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19/05/03

trib. Monza, sent. 1617/03

TRIBUNALE CIVILE DI MONZA
Sezione IV Civile
Sentenza n. 1617/03 del 19.05.2003

Giudice Unico Dott. Piero Calabrò

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12.11.2001 e rinotificato in data 13.5.2002 B. conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la BL spa per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza
dell’inadempimento contrattuale della società convenuta alle obbligazioni nascenti dalla vendita di un viaggio-vacanza.
Deduceva l’attrice:
-che in data 13.7.2001 ebbe a prenotare, presso l’agenzia BL di C., un pacchetto turistico “all inclusive” per quattro persone, avente ad oggetto viaggio e soggiorno a Djerba, Hotel Nereides, Tour Operator.
-che, con successivo foglie notizie datato 16.7.2001, le era stato comunicato che il volo di andata Bergamo/Djerba del 6.8.2001 sarebbe partito alle ore 20,30;
-che il giorno 3.8.2001, recatasi in agenzia unitamente al proprio marito, ebbe ad ottenere la conferma dell’orario di partenza del volo dal personale dipendente dell’agenzia in quel momento presente;
-che il giorno 6.8.2001, recatasi in aeroporto alle ore 18,30 unitamente al marito ed ai due figli minori, ebbe inopinatamente ad apprendere dagli operatori di banco che l’areomobile per Djerba era partito ad ore 10,30 e che tale variazione era stata tempestivamente comunicata a BL con fax datato 31.7.2001, contestualmente rammostratole;
-che contattata immediatamente a mezzo telefono l’agenzia di C. di BL e non ottenuto nessun positivo riscontro, per il tramite del personale del Tour Operator ebbe a prenotare un altro volo in partenza da Milano Malpensa ad ore 22,30 sborsando l’importo complessivo di Lire 1.200.000 per i biglietti “one way”;
-che in forza di ciò ebbe a subire oltre all’esborso aggiuntivo anzidetto, spese per il trasferimento a Malpensa e ritorno, disagi per la sistemazione a Djerba in un albergo diverso da quello previsto, nonché danni per la perdita di un giorno di vacanza e pregiudizi da c.d. “vacanza rovinata”;
-che BL spa ebbe ad offrire, a ristoro dei danni anzidetti, la esigua somma di lire 1.300.000, ovviamente non accettata;
-che, pertanto si rendeva necessario il ricorso all’azione giudiziale.
Ritualmente costituitasi in giudizio, parte convenuta contestava in fatto e diritto l’avversa domanda e ne chiedeva la reiezione.
Eccepiva in particolare:
-che la variazione dell'orario di partenza era stata tempestivamente comunicata alla B.;
-che, in ogni caso, i danni richiesti dovevano considerarsi come eccessivi, con particolare riferimento soprattutto ai lamentati e non dovuti pregiudizi non patrimoniali.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, compiutamente trattato ed istruito il processo e precisate, come in epigrafe le conclusioni delle parti, la causa era trattenuta per la decisione dal G.I. in funzione di giudice unico ai sensi dell’art,50terCPC.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Poiché è pacifico (capitolo di prova n.5 di parte convenuta) e documentato (doc.5 fàsc,parte attrice) che già prima del 3.8.2001 BL spa era a conoscenza della anticipazione dell'orario del volo alla tarda mattinata del giorno 6.8.2001, non v’è dubbio che la mancata puntuale comunicazione alla B. di tale essenziale circostanza integri gli estremi deIl’inadempimento contrattuale, sia ai sensi della disciplina generale dettata in materia dal Codice Civile, sia in applicazione della disciplina dettata dagli artt.13 e 15 della Convenzione di Bruxelles in data 23.4.1970 (ratificata nel nostro ordinamento giurìdico con Legge n, 1084/77).
All’inadempimento contrattuale, come sopra accertato, consegue la condanna di BL spa al risarcimento dei danni sofferti dall’attrice, da liquidarsi secondo i criteri dettati, innanzitutto, dall’art. 1223 del codice civile.
La B. ha dimostrato, nel processo, di aver subito i seguenti esborsi e pregiudizi:
-€ 619,75 pari a lire 1.200.000 per l'acquisto di nuovi biglietti di sola andata o"oneway"(docc,6);
La domanda attrice è fondata e va accolta (entro i limiti dì cui appresso).
E' pacifico e documentato m giudizio (doc.1. fasc.attrice) che tra B. e BL spa sia stato stipulato in data 13.7.2001 un contratto avente ad oggetto un viaggio con soggiorno a Djerba per quattro persone (due adulti + due bambini), con partenza a mezzo aereo dall'aeroporto di Bergamo, per il prezzo complessivo di lire 5.900.500.
Che la B. sia stata l’unica contraente è dimostrato non solo dal tenore letterale della scrittura negoziale prodotta sub doc.n.1 e datata 13.7.2001 (laddove è indicato il solo nominativo della B. ed è prevista la sua "responsabilità diretta e personale", anche a nome degli altri soggetti partecipanti, per il "pagamento dell’intero corrispettivo di tutti i pacche tti/servizi prenotati ma pure dalle dichiarazioni rese dalla teste NM ( "il contratto venne firmato solo dalla sig.ra B.").
Dunque, l'attrice appare pienamente legittimata ad agire in giudizio al fine di ottenere il ristoro dei danni conseguenti al lamentato inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale da parte della sodata convenuta.
Peraltro, poiché la B. ha agito esclusivamente m proprio, non potrà considerarsi legittimata anche alla richiesta dei danni non patrimoniali eventualmente sofferti dagli altri soggetti (marito e figli minori) partecipanti al viaggio/soggiomo, che non sono parti attrici del presente giudizio.
Ciò premesso, reputa il Tribunale che, nel merito, la B. abbia fornito prova convincente dell'inadempimento o, comunque, del certo non esatto adempimento contrattuale posto in essere da BL spa in occasione della partenza del volo, prenotato dall'attrice, da Bergamo con destinazione Djerba.
Con foglio notizie in data 16.7.2001(doc 3 fasc.attrice) BL Spa ebbe a comunicare alla B. che il volo in questione era previsto per le ore 20,30 del giorno 6.8.2001 e "onde evitare spiacevoli disguidi ebbe a "pregare" la cliente di contattare l'agenzia "48 ore prima della partenza per la riconferma degli orari dei voli speciali ".
Il teste G. (pienamente legittimato a deporre, in quanto non stipulante il contratto de quo) ha riferito che il giorno 3.8.2001 egli ebbe ad accompagnare l’attrice presso l'agenzia BL di C., ove una impiegata di nome M. ebbe a confermare l'orario del volo in partenza da Bergamo, così come inizialmente comunicato.
Non appare credibile, sul punto, la contraria deposizione resa dalla teste P.S. (impiegata presso l'agenzia BL. di C.)» che ha negato la visita in agenzia dei coniugi B.-G., in quanto palesemente contraddetta dalla deposizione resa dalla teste NM (anch'essa impiegata presso la suddetta agenzia), laddove quest'ultima ha invece riferito che "il giorno 3.8.2001 i sigg.rì B.eG. non parlarono con me ma con la ma collega S ".
Non solo, ma non avendo le predette testi confermato la circostanza, dedotta dalla società convenuta, della pretesa consegna il giorno 3.8.2001 all’attrice di "copia della comunicazione di variazione dei dati operativi del volo dì partenza" , deve reputarsi come veritiera e dimostrata in giudizio l’affermazione della B. di aver ricevuto, invece, proprio la conferma dell’operativo originario (ore 20.30) del volo in partenza da Bergamo.
Tale conclusione rende ultronea ogni disquisizione sulla pretesa comunicazione telefonica, che sarebbe stata effettata alla B. il precedente giorno 1.8.2001 in relazione al cambiamento dell'operativo del volo: tale circostanza, peraltro, non può neppure ritenersi convenientemente e convincentemente dimostrata ( la teste P. S. ha dichiarato di non essere stata presente in agenzia al momento della presunta telefonata, mentre la teste N. M.appare ictu oculi scarsamente attendibile nel riferire un fatto che potrebbe esserle imputato quale negligente adempimento alle mansioni svolte presso l’agenzia di C., della società convenuta).
-€ 20,66 pari a lire 40.000 equitativamente liquidate per spese di carburante necessarie al raggiungimento dell'aeroporto di Malpensa;
-€ 118.79 pari a lire 230.000 per il trasporto in taxi da Bergamo a Malpensa ai fini del recupero della propria autovettura (doc.7);
-€ 222.08 pari a lire 430.000 equitativamente liquidate, in relazione al prezzo complessivo del viaggio/soggiorno, per il mancato godimento della giornata di vacanze del 6.8.2001.
Quanto, invece, al danno da c.d. "emotional distress” o più' semplicemente da c.d. "vacanza rovinata", ribadita la legittimazione della B. a richiederlo solamente in proprio (non avendo agito in giudizio anche per gli altri partecipanti al viaggio), deve premettersi che, nel contesto delle dispute dottrinarie e giurisprudenziali in materia, questo giudicante ritiene dubbia e comunque non necessaria la collocazione di un simile pregiudizio nell'alveo del danno non patrimoniale disciplinato dall’art.2059 CC,
Al contrario, al danno per "minore godimento della vacanza" e "per i disagi sopportati dal turista" può essere conferita, a parere di chi scrive, piena valenza patrimoniale ed effettiva risarcibilità, anche in assenza di ipotesi di reato, proprio in ossequio alla prevista liquidabilità di "qualunque pregiudizio" derivante dall’ inadempimento dell'operatore turistico (art.13 Convenzione dì Bruxelles del 23.4.1970).
Ciò detto, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, dei disagi e del ridotto godimento della vacanza, testimoniato dal materiale probatorio acquisito al processo, può essere equitativamente liquidata alla B., a titolo di ristoro del danno da "vacanza (parzialmente) rovinala", l'ulteriore somma di € 1,000,00.
La società convenuta va, pertanto, condannata al risarcimento dei danni sofferti dall'attrice nella complessiva misura di € 1,981,28 ( € 1.000,00 + 619,75 + 20,66 + 118,79 + 222,08), oltre agli interessi legali dalla messa in mora (lett.2L 8.2001, doc.S fasc.B.) al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza della società convenuta in ragione della metà e si liquidano come da dispositivo, previa declaratoria di compensazione inter partes della rimanente metà (atteso raccoglimento solo parziale delle pretese risarcitorie dell'attrice).
La presente sentenza va,ex lege.munita della clausola di provvisoria esecutività di cui all’art.282 CPC.

p.q.m.

Il Tribunale, defìnitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 12.11.2001 e rinotìficato in data 13.5.2002 da B. nei confronti di BL spa, così provvede:
1)condanna BL spa al pagamento a titolo risarcitorio, in favore di B., della complessiva somma di € 1.981,28 oltre agli interessi legali dal 21.8.2001 al saldo;
2)la condanna altresì al pagamento della metà delle spese processuali in favore dell’attrice, liquidata in € 1.500,58 (di cui € 275,24 per esborsi, € 500,18 per diritti e € 725,16 per onorari), oltre a spese generali IVA e CPA come per legge, dichiarando inter partes compensata la rimanente metà;
3)dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
IL GIUDICE UNICO/ESTENSORE
(dott. Piero Calabrò)

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