ARCO IUS

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13/07/06

TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006

Consumatori e utenti - Acqua - Gestore del servizio idrico integrato - Mancata informazione degli utenti sulla vigenza di nuove condizioni contrattuali - Violazione dell’art. 33 c. 2, lett. m) ed o) del D.Lgs. n. 206/2005 - Vessatorietà - Oggettivo squilibrio di posizioni giuridiche in danno e/o a carico del consumatore - Buona o mala fede del “professionista” - Irrilevanza.
La mancata informazione degli utenti sulla vigenza del nuovo contratto e delle nuove condizioni contrattuali da parte del gestore del servizio idrico integrato, in dispregio degli obblighi previsti dal regolamento di gestione del servizio, configura violazione dell’articolo dell'art. 33 co 2, lett. m) ed o) D. Lgs. n. 206/2005, - che espressamente vietano la modifica unilaterale di clausole o delle condizioni contrattuali (somministrazione, nel caso di specie, della fornitura di acqua); il medesimo comportamento assume ulteriore rilievo anche in termini di vessatorietà e/o abusività sotto il profilo di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto - squilibrio che prescinde dalla buona o mala fede del professionista, valutandosi l’abusività delle clausole in sé considerate da un punto di vista meramente oggettivo caratterizzato dallo squilibrio di posizioni giuridiche in danno e/o a carico del consumatore, non necessariamente economiche e, se tali, solo in conseguenza di uno squilibrio giuridico tra vincoli obbligatori rispettivamente assunti dalle parti contrattuali. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. -

TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006

Utenti - D.Lgs. 206/2005 - Clausole vessatorie e/o abusive - Inibitoria ex artt. 37 e 140 - Giusti motivi di urgenza - Significato - Fumus boni iuris - Ricorrenza - Necessità.
Ai fini dell'inibitoria di cui agli artt. 37 e 140 D.lgs. 206/2005, azione di carattere preventivo e collettivo, legislatore richiede, con formula del tutto innovativa, la sussistenza di "giusti motivi di urgenza", con il precipuo intento di svincolare la tutela cautelare in questione dal più rigido presupposto del "pregiudizio imminente e irreparabile" di cui all'art. 700 c.p.c.. Tuttavia tale scelta legislativa impone pur sempre all'interprete una valutazione, necessariamente sommaria, sul "fumus boni iuris" - "id est" sulla vessatorietà e/o abusività delle clausole impugnate, così procedendo anche ad una valutazione della sussistenza del "periculum in mora", ovverosia di una situazione tale da giustificare l'anticipazione degli effetti di una decisione che altrimenti potrebbe essere adottata solo in esito al giudizio di merito. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. -

06/06/06

Tribunale di Brindisi – Sezione unica civile - Sentenza 29 maggio – 6 giugno 2006 n. 505

In tema di contratti di telefonia costituisce comportamento contrario a buona fede e correttezza l’attendere la fine del periodo di fatturazione per avvisare l’utente dell’andamento anomalo del rapporto sì da pretendere il pagamento dell’intera fattura. In sostanza, nel caso di traffico telefonico non rispondente a quello usualmente consumato dall’utente la Telecom deve inviare anticipatamente la bolletta telefonica con gli effettivi consumi o in alternativa sospendere precauzionalmente il servizio, altrimenti può incorrere in responsabilità per inadempimento.

02/06/06

DELIBERA AGICOM N. 62/06/CIR



DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
Commodo Carmine /Telecom Italia S.p.A.
L’AUTORITA’
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 2 agosto 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTO l’articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n.° 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTA la delibera n.182/02/CONS "Adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Autorità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2006, n. 25;
VISTA l’istanza del 27 aprile 2006 prot. n. 18474/06/NA con la quale il Sig. Carmine Commodo ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A.;
VISTA la nota dell’8 maggio 20065 (prot. n. U/19861/06/NA) con la quale la Direzione Tutela dei Consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 14 del summenzionato regolamento, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all’udienza per la discussione della controversia in data 5 giugno 2006;
UDITA la Società Telecom Italia S.p.A., come si evince dal verbale di audizione del 5 giugno 2006;
PRESO ATTO della nota prodotta dall’istante ad integrazione dell’istruttoria, acquisita agli atti in data 24 luglio 2006;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Risultanze istruttorie
Sulla base della documentazione acquisita agli atti nonché nel corso dell’audizione tenutasi in data 5 giugno 2006 presso la Direzione Tutela dei Consumatori di questa Autorità è risultato che:
Il Sig. Carmine Commodo, titolare dell’utenza telefonica di tipo“business”: 06.6522499, in considerazione di quanto asserito nell’istanza, lamenta il ritardo di oltre un anno perpetrato dalla Società Telecom Italia S.p.a. nell’attivazione del servizio telefonico, adibito ad uso commerciale.
In particolare l’utente, nella propria istanza, ha rappresentato che:
a) il servizio, richiesto in data 31 agosto 2004, è stato attivato solo in data 12 settembre 2005;
b) dal mese di settembre 2004, a seguito di reiterate proteste e numerosi contatti con il 187 in ordine all’impossibilità di usufruire del servizio telefonico richiesto, la Società Telecom Italia S.p.A. predisponeva diversi interventi tecnici in loco che, tuttavia, non garantivano il funzionamento dell’utenza interessata;
c) solo in data 12 settembre 2005, con il perdurare del disservizio, la Società Telecom Italia S.p.A., mediante un nuovo intervento di assistenza tecnica, provvedeva all’attivazione del servizio richiesto;
d) nonostante il notevole ritardo nell’attivazione dell’utenza telefonica presso l’edicola del Sig. Commodo Carmine, la Società Telecom Italia S.p.A. fatturava (conto n.1/05; n.2/05;) importi non dovuti, in quanto relativi non solo a canoni e noleggi, ma anche al contributo di attivazione per un impianto all’epoca non attivato;

· La Società Telecom Italia S.p.A., in sede di udienza, pur riconoscendo il disservizio lamentato dall’utente, ha puntualizzato che il ritardo nell’attivazione del servizio imputabile alla società medesima debba computarsi a far data dal 20 giugno 2005, sulla base di un nuovo ordinativo del 23 aprile 2005, in sostituzione di quello precedente, emesso contestualmente alla richiesta di attivazione del 31 agosto 2004, ma successivamente annullato a fronte del mancato pagamento da parte dell’utente della fattura contenente l’importo relativo al contributo di nuovo impianto.
2. Valutazioni in ordine al caso in esame
In via generale, si deve ritenere che trovi applicazione l’art. 26 delle condizioni generali di abbonamento che prevede, in caso di ritardo nell’attivazione del servizio, come nel caso di specie, “un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato”.
CONSIDERATO che la Società Telecom Italia S.p.A. non ha fornito motivazioni specifiche in ordine al ritardo di oltre un anno dalla richiesta di attivazione del servizio, datata 31 agosto 2004, néè ha dimostrato “l’eccezionalità tecnica” che giustifica, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 delle condizioni generali di abbonamento, lo “slittamento” dei 10 giorni ordinari previsti per l’attivazione del servizio, decorrenti dalla data di richiesta dello stesso;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, che il mancato pagamento da parte dell’utente della fattura (conto 1/05 del 6 dicembre 2004) recante l’importo relativo al contributo di nuovo impianto non può costituire causa di esonero da responsabilità contrattuale, ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, in capo alla Società Telecom Italia S.p.A., che avrebbe dovuto, comunque, garantire la funzionalità dell’impianto a far data dal 10 settembre 2004 o diversamente, nei casi di eccezionalità tecnica, nei tempi e secondo le modalità concordate con l’utente;
VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;
UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;
DELIBERA
La Società Telecom Italia S.p.A. è tenuta a corrispondere all’utente Sig. Carmine Commodo l’indennizzo, previsto dall’art. 26 delle condizioni generali di contratto, nella misura di Euro 3.074,40 per n.336 giorni di ritardo nell’attivazione del servizio con riferimento esclusivamente al periodo *10 settembre 2004 – 12 settembre 2005* oltre I.V.A., fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall’articolo 11, comma 4, della delibera n.179/03/CSP.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell’Autorità, www.agcom.it.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.
Roma, 2 agosto 2006

IL COMMISSARIO RELATORE ILPRESIDENTE
Stefano Mannoni Corrado Calabrò

17/02/06

Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947

L’emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, diretto a rendere certa ed incontestabile l’entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all’utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell’operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all’operatore l’onere di provare l’esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell’utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313);

16/02/06

Giudice di Pace di Napoli, sent. 16.02.06

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Avv. Riccardo De Miro in servizio presso la X Sezione civile dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli nel corso del giudizio recante numero di registro generale 43548/04 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra Bruno Domenico rappresentato e difeso dall’Avv. Luciano Del Giudice e con lo stesso domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola G/7 ATTORE
E Telecom Italia Spa rappresentata e difesa dall’Avv. …… e con lo stesso domiciliata in Napoli al
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione notificato in data il 01/06/2004 il Sig. Bruno Domenico dopo aver svolto apposita procedura conciliativa innanzi alla Camera di Commercio chiamava in giudizio Telecom Italia Mobile S.p.a. al fine di sentir condannare quest’ultima al risarcimento del danno quantificato approssimativamente in complessivi €50 derivante dal mancato devoluzione del credito posseduto sulla scheda di telefonia mobile rispondente al numero 339XXXXXXX sulla scheda di telefonia mobile rispondente al numero 333XXXXXXX, oltre al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore costituito. In realtà il danno che l’attore ritiene aver subito consisterebbe nel fatto esauritosi il periodo entro il quale è possibile usufruire del credito posseduto sulla prima utenza (339XXXXXXX) non è possibile la devoluzione di quest’ultimo sulla nuova utenza (333XXXXXXX) o comunque altra possibilità di sfruttare il proprio credito, come sancito dall’art. 10 della Carta dei servizi sottoscritti dal gestore di telefonia mobile evocato in giudizio e dal punto 4.2 del regolamento di disciplina del servizio offerto. La causa dopo essersi esaurita la fase istruttoria veniva interrotta in data 05/10/2005 per effetto dell’incorporazione della Telecom Italia Mobile S.p.A. nella Telecom Italia S.p.A. Successivamente con atto notificato in data 02/11/2005 la causa veniva riassunta nei confronti della Telecom Italia S.p.A. All’udienza del 13/01/2006 la causa veniva assegnata a sentenza previa concessione di un termine di quindici giorni per la redazione di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui di seguito si dirà.L’attore nel tempo ha utilizzato due utenze di telefonia mobile quella rispondente al numero 339XXXXXXX e quella rispondente al numero 333XXXXXXX e per l’attivazione di entrambe non ha sottoscritto alcun contratto ma è sottostato alle condizioni generali dettate dalla Telecom Italia Mobile Spa prima e dalla Telecom Italia Spa mediante appositi disciplinari (Carta dei servizi e cd. Regolamento).Come stabilito dalla norma di cui al II comma dell’art. 1341 C.C. le clausole generali che determinano l’interruzione della fornitura del servizio, come quella prevista dalla Telecom Italia in forza della quale in caso di mancata ricarica della carta sim per 13 mesi la stessa viene disattivata e non è possibile utilizzare il credito maturato sulla stessa, vanno espressamente approvate per iscritto a pena di inefficacia tra le parti, atteso che quanto appena descritto non è avvenuto, la società convenuta non poteva arbitrariamente interrompere il servizio offerto all’attore ne tantomeno negare allo stesso il credito posseduto sulla sim.Tuttavia né dalla documentazione allegata dall’attore, né dalle altre prove acquisite nel corso dell’istruttoria è possibile determinare il credito effettivamente perduto da quest’ultimo, per effetto dell’interruzione del servizio praticata dalla convenuta, pertanto il danno patito andrà quantificato secondo i criteri equitativi che in considerazione del disagio patito dal Sig. Bruno Domenico, per effetto della necessità di acquistare una nuova carta sim, nonché nel dover affrontare una trafila prima amministrativa e poi giudiziaria per vedere riconosciute le proprie ragioni, si reputa giusto liquidare in complessivi 300.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Dichiara assorbita ogni altra domanda ed eccezione.
P.Q.M.­
Accerta la fondatezza delle ragioni dell’attore ed accoglie la domanda da egli formulata, per l’effetto condanna la Telecom Italia Spa in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento del complessivi € 300/00(trecento/00) in favore del Sig. Bruno Domenico, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all’effettivo soddisfo.­ Condanna, altresì, la Telecom Italia Spa in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio che quantificano in complessivi €800/00 (ottocento/00) oltre spese generali, Iva e Cpa in favore dell’Avv. Luciano Del Giudice.­ Dichiara la presente sentenza inappellabile ed esecutiva ex-lege.
Napoli Lì 16/02/2006 Il Giudice di PaceAvv. Riccardo De Miro

16/11/05

Trib. Milano, sent. 546/06

BOND ARGENTINI

Tribunale di Milano 16 novembre 2005.
SENTENZA N° 546/2006
R. G. N. 2939/2004
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13/1/04 secondo il rito ordinario V. A. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano la Banca *** (da ora **) per sentir dichiarare nullo e/o annullabile l’acquisto di obbligazioni Argentina 10% 97/07 acquistate in data 5/12/96 presso la Banca ** per il corrispettivo importo di £. 2.100.000.000.A sostegno della domanda l’attrice imputava alla Banca una serie di inadempimenti agli obblighi statuiti dal TUF e dai Regolamenti attuativi con riferimento alla negoziazione di cui trattasi che assumeva aver riguardato l’intero capitale di cui disponeva.La Banca si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale la mancata instaurazione del giudizio secondo le forme previste dal D.Lgs 5/2003 e contestando nel merito il fondamento delle avverse pretese e deduzioni.Il G.I., con provvedimento 10/6/2004, disponeva il mutamento del rito e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo.Riassunto il giudizio ed instauratosi il contraddittorio, a seguito di istanza di fissazione di udienza, il Giudice relatore provvedeva come da decreto 22/3/05.Il Collegio, all’esito della discussione orale, con ordinanza depositata in data 1/7/2004, dopo aver effettuato una serie di premesse in diritto, ammetteva alcune delle prove orali dedotte dalla difesa attrice, ritenendo tuttavia inaccoglibile l’istanza di esibizione della offering circular relativa ai titoli di cui è causa perchè riferita ad una prospettazione (conflitto di interessi da collocamento) tardivamente dedotta.All’esito della espletata istruttoria, condotta dal Giudice relatore, la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio avanti al quale i procuratori delle parti procedevano ad un’ulteriore discussione.Il Collegio si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contrariamente a quanto in limine affermato dalla difesa attrice esiste ed è stato prodotto agli atti (cfr. doc. 2 di parte convenuta) il contratto di negoziazione (cd. master agreement).Al momento della conclusione di tale accordo (8/2/95) vigeva la L. n. 1/91 che. all’art. 6 comma 1 lett. c) prevedeva, appunto, che i rapporti con i clienti dovessero rivestire forma scritta.La negoziazione dei titoli di cui è causa è invece avvenuta in data 5/12/96 e dunque nel vigore del D.Lgs n. 415/96 (cd. decreto Eurosim) il quale (cfr. art. 66) ha pressocchè interamente abrogato la precedente normativa sostituendosi ad essa.Le norme del TUF invocate dalla difesa attrice alle pagg. 8 e ss. del proprio atto di citazione devono stimarsi pertanto del tutto inconferenti nella specie in quanto appartenenti ad un impianto normativo intervenuto successivamente ai fatti di causa (D. Lgs n. 58/98).Purtuttavia i principi generali di diligenza, correttezza, trasparenza, nonchè gli obblighi informativi e, segnatamente, la gestione dei conflitti di interesse non sono una novità del TUF che ha solo ridisegnato in modo più organico, ed in armonia con gli orientamenti comunitari e internazionali, un impianto normativo già sufficientemente completo nelle sue principali componenti (cfr. art. 6 L. n. 1/91 e art. 17 Dlg. 415/96).Ciò posto, e considerato che in tutte le disposizioni normative susseguitesi nel tempo sino all’attuale TUF il principio cardine a presidio della tutela dell’investitore è costituito dagli obblighi informativi, giova preliminarmente soffermarsi sull’argomento, non senza evidenziare che la verifica di tali adempimenti deve essere condotta in riferimento al singolo prodotto finanziario di cui si discute e contestualizzata al tempo della sua negoziazione.La vicenda che ci occupa è temporalmente collocata nel dicembre dell’anno 1996, e quindi in un’epoca di molto precedente all’abbassamento del rating del debito pubblico del paese Argentina, comunicato in modo pressocchè contestuale da Standard & Poor’s e Moody’s negli ultimi giorni di marzo 2001.Il rating che le principali agenzie internazionali (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch) avevano accordato alle obbligazioni argentine è stato, dal 1997 a quasi tutto l’anno 1999, “BB” (la migliore delle categorie speculative) mentre nell’ottobre 1999 è divenne “BB-“ (sempre, seppure con un lieve peggioramento, nell’ambito delle migliori categorie speculative).Solo a decorrere dal marzo 2001, e dunque a distanza di oltre quattro anni dall’acquisto effettuato dall’attrice, le agenzie declassarono il rating delle obbligazioni della Repubblica Argentina da “BB-“ a “B+” evidenziando l’accresciuta vulnerabilità dei titoli connessa alle avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali del Paese), sino a giungere, con ulteriori declassamenti, alla categoria “D” : default.Non può dunque imputarsi alla Banca convenuta di avere omesso di riferire notizie sulla “inaffidabilità” del titolo o su futuri sviluppi della politica economica di uno stato estero poichè tali informazioni non erano al momento disponibili presso gli analisti del settore.Quanto alla omessa informazione in ordine alla progressiva perdita di valore del titolo (cfr. citazione, pag. 10) deve rilevarsi che nessun obbligo informativo grava sull’intermediario nelle ipotesi di mera negoziazione e che la norma invocata dalla difesa attrice (che peraltro appartiene ad un Regolamento attuativo successivo al TUF e dunque inapplicabile ai fatti di causa ), riguarda il patrimonio affidato nell’ambito di una “gestione”: fattispecie del tutto estranea al caso in esame.La difesa attrice lamenta altresì la mancata consegna da parte della Banca del “prospetto” informativo relativo alle obbligazioni di cui è causa (cfr. citazione, pag. 10)Sul punto si ritiene necessaria una premessa.I prestiti obbligazionari della Repubblica Argentina sono stati emessi sull’Euromercato e sono stati assunti, inizialmente, “a fermo” da investitori istituzionali (per i quali sussiste l’esenzione ex art. 100 T.U.F., comma a, in ordine al “prospetto”) e quindi venduti ad altri intermediari e a soggetti privati.La cessione delle obbligazioni a investitori istituzionali esaurisce la fase del collocamento.Successivamente, le obbligazioni divengono negoziabili sul mercato secondario (regolamentato e/o non regolamentato) senza che sia prevista la consegna del prospetto informativo.Nè può dirsi nella specie sussistente una ipotesi di “sollecitazione” all’investimento posto che per aversi “sollecitazione” al pubblico occorre ravvisare (si è così pronunciata la Consob nella audizione 27/4/2004 alla Camera dei Deputati- Commissione Finanze):- lo svolgimento di una attività di tipo promozionale qualificabile come “offerta”, “invito ad offrire” o “messaggio di tipo promozionale”- la sussistenza di un pubblico indifferenziato di soggetti (offerta ad incertam personam)- l’adozione di modalità uniformi e standardizzateAttesa l’insussistenza di tali presupposti, Banca ** non aveva l’obbligo di rilasciare alcun prospetto informativo relativamente ai titoli di cui è causa.Le ulteriori e più interessanti problematiche relative alla violazione dei precetti contenuti nella “offering circular” ed alla negoziazione sul “grey market” risultano invece tardive perchè dedotte per la prima volta in comparsa conclusionale.In ogni caso non può essere accolta la domanda di annullamento in quanto, come già osservato nella ordinanza collegiale resa all’esito della prima udienza di discussione, non sono stati minimamte dedotti i presupposti su cui si fonda tale rimedio (essenzialità e riconoscibilità del preteso vizio del consenso) e neppure può trovare ingresso la domanda di nullità per le ragioni di seguito esposte.Ed invero, in ossequio al generale ed indefettibile principio di legalità (e, non di meno, di certezza del diritto) non appare lecito il ricorso indiscriminato alla sanzione della nullità, che costituisce il più severo rimedio civilistico, nei casi di violazione di norme comportamentali generali (di diligenza, correttezza, trasparenza, indipendenza, equità ...) che, in quanto prive di specificità, non risultano idonee ad individuare precise regole di comportamento cui unifomare la condotta dell’agente.Come già osservato da questo Tribunale in una recente sentenza, la voluta distinzione fra adempimenti prescritti a pena nullità ed altri obbligi di comportamento pure posti a carico dell’intermediario, impedisce una generalizzata qualificazione di tutta la disciplina dell’intermediazione mobiliare come di ordine pubblico e, ultimamente, presidiata dalla c.d. nullità virtuale di cui all’art. 1418 1° comma c.c. (cfr. sentenza n. 555/05 Pres. Est. Vanoni).Peraltro, non può sottacersi in proposito che la nota sentenza della Suprema Corte che ha felicemente inaugurato il tema delle “nullità virtuali” (cfr. Cass. 7/3/01 n. 3272) è stata emessa con riferimento ad una vicenda peculiare concernente l’esercizio della attività di intermediazione posta in essere da un “intermediario abusivo” e dunque in una fattispecie del tutto estranea a quella relativa agli obblighi informativi previsti dalla legislazione in materia.Da ultimo soccorre al diverso inquadramento delle fattispecie di violazione degli obblighi comportamentali l’argomento letterale desumibile dall’art. 18, comma 5 della L. n. 415/96 e dall’attuale art. 23 comma 6 del D.Lgs. n. 58/98 laddove l’inversione dell’onere probatorio viene riferito ai “giudizi di risarcimento dei danni cagionati ai clienti nello svolgimento dei servizi” (previsti dal decreto) ed è noto che il rimedio riasarcitorio non appartiene alla categoria delle nullità , che prevedeno, invero, l’effetti restitutori.Appare per contro più appropriato, ad avviso di questo Tribunale, applicare alle fattispecie di violazione delle norme comportamentali poste a carico degli intermediari finanziari (per le quali non sia stata espressamente prevista dal legislatore la sanzione della nullità) i generali principi in tema di inadempimento.Il Giudice, nell’esaminare i comportamenti tenuti dagli intermediari nelle singole fattispecie, potrà e dovrà valutare l’importanza dell’inadempimento dedotto dall’investitore, sia ai fini della condanna al risarcimento dei danni, sia ai fini della eventuale risoluzione del contratto, quando le violazioni commesse risulteranno di gravità tale da compromettere del tutto l’equilibrio del rapporto negoziale, ovvero quando, pur prescindendo dal singolo rapporto obbligatorio con l’investitore teso alla tutela del soddisfacimento del suo interesse individuale, ledono il prioritario principio della integrità del mercato.Risoluzione che, quoad effectum, si risolverà, al pari della nullità, per la sua efficacia retroattiva, nell’obbligo restitutorio.La Corte di legittimità ha significatamente rammentato come l’art. 1455 c.c. riconduca la sanzione di scioglimento del vincolo contrattuale ad una “regola di proporzionalità in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è legislativamente collegata all’inadempimento di obbligazioni che abbiano notevole rilevanza nella economia del rapporto, avuto riguardo sia all’esigenza di mantenere l’equilibrio fra prestazioni di uguale importanza nei contratti con prestazioni corrispettive, sia all’interesse dell’altra parte che non deve essere tanto inteso in senso subbiettivo, in relazione alla stima che il creditore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo, in relazione all’attitudine dell’inadempimento a turbare l’equilibrio contrattuale e a reagire sulla causa del conatrtto, e perciò sul comune intento negoziale” (così, ex plurimis, Cass. n. 5277/85).Inoltre il Giudice, dopo avere valutato l’importanza dell’inadempimento, non potrà prescindere dall’esame della entità del pregiudizio sofferto, dall’eventuale concorso di colpa del creditore (art. 1227 c.c.) e, soprattutto, dalla verifica del nesso eziologico fra inadempimento e danno in ordine al quale non può dirsi invertito l’onere della prova ai sensi dell’art. 18 comma 5 L. n. 415/96 e 23 comma 6 del T.U.F.Dovrà in particolare l’investitore provare che il danno patito è conseguenza immediata e diretta della condotta colposa dell’intermediario (ad es.dell’obbligo di informazione che assume violato) e non, semplicemente, dell’andamento sfavorevole del mercato.Nè varrebbe obiettare che, in tale prospettiva, l’inadempimento sarebbe riferito non già alle prestazioni nascenti da un contratto validamente concluso, ma con riferimento agli obblighi di informazione che devono precedere l’incontro di volontà (c.d. momento genetico del rapporto).Nessuno ostacolo si pone, infatti, nel considerare l’inadempimento in riferimento agli obblighi assunti dall’intermediario finanziario con il contratto di negoziazione (c.d. contratto quadro) quale fonte primaria degli obblighi comportamentali previsti in tema di intermediazione finanziaria e quale fonte regolatrice dei successivi rapporti.Tornando ora all’esame delle censure mosse dalla difesa attrice in ordine al comportamento tenuto dall’intermediario apprezzabile e condivisibile la doglianza concernente la non segnalata “inadeguatezza” dell’operazione di cui trattasi.Ed invero, se da un canto l’obbligo di informazione non può dirsi omesso secondo la prospettazione della difesa attrice (perchè nel 1996 il “rischio Paese” era assolutamente inapprezzabile dagli operatori economici ) e se d’altro canto difetta un sicuro nesso eziologico fra la carente informazione ed il danno da default (perchè una più compiuta descrizione sulla tipologia dello strumento finanziario, resa alla luce dei dati allora disponibili, non avrebbe ragionevolmente dissuaso l’attrice dalla scelta operata) nondimeno appare gravemente violato l’obbligo, pure posto a carico dell’intermediario, di segnalare l’inadeguatezza della operazione e di sconsigliarne la effettuazione.La Banca convenuta non ha contestato l’assunto secondo cui l’intero patrimonio liquido della attrice è stato investito in obbligazioni Argentina e per il rilevante importo di vecchie £. 2.100.000.000.L’art. 6 della L. n. 1/91 alla lett. f) espressamente prevedeva che le società di intermediazione mobiliare, nello svolgimento delle loro attività, “non devono consigliare o effettuare operazioni con frequenza non necessaria o consigliare o effettuare operazioni di dimensioni eccessive in rapporto alla situazione finanziaria del cliente “Il successivo DLgs. 415/96, all’art. 17, non ripropone esplicitamente la questione di adeguatezza, purtuttavia prescrive, alla lett e), lo svolgimento di una “gestione indipendente, sana e prudente” e l’adozione di “misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sul denaro affidati”.Inoltre, le disposizioni contenute nella precedente normativa (L. 1/91) ancorchè abrogate o sostituite , continuarono ad essere applicabili proprio alla stregua dell’art. 67 della citata legge, in quanto compatibili con la disciplina comunitaria e con le norma del nuovo decreto, sino all’entrata in vigore dei provvedimenti emanati nelle corrispondenti materie.Da ultimo, e al solo fine di evidenziare la centralità del requisito della adeguatezza (essendo la disposizione temporalmente successiva ai fatti di causa e dunque inapplicabile alla fattispecie in esame), si rammenta che l’art. 29 Reg. Consob n. 11522/99 attuativo del TUF prevede espressamente al comma 1: “Gli intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”; e al comma 3: “Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto, ovvero, di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.L’intermediario non ha dimostrato di aver segnalato l’inadeguatezza dell’investimento che, si ribadisce, ha impegnato l’intero patrimonio della attrice.L’avvertimento non risulta dall’ordine e la circostanza non può ritenersi provata alla stregua del generico contenuto del quarto capitolo articolato dalla difesa convenuta e comunque non acclarata dalla testimonianza raccolta nel corso della istruttoria.Sul punto, anzi, il sig. V. ha affermato “ non sapevo, e per lungo tempo non ho saputo, che si trattava dell’intero patrimonio della signora”.E il comportamento della banca risulta tanto più negligente e imprudente quanto più si consideri che neppure in occasione della telefonata di cui hanno riferito i testi escussi (le versioni fra teste di parte attrice e di parte convenuta sono sul punto assolutamente coincidenti) l’attrice venne consigliata di vendere i titoli al fine di alleggerire l’esposizione e procedere ad una più prudente diversificazione dell’investimento.Giova evidenziare in proposito quanto riferito dallo stesso teste di parte convenuta circa lo stato d’animo della V. “la signora era molto allarmata, direi angosciata” allorchè, nell’estate del 2001, iniziarono a circolare le prime notizie sulla crisi argentina.Ritiene conclusivamente il Tribunale che sussista un inadempimento colpevole della Banca convenuta in riferimento alla vicenda in esame, non tale da giustifiare la risoluzione del contratto (domanda, peraltro, non proposta), ma certamente idonea a fondare la pretesa risarcitoria.Per la quantificazione del danno si dispone consulenza tecnica, rimettendo la causa in istruttoria come da separata ordinanza.Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte, rigetta la domanda di nullità e di annullamento formulate dall’attrice e relativamente alla domanda risarcitoria parimenti proposta dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.

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