giusta procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ed elett.nte dom.ta presso il loro studio in Nola, via … -APPELLATA-
Conclusioni
All’udienza del 6.3.2007 le parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti, come da conclusioni rese nel relativo verbale da intendersi qui integralmente trascritte.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’andamento del giudizio di primo grado è così riassunto nel provvedimento impugnato: “Con atto di citazione regolarmente notificato il 20.2.2006, (Tizia ) conveniva in giudizio (la Telecom Italia s.p.a.) per ottenere il rimborso di quanto versato quale contributo di spese di spedizione dal 19.7.1996 al 15.10.2002 (n.40 fatture) emesse dalla società convenuta Telecom relative all’utenza telefonica contraddistinta dal numero 081 823xxxx di cui l’attrice è titolare in via …. Nola. Deduceva che tale somma per un totale di euro 14,80 non è dovuta stante il dettato dell’art.21 d.p.r. 633/1972 che stabilisce che “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”... Pertanto chiedeva condannare la convenuta al pagamento di euro 14,80 per le somme indebitamente richieste e versate, oltre il risarcimento del danno da valutarsi ex art.1226 c.c. per violazione degli obblighi previsti dall’art.1175 c.c e dall’art. 2 legge n.281 del ’98. La società convenuta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, eccependo in via pregiudiziale dichiararsi il difetto di giurisdizione dell’adito giudice in favore della giurisdizione tributaria e in via preliminare l’improcedibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di conciliazione ex artt 3 e 4 della delibera n.182/02 CONS emessa dall’autorità per le garanzie nelle comunicazioni…””.
Il giudice di pace adito, istruita la causa mediante produzione di documenti, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva la domanda e per l’effetto condannava la società convenuta al pagamento della somma di euro14,80 in favore di parte attrice, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e spese della procedura liquidate in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atto di citazione notificato a Tizia in data 13.10.2006, la Telecom Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. proponeva appello avverso la predetta sentenza, lamentando, 1) l’erroneità del rigetto dell’eccezione di improcedibilità della domanda per l’omesso esperimento del tentativo di conciliazione, avendo il giudice rilevato che la controversia non atteneva a diritti derivanti da accordi di diritto privato o da norme in materia di telecomunicazioni, sicché non rientrava in quelle per le quali è necessario il previo tentativo di conciliazione; che per contro questo andava esperito, secondo il disposto di legge, per ogni controversia nascente dal contratto di abbonamento telefonico; che rientravano in detta previsione tutte le questioni relative alle modalità o ai costi della prestazione erogata, o per le quali l’utente lamentava un disservizio; si doleva, inoltre 2), nel merito, dell’accoglimento della domanda, osservando che le spese di “spedizione”, a mente dell’art.21 comma 8 legge iva, non potevano ritenersi rientrare in quelle di “emissione” della fattura; che, infatti, emettere una fattura non significava spedirla, costituendo questa la manifestazione di una attività ulteriore che segue quella di emissione; che così si erano espresse anche le Commissioni tributarie, nonché numerose “risoluzioni ministeriali”; che tale interpretazione era suffragata da quanto dettato dall’art.53 d.p.r. n.523 del 1984, che prevede l’addebito delle spese di spedizione a carico del destinatario, salva la possibilità di ritiro presso le sedi della società senza addebito; che, del resto, ciò era confermato ed in sintonia con il principio generale di cui all’art.1196 c.c. secondo il quale le spese collegate la pagamento sono a carico del debitore; 3) evidenziava, altresì, che in virtù dell’art.14 delle condizioni generali di abbonamento, le spese erano poste a carico dell’utente e che tale clausola era perfettamente valida, non avendo il citato art.21 comma 8, carattere imperativo, giacché non è posto a tutela di un interesse pubblico, né a protezione di fini fondamentali del nostro ordinamento, né la sua violazione essendo sanzionata dalla nullità; 4) lamentava l’erroneità della decisione per essere il giudice di prima istanza incorso in vizio di ultrapetizione, avendo dichiarato la nullità o invalidità della clausola di cui al citato art.14 c.g.a. in assenza di esplicita domanda al riguardo; evidenziava, inoltre, che la clausola era valida e non in contrasto con quanto dettato dagli artt.1341 e 1469 bis e ss. c.c.; si doleva, infine, del fatto che il giudice aveva condannato essa società alla restituzione invocata, in assenza di prova del versamento; chiedeva, pertanto, in accoglimento del proposto appello, che venisse annullata e/o revocata la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la convenuta, la quale resisteva diffusamente ai motivi di gravame, sostenendo, altresì, la vessatorietà della clausola contenuta all’art.14 delle condizioni generali di abbonamento e chiedeva il rigetto dell’appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata, vinte le spese del grado, da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
All’udienza del 6.3.2007 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. in misura ridotta (gg 20 + gg 10)
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondato è il primo motivo di appello di carattere pregiudiziale riguardante l’asserita improcedibilità della domanda ex art. 1 comma 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Infatti questo testualmente dispone che “L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.”.
La disposizione in parola, pur introducendo una condizione di procedibilità della domanda, rinvia, per l’individuazione dell’ambito di operatività e delle modalità di svolgimento del tentativo di composizione stragiudiziale, alla disciplina secondaria, da emanarsi ad opera della stessa Autorità.
Con delibera del Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, recante “Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti”, all’allegato A viene affidata la risoluzione stragiudiziale delle controversie agli istituendi sportelli di conciliazione presso i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com) , previsti dall’art. 2, Allegato A della Delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999; nello specifico l’art. 5 n. 2 lett. D) del regolamento del 2002 cit., trasferisce ai Corecom funzioni istruttorie nelle seguenti materie previste dalla Legge 249/97: controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 9; controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 10.
Solo nelle controversie de quibus è espressamente prevista la condizione di procedibilità invocata dall’odierna società appellante.
Nulla autorizza – stante la natura della norma, la quale, influendo sulla tutela concreta dei diritti, non può che essere insuscettibile di interpretazioni analogiche – a ritenere assoggettate al tentativo obbligatorio di conciliazione tutte le controversie in cui sia parte un esercente l’attività di telecomunicazioni, ovvero ogni controversia che deriva, comunque, dal rapporto instaurato per effetto del contratto di abbonamento.
Peraltro, la stessa delibera n. 182/2002 nel prevedere che la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione sia effettuata presso i Co.Re.Com. la subordina alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate (art.1, comma 3), di tal che la previsione di legge non può ritenersi vincolante di fronte alla concreta impossibilità di attivare il tentativo di conciliazione per mancata istituzione nella Regione di residenza del cliente dell’organo competente al suo espletamento, circostanza pacificamente non contraddetta dalla difesa di parte appellante.
Infondato è anche il motivo di appello riguardante l’asserita inapplicabilità del disposto di cui all’art.21 comma 8 d.p.r. n.633 del 1972 alle spese sopportate per la “spedizione” della bolletta, in quanto non rientranti in quelle di “emissione” alle quali soltanto farebbe riferimento la norma appena richiamata.
Ciò posto, la disposizione sopra richiamata prevede che “Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”.
Ad avviso di questo tribunale (vds. sempre trib Nola 13.7.2006, g.i. Bellini), la formulazione testuale della norma è tale da abbracciare ogni attività, collegata agli obblighi di fatturazione, ritenuta essenziale per il completamento del procedimento di applicazione del tributo.
Questa si compone, in primo luogo, della compilazione del documento, cioè della sua materiale redazione in due esemplari, recanti l’indicazione della prestazione effettuata, del costo, della misura dell’imposta applicata, delle parti del rapporto, della data; successivamente vi è l’annotazione, che consiste nella registrazione nei libri contabili dell’emittente, con attribuzione di numerazione progressiva, ai sensi dell’art. 23 dello stesso d.p.r., da effettuarsi nei quindici giorni successivi alla compilazione; infine, nella trasmissione di una delle due copie redatte al soggetto che ha beneficiato della prestazione, mediante la sua consegna o spedizione.
Tutti i ‘passaggi’ appena richiamati, proprio secondo il tenore letterale del comma 8 dell’art. 21 cit., assumono rilevanza ai fini del completamento della procedura di emissione, sicché la disposizione in parola si riferisce a tutte le fasi anzidette, vietando che i loro costi siano addebitati al cliente.
La fase della spedizione è strettamente connessa alla materiale redazione della fattura, come è dato ricavare dal comma 1, ultimo periodo dell’art.21 d.p.r. cit., il quale ha previsto che “La fattura si ha per emessa al momento della sua consegna o spedizione all’altra parte…”.
Sul punto si è, infatti, rimarcata la natura recettizia della spedizione della fattura, con la conseguenza che questa è efficace solo nel momento in cui una delle due copie entra effettivamente nella sfera del beneficiario del bene o servizio, acquisendo definitivamente la sua validità ai fini del prelievo fiscale, anche e proprio in ragione della piena corrispondenza tra la copia in possesso dell’emittente e quella ‘trasmessa’ all’altra parte (sempre trib. Nola 13.7.2006 ha avuto modo di segnalare come “…il divieto di addebito al cliente, di cui al richiamato comma 8 dell’art. 21 DPR 633/1972, non può che comprendere anche i costi di spedizione della fattura di cui qui si discute”, giacché ““La spedizione di copia della fattura alla controparte, infatti, è finalizzata a garantire la corretta applicazione del procedimento di esazione del tributo, e dunque il corretto ed integrale adempimento dell’obbligazione tributaria, sicché va qualificato “adempimento conseguente” intrinsecamente connesso alla emissione, nel senso che integra e perfeziona il relativo procedimento, sicché i suoi costi devono gravare sul soggetto tenuto alla fatturazione, non sul consumatore finale””).
Una simile interpretazione, in via risolutiva, è suffragata dall’analisi comparativa tra l’originaria formulazione della norma e quella risultante a seguito dell’emanazione del d.p.r. n.687 del 1974.
In quella sede, infatti, venne introdotto il comma 8, che ha, appunto, previsto il divieto di addebitare al cliente, “a qualsiasi titolo”, le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità.
La norma ovviamente, già da un punto di vista testuale, non può che essere letta in combinazione con gli ulteriori commi di cui si compone, posto che, il comma 1 prevede che “…la fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte, ovvero all’atto della sua trasmissione per via elettronica…”, mentre al comma 4 viene disposto che “…la fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno consegnato o spedito all’altra parte…”.
In origine non era stato previsto che la fattura si riteneva emessa solo con la consegna o spedizione”, ma, per contro, si distingueva – come ancora vorrebbe parte appellante – la fase della emissione, da quella della spedizione, che non erano, pertanto, ‘contestuali’, sebbene andassero completate entrambe nel termine di trenta giorni.
La stessa norma segnava significativamente tale scissione anche da un punto di vista letterale, posto che la materiale redazione del documento veniva definita testualmente “emissione”, cui seguiva poi la trasmissione nella sfera di disponibilità della controparte.
Nella successiva formulazione, la norma non parla più di emissione, ma di ‘mera’ “compilazione” materiale del documento; elimina la ‘frattura temporale’ tra la sua redazione e la successiva spedizione e ‘chiude il cerchio’, prevedendo espressamente che l’emissione – costituendo l’attività di confezionamento del documento, quale materiale “compilazione”, attività di carattere preparatorio – coincide con il momento in cui la fattura viene ricevuta dal beneficiario della prestazione o del servizio
Di tal che non si vede come si possa sostenere che le spese sopportate per la materiale consegna al cliente – che può certamente avvenire con sistemi alternativi rispetto all’inoltro a mezzo posta, ma che non ne mutano per questo la sostanza –, non rientrino nel divieto di cui al successivo comma 8, sol che si consideri che tutte le modifiche appena segnalate sono avvenute nel medesimo contesto, palesando, per stessa volontà del legislatore, il sillogismo tra ‘attrazione’ della fase della consegna, in quella dell’emissione, con conseguente applicazione, senza particolari mediazioni interpretative, delle relative spese nel ‘nuovo’ divieto di cui al comma 8 che chiude l’intera disposizione (sicché, diversamente da quanto opina parte appellante, è proprio il legislatore ad aver previsto espressamente che le spese di spedizione attengono a quelle di emissione).
Ciò comporta che deve essere analizzato l’ulteriore motivo di impugnazione che si incentra sulla insussistenza, nella specie ed in relazione all’art.14 delle condizioni generali di abbonamento predisposte da Telecom Italia s.p.a., di ipotesi di vessatorietà della clausola.
Logicamente antecedente a tale verifica si pone però l’analisi relativa alla natura della disposizione di cui al cit. art.21, atteso che, se questa contempla un’ipotesi di nullità delle clausole che eventualmente prevedano l’addebito della spese di emissione della fattura, neppure si pone il problema del sindacato circa la loro vessatorietà.
Sul punto, l’appellante formula espressa censura riguardo alla ritenuta imperatività della norma, da parte del giudice di prima istanza, dolendosi anche dell’asserita sussistenza del vizio di ultra petizione, giacché, a suo dire, il giudice di pace avrebbe dichiarato la nullità della clausola di cui all’art.14 c.g.a. Telecom, vizio in realtà insussistente in ragione del fatto che, correttamente (sotto tale profilo), il primo giudice ha valutato la validità della clausola ai fini dell’accoglimento o meno della domanda di ripetizione.
Fatta questa premessa, va ricordato che l’art.1418 c.c. differenzia le ipotesi di nullità contemplate dai commi 2 e 3, dalla cd. nullità virtuale, di cui al 1° comma, scaturente dalla contrarietà del contratto (o della clausola) a norme imperative.
E’ noto che il carattere imperativo di una norma si ricava dalla natura pubblicistica degli interessi tutelati dovendo tendere alla protezione di fini fondamentali dell’ordinamento.
Nel caso in esame, la disposizione di cui all’art.21 cit. si connette ad un interesse di natura tributaria ed è principio più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, che le norme tributarie non abbiano valenza imperativa.
Nello specifico, poi, della clausola in questione, è di tutta evidenza l’assenza di un interesse generale dello stato rispetto al soggetto sul quale le spese di emissione della fattura (con l’invio che ne completa l’iter) debbano ricadere.
Ne’ può ritenersi che la norma sarebbe volta alla protezione del consumatore.
Invero, a prescindere dal fatto che tale profilo consumeristico sarebbe oramai affidato all’accertamento dei presupposti che inducano a ravvisare un’ipotesi di vessatorietà della clausola, neppure potrebbe prospettarsi che, risalendo la norma ad epoca antecedente all’emanazione della disciplina relativa alla tutela del consumatore, questa avrebbe inteso anticipare tale tipo di tutela nella specifica materia regolata dal citato d.p.r., sol che si pensi – prescindendo dal rilievo circa l’eccentricità della sede prescelta rispetto alle supposte ragioni consumeristiche – che l’addebito delle spese in parola riguarda anche soggetti svolgenti attività imprenditoriale, per i quali non si pone in alcun modo la necessità di un tale tipo di protezione, soggetti per i quali è stata esplicitamente esclusa l’applicabilità degli artt.1469 bis e ss. c.c., laddove agiscano nella veste di ‘fruitori’ della prestazione.
Inoltre, come è stato osservato dalla giurisprudenza di merito, sarebbe oltremodo incongruo trarre l’assolutezza del divieto ed il carattere imperativo della disposizione in parola – che pure si caratterizza per la ‘nettezza’ dal punto di vista semantico, della formulazione del divieto –, quando in epoca successiva e sempre in altro testo normativo (d.p.r.523/84), è stata prevista altrettanto esplicitamente la possibilità di addebito delle spese di spedizione, al destinatario della fattura.
Sul punto, peraltro, soccorre lo stesso criterio interpretativo che si è inteso adottare in riferimento all’accertamento che ci ha portati ad optare per la ricomprensione delle spese di spedizione nell’ambito ‘generale’ di quelle relative alla emissione della fattura.
Invero, in quella sede si è rimarcata la necessità che il comma 8 dell’art.21 d.p.r. 633 del 1972 fosse interpretato in combinazione con le ulteriori previsioni di cui si compone la norma stessa.
Analogo criterio, sebbene riferito all’analisi del testo nella sua integralità ed in particolare in combinazione con il precedente art.18, come è stato acutamente rilevato in giurisprudenza (vds. trib Torre Annunziata, sent. 19.1.2007, g.i. Chiesi), porta ad escludere la natura imperativa della disposizione e, pertanto, la sanzione della nullità della clausola di addebito delle spese di spedizione al cliente.
Infatti, in tema di rivalsa “e dunque sempre avuto riguardo al rapporto di carattere privatistico tra cedente e cessionario”, il menzionato art. 18, al suo comma 4, prevede che ““è nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti””, sicché, seguendo un’interpretazione logico sistematica, deve opinarsi che, laddove il legislatore, in quel testo di legge, ha inteso far discendere delle conseguenze sanzionatorie riguardo alle pattuizioni intercorse tra i soggetti da cui scaturisce l’imposizione tributaria, lo ha fatto in maniera testuale.
Si potrebbe sostenere che, nella specie, non rileverebbe né il comma 1, né il comma 3 dell’art.1418 c.c., ma la nullità dovrebbe essere tratta dal comma 2, dovendo ritenersi che, in ragione della già rimarcata assolutezza letterale del divieto di cui al comma 8 dell’art.21 (le spese non possono essere addebitate “a qualsiasi titolo”), l’oggetto della clausola avrebbe stimato giuridicamente impossibile, di tal che non dovrebbe essere esplicitamente formulata la sanzione della nullità.
In realtà, ad avviso del tribunale, la risposta la si ricava dalle stesse argomentazioni che precedono.
La giuridica impossibilità dell’oggetto – idi est la presenza di un divieto tale da escludere che un determinato oggetto possa entrare a far parte di un regolamento negoziale – non può che discendere, secondo quelle che sono le ragioni che inducono a presidiare la tutela di un determinato interesse con la sanzione più grave prevista dall’ordinamento, dalla forza del divieto.
Sicché si torna, comunque, al punto di partenza, dovendo ribadirsi, dall’analisi sistematica che si è cercato di compiere, che, sotto alcun profilo, l’addebito delle spese in questione coinvolgono interessi di natura pubblicistica tali da non poter essere derogati dalla diversa volontà delle parti.
Risolta la questione relativa alla possibilità di derogare all’art.21 comma 8 d.p.r. cit., residua la verifica circa la vessatorietà della clausola.
Questa non necessitava di specifica approvazione ai sensi dell’art.1341 c.c., non rientrando tra le ipotesi tassative disciplinate dalla richiamata disposizione.
Sotto altro profilo, parimenti, non può che osservarsi che la detta pattuizione non rientra in alcuna delle ipotesi definite abusive (ed ora nuovamente vessatorie, secondo la terminologia propria della nostra tradizione giuridica) dalle disposizioni di legge (artt.1469 bis c.c. ed ora artt.33 e ss. d.lgs. n.206 del 2005); né vessatoria in concreto, per la ridottissima rilevanza degli importi addebitati in relazione alla caratteristica della prestazione, non determinando alcun significativo squilibrio nell’economia del contratto (né si comprende come ciò altererebbe il contratto da un punto di vista “normativo”; peraltro il contenuto della clausola sarebbe riproduttivo di disposizioni di carattere, appunto, normativo, sebbene non di fonte primaria, quali ad esempio il già cit.d.p.r. n.523 del 1984; vds. anche il d.m. 197/’97).
Infine si osserva che alcuna specifica questione è stata posta in relazione alla possibilità di conoscenza della clausola de qua, da stimarsi, pertanto, perfettamente conosciuta dal contraente debole.
Pertanto, va accolto tale motivo di appello e conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata e previo annullamento della stessa, rigettata la domanda proposta dall’odierno appellante, attore in primo grado.
La natura della controversia, valutata in relazione alla complessive difese delle parti e ai motivi di accoglimento, induce all’integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Tizia , avverso la sentenza del giudice di pace indicata in epigrafe, ogni altro motivo rigettato, così provvede:
a) accoglie l’appello in relazione al motivo di impugnazione rubricato nella parte deputata allo svolgimento del processo al n.3 e per l’effetto annulla la sentenza di primo grado, conseguentemente rigettando la domanda avanzata da Tizia in quella sede;
b) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Nola, così deciso il 16 maggio 2007
Il Giudice
Dott. Francesco Notaro
15/05/07
CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, del 15 Maggio 2007 (C.C. 2/04/2007), Sentenza n. 11193
Società erogatrice di energia elettrica - Danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente - Responsabilità civile - Responsabilita' da attivita' pericolosa.
La società erogatrice di energia elettrica risponde a titolo di responsabilità per attività pericolosa dei danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente. Presidente R. Preden, Relatore C. Filadoro.
29/03/07
CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 26/03/2007, Sentenza n. 7246
Contratti - Simulazione - Compravendita - Prova testimoniale per dimostrare la pattuizione di un prezzo superiore a quello dichiarato nell’atto - Inammissibilità.
In tema di simulazione relativa parziale inerente ad una compravendita immobiliare, non è ammissibile inter partes la prova testimoniale in ordine all’ammontare del prezzo.
Presidente V. Carbone, Relatore R. M. Triola.
07/03/07
Corte d'Appello Genova, sez. I civile, sentenza 07.03.2008 n° 281
Corte di Appello Genova
Sezione I civile
Sentenza 7 novembre 2007 - 7 marzo 2008 n. 281
(Presidente e relatore Ferro)
...omissis...
Svolgimento del processo
Con la citazione introduttiva del procedimento di primo grado, notificata il 14 novembre 2002, l'avv. A. conveniva in giudizio la Spa X., ponendo: che, venuto a morte il 3 marzo 2002 il di lui padre avv. B., titolare dell'utenza telefonica **** utilizzata per l'attività professionale in K., egli, esercente la professione legale nello stesso studio, aveva chiesto (dapprima verbalmente e poi con telefax in data 15 maggio 2002) di subentrare nell'utenza suindicata, trasmettendo tutta la documentazione a tal fine richiesta; che egli aveva altresì richiesto che uno degli apparecchi facenti capo al centralino dello studio, inutilizzato, venisse ritirato, e venisse applicata la conseguente riduzione sul canone di noleggio; che non solo non era stata effettuata la voltura, ma era stata inviata da X. nei confronti del defunto una bolletta per euro 225,00; che solo nel settembre 2002 egli era riuscito a prendere contatto con un funzionario di X. al quale aveva reiterato la richiesta di voltura, ottenendo il 13 settembre 2002 assicurazione verbale di sollecita definizione della pratica; che ciò nonostante ancora nell'ottobre 2002 la X. aveva richiesto al defunto il pagamento delle fatture non pagate e aveva emesso nuova fattura nei suoi confronti per euro 183,50, con comminatoria di disattivazione della linea; che, avendo X. dichiarato che le fatture erroneamente intestate a B. dovevano intendersi riferite a A., questi aveva provveduto al pagamento il 6 novembre 2002; che tuttavia nello steso giorno la linea era stata disattivata, per essere poco dopo ripristinata e nella serata nuovamente disattivata, con la giustificazione che il ripristino avrebbe potuto aver luogo solo dopo il decorso di 48 ore dal pagamento; che la valutazione alla data della citazione non era ancora avvenuta. Ciò premesso, l'attore chiedeva «previo eventuale ordine da impartire alla X. Spa di immediata riattivazione dell'utenza **** » dichiarare tenuta la X. nei confronti dell'avv. A. e conseguentemente condannarla a valutare e intestare all'attore l'utenza telefonica ****, il cui costo ad ogni effetto di legge si indica in euro 100,00 salva migliore determinazione, inoltre dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la X. Spa a consegnare all'avv. B. tutta la documentazione e/o le attestazioni ovvero a compiere tutte le operazioni necessarie a consentire all'avv. A. stesso di dedurre fiscalmente l'importo di euro 621, 50 per le fatture erroneamente intestate al deceduto avv. B., nonché a dichiarare tenuta la X. ad operare la riduzione del canone di noleggio con conseguente restituzione delle somme versate in più, inoltre dichiarare tenuta e condannare conseguentemente la X. Spa a risarcire in favore dell'avv. A. tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza dell'illecito comportamento tenuto dalla X., danni che in oggi si indicano in euro 5.000,00 o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale dovesse liquidare, anche in via equitativa. «Costituivasi in giudizio X. Spa la quale opponeva: che si era provveduto alla voltura nei tempi tecnici e necessari per l'operazione»; che dovevasi ritenere cessata la materia del contendere in considerazione dell'avvenuta «immediata riattivazione della linea» e del pagamento della fattura; che era stato fornito sin dal 5 novembre 2002 il documento necessario per la imputazione dei pagamenti a A.; che la riduzione del canone di noleggio avrebbe potuto aver luogo solo a seguito della riconsegna ad iniziativa e a spese dell'utente dell'apparecchio inattivo; che nessuna responsabilità e nessun danno e quindi nessuna obbligazione risarcitoria potevano configurarsi a carico della convenuta. Con sentenza 23 maggio/19 giugno 2006 n. 2429 il Tribunale di K., sezione sesta civile, in composizione monocratica, ha così deciso: «Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda o eccezione, condanna X. a pagare in favore di A., a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale arrecato allo stesso nelle circostanze di cui in motivazione (ritardo nella volturazione del contratto relativo all'utenza **** la somma di euro 5.000, 00; dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese processuali, e condanna X. a rifondere all'attore i due terzi delle spese sostenute». Propone appello in via principale X. Spa con deduzione di tre motivi concernenti «la legittimità dell'operato di X. Spa e la conseguente insussistenza di un danno risarcibile dell'appellato»; «erroneità e contraddittorietà della pronuncia di primo grado», e in subordine mancanza di prova del danno non patrimoniale esistenziale, ed infine «la erroneità del capo della pronuncia con cui sono state liquidate le spese di giudizio». L'avv. A. resiste all'impugnazione e propone appello incidentale contro la reiezione della domanda avente ad oggetto la riduzione del canone di noleggio.
Motivi della decisione
Avendo X. Spa provveduto, dopo il promovimento del giudizio, alla volturazione dell'utenza al nome dell'attore A., il Tribunale ha ritenuto cessata la materia del contendere relativamente e limitatamente all'obbligo di facere del quale l'attore chiedeva l'adempimento. In ordine alla domanda avente ad oggetto la consegna della documentazione occorrente per ottenere la deduzione fiscale degli importi di cui alle fatture emesse nei confronti di B. ma pagate da A., il Tribunale ha ritenuto la domanda stessa non meritevole di accoglimento, osservando che «il B. avrebbe potuto comunque dedurre fiscalmente le fatture in esame, attesa la non obbligatorietà dell'indicazione in fattura del codice fiscale e/o della partita Iva dell'utente» e che, qualora la discrepanza fosse stata rilevata in sede di verifica, «l'interessato sarebbe stato in grado di provare le circostanze in presenza delle quali era avvenuto il pagamento e la riferibilità di questo a un'utenza che, per quanto non formalmente volturata, era comunque relativa al suo studio legale», onde «il B. avrebbe potuto tranquillamente pagare le bollette ancorché erroneamente intestate, deducendo gli importi dalla propria dichiarazione dei redditi». In relazione alle suindicate componenti della originaria materia del contendere, nessuna questione viene ulteriormente sollevata nella presente fase di gravame. La X. Spa si duole invece, mediante l'appello principale, dell'accoglimento della domanda risarcitoria che il primo giudice ha ritenuto fondata, nell'an debeatur in considerazione del «grave e inammissibile ritardo con cui da parte di X. si è provveduto alla volturazione», con determinazione del quantum in via equitativa, «in termini non patrimoniali o se si preferisce esistenziali», in euro 5.000,00. Sotto il primo profilo, il Tribunale osserva che X. non ha giustificato il ritardo adducendo il mancato pagamento delle bollette ma allegando imprecisate ragioni di carattere tecnico delle quali non è dimostrata la congruenza con un'attesa di sei mesi dalla richiesta, e delle quali non era stata mai comunicata la natura dell'utente, nei cui confronti erano state fornite soltanto generiche assicurazioni ed era stata dapprima minacciata e poi posta in atto la disattivazione della linea (seguita dalla riattivazione a sua volta tardiva) ed era stato inoltre attuato un illegittimo tentativo di imporre la stipulazione di un nuovo contratto ingannevolmente predisposto al fine di ottenere il suo consenso al trattamento dei dati personali anche attraverso terzi per finalità promozionali, pubblicitarie e commerciali.
Contro tale affermazione di responsabilità omissiva, non ha pregio l'argomento opposto da X. circa l'insussistenza di un termine contrattualmente prestabilito per l'esecuzione dell'incombente richiesto, dovendo trovare applicazione, a temperamento del principio quod sine die debetur statim debetur, i criteri opportunamente richiamati dal primo giudice della correttezza e buona fede e della ragionevolezza, dei quali si esige l'osservanza affinché l'utente non si trovi privo di tutela contro il comportamento arbitrario del contraente più forte, e dei quali le circostanze del caso di specie rendono palese la violazione. X. censura inoltre l'assunto del Tribunale secondo cui, mentre «l'aspetto patrimoniale deve ritenersi insussistente o irrilevante sia per la breve durata della disattivazione che per la possibilità che l'avv. B. e i suoi clienti hanno avuto di comunicare attraverso il telefono del collega del professionista», grave e sicuramente significativo è il danno di natura non patrimoniale consistente nelle estenuanti ricerche di un interlocutore X., nel turbamento alla serenità e alla continuità professionale determinato dalla mancanza di risposte chiare e affidabili dall'ostinata esasperante inerzia tecnica del soggetto da cui dipende la fornitura di un servizio essenziale.
Sempre secondo il Tribunale, «in questo grado si inserisce, come fattore ulteriormente aggravante, il tentativo di trasformare la semplice pratica di volturazione nella stipulazione di un nuovo contratto alle condizioni illegittime (o illecite) che si sono descritte con riferimento alla violazione del diritto ai propri dati professionali e alla loro utilizzazione per fini non consentiti dall'interessato». Si condivide, anzitutto, l'osservazione dell'appellante secondo cui la proposta di un nuovo contratto (quand'anche formulata, come afferma il primo giudice, «in termini manifestamente ingannevoli»), a prescindere dal fatto che la illiceità intrinseca di tale condotta non è stata denunciata dall'utente in correlazione con le prospettazione della fattispecie risarcitoria, non essendo stato perfezionato il contratto con l'accettazione della proposta, ed essendo quindi la proposta rimasta priva di effetto, non può nemmeno astrattamente essere configurata come fonte di danno risarcibile.
Sotto diverso profilo, e con circoscritto riferimento alle conseguenze del ritardo nella valutazione, si prende atto che il danno giudicato suscettibile il risarcimento viene individuato dal primo giudice in quella subcategoria del danno non patrimoniale che va sotto il nome di «danno esistenziale».
La identificazione concettuale di tale specie di danno, riconosciuto per la prima volta dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7 giugno 2000 n. 7713, rappresenta nel diritto vivente il più recente risultato della elaborazione della giurisprudenza costituzionale e della giurisprudenza di legittimità volta ad assicurare a definitivo superamento della tradizionale dicotomia codicistica tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, e ad integrazione altresì dell'area del danno risarcibile coma già ampliata con l'introduzione della categoria del danno biologico la tutela dei beni e interessi costituzionalmente garantiti inerenti l'esistenza della persona, la qualità della sua vita e la quotidianità del suo «fare areddituale». Il danno esistenziale, quindi, si differenzia sia dal danno patrimoniale perché prescinde da una modificazione di segno negativo della capacità reddituale, sia del danno biologico perché non postula la correlazione con un fatto patologicamente rilevante (suscettibile di essere accertato e valutato in sede medico legale), sia infine del danno morale in senso stretto inteso come turbamento dello stato d'animo del soggetto perché non si esaurisce in una sensazione di sofferenza e di dolore. E la giurisprudenza riconosce che la immaterialità della suindicata forma di pregiudizio comporta la necessità del ricorso al criterio dell'equità nella liquidazione del risarcimento, e rende ammissibile l'utilizzazione della prova per presunzioni sulla scorta di valutazioni prognostiche anche affidate a fatti notori o massima di comune esperienza, pur con la segnalazione dell'esigenza di particolare cautela anche e specificamente in funzione di un onere di allegazione che resta pur sempre incombente a carico del danneggiato. In concreto, l'applicazione dei principi suindicati con criteri di doverosa prudenza, nella fattispecie in esame, conduce questa Corte a ritenere ingiustificata, ed eccessiva rispetto a una realistica esigenza riparatoria di un pregiudizio realmente subito, la determinazione quantitativa operata dal primo giudice del risarcimento dovuto da X. al B., che viene quindi ridotta alla misura di euro 2.500,00.
L'appello incidentale di A. è affidato al rilievo, in se stesso fondato, della erroneità dell'affermazione del Tribunale secondo cui «secondo il criterio di cui all'art. 1590 C.C. (nella prospettiva L generale della locatio rei applicabile al caso in esame è il conduttore utilizzatore a doversi dare carico della restituzione, procedendovi, in assenza di istruzioni, secondo le comuni modalità della consegna e dell'invio a mezzo posta o corriere» in fattispecie nella quale, invece, il comportamento delle parti esigeva di essere valutato alla stregua dell'art. 12 del contratto di utenza secondo cui «alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa X. provvederà a sue spese, direttamente o tramite ditta da essa incaricata, al ritiro delle apparecchiature oggetto del contratto non oltre trenta giorni dalla data di cessazione». Ma l'appello incidentale non può trovare accoglimento, non risultando assolto dal B. l'onere a lui incombente in ordine ai profili oggettivi del fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere in giudizio della dimostrazione degli elementi occorrenti per verificare e determinare quantitativamente la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto. La pur solo parziale riforma della sentenza comporta la revisione totale della regolamentazione dell'onere delle spese dell'intero giudizio, che questa Corte giudica equo e congruo compensare per un terzo ponendo a carico di X. il rimborso in favore del B. dei restanti due terzi.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in via definitiva ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa accoglie parzialmente l'appello principale; rigetta l'appello incidentale; e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la X. Spa al pagamento in favore di A. della minor somma di euro 2.500,00.
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