ARCO IUS

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11/10/05

GIUDICE DI PACE di CASTELLAMMARE DI STABIA, sent 11.10.05

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
CASTELLAMMARE DI STABIA

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace Dott. Francesco Buonocore ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1110 / 2004 riservata all’udienza del 15/07/2005
TRA
MASSERA LOREDANA (C. F.: MSSLDN67D59C129D) rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine dell’atto di citazione dall’Avv. Somma Marilisa presso il cui studio è elett.te dom.to in C.mare di Stabia alla Via G. Martucci n. 3;
ATTORE
E
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona dell’Avv. Vittorio Fusco, procuratore speciale, rapp.to e difeso dall’Avv. Luigi Stabile con studio in Napoli alla via Diaz 24, e dom.to elet.te in Torre del Greco alla via Ungheria 1, c/o Avv. Annalisa Sallustio;


CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse depositate.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione debitamente notificato in data 04.03.2004 MASSERA LOREDANA conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di C/mmare di Stabia, la TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t.,.
Assume l’istante di essere cliente della TELECOM ITALIA S.P.A. da numerosi anni con l’utenza telefonica 081.8712158 e di essersi accorta, nel mese di settembre 2003, che dal mese di febbraio dello stesso anno la TELECOM ITALIA S.P.A. aveva attivato l’opzione “contratto teleconomy 24 aziende city” mai richiesta dalla istante ed il cui costo le veniva addebitato sulla bolletta.
Chiedeva, quindi, MASSERA LOREDANA che il G.d.P. adito dichiarasse l’inesistenza e/o la nullità del “contratto teleconomy 24 aziende city” perché mai richiesto con la consequenziale condanna della medesima TELECOM ITALIA S.P.A. alla restituzione delle somme versatele ma non dovutele dalla istante nonché al risarcimento del danno.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio la convenuta TELECOM ITALIA S.P.A. si costituiva depositando fascicolo e comparsa di risposta con la quale eccepiva la inammissibilità della domanda per non avere l’istante esperito il rito della procedura per il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Il G.d.P. sulle richieste delle parti si riservava e con provvedimento depositato il 13.09.2004 dichiarava procedibile la domanda ed ordinava alla TELECOM ITALIA S.P.A. di depositare copia del “contratto teleconomy 24 aziende city” sottoscritto dalla MASSERA LOREDANA. A detta intimazione la TELECOM ITALIA S.P.A. non ottemperava ed alla udienza del 15.07.2005 la causa, precisate le conclusioni, veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile per aver rispettato l’attore sia il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 cpc.
L’attore ha provato documentalmente la fondatezza della domanda. Si evince, infatti, dalle fatture depositate che sulla sua utenza telefonica fosse stato attivato il servizio “contratto teleconomy 24 aziende city” con relativo addebito del costo.
A fronte di ciò la convenuta TELECOM ITALIA S.P.A. si è limitata alla sola eccezione della inammissibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
Con ordinanza depositata il 13.09.2004 questo Giudice dichiarava procedibile la domanda avendo l’attore provato documentalmente (vedi missiva di risposta del CO.RE.COM. del 02.02.2004, depositata, di avere tentato di proporre il tentativo di conciliazione e cha la impossibilità era dovuta al fatto che il CO.RE.COM. della Campania non risultava ancora abilitato. Né può accogliersi la tesi della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio trattandosi di una facoltà e non di un obbligo. Peraltro, in riferimento al caso in esame, deve evidenziarsi che la prestazione offerta unilateralmente da una sola delle parti, (in questo caso dalla TELECOM ITALIA S.P.A.) non è sufficiente ad instaurare un rapporto contrattuale non essendoci stata, da parte dell’utente, alcuna richiesta di attivazione del “contratto teleconomy 24 aziende city”. A tal proposito giova evidenziare che la TELECOM ITALIA S.p.A., non ha ottemperato all’ordine di questo Giudice di depositare copia del “contratto teleconomy 24 aziende city” sottoscritto dalla MASSERA LOREDANA confermando, così, la inesistenza di tale richiesta.
Ne consegue, secondo questo Giudice, la inapplicabilità della normativa richiamata non esistendo tra le parti alcun contratto che è, invece, elemento essenziale per l’applicazione della delibera n. 182/02 la quale, all’art. 3, prevede espressamente che sussista “la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato”.
Va, pertanto, dichiarata l’inesistenza del contratto tra la attrice Massera Loredana e la convenuta TELECOM ITALIA S.p.A. relativamente al “contratto teleconomy 24 aziende city” perché mai richiesto.
In conseguenza la domanda di restituzione proposta da MASSERA LOREDANA va, pertanto, accolta e la TELECOM ITALIA S.P.A. va condannata a restituire a MASSERA LOREDANA le somme indebitamente percepite.
La somma a ripetersi e da porsi a carico della convenuta può essere determinata in quella richiesta e, peraltro, non contestata di Euro 359,03 supportata dalle fatture prodotte e non contestate.
Sulla somma di 359,03 sono dovuti gli interessi legali dal giorno della messa in mora, 03.02.2004 e fino all’effettivo soddisfo.
Va accolta, altresì, la domanda di risarcimento dei danni.
La convenuta infatti ha reiterato nel tempo l’illecita percezione del costo del “contratto teleconomy 24 aziende city”, mai richiesta dalla istante, abusando indubbiamente della propria posizione dominante, di tal ché ha violato oltre che il principio di buona fede nel rapporto contrattuale di cui all’art. 1175 c.c., anche e soprattutto il diritto soggettivo dell’attore-consumatore, codificato con l’art. 1 capo 2 lett. e della L. 30.7.98 n. 281, alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, comportando per lo stesso consumatore il diritto al risarcimento del danno che può essere quantificato, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella somma di Euro 100,00.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Massera Loredana contro la TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
a) a) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l’effetto dichiara l’inesistenza del contratto tra la attrice Massera Loredana e la convenuta TELECOM ITALIA S.p.A. relativamente al “contratto teleconomy 24 aziende city”;
b) b) condanna, in conseguenza la convenuta TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., a pagare a MASSERA LOREDANA la somma di Euro 459,03 oltre interessi legali dalla data del 03.02.2004 e fino all’effettivo soddisfo;
c) c) condanna, ancora, la medesima TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 457,00 di cui Euro 20,00 per spese, Euro 257,00 per diritti e Euro 180,00 per onorario oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore costituito Avv. Marilisa Somma che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Castellammare di Stabia, lì 11.10.2005.
Il Giudice di Pace
Dott. Francesco Buonocore

06/10/05

Giudice di Pace di Cascina, sent. 6.10.2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POLOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEL MANDAMENTO DI CASCINA

Il Giudice di Pace del mandamento innanzi indicato, dott. ######, in funzione di giudice onorario, nel procedimento civile n.######## R.G.C.
Tra
############# nato a ### il #### e residente in #########, via ###########, rappresentato e difeso dall’avv. ######## e dal dott. ######## e presso il loro studio selettivamente domiciliato in ######, via ##########, come da delega a margine dell’atto di citazione
ATTORE
E
TELECOM ITALIA S.p.a., con sede in ##############, in persona di procuratore speciale dott. ###########, giusta procura autenticata per notaio ############## del ####### al n. ####### di repertorio ed selettivamente domiciliata in ############### presso lo studio dell’avv. ############### che la difende e la rappresenta come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente per OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’attore l’avv.########## e il dott. ######### così concludono:
“Voglia il Giudice di pace adito, rigettata ogni contraria istanza, accertare la responsabilità della società Telecom Italia Spa per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. per non aver preso in seria considerazione reclamo proposto dal sig.######### e per aver unilateralmente, senza preavviso e motivo alcuno, interrotto il servizio telefonico al medesimo e per l’effetto:
- condannare la predetta società a restituire all’istante la somma di € 72,08 oltre IVA 20%, pagata per compulsum al fine di far riavviare la linea telefonica e relativa a servizi 899 (o similari), mai richiesti e regolarmente denunziati all’autorità giudiziaria e penale ed a Telecom stessa;
- condannare la predetta società a dare e pagare, a titolo di risarcimento dei danni, sia per inadempimento contrattuale che per ristoro del danno esistenziale subito, la ulteriore somma di € 500,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o d’equità;
e quindi in totale la somma di € 586,50 oltre gli interessi legali dal dì del fatto al saldo effettivo; il tutto comunque da contenersi entro il limite massimo di € 1.100,00.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali 12,5% C.A.P. ed I.V.A. come per legge”.
Per la convenuta l’avv. ######### così conclude:
“Affinché l’Ill.mo Giudice di Pace adito, considerato che il tentativo di conciliazione avanti il CO.RE.COM. non ha avuto esito positivo avendo l’attore inoltrato richieste che erano relative ad un danno tutto da provare e che in effetti nel presente giudizio non ne è stata fornita la prova, Voglia respingere la domanda attorea.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.12.04 l’attore invocava in giudizio per l’udienza del 1.12.04 la Telecom Italia S.p.a. per accertarne la responsabilità per inadempimento contrattuale ex art.1218 c.c. per non aver preso in seria considerazione il reclamo proposto dal sig. ####### e per aver unilateralmente, senza preavviso e motivo alcuno, interrotto il servizio telefonico al medesimo e per effetto:
- condannare la predetta società a restituire la somma di € 72,80 oltre I.V.A. 20% pagata per compulsum la fine di far riattivare la linea telefonica relativa ai servizi 899 (o similari) mai richiesti e regolarmente denunziati all’autorità giudiziaria penale ed a Telecom stessa;
- condannare la predetta società a dare e pagare, a titolo di risarcimento dei danni, sia per inadempimento contrattuale che per ristoro del danno esistenziale subito, la ulteriore somma di € 500,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o d’equità.
Si costituiva in giudizio la Telecom la quale oltre a contestare quanto non corrispondente al vero e del tutto ininfluente ai fini della causa contenuto nella citazione, ammetteva in effetti, vista la natura delle contestazioni inoltrate dal marchesini sulla bolletta, e la denunzia contro ignoti all’autorità giudiziaria, la sua posizione avrebbe dovuto essere congelata in attesa degli esiti delle indagini.
Invece l’utenza del marchesini, per una anomalia del sistema di gestione, è stata sospesa, per cui l’attore, per ottenere nuovamente l’attivazione della linea, ha dovuto provvedere al pagamento anche delle somme contestate.
Espletati sia la conciliazione di fronte al CORECOM Toscana (in data 13.12.04) sia il tentativo di conciliazione di fronte al GdP istruttore (in data 22.2.05) entrambi con esito negativo – venivano ammesse le prove orali a cui si dava sfogo all’udienza del 30.3.05 ed all’udienza del 27.7.05 la causa veniva trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il valore della causa fa ricadere la stessa nel giudizio per equità in base al quale verrà decisa da questo giudice.
Preliminarmente si rileva ce è infondata l’eccezione d’improcedibilità della domanda per violazione dell’obbligo di promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM sollevata dalla convenuta Telecom, dato che la parte sostiene di aver tanto, con esito negativo, la conciliazione di fronte al CORECOM in data 13.12.04 e non è stata data alcuna prova contraria della convenuta.
La Telecom:
- ha confermato lo svolgimento dei fatti, così come narrati dell’attore in atto di citazione ed ha inoltre riconosciuto che la linea telefonico non avrebbe dovuto essere interrotta, avendo l’attore espletato tutte le procedure richieste per congelare le cifre contestate in fattura, fino ad una definizione (infatti l’operatore è tenuto a valutare il reclamo e comunicare l’esito al cliente entro 30 gg. dal momento in cui è pervenuto, vedi art.17 comma 3 delle condizioni generali di abbonamento) ed ha regolarmente pagato le somme non contestate, mentre invece la Telecom ha erroneamente interrotto la linea, senza avvertire per scritto l’utente né dell’imminente taglio della linea, né del risultato dell’esame della pratica. Quindi per ottenere nuovamente l’attivazione della linea l’attore ah deciso di provvedere al pagamento delle somme contestate. Pertanto ha ammesso che l’utenza del ######### è stata indebitamente sospesa sostenendo che questo si è verificato a causa di un’anomalia del sistema;
- ha contestato invece quanto affermato dall’attore per la fase successiva al taglio della linea sostenendo che è rimasta inattiva un solo giorno (ma la convenuta non ha portato alcuna prova di ciò, nonostante abbia la possibilità di munirsi di tutta la documentazione), essendo stata riattivata il giorno successivo alla sospensione, a seguito della segnalazione del #########,
- ritiene che si debba far riferimento a quanto stabilito all’art.27 del regolamento di servizio sulle condizioni generali di abbonamento, per stabilire l’indennizzo del danno derivante da erronea sospensione, articolo che prevede un indennizzo pari al 50% del canone mensile di abbonamento corrisposto dal cliente per ogni giorno solare di sospensione indebita; sostenendo che questo avrebbe lo scopo di ristorare il cliente dai disagi patiti;
- precisa che verrà inoltre restituita la somma in contestazione per il reclamo.
L’attore sostiene invece:
- di essere rimasto senza linea per almeno 5 giorni, portando a prova di ciò il teste #########, conoscente della famiglia, il quale ricorda che il ######### è andato a telefonare anche a casa sua e che la situazione perdurò per circa due settimane (vedi verb. Pag. 22),
- che il disagio subito è stato molto superiore a quanto può accadere normalmente per una sospensione dell’utenza, perché in casa vive la madre anziana e malata (fatto confermato dal teste #########, verb. Pag. 22) per cui al solito disagio si sarebbe venuta a sommare la preoccupazione di lasciare la madre sola in casa senza possibilità di contatto con l’esterno,
- di essere deciso a pagare le somme in contestazione per riottenere la linea, non essendo riuscito a contattare ed informare la Telecom del caso, né tramite il 187 (non ha mai ottenere la linea), né con risposta alla lettera A/R inviata.
Da tutto quanto sopra esposto si nota che la convenuta Telecom ritiene giusto attenersi all’art.27 del regolamento per stabilire l’ammontare del rimborso, ma non ritiene vi debba essere alcun risarcimento per non aver la società rispettato l’art.17 comma 3 dello stesso regolamento (mancanza da cui ha avuto origine il fatto di cui è causa) tanto che non accenna affatto a questa circostanza. Comportamento da cui si deduce che la Telecom dà per scontato che solo le regole poste a difesa della società stessa debbano essere rispettate mentre le altre possono essere considerate solo come meri errori commessi dalla società e ritenuti di nessuna importanza.
L’attore invece ha provato tutto quanto sostenuto sia i fatti sia le varie spese ed i disagi sostenuti per tutte le pratiche eseguite e per il tempo perso (che ha un costo più o meno alto a seconda del tipo di lavoro svolto) sia la preoccupazione, pervenuta per almeno 5 gg. di lasciare a casa la madre anziana e malata senza la possibilità di telefonare.
Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che il #########abbia subito disagi economici e morali in seguito al comportamento leggero (non è stato rispettato l’art.17 del regolamento stabilito dalla convenuta stessa) ed indifferente ai possibili problemi dei clienti che la Telecom (non ha avvertito per scritto né in tempo utile, ma anzi non ha avvertito affatto, il ######### prima di procedere alla sospensione della linea) ha tenuto nei confronti dell’attore.
Pertanto si ritiene debba essere accolta la domanda attorea così come formulata in quanto è stata accertata la responsabilità della Telecom nel verificarsi dell’evento per non aver preso in seria considerazione il reclamo proposto dall’attore e aver, senza preavviso e motivo alcuno, interrotto il servizio telefonico e conseguentemente si condanna la Telecom a pagare al ########### la somma di € 586,50 (comprensiva € 85,50 quale restituzione della somma pagata ingiustamente e di € 500,00 somma equitativamente stabilita come ristoro ai disagi morali e danni materiali subiti dall’attore nella vicenda, protrattasi per sei mesi ed il cui epilogo è stato cinque giorni o più di linea telefonica mancante) oltre interessi dalla data della sentenza la saldo, oltre le spese di processo così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Cascina, così definitivamente pronunciando, giudicando per equità, accogliendo la domanda attrice, stabilisce che la Telecom Italia Spa in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede a ##########, versi al sig.############# la somma di € 586,50 quale somma equitativamente stabilita come ristoro ai disagi morali e danni materiali subiti dall’attore, oltre interessi dalla data della sentenza al pagamento, oltre le spese di giudizio liquidate equitativamente in € 1.500,00 onnicomprensive.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Cascina il 6.10.2005

29/09/05

CORTE DI CASSAZIONE, 29 settembre 2005, n. 19140

Nei contratti conclusi mediante moduli e formulari o nell'ipotesi in cui il contratto sia comunque stato predisposto da una delle parti e l'altra vi abbia semplicemente prestato adesione, va interpretata contro l’autore la clausola di dubbia interpretazione.
Qualora vi sia un contrasto tra una clausola rientrante nelle condizioni generali (favorevole all'aderente) ed una clausola vessatoria, la preferenza va data alla tesi sostenuta dall'accettante contro il predisponente (nella fattispecie, la Corte ha respinto la tesi in una compagnia di assicurazioni in tema di clausola contenente il rinnovo tacito del contratto in mancanza di disdetta comunicata con un anticipo di almeno tre mesi).

26/09/05

Gdp Lecce, sent. 26.09.05

Sentenza Signoraggio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE


Avv. Cosimo Rochira ha pronunciato la seguente
SENTENZA,

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 8.07.2005,

promossa da

DE GAETANIS GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli aw. A. Tanza e A. Pimpini

ATTORE



C/


BANCA CENTRALE EUROPEA-BANCA CENTRALE D'ITALIA S.P.A.
rappresentata e difesa dagli avv. M. Perassi, M. Mancini, A. Frisullo

CONVENUTA




SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 12.10.2004, Giovanni De Gaetanis conveniva in giudizio "la Banca centrale europea, e, per essa, la locale articolazione individuata nella Banca Centrale d'Italia s.p.a" chiedendo di accertare incidenter tantum e dichiarare che la proprietà della moneta è della collettività nazionale europea, mentre la Banca Centrale ha unicamente il compito di provvedere alla stampa. In conseguenza di ciò, dichiarare che l'intera Massa Monetaria in circolazione è di proprietà dei componenti dell'Unione Europea, e che, per l'effetto, il Debito Pubblico non esiste, dovendosi, al contrario, ritenerlo Credito Pubblico. In conseguenza di ciò condannare l'Istituto di emissione al pagamento della somma, forfettariamente indicata, di €. 1.100,00 con espressa rinuncia al sovrappiù. Condannare altresì il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa
La Banca d'Italia, si costituiva in giudizio all'udienza del 26 novembre 2004, chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte siccome improponibili ed inammissibili e comunque infondate, nonché spiegando domanda riconvenzionale per la condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In particolare la convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, l'assoluta carenza di azione, di interesse di agire e di legittimazione attiva in capo a parte attrice e l'infondatezza nel merito delle richieste avversarie.
All'udienza del 17 dicembre 2004, veniva respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Banca d'Italia ed ammessa la C.T.U richiesta dall'attore.
All'udienza dell'8 luglio 2005 le parti presentavano le proprie controdeduzioni tecniche alla CTU, precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti
difensivi, quindi la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Si premette che la causa, dato il suo valore sino ad € 1.100,00, viene decisa ex art. 113, 2° comma c.p.c. secondo equità ed in osservanza delle norme e dei principi informatori della materia.
La domanda è fondata, pertanto va accolta per quanto di ragione. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta è infondata anche alla luce delle conclusioni del CTU dott. Mazzeo Maurizio il quale individua nella Banca d'Italia il soggetto che trae gli utili dal reddito di signoraggio,come risulta dal bilancio della stessa Banca. Peraltro l'atto introduttivo risulta esser stato ritualmente notificato alla Banca centrale europea e, per essa, alla locale articolazione individuata nella Banca Centrale d'Italia S.p.A.
La domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta ex art.96 c.p.c. non può, certamente essere accolta, oltre che per la fondatezza della domanda attrice che pertanto escluderebbe l'accoglimento del punto relativo alla condanna per temerarietà, anche per la pacifica circostanza che la formulata domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere che equiparata all'accessorietà delle spese processuali che giammai possono essere tenute in conto nella determinazione del valore della causa anche per la impossibile unilaterale determinazione da parte del richiedente.
L'elaborato peritale ha anche chiarito l'esistenza dell'interesse ad agire e la legittimazione attiva del De Gaetanis, avendone determinato l'esatto diritto al risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio. Al C.T.U. veniva formulato il quesito di accertare di chi fosse la proprietà della moneta ed, in particolare se questa fosse della collettività nazionale o di altro ente, accertando il danno medio derivante dal cosiddetto debito di signoraggio.

Questo giudizio si fonda, dunque, sulla C.T.U. che risulta essere ben motivata e scevra di alcun vizio e/o difetto logico e/o di motivazione. La relazione tecnica descrive, in breve la storia della Banca d'Italia, gli aspetti istituzionali, le funzioni, i criteri operativi ed i fini istituzionali.
Questi fini di natura pubblica la Banca d'Italia assolve in piena autonomia e indipendenza, ritraendone gli utili e i frutti, che divide tra i "partecipanti" come una società per azioni.
Lo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea definisce reddito monetario (art.32) il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio funzioni di politica monetaria del Sebc. Lo Statuto fissa anche le regole per la determinazione del reddito monetario e per la sua distribuzione tra le banche centrali dei paesi partecipanti all'euro. Prima di esaminarle, il perito ha ritenuto opportuno chiarire il concetto di reddito monetario.
Quando la circolazione era costituita soprattutto da monete in metalli preziosi (oro e argento), ogni cittadino poteva chiedere al suo sovrano di coniargli monete con i lingotti d'oro e argento che egli portava alla zecca.
Il sovrano, ponendo la sua effigie sulla moneta, ne garantiva il valore, dato dalla quantità e dalla purezza del metallo in essa contenuto. In cambio di questa garanzia, tuttavia, tratteneva per sé una certa quantità di metallo: l'esercizio di questo potere sovrano venne chiamato signoraggio.
Introdotta la circolazione della moneta cartacea, slegata dall'oro ( soppressione delle c.d. riserve auree), sono mutate le modalità di formazione del signoraggio, ma non la sua natura, che resta quella di un introito dello Stato connesso con l'emissione di moneta.
Il CTU ha determinato il reddito monetario, come la differenza tra gli interessi percepiti sulle attività e il costo, modesto, di produzione delle banconote, chiarendo che costituisce il moderno reddito di signoraggio, o reddito monetario, proprio lo scarto tra il primo ed il secondo importo.
La domanda dell'attore è altresì fondata sulla violazione del disposto dell'art. 3, 3 comma dello statuto della Banca d'Italia, infatti prevede che le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio Superiore, solamente da uno all'altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della
partecipazione maggioritaria al capitale della banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.
Risulta, invece, che solo il 5 % è posseduto dall'INPS ( Ente Pubblico ), il restante 95 % appartiene ad privati Gruppo Intesa Gruppo San Paolo IMI Gruppo Assicurazioni Generali BNL ecc..
Il C.T.U., nella sua relazione, ha chiarito che il reddito dell'istituto, causato dall'attività e dalla circolazione di moneta posta in essere dalla collettività nazionale, dovrebbe vedere lo Stato quale principale beneficiario e non gruppi di privati.
Il C.T.U. conclude che, per il periodo preso in esame 1996-2003, la sottrazione del reddito di signoraggio in danno alla collettività (quota attribuita a soggetti privati dalla Banca d'Italia) può determinarsi alla luce dei suddetti criteri e dei prospetti analitici di calcolo riportati nelle relazione peritale, in complessivi €.87,00 corrispondenti ad un danno medio rilevato per cittadino residente alla data del 31.12.2003.
La somma complessiva che spetta, quindi, all'attore per il titolo dedotto in giudizio ex art. 2033 e 2041 C. e. è di € 87,00.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, aw. Cosimo Rochira, definitivamente
pronunciando cosi provvede:
a) Accoglie la domanda per i suddetti motivi e condanna la convenuta, anche in via equitativa, a corrispondere all'attore la somma di € 87,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
b) non accoglie la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui in motivazione;
c) compensa le spese di giudizio in considerazione della novità della
questione trattata;
d) pone le spese di C.T.U. a carico della convenuta soccombente.

Così deciso oggi in Lecce, 15 settembre 2005
Il Giudice
Cosimo ROCHIRA

Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2005
Il Cancelliere
Carlo DELLI NOCI

06/08/05

GdP Trento, Sentenza 553/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Trento, dott. Tullio Mosaner, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n 135 del Registro Generale degli Affari Contenziosi per l’anno 2005 e promossa da
Ing. Z. G., domiciliato in Trento in Via XXX, rappresentato per delega ex art. 317 c.p.c. stesa in calce all’atto di citazione da dott. Martino Zulberti
Attore
Contro
Wind Telecomunicazioni s.p.a., con sede in Roma, Via Cesare Giulio Viola n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore
Convenuto
CONCLUSIONI
Per l’attore
“1. Piaccia all’Ill.mo Giudice adito accertare che la pretesa di Wind Telecomunicazioni s.p.a. al pagamento di € 0,50 quali spese di spedizione del conto telefonico, vantata nella bolletta n. 6123358563 è priva di titolo ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 co. 8 d.p.r. 633/72 e 18 D.M. 197/97.
2. Piaccia all’Ill.mo Giudice adito condannare la convenuta a restituire la somma di € 0,50 pagata dall’attore a Wind e già dichiarata non dovuta con sentenza 545/04 del Giudice di Pace di Trento.
Vinte le spese”
Per la convenuta
“Preliminarmente: dichiararsi l’improcedibilità dell’azione per il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art. 1 co. 11 della legge 31.7.1997 n. 249;
nel merito rigettarsi ogni avversa domanda perché inammissibile, improcedibile ed infondata, con vittoria di spese diritti, onorari e rimborso spese generale ex L.P.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione notificati tramite Ufficiale Giudiziario della Corte d’Appello di Trento a mezzo del servizio postale nelle date 24.1.2005 e 4.2.2005 il sig. Z. G. citava avanti a questo Giudice di Pace la Wind Telecomunicazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. ed esponeva:
di essere titolare di un contratto di telefonia con la Wind Telecomunicazioni s.p.a. in relazione al numero telefonico XXXX/XXXXXX;
che la Wind Telecomunicazioni emetteva in data 17.11.2004 la fattura 6123358563 che comprendeva anche il contributo per la spesa di spedizione sotto la voce “spese della spedizione del conto telefonico”, per la somma di € 0,50,
che tale addebito era in contrasto con il d.p.r. 633/72 che all’art. 21 co. 8 prevede che “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”;
che la bolletta telefonica doveva considerarsi fattura e la spese per la sua spedizione doveva ritenersi contenuta in questo divieto di addebito all’utente.
Deduceva inoltre che una precedente analoga azione era già stata esercitata per l’accertamento della illegittimità dell’addebito della somma di € 0,50 in relazione ad altra precedente bolletta per la quale il Giudice di Pace di Trento, con sentenza n. 545/04, aveva sentenziato l’illegittimità dell’addebito.
Su queste premesse, concludeva per l’accertamento e la dichiarazione di mancanza di titolo della pretesa vantata da Wind Telecomunicazioni s.p.a. per la somma di € 0,50 inclusa nella bolletta 6123358563 del 17.11.2004 e per la restituzione della somma di € 0,50 pagata a titolo di spese di spedizione del conto telefonico nr. 6116301609 del 18.05.2004 riconosciuta non dovuta con la sentenza 545/04 del Giudice di Pace di Trento.
Alla prima udienza la convenuta si costituiva e resisteva alle domande, opponendo che l’invocato art. 21 del d.p.r. 26.10.1972, in relazione all’obbligo di emettere la fattura in occasione di operazioni imponibili ai fini IVA, limitava alle spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità il divieto di addebito e in esso non poteva annoverarsi anche la spesa si spedizione, argomentando in aggiunta che il d.p.r. citato si riferiva alla istituzione e disciplina dell’IVA e dettava norme intese a sancire obblighi e comportamenti a tale fine, quindi un carattere squisitamente tributari della normativa dal quale resterebbero escluse, anche per questa considerazione, le spese di spedizione della fattura per la diversità del titolo che le contraddistingue.
Adduceva ulteriormente che l’art. 21 invocato faceva un distinguo tra “emissione della fattura” e “consegna o spedizione” e che il divieto doveva necessariamente intendersi riferito solo alla prima (per le sue caratteristiche di natura tributaria) e non alle seconde che rientravano nel rapporto privato tra prestatore di servizio e committente.
Aggiungeva, in sede di conclusioni, l’eccezione di improcedibilità dell’azione per il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali.
Concludeva chiedendo rigettarsi la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile ed infondata con vittoria di spese.
Ritenuta la causa di natura documentale il Giudice di Pace, dopo rinvii chiesti dalle parti per l’esame delle rispettive deduzioni e la produzione di memorie e note conclusionali, la tratteneva in decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Nulla quaestio sulla domanda qualificata “seconda azione” proposta per ottenere la restituzione della somma di € 0,50 disposta con sentenza 545/04 del Giudice di Pace di Trento.
Il giudicato, documentato con il deposito della sentenza invocata, annotata con la dichiarazione di irrevocabilità apposta dal cancelliere, copre ogni discussione e la domanda va accolta con la condanna di Wind Telecomunicazioni s.p.a. a restituire all’attore la somma di € 0,50 il versamento della quale alla Wind è stato comprovato dall’estratto conto bancario giugno 2004 ove, sotto la data 17.06.2004 (data di scadenza della bolletta telefonica) risulta essere stata pagata per intero la somma di €152,93, comprensiva appunto della somma di € 0,50 in questione.
Per quanto attiene la domanda di accertamento di non debenza della somma di € 0,50 contenuta nella bolletta n. 6123358563 del 17.11.2004 sotto la voce “spese della spedizione del Conto Telefonico”, la questione merita approfondimento.
Va premesso che l’incontro delle parti nella prima udienza di questo giudizio non ha sortito esito conciliativo.
Nei primi libelli, introduttivo del giudizio e di costituzione per resistere, la questione è stata incentrata essenzialmente sulla interpretazione dell’art. 21 co. 8 del d.p.r 633/72, attestandosi le parti su posizioni nettamente contrastanti, successivamente estesasi alla eccezione mossa dalla parte convenuta di improcedibilità dell’azione per inosservanza della disposizione di cui all’art. 1 comma 1 della legge 31.7.1997 n. 249 e della conseguente delibera 182/02 dell’Autorità per le garanzie delle telecomunicazioni, non avendo, l’attore, provveduto al previo tentativo obbligatorio di conciliazione.
Pure se introdotta assai tardivamente, precisamente in sede di conclusioni in ispregio al comma 3 dell’art. 320 c.p.c. che vuole che le parti precisino in prima udienza “difese ed eccezioni”, devesi rilevare che tale disposizioni per il processo davanti al giudice di pace non prevede sanzione per il caso di inosservanza, che, d’altronde, l’analoga disposizione contenuta nell’ultima parte del comma 2 dell’art. 167 c.p.c. per il giudizio avanti al Tribunale, è stata soppressa, e che infine, all’attore è stata data ampia possibilità di controdedurre.
L’eccezione che, per quanto sopra detto, è da considerarsi entrata nel processo, resta però subito vanificata dall’osservazione che l’organo competente per il tentativo obbligatorio di conciliazione (CO RE COM) non è stato ancora istituito in questa Regione e l’adire, in alternativa a questo “altri organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie” come espressamene previsto dall’art. 12 della Delibera 19.6.2002 n. 180 CONS, è soltanto facultizzato.
L’obbligatorietà della previa procedura conciliativa sancita dall’art. 1 co. 11 della legge 249/97 e ribadita come preclusiva del ricorso giurisdizionale dalla delibera 180/02 agli articoli 2 e 4, perde il suo carattere vincolante di fronte alla mancata possibilità concreta di attuarla.
Né può farsi riferimento all’alternativa prevista dall’art. 12 che è una semplice “facoltà” concessa all’utente, pertanto per nulla vincolante, tenuto anche conto che, mentre l’esito, cioè il verbale della conciliazione in sede Co RE COm “costituisce titolo esecutivo” (art. 11 co. 2), non altrettanto è detto per la conciliazione in altra sede (ad es. Camera di Commercio).
Liberato il campo da queste eccezioni preliminari che avrebbero escluso ogni discussione nel merito, va affrontato la prima impostazione della causa, e precisamente l’interpretazione dell’art. 21 co. 8 d.p.r. 633/72 emanato in tema di “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.
Detto articolo va letto integralmente e recita esattamente al co. 1 “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura (…) La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte (…),
e al comma 8 “Le spese della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo” comma che, dopo varie vicissitudini legislative risulta cosi formalizzato nella sua ultima enunciazione avvenuta con d. lgs. 20.2.2004 n. 52.
La citazione normativa va completata con il richiamo dell’art. 1 del D.M. 8.5.1997 n. 197 che toglie ogni dubbio riguardo al fatto che “la bolletta telefonica costituisce fattura (…)”.
Orbene, essendo questione di pura interpretazione di norme, soccorre e vincola l’art. 12 delle preleggi che pone in prima istanza “il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”.
Non è dubitabile che, nel caso di specie, la Wind è per legge obbligata ad emettere la fattura e tale è la bolletta telefonica.
Per effetto della sola interpretazione letterale possibile, la fattura (bolletta telefonica) si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte.
Su questa premessa dell’attività imposta (emissione della fattura e consegna o spedizione all’altra parte) e concettuale (si ha per emessa all’atto della sua spedizione), la disposizione del comma 8 non può avere altro significato letterale che quello di ricomprendere fra le spese di emissione (la quale, come rilevato, si compie con la spedizione), anche l’affrancatur dovendo essa considerare “spesa di emissione”.
Per conseguenza la voce di € 0,50 che appare nella bolletta n. 6123358563 del 12.11.2003 sotto la voce “spese per la spedizione del conto telefonico” non è dovuta.
Detta voce è peraltro incomprensibile sotto altro aspetto, essendo notio che il costo di una affrancatura normale è, ed era all’epoca del pagamento, € 0,45.
I richiami ad altre disposizioni normative che si sono susseguite dal 1972 non trovano ragione di accoglienza sulla semplice considerazione che il suddetto art. 8 del d.p.r. 26.10.1972 n. 633 ha trovato la sua formulazione definitiva col recentissimo d. lgs. 20.2.2004 n. 52 la cui portata non può essere disattesa con richiamo a precedenti testi peril brocardo lex uvi voluti dixit.
Per amore di completezza non si può tuttavia sottacere che le argomentazioni avversarie, che traggono alimento soprattutto dalla natura del contesto normativo nel quale la norma in discussione è contenuta, di squisito carattere tributario, volto, come indicato nel titolo della legge, alla “istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, in considerazione che in questo processo è posto in discussione invece un mero rapporto di carattere ed interesse privato (addebito di una spese effettiva), hanno indubbia suggestione di valenza, avvalorata peraltro anche dalla indubbiamente autorevole interpretazione della direttiva Ris 503348 del 28.11.1975 cui si rifà la convenuta.
Attesa la soccombenza di parte convenuta nel merito di una domanda (seconda azione) e l’effettiva dubbiezza interpretativa in merito alla prima, si ravvisano esistere giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di un terzo addossando gli altri due terzi alla parte convenuta Wind Telecomunicazioni, spese che si liquidano di ufficio nel loro totale in € 42 per sole spese (€ 30 per contributo unificato e € 12 per spese di notifica).
PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa
Accerta e dichiara
Non dovuta a Wind Telecomunicazioni per i motivi espressi in motivazione la somma di €0,50 esposta nella bolletta n. 6123358563 del 17.11.2004 quale spese di spedizione del conto telefonico;
Condanna
Wind Telecomunicazioni s.pa., in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare a Z.V. la somma di € 0,50 in virtù del riconoscimento di non debenza dichiarato dl Giudice di Pace di Trento con sentenza 545/04 del 20.9.2004.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
Condanna inoltre Wind Telecomunicazioni a rimborsare all’attore le spese effettivamente sostenute nella misura di € 28.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Trento il 6 agosto 2005
Il Giudice di PaceDott. Tullio Mosaner
Il CancelliereMaria Cataldo

Giudice di Pace Trento, sentenza 06.08.2005 n° 553


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Trento, dott. Tullio Mosaner, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n 135 del Registro Generale degli Affari Contenziosi per l’anno 2005 e promossa da

Ing. Z. G., domiciliato in Trento in Via XXX, rappresentato per delega ex art. 317 c.p.c. stesa in calce all’atto di citazione da dott. Martino Zulberti

Attore
Contro

Wind Telecomunicazioni s.p.a., con sede in Roma, Via Cesare Giulio Viola n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore
Convenuto

CONCLUSIONI

Per l’attore

“1. Piaccia all’Ill.mo Giudice adito accertare che la pretesa di Wind Telecomunicazioni s.p.a. al pagamento di € 0,50 quali spese di spedizione del conto telefonico, vantata nella bolletta n. 6123358563 è priva di titolo ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 co. 8 d.p.r. 633/72 e 18 D.M. 197/97.
2. Piaccia all’Ill.mo Giudice adito condannare la convenuta a restituire la somma di € 0,50 pagata dall’attore a Wind e già dichiarata non dovuta con sentenza 545/04 del Giudice di Pace di Trento.
Vinte le spese”

Per la convenuta

“Preliminarmente: dichiararsi l’improcedibilità dell’azione per il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art. 1 co. 11 della legge 31.7.1997 n. 249;
nel merito rigettarsi ogni avversa domanda perché inammissibile, improcedibile ed infondata, con vittoria di spese diritti, onorari e rimborso spese generale ex L.P.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione notificati tramite Ufficiale Giudiziario della Corte d’Appello di Trento a mezzo del servizio postale nelle date 24.1.2005 e 4.2.2005 il sig. Z. G. citava avanti a questo Giudice di Pace la Wind Telecomunicazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. ed esponeva:
di essere titolare di un contratto di telefonia con la Wind Telecomunicazioni s.p.a. in relazione al numero telefonico XXXX/XXXXXX;
che la Wind Telecomunicazioni emetteva in data 17.11.2004 la fattura 6123358563 che comprendeva anche il contributo per la spesa di spedizione sotto la voce “spese della spedizione del conto telefonico”, per la somma di € 0,50,
che tale addebito era in contrasto con il d.p.r. 633/72 che all’art. 21 co. 8 prevede che “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”;
che la bolletta telefonica doveva considerarsi fattura e la spese per la sua spedizione doveva ritenersi contenuta in questo divieto di addebito all’utente.
Deduceva inoltre che una precedente analoga azione era già stata esercitata per l’accertamento della illegittimità dell’addebito della somma di € 0,50 in relazione ad altra precedente bolletta per la quale il Giudice di Pace di Trento, con sentenza n. 545/04, aveva sentenziato l’illegittimità dell’addebito.
Su queste premesse, concludeva per l’accertamento e la dichiarazione di mancanza di titolo della pretesa vantata da Wind Telecomunicazioni s.p.a. per la somma di € 0,50 inclusa nella bolletta 6123358563 del 17.11.2004 e per la restituzione della somma di € 0,50 pagata a titolo di spese di spedizione del conto telefonico nr. 6116301609 del 18.05.2004 riconosciuta non dovuta con la sentenza 545/04 del Giudice di Pace di Trento.
Alla prima udienza la convenuta si costituiva e resisteva alle domande, opponendo che l’invocato art. 21 del d.p.r. 26.10.1972, in relazione all’obbligo di emettere la fattura in occasione di operazioni imponibili ai fini IVA, limitava alle spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità il divieto di addebito e in esso non poteva annoverarsi anche la spesa si spedizione, argomentando in aggiunta che il d.p.r. citato si riferiva alla istituzione e disciplina dell’IVA e dettava norme intese a sancire obblighi e comportamenti a tale fine, quindi un carattere squisitamente tributari della normativa dal quale resterebbero escluse, anche per questa considerazione, le spese di spedizione della fattura per la diversità del titolo che le contraddistingue.
Adduceva ulteriormente che l’art. 21 invocato faceva un distinguo tra “emissione della fattura” e “consegna o spedizione” e che il divieto doveva necessariamente intendersi riferito solo alla prima (per le sue caratteristiche di natura tributaria) e non alle seconde che rientravano nel rapporto privato tra prestatore di servizio e committente.
Aggiungeva, in sede di conclusioni, l’eccezione di improcedibilità dell’azione per il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali.
Concludeva chiedendo rigettarsi la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile ed infondata con vittoria di spese.
Ritenuta la causa di natura documentale il Giudice di Pace, dopo rinvii chiesti dalle parti per l’esame delle rispettive deduzioni e la produzione di memorie e note conclusionali, la tratteneva in decisione.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Nulla quaestio sulla domanda qualificata “seconda azione” proposta per ottenere la restituzione della somma di € 0,50 disposta con sentenza 545/04 del Giudice di Pace di Trento.
Il giudicato, documentato con il deposito della sentenza invocata, annotata con la dichiarazione di irrevocabilità apposta dal cancelliere, copre ogni discussione e la domanda va accolta con la condanna di Wind Telecomunicazioni s.p.a. a restituire all’attore la somma di € 0,50 il versamento della quale alla Wind è stato comprovato dall’estratto conto bancario giugno 2004 ove, sotto la data 17.06.2004 (data di scadenza della bolletta telefonica) risulta essere stata pagata per intero la somma di €152,93, comprensiva appunto della somma di € 0,50 in questione.
Per quanto attiene la domanda di accertamento di non debenza della somma di € 0,50 contenuta nella bolletta n. 6123358563 del 17.11.2004 sotto la voce “spese della spedizione del Conto Telefonico”, la questione merita approfondimento.
Va premesso che l’incontro delle parti nella prima udienza di questo giudizio non ha sortito esito conciliativo.
Nei primi libelli, introduttivo del giudizio e di costituzione per resistere, la questione è stata incentrata essenzialmente sulla interpretazione dell’art. 21 co. 8 del d.p.r 633/72, attestandosi le parti su posizioni nettamente contrastanti, successivamente estesasi alla eccezione mossa dalla parte convenuta di improcedibilità dell’azione per inosservanza della disposizione di cui all’art. 1 comma 1 della legge 31.7.1997 n. 249 e della conseguente delibera 182/02 dell’Autorità per le garanzie delle telecomunicazioni, non avendo, l’attore, provveduto al previo tentativo obbligatorio di conciliazione.
Pure se introdotta assai tardivamente, precisamente in sede di conclusioni in ispregio al comma 3 dell’art. 320 c.p.c. che vuole che le parti precisino in prima udienza “difese ed eccezioni”, devesi rilevare che tale disposizioni per il processo davanti al giudice di pace non prevede sanzione per il caso di inosservanza, che, d’altronde, l’analoga disposizione contenuta nell’ultima parte del comma 2 dell’art. 167 c.p.c. per il giudizio avanti al Tribunale, è stata soppressa, e che infine, all’attore è stata data ampia possibilità di controdedurre.
L’eccezione che, per quanto sopra detto, è da considerarsi entrata nel processo, resta però subito vanificata dall’osservazione che l’organo competente per il tentativo obbligatorio di conciliazione (CO RE COM) non è stato ancora istituito in questa Regione e l’adire, in alternativa a questo “altri organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie” come espressamene previsto dall’art. 12 della Delibera 19.6.2002 n. 180 CONS, è soltanto facultizzato.
L’obbligatorietà della previa procedura conciliativa sancita dall’art. 1 co. 11 della legge 249/97 e ribadita come preclusiva del ricorso giurisdizionale dalla delibera 180/02 agli articoli 2 e 4, perde il suo carattere vincolante di fronte alla mancata possibilità concreta di attuarla.
Né può farsi riferimento all’alternativa prevista dall’art. 12 che è una semplice “facoltà” concessa all’utente, pertanto per nulla vincolante, tenuto anche conto che, mentre l’esito, cioè il verbale della conciliazione in sede Co RE COm “costituisce titolo esecutivo” (art. 11 co. 2), non altrettanto è detto per la conciliazione in altra sede (ad es. Camera di Commercio).
Liberato il campo da queste eccezioni preliminari che avrebbero escluso ogni discussione nel merito, va affrontato la prima impostazione della causa, e precisamente l’interpretazione dell’art. 21 co. 8 d.p.r. 633/72 emanato in tema di “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.
Detto articolo va letto integralmente e recita esattamente al co. 1 “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura (…) La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte (…),
e al comma 8 “Le spese della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo” comma che, dopo varie vicissitudini legislative risulta cosi formalizzato nella sua ultima enunciazione avvenuta con d. lgs. 20.2.2004 n. 52.
La citazione normativa va completata con il richiamo dell’art. 1 del D.M. 8.5.1997 n. 197 che toglie ogni dubbio riguardo al fatto che “la bolletta telefonica costituisce fattura (…)”.
Orbene, essendo questione di pura interpretazione di norme, soccorre e vincola l’art. 12 delle preleggi che pone in prima istanza “il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”.
Non è dubitabile che, nel caso di specie, la Wind è per legge obbligata ad emettere la fattura e tale è la bolletta telefonica.
Per effetto della sola interpretazione letterale possibile, la fattura (bolletta telefonica) si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte.
Su questa premessa dell’attività imposta (emissione della fattura e consegna o spedizione all’altra parte) e concettuale (si ha per emessa all’atto della sua spedizione), la disposizione del comma 8 non può avere altro significato letterale che quello di ricomprendere fra le spese di emissione (la quale, come rilevato, si compie con la spedizione), anche l’affrancatur dovendo essa considerare “spesa di emissione”.
Per conseguenza la voce di € 0,50 che appare nella bolletta n. 6123358563 del 12.11.2003 sotto la voce “spese per la spedizione del conto telefonico” non è dovuta.
Detta voce è peraltro incomprensibile sotto altro aspetto, essendo notio che il costo di una affrancatura normale è, ed era all’epoca del pagamento, € 0,45.
I richiami ad altre disposizioni normative che si sono susseguite dal 1972 non trovano ragione di accoglienza sulla semplice considerazione che il suddetto art. 8 del d.p.r. 26.10.1972 n. 633 ha trovato la sua formulazione definitiva col recentissimo d. lgs. 20.2.2004 n. 52 la cui portata non può essere disattesa con richiamo a precedenti testi peril brocardo lex uvi voluti dixit.
Per amore di completezza non si può tuttavia sottacere che le argomentazioni avversarie, che traggono alimento soprattutto dalla natura del contesto normativo nel quale la norma in discussione è contenuta, di squisito carattere tributario, volto, come indicato nel titolo della legge, alla “istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, in considerazione che in questo processo è posto in discussione invece un mero rapporto di carattere ed interesse privato (addebito di una spese effettiva), hanno indubbia suggestione di valenza, avvalorata peraltro anche dalla indubbiamente autorevole interpretazione della direttiva Ris 503348 del 28.11.1975 cui si rifà la convenuta.
Attesa la soccombenza di parte convenuta nel merito di una domanda (seconda azione) e l’effettiva dubbiezza interpretativa in merito alla prima, si ravvisano esistere giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di un terzo addossando gli altri due terzi alla parte convenuta Wind Telecomunicazioni, spese che si liquidano di ufficio nel loro totale in € 42 per sole spese (€ 30 per contributo unificato e € 12 per spese di notifica).
PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa

Accerta e dichiara
Non dovuta a Wind Telecomunicazioni per i motivi espressi in motivazione la somma di €0,50 esposta nella bolletta n. 6123358563 del 17.11.2004 quale spese di spedizione del conto telefonico;
Condanna
Wind Telecomunicazioni s.pa., in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare a Z.V. la somma di € 0,50 in virtù del riconoscimento di non debenza dichiarato dl Giudice di Pace di Trento con sentenza 545/04 del 20.9.2004.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
Condanna inoltre Wind Telecomunicazioni a rimborsare all’attore le spese effettivamente sostenute nella misura di € 28.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Trento il 6 agosto 2005
Il Giudice di PaceDott. Tullio Mosaner
Il CancelliereMaria Cataldo
(Sentenza 553/05)

30/07/05

Giudice di Pace di Carinola, sent.30 Luglio 2005

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARINOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, in persona dell’avv. Pietro Tudino, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile ìscrìtta in epigrafe avente ad oggetto ”Ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cc.”
TRA
XXXX , elett.te domiciliato in Mondragone (CE) , presso lo studio dell’Avv.to XXXX , giusta procura a margine dell’atto di citazione
ATTORE

E
“TELECOM ITALIA ” SpA in persona del legale rapp.nte p.t domiciliato per la carica presso la sede della società ed el.te in Caserta presso lo studio dell’avv XXXX
CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato ,L’odierno attore evocava l’intestato Ufficio ,al fine di richiedere l’accertamento dell’indebito oggettivo in relazione alle somme di danaro relative alla faturazione e spedizione del conto telefonico indebitamente poste dalla convenuta a carico del proprio assistito in violazione delle norme che regolano la materia (D.P.R.633.72)
A fondamento della domanda parte attorea deduceva infatti che a far data dall’anno 1999 la convenuta società, quale organo fornitore del servizio telefinico ad uso residenziale identificabile all’utenza 0823977957, aveva indebitamente addebitato i costi della spedizione delle fatture inerenti il proprio conto telefonico in violazone del disposto di cui all’art. 21 DPR. Cit. il quale testualmente recita:…”le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo…” .
La parte attorea chiedeva pertanto acccogliersi la domanda e sentir condannare la convenuta alla restituzione dell’indebito pagamento effettuato il tutto con vittoria spese e competenze di giudizio ed onorari di causa
Incardinata la lite, si costituiva la TELECOM spa la quale, a mezzo comparsa di risposta a firma del procuratore avv.XXXX , eccepiva in rito il difetto di Giursdizione del GdP in favore della Commissione tributaria territorialmente competente , rappresentando in ogni caso che la domanda andrebbe comunque qualificata inammissibile per la carenza del previo tentativo di conciliazione presso gli sportelli regionali istituiti ex d. leg. 259-03. .
Incardinata la lite e fallito in concreto il tentativo di conciliazione in sede giudiziale , si procedeva alla trattazione e quindi, ritenuta la causa fondata su prova documentale, essa si assegnava a sentenza all’udienza del 14.6.05 sulla scorta delle rispettive richieste delle parti precisate a verbale con assegnazione di termine di gg. 10 a note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dire che l’attuale vicenda, attinente a contratti formati tra le parti a mezzo di appositi modelli e/o formulari predeterminati (art.1342 cc) risulta attualmente disciplinata dalla L.63.03 di conversione al D.L. 18.03 con la conseguenza che questo GDP non puo’ decidere secondo equità ma secondo diritto.
In via del tutto preliminare deve essere accolta la eccezione procedurale mossa da parte attorea quanto al difetto dello “ius postulandi” in capo all’attuale procuratore avv. XXXX per carenza di ogni effettiva indicazione della legitimazione a rapresentare la società da parte dell’avv. XXXX . Come da consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr. cass II sez. n.14455-03 Pres. Spadone ) occorre infatti che della qualità di legale rappresentante di una determinata persona giuridica sia data prova scritta nel senso che la costituzione in giudizio è invalida laddove sia omessa ogni forma di allegazione di atti e/o documenti idonei a dismostrare l’effettiva qualità del soggetto che gestisce il potere di rappresentanza. Nel caso di specie emerge che l’avv. XXXX sarebbe stato investito del mandato alle liti da parte di certo avv. XXXX il quale, pur asseritamente dichiaratosi legale rapp.te della società convenuta non fornisce di fatto alcun elemento documentale idoneo a legittimarne la sua qualità. Ne discende l’irritualità dell’intera costituzione in giudizio di parte convenuta.
Ancora in via preliminare, si afferma la giurisdizione del Gudice ordinario a conoscere della presente questione la quale, non riguardando pagamenti di tributi , appare piuttosto conducente ad una richiesta di ripetizione dell’indebito oggettivo, rientrante ratione materiae nella cognizione del Giudice ordinario e quindi, visto il valore della causa, attribuibile alla competenza del GdP.
Va inoltre respinta l’eccezione di inammissibilità dell’azione per mancanza del previo tentativo di conciliaizione innanzi al CO. RE.COM per due ordini di ragione;
La natura della causa (ripetizione dell’indebito nell’accezione normativa di cui all’art. 2033 cc. ) esclude che possa attribuirsi valenza oblbigatoria a tale procedura di carattere amministrativo in quanto trattasi di norma speciale non suscettibile di interpretazione estensiva al di fuori delle meterie aventi ad oggetto accordi di diritto privato in tema di telecomunicazioni , mentre - secondo l’impostazione di parte attorea – la presente azione sarebbe stata iniziata a salvaguardia di un diritto soggettivo protetto da una specifica norma di legge imposta a livello codicistico;
in ogni caso, va detto che l’odierna parte attorea, come risulta dalla documentazione acclusa alla propria produzione, ha di fatto promosso il tentativo di conciliazione presso i locali sportelli della Camera di commercio e che esso non si è perfezionato , proprio per l’assenza della controparte TELECOM spa.
Venendo al merito della vicenda, va detto che l’odierna azione , già in passato proposta in altre sedi giudiziarie , è stata di fatto oggetto di variegate (e spesso contrastati ) decisioni da parte dei vari Giudici di merito; la contradditorietà delle pronunce si fonda di fatto proprio sull’analisi del presupposto normativo richiamato dall’attore nel proprio atto di citazione. Il problema nodale della vicenda sta di fatto nella individuazione delle voci di spesa richieste da TELECOM spa e nella naturale contrapposizione tra le voci di spesa relative alla fatturazione del conto telefonico (inesigibili da parte della TELECOM stante il chiaro divieto previsto dall’art. 21 comma 8 D.P.R. 633.72 ) e quelle invece destinate alla spedizione della fattura, come tali non sottoposte al divieto di cui alla norma succitata . Nel caso di specie, alla luce della recentissima sentenza emessa dal G.M. presso il Tribunale di Locri che in questa sede si ritiene di condividere, si è statuito che esista una evidente diversità ontologica tra la fatturazione del conto e la successiva spedizione della bolletta dal momento che , mentre la prima attiene alle operazioni contabili e fiscali dell’impresa ed ha carattere obbligatorio , la seconda ha natura eventuale , nel senso che puo’ avvenire anche con modalità diverse o addirittura non verificarsi affatto (come si vedrà in seguito).
Orbene, alla luce delle recenti normative in materia, coordinate con la lettura delle condizioni regolatrici dell’’abbonamento al servizio telefonico (come disciplinate all’art. 30 del D.M. 8 Maggio 1997 n. 197) , emerge che “..ogni spesa, imposta o tassa inerente il contratto di abbonamento…è a carico dell’abbonato , salvo che non sia diversamente disposto …” ed ancora, alla luce delle risoluzioni ministeriali del 28.11.75 e del 7.7.78, “ il divieto posto dall’art. 21…non concerne le spese per l’invio a domicilio dei documenti , bensi’ le spese di emissione della fattura…”.
Cio’ induce a ritenere, ancora una volta, che le fasi della fatturazione e della spedizione siano ben distinte e sottoposte a diversi regimi giuridici.
Altro aspetto riguarda la pretesa vessatorietà delle condizioni generali di contratto , come ventilato da parte attorea, e segnatamente di quella parte, individuata al punto VI dell’art. 14 nella quale si prevede che “le spese postali di spedizione della fattura sono addebitate al cliente…”. Secondo l’impostazione attorea tale norma determinerebbe di fatto uno squilbrio contrattuale in favore del gestore del servizio telefonico in danno del singolo consumatore che non avrebbe di fatto alcuna alternativa se non quella di pagare per un servizio unilateralmente imposto dal c.d. contraente forte. La questione appare suggestiva ma di scarso fondamento giuridico; ed infatti questo GdP non ritiene che tale disposizione sia di fatto pregiudizievole nei confronti dell’utente per un duplice ordine di ragioni;
a)in primo luogo la somma richiesta appare congrua in rapporto ad un servizio comunque svolto da Telecom quanto alla possibilità per il privato cittadino di ottenere, presso il domicilio previamente indicato, i dati relativi alle telefonate effettuate ed i relativi costi ;
b)in secondo luogo tale attività di spedizione a carico del fruitore del servizio non è unilateralmente imposta dal contraente forte (in questo caso potrebbe ipotizzarsi una vessatorietà della clausola per violazione dell’art. 1341 secondo comma cc. ) bensi’ rimessa comunque alla volontà del consumatore il quale, a sua richiesta, puo’ optare per diverse modalità di pagamento delle fatture senza aggravi di spesa.
Ed infatti, a mente dell’art. 53 D.P.R. 523.84 (recepito dalla normativa di cui al già citato decreto ministeriale 197-97 ed applicabile al caso de quo) “la società …provvede alla riscossione dei corrispettivi dei servizi forniti agli abbonati e di quant’altro dovuto dagli stessi …anche per cio’ che concerne i canoni di spettanza dell’amministrazione di cui all’art. 263 del codice P.T. mediante bollette periodiche che provvede a spedire al domicilio degli abbonati…addebitando le sole spese postali delle fatture commerciali aperte, salva la facoltà per gli abbonati di provvedere, senza addebito di spese, al ritiro delle bollette presso gli uffici della società…”.
Infine, ad ulteriore riprova della non vessatorietà della clausola, va detto che è possibile per il singolo consumatore , attraverso il portale offerto via internet (www.187.it) dalla stessa società telefonica convenuta ottenere , con il sistema della posta elettronica, i dati relativi alla fatturazione ed ai relativi costi del traffico telefonico effettuato senza aggravi di spese di spedizione.
Ne deriva l’assoluta insussistenza probatoria della domanda che deve in questa sede esser respinta. Attesa la mancata formale costituzione di parte convenuta e la stessa incertezza interpretativa che regola la materia de qua appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di lite.
PQM
Il GdP di Carinola, definitivamente pronunciando sulla causa, cosi’ provvede;
A)dichiara la carenza dello Ius postulandi di parte convenuta per difetto di rappresentanza ;
B)letto l’art. 2697 cc.RIGETTA la domanda attorea per insussistenza probatoria;
C)compensa tra le parti le spese di lite
Carinola 30 Luglio 2005 il GdP

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