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13/07/06

TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006

Consumatori e utenti - Acqua - Gestore del servizio idrico integrato - Mancata informazione degli utenti sulla vigenza di nuove condizioni contrattuali - Violazione dell’art. 33 c. 2, lett. m) ed o) del D.Lgs. n. 206/2005 - Vessatorietà - Oggettivo squilibrio di posizioni giuridiche in danno e/o a carico del consumatore - Buona o mala fede del “professionista” - Irrilevanza.
La mancata informazione degli utenti sulla vigenza del nuovo contratto e delle nuove condizioni contrattuali da parte del gestore del servizio idrico integrato, in dispregio degli obblighi previsti dal regolamento di gestione del servizio, configura violazione dell’articolo dell'art. 33 co 2, lett. m) ed o) D. Lgs. n. 206/2005, - che espressamente vietano la modifica unilaterale di clausole o delle condizioni contrattuali (somministrazione, nel caso di specie, della fornitura di acqua); il medesimo comportamento assume ulteriore rilievo anche in termini di vessatorietà e/o abusività sotto il profilo di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto - squilibrio che prescinde dalla buona o mala fede del professionista, valutandosi l’abusività delle clausole in sé considerate da un punto di vista meramente oggettivo caratterizzato dallo squilibrio di posizioni giuridiche in danno e/o a carico del consumatore, non necessariamente economiche e, se tali, solo in conseguenza di uno squilibrio giuridico tra vincoli obbligatori rispettivamente assunti dalle parti contrattuali. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. -

TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006

Utenti - D.Lgs. 206/2005 - Clausole vessatorie e/o abusive - Inibitoria ex artt. 37 e 140 - Giusti motivi di urgenza - Significato - Fumus boni iuris - Ricorrenza - Necessità.
Ai fini dell'inibitoria di cui agli artt. 37 e 140 D.lgs. 206/2005, azione di carattere preventivo e collettivo, legislatore richiede, con formula del tutto innovativa, la sussistenza di "giusti motivi di urgenza", con il precipuo intento di svincolare la tutela cautelare in questione dal più rigido presupposto del "pregiudizio imminente e irreparabile" di cui all'art. 700 c.p.c.. Tuttavia tale scelta legislativa impone pur sempre all'interprete una valutazione, necessariamente sommaria, sul "fumus boni iuris" - "id est" sulla vessatorietà e/o abusività delle clausole impugnate, così procedendo anche ad una valutazione della sussistenza del "periculum in mora", ovverosia di una situazione tale da giustificare l'anticipazione degli effetti di una decisione che altrimenti potrebbe essere adottata solo in esito al giudizio di merito. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. -

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