ARCO IUS

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30/10/07

App. Napoli Sez. I, 30/10/2007

La legittimazione attiva all'esercizio dell'azione prevista dall'art. 33 della legge n. 287/90 deve essere riconosciuta non solo agli imprenditori, ma anche agli altri soggetti del mercato che abbiano interesse alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere. Tale legittimazione, pertanto, spetta anche al consumatore, che è l'acquirente finale del prodotto offerto dal mercato e che, di fronte ad un'intesa restrittiva della concorrenza, vede eluso il suo diritto di scelta tra prodotti in concorrenza. Di conseguenza, poiché la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione "a monte" tra gli operatori del settore, ancorché non sia partecipe ad un rapporto di concorrenza con gli autori della collusione, ha a propria disposizione l'azione di accertamento della nullità dell'impresa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della L. n. 387/90.

19/10/07

App. Napoli Sez. I, 19/10/2007

La legittimazione attiva all'esercizio dell'azione prevista dall'art. 33 della legge n. 287 del 1990 deve essere riconosciuta non solo agli imprenditori, ma anche agli altri soggetti del mercato che abbiano interesse alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere. Tale legittimazione, pertanto, spetta anche al consumatore, che è l'acquirente finale del prodotto offerto dal mercato e che, di fronte ad un'intesa restrittiva della concorrenza, vede eluso il suo diritto di scelta tra prodotti in concorrenza. Di conseguenza, poiché la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione "a monte" tra gli operatori del settore, ancorché non sia partecipe ad un rapporto di concorrenza con gli autori della collusione, ha a propria disposizione l'azione di accertamento della nullità dell'impresa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990.

16/10/07

Tribunale Roma, sentenza 7618/07 del 16/10/07

alla banca incombe l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza / il tipo di investimenti effettuati dagli attori non consente di ritenere che gli stessi fossero orientati verso operazioni speculative / la banca deve raccogliere informazioni circa la conoscenza del settore finanziario dei clienti nonché la loro propensione al rischio e i loro obiettivi di investimento senza possibilità di esonero per la banca / l'adeguata informazione dell'investitore è il presupposto indefettibile della liceità della esecuzione dell'ordine da parte dell'intermediario in quanto il primo, solo se edotto del rischio che l'operazione finanziaria comporta, ne assume su di sé tutte le conseguenze / la banca deve risarcire il danno subito dagli attori.

09/10/07

Trib. Bologna, 09/10/2007

In un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, la compilazione scritta a mano della clausola relativa al foro competente non prova che la stessa sia stata oggetto di trattativa individuale. Ne consegue la nullità della clausola e l'applicazione del criterio del foro esclusivo del consumatore.

04/10/07

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE C.E., Sez. I, 04/10/2007, Procedimento C‑429/05

Credito al consumo - Diritto del consumatore di procedere contro il creditore nell’ipotesi di mancata esecuzione o di esecuzione non conforme del contratto relativo ai beni o ai servizi finanziati dal credito - Presupposti - Menzione del bene o del servizio finanziato nell’offerta di credito - Apertura di credito con possibilità di far uso del credito concesso in momenti differenti - Possibilità, per il giudice nazionale, di rilevare d’ufficio il diritto del consumatore di procedere contro il creditore - Direttiva 87/102/CEE - Dir. 98/7/CE.
Gli artt. 11 e 14 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano a che il diritto del consumatore di procedere contro il creditore, previsto dall’art. 11, n. 2, della direttiva medesima, come modificata, sia subordinato alla condizione che la previa offerta di credito rechi menzione del bene o della prestazione di servizi finanziati. Inoltre, la direttiva 87/102/ CEE, come modificata dalla direttiva 98/7/CE, dev’essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale di applicare d’ufficio le disposizioni che traspongono nel diritto interno il suo art. 11, n. 2.

Corte giustizia comunita' Europee Sez. I Sent., 04/10/2007, n. 429

Il diritto di agire in giudizio, di cui gode il consumatore ai sensi della Direttiva n. 87/102/CEE, non può essere subordinato alla menzione espressa del bene finanziato nel contratto di credito stipulato per l'acquisto di beni di consumo.

Trib. Bergamo Sez. III Ord., 04/10/2007

È necessario sollevare innanzi alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale al fine di chiarire se l'art. 11, comma 2 Dir. n. 87/102/CEE debba interpretarsi nel senso che l'accordo tra fornitore e finanziatore in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore, sia presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore - in caso di inadempimento del fornitore - anche quando tale diritto sia: a) solo quello di risoluzione del contratto di finanziamento; oppure b) quello di risoluzione e di conseguente restituzione delle somme pagate al finanziatore.

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