ARCO IUS

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07/11/08

trib. Trani, sent. 7.11.08 n. 1241

Tribunale di Trani
Sentenza 7 novembre 2008, n. 1241

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Patrizia Papa,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta ai n. / R.G., riservata per la decisione all'udienza del 9/1/08, avente per oggetto: risarcimento danni vertente
TRA.
X. elettivamente domiciliata in ****, via ****, presso lo studio dell'avv. AAAA dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
ATTORE
E
Comune di ****, in persona del legale rappresentante prò tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BBBB, domiciliato presso l'Ufficio legale del Palazzo di Città
CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9/1/08, l'avv. AAAA, per l'attrice, precisa le proprie conclusioni riportandosi ai suoi atti e chiedendo la condanna dei Comune al risarcimento dei danni subiti dalla X. nella complessiva somma di € 30.215,75, oltre interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo, con vittoria di spese; l'avv. CCCC, in provvisoria sostituzione deil'avv. BBBB, per il Comune convenuto, conclude riportandosi alla comparsa di risposta e chiede il rigetto di ogni avversa pretesa, con vittoria delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28/10/02 X. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trani il Comune di ****, in persona del legale rappresentante prò tempore, esponendo che il giorno ****, alle ore 6.45 circa, mentre percorreva a piedi via **** in ****, cadeva a causa di alcune sconnessioni presenti sul manto stradale, riportando una frattura trimalleolare a sinistra per la quale era stata sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi e stabilizzazione da cui erano residuati postumi che quantificava nella misura del 10%.
Tanto esposto, sosteneva l'attore che della caduta dovesse essere dichiarato responsabile il Comune quale proprietario della strada pubblica tenuto alla sua manutenzione; chiedeva, pertanto, che lo stesso ente fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro nella misura che quantificava in complessivi € 30.215,75, con vittoria delle spese. A sostegno probatorio articolava prova per testi sulle circostanze in fatto della citazione e chiedeva c.t.u. diretta alla quantificazione dei danni. Si costituiva il Comune contestando la fondatezza delle avverse pretese e, in particolare, sostenendo che la buca non si presentava certamente quale pericolo occulto atteso che era ben visibile al momento del sinistro accaduto in piena luce del giorno e che costituiva condotta imprudente per una persona adulta camminare nelle pozzanghere che, presumibilmente, nascondevano un avvallamento; rappresentava altresì che l'attrice aveva inizialmente fornito al medico del pronto soccorso e ai momento del ricovero una diversa versione dei fatti, riferendo che era scivolata salendo in automobile, "poggiando male il piede"; chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni avversa pretesa con vittoria di spese; deferiva interrogatorio formale all'attrice sulle caratteristiche della sconnessione e chiedeva prova per testi sulle circostanze'' del sinistro e le caratteristiche della buca.
Erano ammessi ed espletati l'interrogatorio formale e la prova per testi; era altresì espletata la c.t.u. medica richiesta da parte attrice.
All'udienza del 9/1/08, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nei termini di cui all'epigrafe, la causa era riservata per la decisione del Tribunale, in composizione monocratica, con assegnazione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti-conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati. In merito, deve considerarsi innanzitutto che l'attrice, ha prospettato in citazione la sussistenza di una responsabilità del Comune ex art. 2051 cod. civ. con conseguente inversione dell'onere probatorio; in particolare parte attrice ha avanzato la propria pretesa in citazione deducendo di aver subito il sinistro a causa della presenza di una buca sul manto stradale non visibile perché coperta d'acqua, in un giorno di pioggia e con visibilità scarsa a causa dell'ora.
Brevemente, in diritto, deve precisarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. da ultimo, Cassazione civile, sez. IlI, 25 luglio 2008, n. 20427), la responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale, del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito", in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243). Tale fattore esterno può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente del danneggiato: se questo comportamento è stato eccezionale o straordinario (come nel caso in cui vi sia stato uso improprio della cosa), esclude totalmente il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno (caso fortuito del danneggiato); se, invece, è stato tale da concorrere soltanto nella causazione dell'evento e, perciò, non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa, costituita dalla cosa in custodia e il danno, può anche integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ai fini dell'art. 1227, co. 1, cod. civ. Occorre, dunque, verificare in fatto se la P.A., omettendo di custodire adeguatamente il bene demaniale strada abbia o non determinato un pericolo non visibile e non prevedibile e, perciò, non evitabile dall'utente con - l'uso della normale diligenza.
Orbene, nella fattispecie, risulta dall'esame degli atti (v. certificato di ricovero in pronto soccorso a firma dott. DDDD doc. 5 fase, parte convenuta) che il sinistro è certamente avvenuto prima delle 6,46 del mattino; entrambe le testimoni escusse a conoscenza dei fatti di causa perché hanno assistito al sinistro in quanto erano in compagnia della X., hanno affermato che aveva piovuto tutta la notte e la strada era bagnata (e la circostanza non è comunque stata contestata dal Comune); costituisce fatto notorio che alla fine di ottobre intorno alle 6.30 del mattino, per giunta in un giorno piovoso, non vi sia piena luce; dalle foto allegate agli atti, peraltro, si evince che la buca si trova a ridosso di un dislivello dell'asfalto dove certamente ristagnava acqua per la pioggia abbondante (tutti hanno riferito che la buca era "coperta d'acqua''): è ben visibile, dunque, sulle foto allegate da parte attrice e non contestate quanto ad autenticità dal convenuto (oltre che riconosciute dalle testimoni) che al bordo della carreggiata dove sostano le autovetture e dove si trovava, in attesa della X., l'autovettura del marito di quest'ultima, il manto stradale era stato ''rattoppato" con un ulteriore strato di asfalto e tanto aveva creato un dislivello che certamente tratteneva l'acqua piovana e ne causava il ristagno; in tale ristagno è pure posizionata la buca che era in conseguenza insidiosa in quanto costituiva un punto - non prevedibile - in cui l'acqua celava un vero e proprio avallamento; la non prevedibilità derivava dal fatto che in condizioni di scarsa visibilità (le 6.30 circa di un mattino piovoso d'autunno), l'asfalto appariva uniformemente lucido e allagato. Da tali elementi di fatto si deduce dunque che l'attrice non ha messo il piede nella, pozzanghera irresponsabilmente (come sostenuto dal convenuto), bensì non ha potuto evitare l'insidia della buca in quanto non poteva che calpestare quel manto stradale uniformemente lucido e allagato e, soprattutto, non poteva prevedere che in quel punto l'acqua era più profonda perché celava un avallamento.
Non è dunque pertinente alla fattispecie il richiamo a precedenti giurisprudenziali in cui la buca colma d'acqua si presentava quale evidente pericolo in un manto stradale tutto asciutto e in condizioni di visibilità buona.
Da tali osservazioni deriva che può ritenersi provato l'an debeatur e il sinistro deve essere imputato all'omissione di custodia diligente della strada da. parte della p.a., ex art. 2051 c.c.. Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi che hanno reso dichiarazioni verosimili e coerenti tra loro, oltre che corrispondenti," la descrizione del sinistro utilizzata dal medico del pronto soccorso nel certificato di ricovero non è sufficiente ad escludere la verosimiglianza della dinamica del sinistro come ricostruita atteso che comunque vi è riferito che l'attrice, è caduta "mentre saliva in macchina", "poggiando male il piede”, cioè sinteticamente è detto che la X., quando è caduta, si apprestava a raggiungere l'auto del marito e ha poggiato male il piede per la presenza della buca.
Relativamente al quantum, il nominato c.t.u. dott. EEEE, particolarmente esperto in quanto specializzato in Medicina legale e delle assicurazioni, ha accertato che la X. nella circostanza ha riportato un "valido trauma distorsivo della caviglia sn con frattura bimalleolare", da cui sono derivati, secondo conclusioni immuni da censure in quanto corrette sotto il profilo logico e medico-legale, gg. 50 di inabilità temporanea assoluta (sommando i giorni di ricovero ospedaliero con quelli in cui all'istante era vietato il carico), gg. 30 di invalidità parziale al 50 % ed ulteriori giorni 30 al 25 %, necessari al trattamento riabilitativo e ai controlli clinici; trascorso tale periodo i postumi si sono stabilizzati e consolidati in una percentuale valutata, con criteri logico-tecnici ineccepibili e, perciò, condivisibili, in misura pari al 5%. Non si condivide l'ulteriore aumento di un punto percentuale concesso dal ctu in sede di chiarimenti, posto che appare coerente e chiaro che la frattura trimalleolare non risulta provata dall'istante - che ne aveva evidentemente l'onere - in modo certo e univoco.
Quanto alla liquidazione del danno, in conformità alle Linee guida elaborate nella conferenza distrettuale della Corte d'Appello di Bari del 26/11/07, devono e possono essere utilizzate, le tabelle di valutazione elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2007, in quanto considerate come statisticamente maggiormente testate e, pertanto, più efficacemente rispondenti a quantificare in modo egualitario l'entità dei danni verificatisi nel sinistro in esame.
Brevemente, in diritto, giova rammentare che la funzione delle tabelle di liquidazione del danno è quella di assicurare l'uniformità di tale liquidazione, secondo quanto suggerito dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 184/86 e, cioè, l'uniformità pecuniaria di base, con una certa flessibilità, in modo da adeguare la liquidazione uniforme al caso concreto in esame; l’l'uniformità pecuniaria di base è necessaria perché il valore umano e l'integrità psicofisica sono uguali per tutti gli esseri umani; la flessibilità è ugualmente indispensabile nel caso concreto, perché una stessa menomazione può avere una maggiore o minore incidenza a secondo della persona che la subisce. È evidente, infatti, che una menomazione permanente provoca un pregiudizio più intenso per taluni soggetti (ad esempio in conseguenza dell'età) che per altri, incidendo in maniera diversa, da persona a persona, sull'efficienza psicofisica della stessa, sulla sua capacità di intrattenere rapporti sociali o sulla fatica nell'espletamento del lavoro.
Il legislatore, con l'articolo 13, comma 1 del Dlgs 23 febbraio 2000 n. 38 e con l'articolo 5, comma 2, della legge 5 marzo 2001 n. 57 ha definito, per la prima volta, il danno biologico quale lesione dell' integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e risarcibile indipendentemente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. La lesione dell'integrità psicofisica incide in modo permanente sulla validità del soggetto che, in una determinata percentuale non potrà più attendere alle sue occupazioni. Danno biologico e danno patrimoniale da lucro cessante si distinguono nettamente, ma costituiscono proiezione negativa, nel futuro, di un medesimo evento, sicché le liquidazioni, anche se distinte, devono essere considerate contemporaneamente, in modo che la valutazione complessiva sia corrispondente al danno nella sua globalità.
Da tali premesse deriva la necessità dell'utilizzo del metodo tabellare, (il.metodo tabellare o "milanese", - così denominato perché adottato per la prima volta nel 1995 dal tribunale di Milano - è stato condiviso anche dalla Corte di cassazione con la sentenza 24 gennaio 2000 n. 748): nella predisposizione delle tabelle, infatti, sono stati considerati da un lato i precedenti dei Tribunali di merito e, d'altro canto, i valori di risarcimento previsti dalla legge per le micropermanenti; secondo il cosiddetto metodo milanese, il valore del punto cresce geometricamente con il crescere della percentuale di invalidità, mentre decresce in modo aritmetico rispetto all'età della vittima.
Nell'ipotesi in cui il danneggiato riesca a dimostrare in concreto la flessione del reddito conseguente alla lesione subita, e quindi il danno patrimoniale da lucro cessante, il danno biologico non può essere liquidato nel pieno rispetto dei valori e delle cifre risultanti dalle dette tabelle, posto che nella predisposizione delle stesse si è compreso nel danno biologico anche la componente della cosiddetta incapacità lavorativa generica; pertanto, quando il danno da contrazione di reddito o danno da lucro cessante può essere liquidabile separatamente, nella liquidazione del danno biologico è necessario operare una riduzione della somma risultante dall'applicazione integrale della tabella.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea, deve considerarsi che la lesione dell'integrità psicofisica può determinare innanzitutto che, per un certo numero di giorni, il soggetto leso non può attendere in tutto (invalidità temporanea assoluta) o in parte (invalidità temporanea relativa) alle sue occupazioni; il criterio di liquidazione utilizzato per tale tipo di danno è quello di liquidare una somma di denaro per ogni giorno di invalidità, ridotta proporzionalmente ove l'invalidità non sia stata assoluta. È il sistema più utilizzato dai giudici di merito ed è previsto espressamente anche dalla citata legge 57/2001. La somma viene fissata, in armonia con quanto previsto dalla predetta legge e, oggi, dall'articolo 139 del cosiddetto Codice delle assicurazioni (Dlgs n. 209/05), con gli aggiornamenti previsti dal decreto 24 giugno 2008, in euro 42,06 per ogni giorno di invalidità assoluta, con le proporzionali riduzioni in caso di invalidità relativa.
Il danno morale, inteso quale sofferenza temporanea provocata dalie lesioni personali subite, risarcibile anche ove il fatto non costituisca reato secondo 'l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c. è liquidato, infine, in una misura compresa tra il 25% e il 50% del danno biologico risarcito alla vittima.
Tanto premesso in diritto, deve dunque considerarsi in fatto che, secondo le tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2008, il danno biologico subito da una persona di 48 anni (quanti ne aveva X. il ***, data del sinistro) , in relazione a postumi invalidanti consolidati nella misura del 5 %, deve essere monetizzato in € 5.007,00.
Nessuna allegazione, prima ancora che nessuna prova ha offerto l'attore in ordine ad una contrazione di reddito subita in conseguenza del sinistro; la impossibilità di attendere alle faccende domestiche è stata compensata con l'aiuto gratuito e senza spesa della figlia e, la vicina di casa, come riferito da costoro sentite a testimoni sul punto; nessun danno da lucro cessante deve, pertanto, essere liquidato.
Le spese mediche sostenute sono state documentate soltanto in €483, 21 e ritenute congrue in tale misura dal nominato c.t.u..
Non costituisce spesa medica rimborsabile l'onorario del ctp.
Il danno da invalidità temporanea è quantificabile in € 3.049,45 (50 giorni per € 42,06, 30 giorni per € 21,03, 30 giorni per € 10,51) secondo il criterio fissato dalle Linee guida richiamate.
Il danno morale è, infine, liquidabile equitativamente in € 1.250,00, in misura cioè, di 1/4 del danno, biologico, avuto riguardo al tipo di sofferenza subita dall'attore in conseguenza del sinistro.
Va, altresì, chiarito che le somme risultanti dall'applicazione delle stesse sono espresse in moneta al valore attuale, sicché, pur essendo il risarcimento del danno debito di valore, come tale non soggetto al principio nominalistico, a tali somme non va aggiunta la rivalutazione monetaria; alle dette somme vanno, invece, aggiunti gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi, quindi, in ipotesi di mora ex re, vanno conteggiati dalla data del fatto illecito sino all'effettivo soddisfo; siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712, sulla somma come annualmente rivalutata secondo indici Istat. Conseguentemente, ai fini del calcolo degli interessi, la somma complessiva risultante dall'applicazione delle tabelle dev'essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportata al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (cosiddetta devalutazione); sulla somma così ottenuta, rivalutata anno dopo anno, vanno poi calcolati gli interessi legali anno per anno. Per i suesposti motivi, il convenuto Comune deve essere, dunque, condannato al pagamento della complessiva somma di € 9.306,45 (ossia € 5.007,00 per danno biologico + € 1.250, 00 per quello morale + € 1.250,00 per invalidità temporanea); ai fini della liquidazione del danno da ritardo, l'importo capitale liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico e del danno morale (determinato in somma rivalutata all'attualità) deve essere previamente devalutato nell'ammontare alla data del danno (25/10/01) alla stregua degli indici Istat relativi al mutamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e via via rivalutato in ragione di ciascun anno, fino al soddisfo; sull'importo così determinato anno per anno saranno calcolati gli interessi legali anno per anno, fino al soddisfo. Il Comune convenuto deve altresì essere condannato al rimborso delle spese mediche nell'ammontare di € 483,21; trattandosi di obbligazione risarcitoria e, perciò, di debito di valore, tale somma deve essere rivalutata dalla data della domanda (28/10/02) al soddisfo; su tale somma rivalutata devono essere corrisposti gli interessi legali con le stesse decorrenze.
Le spese processuali, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo in favore di parte attrice, con parziale compensazione conseguente alla notevole differenza tra importo preteso e importo riconosciuto come spettante.

p.q.m.

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Patrizia Papa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da X., con atto di citazione notificato il 28/10/02, nei confronti di Comune di , in persona del legale rappresentante prò tempore, uditi i procuratori delle parti, così provvede in accoglimento della domanda: condanna il Comune convenuto al pagamento, in favore di X., della complessiva somma di € 9.306, 45 (ossia € 5.007,00 per danno biologico + € 1.250,00 per quello morale + € 1.250,00 per invalidità temporanea), oltre interessi legali calcolati anno per anno sull'importo capitale liquidato a titolo di risarcimento del danno (determinato in somma rivalutata all'attualità) devalutato nell'ammontare alla data del danno (25/10/01) alla stregua degli indici Istat relativi, al mutamento dei prezzi al consumo per le famìglie di operai ed impiegatie via via rivalutato in ragione di ciascun anno con gli stessi indici, fino al soddisfo; condanna, il convenuto al pagamento, in favore di X., della complessiva somma di € 483,21 per rimborso spese mediche, rivalutata dalla data della domanda (28/10/02) al soddisfo; su tale somma rivalutata devono essere corrisposti gli interessi legali con le stesse decorrenze; condanna, pure, il Comune al rimborso, in favore di X., di 1/3 delle spese del presente giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi € 10.706,26, di cui € 3.568, 92 per diritti, € 6.385, 00 per onorario, € 752,34 per spese (di cui € 363,92 per spese c.t.u. medica), oltre IVA, CPA, rimborso forfetario come per legge.
La presente sentenza, è provvisoriamente esecutiva per legge.
Trani, 7 novembre 2008.
Il giudice monocraticodr. Patrizia Papa

04/11/08

Tribunale di Nola, ordinanza del 4 novembre 2008


Art. 700 cpc
P0RTABILITA’ NUMERO TELEFONICO

DOMANDA EX ART. 700 PER ORDINARE A TELECOM DI CONSENTIRE LA PORTABILITÀ DEL NUMERO AD ALTRO OPERATORE - NATURA GIURIDICA - AMMISSIBILITÀ E FONDATEZZA - SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA, IN RIFERIMENTO AD UNA UTENZA PER STUDIO LEGALE

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TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Giudizio NRG 4875 /08 - G.U. Dott. Alfonso Scermino
ORDINANZA
Il Giudice Unico

Nel procedimento civile di natura cautelare di cui al RGN 4875/08 proposto dinanzi a codesto Tribunale con ricorso depositato da Tiziox Xxxx contro Telecom s.p.a., sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 23.10.08 e letti gli atti,

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 28.5.2008 Tiziox Xxxx esponeva : che era abbonato alla Telecom s.p.a. , quale titolare della linea telefonica n. 081 …. in ISDN, con fruizione della rete Internet; che l’utenza in questione era ubicata presso il suo studio professionale di avvocato; che in data 11.4.2007 egli effettuava richiesta di trasloco della linea, in quanto stava trasferendo il suo studio presso il nuovo immobile in …; che da questo momento iniziava per lui un vero calvario, visto che dapprima la Telecom non si attivava per effettuare il passaggio, successivamente la linea rimaneva disattivata e/o malfuzionante per mesi, costringendo l’abbonato a svariate denunce, esposti, richieste epistolari, telefoniche e quant’altro; che, in ogni caso, per i gravissimi disservizi subiti dalla società recedeva in data 23.4.2008 dai contratti di utenza telefonica in corso con la Telecom s.p.a., comunicando poi la sua volontà di trasmigrare in Fastweb con portabilità del numero originario del suo studio; che tuttavia il nuovo gestore gli comunicava che la portabilità dell’utenza n. 081 …… era impossibile, in quanto la Telecom Italia s.p.a. aveva frapposto diniego in tal senso; che il mancato utilizzo protratto della linea corrispondente a quel numero telefonico gli stava arrecando un danno irreparabile.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di urgenza affinchè fosse autorizzata immediatamente la portabilità a Fastweb dell’utenza telefonica 081-…… intestata ad esso ricorrente ovvero fosse emessa altra diversa misura idonea a salvaguardare i diritti in contesa.
Si costituiva in giudizio Telecom Italia s.p.a. la quale deduceva, in rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di enunciazione dell’azione di merito cui era strumentale la cautela; nel merito contestava genericamente i fatti di doglianza addotti dalla controparte, affermando , in ogni caso, che essa non si era affatto opposta alla migrazione presso Fastweb del numero telefonico in questione; in ogni caso, poi, non sussisteva alcun periculum in mora che avrebbe giustificato la procedura di urgenza.
Il Giudice riservava di decidere all’udienza del 23.10.2008.

II ) Mancata enunciazione del giudizio di merito
La società convenuta, a fronte della istanza avanzata da Tiziox Xxxx, eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso di urgenza per assoluta incertezza dell’oggetto dell’instaurando giudizio di merito.
L’eccezione non ha pregio.
E’ noto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nel procedimento cautelare proposto “ante causam” è necessario che il soggetto che invoca tutela espliciti la causa petendi e il petitum che formeranno oggetto del giudizio di merito conseguente, onde consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi in relazione alla cautela invocata ed al giudice di compiere un idoneo accertamento sulla propria competenza a provvedere, sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare, nonché, in seguito, sull’eventuale inefficacia del provvedimento per il mancato azionamento della domanda di merito inerente lo stesso diritto cautelato.
Peraltro, tale opzione ermeneutica, lungi dall’essere stata superata dalle novità normative introdotte di recente, è apparsa aver assunto addirittura nuovo vigore per effetto della novella di cui alla l. 14 maggio 2005, n. 80.
Invero, l’originario assetto del procedimento cautelare uniforme (così come introdotto dalla l. 23 novembre 1990, n. 353), aveva delineato, quanto ai rapporti tra misure concesse ante causam e giudizio di merito, un modello di strumentalità intermedio, nel senso di ritenere ammissibile la proposizione di un ricorso cautelare prima dell'instaurazione del giudizio principale, subordinando però la persistenza dell’efficacia della misura eventualmente concessa all'instaurazione del processo di merito entro un termine perentorio.
L’intervento legislativo del 2005, tuttavia, modificando l’originario art. 669 octies c.p.c., innovava significativamente tali rapporti tra la fase cautelare ed il giudizio di merito, introducendo un nuovo regime - c.d. a strumentalità attenuata o allentata – secondo il quale, una volta emanati ante causam, sono idonei a serbare la propria efficacia a prescindere dall'instaurazione, entro un certo termine, del giudizio di merito, pur restando ferma la possibilità per la parte interessata di dare inizio allo stesso onde ottenere sulla situazione giuridica controversa un accertamento idoneo al passaggio in giudicato ex art. 2909 c.c..
In sostanza, era escluso con la nuova normativa l'incondizionato onere di iniziare il giudizio a cognizione piena al fine di mantenere in piedi il provvedimento ottenuto, essendo residuata, in relazione ai particolari pronunciamenti ricordati, una mera facoltà a riguardo, il mancato esercizio della quale non incide più sulla persistenza di efficacia della misura.
Sennonchè, la tendenziale nuova stabilità del provvedimento emesso in sede sommaria, unitamente al carattere di “strumentalità fortemente attenuata” che ne è derivato in relazione ad un giudizio di merito ormai puramente eventuale, lungi dall’aver depotenziato la rilevanza del requisito della indicazione dell’azione di merito in sede di ricorso ante causam ex art. 669 ter c.p.c., sembra oggi aver conferito ancora maggiore pregnanza al medesimo, apparendo indefettibile, ora più che in passato, consentire al Giudice sin da principio di rilevare adeguatamente quale sia l’effettivo contenuto di tutela giuridica che si richiede nelle forme di urgenza, atteso che poi il pronunciamento ad emanarsi, lungi dal rimanere strettamente provvisorio, è divenuto addirittura suscettibile di restare definitivo.
Tanto acclarato, pertanto, in termini di protratta sussistenza dell’onere di specificazione de quo, giova osservare, in linea di principio, che l’apprezzamento a compiersi in ordine alla sussistenza dell’indicazione della domanda di merito in un ricorso ex art. 669 ter c.p.c. non debba essere condotto in termini esclusivamente formali e / o letterali.
Non basta, cioè, a far ritenere la domanda incompleta il solo rilievo che non appaia esplicitato a chiare lettere, nell’atto introduttivo del procedimento cautelare, il contenuto del giudizio di merito a promuoversi.
Infatti, la sussistenza dell’elemento in esame deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice del sistema che lo impone, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, di consentire al Giudice di verificare la sua competenza nonché, da ultimo, di permettere una adeguata verifica di strumentalità e complementarità tra la cautela invocata e la sentenza di merito ad emanarsi .
Ora, se si tiene conto di tali finalità, non può non ritenersi che il giudice investito di una cautela ante causam possa e debba accertare il requisito in parola anche e soprattutto sulla base di un esame complessivo del ricorso avanzato.
Ciò in quanto il petitum e della causa petendi dell’azione non è meno espresso, manifesto e chiaro quando, dalla generale formulazione della istanza, si possa desumere, pure solo implicitamente, i termini della domanda di merito.
In altri termini, non può giustificatamente assumersi una reale incertezza del thema decidendum addotto laddove una sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, da cui possa oggettivamente evincersi con chiarezza quali siano gli elementi qualificanti delle doglianze sollevate dalla parte nonchè delle richieste conseguentemente avanzate (arg. ex. Cassazione civile , sez. II, 07 marzo 2006, n. 4828;Cassazione civile , sez. I, 12 novembre 2003, n. 17023).

Tale impostazione, peraltro, sotto un primo profilo sembra essere giustificata:
- dal principio di conservazione degli atti giuridici, da intendersi operante anche in sede processuale , essendo chiaramente diretta a salvaguardare la validità della domanda, mediante una più spiccata valorizzazione dei suoi aspetti di ritualità;
- dal principio di economia dei mezzi processuali, essendo essa idonea ad evitare pronunce in rito che, lungi dal definire la lite, preluderebbero semplicemente all’instaurazione di analoghi procedimenti, surrettiziamente “integrati”.
Sotto altro profilo, poi, (essa impostazione) dovrebbe essere suggerita da una interpretazione costituzionalmente orientata del sistema, manifestandosi più consona ad una logica di immediata effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. cui riconoscere rilievo ancora più pregnante in materia di cautela , vista l’urgenza dell’intervento giustiziale richiesto.
Da ultimo, la stessa è ulteriormente imposta da ragioni di equilibrata logica giuridica e di comune buon senso, sol che si consideri che tutte le finalità processuali che il requisito della chiara enunciazione dell’azione di merito deve soddisfare (diritto di difesa della controparte, competenza giudice adito, strumentalità della misura) sono ampiamente salvaguardate anche da una prospettazione di quel giudizio , seppur non esplicita, ampiamente e chiaramente desumibile dal contenuto generale dell’istanza ex art. 669 ter c.p.c..
Acclarate , perciò, le linee direttrici della verifica ad operarsi sulla questione, va rilevato come nel presente procedimento la parte ricorrente abbia richiesto di imporre alla Telecom s.p.a. “l’immediata portabilità dell’utenza telefonica n. 0818239785” affinchè, in sostanza, la resistente non ostacolasse la richiesta trasmigrazione e ponesse in essere gli atti necessari che rendessero possibile tale passaggio.
Ebbene, sulla base di tanto non è revocabile in dubbio che le doglianze in esame abbiano reso assolutamente possibile individuare quale era il contenuto del giudizio di merito instaurando: e ciò al di là di imprecisioni terminologiche adoperate dalla parte , le quali, afferendo alla qualificazione giuridica degli istituti, non vincolavano certo il Tribunale ed erano pur sempre suscettibili di rivisitazione e relativa correzione.
In sostanza, nel momento in cui il Tiziox richiedeva l’ordine invocato, non poteva che preannunciare inequivocamente – seppur per implicito – un futuro giudizio di merito avente ad oggetto il corretto adempimento della Telecom s.p.a. agli obblighi gravanti su di essa dalla normativa vigente per i casi in cui ogni utente optasse il cambio di operatore telefonico .
Onde, si agiva ai fini di una anticipata inibitoria della società perché avessero immediatamente fine i denunciati comportamenti antigiuridici, in un quadro di azione di condanna della Telecom s.p.a. al rispetto degli obblighi de quibus.
E tale notazione esaurisce ogni questione sul punto.

III) Fumus
Il ricorso è assistito da sufficienti elementi di fumus .
Parte ricorrente si doleva del fatto che, dopo avere già ricevuto disservizi gravissimi ad opera della Telecom sp.a. (aspetti sui quali è inutile soffermarsi, non involgendo l’aspetto del presente procedimento), gli veniva sostanzialmente impedito di trasmigrare - con portabilità del numero telefonico originario - al diverso operatore per telefonia fissa Fastweb, nonostante si fosse fatta espressa richiesta in tal senso e si fosse ritualmente receduti da “tutti i contratti di utenza in essere” con Telecom s.p.a..
Ed in atti era effettivamente esibita la nota di recesso con domanda di portabilità, ricevuta dalla Telecom in data 23.4.2008.
Ora, è pacifico che la pretesa dell’abbonato fosse oggi munita di adeguata copertura giuridica.
Invero, nel nostro ordinamento, dopo il DPR n. 318/1997, la Telecom s.p.a. non è più monopolista nelle telecomunicazioni, ma una mera licenziataria individuale che opera in un regime di aperta concorrenza con altri soggetti imprenditoriali (cfr,Delibera Autorità Garante n. 820/00/CONS), onde nulla impedisce a ciascun utente che lo voglia, senza particolari oneri a suo carico, di richiedere le stesse prestazioni erogate da Telecom s.p.a. ad altro operatore del settore.
Per rendere poi effettiva tale libertà di scelta dei consumatori, anche al fine di garantire una reale liberalizzazione del mercato, in attuazione della direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, così come era già previsto dall’art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 per il 1° gennaio 2001, è stata ben presto disposta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’introduzione della “portabilità” del numero originario relativamente al fornitore del servizio, in modo da consentire all’utente di mantenere il proprio numero (geografico o non geografico) quando avesse deciso di cambiare operatore titolare, a parità di tipologia di servizio e di ubicazione nell'ambito della stessa area locale.
Il tutto, nell’evidente ulteriore proposito di impedire a Telecom s.p.a. , storico monopolista, di avvalersi dell’enorme vantaggio che poteva derivarle dal fatto che gli abbonati , solo per non perdere il proprio numero di utenza, fossero costretti a non scegliere altri gestori e restassero suoi clienti a vita (Cfr. delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999).
Così la procedura della portabilità ruota intorno a tre soggetti: l'utente che decide di cambiare gestore mantenendo il proprio numero; l'operatore cedente/assegnatario (cd. Donating/Donor ); l'operatore ricevente (cd. Recipient ).
Tralasciando la posizione dell'utente, rilevante perché dà impulso all'intera architettura procedurale, l'attenzione va posta sugli altri due soggetti che nei fatti rendono effettiva la decisione dell'utente.In sostanza, l'operatore Recipient riceve la richiesta da parte dell'utente e la "gira" all'operatore Donating ; ricevuta la documentazione, il Donating deve procedere all'espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della Portabilità; il periodo di realizzazione del passaggio, che inizia con la ricezione della documentazione di cui sopra e termina con l'effettivo passaggio ad altro gestore ( cut over : data di inizio delle comunicazioni sulla nuova rete), non può superare un limite di tempo ben preciso (di recente è stato imposto un termine di 30 gg.).
Tanto acclarato, è allora evidente come fosse obbligo di Telecom s.p.a. rendere possibile il passaggio dell’avv. Tiziox al gestore Fastweb e di non ostacolare in alcun modo tale migrazione.
Ma tale obbligo rimaneva disatteso nella specie.
Tanto può affermarsi in via presuntiva per tutto quanto è emerso nel presente procedimento , con particolare riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti.
Infatti, a fronte di una veemente denuncia di inadempienza da parte del ricorrente, la Telecom si difendeva (oltre che, lungamente, sui disservizi che avevano condotto al recesso del Tiziox dall’abbonamento Telecom, quando però tali aspetti non attenevano affatto a questo giudizio, per cui erano apertamente inconferenti) soltanto affermando che l’avv. Tiziox “aveva richiesto il rientro a Telecom” e che “allo stato egli era nuovamente cliente Telecom”, tanto che la sua linea telefonica era stata addirittura sospesa per morosità il 13.5.2008.
Sennonchè, tale deduzione rimaneva totalmente sfornita di prova.
Anzi, la Telecom dapprima, all’udienza dell’1.7.2008, “chiedeva rinvio al fine di risolvere la pendenza di cui ai fatti di causa”.
Successivamente, quando l’avv. Tiziox negava con decisione di aver sottoscritto un qualsivoglia nuovo contratto con Telecom dopo il suo recesso del 23.4.2008 , facendo peraltro presente di come la sua utenza telefonica fosse a tutt’oggi gestita dalla stessa Telecom (peraltro ancora con disservizi fortissimi) in modo assolutamente arbitrario e senza alcun titolo contrattuale, questo Istruttore si vedeva costretto ad invitare la resistente a “chiarire le ragioni di una protrazione di un rapporto di utenza che – tuttavia – era stato interrotto nell’aprile 2008”: laddove tale chiarimento si appalesava ancora più opportuno in quanto si era rilevata in atti la presenza di un prestampato Telecom relativo ad un “Servizio Alice Business Voce Tutto Incluso” intestato al Tiziox Xxxx e recante data di decorrenza al 21.7.2008, quindi addirittura successivo al ricorso de quo.
Tuttavia, alla successiva udienza del 23.10.2008 la Telecom affermava che “non vi era stata possibilità nel tempo concesso di reperire il contratto” in questione.
Dal che, visto che nessun prestampato esibito risultava sottoscritto dal ricorrente, era evidente come le allegazioni addotte dalla società, secondo cui il Tiziox era “rientrato in Telecom” ed aveva richiesto una nuova attivazione della linea, rimanevano definitivamente indimostrati.
Ma non solo.
Non poteva non stigmatizzarsi in termini fortemente negativi per la resistente :
- il fatto che la Telecom dapprima chiedeva rinvio per risolvere in via stragiudiziale il problema, successivamente, però, adduceva sic et simpliciter che questo problema nemmeno sussisteva, in quanto a suo dire l’avv. Tiziox aveva richiesto prima del ricorso apposito “rientro in Telecom” (circostanza alla fine non dimostrata);
- il fatto che la Telecom, financo dinanzi ad una Autorità Giudiziaria, riusciva a non giustificare nemmeno il perché della protrazione di un rapporto di abbonamento che l’utente interessato dimostrava per tabulas di avere formalmente interrotto per recesso;
- il fatto che la Telecom negava radicalmente anche la ricorrenza del benché minimo pregresso disservizio in danno dell’avv. Tiziox, quando poi in atti erano esibite addirittura delle note di credito emesse dalla Telecom stessa, da cui si desumeva per tabulas che erano stati operati pregressi addebiti in danno dell’abbonato in modo assolutamente illegittimo, tanto che erano disposti i rimborsi: onde, era direttamente la società resistente a dare la prova, mediante sua fatturazione, che le doglianze del Tiziox erano tutt’altro che infondate.
Insomma, la Telecom s.p.a. teneva , sia prima che durante questo processo, un contegno ondivago, contraddittorio, confuso ed assolutamente inattendibile.
Il che consentiva de plano di dare pieno credito al ricorrente nel momento in cui questi, successivamente, lamentava l’impossibilità di operare un suo legittimo passaggio ad altro operatore, sempre per ulteriori ostacoli frapposti dal gestore Telecom.
In definitiva, la violazione dell’obbligo poteva ritenersi sufficientemente riscontrata ex art. 2729 c.c., tanto più che ivi ci si trova in una sede a delibazione sommaria.
III) Periculum in mora
La condotta illegittima di Telecom era certamente suscettibile di produrre un danno economicamente rilevante e pregiudizievole per la sfera giuridica dell’abbonato.
Ciò in quanto nella specie era stato stipulato con il gestore un abbonamento del tipo Business (in atti) per l’erogazione di un servizio di telefonia destinato sin da principio - addirittura per contratto- a supportare l’esercizio di un’attività professionale da parte del professionista.
Ed è difficilmente contestabile che, una volta che il servizio era illegittimamente impedito, mediante ostacoli alla richiesta portabilità, si realizzava in danno dell’avvocato Tiziox una privazione che non poteva non avere riflessi economicamente negativi sul suo normale ambito di operatività.
E’ infatti notorio che le utenze telefoniche fisse sono ad oggi quelle di maggiore facile raggiungibilità da parte di potenziali o attuali clienti (consultazione elenco abbonati) nonché quelle che meglio di ogni altra consentono di avvalersi di tecniche di telecomunicazione alternative (Internet, e-mail, fax) ormai sempre più diffuse nelle prassi commerciali di paesi moderni.
Sicchè, un professionista che venga privato bruscamente e per un considerevole lasso di tempo della propria postazione telefonica fissa, riceve nella nostra realtà socio-economica, quanto meno su di un piano di verosimiglianza, un danno patrimoniale significativo, sol che si considerino le maggiori difficoltà di gestione dei propri affari e la perdita di occasioni commerciali potenzialmente favorevoli che ne conseguono.
Non solo.
Il pregiudizio in parola, di connotazione eminentemente economica, assumeva i caratteri dell’irreparabilità rilevante ex art. 700 c.p.c., tanto da giustificare un pronto e immediato intervento cautelare, in quanto ivi venivano in rilievo, oltre che interessi patrimoniali del ricorrente, anche sue posizioni soggettive di carattere assoluto, soprattutto concernenti la sfera personale dell’interessato.
Tali caratteri, invero, erano rinvenibili nella disponibilità di una linea telefonica fissa, atteso che oggi tale strumento di comunicazione risulta indispensabile, né è agevolmente sostituibile, anche e soprattutto sotto il profilo del mantenimento della qualità delle relazioni sociali di ciascun individuo, costituendo un tramite imprescindibile per la normale esplicazione della personalità nell’ambito delle ordinarie abitudini di vita.
E queste ultime, a ben vedere, risulterebbero fortemente compromesse dalla mancanza di un collegamento che non è più solo capace di mettere in contatto due persone ( telefono ordinario di un tempo), ma pone in relazione ogni consociato con entità difficilmente confinabili e definibili, perché essa possono essere rappresentate da molteplicità di persone (Messanger, E-mail), fonti di conoscenza (siti Web, banche dati, ecc..) o, ancora, ulteriori terminali di comunicazione (Fax, videotelefono, ecc….).
Peraltro, una tale ampia valenza esistenziale di ogni linea telefonica fissa risulta confermata dallo stesso Codice delle comunicazioni elettroniche, d.lgs. n. 259/2003, che, all’art. 54 , dispone che: «Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente comma». Con ciò precisandosi quindi il contenuto del diritto attribuito agli utenti, con la previsione secondo cui: «La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T, e deve essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet».
Dal che risulta evidente che ormai la postazione telefonica fissa non è più strumentale al solo utilizzo del classico apparecchio telefonico, ma costituisce la premessa per operare collegamenti diversi e multiformi, volti ad utilizzare strumenti di comunicazione sempre più complessi ed articolati.

Ancora.
Ad attribuire un ulteriore profilo meta-patrimoniale al pregiudizio in parola, valeva poi la considerazione che la mancanza di un filtro telefonico attuato da una normale segreteria di studio, unitamente alla impossibilità di rispondere quando il professionista era impegnato fuori studio, integravano ulteriore lesione all’immagine ed alla funzionalità della attività del ricorrente all’esterno.
E la stessa appariva di difficile reintegra economica.
Da ultimo.
Quand’anche non volesse valorizzarsi gli aspetti menzionati, la situazione denunciata sarebbe stata connotata comunque da obiettiva irreparabilità anche per la perdita di clientela che poteva derivare al Tiziox per mancato uso del telefono, sì da conseguirne un pregiudizio al suo avviamento commerciale in uno alla potenzialità espansiva della sua attività autonoma: laddove danni di tale genere, essendo assai difficilmente dimostrabili e quantificabili ex post, risulterebbero già solo per questo “irreparabili”, siccome potenzialmente insuscettibili di venire adeguatamente ristorati una volta che si fossero compiutamente prodotti.
.
Per cui, in definitiva, tenuto conto della normativa regolamentare operante in materia e della irreparabilità del danno, dovrà ordinarsi alla Telecom s.p.a. di mettere in atto tutte le procedure previste dall’Autorità Garante per le Telecomunicazioni al fine di consentire a Tiziox Xxxx di trasmigrare all’operatore Fastweb con portabilità del numero 081…...
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo.

P.Q.M.

visti gli art. 700, 669 sexies e 669 octies c.p.c.;
ogni altra contraria deduzione o richiesta allo stato rigettata,
- Ordina a Telecom Italia s.p.a. di non ostacolare in alcun modo e di mettere in atto tutte le procedure previste dall’Autorità Garante per le Telecomunicazioni al fine di consentire a Tiziox Xxxx di trasmigrare all’operatore Fastweb con portabilità del suo numero 081….;
- Condanna la Telecom s.p.a. a rimborsare a Tiziox Xxxx le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.760,00, di cui € 940,00 per diritti, il residuo per spese ed onorari, oltre rimborso spese generali al 12,50%, IVA e contr. cassa prev. avv. come per legge.
Nola , 4.11.2008
Il Giudice
Dott. Alfonso Scermino

24/10/08

Giudice di Pace di Marigliano, sentenza del 24 ottobre 2008



Vacanza rovinata - Risarcimento danni

PRENOTAZIONE DI PACCHETTO TURISTICO SU SITO INTERNET – NEL VILLAGGIO PESSIME CONDIZIONI IGIENICHE – MALORI - ABBANDONO STRUTTURA TURISTICA – DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DANNI (DANNO PATRIMONIALE ED EXTRAPATRIMONIALE) - RESPONSABILITA’ DEL TOUR OPERATOR

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARIGLIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Giuseppe Esposito Alaia ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2033/08 del Ruolo Generale, trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.08 e vertente

TRA

Meviox, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione dall’avv. … ed elettivamente domiciliato, per questo atto, in … presso lo studio dell’Avv. … -attore-

CONTRO

KKKKK S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, …., rappresentata e difesa dagli Avv.ti … e … ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in …, giusta procura in calce all’atto di citazione notificato –convenuta-

Oggetto: risarcimento danni da vacanza rovinata.
Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore esponeva che, nel periodo dal 08.07.07 al 22.07.07, prenotava sul sito internet della convenuta società, un soggiorno per quattro persone con pensione completa a buffet ed acqua e vino ai pasti, presso il Villaggio XXXX sito nel Comune di Zzzz (CZ).
Parte attrice deduceva che, durante tale soggiorno turistico, accusava una serie di malori di tipo gastrointestinale, causati dalle pessime condizioni igienico-sanitarie della struttura sia ristorativa che ricettiva, tali da costringere la stessa a ricorrere all’intervento della locale guardia medica, oltrechè ad abbandonare la struttura turistica a causa della situazione di malessere psicofisico in cui versava; chiedeva, pertanto, che venisse condannata la convenuta società KKKKK S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., previa dichiarazione di risoluzione del contratto di viaggio per grave inadempimento della stessa, al risarcimento di tutti i danni da vacanza rovinata, patrimoniali e morali, subiti dall’istante da quantificarsi in corso di causa e nei limiti di € 2.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Chiedeva, altresì, che la stessa fosse condannata al pagamento di spese e competenze di causa con attribuzione.
Si costituiva in giudizio a mezzo dei suoi procuratori, in sede di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, la convenuta società eccependo l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’improponibilità della domanda attorea.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Nel riportarsi a tutti i propri atti di causa, i procuratori delle parti concludevano così come da verbale di causa del 24.10.08.
Il Giudice, sulla base della documentazione prodotta nonché delle conclusioni sopra trascritte, assegnava la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, la domanda risulta proponibile ed ammissibile, sussistendo, nella fattispecie, i presupposti processuali e le condizioni dell’azione.
Non si controverte in merito alla legitimatio ad causam, resta, pertanto, superata la prova sulla legittimazione attiva e passiva così come dimostrano le ricevute di prenotazione e di pagamento in atti.
Nel merito la domanda è fondata, in quanto, occorre rilevare che l’organizzazione di viaggi e vacanze da parte di un tour operator è un tipo di rapporto atipico che ha però trovato ora una organica collocazione dapprima in sede comunitaria con la direttiva del Consiglio del 13 giugno del 1990 n. 90/314/Cee, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, trasfusa poi in sede nazionale nel Dlgs 17 marzo 1995 n. 111. Naturalmente per far valere la responsabilità del tour operator occorre che il viaggio sia incasellato entro le strette e ben delimitate indicazioni recate dal Dlgs. 111/1995, ovvero le vacanze e i circuiti “tutto compreso” devono, innanzitutto risultare dalla prefissata combinazione di almeno due elementi: venduti ed offerti ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendersi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio. A maggiore tutela del fruitore del servizio, il secondo comma dell’art. 2 del Dlgs 111/1995 precisa che la fatturazione separata degli elementi di uno stesso “pacchetto turistico” non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del decreto. Ciò evidentemente ad evitare che col frazionamento della fatturazione si venga a camuffare l’unitarietà sostanziale del rapporto e a sottrarsi così alla responsabilità nei confronti del consumatore.
Ad abundantiam, va poi ribadito che, a norma del comma 1 dell’art. 14 del Dlgs. 111/1995, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Pertanto, al consumatore basterà dimostrare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni concordate – oltre naturalmente la sussistenza del danno subito – mentre sarà il tour operator, per sfuggire alle proprie responsabilità, a dover fornire la prova dell’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Va, altresì incluso nella responsabilità dell’organizzatore e del venditore tutto quanto accaduto per fatti di prestatori di servizio di cui costoro si siano avvalsi, e comunque incombe ad essi la prova del carattere imprevedibile o inevitabile dell’evento, ovvero del caso fortuito o della forza maggiore che deve essere fornita da chi deduce il fatto che esimerebbe da responsabilità.
Ebbene, tali ultime argomentazioni hanno trovato pieno riscontro nella prova espletata.
Infatti la deposizione del teste di parte attrice è risultata attendibile. La teste escussa, la Sig.ra Tiziax, ha affermato che, in occasione di una visita al cognato nel villaggio turistico XXXX, constatava le condizioni igieniche e sanitarie disastrose, stante la presenza di “cibi adulterati sui banconi del self-service, nonché mosche ed insetti di vario genere che circolavano liberamente sulle pietanze”. Precisava, poi, che il cognato accusava dei malori di tipo gastrointestinale, tali da rendere necessario il trasporto alla locale guardia medica. La teste, inoltre, affermava che il cognato, unitamente ad altri vacanzieri, sporgevano denunzia presso la locale stazione dei carabinieri e che, poco dopo, lo stesso abbandonava la struttura turistica, sebbene prima della scadenza del soggiorno prenotato, per evitare ulteriori disagi per sè e per i suoi familiari.
Tali ultime risultanze processuali sono ulteriormente suffragate dalla denuncia sporta dai malcapitati vacanzieri, tra cui l’istante, presso la locale stazione dei Carabinieri, oltrechè dall’articolo del quotidiano “Catanzaro”da cui si evince anche l’intervento degli specialisti del Nucleo Anti Sofisticazioni.
In merito al riconoscimento dei danni patrimoniali e non patiti dall’istante, va rilevato che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 12 marzo 2002, ha, nell’ottica di predisporre un pieno riconoscimento del danno patito dal consumatore in occasione di una vacanza rovinata, affermato che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale, oltrechè patrimoniale, derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio turistico “tutto compreso”.
In ordine alla quantificazione del danno patrimoniale subito dall’istante risultano prodotte in atti ricevute pari ad € 1.767,00; per quanto riguarda il danno da vacanza rovinata, ovvero il danno extrapatrimoniale, alcuna giurisprudenza di merito ha ritenuto di poter estendere l’ulteriore tipologia di danno, denominato esistenziale o edonistico a traversie nelle quali viene comunque sacrificata una posizione soggettiva, uno status, senza danni economici concreti, ma con vivo disagio. Potrebbe essere appunto il caso della vacanza andata in fumo in conseguenza della mala gestio da parte del tour operator, cosicché le ferie da tempo sognate e pianificate si risolvono in inutili attese agli aeroporti e così via: quand’anche la parte strettamente economica venga regolata, resta il fatto che bisogna dare addio alle ferie non godute, o comunque malamente sfruttare. Si rileva che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 12 marzo 2002, ha, nell’ottica di predisporre un pieno riconoscimento del danno patito dal consumatore in occasione di una vacanza rovinata, affermato che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale, oltrechè patrimoniale, derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio turistico “tutto compreso”.
Poiché il secondo comma dell’art. 113 c.p.c. stabilisce che sono sottratte al giudizio di equità le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 del c.c. , ossia mediante moduli o formulari: forma questa da seguire e comunque usuale per la conclusione del contratto avente ad oggetto “il pacchetto turistico”, questo Giudicante ritiene di quantificare il danno patrimoniale in € 1.767,00 e quello extrapatrimoniale in € 700,00 per un totale di € 2.467,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Pertanto la convenuta va condannata al pagamento della somma complessiva di € 2.467,00 in favore dell'attore, oltre le spese di lite per il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni da vacanza rovinata proposta da Meviox così provvede:
1 – dichiara la esclusiva responsabilità della convenuta società KKKKK S.p.A. nella causazione dei danni subiti dall’istante;
2 - dichiara la risoluzione del contratto di viaggio per grave inadempimento della convenuta società KKKKK S.p.A.
3 – per l’effetto, condanna la convenuta società KKKKK S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 2.467,00 per i danni patrimoniali e non sofferti dall'istante, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3 – condanna la convenuta società KKKKK S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessive € 2.000,00, di cui € 400,00 per spese, € 600,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, oltre il 12,50% per le spese generali nonché I.V.A. e C.P.A come per legge, con distrazione alla procuratrice avv. … dichiaratasi anticipataria;
5 - dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c..
Così deciso in Marigliano, li 24.10.08
Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Esposito Alaia

21/10/08

GdP Catanzaro, sent. 21.10.08

Giudice di Pace
Catanzaro
Sentenza 21 ottobre 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Catanzaro, dottor Francesco LECCE,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 2303/2008 R.G. promossa
DA
Nunnari Concetta, avvocato, rapp.ta e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c., elett.te dom.ta presso il suo studio in Catanzaro al vico II c.so Mazzini, n° 2;

ATTRICE

CONTRO

Wind Telecomunicazioni S.p.A., in p. del l. rapp.te p.t., corrente in Roma, rapp.ta e difesa in virtù di procura a margine della comparsa difensiva dall’avv. Antonio Esposito del foro di Napoli, elett.te dom.ta presso lo studio dell’avv. Daniela Iannuzzi in Catanzaro alla via Milano n° 15/bis.

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni.
LE PARTI
hanno precisato le conclusioni all’udienza del 17.10.2008 che qui si abbiano per ripetute e trascritte.
IL FATTO
Con prosa di citazione, notificata con le rituali formule, Nunnari Concetta ha chiamato in giudizio l’antagonista come sopra affinché venisse condannata alla riparazione o sostituzione di un telefono cellulare precedentemente acquistato, causa una turbativa di natura meccanica che inibiva l’apertura e la chiusura dell’apparecchio. Ha chiesto, altresì, la condanna della Wind Telecomunicazioni S.p.A. (in prosieguo solo Wind per brevità) al pagamento di € 400,00, o ad altra ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e morali. Vittoria delle spese di lite. La Wind, costituitasi in giudizio, ha decisamente contestato gli avversi intendimenti poiché infondati in fatto ed in diritto. Preliminarmente ha spiegato: 1) l’incompetenza ratione loci di questo Ufficio in favore dello stesso Ufficio di Roma; 2) l’improponibilità e l’improcedibilità della domanda in mancanza del tentativo obbligatorio di conciliazione, giusta la delibera n° 182/02 Cons. dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 3) la nullità del libello introduttivo ex art. 164 c.p.c., per carenza dei motivi ex art. 163 nn° 3-4 c.p.c. Consequenziali statuizioni in ordine alle spese di procedura. La natura della causa ha esatto una semplice istruzione per tabulas, senza ulteriori conforti di natura probatoria. Le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del 17.10.2008 e, nella circostanza, l’Ufficio ha trattenuto la causa in decisione.
LA MOTIVAZIONE
Vengono all’esame del Giudice le questioni preliminari rappresentate dalla convenuta Wind. Il decidente Ufficio è competente ratione loci a conoscere del caso de quo in quanto il contratto di telefonia mobile è stato stipulato per uso privato e non per uso affari. In proposito v. art. 21 D.P.R. n° 641/1972 e Risoluzione n° 44/E del 12.02.2008 dell’Agenzia delle Entrate dai quali emergono due differenti scaglioni della tassa di concessione governativa: € 5,16 per utenza residenziale ed € 12,91 per utenza affari. Tra l’altro nel caso de quo, la Wind applica in bolletta il primo scaglione riconoscendo così un servizio di telefonia mobile per uso privato (v. in proposito fattura Wind n° 2008T000936442 del 17.07.2008 prodotta agli atti dall’attrice). Trova così qui albergo l’applicazione dell’art. 63 D. Lgs. n° 206/2005 c.d. Codice del Consumo e non la norma generale di cui all’art 19 c.p.c., per come, invece, sostenuto dalla Wind nella propria letteratura difensiva. Ancora, appare estranea l’eccepita improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per non aver esperito ella attrice il tentativo obbligatorio di conciliazione giusta la Delibera n° 182/02 Cons. dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, organismo istituito con L. n° 241/1997. L’attrice non lamenta vizi da imputare a servizi di telecomunicazione (promozioni, offerte, piano tariffario, servizi ADSL non richiesti ecc.), bensì rappresenta un difetto genetico di uno strumento di telefonia mobile con conseguente inibizione di un suo corretto utilizzo, per come dichiarato, tra l’altro, nelle schede di lavorazione dalla Phone Box S.r.L. corrente in Parma (v. in atti di parte attrice). Poiché il bene acquistato presenta un vizio sorto anche in seguito al momento della consegna, il consumatore acquirente ha titolo per rivolgersi direttamente al venditore per ottenere uno dei rimedi previsti dalla legge, in virtù delle garanzie legali di cui al D. Lgs. n° 206/2005 “Codice del Consumo” (artt. 128 e ss.). In ordine ad una eventuale nullità dell’atto di citazione ex art. 164 c.p.c., per carenza dei motivi ex art. 163 nn° 3-4 c.p.c., il Giudice osserva quanto segue: dall’intera letteratura di libello la vicenda viene descritta con sufficiente dettaglio e circa il petitum, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, non è necessario l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che esso sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo che compete al Giudice nell’interpretazione della domanda (in linea con Cass. nn° 3911/2001, 7448/2001 ed ex plurimis). In definitiva, esaminando partitamente le divergenti argomentazioni l’Ufficio non ravvisa la segnalata nullità della domanda (v. comparsa Wind). Prova ne è come la parte convenuta abbia disatteso energicamente le avverse ragioni con una copiosa letteratura di comparsa confermando a pieno la comprensione del contenuto dell’atto di citazione. Queste prassi generano nel Giudicante la convinzione che si turbi e si ritardi il corso della lite per mezzo di domande non utili e non pertinenti al fine primario della causa in corso. Tra l’altro nel procedimento innanzi al Giudice di Pace il contenuto della domanda è notevolmente semplificato (v. art. 318 c.p.c.) rispetto a quanto richiesto dall’art. 163 c.p.c. per la citazione da proporsi avanti il Tribunale. Nel merito la domanda è sufficientemente provata con la sola istruzione per tabulas e, pertanto, la Wind è tenuta a soddisfare le legittime pretese di libello ex artt. 130 e 132 del Codice del Consumo. Ne deriva come la domanda promossa da Nunnari Concetta sia meritevole di accoglimento con conseguente riconoscimento di risarcimento del solo danno patrimoniale, atteso come un telefono cellulare rivesta carattere indispensabile nell’odierna vita di relazione. Per quanto fin qui argomentato non vi è altro in atti in grado di contraddire una tale prospettazione maturata nel corso del giudizio. Circa il quantum richiesto, in atti non vi è prova di un esatto dato aritmetico e, di conseguenza, stante la difficoltà per questo Ufficio di quantificare i danni lamentati, si applica il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ. in virtù di quel potere riconosciuto al Giudice dall’art. 115 c.p.c., diversamente dal potere di decidere secondo equità ex art. 114 c.p.c. In altre parole, l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto, caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa (in linea con Cass. n° 16202/2002). Per l’effetto, la natura della vicenda consente all’Ufficio di ridimensionare la pretesa di libello, appalesandosi spropositata nel suo ammontare. I danni sono perciò quantificati come in dispositivo; concedibili interessi; le spese seguono la soccombenza.
IL DISPOSITIVO
Il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe così provvede: 1) Accoglie la domanda promossa da Nunnari Concetta nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., in p. del l. rapp.te p.t., corrente in Roma; 2) Per l’effetto, ordina a Wind Telecomunicazioni S.p.A., in p. del l. rapp.te p.t., corrente in Roma la riparazione o sostituzione del telefono cellulare LG I – Mode LG 3431 I; 3) Condanna la società convenuta al pagamento della somma di € 200,00 in favore dell’attrice, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi; 4) Condanna la società convenuta al pagamento delle competenze di giudizio che liquida in € 300,00 di cui € 30,00 per esborsi, € 160,00 per diritti, e 110,00 per onorari, oltre alle dovute occorrende ope legis.
Così deciso in Catanzaro il 21.10.2008.
IL GIUDICE DI PACE
Dott. Francesco LECCE

Corte dei conti, sez. giurisdiz. Marche - sent. n. 380/08


SENT. N. 380/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER LE MARCHE


nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica Cons. Giuseppe De Rosa ha pronunciato, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2008 con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Maria Pia Acquabona, la seguente


SENTENZA


sul ricorso iscritto al n. 20644/PC del registro di Segreteria presentato il 24 aprile 2008 dai Sig.ri:
...omissis.

tutti elettivamente domiciliati ad Ascoli Piceno in strada Provinciale Mezzina 043, Località Villa S. Antonio s.n.c., presso lo Studio dell’Avvocato Diego Silvestri dal quale sono rappresentati e difesi.
Nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione e dell’INPDAP, per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del 18% dell’ex voce retributiva “indennità integrativa speciale”.
UDITI, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2008, l’Avvocato Diego Silvestri per i ricorrenti, il Funzionario Giovani Capomagi per l’Amministrazione scolastica e la Dott.ssa Angela Grosso per l’INPDAP.


FATTO


Con il ricorso all’esame, i ricorrenti - già dirigenti scolastici, cessati dal servizio dal 1° settembre 2002 al 1° settembre 2007 - impugnavano i propri provvedimenti di liquidazione dei trattamenti pensionistici nella parte in cui non veniva computata la maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 15 della legge n. 177 del 1976 all’intera voce “stipendio tabellare”, comprensiva quindi della “ex voce retributiva indennità integrativa speciale (I.I.S.)”, come risultante dall’applicazione dei CC.NN.LL. area V Dirigenza scolastica del 1° marzo 2002 e dell’11 aprile 2006 (CC.NN.LL. allegati al ricorso).
Nella sede giurisdizionale si allegava e comprovava che:
- tutti i ricorrenti venivano collocati in pensione col sistema retributivo;
- il trattamento di quiescenza veniva determinato ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 503 del 1992;
- la c.d. quota A della pensione veniva calcolata senza la maggiorazione della quota relativa alla I.I.S. (rif.: note allegate dell’Amministrazione scolastica di risposta a quella cumulativa in data 7 gennaio 2008, con la quale gli interessati domandavano di conoscere natura e misura delle voci maggiorate del 18%), nonostante questa risultasse conglobata nello stipendio tabellare annuo lordo a decorrere dal 31 dicembre 2001 (rif.: articolo 40, comma 3, del CCNL 1° marzo 2002, Area V Dirigenza Scolastica).
Nel merito, la difesa dei ricorrenti sosteneva che dall’esame del combinato disposto degli articoli 37 e 40, comma 3, del CCNL del 1° marzo 2002 si evinceva chiaramente che a decorrere dal 31 dicembre 2001 lo stipendio annuo lordo era determinato in euro 36.151,98. Ciò per l’effetto: dell’incremento di cui all’articolo 40, comma 1; del conglobamento nella voce stipendio dell’importo di cui all’articolo 40, comma 2 nonché del conglobamento, sempre nello stipendio tabellare, dell’intero importo dell’indennità integrativa speciale.
Al riguardo si affermava che, a decorrere dalla predetta data, l’indennità integrativa speciale cessava di esistere come voce retributiva autonoma. Piena conferma di ciò, si sosteneva, poteva trarsi dal secondo contratto collettivo relativo alla dirigenza scolastica (CCNL relativo al periodo 2002-2005, sottoscritto l’11 aprile 2006 e con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2002), non elencante più l’I.I.S. tra le voci componenti la struttura della retribuzione dei Dirigenti scolastici.
Motivo della mancata maggiorazione del 18%, quindi, si affermava discendere dall’utilizzo d’un sistema informatico, da parte dell’INPDAP, non considerante la novità introdotta dai contratti collettivi (rif.: Informativa INPDP n. 21 del 14 aprile 2003: “(….). Dal punto di vista operativo si segnala in ogni caso che nel supporto magnetico del M.I.U.R. le voci che compongono lo stipendio tabellare sono indicate separatamente ed il pacchetto applicativo acquisisce tali dati con la medesima modalità (quindi con l’i.i.s. separata dalla voce stipendiale). Pertanto, la procedura S7 provvede a maggiorare automaticamente la base pensionabile escludendo l’indennità integrativa speciale”).
Al riguardo, si ribadiva che la materia del contendere non era l’I.I.S., né la maggiorazione del 18% di tale indennità, bensì il giusto diritto dei ricorrenti ad aver maggiorato del 18% l’intero stipendio tabellare, vale a dire “senza scorporazione dell’I.I.S.”.
Nel merito si annotava che l’articolo 40, comma 3, del CCNL del periodo 2002-2006, nel realizzare il conglobamento nella voce stipendio dell’importo dell’indennità integrativa speciale, non poneva alcuna limitazione circa la computabilità dell’indennità stessa ai fini della maggiorazione del 18% e, sul punto, si affermava che la ex voce I.I.S. doveva essere maggiorata in quanto giuridicamente ed economicamente “stipendio tabellare”.
In particolare, si sosteneva che la fattispecie andava riguardata prescindendo dalla normativa pensionistica in materia di I.I.S. (articolo 15 della legge n. 177 del 1976), dovendosi fare riferimento esclusivamente alle norme relative al trattamento economico, affidato alla contrattazione collettiva di comparto. Dal conglobamento, quindi, conseguiva che ogni qualsivoglia richiamo ai disposti degli articoli 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e 15 della legge n. 177 del 1976, in punto d’indennità ed emolumenti accessori, doveva valutarsi del tutto inconferente, poiché costringente l’interprete a ritenere l’I.I.S. una voce retributiva a sé stante e tuttora vigente, laddove una corretta interpretazione dei CC.NN.LL. portava ad affermare la “scomparsa giuridica” dell’I.I.S. medesima in quanto confluita, a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, nella voce “stipendio tabellare”.
A sostegno si richiamava:
- la deliberazione n. 2/2004/P del 26 febbraio 2004 resa, con riferimento ad altra disciplina contrattuale (CCNL Area I, Dirigenza comparto Ministeri, quadriennio 1998-2001 parte normativa e biennio economico 1998-1999), dalla Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, nel cui ambito la Sezione rilevava: “ … dalla lettura combinata dei commi 3 e 4 dell’articolo 38 CCNL 5 aprile 2001 non è dato ricavare che l’indennità integrativa speciale sia stata conglobata nello stipendio - la qualcosa avrebbe senz’altro reso riferibile all’emolumento l’aumento del 18% - bensì nel trattamento economico fondamentale, indistintamente considerato”;
- la deliberazione n. 6/2005/P della medesima Sezione centrale di controllo, che relativamente al decreto d’un altro Dirigente ministeriale (Dirigente di prima fascia del M.I.U.R.), ribadiva quanto già espresso nella precitata deliberazione n. 2 del 2004.
Si constatava dunque che, diversamente dai casi concreti esaminati dalla Sezione del controllo, ma nel senso dalla medesima precisato, dalla lettura combinata degli articoli 37 e 40 del CCNL del 1° marzo 2002 e degli articoli 52, 53 e 54 del CCNL dell’11 aprile 2006, per Area V della Dirigenza scolastica, risultava che il conglobamento dell’I.I.S., nello stipendio tabellare veniva invece attuato.
Ulteriormente, si annotava:
- dal 1° gennaio 2002 spariva dai cedolini stipendiali dei Dirigenti scolastici la voce I.I.S.;
- conseguentemente, venivano operate le ritenute in conto entrate Tesoro sull’importo maggiorato del 18% concernente l’intero stipendio tabellare dei medesimi, comprensivo dunque dell’ex I.I.S. .
Il ricorso concludeva per il riconoscimento dell’invocato diritto nonché per la condanna dei convenuti al pagamento dei ratei spettanti, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge, fino al soddisfo.
Con memoria depositata il 2 luglio 2008 si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica allegando che l’INPDAP, con informativa n. 27 dell’11 marzo 2002, richiamava che per tutte le tipologie di collocamento a riposo del personale del comparto Scuola l’Istituto avrebbe provveduto sia alla determinazione dell’ammontare del trattamento di quiescenza che al relativo pagamento, sulla base del prospetto dati fornito dall’Ufficio scolastico provinciale competente, contenente le notizie fondamentali per la determinazione dell’importo della pensione e la documentazione prescritta. Nel predetto prospetto dati, gli elementi retributivi venivano espressi in dodici mensilità ed indicati senza alcuna maggiorazione.
Con nota in data 10 settembre 2008, quindi, l’Amministrazione scolastica depositava tutti i prospetti concernenti i ricorrenti.
Con memoria depositata il 7 ottobre 2008, la difesa dei ricorrenti richiamava le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione di controllo, n. 2 del 2004 e n. 6 del 2005 ed al riguardo precisava:
- i CC.NN.LL. disponevano liberamente la struttura della retribuzione in forza dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- una volta individuate le voci della struttura retributiva, ciascuna di esse seguiva le disposizioni di legge sulla materia previdenziale e/o contributiva di riferimento, nel momento della collocazione in pensione del lavoratore;
- i ricorrenti domandavano la maggiorazione del 18% dello stipendio tabellare e non dell’I.I.S., voce conglobata non più esistente, sostanzialmente risultando dunque inconferente, sulla tematica, l’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 disponente: “Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”;
- la trasformazione dell’I.I.S. in stipendio, nella sostanza, trovava un precedente nel disposto dell’articolo 15 del d.P.R. n. 494 del 1987, mediante il quale una parte dell’indennità in argomento, lire 1.081.000=, veniva specificamente “conglobata”, ovvero trasformata in stipendio, senza sollevazione di qualsivoglia eccezione in merito alla valutazione ed alla conseguente attribuzione dell’incremento del 18% previsto dall’articolo 15 della legge n. 177 del 1976; ciò si sosteneva contraddire l’affermazione dell’INPDAP secondo cui “permane immodificabile la struttura della base pensionabile stabilita da specifiche disposizioni di legge anche qualora, in sede contrattuale, un emolumento venga conglobato in una diversa voce retributiva” (rif.: nota INPDAP 30 aprile 2004, 27, allegata al ricorso);
- forviante risultava il riferimento alla natura e provenienza degli emolumenti conglobati nello stipendio tabellare, poiché costringente l’interprete ad esaminare ogni singolo conglobamento deciso dalle parti; in base a questa verifica si sarebbe dovuta conservare “memoria storica” della provenienza di ogni singolo emolumento conglobato nello stipendio a far data dal 1976 (entrata in vigore della legge n. 177), fatto mai avvenuto in quanto decisiva al riguardo risultava unicamente la voce d’approdo dell’emolumento conglobato;
- ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del CCNL Area V del 1° marzo 2002 veniva altresì conglobato nello stipendio l’importo di euro 1.105,22 proveniente dalla voce ex indennità di direzione, con contestuale riduzione in via permanente delle risorse previste dal successivo articolo 42 per la retribuzione di posizione e di risultato; ordunque, nonostante dette voci non risultassero maggiorabili in via autonoma, l’importo conglobato di euro 1.105,22 non soffriva della relativa provenienza, in quanto a tutti gli effetti ritenuto “stipendio” e, come tale, veniva incrementato del 18%;
- doveva escludersi ogni rilevanza delle pregresse disposizioni fondate sul presupposto dell’autonomia della voce retributiva conglobata, come chiarito da giurisprudenza del Giudice del lavoro, secondo il quale - per l’ex personale direttivo della scuola, inquadrato nella dirigenza scolastica - la I.I.S. non faceva più parte della struttura della retribuzione ed aveva perduto la sua originaria funzione previdenziale (di adeguamento del costo della vita) (rif.: Tribunale di Roma, 22 luglio 2008 n. 13424; all. n. 31 alla memoria);
- il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota 30 giugno 2003 (all. n. 32 alla memoria), sosteneva che nei contratti concernenti l’Area della Dirigenza l’I.I.S. non veniva dichiarata pensionabile, bensì veniva assorbita nella voce “stipendio”, da ciò discendendo che il richiamo all’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 risultava del tutto inconferente, laddove una corretta interpretazione degli Accordi doveva considerare l’I.I.S “scomparsa dal mondo giuridico per confluire nella voce stipendio”, con valutazione successiva ai fini pensionistici in termini di mera conseguenza obbligatoria e non già di risultato diretto concernente una diversa valutazione, ai fini pensionistici, dell’indennità medesima;
- la contrattazione collettiva costituiva “metodo di disciplina” del rapporto di pubblico impiego, devolvendosi alla medesima la competenza, anche particolare, di spostare risorse dal trattamento di posizione a quello tabellare, oppure di determinare nuovi livelli dello stipendio tabellare, anche tramite il conglobamento di voci retributive preesistenti (rif: Corte costituzionale n. 314 del 2003);
- ogni contratto collettivo rivestiva valenza giuridica propria (rif.: Cass. 5 maggio 2005, n. 9342): non risultava quindi applicabile analogicamente ai Dirigenti scolastici quanto preveduto in altro contratto collettivo; ciò si sosteneva con riferimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003 riguardante il Contratto del personale non Dirigente del comparto Ministeri 1998-2001, secondo cui: “la quota di i.i.s. conglobata nello stipendio non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge n. 335 del 1995” (articolo 21, comma 3);
- la stessa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003 confermava che, in mancanza di apposita clausola (segnatamente, quella inserita per volontà contrattuale nell’Accordo del personale non Dirigente del comparto Ministeri), il conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio tabellare modificava la base di calcolo ai fini della base pensionabile;
- in sede di contrattazione collettiva, a seguito dell’attribuzione della qualifica dirigenziale ai Capi d’Istituto, le parti contraenti avevano voluto adeguare - per l’importo comune di euro 36.151,98 - lo stipendio tabellare della nuova Dirigenza scolastica a quello dei Dirigenti Ministeriali di seconda fascia dell’Area I, concorrendo pertanto l’I.I.S. a formare lo stipendio tabellare per la configurazione delle nuove funzioni dirigenziali: si trattava d’un nuovo ruolo, con nuove funzioni e responsabilità, cui doveva corrispondere un nuovo trattamento economico allo scopo di adeguare lo stipendio tabellare alla mutata qualifica professionale;
- nella riunione del 6 dicembre 2006 tra il M.P.I. e il Sindacato Associazione Nazionale Dirigenti e Alte professionalità della Scuola, l’Amministrazione produceva un nuovo prospetto per il trattamento di pensione individuante la struttura retributiva dei dirigenti, per le quote A e B, e nel quale rimaneva incongruamente l'evidenziazione dell'importo della indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2005, mentre l'eliminazione della voce relativa all'I.I.S. e l'effettivo conglobamento della stessa nello stipendio venivano disposti solo a partire dall’11 aprile del 2006 (data di stipula del secondo CCNL); in detta riunione le OO.SS. dell'Area V domandavano all'Amministrazione di retrocedere l'applicazione di tale disposizione quanto meno al 1° gennaio 2002, data di decorrenza giuridica ed economica del nuovo CCNL siglato il 11 aprile 2006, considerato che, a partire dal 2002: nei cedolini stipendiali dei dirigenti spariva la voce I.I.S.; venivano operate le ritenute sul 118% dell'intero stipendio tabellare. Al riguardo le OO.SS. prospettavano le seguenti conseguenze: penalizzazione dei dirigenti collocati in pensione a partire dal 1° gennaio 2002 (anche il CCNL 1° marzo 2002, prevedeva il conglobamento dell'indennità integrativa e pertanto la disposizione andava applicata anche ai pensionati del 2002); penalizzazione dei dirigenti che si apprestavano ad andare in pensione relativamente al calcolo sia della quota A che della quota B. Inoltre, sempre per evitare penalizzazioni, secondo le OO.SS., occorreva individuare tutte le voci retributive (stipendio ed indennità) percepite prima dell'ingresso nella Dirigenza. L'Amministrazione si riservava di apportare le opportune correzioni e di discutere con le OO.SS. il nuovo modello prima di inoltrarlo all'INPDAP. Nella successiva riunione del 6 febbraio 2007, tuttavia, l’Amministrazione rimaneva ferma nella decisione che la scomparsa dell’I.I.S., come voce stipendiale a se stante, decorreva dall’11 aprile 2006, data di sottoscrizione del secondo CCNL. Quindi, solo da allora veniva riconosciuta la modifica la base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18%. Al riguardo, la delegazione sindacale ribadiva che la decorrenza giuridica ed economica del secondo contratto era il 1° gennaio 2002, per cui almeno da tale data doveva essere presa in considerazione la nuova base pensionabile, fermo restando che già nel primo CCNL, con decorrenza 1° gennaio 2001, l’I.I.S. veniva conglobata nello stipendio tabellare. Tutto ciò si asseriva dimostrare che il Ministero della Pubblica Istruzione considerava indefettibile la posizione dell’ARAN e dell’INPDAP e pertanto assumeva - sul tavolo del confronto negoziale - un atteggiamento di apertura rispetto alle richieste delle parti sindacali che avevano sottoscritto gli Accordi;
- a seguito della conclusione dei contratti dell’Area V della Dirigenza scolastica in argomento - non oggetto di alcun rilievo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della P.I. - tutti i Dirigenti regolarmente avevano versato e continuavano a versare le ritenute in conto entrate del Ministero del Tesoro sul 118% dell’intero stipendio tabellare, oramai conglobato e giuridicamente indistinto. Sul punto la memoria si soffermava con ampia e articolata dimostrazione, tesa a confutare quanto dall’INPDAP sostenuto nella Circolare n. 27 del 30 aprile 2004: “Si precisa che le norme contrattuali hanno modificato la struttura della retribuzione, senza peraltro prevedere, per i dirigenti ai quali si applica la normativa pensionistica in oggetto, alcuna quantificazione dei maggiori oneri connessi all’applicazione del 18% sull’incremento di stipendio derivante dal conglobamento dell’i.i.s.”;
- l’avvenuto versamento delle ritenute in conto entrate Tesoro denegava ogni rilievo alle norme sulle quali si fondava l’erroneo presupposto dell’autonomia della voce retributiva, in primis la legge n. 724 del 1994 che escludeva espressamente dalla retribuzione imponibile la I.I.S. (articolo 15, comma 1); per contro, si sosteneva, proprio la legge n. 724 del 1994 dimostrava il fondamento della pretesa dei ricorrenti in quanto, ai sensi dell’articolo 15, commi 1 e 3, lo stipendio tabellare (comprensivo della ex voce I.I.S.) risultava figurativamente aumentato della quota di maggiorazione del 18%.
La memoria dei ricorrenti, da ultimo, insisteva per l’accoglimento del ricorso e, in caso di contestazione su quanto allegato, si domandava la disposizione d’una ordinanza istruttoria al fine di richiedere al Ministero della Pubblica Istruzione, all’INPDAP e al Ministero dell’Economia e Finanze di chiarire, con dettagliata relazione, per ognuno dei ricorrenti: l’ultimo stipendio tabellare annuo percepito; la presenza o meno della voce I.I.S. nell’ultimo prospetto paga cedolino; il versamento delle ritenute in conto entrate Tesoro - a conguaglio di fine esercizio, a partire dall’anno 2002 - sulla maggiorazione del 18% dell’intero stipendio tabellare comprensivo dell’ammontare dell’i.i.s. ivi conglobata.
Con memoria depositata il 10 ottobre 2008 si costituiva in giudizio l’INPDAP, premettendo che - a seguito della richiesta cumulativa del 7 gennaio 2008 - l’Istituto rispondeva con comunicazioni individuali specificando che le singole voci concorrenti a determinare la retribuzione pensionabile, all’atto della cessazione del servizio, venivano individuate sulla base dell’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come modificato dall’articolo 15 della legge n. 177 del 1976, nonché dalle circolari INPDAP n. 27 del 30 aprile 2004, n. 21 del 14 aprile 2003, n. 74 del 17 ottobre 2002 e della Deliberazioni della Corte dei conti n. 2/2004/P del 26 febbraio 2004. Per l’effetto, l’I.I.S., così come la retribuzione di posizione, concorrevano a formare la quota A di pensione ma non venivano maggiorate del 18%.
Nel merito l’INPDAP sosteneva che “Il C.C.N.L. quadriennio 1998/2001 del personale Dirigente Area I e del personale Area V della Dirigenza scolastica prevede un trattamento economico fisso annuo comprensivo, tra l’altro, dell’indennità integrativa speciale. Tali norme contrattuali, nel modificare la struttura della retribuzione, hanno previsto per i Dirigenti ai quali si applica la normativa pensionistica alcuna quantificazione dei maggiori oneri connessi all’applicazione del 18% sull’incremento dello stipendio derivante dal conglobamento dell’indennità integrativa speciale.”.
Inoltre, si osservava che ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come modificato dall’articolo 15 della legge n. 176 del 1977, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, la base pensionabile soggetta all’aumento del 18% veniva data dallo stipendio o dalla paga o retribuzione e dagli assegni o indennità tassativamente indicati dalla medesima disposizione di legge. Pertanto, dalla maggiorazione andavano esclusi tutti gli assegni o indennità ancorché qualificati come pensionabili, tutte le volte che la relativa disposizione di legge non ne prevedeva espressamente la valutazione nella base pensionabile aumentata del 18%.
Sul punto si rilevava che, secondo quanto prescritto dalla Circolare INPDAP n. 27 del 30 aprile 2004: “.. in ogni caso, le modifiche contrattuali non possono incidere sulle modalità di calcolo del trattamento pensionistico che restano, pertanto, disciplinate dalle disposizioni legislative vigenti”.
Inoltre, il Dipartimento della Funzione pubblica, con nota prot. n. 35051/04/7.515 del 7 aprile 2004, diramata d’intesa con il Ministero dell’Economia e Finanze ed il Ministero del Lavoro, aveva invitato l’Istituto ad attenersi alle indicazioni formulate dalla Corte dei conti con deliberazione n. 4 del 2004.
L’Istituto aveva quindi escluso la maggiorazione dell’I.I.S. in quanto la struttura della base pensionabile, stabilita dalle specifiche disposizioni di legge, permaneva immodificabile, anche quando in sede contrattuale un emolumento veniva conglobato in una diversa voce retributiva.
La memoria dell’INPDAP concludeva:
- in via principale e nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto infondato;
- in denegato subordine, per la dichiarazione della prescrizione quinquennale e, in relazione alla corresponsione degli interessi, per l’applicazione delle leggi n. 412 del 1991 e n. 724 del 1994 nonché del decreto ministeriale n. 352 del 1998.
In ogni caso, tenuto indenne l’Istituto dalle spese del giudizio.
Nell’udienza del 21 ottobre 2008 l’Avvocato Silvestri osservava che la difesa dell’INPDAP poggiava sull’affermazione dell’esistenza dell’I.I.S. nonostante ormai conglobata nello stipendio tabellare. Al riguardo ribadiva che o doveva riconoscersi alle parti della contrattazione collettiva di poter stabilire la struttura della retribuzione dei dipendenti pubblici oppure tale possibilità doveva essere negata, tuttavia ciò contravvenendo all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed all’articolo 2 della legge n. 421 del 1992, in base ai quali la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche risultava esclusivamente demandata alla contrattazione collettiva.
Quanto al “conglobamento”, si richiamava ulteriormente il precedente storico costituito dalla trasformazione in stipendio della quota di lire 1.081.000=, per evidenziare l’ininfluenza del dato di provenienza delle somme (nel caso, dall’I.I.S.) ed affermare l’assoggettibilità di quanto comunque conglobato ai fini della maggiorazione in argomento. Il legale concludeva insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il rappresentante dell’Amministrazione scolastica, nel riconoscere che dopo una certa data veniva eliminata l’evidenziazione dell’I.I.S. sia dai cedolini stipendiali sia dai riepiloghi delle situazioni alla cessazione del servizio, domandava l’estromissione dell’Amministrazione dal giudizio sostenendo non residuare più alcuna competenza pensionistica in capo alla medesima.
La rappresentante dell’INPDAP, nel confermare la richiesta di del ricorso, affermava che la contrattazione collettiva non poteva modificare la disciplina pensionistica e che, in assenza di specifiche disposizioni legislative, le novità contrattuali non potevano assumere rilievo ai fini pensionistici.


DIRITTO


1. La controversia ha per oggetto la richiesta dei ricorrenti - ex Dirigenti scolastici cessati dal servizio dal 1° settembre 2002 al 1° settembre 2007 - tesa ad ottenere un più favorevole trattamento pensionistico per l’effetto dell’applicazione della maggiorazione del 18% sull’intero stipendio tabellare annuo lordo percepito in attività di servizio, comprensivo della ex voce “indennità integrativa speciale”.
Sostengono al riguardo la difesa dei pensionati, con articolate argomentazioni svolte sia in sede di ricorso che di memoria integrativa (estesamente riportate in FATTO), il diritto dei ricorrenti alla maggiorazione di che trattasi anche sulla “ex voce retributiva indennità integrativa speciale”.
Ciò in base alla constatazione della volontà manifestata dalle parti contraenti nell’ambito dei CC.NN.LL. dell’Area V della Dirigenza del 1° marzo 2002 e dell’11 aprile 2006, di adeguare lo stipendio tabellare della nuova Dirigenza scolastica a quello dei Dirigenti Ministeriali di seconda fascia - per l’importo comune di 36.151,98 euro - al riguardo configurandosi del tutto irrilevante la provenienza delle risorse utilizzate (altre indennità contestualmente soppresse: segnatamente l’indennità di direzione e l’indennità integrativa speciale ovvero finanziamenti provenienti dallo specifico fondo destinato alla copertura della retribuzione di posizione e di risultato), in quanto decisiva risultante, per la corretta soluzione della problematica, unicamente l’individuazione della voce di “approdo” dell’emolumento utilizzato: nel caso, lo stipendio tabellare.
Tanto motivatamente si è affermato, sulla base dell’approfondita disamina:
- dei CC.NN.LL. dell’Area V, relativi al biennio giuridico ed economico 2000-2001 ed al quadriennio normativo 2002-2005 altresì concernente il biennio economico 2002-2003, nonché di riconnesse vicende negoziali ancorché allo stato non formalizzate in accordo alcuno (incontri intervenuti tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le OO.SS.);
- della disciplina di ulteriori CC.NN.LL. (segnatamente concernenti la Dirigenza del comparto dei Ministeri - c.d. Area I – quadriennio 1998-2001 e primo biennio economico 1998-1999 nonché il personale non Dirigente del medesimo comparto relativamente al quadriennio normativo 202-2005 e biennio economico 2002-2002);
- della normativa pensionistica, in particolare l’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come modificato dall’articolo 15 della legge n. 177 del 1976, e l’articolo 15 della legge n. 724 del 1994;
- della giurisprudenza della Corte dei conti, con riferimento alle deliberazioni della Sezione centrale del controllo nn. 2/2004/P e 6/2005/P, aventi ad oggetto l’inquadramento pensionistico di ex Dirigenti dello Stato di prima fascia, riguardati dalla disciplina dettata dal precitato CCNL relativo al quadriennio 1998-2001 nonché al primo biennio economico 1998-1999;
- degli atti interni a diverso titolo emanati da Amministrazioni dello Stato, dall’ARAN e dall’INPDAP, concernenti direttamente od indirettamente la vexata questio dell’incremento del 18% dell’indennità integrativa speciale ai fini pensionistici.
L’Amministrazione scolastica, costituitasi nel giudizio, ha unicamente allegato di non essere più competente a disporre nella materia pensionistica, limitandosi meramente a compilare per l’INPDAP il prospetto - ivi esclusa ogni individuazione degli emolumenti da assoggettare o meno all’incremento del 18% in argomento - sulla cui base l’Istituto poi provvede alle pensioni.
L’INPDAP, da parte sua, ha denegato il fondamento del ricorso sostanzialmente affermando che:
- le discipline contrattuali dei Dirigenti dell’Area I e dell’Area V non avevano previsto la quantificazione dei maggiori oneri connessi all’applicazione del 18% sull’incremento dello stipendio derivante dal conglobamento dell’indennità integrativa speciale;
- ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come modificato dall’articolo 15 della legge n. 176 del 1977, venivano esclusi dalla maggiorazione tutti gli assegni o le indennità per i quali la legge non ne prevedeva espressamente l’incremento;
- ininfluenti si configuravano le modifiche contrattuali sulle modalità di calcolo del trattamento pensionistico che restavano, pertanto, disciplinate dalla legge.
2. Deve essere dapprima esaminata la domanda di estromissione dal giudizio formulata in udienza dall’Amministrazione scolastica.
Se nel corso di un processo il diritto controverso si trasferisce, il successore - ai sensi dell’articolo 111 del codice di procedura civile - può essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono (n.d.r.: secondo giurisprudenza anche tacitamente), l’alienante o il successore universale possono esserne estromessi.
Secondo consolidata giurisprudenza, la successione ex lege di un’Amministrazione ad un'altra integra una successione a titolo particolare (cfr. tra le altre, Cass. Sez. Tributaria 12 marzo 2008, n. 6591) e, nel caso di specie, tanto risulta integrato con il trasferimento della titolarità del rapporto pensionistico dall’Amministrazione scolastica all’INPDAP.
Tuttavia, quel che rileva in concreto è che il trasferimento di funzioni (risalente all’anno 2001) non è avvenuto nel corso del processo (ricorso introdotto nell’anno 2008), il che esclude di poter ritenere integrata la fattispecie prevista per l’estromissione dell’Amministrazione, ex articolo 111 del codice di procedura civile.
Peraltro, si osserva, il ricorso neppure è teso ad ottenere condanna alcuna del Ministero della Pubblica Istruzione, con ciò non ponendosi neanche un problema di legittimazione del medesimo, ma unicamente un’ipotesi di litisconsorzio necessario (nei confronti dell’Ente datore di lavoro) - da questo Giudice ritenuta sussistente - considerato che il fondamentale presupposto in fatto dell’odierna decisione è costituito dall’esatta determinazione dei contenuti d’una specifica disciplina di rapporti di lavoro.
3. Il ricorso appare fondato, per quanto di successiva motivazione.
3.1. Nei casi all’esame, i trattamenti pensionistici sono stati liquidati in base al sistema retributivo che, a mente dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995, viene applicato in modo integrale a coloro che, come i ricorrenti, alla data del 1° gennaio 1996 possedevano un’anzianità contributiva non inferiore ai diciotto anni.
Come è noto, ai fini del predetto calcolo vanno considerati innanzitutto l’articolo 13 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e l’articolo 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995, secondo i quali la pensione risulta costituita dalla somma di due quote (la c.d. quota A e la c.d. quota B).
La quota A è calcolata con riferimento alla retribuzione spettante all’atto del collocamento a riposo ed all’anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e viene determinata applicando l’aliquota corrispondente all’anzianità maturata a quella data (articoli 43 e 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973, relativamente all’ex personale dipendente dell’Amministrazione dello Stato) alla retribuzione goduta dal dipendente alla cessazione (maggiorata del 18% ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 177 del 1976).
La quota B è determinata sulla base della media retributiva dei restanti anni di servizio, alla quale viene applicata la differenza tra l’aliquota corrispondente all’anzianità totale e quella utilizzata per il calcolo della quota A.
La c.d. quota A di pensione è disciplinata dall’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come sostituito dall’articolo 15 della legge n. 177 del 1976, il quale, per quanto all’esame maggiormente in evidenza, dispone:
- “Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sotto indicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18%. (…..). Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.”.
Al riguardo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte dei conti ha sempre distinto, in punto di applicazione della maggiorazione di che trattasi, tra “trattamento stipendiale”, come tale assoggettabile all’incremento del 18%, e le “ulteriori voci retributive” non computabili a fini di maggiorazione se non nei casi espressamente preveduti dalla legge (ancorché concernenti voci pensionabili, pertanto valutabili ai fini pensionistici nella c.d. quota A di pensione).
Sulla base del carattere di specialità degli ordinamenti pensionistici, è stata quindi costantemente sostenuta l’infondatezza della tesi individuante nella fonte contrattuale disciplinante il rapporto di pubblico impiego - e non nella normativa pensionistica - il parametro sulla cui base classificare ai fini previdenziali un dato emolumento retributivo (recte: elemento retributivo non stipendiale).
A detto criterio chiarisce questo Giudice di doversi attenere, pur pervenendo a soluzione diversa da quella accolta dalla prevalente giurisprudenza pensionistica formatasi sull’identica questione oggi all’esame.
3.2. Tanto premesso, sostiene la difesa dei ricorrenti che, nei casi di specie, non si verte in tema di maggiorazione dell’indennità integrativa speciale (come invece sostanzialmente ritenuto, ad avviso di questo Giudicante, in numerose sentenze: cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione Campania 13 luglio 2007, n. 1739 e Sezione Friuli Venezia Giulia 2 luglio 2008, n. 309), ma di esatta determinazione dello stipendio tabellare da assoggettare alle modalità di computo previste dall’articolo 43, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973.
Sul punto va innanzitutto riscontrato che, inequivocabilmente, ai sensi dei CC.NN.LL. dell’Area V, precitati:
- alla data del 31 dicembre 2001, lo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti scolastici ammontava ad euro 36.151,98, ivi inclusa la ex voce retributiva “indennità integrativa speciale” (stipendio a regime; cfr. l’articolo 40, comma 3, e la tabella B, del CCNL firmato il 1° marzo 2002, relativo al biennio, normativo ed economico, 2000-2001);
- alla data del 31 dicembre 2003, lo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti scolatici ammontava ad euro 38.296,98 (stipendio a regime; cfr. l’articolo 53 del CCNL firmato l’11 aprile 2006, relativo al biennio economico 2002-2003), importo esattamente pari alla sommatoria degli incrementi del periodo (euro 86,00 x 13 mensilità = euro 1.118,00 ed euro 79,00 X 13 mensilità = euro 1.027,00) e dello stipendio tabellare del periodo precedente (euro 36.151,98, ivi inclusa la ex voce “indennità integrativa speciale”).
Deve dunque prendersi atto, come del resto riconosciuto anche dall’Amministrazione scolastica (n.d.r.: ancorché dalla data di stipula del secondo CCNL; cfr. quanto riportato in FATTO), che nello stipendio tabellare annuo lordo dei Dirigenti scolastici - a far data 31 dicembre 2001 (ai sensi degli articoli 40, comma 3, del CCNL Area V, biennio normativo ed economico 2000-2001, e 52 del CCNL Area V, quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003) - è confluita, espressamente ed in via del tutto indistinta, l’indennità integrativa speciale.
Sotto il profilo pensionistico, sostiene quindi la difesa dei ricorrenti che, ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, l’I.I.S. non rileverebbe più come autonoma voce retributiva, in quanto tale precedentemente valutata “indennità” a sé stante (articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, ultimo comma).
3.3. Le argomentazioni formulate a sostegno della tesi, ad avviso di questo Giudice, si appalesano congrue ed esaustive, considerato che:
- indubitabile risulta la legittimazione a stabilire la struttura delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, di valenza primaria, devoluta alle parti contraenti (decreto legislativo n. 165 del 2001 e articolo 2 legge n. 421 del 1992; cfr. Corte cost. sentenza n. 314 del 2003);
- del tutto privo di rilievo giuridico, ai fini delle determinazioni pensionistiche, assume il dato della provenienza delle somme poi conglobate nello stipendio tabellare (se da specifiche indennità o meno), non potendosi ammettere la sostanziale disapplicazione di regolamentazioni normative del tutto vincolanti sul piano degli effetti; a conferma di ciò, si constata, nessun problema di maggiorazione hanno mai originato né il conglobamento negli stipendi dei dipendenti pubblici di quota parte dell’I.I.S. ex articolo 15 del d.P.R. n. 494 del 1987 (lire 1.081.000=), né gli specifici conglobamenti di altre somme negli stipendi dei Dirigenti scolastici, previsti dall’articolo 40, commi 1 e 2, del CCNL Area V biennio normativo ed economico 2000-2001 (indennità di direzione e somme provenienti dal fondo per la retribuzione di posizione e di risultato);
- l’applicazione della normativa pensionistica (articolo 43, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973) al nuovo stipendio tabellare, assume rilievo in termini di “mera” conseguenza, con specifico riferimento al dato che il conglobamento è espressamente avvenuto nella voce “stipendio”, senza eccezione o riserva alcuna (cfr. nota 30 giugno 2003 del Ministero della Pubblica Istruzione, allegato n. 32 alla memoria integrativa dei ricorrenti, nonché le pari affermazioni di principio contenute nelle deliberazioni della Corte dei conti, Sezione centrale del controllo, n. 4 del 2004 e n. 6 del 2005).
Da tutto quanto esposto - trasformazione in “stipendio tabellare” della pregressa voce “indennità integrativa speciale” - discende inoltre l’irrilevanza, ai fini del decidere, dell’articolo 15, commi 1 e 3, della legge n. 724 del 1994 (concernente il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nel trattamento pensionistico base, e la relativa esclusione dall’onere contributivo previsto per le voci della base pensionabile assoggettate all’incremento del 18%), nel senso dall’INPDAP prospettato.
Al riguardo, questo Giudice condivide pienamente le seguenti considerazioni già svolte in altra decisione: “la predetta disposizione è da riferire unicamente ai casi in cui l’indennità ha conservato una propria autonomia; nella specie, al contrario, la stessa ha perduto la sua connotazione originaria ed è confluita nella voce stipendio, da cui può essere distinta solo tramite operazioni di scorporo che non appaiono fondate sulla vigente normativa, spettando alla contrattazione collettiva la determinazione dei livelli stipendiali, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (Corte dei conti, Sezione Liguria 3 ottobre 2007, n. 771).
Ulteriormente deve annotarsi:
- quanto alle vicende strettamente afferenti la specifica contrattazione collettiva, che la statuizione dell’elevazione dello stipendio tabellare dei Dirigenti scolastici sino ad euro 36.151,98 (CCNL Area V biennio 2000-2001) - importo esattamente pari allo stipendio tabellare a regime dei Dirigenti di seconda fascia del comparto “Ministeri” (lire 70.000.000 = euro 36.151,98, ex CCNL Area I biennio economico 2000-2001 firmato il 5 aprile 2004; cfr. anche l’articolo 52, comma 2, del CCNL Area I firmato il 21 aprile 2006) - è sorretta da un’evidente finalità di adeguamento dello stipendio tabellare dei Dirigenti scolastici al trattamento stipendiale dei Dirigenti di seconda fascia del comparto “Ministeri” - per i quali, oltretutto, l’indennità integrativa speciale risultava attribuita “non conglobata” (cfr. l’articolo 37, comma 2, lett. b) del CCNL firmato il 5 aprile 2001 concernente il quadriennio 1998-2001 e il primo biennio economico 1998-2001) - assolutamente razionale, coerente e giustificata;
- la scomparsa della voce “indennità integrativa speciale”, che ha concorso a formare lo stipendio tabellare per la configurazione delle nuove funzioni dell’ex personale direttivo della Scuola - per l’effetto dei CC.NN.LL. dell’Area V in argomento - con conseguente perdita della sua originaria funzione previdenziale di adeguamento della retribuzione al costo della vita, risulta essere stata già affermata nel competente ambito giurisdizionale (rif.: Tribunale di Roma, sentenza 22 luglio 2008, n. 13424; all. n. 31 alla memoria integrativa di parte ricorrente);
- le deliberazioni adottate dalla Corte dei conti in sede di controllo, richiamate sia dalla parte ricorrente sia dall’INPDAP, hanno riguardato ex Dirigenti ministeriali di prima fascia (e non Dirigenti scolastici, come detto economicamente “allineati” ai Dirigenti ministeriali di seconda fascia), con riferimento ai quali i Collegi hanno fondamentalmente sostenuto che la formulazione letterale dei commi 3 e 4 dell’articolo 38 del CCNL Area I, firmato il 5 aprile 2001, non consentiva (n.d.r.: diversamente da quanto risultante dai CC.NN.LL. dell’Area V, sopra evidenziati) di sostenere l’avvenuto conglobamento dell’indennità integrativa speciale in una specifica componente della base pensionabile (n.d.r.: nel caso all’esame lo “stipendio tabellare”), suscettibile di maggiorazione ex articolo 15 della legge n. 177 del 1976 (Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibere nn. 2/2004/P e 6/2005/P);
- l’autonomia riconosciuta alle parti contrattuali nella stipulazione dei singoli CC.NN.LL. (cfr., tra le altre, Cass. 5 maggio 2005, n. 9342 e Tribunale di Roma sentenza n. 13424/08 precit.) inibisce anche al Giudice delle pensioni la considerazione di discipline, diverse, non espressamente concernenti la tipologia di personale all’esame (cfr. sulla materia della maggiorazione dell’I.I.S. - oltre alle fattispecie ad oggetto delle precitate deliberazioni della Sezione centrale del controllo della Corte dei conti - l’articolo 21, comma 3, del CCNL relativo ai dipendenti non Dirigenti del comparto Ministeri, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nonché l’articolo 76, comma 3, del CCNL relativo al personale docente e non docente del comparto Scuola, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003);
- sulla base della specifica disciplina contrattuale concernente i Dirigenti scolastici in argomento nonché dell’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, non troverebbe giustificazione nel contesto normativo di riferimento la tesi secondo cui “la i.i.s. pur essendo confluita nel minimo contrattuale, costituisce un valore fisso (come un assegno ad personam) non soggetto a rivalutazioni o incrementi previsti per le voci variabili della retribuzione” (Corte conti, Sezione Liguria 1° settembre 2008, n. 473).
3.4. Da ultimo, questo Giudice prende atto delle dimostrazioni fornite dalla difesa dei ricorrenti - del tutto plausibili e dall’INPDAP non confutate - relative all’asserito assolvimento, da parte dei medesimi, dell’obbligo di contribuzione previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 724 del 1994 altresì sulla ex voce “indennità integrativa speciale”, in quanto attuato a conguaglio, dall’anno 2002, con riferimento all’addebito dell’incremento figurativo del 18% alla ex voce I.I.S. (cfr. gli allegati n. 38 e n. 39 alla memoria integrativa).
Ciò nonostante si giudica che nessuna istruttoria si rende necessaria al fine della verifica del rispetto dell’onere in argomento, conseguendo dalla pronuncia favorevole sul ricorso l’obbligo, eventualmente non già assolto, di regolarizzazione delle singole posizioni contributive.
E’ appena il caso di annotare che, in fattispecie, del tutto non persuasiva si prospetta l’osservazione dell’INPDAP secondo cui le norme contrattuali - a seguito del conglobamento della I.I.S. nello stipendio - non avrebbero previsto la maggiorazione degli oneri del 18%, ciò discendendo direttamente dalla legge pensionistica; del resto, si osserva, non vi è motivo per ritenere che la norma non sia stata attuata con riferimento al conglobamento degli ulteriori importi nello stipendio tabellare dei Dirigenti scolastici, ex articolo 40, commi 1 e 2, del CCNL Area V, biennio normativo ed economico 2000-2001.
4. Per tutto quanto sopra esposto, precisato e motivato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va riconosciuto in favore dei ricorrenti - Dirigenti scolastici cessati dal servizio dal 1°settembre 2002 al 1° settembre 2007 - il diritto alla riliquidazione dei rispettivi trattamenti pensionistici previa valorizzazione, nel calcolo della quota A delle pensioni, della maggiorazione del 18% su tutto l’importo dello stipendio tabellare.
In termini di applicazione del beneficio pensionistico nei confronti della specifica categoria di personale si osserva che, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del CCNL biennio normativo ed economico 2000-2001, il conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio tabellare è stato dalle parti contraenti concordato con decorrenza 31 dicembre 2001.
Ne consegue che, ai fini pensionistici, risulta aver maturato il diritto alla maggiorazione del 18% in argomento il personale dirigenziale in servizio alla predetta data, non giustificandosi per l’effetto quella diversa (di stipula del secondo CCNL), dall’Amministrazione scolastica presa in considerazione (cfr. quanto riportato in FATTO).
5. Ai sensi dell’articolo 429, comma 3, del codice di procedura civile spetta ai ricorrenti - nei termini fondamentalmente chiariti dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza 18 ottobre 2002, n. 10/QM/2002 - il diritto al c.d. “maggior importo” tra le percentuali degli interessi e della rivalutazione, secondo gli indici ISTAT ex articolo 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, rilevati anno per anno, da applicarsi sulle somme dovute alle scadenze normativamente previste ed a decorrere da ciascun rateo.
6. In ragione della complessità delle disaminate questioni e degli indirizzi giurisprudenziali allo stato prevalenti, sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio.


PER QUESTI MOTIVI


la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche con sede ad Ancona, in sede monocratica, definitivamente pronunciando nel merito ACCOGLIE il ricorso iscritto al numero n. 20644/PC del Registro di Segreteria e, per l’effetto, dichiara in favore dei ricorrenti il diritto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici sul computo della maggiorazione del 18%, ex articolo 15 della legge n. 177 del 1976, a valere sugli interi stipendi tabellari già in godimento, comprensivi della ex voce retributiva “indennità integrativa speciale”.
Spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria come in motivazione determinati.
Spese compensate.
Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del giorno 21 ottobre 2008.

IL GIUDICE UNICO



PUBBLICATA IL 03/11/2008


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