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09/03/05

Delibera AGICOM n. 10/05/CIR del 9 marzo 2005


Definizione della controversia Manerba S.p.A. / Wind Telecomunicazioni S.p.A.


L’AUTORITA’
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 marzo 2005;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTO l’articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTA la delibera n.182/02/CONS, “Adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2002;
VISTA l’istanza del 22 giugno 2004 con la quale l’avv. Mario Nuvolari, in nome e per conto della società Manerba S.p.A. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la definizione della controversia in essere con Wind Telecomunicazioni S.p.A. avente ad oggetto l’importo fatturato con la bolletta n. 4160349843 relativa al traffico telefonico del periodo 1/7/02-31/7/02 ed al fine di ottenere la ripetizione della somma di euro 3318,00 in quanto indebitamente pagata oltre i danni in via di equità;
VISTA la nota del 30 giugno 2004, con cui il Dipartimento garanzie e contenzioso ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 14 del regolamento allegato alla delibera n. 182/02/CONS, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, essendo stato preliminarmente esperito un tentativo di conciliazione tra le parti senza che fosse raggiunto un accordo;
CONSIDERATO che all’udienza tenutasi in data 22 luglio 2004, su specifica richiesta delle parti, è stato fissato il termine del 15 settembre 2004 al fine di individuare una possibile soluzione transattiva. In caso di accordo, le parti si impegnavano a trasmettere, entro lo stesso termine, una comunicazione al Dipartimento garanzie e contenzioso sottoscritta da entrambe le parti attestante la cessazione della materia del contendere; mentre, in caso di mancato accordo, le stesse si impegnavano a trasmettere, sempre entro il termine suindicato, le memorie rappresentative delle rispettive posizioni corredate da idonea documentazione;
RILEVATO che il termine suindicato del 15 settembre 2004 è stato prorogato, su richiesta della Wind S.p.A. accordata dalla controparte, al 27 settembre 2004;
RILEVATO che la Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha trasmesso con nota in data 29 settembre 2004 la propria memoria difensiva corredata da un compact disc. e che l’Avv. Nuvolari in nome e per conto della Manerba S.p.A. con nota del 30 settembre 2004 si è opposto al deposito della memoria di Wind, in quanto tardivo rispetto al termine fissato del 15 settembre 2004, chiedendo all’Autorità di procedere alla decisione della controversia senza tener conto di quanto depositato dalla controparte;
CONSIDERATO che le memorie da Wind sono state presentate in data 29 settembre, con il deposito anche di un compact disc., e, quindi, in ritardo non solo rispetto al termine del 15 settembre 2004 fissato dal Dipartimento garanzie e contenzioso per la produzione di memorie ma anche oltre il termine, prorogato per accordo tra le parti, del 27 settembre 2004 e, pertanto, non è possibile tenere in alcun conto delle memorie Wind ai fini della decisione della presente controversia;
CONSIDERATO comunque opportuno, in considerazione delle richieste formulate dall’utente, operare una ricognizione dei poteri di definizione dell’Autorità alla luce delle vigenti disposizioni in materia di controversie tra gestori ed utenti;
RITENUTO che l’Autorità non è competente a riconoscere il risarcimento dei danni ex articolo 1218 o articolo 2043 del codice civile, essendo per tale richiesta necessario il ricorso all’autorità giudiziaria;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:


I. Oggetto della controversia
- La Manerba S.p.A. titolare del contratto stipulato con Wind Telecomunicazioni S.p.A. (d’ora in poi Wind S.p.A.) per il servizio “Invoice” per 14 linee telefoniche, asserisce che in data 22/8/2002 Wind S.P.A avrebbe emesso la fattura n 4160349843 per il traffico telefonico del periodo 1/7/02 – 31/7/02 esponendo il corrispettivo di euro 5.449,94 + IVA.
- In particolare l’istante afferma di aver provveduto a contestare alla Wind Telecomunicazioni S.p.A., in modo tempestivo e dettagliato il corrispettivo esposto nella fattura, evidenziando:
1) la vistosa anomalia del corrispettivo fatturato rispetto a quelli medi precedenti e successivi contestando ed argomentando di aver effettuato parte del traffico telefonico conteggiato;
2) che nel corrispettivo del periodo 1-31 luglio 2002 la Wind avrebbe anche incluso traffico effettuato nei mesi precedenti; tale comportamento non solo non sarebbe previsto dal contratto ma sarebbe anche scorretto in quanto porrebbe il contraente in una posizione di difficile controllo e nell’ impossibilità di far valere le proprie ragioni;
3) la circostanza che il traffico addebitato sarebbe dato in partenza da sole 4 linee telefoniche aziendali e non da tutte le 14 linee effettivamente utilizzate;
4) la somma di euro 3318,00 + IVA relativa alla voce traffico Chiamate opzione In 24h, esposta nella fattura contestata che non sarebbe mai stata giustificata nonostante l’invito espresso contenuto in una nota 7/2/03 ;
5) l’accredito di euro 300,00 + IVA ricevuto da Manerba nel dicembre 2002, inizialmente senza alcuna motivazione da parte di Wind e successivamente qualificata come indennità per i disagi subiti, sarebbe la dimostrazione che Wind non fosse sicura della correttezza degli importi esposti nella fattura.
- Wind ha sospeso l’erogazione del servizio in data 4 febbraio 2003 provvedendo a riattivarla dopo il pagamento di 2.400/00 euro, quale somma non contestata della fattura di luglio. Successivamente l’istante avrebbe provveduto al saldo totale della fattura in contestazione al fine di evitare ulteriori interruzioni del servizio, ma ciò nonostante, la Wind avrebbe, in data 7 luglio 2003, sospeso nuovamente l’erogazione del servizio, riattivandolo subito dopo con la giustificazione di aver considerato il preannunciato recesso contrattuale contenuto nella nota del 23 giugno 2003 a firma del legale della Manerba, quale effettiva dichiarazione contrattuale di recesso.
- A fronte di contestazioni serie e circostanziate da parte di contraente sempre puntuale nei pagamenti, la Wind non avrebbe giustificato la sua pretesa patrimoniale né avrebbe mai corrisposto in qualche modo – sia pure in modo negativo, ma pur argomentato - alle eccezioni e proposte conciliative formulate dal legale dell’azienda.
II. Risultanze istruttorie
Sulla base della documentazione prodotta dalla Manerba S.p.A. è risultato che:
a) il traffico fatturato dall’organismo di telecomunicazioni nella fattura contestata, è stato superiore in maniera abnorme ai consumi medi registrati dalle medesime utenze nei mesi precedenti ed anche a quelli successivi;
b) Wind non ha riscontrato le varie contestazioni e reclami formulati da una dipendente e da parte del legale della società istante, se non attraverso l’accredito a quest’ultima di una somma di euro 300,00 + IVA qualificata come indennità per i disagi subiti;
CONSIDERATO l’esito delle risultanze istruttorie sin qui esposte;
CONSIDERATO che la bolletta in caso di contestazione perde qualsiasi efficacia probatoria e la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito da esso e quello trascritto nella bolletta;
RITENUTO che agli atti non risulta provata la fondatezza dell’intera pretesa creditoria di Wind;
VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;
UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;
DELIBERA
l’accoglimento della richiesta formulata dalla Manerba S.p.A. nell’istanza del 22 giugno 2004 volta ad ottenere da parte di Wind la ripetizione della somma di € 3318,00 + IVA.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell’Autorità, www.agcom.it.
Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.
Napoli, 9 marzo 2005

IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
Silvio Traversa Enzo Cheli

Delibera n. 8/05/CIR del 9 marzo 2005




Definizione della controversia Caprilli Agostino Mariano / Wind
Telecomunicazioni S.p.A.


L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 marzo 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la legge 30 luglio 1998, n. 281, “Legge sui diritti dei consumatori e delle loro associazioni”;

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, “Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”;

VISTA la delibera n.182/02/CONS, “Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.167 del 18 luglio 2002;

VISTA l’istanza del 6 marzo 2004 - prot. n. 5736/04/NA del 9 marzo 2004 - con la quale il Sig. Agostino Mariano Caprilli ha chiesto, ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti”, l’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la nota del 31 marzo 2004, prot. n. U/02741/04/NA, con cui il Dipartimento garanzie e contenzioso ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 14 del summenzionato regolamento, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota del Sig. Agostino Mariano Caprilli del 27 aprile 2004 con la quale ha comunicato di aver raggiunto con la Wind Telecomunicazioni un accordo di massima per il rimborso del disservizio subito;

VISTA la nota della Wind Telecomunicazioni del 27 aprile 2004 con la quale l’Operatore ha comunicato di aver raggiunto con il Sig. Agostino Mariano Caprilli un accordo transattivo, controfirmato per accettazione dall’utente, a definizione della controversia;

RITENUTO, in ragione di tale accordo, venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento di quest’Autorità a definizione della controversia;

UDITA la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento.


DICHIARA


il non luogo a provvedere in merito all’istanza formulata dal Sig. Agostino Mariano Caprilli il 6 marzo 2004.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell’Autorità.
Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.


Napoli, 9 marzo 2005


IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandro Luciano Enzo Cheli

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