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11/11/08

Cassazione civile , SS.UU., sentenza 11.11.2008 n° 26972


Danno esistenziale – categoria – sussistenza – inammissibilità – danno non patrimoniale - unica categoria – legittimità – ingiustizia costituzionalmente qualifica – necessità – danno evento e danno conseguenza – danno da morte immediata – danno morale – legittimità [art. 2059 c.c.]


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972
(Pres. Carbone - Rel. Preden)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.A., sottoposto nel maggio del 1989 ad intervento chirurgico per ernia inguinale sinistra, subì la progressiva atrofizzazione del testicolo sinistro che gli fu asportato nel giugno del 1990 in seguito ad inutili terapie antalgiche.
Nel marzo del 1992 convenne in giudizio il dott. F.S. e la U.L.S.S. n. 8 (in seguito n. 6) di Vicenza, assumendo che il secondo intervento era stato reso necessario da errori connessi al primo e domandando la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti.
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 9.7.1998, riconosciuto il danno biologico, condannò i convenuti a versare all'attore la somma ulteriore di £ 6.411.484 a titolo di interessi maturati sulla somma di £ 23.000.000 già corrisposta nel 1995 dall'assicuratore dei convenuti.
Con sentenza n. 1933/04 la corte d'appello di Venezia ha rigettato il gravame dell'A. in punto di liquidazione del danno sui rilievi: che dalla espletata consulenza tecnica era inequivocamente emerso che la perdita del testicolo non aveva inciso sulla capacità riproduttiva, rimasta integra, provocando soltanto un limitato danno permanente all'integrità fisica dell'A., apprezzato nella misura del 6%; che la richiesta di liquidazione del danno esistenziale, in quanto formulata per la prima volta in grado di appello, costituiva domanda nuova, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c. nella previgente formulazione; e che del pari inammissibili erano le richieste istruttorie di prove orali articolate per supportare la relativa domanda.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'A., affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso F.S.
L'intimata U.L.S.S. n. 6 di Vicenza non ha svolto attività difensiva.
All'udienza del 19.12.2007, la terza sezione, rilevato che il ricorso investe questione di particolare importanza, in relazione al ed. danno esistenziale, ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, in base alle considerazioni svolte con l'ordinanza resa nel ricorso n. 10517/2004, trattato nella medesima udienza, che ha assunto il n. 4712/2008.
Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite.

MOTIVI DELLA DECISONE

A) Esame della questione di particolare importanza
1. L'ordinanza di rimessione n. 4712/2008 - relativa al ricorso n. 10517/2004, alla quale integralmente rinvia l'ordinanza della terza sezione che eguale questione ha ritenuto sussistere nel ricorso in esame - rileva che negli ultimi anni si sono formati in tema di danno non patrimoniale due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, l'uno favorevole alla configurabilità, come autonoma categoria, del danno esistenziale - inteso, secondo una tesi dottrinale che ha avuto seguito nella giurisprudenza, come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico, in assenza di lesione dell'integrità psico-fisica, e dal ed. danno morale soggettivo, in quanto non attiene alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare areddituale del soggetto - l'altro contrario.
Osserva l'ordinanza che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno ridefinito rispetto alle opinioni tradizionali presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale. Quanto ai presupposti hanno affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica. Quanto ai contenuti, hanno ritenuto che il danno non patrimoniale, pur costituendo una categoria unitaria, può essere distinto in pregiudizi di tipo diverso: biologico, morale ed esistenziale.
A questo orientamento, prosegue l'ordinanza di rimessione, ha dato continuità la Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 233/2003, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., ha tributato un espresso riconoscimento alla categoria del "danno esistenziale, da intendersi quale terza sottocategoria di danno non patrimoniale.
Ricorda ancora l'ordinanza di rimessione che altre decisioni di legittimità hanno ritenuto ammissibile la configurabilità di un tertium genus di danno non patrimoniale, definito "esistenziale": tale danno consisterebbe in qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana (quali la lesione della serenità familiare o del godimento di un ambiente salubre), e si distinguerebbe sia dal danno biologico, perché non presuppone l'esistenza di una lesione in corpore, sia da quello morale, perché non costituirebbe un mero patema d'animo interiore di tipo soggettivo. Tra le decisioni rilevanti in tal senso l'ordinanza menziona le sentenze di questa Corte n. 7713/2000, n. 9009/2001, n. 6732/2005, n. 13546/2006, n. 2311/2007, e, soprattutto, la sentenza delle Sezioni unite n. 6572/2006, la quale ha dato una precisa definizione del danno esistenziale da lesione del fare areddittuale della persona, ed una altrettanto precisa distinzione di esso dal danno morale, in quanto, al contrario di quest'ultimo, il danno esistenziale non ha natura meramente emotiva ed interiore.
L'ordinanza di rimessione osserva poi che al richiamato orientamento, favorevole alla configurabilità del danno esistenziale come categoria autonoma di danno non patrimoniale, si è contrapposto un diverso orientamento, il quale nega dignità concettuale alla nuova figura di danno.
Secondo questo diverso orientamento il danno non patrimoniale, essendo risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali rientrano, in virtù della interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. fornita dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003, i casi di lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, manca del carattere della atipicità, che invece caratterizza il danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. Di conseguenza non sarebbe possibile concepire categorie generalizzanti, come quella del danno esistenziale, che finirebbero per privare il danno non patrimoniale del carattere della tipicità. Tra le decisioni espressione di questo orientamento l'ordinanza menziona le sentenze di questa Corte n. 15760/2006, n. 23918/2006, n. 9510/2006, n. 9514/2007, n. 14846/2007.
Così riassunti i contrapposti orientamenti, l'ordinanza di rimessione conclude invitando le Sezioni unite a pronunciarsi sui seguenti otto "quesiti".
1. Se sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale, diverso tanto dal danno morale quanto dal danno biologico, consistente nella lesione del fare areddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti.
2. Se sia corretto ravvisare le caratteristiche di tale pregiudizio nella necessaria sussistenza di una offesa grave ad un valore della persona, e nel carattere di gravità e permanenza delle conseguenze da essa derivate.
3. Se sia corretta la teoria che, ritenendo il danno non patrimoniale "tipico", nega la concepibilità del danno esistenziale.
4. Se sia corretta la teoria secondo cui il danno esistenziale sarebbe risarcibile nel solo ambito contrattuale e segnatamente nell'ambito del rapporto di lavoro, ovvero debba affermarsi il più generale principio secondo cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione tanto nel campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto aquiliano.
5. Se sia risarcibile un danno non patrimoniale che incida sulla salute intesa non come integrità psicofisica, ma come sensazione di benessere.
6. Quali debbano essere i criteri di liquidazione del danno esistenziale.
7. Se costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale il ed. danno tanatologico o da morte immediata.
8. Quali siano gli oneri di allegazione e di prova gravanti sul chi domanda il ristoro del danno esistenziale.
2. Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'art. 2059 c.c. ("Danni non patrimoniali") secondo cui "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge ".
All'epoca dell'emanazione del codice civile l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'art. 185 del codice penale del 1930.
La giurisprudenza, nel dare applicazione all'art. 2059 c.c., si consolidò nel ritenere che il danno non patrimoniale era risarcibile solo in presenza di un reato e ne individuò il contenuto nel ed. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza contingente, turbamento dell'animo transeunte.
2.1. L'insostenibilità di siffatta lettura restrittiva è stata rilevata da questa Corte con le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003, in cui si è affermato che nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Sorreggono l'affermazione i seguenti argomenti:
a) il cospicuo incremento, nella legislazione ordinaria, dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato, in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 1. n. 117/1998; art 29, comma 9, 1. n. 675/1996; art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998; art. 2 1. n. 89/2001, con conseguente ampliamento del rinvio effettuato dall'art. 2059 c.c. ai casi determinati dalla legge;
b) il riconoscimento nella giurisprudenza della Cassazione (a partire dalla sentenza n. 3675/1981) di quella peculiare figura di danno non patrimoniale, diverso dal danno morale soggettivo, che è il danno biologico, formula con la quale si designa la lesione dell'integrità psichica e fisica della persona;
c) l'estensione giurisprudenziale del risarcimento del danno non patrimoniale, evidentemente inteso come pregiudizio diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche (sent. n. 2367/2000);
d) l'esigenza di assicurare il risarcimento del danno non patrimoniale, anche in assenza di reato, nel caso di lesione di interessi di rango costituzionale, sia perché in tal caso il risarcimento costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a limiti specifici, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi, sia perché il rinvio ai casi in cui la legge consente il risarcimento del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di risarcimento del danno non patrimoniale.
2.2. Queste Sezioni unite condividono e fanno propria la lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 all'art. 2059 c.c. e la completano nei termini seguenti.
2.3. Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.
L'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008).
2.4. L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela.
2.5. Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui").
2.6. Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 1. n. 117/1998: danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art 29, comma 9, 1. n. 675/1996: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 1. n. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).
2.7. Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa (sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006). In precedenza, come è noto, la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte cost. n. 184/1986), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria).
Trova adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (sent. n. 8827 e n. 8828/2003, concernenti la fattispecie del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto).
Eguale sorte spetta al danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (sent. n. 25157/2008).
2.8. La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2959 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).
Sul piano della struttura dell'illecito, articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza), le due ipotesi risarcitorie si differenziano in punto di evento dannoso, e cioè di lesione dell'interesse protetto.
Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006).
2.9. La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria.
2.10. Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.u. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n. 4186/1998; S.u. n. 9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
La limitazione alla tradizionale figura del ed. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata. La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (lo riconosceva quella giurisprudenza che, nel caso di morte del soggetto danneggiato nel corso del processo, commisurava il risarcimento sia del danno biologico che di quello morale, postulandone la permanenza. al tempo di vita effettiva: n.19057/2003; n. 3806/2004; n. 21683/2005) .
Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.
In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato é risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale.
2.11. Negli altri casi determinati dalla legge la selezione degli interessi è già compiuta dal legislatore. Va notato che, nei casi previsti da leggi vigenti richiamati in precedenza, il risarcimento è collegato alla lesione di diritti inviolabili della persona: alla libertà personale, alla riservatezza, a non subire discriminazioni.
Non può tuttavia ritenersi precluso al legislatore ampliare il catalogo dei casi determinati dalla legge ordinaria prevedendo la tutela risarcitoria non patrimoniale anche in relazione ad interessi inerenti la persona non aventi il rango costituzionale di diritti inviolabili, privilegiandone taluno rispetto agli altri (Corte cost. n. 87/1979).
Situazione che non ricorre in relazione ai diritti predicati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 88 del 1955, quale risulta dai vari Protocolli susseguitisi, ai quali non spetta il rango di diritti costituzionalmente protetti, poiché la Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti da altri Trattati internazionali, non assume, in forza dell'art. 11 Cost., il rango di fonte costituzionale, né può essere parificata, a tali fini, all'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento interno (Corte cost. n. 348/2007).
2.12. Fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
2.13. In tali ipotesi non emergono, nell'ambito della categoria generale "danno non patrimoniale", distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale.
E' solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), si impiega un nome, parlando di danno biologico. Ci si riferisce in tal modo ad una figura che ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che individuano il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Ed è ancora a fini descrittivi che, nel caso di lesione dei diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), si utilizza la sintetica definizione di danno da perdita del rapporto parentale.
In tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003, e recepite dalla sentenza, n. 233/2003 della Corte costituzionale.
Le menzionate sentenze, d'altra parte, avevano avuto cura di precisare che non era proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo (n. 8828/2003) , e di rilevare che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. doveva essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi), ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona (n. 8827/2003) . Considerazioni che le Sezioni unite condividono.
2.14. Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso.
La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
3. Si pone ora la questione se, nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, possa inserirsi, come categoria autonoma, il c.d. danno esistenziale.
3.1. Secondo una tesi elaborata in dottrina nei primi anni '90 il danno esistenziale era inteso come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico (all'epoca risarcito nell'ambito dell'art. 2043 c.c. in collegamento con l'art. 32 Cost.), in assenza di lesione dell'integrità psicofisica, e dal ed. danno morale soggettivo (unico danno non patrimoniale risarcibile, in presenza di reato, secondo la tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c. in collegamento all'art. 185 c.p.), in quanto non attinente alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare non reddituale del soggetto.
Tale figura di danno nasceva dal dichiarato intento di ampliare la tutela risarcitoria per i pregiudizi di natura non patrimoniale incidenti sulla persona, svincolandola dai limiti dell'art. 2059 c.c., e seguendo la via, già percorsa per il danno biologico, di operare nell'ambito dell'art. 2043 c.c. inteso come norma regolatrice del risarcimento non solo del danno patrimoniale, ma anche di quello non patrimoniale concernente la persona.
Si affermava che, nel caso in cui il fatto illecito limita le attività realizzatrici della persona umana, obbligandola ad adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da quelli passati, si realizza un nuovo tipo di danno (rispetto al danno morale soggettivo ed al danno biologico) definito con l'espressione "danno esistenziale"
Il pregiudizio era individuato nella alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona. Pregiudizi diversi dal patimento intimo, costituente danno morale soggettivo, perché non consistenti in una sofferenza, ma nel non poter più fare secondo i modi precedentemente adottati, e non integranti danno biologico, in assenza di lesione all'integrità psicofisica.
3.2. Va rilevato che, già nel quadro dell'art. 2043 c.c. nel quale veniva inserito, la nuova figura di danno si risolveva nella descrizione di un pregiudizio di tipo esistenziale (il peggioramento della qualità della vita, l'alterazione del fare non reddituale), non accompagnata dalla necessaria individuazione, ai fini del requisito dell'ingiustizia del danno, di quale fosse l'interesse giuridicamente rilevante leso dal fatto illecito, e l'insussistenza della lesione di un interesse siffatto era ostativa all'ammissione a risarcimento.
Di siffatta carenza, non percepita dalla giurisprudenza di merito, mostratasi favorevole ad erogare tutela risarcitoria al danno così descritto (danno-conseguenza) senza svolgere indagini sull'ingiustizia del danno (per lesione dell'interesse), è stata invece avvertita questa Corte, in varie pronunce precedenti alle sentenze gemelle del 2003.
La sentenza n. 7713/2000, pur discorrendo di danno esistenziale, ed impiegando il collegamento tra art. 2043 c.c. e norme della Costituzione (nella specie gli artt. 29 e 30), analogamente a quanto all'epoca avveniva per il danno biologico, ravvisò il fondamento della tutela nella lesione del diritto costituzionalmente protetto del figlio all'educazione ed all'istruzione, integrante danno-evento. La decisione non sorregge quindi la tesi che vede il danno esistenziale come categoria generale e lo dice risarcibile indipendentemente dall'accertata lesione di un interesse rilevante.
La menzione del danno esistenziale si rinviene anche nella sentenza n. 4783/2001, che ha definito esistenziale la sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche (e quindi in presenza di reato), alle quali era seguita dopo breve tempo la morte, ed era rimasta lucida durante l'agonia, e riconosciuto il risarcimento del danno agli eredi della vittima. La decisione non conforta la teoria del danno esistenziale. Nel quadro di una costante giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per le perdita della vita (sent. n. 1704/1997, n. 491/1999, n. 13336/1999, n. 887/2002, n. 517/2006), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile (sent. n. 6404/1998, n. 9620/2003, n. 4754/2004, n. 15404/2004), ed a questo lo commisura, la sentenza persegue lo scopo di riconoscere il risarcimento, a diverso titolo, delle sofferenze coscientemente patite in quel breve intervallo. Viene qui in considerazione il tema della risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo. Sofferenza che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione. Né, d'altra parte, può in questa sede essere rimeditato il richiamato indirizzo giurisprudenziale, non essendosi manifestato in questa Corte un argomentato dissenso.
In tema di danno da irragionevole durata del processo (art. 2 della legge n. 89/2001) la sentenza n. 15449/2002, ha espressamente negato la distinta risarcibilità del pregiudizio esistenziale, in quanto costituente solo una "voce" del danno non patrimoniale, risarcibile per espressa previsione di legge.
Altre decisioni hanno riconosciuto, nell'ambito del rapporto di lavoro (e quindi in tema di responsabilità contrattuale, ponendo questione sulla quale si tornerà più avanti), il danno esistenziale da mancato godimento del riposo settimanale (sent. n. 9009/2001) e da demansionamento (sent. n. 8904/2003), ravvisando nei detti casi la lesione di diritti fondamentali del lavoratore, e quindi ricollegando la risarcibilità ad una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
Al danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico. In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito dell'ingiustizia.
3.3. Questi erano dunque i termini nei quali viveva, nelle opinioni della dottrina e nelle applicazioni della giurisprudenza, la figura del danno esistenziale.
Dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato il principio, condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere.
3.4. Come si è ricordato, la figura del danno esistenziale era stata proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela, che ormai più non sussiste.
3.4.1. In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile.
La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 88 del 1955), e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c. E la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso.
3.4.2. In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.
Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (ed. danno da perdita del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).
In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno.
Altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del ed. "danno estetico" che del ed. "danno alla vita di relazione"), saranno risarcibili purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.
Ipotesi che si verifica nel caso (esaminato dalla sentenza n. 6607/1986) dell'illecito che, cagionando ad una persona coniugata l'impossibilità di rapporti sessuali è immediatamente e direttamente lesivo del diritto dell'altro coniuge a tali rapporti, quale diritto-dovere reciproco, inerente alla persona, strutturante, insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il rapporto di coniugio. Nella fattispecie il pregiudizio è conseguente alla violazione dei diritti inviolabili della famiglia spettanti al coniuge del soggetto leso nella sua integrità psicofisica.
3.5. Il pregiudizio di tipo esistenziale, per quanto si è detto, è quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria.
Per superare tale limitazione, è stata prospettata la tesi secondo cui la rilevanza costituzionale non deve attenere all'interesse leso, bensì al pregiudizio sofferto. Si sostiene che, incidendo il pregiudizio di tipo esistenziale, consistente nell'alterazione del fare non reddituale, sulla sfera della persona, per ciò soltanto ad esso va riconosciuta rilevanza costituzionale, senza necessità di indagare la natura dell'interesse leso e la consistenza della sua tutela costituzionale.
La tesi pretende di vagliare la rilevanza costituzionale con riferimento al tipo di pregiudizio, cioè al danno-conseguenza, e non al diritto leso, cioè all'evento dannoso, in tal modo confonde il piano del pregiudizio da riparare con quello dell'ingiustizia da dimostrare, e va disattesa.
Essa si risolve sostanzialmente nell'abrogazione surrettizia dell'art. 2059 c.c. nella sua lettura costituzionalmente orientata, perché cancella la persistente limitazione della tutela risarcitoria (al di fuori dei casi determinati dalla legge) ai casi in cui il danno non patrimoniale sia conseguenza della lesione di un diritto inviolabile della persona, e cioè in presenza di ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento dannoso.
3.6. Ulteriore tentativo di superamento dei limiti segnati dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. è incentrato sull'assunto secondo cui il danno esistenziale non si identifica con la lesione di un bene costituzionalmente protetto, ma può scaturire dalla lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante.
La tesi è inaccettabile, in quanto si risolve nel ricondurre il preteso danno sotto la disciplina dell'art. 2043 c.c., dove il risarcimento è dato purché sia leso un interesse genericamente rilevante per l'ordinamento, contraddicendo l'affermato principio della tipicità del danno non patrimoniale.
E non è prospettabile illegittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., come rinvigorito da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003, in quanto non ammette a risarcimento, al di fuori dei casi previsti dalla legge (reato ed ipotesi tipiche), i pregiudizi non patrimoniali conseguenti alla lesione non di diritti inviolabili, ma di interessi genericamente rilevanti, poiché la tutela risarcitoria minima ed insopprimibile vale soltanto per la lesione dei diritti inviolabili (Corte cost. n. 87/1979).
3.7. Il superamento dei limiti alla tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali, che permangono, nei termini suesposti, anche dopo la rilettura conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c., può derivare da una norma comunitaria che preveda il risarcimento del danno non patrimoniale senza porre limiti, in ragione della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno.
Va ricordato che l'effetto connesso alla vigenza di norma comunitaria è quello non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale (Corte cost. n. 170/1984; S.u. n. 1512/1998; Cass. n. 4466/2005).
3.8. Queste Sezioni unite, con la sentenza n. 6572/2006, trattando il tema del riparto degli oneri probatori in tema di riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale biologico o esistenziale da demansionamento o dequalificazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, hanno definito il danno esistenziale, come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. La pronuncia è stata seguita da altre sentenze (n. 4260/2007; n. 5221/2007; n. 11278/2007; n. 26561/2007).
Non sembra tuttavia che tali decisioni, che si muovono nell'ambito della affermata natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro (così ponendo la più ampia questione della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento di obbligazioni, che sarà trattata più avanti e positivamente risolta), confortino la tesi di quanti configurano il danno esistenziale come autonoma categoria, destinata ad assumere rilievo anche al di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro.
Le menzionate sentenze individuano specifici pregiudizi di tipo esistenziale da violazioni di obblighi contrattuali nell'ambito del rapporto di lavoro. In particolare, dalla violazione dell'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.). Vengono in considerazione diritti della persona del lavoratore che, già tutelati dal codice del 1942, sono assurti in virtù della Costituzione, grazie all'art. 32 Cost., quanto alla tutela dell'integrità fisica, ed agli art. 1, 2, 4 e 35 Cost., quanto alla tutela della dignità personale del lavoratore, a diritti inviolabili, la cui lesione dà luogo a risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento contrattuale. Si verte, in sostanza, in una ipotesi di risarcimento di danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista.
3.9. Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.
In tal senso, per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, è stato correttamente negato il risarcimento ad una persona che si affermava "stressata" per effetto dell'istallazione di un lampione a ridosso del proprio appartamento per la compromissione della serenità e sicurezza, sul rilievo che i menzionati interessi non sono presidiati da diritti di rango costituzionale (sent. n. 3284/2008). [NdR Vedi BUFFONE - Diritto alla salute e danno esistenziale in Altalex]
E per eguale ragione non è stato ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e l'animale, privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale (sent. n.14846/2007).
3.10. Il risarcimento di pretesi danni esistenziali è stato frequentemente richiesto ai giudici di pace ed ha dato luogo alla proliferazione delle ed. liti bagatellari.
Con tale formula si individuano le cause risarcitorie in cui il danno conseguenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto.
In entrambi i casi deve sussistere la lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al dei fuori dei casi previsti dalla legge) l'invocabilità dell'art. 2059 c.c.
La differenza tra i due casi è data dal fatto che nel primo, nell'ambito dell'area del danno-conseguenza del quale è richiesto il ristoro è allegato un pregiudizio esistenziale futile, non serio (non poter più urlare allo stadio, fumare o bere alcolici), mentre nel secondo è l'offesa arrecata che è priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima: come avviene nel caso del graffio superficiale dell'epidermide, del mal di testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una fabbrica, dal disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione di lavori stradali di pari durata (in quest'ultimo caso non è leso un diritto inviolabile, non spettando tale rango al diritto alla libera circolazione di cui all'art. 16 Cost., che può essere limitato per varie ragioni).
3.11. La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.
Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).
Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.u. n. 16265/2002).
3.12. I limiti fissati dall'art. 2059 c.c. non possono essere ignorati dal giudice di pace nelle cause di valore non superiore ad euro millecento, in cui decide secondo equità.
La norma, nella lettura costituzionalmente orientata accolta da queste Sezioni unite, in quanto pone le regole generali della tutela risarcitoria non patrimoniale, costituisce principio informatore della materia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, che il giudice di pace, nelle questioni da decidere secondo equità, deve osservare (Corte cost. n. 206/2004).
3.13. In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri).
3.14. Le considerazioni svolte valgono a dare risposta negativa a tutti i quesiti, in quanto postulanti la sussistenza della autonoma categoria del danno esistenziale.
4. 11 danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento delle obbligazioni, secondo l'opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, non era ritenuto risarcibile.
L'ostacolo era ravvisato nella mancanza, nella disciplina della responsabilità contrattuale, di una norma analoga all'art. 2059 c.c., dettato in materia di fatti illeciti.
Per aggirare l'ostacolo, nel caso in cui oltre all'inadempimento fosse configurabile lesione del principio del neminem laedere, la giurisprudenza aveva elaborato la teoria del cumulo delle azioni, contrattuale ed extracontrattuale (sent. n. 2975/1968, seguita dalla n. 8656/1996, nel caso del trasportato che abbia subito lesioni nell'esecuzione del contratto di trasporto; sent. n. 8331/2001, in materia di tutela del lavoratore).
A parte il suo dubbio fondamento dogmatico (contestato in dottrina), la tesi non risolveva la questione del risarcimento del danno non patrimoniale in senso lato, poiché lo riconduceva, in relazione all'azione extracontrattuale, entro i ristretti limiti dell'art. 2059 c.c. in collegamento con l'art. 185 c.p., sicché il risarcimento era condizionato alla qualificazione del fatto illecito come reato ed era comunque ristretto al solo danno morale soggettivo.
Dalle strettoie dell'art. 2059 c.c. si sottraeva il danno biologico, azionato in sede di responsabilità aquiliana, grazie al suo inserimento nell'art. 2043 c.c. (Corte cost. n. 184/1986) .
4.1. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.
Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni.
4.2. Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale (come condivisibilmente affermato dalla sentenza n. 10490/2006).
4.3. Vengono in considerazione, anzitutto, i ed. contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario. In questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali.
In tal senso si esprime una cospicua giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale la responsabilità del medico e della struttura sanitaria (sent. n. 589/1999 e successive conformi, che, quanto alla struttura, hanno applicato il principio della responsabilità da contatto sociale qualificato), e di riconoscere tutela, oltre al paziente, a soggetti terzi, ai quali si estendono gli effetti protettivi del contratto, e quindi, oltre alla gestante, al nascituro, subordinatamente alla nascita (sent. n. 11503/1003; n. 5881/2000); ed al padre, nel caso di omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata (sent. n. 6735/2002; n. 14488/2004; n. 20320/2005).
I suindicati soggetti, a seconda dei casi, avevano subito la lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32, comma 1, Cost.), sotto il profilo del danno biologico sia fisico che psichico (sent. n. 1511/2007); del diritto inviolabile all'autodeterminazione (artt. 32, comma 2, e 13 Cost.), come nel caso della gestante che, per errore diagnostico, non era stata posta in condizione di decidere se interrompere la gravidanza (sent. n. 6735/2002 e conformi citate), e nei casi di violazione dell'obbligo del consenso informato (sent. n. 544/2006); dei diritti propri della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), come nel caso di cui alle sentenze n. 6735/2002 e conformi citate.
4.4. Costituisce contratto di protezione anche quello che intercorre tra l'allievo e l'istituto scolastico. In esso, che trova la sua fonte nel contatto sociale (S.u. n. 9346/2002; sent. n. 8067/2007), tra gli interessi non patrimoniali da realizzare rientra quello alla integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione (sentenze citate).
4.5. L'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge.
E' questo il caso del contratto di lavoro. L'art. 2087 c.c. ("L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"), inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l'integrità fisica e la personalità morale) già implicava che, nel caso in cui l'inadempimento avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale.
Il presidio dei detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa.
Nell'ipotesi da ultimo considerata si parla, nella giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 6572/2006), di danno esistenziale. Definizione che ha valenza prevalentemente nominalistica, poiché i danni-conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione altro non sono che pregiudizi attinenti alla svolgimento della vita professionale del lavoratore, e quindi danni di tipo esistenziale, ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in ambito di responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili e quindi di ingiustizia costituzionalmente qualificata.
4.6. Quanto al contratto di trasporto, la tutela dell'integrità fisica del trasportato è compresa tra le obbligazioni del vettore, che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio (art. 1681 c.c.) .
Il vettore è quindi obbligato a risarcire a titolo di responsabilità contrattuale il danno biologico riportato nel sinistro dal viaggiatore. Ove ricorra ipotesi di inadempimento-reato (lesioni colpose), varranno i principi enunciati con riferimento all'ipotesi del danno non patrimoniale da reato, anche in relazione all'ipotesi dell'illecito plurioffensivo, e sarà dato il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua ampia accezione.
4.7. Nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso costituzionalmente orientato.
L'art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto va individuato nell'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti.
D'altra parte, la tutela risarcitoria dei diritti inviolabili, lesi dall'inadempimento di obbligazioni, sarà soggetta al limite di cui all'art. 1225 c.c. (non operante in materia di responsabilità da fatto illecito, in difetto di richiamo nell'art. 2056 c.c.), restando, al di fuori dei casi di dolo, limitato il risarcimento al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l'obbligazione è sorta.
Il rango costituzionale dei diritti suscettivi di lesione rende nulli i patti di esonero o limitazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 1229, comma 2, c.c. (E'nullo qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione della responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico).
Varranno le specifiche regole del settore circa l'onere della prova (come precisati da Sez. un. n. 13533/2001), e la prescrizione.
4.8. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.
Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del ed. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il ed. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione dell'integrità psicofisica, è il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, del quale non può, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo (diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 2311/2007, che lo eleva a danno esistenziale autonomo).
Ed egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato separatamente e non come "voce" del danno biologico, che il ed. danno estetico pacificamente incorpora.
Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.
4.10. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.
Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003.
E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.
Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d. lgs. n. 209/2005) richiede l'accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico- legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perchè deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
B) Ricorso n. 734/06
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c, nel testo vigente prima del 30.4.1995, e vizio di motivazione su punto decisivo, in riferimento alla affermata inammissibilità della domanda di risarcimento del danno esistenziale.
Il ricorrente si duole anzitutto che la corte d'appello abbia ritenuto che la richiesta di risarcimento del danno esistenziale integrasse una domanda nuova senza considerare che essa costituiva la mera riproposizione di richieste già formulate in primo grado. Afferma che, in quella sede, ci si era specificamente riferiti alle singole voci di danno (estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale) che sarebbero state poi ricompresse nella nozione di danno esistenziale, all'epoca non ancora elaborata, e censura la sentenza per aver dato rilievo alla qualificazione giuridica data alla richiesta, piuttosto che alle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda originaria: circostanze identiche, come poteva rilevarsi dalla lettura dell'atto di citazione e di quello di appello (i cui passi sono riportati in ricorso), e concernenti lo stato di disagio in cui versava nel mostrarsi privo di un testicolo, con conseguenti ripercussioni negative nella sfera relativa ai propri rapporti sessuali.
Sostiene poi che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che la nozione di danno alla salute ricomprenda i concreti pregiudizi alla sfera esistenziale, che concerne invece la lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (che nella specie potevano ritenersi provati anche mediante ricorso a presunzioni).
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 1 e 2, c.p.c. nel testo vigente prima del 30.4.1995, con riferimento alla affermata inammissibilità della prova richiesta in appello in punto di disagio del leso nel mostrare i propri organi genitali e delle conseguenti limitazioni dei suoi rapporti sessuali.
La sentenza è censurata per aver ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata in appello sul senso di "vergogna" provato dal ricorrente nei momenti di intimità interpersonale e sul suo conseguente desiderio di limitare nel numero e nel tempo i rapporti sessuali.
Si sostiene che, una volta escluso che fosse stata proposta una domanda nuova, l'art. 345, comma 2, c.p.c, nella previgente formulazione, non sarebbe stato d'ostacolo all'ammissione della prova testimoniale, invece ritenuta inammissibile proprio perché vertente su una domanda erroneamente qualificata come nuova, e come tale inammissibile.
2.1. Il primo motivo è fondato nei sensi che seguono.
Le considerazioni svolte in sede di esame della questione di particolare importanza consentono di affermare che il pregiudizio della vita di relazione, anche nell'aspetto concernente i rapporti sessuali, allorché dipenda da una lesione dell'integrità psicofisica della persona, costituisce uno dei possibili riflessi negativi della lesione dell'integrità fisica del quale il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, e non può essere fatta valere come distinto titolo di danno, e segnatamente a titolo di danno "esistenziale" (punto 4.9).
Al danno biologico va infatti riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private ("per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato".
Ed al danno esistenziale non può essere riconosciuta dignità di autonoma sottocategoria del danno non patrimoniale (punto 3.13) .
Nella specie, in primo grado, l'attore aveva fatto valere, tra i pregiudizi denunciati, quello concernente la limitazione dell'attività sessuale nei suoi rapporti interpersonali, qualificandolo come pregiudizio di tipo esistenziale. Il primo giudice aveva riconosciuto il danno biologico, senza considerare il segnalato aspetto attinente alla vita relazionale. Di ciò si era lamentato, con l'appello, l'attore ed aveva richiesto prove a sostegno del dedotto profilo di danno, qualificandolo come esistenziale (prove che potevano essere richieste in secondo grado, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo previgente, trattandosi di giudizio introdotto prima del 30.4.2005). Ma la corte territoriale ha ritenuto nuova tale domanda e conseguentemente inammissibili le prove.
La decisione non è corretta.
La domanda risarcitoria relativa ai pregiudizi subiti per la limitazione dell'attività sessuale del leso non era nuova, come è univocamente evincibile dalla sostanziale identità di contenuto delle deduzioni del primo e del secondo grado, al di là della richiesta di risarcimento del "danno esistenziale" subordinatamente formulata col terzo motivo di appello; appello col quale l'attuale ricorrente s'era doluto della inadeguata considerazione delle conseguenze del tipo di lesione subita in relazione alla sua età all'epoca del fatto (45 anni) ed al suo stato civile di celibe.
La corte territoriale ha, dunque, impropriamente fatto leva sul nomen iuris assegnato dall'appellante alla richiesta di risarcimento del pregiudizio che viene in considerazione e che era stato già puntualmente prospettato in primo grado, dove era stato anche correttamente inquadrato nell'ambito del danno biologico.
3. All'accoglimento del primo motivo per quanto di ragione consegue quello del secondo, avendo la corte d'appello escluso che la prova testimoniale fosse ammissibile per la sola ragione che essa si riferiva ad una domanda erroneamente ritenuta nuova.
4. La sentenza va dunque cassata.
5. Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d'appello in diversa composizione, non dovrà necessariamente procedere all'ammissione della prova testimoniale, non essendogli precluso di ritenere vero - anche in base a semplice inferenza presuntiva - che la lesione in questione abbia prodotto le conseguenze che si mira a provare per via testimoniale e di procedere, dunque, all'eventuale personalizzazione del risarcimento (nella specie, del danno biologico); la quale non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto, segnatamente alla luce del rilievo che il consulente d'ufficio ha dichiaratamente ritenuto di non attribuire rilevanza, nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, al disagio che la menomazione in questione provoca nei momenti di intimità (ed ai suoi consequenziali riflessi).
6. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del giudizio di cassazione.
7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Venezia in diversa composizione;
dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Roma, 24 giugno 2008
L'estensore
Il Presidente
IL CANCELLIERE
DEPOSITATA OGGI 11 NOVEMBRE 2008

07/11/08

trib. Trani, sent. 7.11.08 n. 1241

Tribunale di Trani
Sentenza 7 novembre 2008, n. 1241

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Patrizia Papa,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta ai n. / R.G., riservata per la decisione all'udienza del 9/1/08, avente per oggetto: risarcimento danni vertente
TRA.
X. elettivamente domiciliata in ****, via ****, presso lo studio dell'avv. AAAA dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
ATTORE
E
Comune di ****, in persona del legale rappresentante prò tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BBBB, domiciliato presso l'Ufficio legale del Palazzo di Città
CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9/1/08, l'avv. AAAA, per l'attrice, precisa le proprie conclusioni riportandosi ai suoi atti e chiedendo la condanna dei Comune al risarcimento dei danni subiti dalla X. nella complessiva somma di € 30.215,75, oltre interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo, con vittoria di spese; l'avv. CCCC, in provvisoria sostituzione deil'avv. BBBB, per il Comune convenuto, conclude riportandosi alla comparsa di risposta e chiede il rigetto di ogni avversa pretesa, con vittoria delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28/10/02 X. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trani il Comune di ****, in persona del legale rappresentante prò tempore, esponendo che il giorno ****, alle ore 6.45 circa, mentre percorreva a piedi via **** in ****, cadeva a causa di alcune sconnessioni presenti sul manto stradale, riportando una frattura trimalleolare a sinistra per la quale era stata sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi e stabilizzazione da cui erano residuati postumi che quantificava nella misura del 10%.
Tanto esposto, sosteneva l'attore che della caduta dovesse essere dichiarato responsabile il Comune quale proprietario della strada pubblica tenuto alla sua manutenzione; chiedeva, pertanto, che lo stesso ente fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro nella misura che quantificava in complessivi € 30.215,75, con vittoria delle spese. A sostegno probatorio articolava prova per testi sulle circostanze in fatto della citazione e chiedeva c.t.u. diretta alla quantificazione dei danni. Si costituiva il Comune contestando la fondatezza delle avverse pretese e, in particolare, sostenendo che la buca non si presentava certamente quale pericolo occulto atteso che era ben visibile al momento del sinistro accaduto in piena luce del giorno e che costituiva condotta imprudente per una persona adulta camminare nelle pozzanghere che, presumibilmente, nascondevano un avvallamento; rappresentava altresì che l'attrice aveva inizialmente fornito al medico del pronto soccorso e ai momento del ricovero una diversa versione dei fatti, riferendo che era scivolata salendo in automobile, "poggiando male il piede"; chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni avversa pretesa con vittoria di spese; deferiva interrogatorio formale all'attrice sulle caratteristiche della sconnessione e chiedeva prova per testi sulle circostanze'' del sinistro e le caratteristiche della buca.
Erano ammessi ed espletati l'interrogatorio formale e la prova per testi; era altresì espletata la c.t.u. medica richiesta da parte attrice.
All'udienza del 9/1/08, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nei termini di cui all'epigrafe, la causa era riservata per la decisione del Tribunale, in composizione monocratica, con assegnazione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti-conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati. In merito, deve considerarsi innanzitutto che l'attrice, ha prospettato in citazione la sussistenza di una responsabilità del Comune ex art. 2051 cod. civ. con conseguente inversione dell'onere probatorio; in particolare parte attrice ha avanzato la propria pretesa in citazione deducendo di aver subito il sinistro a causa della presenza di una buca sul manto stradale non visibile perché coperta d'acqua, in un giorno di pioggia e con visibilità scarsa a causa dell'ora.
Brevemente, in diritto, deve precisarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. da ultimo, Cassazione civile, sez. IlI, 25 luglio 2008, n. 20427), la responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale, del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito", in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243). Tale fattore esterno può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente del danneggiato: se questo comportamento è stato eccezionale o straordinario (come nel caso in cui vi sia stato uso improprio della cosa), esclude totalmente il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno (caso fortuito del danneggiato); se, invece, è stato tale da concorrere soltanto nella causazione dell'evento e, perciò, non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa, costituita dalla cosa in custodia e il danno, può anche integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ai fini dell'art. 1227, co. 1, cod. civ. Occorre, dunque, verificare in fatto se la P.A., omettendo di custodire adeguatamente il bene demaniale strada abbia o non determinato un pericolo non visibile e non prevedibile e, perciò, non evitabile dall'utente con - l'uso della normale diligenza.
Orbene, nella fattispecie, risulta dall'esame degli atti (v. certificato di ricovero in pronto soccorso a firma dott. DDDD doc. 5 fase, parte convenuta) che il sinistro è certamente avvenuto prima delle 6,46 del mattino; entrambe le testimoni escusse a conoscenza dei fatti di causa perché hanno assistito al sinistro in quanto erano in compagnia della X., hanno affermato che aveva piovuto tutta la notte e la strada era bagnata (e la circostanza non è comunque stata contestata dal Comune); costituisce fatto notorio che alla fine di ottobre intorno alle 6.30 del mattino, per giunta in un giorno piovoso, non vi sia piena luce; dalle foto allegate agli atti, peraltro, si evince che la buca si trova a ridosso di un dislivello dell'asfalto dove certamente ristagnava acqua per la pioggia abbondante (tutti hanno riferito che la buca era "coperta d'acqua''): è ben visibile, dunque, sulle foto allegate da parte attrice e non contestate quanto ad autenticità dal convenuto (oltre che riconosciute dalle testimoni) che al bordo della carreggiata dove sostano le autovetture e dove si trovava, in attesa della X., l'autovettura del marito di quest'ultima, il manto stradale era stato ''rattoppato" con un ulteriore strato di asfalto e tanto aveva creato un dislivello che certamente tratteneva l'acqua piovana e ne causava il ristagno; in tale ristagno è pure posizionata la buca che era in conseguenza insidiosa in quanto costituiva un punto - non prevedibile - in cui l'acqua celava un vero e proprio avallamento; la non prevedibilità derivava dal fatto che in condizioni di scarsa visibilità (le 6.30 circa di un mattino piovoso d'autunno), l'asfalto appariva uniformemente lucido e allagato. Da tali elementi di fatto si deduce dunque che l'attrice non ha messo il piede nella, pozzanghera irresponsabilmente (come sostenuto dal convenuto), bensì non ha potuto evitare l'insidia della buca in quanto non poteva che calpestare quel manto stradale uniformemente lucido e allagato e, soprattutto, non poteva prevedere che in quel punto l'acqua era più profonda perché celava un avallamento.
Non è dunque pertinente alla fattispecie il richiamo a precedenti giurisprudenziali in cui la buca colma d'acqua si presentava quale evidente pericolo in un manto stradale tutto asciutto e in condizioni di visibilità buona.
Da tali osservazioni deriva che può ritenersi provato l'an debeatur e il sinistro deve essere imputato all'omissione di custodia diligente della strada da. parte della p.a., ex art. 2051 c.c.. Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi che hanno reso dichiarazioni verosimili e coerenti tra loro, oltre che corrispondenti," la descrizione del sinistro utilizzata dal medico del pronto soccorso nel certificato di ricovero non è sufficiente ad escludere la verosimiglianza della dinamica del sinistro come ricostruita atteso che comunque vi è riferito che l'attrice, è caduta "mentre saliva in macchina", "poggiando male il piede”, cioè sinteticamente è detto che la X., quando è caduta, si apprestava a raggiungere l'auto del marito e ha poggiato male il piede per la presenza della buca.
Relativamente al quantum, il nominato c.t.u. dott. EEEE, particolarmente esperto in quanto specializzato in Medicina legale e delle assicurazioni, ha accertato che la X. nella circostanza ha riportato un "valido trauma distorsivo della caviglia sn con frattura bimalleolare", da cui sono derivati, secondo conclusioni immuni da censure in quanto corrette sotto il profilo logico e medico-legale, gg. 50 di inabilità temporanea assoluta (sommando i giorni di ricovero ospedaliero con quelli in cui all'istante era vietato il carico), gg. 30 di invalidità parziale al 50 % ed ulteriori giorni 30 al 25 %, necessari al trattamento riabilitativo e ai controlli clinici; trascorso tale periodo i postumi si sono stabilizzati e consolidati in una percentuale valutata, con criteri logico-tecnici ineccepibili e, perciò, condivisibili, in misura pari al 5%. Non si condivide l'ulteriore aumento di un punto percentuale concesso dal ctu in sede di chiarimenti, posto che appare coerente e chiaro che la frattura trimalleolare non risulta provata dall'istante - che ne aveva evidentemente l'onere - in modo certo e univoco.
Quanto alla liquidazione del danno, in conformità alle Linee guida elaborate nella conferenza distrettuale della Corte d'Appello di Bari del 26/11/07, devono e possono essere utilizzate, le tabelle di valutazione elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2007, in quanto considerate come statisticamente maggiormente testate e, pertanto, più efficacemente rispondenti a quantificare in modo egualitario l'entità dei danni verificatisi nel sinistro in esame.
Brevemente, in diritto, giova rammentare che la funzione delle tabelle di liquidazione del danno è quella di assicurare l'uniformità di tale liquidazione, secondo quanto suggerito dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 184/86 e, cioè, l'uniformità pecuniaria di base, con una certa flessibilità, in modo da adeguare la liquidazione uniforme al caso concreto in esame; l’l'uniformità pecuniaria di base è necessaria perché il valore umano e l'integrità psicofisica sono uguali per tutti gli esseri umani; la flessibilità è ugualmente indispensabile nel caso concreto, perché una stessa menomazione può avere una maggiore o minore incidenza a secondo della persona che la subisce. È evidente, infatti, che una menomazione permanente provoca un pregiudizio più intenso per taluni soggetti (ad esempio in conseguenza dell'età) che per altri, incidendo in maniera diversa, da persona a persona, sull'efficienza psicofisica della stessa, sulla sua capacità di intrattenere rapporti sociali o sulla fatica nell'espletamento del lavoro.
Il legislatore, con l'articolo 13, comma 1 del Dlgs 23 febbraio 2000 n. 38 e con l'articolo 5, comma 2, della legge 5 marzo 2001 n. 57 ha definito, per la prima volta, il danno biologico quale lesione dell' integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e risarcibile indipendentemente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. La lesione dell'integrità psicofisica incide in modo permanente sulla validità del soggetto che, in una determinata percentuale non potrà più attendere alle sue occupazioni. Danno biologico e danno patrimoniale da lucro cessante si distinguono nettamente, ma costituiscono proiezione negativa, nel futuro, di un medesimo evento, sicché le liquidazioni, anche se distinte, devono essere considerate contemporaneamente, in modo che la valutazione complessiva sia corrispondente al danno nella sua globalità.
Da tali premesse deriva la necessità dell'utilizzo del metodo tabellare, (il.metodo tabellare o "milanese", - così denominato perché adottato per la prima volta nel 1995 dal tribunale di Milano - è stato condiviso anche dalla Corte di cassazione con la sentenza 24 gennaio 2000 n. 748): nella predisposizione delle tabelle, infatti, sono stati considerati da un lato i precedenti dei Tribunali di merito e, d'altro canto, i valori di risarcimento previsti dalla legge per le micropermanenti; secondo il cosiddetto metodo milanese, il valore del punto cresce geometricamente con il crescere della percentuale di invalidità, mentre decresce in modo aritmetico rispetto all'età della vittima.
Nell'ipotesi in cui il danneggiato riesca a dimostrare in concreto la flessione del reddito conseguente alla lesione subita, e quindi il danno patrimoniale da lucro cessante, il danno biologico non può essere liquidato nel pieno rispetto dei valori e delle cifre risultanti dalle dette tabelle, posto che nella predisposizione delle stesse si è compreso nel danno biologico anche la componente della cosiddetta incapacità lavorativa generica; pertanto, quando il danno da contrazione di reddito o danno da lucro cessante può essere liquidabile separatamente, nella liquidazione del danno biologico è necessario operare una riduzione della somma risultante dall'applicazione integrale della tabella.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea, deve considerarsi che la lesione dell'integrità psicofisica può determinare innanzitutto che, per un certo numero di giorni, il soggetto leso non può attendere in tutto (invalidità temporanea assoluta) o in parte (invalidità temporanea relativa) alle sue occupazioni; il criterio di liquidazione utilizzato per tale tipo di danno è quello di liquidare una somma di denaro per ogni giorno di invalidità, ridotta proporzionalmente ove l'invalidità non sia stata assoluta. È il sistema più utilizzato dai giudici di merito ed è previsto espressamente anche dalla citata legge 57/2001. La somma viene fissata, in armonia con quanto previsto dalla predetta legge e, oggi, dall'articolo 139 del cosiddetto Codice delle assicurazioni (Dlgs n. 209/05), con gli aggiornamenti previsti dal decreto 24 giugno 2008, in euro 42,06 per ogni giorno di invalidità assoluta, con le proporzionali riduzioni in caso di invalidità relativa.
Il danno morale, inteso quale sofferenza temporanea provocata dalie lesioni personali subite, risarcibile anche ove il fatto non costituisca reato secondo 'l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c. è liquidato, infine, in una misura compresa tra il 25% e il 50% del danno biologico risarcito alla vittima.
Tanto premesso in diritto, deve dunque considerarsi in fatto che, secondo le tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2008, il danno biologico subito da una persona di 48 anni (quanti ne aveva X. il ***, data del sinistro) , in relazione a postumi invalidanti consolidati nella misura del 5 %, deve essere monetizzato in € 5.007,00.
Nessuna allegazione, prima ancora che nessuna prova ha offerto l'attore in ordine ad una contrazione di reddito subita in conseguenza del sinistro; la impossibilità di attendere alle faccende domestiche è stata compensata con l'aiuto gratuito e senza spesa della figlia e, la vicina di casa, come riferito da costoro sentite a testimoni sul punto; nessun danno da lucro cessante deve, pertanto, essere liquidato.
Le spese mediche sostenute sono state documentate soltanto in €483, 21 e ritenute congrue in tale misura dal nominato c.t.u..
Non costituisce spesa medica rimborsabile l'onorario del ctp.
Il danno da invalidità temporanea è quantificabile in € 3.049,45 (50 giorni per € 42,06, 30 giorni per € 21,03, 30 giorni per € 10,51) secondo il criterio fissato dalle Linee guida richiamate.
Il danno morale è, infine, liquidabile equitativamente in € 1.250,00, in misura cioè, di 1/4 del danno, biologico, avuto riguardo al tipo di sofferenza subita dall'attore in conseguenza del sinistro.
Va, altresì, chiarito che le somme risultanti dall'applicazione delle stesse sono espresse in moneta al valore attuale, sicché, pur essendo il risarcimento del danno debito di valore, come tale non soggetto al principio nominalistico, a tali somme non va aggiunta la rivalutazione monetaria; alle dette somme vanno, invece, aggiunti gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi, quindi, in ipotesi di mora ex re, vanno conteggiati dalla data del fatto illecito sino all'effettivo soddisfo; siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712, sulla somma come annualmente rivalutata secondo indici Istat. Conseguentemente, ai fini del calcolo degli interessi, la somma complessiva risultante dall'applicazione delle tabelle dev'essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportata al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (cosiddetta devalutazione); sulla somma così ottenuta, rivalutata anno dopo anno, vanno poi calcolati gli interessi legali anno per anno. Per i suesposti motivi, il convenuto Comune deve essere, dunque, condannato al pagamento della complessiva somma di € 9.306,45 (ossia € 5.007,00 per danno biologico + € 1.250, 00 per quello morale + € 1.250,00 per invalidità temporanea); ai fini della liquidazione del danno da ritardo, l'importo capitale liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico e del danno morale (determinato in somma rivalutata all'attualità) deve essere previamente devalutato nell'ammontare alla data del danno (25/10/01) alla stregua degli indici Istat relativi al mutamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e via via rivalutato in ragione di ciascun anno, fino al soddisfo; sull'importo così determinato anno per anno saranno calcolati gli interessi legali anno per anno, fino al soddisfo. Il Comune convenuto deve altresì essere condannato al rimborso delle spese mediche nell'ammontare di € 483,21; trattandosi di obbligazione risarcitoria e, perciò, di debito di valore, tale somma deve essere rivalutata dalla data della domanda (28/10/02) al soddisfo; su tale somma rivalutata devono essere corrisposti gli interessi legali con le stesse decorrenze.
Le spese processuali, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo in favore di parte attrice, con parziale compensazione conseguente alla notevole differenza tra importo preteso e importo riconosciuto come spettante.

p.q.m.

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Patrizia Papa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da X., con atto di citazione notificato il 28/10/02, nei confronti di Comune di , in persona del legale rappresentante prò tempore, uditi i procuratori delle parti, così provvede in accoglimento della domanda: condanna il Comune convenuto al pagamento, in favore di X., della complessiva somma di € 9.306, 45 (ossia € 5.007,00 per danno biologico + € 1.250,00 per quello morale + € 1.250,00 per invalidità temporanea), oltre interessi legali calcolati anno per anno sull'importo capitale liquidato a titolo di risarcimento del danno (determinato in somma rivalutata all'attualità) devalutato nell'ammontare alla data del danno (25/10/01) alla stregua degli indici Istat relativi, al mutamento dei prezzi al consumo per le famìglie di operai ed impiegatie via via rivalutato in ragione di ciascun anno con gli stessi indici, fino al soddisfo; condanna, il convenuto al pagamento, in favore di X., della complessiva somma di € 483,21 per rimborso spese mediche, rivalutata dalla data della domanda (28/10/02) al soddisfo; su tale somma rivalutata devono essere corrisposti gli interessi legali con le stesse decorrenze; condanna, pure, il Comune al rimborso, in favore di X., di 1/3 delle spese del presente giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi € 10.706,26, di cui € 3.568, 92 per diritti, € 6.385, 00 per onorario, € 752,34 per spese (di cui € 363,92 per spese c.t.u. medica), oltre IVA, CPA, rimborso forfetario come per legge.
La presente sentenza, è provvisoriamente esecutiva per legge.
Trani, 7 novembre 2008.
Il giudice monocraticodr. Patrizia Papa

04/11/08

Tribunale di Nola, ordinanza del 4 novembre 2008


Art. 700 cpc
P0RTABILITA’ NUMERO TELEFONICO

DOMANDA EX ART. 700 PER ORDINARE A TELECOM DI CONSENTIRE LA PORTABILITÀ DEL NUMERO AD ALTRO OPERATORE - NATURA GIURIDICA - AMMISSIBILITÀ E FONDATEZZA - SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA, IN RIFERIMENTO AD UNA UTENZA PER STUDIO LEGALE

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TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Giudizio NRG 4875 /08 - G.U. Dott. Alfonso Scermino
ORDINANZA
Il Giudice Unico

Nel procedimento civile di natura cautelare di cui al RGN 4875/08 proposto dinanzi a codesto Tribunale con ricorso depositato da Tiziox Xxxx contro Telecom s.p.a., sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 23.10.08 e letti gli atti,

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 28.5.2008 Tiziox Xxxx esponeva : che era abbonato alla Telecom s.p.a. , quale titolare della linea telefonica n. 081 …. in ISDN, con fruizione della rete Internet; che l’utenza in questione era ubicata presso il suo studio professionale di avvocato; che in data 11.4.2007 egli effettuava richiesta di trasloco della linea, in quanto stava trasferendo il suo studio presso il nuovo immobile in …; che da questo momento iniziava per lui un vero calvario, visto che dapprima la Telecom non si attivava per effettuare il passaggio, successivamente la linea rimaneva disattivata e/o malfuzionante per mesi, costringendo l’abbonato a svariate denunce, esposti, richieste epistolari, telefoniche e quant’altro; che, in ogni caso, per i gravissimi disservizi subiti dalla società recedeva in data 23.4.2008 dai contratti di utenza telefonica in corso con la Telecom s.p.a., comunicando poi la sua volontà di trasmigrare in Fastweb con portabilità del numero originario del suo studio; che tuttavia il nuovo gestore gli comunicava che la portabilità dell’utenza n. 081 …… era impossibile, in quanto la Telecom Italia s.p.a. aveva frapposto diniego in tal senso; che il mancato utilizzo protratto della linea corrispondente a quel numero telefonico gli stava arrecando un danno irreparabile.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di urgenza affinchè fosse autorizzata immediatamente la portabilità a Fastweb dell’utenza telefonica 081-…… intestata ad esso ricorrente ovvero fosse emessa altra diversa misura idonea a salvaguardare i diritti in contesa.
Si costituiva in giudizio Telecom Italia s.p.a. la quale deduceva, in rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di enunciazione dell’azione di merito cui era strumentale la cautela; nel merito contestava genericamente i fatti di doglianza addotti dalla controparte, affermando , in ogni caso, che essa non si era affatto opposta alla migrazione presso Fastweb del numero telefonico in questione; in ogni caso, poi, non sussisteva alcun periculum in mora che avrebbe giustificato la procedura di urgenza.
Il Giudice riservava di decidere all’udienza del 23.10.2008.

II ) Mancata enunciazione del giudizio di merito
La società convenuta, a fronte della istanza avanzata da Tiziox Xxxx, eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso di urgenza per assoluta incertezza dell’oggetto dell’instaurando giudizio di merito.
L’eccezione non ha pregio.
E’ noto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nel procedimento cautelare proposto “ante causam” è necessario che il soggetto che invoca tutela espliciti la causa petendi e il petitum che formeranno oggetto del giudizio di merito conseguente, onde consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi in relazione alla cautela invocata ed al giudice di compiere un idoneo accertamento sulla propria competenza a provvedere, sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare, nonché, in seguito, sull’eventuale inefficacia del provvedimento per il mancato azionamento della domanda di merito inerente lo stesso diritto cautelato.
Peraltro, tale opzione ermeneutica, lungi dall’essere stata superata dalle novità normative introdotte di recente, è apparsa aver assunto addirittura nuovo vigore per effetto della novella di cui alla l. 14 maggio 2005, n. 80.
Invero, l’originario assetto del procedimento cautelare uniforme (così come introdotto dalla l. 23 novembre 1990, n. 353), aveva delineato, quanto ai rapporti tra misure concesse ante causam e giudizio di merito, un modello di strumentalità intermedio, nel senso di ritenere ammissibile la proposizione di un ricorso cautelare prima dell'instaurazione del giudizio principale, subordinando però la persistenza dell’efficacia della misura eventualmente concessa all'instaurazione del processo di merito entro un termine perentorio.
L’intervento legislativo del 2005, tuttavia, modificando l’originario art. 669 octies c.p.c., innovava significativamente tali rapporti tra la fase cautelare ed il giudizio di merito, introducendo un nuovo regime - c.d. a strumentalità attenuata o allentata – secondo il quale, una volta emanati ante causam, sono idonei a serbare la propria efficacia a prescindere dall'instaurazione, entro un certo termine, del giudizio di merito, pur restando ferma la possibilità per la parte interessata di dare inizio allo stesso onde ottenere sulla situazione giuridica controversa un accertamento idoneo al passaggio in giudicato ex art. 2909 c.c..
In sostanza, era escluso con la nuova normativa l'incondizionato onere di iniziare il giudizio a cognizione piena al fine di mantenere in piedi il provvedimento ottenuto, essendo residuata, in relazione ai particolari pronunciamenti ricordati, una mera facoltà a riguardo, il mancato esercizio della quale non incide più sulla persistenza di efficacia della misura.
Sennonchè, la tendenziale nuova stabilità del provvedimento emesso in sede sommaria, unitamente al carattere di “strumentalità fortemente attenuata” che ne è derivato in relazione ad un giudizio di merito ormai puramente eventuale, lungi dall’aver depotenziato la rilevanza del requisito della indicazione dell’azione di merito in sede di ricorso ante causam ex art. 669 ter c.p.c., sembra oggi aver conferito ancora maggiore pregnanza al medesimo, apparendo indefettibile, ora più che in passato, consentire al Giudice sin da principio di rilevare adeguatamente quale sia l’effettivo contenuto di tutela giuridica che si richiede nelle forme di urgenza, atteso che poi il pronunciamento ad emanarsi, lungi dal rimanere strettamente provvisorio, è divenuto addirittura suscettibile di restare definitivo.
Tanto acclarato, pertanto, in termini di protratta sussistenza dell’onere di specificazione de quo, giova osservare, in linea di principio, che l’apprezzamento a compiersi in ordine alla sussistenza dell’indicazione della domanda di merito in un ricorso ex art. 669 ter c.p.c. non debba essere condotto in termini esclusivamente formali e / o letterali.
Non basta, cioè, a far ritenere la domanda incompleta il solo rilievo che non appaia esplicitato a chiare lettere, nell’atto introduttivo del procedimento cautelare, il contenuto del giudizio di merito a promuoversi.
Infatti, la sussistenza dell’elemento in esame deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice del sistema che lo impone, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, di consentire al Giudice di verificare la sua competenza nonché, da ultimo, di permettere una adeguata verifica di strumentalità e complementarità tra la cautela invocata e la sentenza di merito ad emanarsi .
Ora, se si tiene conto di tali finalità, non può non ritenersi che il giudice investito di una cautela ante causam possa e debba accertare il requisito in parola anche e soprattutto sulla base di un esame complessivo del ricorso avanzato.
Ciò in quanto il petitum e della causa petendi dell’azione non è meno espresso, manifesto e chiaro quando, dalla generale formulazione della istanza, si possa desumere, pure solo implicitamente, i termini della domanda di merito.
In altri termini, non può giustificatamente assumersi una reale incertezza del thema decidendum addotto laddove una sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, da cui possa oggettivamente evincersi con chiarezza quali siano gli elementi qualificanti delle doglianze sollevate dalla parte nonchè delle richieste conseguentemente avanzate (arg. ex. Cassazione civile , sez. II, 07 marzo 2006, n. 4828;Cassazione civile , sez. I, 12 novembre 2003, n. 17023).

Tale impostazione, peraltro, sotto un primo profilo sembra essere giustificata:
- dal principio di conservazione degli atti giuridici, da intendersi operante anche in sede processuale , essendo chiaramente diretta a salvaguardare la validità della domanda, mediante una più spiccata valorizzazione dei suoi aspetti di ritualità;
- dal principio di economia dei mezzi processuali, essendo essa idonea ad evitare pronunce in rito che, lungi dal definire la lite, preluderebbero semplicemente all’instaurazione di analoghi procedimenti, surrettiziamente “integrati”.
Sotto altro profilo, poi, (essa impostazione) dovrebbe essere suggerita da una interpretazione costituzionalmente orientata del sistema, manifestandosi più consona ad una logica di immediata effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. cui riconoscere rilievo ancora più pregnante in materia di cautela , vista l’urgenza dell’intervento giustiziale richiesto.
Da ultimo, la stessa è ulteriormente imposta da ragioni di equilibrata logica giuridica e di comune buon senso, sol che si consideri che tutte le finalità processuali che il requisito della chiara enunciazione dell’azione di merito deve soddisfare (diritto di difesa della controparte, competenza giudice adito, strumentalità della misura) sono ampiamente salvaguardate anche da una prospettazione di quel giudizio , seppur non esplicita, ampiamente e chiaramente desumibile dal contenuto generale dell’istanza ex art. 669 ter c.p.c..
Acclarate , perciò, le linee direttrici della verifica ad operarsi sulla questione, va rilevato come nel presente procedimento la parte ricorrente abbia richiesto di imporre alla Telecom s.p.a. “l’immediata portabilità dell’utenza telefonica n. 0818239785” affinchè, in sostanza, la resistente non ostacolasse la richiesta trasmigrazione e ponesse in essere gli atti necessari che rendessero possibile tale passaggio.
Ebbene, sulla base di tanto non è revocabile in dubbio che le doglianze in esame abbiano reso assolutamente possibile individuare quale era il contenuto del giudizio di merito instaurando: e ciò al di là di imprecisioni terminologiche adoperate dalla parte , le quali, afferendo alla qualificazione giuridica degli istituti, non vincolavano certo il Tribunale ed erano pur sempre suscettibili di rivisitazione e relativa correzione.
In sostanza, nel momento in cui il Tiziox richiedeva l’ordine invocato, non poteva che preannunciare inequivocamente – seppur per implicito – un futuro giudizio di merito avente ad oggetto il corretto adempimento della Telecom s.p.a. agli obblighi gravanti su di essa dalla normativa vigente per i casi in cui ogni utente optasse il cambio di operatore telefonico .
Onde, si agiva ai fini di una anticipata inibitoria della società perché avessero immediatamente fine i denunciati comportamenti antigiuridici, in un quadro di azione di condanna della Telecom s.p.a. al rispetto degli obblighi de quibus.
E tale notazione esaurisce ogni questione sul punto.

III) Fumus
Il ricorso è assistito da sufficienti elementi di fumus .
Parte ricorrente si doleva del fatto che, dopo avere già ricevuto disservizi gravissimi ad opera della Telecom sp.a. (aspetti sui quali è inutile soffermarsi, non involgendo l’aspetto del presente procedimento), gli veniva sostanzialmente impedito di trasmigrare - con portabilità del numero telefonico originario - al diverso operatore per telefonia fissa Fastweb, nonostante si fosse fatta espressa richiesta in tal senso e si fosse ritualmente receduti da “tutti i contratti di utenza in essere” con Telecom s.p.a..
Ed in atti era effettivamente esibita la nota di recesso con domanda di portabilità, ricevuta dalla Telecom in data 23.4.2008.
Ora, è pacifico che la pretesa dell’abbonato fosse oggi munita di adeguata copertura giuridica.
Invero, nel nostro ordinamento, dopo il DPR n. 318/1997, la Telecom s.p.a. non è più monopolista nelle telecomunicazioni, ma una mera licenziataria individuale che opera in un regime di aperta concorrenza con altri soggetti imprenditoriali (cfr,Delibera Autorità Garante n. 820/00/CONS), onde nulla impedisce a ciascun utente che lo voglia, senza particolari oneri a suo carico, di richiedere le stesse prestazioni erogate da Telecom s.p.a. ad altro operatore del settore.
Per rendere poi effettiva tale libertà di scelta dei consumatori, anche al fine di garantire una reale liberalizzazione del mercato, in attuazione della direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, così come era già previsto dall’art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 per il 1° gennaio 2001, è stata ben presto disposta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’introduzione della “portabilità” del numero originario relativamente al fornitore del servizio, in modo da consentire all’utente di mantenere il proprio numero (geografico o non geografico) quando avesse deciso di cambiare operatore titolare, a parità di tipologia di servizio e di ubicazione nell'ambito della stessa area locale.
Il tutto, nell’evidente ulteriore proposito di impedire a Telecom s.p.a. , storico monopolista, di avvalersi dell’enorme vantaggio che poteva derivarle dal fatto che gli abbonati , solo per non perdere il proprio numero di utenza, fossero costretti a non scegliere altri gestori e restassero suoi clienti a vita (Cfr. delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999).
Così la procedura della portabilità ruota intorno a tre soggetti: l'utente che decide di cambiare gestore mantenendo il proprio numero; l'operatore cedente/assegnatario (cd. Donating/Donor ); l'operatore ricevente (cd. Recipient ).
Tralasciando la posizione dell'utente, rilevante perché dà impulso all'intera architettura procedurale, l'attenzione va posta sugli altri due soggetti che nei fatti rendono effettiva la decisione dell'utente.In sostanza, l'operatore Recipient riceve la richiesta da parte dell'utente e la "gira" all'operatore Donating ; ricevuta la documentazione, il Donating deve procedere all'espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della Portabilità; il periodo di realizzazione del passaggio, che inizia con la ricezione della documentazione di cui sopra e termina con l'effettivo passaggio ad altro gestore ( cut over : data di inizio delle comunicazioni sulla nuova rete), non può superare un limite di tempo ben preciso (di recente è stato imposto un termine di 30 gg.).
Tanto acclarato, è allora evidente come fosse obbligo di Telecom s.p.a. rendere possibile il passaggio dell’avv. Tiziox al gestore Fastweb e di non ostacolare in alcun modo tale migrazione.
Ma tale obbligo rimaneva disatteso nella specie.
Tanto può affermarsi in via presuntiva per tutto quanto è emerso nel presente procedimento , con particolare riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti.
Infatti, a fronte di una veemente denuncia di inadempienza da parte del ricorrente, la Telecom si difendeva (oltre che, lungamente, sui disservizi che avevano condotto al recesso del Tiziox dall’abbonamento Telecom, quando però tali aspetti non attenevano affatto a questo giudizio, per cui erano apertamente inconferenti) soltanto affermando che l’avv. Tiziox “aveva richiesto il rientro a Telecom” e che “allo stato egli era nuovamente cliente Telecom”, tanto che la sua linea telefonica era stata addirittura sospesa per morosità il 13.5.2008.
Sennonchè, tale deduzione rimaneva totalmente sfornita di prova.
Anzi, la Telecom dapprima, all’udienza dell’1.7.2008, “chiedeva rinvio al fine di risolvere la pendenza di cui ai fatti di causa”.
Successivamente, quando l’avv. Tiziox negava con decisione di aver sottoscritto un qualsivoglia nuovo contratto con Telecom dopo il suo recesso del 23.4.2008 , facendo peraltro presente di come la sua utenza telefonica fosse a tutt’oggi gestita dalla stessa Telecom (peraltro ancora con disservizi fortissimi) in modo assolutamente arbitrario e senza alcun titolo contrattuale, questo Istruttore si vedeva costretto ad invitare la resistente a “chiarire le ragioni di una protrazione di un rapporto di utenza che – tuttavia – era stato interrotto nell’aprile 2008”: laddove tale chiarimento si appalesava ancora più opportuno in quanto si era rilevata in atti la presenza di un prestampato Telecom relativo ad un “Servizio Alice Business Voce Tutto Incluso” intestato al Tiziox Xxxx e recante data di decorrenza al 21.7.2008, quindi addirittura successivo al ricorso de quo.
Tuttavia, alla successiva udienza del 23.10.2008 la Telecom affermava che “non vi era stata possibilità nel tempo concesso di reperire il contratto” in questione.
Dal che, visto che nessun prestampato esibito risultava sottoscritto dal ricorrente, era evidente come le allegazioni addotte dalla società, secondo cui il Tiziox era “rientrato in Telecom” ed aveva richiesto una nuova attivazione della linea, rimanevano definitivamente indimostrati.
Ma non solo.
Non poteva non stigmatizzarsi in termini fortemente negativi per la resistente :
- il fatto che la Telecom dapprima chiedeva rinvio per risolvere in via stragiudiziale il problema, successivamente, però, adduceva sic et simpliciter che questo problema nemmeno sussisteva, in quanto a suo dire l’avv. Tiziox aveva richiesto prima del ricorso apposito “rientro in Telecom” (circostanza alla fine non dimostrata);
- il fatto che la Telecom, financo dinanzi ad una Autorità Giudiziaria, riusciva a non giustificare nemmeno il perché della protrazione di un rapporto di abbonamento che l’utente interessato dimostrava per tabulas di avere formalmente interrotto per recesso;
- il fatto che la Telecom negava radicalmente anche la ricorrenza del benché minimo pregresso disservizio in danno dell’avv. Tiziox, quando poi in atti erano esibite addirittura delle note di credito emesse dalla Telecom stessa, da cui si desumeva per tabulas che erano stati operati pregressi addebiti in danno dell’abbonato in modo assolutamente illegittimo, tanto che erano disposti i rimborsi: onde, era direttamente la società resistente a dare la prova, mediante sua fatturazione, che le doglianze del Tiziox erano tutt’altro che infondate.
Insomma, la Telecom s.p.a. teneva , sia prima che durante questo processo, un contegno ondivago, contraddittorio, confuso ed assolutamente inattendibile.
Il che consentiva de plano di dare pieno credito al ricorrente nel momento in cui questi, successivamente, lamentava l’impossibilità di operare un suo legittimo passaggio ad altro operatore, sempre per ulteriori ostacoli frapposti dal gestore Telecom.
In definitiva, la violazione dell’obbligo poteva ritenersi sufficientemente riscontrata ex art. 2729 c.c., tanto più che ivi ci si trova in una sede a delibazione sommaria.
III) Periculum in mora
La condotta illegittima di Telecom era certamente suscettibile di produrre un danno economicamente rilevante e pregiudizievole per la sfera giuridica dell’abbonato.
Ciò in quanto nella specie era stato stipulato con il gestore un abbonamento del tipo Business (in atti) per l’erogazione di un servizio di telefonia destinato sin da principio - addirittura per contratto- a supportare l’esercizio di un’attività professionale da parte del professionista.
Ed è difficilmente contestabile che, una volta che il servizio era illegittimamente impedito, mediante ostacoli alla richiesta portabilità, si realizzava in danno dell’avvocato Tiziox una privazione che non poteva non avere riflessi economicamente negativi sul suo normale ambito di operatività.
E’ infatti notorio che le utenze telefoniche fisse sono ad oggi quelle di maggiore facile raggiungibilità da parte di potenziali o attuali clienti (consultazione elenco abbonati) nonché quelle che meglio di ogni altra consentono di avvalersi di tecniche di telecomunicazione alternative (Internet, e-mail, fax) ormai sempre più diffuse nelle prassi commerciali di paesi moderni.
Sicchè, un professionista che venga privato bruscamente e per un considerevole lasso di tempo della propria postazione telefonica fissa, riceve nella nostra realtà socio-economica, quanto meno su di un piano di verosimiglianza, un danno patrimoniale significativo, sol che si considerino le maggiori difficoltà di gestione dei propri affari e la perdita di occasioni commerciali potenzialmente favorevoli che ne conseguono.
Non solo.
Il pregiudizio in parola, di connotazione eminentemente economica, assumeva i caratteri dell’irreparabilità rilevante ex art. 700 c.p.c., tanto da giustificare un pronto e immediato intervento cautelare, in quanto ivi venivano in rilievo, oltre che interessi patrimoniali del ricorrente, anche sue posizioni soggettive di carattere assoluto, soprattutto concernenti la sfera personale dell’interessato.
Tali caratteri, invero, erano rinvenibili nella disponibilità di una linea telefonica fissa, atteso che oggi tale strumento di comunicazione risulta indispensabile, né è agevolmente sostituibile, anche e soprattutto sotto il profilo del mantenimento della qualità delle relazioni sociali di ciascun individuo, costituendo un tramite imprescindibile per la normale esplicazione della personalità nell’ambito delle ordinarie abitudini di vita.
E queste ultime, a ben vedere, risulterebbero fortemente compromesse dalla mancanza di un collegamento che non è più solo capace di mettere in contatto due persone ( telefono ordinario di un tempo), ma pone in relazione ogni consociato con entità difficilmente confinabili e definibili, perché essa possono essere rappresentate da molteplicità di persone (Messanger, E-mail), fonti di conoscenza (siti Web, banche dati, ecc..) o, ancora, ulteriori terminali di comunicazione (Fax, videotelefono, ecc….).
Peraltro, una tale ampia valenza esistenziale di ogni linea telefonica fissa risulta confermata dallo stesso Codice delle comunicazioni elettroniche, d.lgs. n. 259/2003, che, all’art. 54 , dispone che: «Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente comma». Con ciò precisandosi quindi il contenuto del diritto attribuito agli utenti, con la previsione secondo cui: «La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T, e deve essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet».
Dal che risulta evidente che ormai la postazione telefonica fissa non è più strumentale al solo utilizzo del classico apparecchio telefonico, ma costituisce la premessa per operare collegamenti diversi e multiformi, volti ad utilizzare strumenti di comunicazione sempre più complessi ed articolati.

Ancora.
Ad attribuire un ulteriore profilo meta-patrimoniale al pregiudizio in parola, valeva poi la considerazione che la mancanza di un filtro telefonico attuato da una normale segreteria di studio, unitamente alla impossibilità di rispondere quando il professionista era impegnato fuori studio, integravano ulteriore lesione all’immagine ed alla funzionalità della attività del ricorrente all’esterno.
E la stessa appariva di difficile reintegra economica.
Da ultimo.
Quand’anche non volesse valorizzarsi gli aspetti menzionati, la situazione denunciata sarebbe stata connotata comunque da obiettiva irreparabilità anche per la perdita di clientela che poteva derivare al Tiziox per mancato uso del telefono, sì da conseguirne un pregiudizio al suo avviamento commerciale in uno alla potenzialità espansiva della sua attività autonoma: laddove danni di tale genere, essendo assai difficilmente dimostrabili e quantificabili ex post, risulterebbero già solo per questo “irreparabili”, siccome potenzialmente insuscettibili di venire adeguatamente ristorati una volta che si fossero compiutamente prodotti.
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Per cui, in definitiva, tenuto conto della normativa regolamentare operante in materia e della irreparabilità del danno, dovrà ordinarsi alla Telecom s.p.a. di mettere in atto tutte le procedure previste dall’Autorità Garante per le Telecomunicazioni al fine di consentire a Tiziox Xxxx di trasmigrare all’operatore Fastweb con portabilità del numero 081…...
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo.

P.Q.M.

visti gli art. 700, 669 sexies e 669 octies c.p.c.;
ogni altra contraria deduzione o richiesta allo stato rigettata,
- Ordina a Telecom Italia s.p.a. di non ostacolare in alcun modo e di mettere in atto tutte le procedure previste dall’Autorità Garante per le Telecomunicazioni al fine di consentire a Tiziox Xxxx di trasmigrare all’operatore Fastweb con portabilità del suo numero 081….;
- Condanna la Telecom s.p.a. a rimborsare a Tiziox Xxxx le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.760,00, di cui € 940,00 per diritti, il residuo per spese ed onorari, oltre rimborso spese generali al 12,50%, IVA e contr. cassa prev. avv. come per legge.
Nola , 4.11.2008
Il Giudice
Dott. Alfonso Scermino

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