ARCO IUS

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11/10/05

GIUDICE DI PACE di CASTELLAMMARE DI STABIA, sent 11.10.05

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
CASTELLAMMARE DI STABIA

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace Dott. Francesco Buonocore ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1110 / 2004 riservata all’udienza del 15/07/2005
TRA
MASSERA LOREDANA (C. F.: MSSLDN67D59C129D) rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine dell’atto di citazione dall’Avv. Somma Marilisa presso il cui studio è elett.te dom.to in C.mare di Stabia alla Via G. Martucci n. 3;
ATTORE
E
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona dell’Avv. Vittorio Fusco, procuratore speciale, rapp.to e difeso dall’Avv. Luigi Stabile con studio in Napoli alla via Diaz 24, e dom.to elet.te in Torre del Greco alla via Ungheria 1, c/o Avv. Annalisa Sallustio;


CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse depositate.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione debitamente notificato in data 04.03.2004 MASSERA LOREDANA conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di C/mmare di Stabia, la TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t.,.
Assume l’istante di essere cliente della TELECOM ITALIA S.P.A. da numerosi anni con l’utenza telefonica 081.8712158 e di essersi accorta, nel mese di settembre 2003, che dal mese di febbraio dello stesso anno la TELECOM ITALIA S.P.A. aveva attivato l’opzione “contratto teleconomy 24 aziende city” mai richiesta dalla istante ed il cui costo le veniva addebitato sulla bolletta.
Chiedeva, quindi, MASSERA LOREDANA che il G.d.P. adito dichiarasse l’inesistenza e/o la nullità del “contratto teleconomy 24 aziende city” perché mai richiesto con la consequenziale condanna della medesima TELECOM ITALIA S.P.A. alla restituzione delle somme versatele ma non dovutele dalla istante nonché al risarcimento del danno.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio la convenuta TELECOM ITALIA S.P.A. si costituiva depositando fascicolo e comparsa di risposta con la quale eccepiva la inammissibilità della domanda per non avere l’istante esperito il rito della procedura per il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Il G.d.P. sulle richieste delle parti si riservava e con provvedimento depositato il 13.09.2004 dichiarava procedibile la domanda ed ordinava alla TELECOM ITALIA S.P.A. di depositare copia del “contratto teleconomy 24 aziende city” sottoscritto dalla MASSERA LOREDANA. A detta intimazione la TELECOM ITALIA S.P.A. non ottemperava ed alla udienza del 15.07.2005 la causa, precisate le conclusioni, veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile per aver rispettato l’attore sia il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 cpc.
L’attore ha provato documentalmente la fondatezza della domanda. Si evince, infatti, dalle fatture depositate che sulla sua utenza telefonica fosse stato attivato il servizio “contratto teleconomy 24 aziende city” con relativo addebito del costo.
A fronte di ciò la convenuta TELECOM ITALIA S.P.A. si è limitata alla sola eccezione della inammissibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
Con ordinanza depositata il 13.09.2004 questo Giudice dichiarava procedibile la domanda avendo l’attore provato documentalmente (vedi missiva di risposta del CO.RE.COM. del 02.02.2004, depositata, di avere tentato di proporre il tentativo di conciliazione e cha la impossibilità era dovuta al fatto che il CO.RE.COM. della Campania non risultava ancora abilitato. Né può accogliersi la tesi della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio trattandosi di una facoltà e non di un obbligo. Peraltro, in riferimento al caso in esame, deve evidenziarsi che la prestazione offerta unilateralmente da una sola delle parti, (in questo caso dalla TELECOM ITALIA S.P.A.) non è sufficiente ad instaurare un rapporto contrattuale non essendoci stata, da parte dell’utente, alcuna richiesta di attivazione del “contratto teleconomy 24 aziende city”. A tal proposito giova evidenziare che la TELECOM ITALIA S.p.A., non ha ottemperato all’ordine di questo Giudice di depositare copia del “contratto teleconomy 24 aziende city” sottoscritto dalla MASSERA LOREDANA confermando, così, la inesistenza di tale richiesta.
Ne consegue, secondo questo Giudice, la inapplicabilità della normativa richiamata non esistendo tra le parti alcun contratto che è, invece, elemento essenziale per l’applicazione della delibera n. 182/02 la quale, all’art. 3, prevede espressamente che sussista “la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato”.
Va, pertanto, dichiarata l’inesistenza del contratto tra la attrice Massera Loredana e la convenuta TELECOM ITALIA S.p.A. relativamente al “contratto teleconomy 24 aziende city” perché mai richiesto.
In conseguenza la domanda di restituzione proposta da MASSERA LOREDANA va, pertanto, accolta e la TELECOM ITALIA S.P.A. va condannata a restituire a MASSERA LOREDANA le somme indebitamente percepite.
La somma a ripetersi e da porsi a carico della convenuta può essere determinata in quella richiesta e, peraltro, non contestata di Euro 359,03 supportata dalle fatture prodotte e non contestate.
Sulla somma di 359,03 sono dovuti gli interessi legali dal giorno della messa in mora, 03.02.2004 e fino all’effettivo soddisfo.
Va accolta, altresì, la domanda di risarcimento dei danni.
La convenuta infatti ha reiterato nel tempo l’illecita percezione del costo del “contratto teleconomy 24 aziende city”, mai richiesta dalla istante, abusando indubbiamente della propria posizione dominante, di tal ché ha violato oltre che il principio di buona fede nel rapporto contrattuale di cui all’art. 1175 c.c., anche e soprattutto il diritto soggettivo dell’attore-consumatore, codificato con l’art. 1 capo 2 lett. e della L. 30.7.98 n. 281, alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, comportando per lo stesso consumatore il diritto al risarcimento del danno che può essere quantificato, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella somma di Euro 100,00.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Massera Loredana contro la TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
a) a) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l’effetto dichiara l’inesistenza del contratto tra la attrice Massera Loredana e la convenuta TELECOM ITALIA S.p.A. relativamente al “contratto teleconomy 24 aziende city”;
b) b) condanna, in conseguenza la convenuta TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., a pagare a MASSERA LOREDANA la somma di Euro 459,03 oltre interessi legali dalla data del 03.02.2004 e fino all’effettivo soddisfo;
c) c) condanna, ancora, la medesima TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 457,00 di cui Euro 20,00 per spese, Euro 257,00 per diritti e Euro 180,00 per onorario oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore costituito Avv. Marilisa Somma che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Castellammare di Stabia, lì 11.10.2005.
Il Giudice di Pace
Dott. Francesco Buonocore

06/10/05

Giudice di Pace di Cascina, sent. 6.10.2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POLOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEL MANDAMENTO DI CASCINA

Il Giudice di Pace del mandamento innanzi indicato, dott. ######, in funzione di giudice onorario, nel procedimento civile n.######## R.G.C.
Tra
############# nato a ### il #### e residente in #########, via ###########, rappresentato e difeso dall’avv. ######## e dal dott. ######## e presso il loro studio selettivamente domiciliato in ######, via ##########, come da delega a margine dell’atto di citazione
ATTORE
E
TELECOM ITALIA S.p.a., con sede in ##############, in persona di procuratore speciale dott. ###########, giusta procura autenticata per notaio ############## del ####### al n. ####### di repertorio ed selettivamente domiciliata in ############### presso lo studio dell’avv. ############### che la difende e la rappresenta come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente per OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’attore l’avv.########## e il dott. ######### così concludono:
“Voglia il Giudice di pace adito, rigettata ogni contraria istanza, accertare la responsabilità della società Telecom Italia Spa per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. per non aver preso in seria considerazione reclamo proposto dal sig.######### e per aver unilateralmente, senza preavviso e motivo alcuno, interrotto il servizio telefonico al medesimo e per l’effetto:
- condannare la predetta società a restituire all’istante la somma di € 72,08 oltre IVA 20%, pagata per compulsum al fine di far riavviare la linea telefonica e relativa a servizi 899 (o similari), mai richiesti e regolarmente denunziati all’autorità giudiziaria e penale ed a Telecom stessa;
- condannare la predetta società a dare e pagare, a titolo di risarcimento dei danni, sia per inadempimento contrattuale che per ristoro del danno esistenziale subito, la ulteriore somma di € 500,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o d’equità;
e quindi in totale la somma di € 586,50 oltre gli interessi legali dal dì del fatto al saldo effettivo; il tutto comunque da contenersi entro il limite massimo di € 1.100,00.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali 12,5% C.A.P. ed I.V.A. come per legge”.
Per la convenuta l’avv. ######### così conclude:
“Affinché l’Ill.mo Giudice di Pace adito, considerato che il tentativo di conciliazione avanti il CO.RE.COM. non ha avuto esito positivo avendo l’attore inoltrato richieste che erano relative ad un danno tutto da provare e che in effetti nel presente giudizio non ne è stata fornita la prova, Voglia respingere la domanda attorea.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.12.04 l’attore invocava in giudizio per l’udienza del 1.12.04 la Telecom Italia S.p.a. per accertarne la responsabilità per inadempimento contrattuale ex art.1218 c.c. per non aver preso in seria considerazione il reclamo proposto dal sig. ####### e per aver unilateralmente, senza preavviso e motivo alcuno, interrotto il servizio telefonico al medesimo e per effetto:
- condannare la predetta società a restituire la somma di € 72,80 oltre I.V.A. 20% pagata per compulsum la fine di far riattivare la linea telefonica relativa ai servizi 899 (o similari) mai richiesti e regolarmente denunziati all’autorità giudiziaria penale ed a Telecom stessa;
- condannare la predetta società a dare e pagare, a titolo di risarcimento dei danni, sia per inadempimento contrattuale che per ristoro del danno esistenziale subito, la ulteriore somma di € 500,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o d’equità.
Si costituiva in giudizio la Telecom la quale oltre a contestare quanto non corrispondente al vero e del tutto ininfluente ai fini della causa contenuto nella citazione, ammetteva in effetti, vista la natura delle contestazioni inoltrate dal marchesini sulla bolletta, e la denunzia contro ignoti all’autorità giudiziaria, la sua posizione avrebbe dovuto essere congelata in attesa degli esiti delle indagini.
Invece l’utenza del marchesini, per una anomalia del sistema di gestione, è stata sospesa, per cui l’attore, per ottenere nuovamente l’attivazione della linea, ha dovuto provvedere al pagamento anche delle somme contestate.
Espletati sia la conciliazione di fronte al CORECOM Toscana (in data 13.12.04) sia il tentativo di conciliazione di fronte al GdP istruttore (in data 22.2.05) entrambi con esito negativo – venivano ammesse le prove orali a cui si dava sfogo all’udienza del 30.3.05 ed all’udienza del 27.7.05 la causa veniva trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il valore della causa fa ricadere la stessa nel giudizio per equità in base al quale verrà decisa da questo giudice.
Preliminarmente si rileva ce è infondata l’eccezione d’improcedibilità della domanda per violazione dell’obbligo di promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM sollevata dalla convenuta Telecom, dato che la parte sostiene di aver tanto, con esito negativo, la conciliazione di fronte al CORECOM in data 13.12.04 e non è stata data alcuna prova contraria della convenuta.
La Telecom:
- ha confermato lo svolgimento dei fatti, così come narrati dell’attore in atto di citazione ed ha inoltre riconosciuto che la linea telefonico non avrebbe dovuto essere interrotta, avendo l’attore espletato tutte le procedure richieste per congelare le cifre contestate in fattura, fino ad una definizione (infatti l’operatore è tenuto a valutare il reclamo e comunicare l’esito al cliente entro 30 gg. dal momento in cui è pervenuto, vedi art.17 comma 3 delle condizioni generali di abbonamento) ed ha regolarmente pagato le somme non contestate, mentre invece la Telecom ha erroneamente interrotto la linea, senza avvertire per scritto l’utente né dell’imminente taglio della linea, né del risultato dell’esame della pratica. Quindi per ottenere nuovamente l’attivazione della linea l’attore ah deciso di provvedere al pagamento delle somme contestate. Pertanto ha ammesso che l’utenza del ######### è stata indebitamente sospesa sostenendo che questo si è verificato a causa di un’anomalia del sistema;
- ha contestato invece quanto affermato dall’attore per la fase successiva al taglio della linea sostenendo che è rimasta inattiva un solo giorno (ma la convenuta non ha portato alcuna prova di ciò, nonostante abbia la possibilità di munirsi di tutta la documentazione), essendo stata riattivata il giorno successivo alla sospensione, a seguito della segnalazione del #########,
- ritiene che si debba far riferimento a quanto stabilito all’art.27 del regolamento di servizio sulle condizioni generali di abbonamento, per stabilire l’indennizzo del danno derivante da erronea sospensione, articolo che prevede un indennizzo pari al 50% del canone mensile di abbonamento corrisposto dal cliente per ogni giorno solare di sospensione indebita; sostenendo che questo avrebbe lo scopo di ristorare il cliente dai disagi patiti;
- precisa che verrà inoltre restituita la somma in contestazione per il reclamo.
L’attore sostiene invece:
- di essere rimasto senza linea per almeno 5 giorni, portando a prova di ciò il teste #########, conoscente della famiglia, il quale ricorda che il ######### è andato a telefonare anche a casa sua e che la situazione perdurò per circa due settimane (vedi verb. Pag. 22),
- che il disagio subito è stato molto superiore a quanto può accadere normalmente per una sospensione dell’utenza, perché in casa vive la madre anziana e malata (fatto confermato dal teste #########, verb. Pag. 22) per cui al solito disagio si sarebbe venuta a sommare la preoccupazione di lasciare la madre sola in casa senza possibilità di contatto con l’esterno,
- di essere deciso a pagare le somme in contestazione per riottenere la linea, non essendo riuscito a contattare ed informare la Telecom del caso, né tramite il 187 (non ha mai ottenere la linea), né con risposta alla lettera A/R inviata.
Da tutto quanto sopra esposto si nota che la convenuta Telecom ritiene giusto attenersi all’art.27 del regolamento per stabilire l’ammontare del rimborso, ma non ritiene vi debba essere alcun risarcimento per non aver la società rispettato l’art.17 comma 3 dello stesso regolamento (mancanza da cui ha avuto origine il fatto di cui è causa) tanto che non accenna affatto a questa circostanza. Comportamento da cui si deduce che la Telecom dà per scontato che solo le regole poste a difesa della società stessa debbano essere rispettate mentre le altre possono essere considerate solo come meri errori commessi dalla società e ritenuti di nessuna importanza.
L’attore invece ha provato tutto quanto sostenuto sia i fatti sia le varie spese ed i disagi sostenuti per tutte le pratiche eseguite e per il tempo perso (che ha un costo più o meno alto a seconda del tipo di lavoro svolto) sia la preoccupazione, pervenuta per almeno 5 gg. di lasciare a casa la madre anziana e malata senza la possibilità di telefonare.
Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che il #########abbia subito disagi economici e morali in seguito al comportamento leggero (non è stato rispettato l’art.17 del regolamento stabilito dalla convenuta stessa) ed indifferente ai possibili problemi dei clienti che la Telecom (non ha avvertito per scritto né in tempo utile, ma anzi non ha avvertito affatto, il ######### prima di procedere alla sospensione della linea) ha tenuto nei confronti dell’attore.
Pertanto si ritiene debba essere accolta la domanda attorea così come formulata in quanto è stata accertata la responsabilità della Telecom nel verificarsi dell’evento per non aver preso in seria considerazione il reclamo proposto dall’attore e aver, senza preavviso e motivo alcuno, interrotto il servizio telefonico e conseguentemente si condanna la Telecom a pagare al ########### la somma di € 586,50 (comprensiva € 85,50 quale restituzione della somma pagata ingiustamente e di € 500,00 somma equitativamente stabilita come ristoro ai disagi morali e danni materiali subiti dall’attore nella vicenda, protrattasi per sei mesi ed il cui epilogo è stato cinque giorni o più di linea telefonica mancante) oltre interessi dalla data della sentenza la saldo, oltre le spese di processo così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Cascina, così definitivamente pronunciando, giudicando per equità, accogliendo la domanda attrice, stabilisce che la Telecom Italia Spa in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede a ##########, versi al sig.############# la somma di € 586,50 quale somma equitativamente stabilita come ristoro ai disagi morali e danni materiali subiti dall’attore, oltre interessi dalla data della sentenza al pagamento, oltre le spese di giudizio liquidate equitativamente in € 1.500,00 onnicomprensive.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Cascina il 6.10.2005

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