ARCO IUS

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06/10/04

G d P Torino - sent. 6 ottobre 2004

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice di Pace di Torino - Sezione I -
Dott. Giuseppina Di Giacomo


ha pronunciato la seguente sentenza

SENTENZA

Nella causa civile n. 24.526/04 R.G. promossa da

I. G. elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio degli Avv. Gianluca Nargiso e Marina Buoncristiani, che lo rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto di citazione

Parte attrice

Contro

W. T. S.p.A. con sede in Roma

Parte convenuta

OGGETTO: risarcimento danni

Conclusioni della parte attrice:
"... accertata l'inesistenza di un contratto tra l'attore e W. T. S.p.A.; accertata e dichiarata la falsa e fraudolenta rappresentazione di tale contratto da parte di W. T. S.p.A. a T. I. S.p.A. quale causa diretta ed immediata della cessazione dell'utenza ... e conseguente interruzione del servizio telefonico; condannare W. T. S.p.A. al risarcimento della somma di euro 215,50 a favore del sig. I. G. ( di cui euro 150,00 per spese di riattivazione dell'utenza con T. I. S.p.A. ed euro 65,55 per spese di acquisto dell'apparecchio cellulare), oltre al risarcimento del danno biologico, esistenziale e morale, con liquidazione ex art. 1225 c.c. entro il limite complessivo di euro 1099,00.

Conclusioni della parte convenuta:
"... voglia preliminarmente accogliere la eccezione di improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 1 L. 249/97; in via subordinata accogliere la richiesta di chiamata in causa del terzo della I. I. S.p.A.... al fine di vederla condannata, se l'assunto attore sarà provato, alla rifusione dei danni che potrebbero essere riconosciuti, in quanto l'unica responsabile dell'acquisizione del cliente sig. I.G.; in via ancora più graduata dichiarare la propria incompetenza per materia e valore indeterminati e dichiarare la competenza del Tribunale di Torino; dichiarare la mancanza assoluta di danni patrimoniali nonchè di danni derivanti da stress, ansia, fastici nonchè dei danni morali per le ragioni esposte ai punti 3 e 1 della premessa con contestuale rigetto della richiesta per garantire indeterminatezza e mancanza di nesso di causalita tra pretendm e causa pretendi; dichiarare la estraneità della materia del contendere della società convenuta per le ragioni esposte ai punti 1 a 15 della premessa”.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 29 aprile 2004 ritualmente notificato il sig. I. G. conveniva in giudizio la W. T. S.p.A.
Egli esponeva che, fruitore da lungo tempo del servizio di telefonia fornitogli dalla società T. I. S.p.A., nel marzo 2003 rifiutava, astenendosi dal sottoscrivere qualunque documento sottopostogli dall'interlocutore, l'offerta fattagli, presso il suo domicilio, da un promoter della W. T. S.p.A., società concorrente di T. I. S.p.A. ma, nonostante tale rifiuto, il 6 luglio 2003 apprendeva, da W. T. S.p.A., che di lì a pochi giorni gli sarebbe stato attivato il servizio di Accesso Diretto Canone Zero sulla sua linea telefonica.
Immediatamente egli, sia per telefono che per lettera, diffidava la W. T. S.p.A. dal dare esecuzione ad un contratto inesistente, ma nel settembre 2003 riceveva una prima fattura di W. T. S.p.A. correlata all'attivazione del servizio oggetto dell'offerta respinta.
Contestando la fattura l'attore ingiungeva a W. T. S.p.A. la disattivazione della sua linea e la riattivazione con quella della T. I. S.p.A.
A quest'ultima società inviava una lettera di confemra della propria volontà di ripristino del rapporto di fornitura che egli non aveva mai chiesto di interrompere.
Il 24 settembre 2003 un'operatrice della W. T. S.p.A informava l'attore, per telefono, dell'immittente ripristino del suo allacciamento alla T. I. S.p.A.
L'operazione, secondo quanto gli fu assicurato, lo avrebbe privato dell'uso del telefono per non più di due giorni.
In effetti il 25 settembre 2003 l'attore subì la prevista sospensione del servizio, ma dovette poi constatare che tale stato si protraeva oltre i limiti preventivati, tant'è che il 17 ottobre 2003 egli denunciava alla W. T. S.p.A. il protrarsi della propia condizione di disagio oltre il limite della tollerabilità.
Ulteriori rimostranze egli dovette inoltrare alla W. T. S.p.A. nei mesi successivi; rimostranze che tuttavia non sortirono l'effetto del ripristino con la T.I. S.p.A. del servizio telefonico, interrotto, essendosi limitata la W. T. S.p.A. allo storno delle fatture che nel frattempo aveva emesso a carico dell'attore; per ripristinare l'allacciamento con T. I. S.p.a l'attore dovette infine pagare la somma di euro 150,00,
All'udienza del 1^ luglio 2004 si costituiva W. T. S.p.A. depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, nella quale assumeva le conclusioni riportate all'epigrafe.
Il giudice, su richiesta di parte attrice, concedeva termine per l'esame di detta comparsa e per il deposito di eventuale memoria di replica fissava l'udienza del 22 settembre 2004.
A conclusione di tale udienza il giudice, respinta l'istanza avanzata da parte convenuta, di chiamata in causa della I. I. S.p.A. invitava le parti a precisare definitivamente le conclusioni e tratteneva la causa a sentenza.
Le parti si rimettevano in punto spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vertenza in esame è correlata ad un contratto di fornitura assai inesistente dall'attore e riconosciuto tale dalla società convenuta tant'è che questa avendo il sig. I. G. disconosciuto la firma calce al modulo del contratto, si determinò a stornare le fatture emesse a carico dewl destinatario; operazione eseguita evidentemente nella consapevolezza di adempiere uno specifico obbligo giuridico non, come la W. T. S.p.A. asserisce, a "difesa dell'immagine".
Questa finalità la W. T. S.p.A. avrebbe più efficacemente perseguito evitando la controversia con l'attore.
Conseguentemente:
· l'affermazione della W. T. S.p.A. secondo cui la domanda dell'attore è da porre nella fascia delle domande di valore indeterminato, di competenza del Tribunale, in quanto l'attore chiederebbe al giudice di pace di accertare se esiste o meno il contratto, è infondata e va respinta.
Infatti, oggetto della domanda non è quello indicato da parte convenuta, ma è il risarcimento del danno subito dall'attore a causa della ingiustificata invasione della sua sfera giuridica da parte della società convenuta;
· l'affermazione della W. T. S.p.A secondo cui l'attore avrebbe dovuto, prima di accedere alla tutela giurisdizionale, sottoporre la questione al giudizio del CO.RE.COM., è infondata, in quanto il ricorso a questo organismo (ammesso che già esista e sia operante) presuppone che le parti interessate abbiano la qualità di contraenti della quale essa invece nel caso specifico sono prive, perché nessun contratto è intercorso tra loro.
La comparsa di costituzione e risposta è connotata da un carattere di instabilità concettuale determinato da un continuo oscillare tra proposizioni nelle quali è sottintesa la riconosciuta inesistenza del contratto ed altre che invece, ne presuppongono l'esistenza e la validità e che per questo motivo non meritano considerazione alcuna.
La società convenuta ritiene di allontanare da sé la responsabilità per i danni subiti dall'attore asserendo che i fatti che li hanno causati sarebbero direttamente imputabili alla I. I. S.p.A. subentrata, per cessione di ramo d'azienda, alla I. I. S.p.a, la quale aveva trasmesso alla convenuta il modulo contrattuale apparentemente sottoscritto da l sig. I. G.
La W. T. S.p.A. asserisce di "aver operato secondo i canoni di correttezza e buona fede, avendo attivato dei servizi ad un contratto che riteneva valido in quanto regolarmente sottoscritto tra la I .I. S.p.A. ed il sig. I. G., poi volturato alla W.T. S.p.A " rivendicando una sorta di terzietà rispetto alla I .I. S.p.A. dimostrazione del fatto che la W. T. S.p.A avrebbe agito in uno stato soggettivo di incolpevolezza, supportato da un'apparenza creata da altri, dalla quale essa stessa sarebbe stata tratta in inganno.
Senonchè si rileva che è la convenuta a dichiarare che, per la raccolta di nuovi clienti, essa si avvale di "strutture esterne" (agenti procacciatori di affari, tra i quali la I. I. S.p.A ).
Si deve poi osservare che l'utilizzazione da parte dei componenti "Struttura esterna" di moduli intestati "W .I. " raccogliere le adesioni all'offerta contrattuale e trasmetterli alla W. T. S.p.A. medesima la quale, ricevutili, dà esecuzione alle operazioni elencate, dimostra che la "struttra esterna" è autorizzata da W. T. S.p.a alla spendita del suo nome; ciò che equivale ad attribuire la qualifica di rappresentante, con conseguente imputabilità diretta nella sua rappresentata degli atti compiuti, per la conclusione dei singoli contratti, dai componenti la suddetta "struttura esterna".
Immeritevole di considerazione è infine il tentativo della convenuta frammentare l'intera vicenda in isolati episodi negoziali, fintanto che sostenere che il ripristino del rapporto tra l'attore e la sua originaria fornitrice del servizio sarebbe stato affare del cliente, dal quale egli doveva necessariamente astenersi ed evitare una propria interferenza in un rapporto "inter alios"; considerazioni che incolpano la convenuta a sostenere che l'attore non potrebbe, avanzare la pretesa del rimborso della somma pagata a T. I. S.p.A. per ottenere la riattivazione del servizio.
In realtà non si possono sconnettere, per trattarli isolatamente, sono invece legati da una concatenazione causale, che trae origine da una illegittima irruzione nella sfera privata dell'attore compiuta dalla W. T. S.p.A., unica responsabile di quell'invasione e delle conseguenze che ne sono scaturite.
In sintesi:
· l'interruzione del rapporto in essere tra il sig. I. G. e la T. I. S.p.A.;
· la privazione per lungo tempo della possibiltà di fruire del servizio telefonico;
· il ribaltamento su di lui del costo di ripristino dell'allacciamento rimasto interrotto con T. I. S.p.A.
Alla luce di quanto sopra il giudice di pace ritiene fondata e meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento dei danni materiali patiti dall'attore, salvo per quanto concerne il rimborso del prezzo pagato per l'acquisto del telefono cellulare, in quanto tale acquisto, sebbene compiuto sotto l'assillo dell'emergenza causata dalla W. T. S.p.A. non ha comportato una spesa "a perdere", ma la trasformazione di una somma in un bene materiale, non consumabile e tuttora utilizzabile.
Ritiene altresì fondata, contrariamente all'opinione espressa dal convenuto, la richiesta di risarcimento del danno morale.
Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione (che all'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo) il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, quale la possibilità di coltivare le relazioni sociali tramite l'uso degli strumenti oggi indispensabili.
La vicenda che ha coinvolto il sig. I. G. il quale ha dovuto subire l'illecita intromissione di W. T. S.p.a. nella sua sfera personale, senza poter far nulla per impedirlo, ha prodotto conseguenze che vanno ben al di là del danno patrimoniale.
Il lungo periodo di tempo durante il quale l'attore è rimasto privo di allacciamento telefonico, con il disagio che ne è evidentemente derivato, la necessità di inviare innumerevoli quanto inutili fax a W T. S.p.a e a T. I. S.p.a. per riavere il servizio, l'essersi assoggettato, obtorto collo, all'umiliazione di pagare ingiustamente una somma di denaro per poter usufruire nuovamente di un servizio che è oggi indispensabile per il normale svolgimento delle relazioni sociali, non possono non aver determinato uno stato di ansietà, di frustrazione, di impotenza e di ansia che deve essere risarcito.

P.Q.M.

Il giudice di pace accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dal sig. I. G. nei confronti di W. T. S.p.A. e per l'effetto
condanna W. T. S.p.A. al pagamento a favore dell'attore della somma di euro 150,00 a titolo di risarcimento del danno materiale e della somma di euro 900,00 a titolo del risarcimento del danno morale;
condanna altresì W. T. S.p.A. al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 700,00 oltre I.V.A. e C.P.A.

Torino lì 6 ottobre 2004
Il Giudice di Pace
Giuseppina Di Giacomo

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