ARCO IUS

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30/07/05

Giudice di Pace di Carinola, sent.30 Luglio 2005

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARINOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, in persona dell’avv. Pietro Tudino, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile ìscrìtta in epigrafe avente ad oggetto ”Ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cc.”
TRA
XXXX , elett.te domiciliato in Mondragone (CE) , presso lo studio dell’Avv.to XXXX , giusta procura a margine dell’atto di citazione
ATTORE

E
“TELECOM ITALIA ” SpA in persona del legale rapp.nte p.t domiciliato per la carica presso la sede della società ed el.te in Caserta presso lo studio dell’avv XXXX
CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato ,L’odierno attore evocava l’intestato Ufficio ,al fine di richiedere l’accertamento dell’indebito oggettivo in relazione alle somme di danaro relative alla faturazione e spedizione del conto telefonico indebitamente poste dalla convenuta a carico del proprio assistito in violazione delle norme che regolano la materia (D.P.R.633.72)
A fondamento della domanda parte attorea deduceva infatti che a far data dall’anno 1999 la convenuta società, quale organo fornitore del servizio telefinico ad uso residenziale identificabile all’utenza 0823977957, aveva indebitamente addebitato i costi della spedizione delle fatture inerenti il proprio conto telefonico in violazone del disposto di cui all’art. 21 DPR. Cit. il quale testualmente recita:…”le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo…” .
La parte attorea chiedeva pertanto acccogliersi la domanda e sentir condannare la convenuta alla restituzione dell’indebito pagamento effettuato il tutto con vittoria spese e competenze di giudizio ed onorari di causa
Incardinata la lite, si costituiva la TELECOM spa la quale, a mezzo comparsa di risposta a firma del procuratore avv.XXXX , eccepiva in rito il difetto di Giursdizione del GdP in favore della Commissione tributaria territorialmente competente , rappresentando in ogni caso che la domanda andrebbe comunque qualificata inammissibile per la carenza del previo tentativo di conciliazione presso gli sportelli regionali istituiti ex d. leg. 259-03. .
Incardinata la lite e fallito in concreto il tentativo di conciliazione in sede giudiziale , si procedeva alla trattazione e quindi, ritenuta la causa fondata su prova documentale, essa si assegnava a sentenza all’udienza del 14.6.05 sulla scorta delle rispettive richieste delle parti precisate a verbale con assegnazione di termine di gg. 10 a note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dire che l’attuale vicenda, attinente a contratti formati tra le parti a mezzo di appositi modelli e/o formulari predeterminati (art.1342 cc) risulta attualmente disciplinata dalla L.63.03 di conversione al D.L. 18.03 con la conseguenza che questo GDP non puo’ decidere secondo equità ma secondo diritto.
In via del tutto preliminare deve essere accolta la eccezione procedurale mossa da parte attorea quanto al difetto dello “ius postulandi” in capo all’attuale procuratore avv. XXXX per carenza di ogni effettiva indicazione della legitimazione a rapresentare la società da parte dell’avv. XXXX . Come da consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr. cass II sez. n.14455-03 Pres. Spadone ) occorre infatti che della qualità di legale rappresentante di una determinata persona giuridica sia data prova scritta nel senso che la costituzione in giudizio è invalida laddove sia omessa ogni forma di allegazione di atti e/o documenti idonei a dismostrare l’effettiva qualità del soggetto che gestisce il potere di rappresentanza. Nel caso di specie emerge che l’avv. XXXX sarebbe stato investito del mandato alle liti da parte di certo avv. XXXX il quale, pur asseritamente dichiaratosi legale rapp.te della società convenuta non fornisce di fatto alcun elemento documentale idoneo a legittimarne la sua qualità. Ne discende l’irritualità dell’intera costituzione in giudizio di parte convenuta.
Ancora in via preliminare, si afferma la giurisdizione del Gudice ordinario a conoscere della presente questione la quale, non riguardando pagamenti di tributi , appare piuttosto conducente ad una richiesta di ripetizione dell’indebito oggettivo, rientrante ratione materiae nella cognizione del Giudice ordinario e quindi, visto il valore della causa, attribuibile alla competenza del GdP.
Va inoltre respinta l’eccezione di inammissibilità dell’azione per mancanza del previo tentativo di conciliaizione innanzi al CO. RE.COM per due ordini di ragione;
La natura della causa (ripetizione dell’indebito nell’accezione normativa di cui all’art. 2033 cc. ) esclude che possa attribuirsi valenza oblbigatoria a tale procedura di carattere amministrativo in quanto trattasi di norma speciale non suscettibile di interpretazione estensiva al di fuori delle meterie aventi ad oggetto accordi di diritto privato in tema di telecomunicazioni , mentre - secondo l’impostazione di parte attorea – la presente azione sarebbe stata iniziata a salvaguardia di un diritto soggettivo protetto da una specifica norma di legge imposta a livello codicistico;
in ogni caso, va detto che l’odierna parte attorea, come risulta dalla documentazione acclusa alla propria produzione, ha di fatto promosso il tentativo di conciliazione presso i locali sportelli della Camera di commercio e che esso non si è perfezionato , proprio per l’assenza della controparte TELECOM spa.
Venendo al merito della vicenda, va detto che l’odierna azione , già in passato proposta in altre sedi giudiziarie , è stata di fatto oggetto di variegate (e spesso contrastati ) decisioni da parte dei vari Giudici di merito; la contradditorietà delle pronunce si fonda di fatto proprio sull’analisi del presupposto normativo richiamato dall’attore nel proprio atto di citazione. Il problema nodale della vicenda sta di fatto nella individuazione delle voci di spesa richieste da TELECOM spa e nella naturale contrapposizione tra le voci di spesa relative alla fatturazione del conto telefonico (inesigibili da parte della TELECOM stante il chiaro divieto previsto dall’art. 21 comma 8 D.P.R. 633.72 ) e quelle invece destinate alla spedizione della fattura, come tali non sottoposte al divieto di cui alla norma succitata . Nel caso di specie, alla luce della recentissima sentenza emessa dal G.M. presso il Tribunale di Locri che in questa sede si ritiene di condividere, si è statuito che esista una evidente diversità ontologica tra la fatturazione del conto e la successiva spedizione della bolletta dal momento che , mentre la prima attiene alle operazioni contabili e fiscali dell’impresa ed ha carattere obbligatorio , la seconda ha natura eventuale , nel senso che puo’ avvenire anche con modalità diverse o addirittura non verificarsi affatto (come si vedrà in seguito).
Orbene, alla luce delle recenti normative in materia, coordinate con la lettura delle condizioni regolatrici dell’’abbonamento al servizio telefonico (come disciplinate all’art. 30 del D.M. 8 Maggio 1997 n. 197) , emerge che “..ogni spesa, imposta o tassa inerente il contratto di abbonamento…è a carico dell’abbonato , salvo che non sia diversamente disposto …” ed ancora, alla luce delle risoluzioni ministeriali del 28.11.75 e del 7.7.78, “ il divieto posto dall’art. 21…non concerne le spese per l’invio a domicilio dei documenti , bensi’ le spese di emissione della fattura…”.
Cio’ induce a ritenere, ancora una volta, che le fasi della fatturazione e della spedizione siano ben distinte e sottoposte a diversi regimi giuridici.
Altro aspetto riguarda la pretesa vessatorietà delle condizioni generali di contratto , come ventilato da parte attorea, e segnatamente di quella parte, individuata al punto VI dell’art. 14 nella quale si prevede che “le spese postali di spedizione della fattura sono addebitate al cliente…”. Secondo l’impostazione attorea tale norma determinerebbe di fatto uno squilbrio contrattuale in favore del gestore del servizio telefonico in danno del singolo consumatore che non avrebbe di fatto alcuna alternativa se non quella di pagare per un servizio unilateralmente imposto dal c.d. contraente forte. La questione appare suggestiva ma di scarso fondamento giuridico; ed infatti questo GdP non ritiene che tale disposizione sia di fatto pregiudizievole nei confronti dell’utente per un duplice ordine di ragioni;
a)in primo luogo la somma richiesta appare congrua in rapporto ad un servizio comunque svolto da Telecom quanto alla possibilità per il privato cittadino di ottenere, presso il domicilio previamente indicato, i dati relativi alle telefonate effettuate ed i relativi costi ;
b)in secondo luogo tale attività di spedizione a carico del fruitore del servizio non è unilateralmente imposta dal contraente forte (in questo caso potrebbe ipotizzarsi una vessatorietà della clausola per violazione dell’art. 1341 secondo comma cc. ) bensi’ rimessa comunque alla volontà del consumatore il quale, a sua richiesta, puo’ optare per diverse modalità di pagamento delle fatture senza aggravi di spesa.
Ed infatti, a mente dell’art. 53 D.P.R. 523.84 (recepito dalla normativa di cui al già citato decreto ministeriale 197-97 ed applicabile al caso de quo) “la società …provvede alla riscossione dei corrispettivi dei servizi forniti agli abbonati e di quant’altro dovuto dagli stessi …anche per cio’ che concerne i canoni di spettanza dell’amministrazione di cui all’art. 263 del codice P.T. mediante bollette periodiche che provvede a spedire al domicilio degli abbonati…addebitando le sole spese postali delle fatture commerciali aperte, salva la facoltà per gli abbonati di provvedere, senza addebito di spese, al ritiro delle bollette presso gli uffici della società…”.
Infine, ad ulteriore riprova della non vessatorietà della clausola, va detto che è possibile per il singolo consumatore , attraverso il portale offerto via internet (www.187.it) dalla stessa società telefonica convenuta ottenere , con il sistema della posta elettronica, i dati relativi alla fatturazione ed ai relativi costi del traffico telefonico effettuato senza aggravi di spese di spedizione.
Ne deriva l’assoluta insussistenza probatoria della domanda che deve in questa sede esser respinta. Attesa la mancata formale costituzione di parte convenuta e la stessa incertezza interpretativa che regola la materia de qua appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di lite.
PQM
Il GdP di Carinola, definitivamente pronunciando sulla causa, cosi’ provvede;
A)dichiara la carenza dello Ius postulandi di parte convenuta per difetto di rappresentanza ;
B)letto l’art. 2697 cc.RIGETTA la domanda attorea per insussistenza probatoria;
C)compensa tra le parti le spese di lite
Carinola 30 Luglio 2005 il GdP

12/07/05

Giudice di Pace di Casoria, sent. 12 Luglio 2005

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Casoria (NA) dott.ssa Mirella Pescione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2961 del R.G. dell'anno 2005
TRA
M.S., elettivamente domiciliato in Casoria alla via Matteotti 96, presso lo studio degli avv.ti Letizio Galdi ed Antonio Alfiero che lo rapp. e dif. giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Massalubrense alla via Spina 05 presso lo studio degli avv.ti Tommaso Spinelli Giordano e Leonardo Peronesti che la rappr. e dif., come da procura a margine dell'atto di citazione;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale da black out.
Conclusioni : come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore esponeva:
- di aver stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica con l'E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., numero cliente 845681902, relativo all'appartamento sito in Casoria al p.co Piccirillo, civico 37, piano 6°;
- che alle ore 03:25 della domenica del 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, ed in particolare in Campania, vi è stata una interruzione della somministrazione di energia elettrica durata circa 15 - 18 ore;
- che tale evento ha determinato uno stravolgimento delle normali attività dell'istante e della sua famiglia, cui il black-out ha impedito di attendere a quelle occupazioni cui era solito dedicarsi nel giorno settimanale festivo;
- che il contratto tra il consumatore e l'E.N.E.L. rientra nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, precisamente di somministrazione di cui all'art. 1559 e ss. c.c.,
- che per effetto della sottoscrizione del contratto l'Enel Distribuzione assume l'obbligo di mantenere a disposizione del somministrato una quota di energia elettrica (c.d. "impegno di potenza"), configura una obbligazione ontologicamente distinta rispetto a quella di erogazione dell'energia, ma accessoria ad essa.
Con il predetto atto, l'istante chiedeva, previa declaratoria di inadempimento, contrattuale o extracontrattuale, della Enel Distribuzione S.p.a. condannare la stessa al pagamento del danno patrimoniale e del danno esistenziale come sopra richiesti, stimati in quella somma ritenuta di giustizia entro € 1.032,00 con vittoria di spese diritti ed onorario di causa.
All'udienza di comparizione si costituiva l'Enel. Distribuzione s.p.a., depositando il proprio fascicolo di parte, impugnando la domanda perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in atto ed in diritto. Il procuratore della convenuta in particolare eccepiva che l'interruzione energetica era dovuta a causa non imputabile alla stessa, ai sensi dell'art. 1218 c.c. in quanto l'energia elettrica non gli era stata fornita, come per legge, dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.) per la caduta di un albero in territorio svizzero a causa di un uragano, e tale circostanza era da considerarsi causa di forza maggiore, né l' Enel Distribuzione s.p.a. poteva premunirsi rispetto a tale evento, mediante approntamento di centrali di produzione di riserva e relative reti di trasmissioni in quanto ciò le è precluso per legge; che la Carta dei Servizi Enel, in caso di inadempimento, non prevede alcun indennizzo forfettario, chiedeva pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Prodotta la documentazione, la causa sulle rassegnate conclusioni veniva riservata a sentenza in data 23-05-05.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, per quanto di ragione, accoglimento.
Dalla esibita documentazione, non disconosciuta dalla convenuta, deve ritenersi la sussistenza della titolarità, sia da lato passivo che attivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio (contratto di somministrazione di energia elettrica).
Va, preliminarmente, chiarito il rapporto che intercorre tra l' Enel s.p.a. e la convenuta Enel Distribuzione s.p.a..
Al riguardo la convenuta Enel Distribuzione s.p.a. sostiene che con l'entrata in vigore del D. Lgs. 79/99, l'Enel, già costituita in s.p.a. ai sensi del D. Lgs. 333/92, ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all'utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione elettrica e di vendita ai clienti, mentre l'attività di trasmissione e di dispacciamento sono state riservate dallo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.).
Invero, ai sensi del richiamato Decreto legislativo, abolitore del monopolio delle attività nel settore elettrico, ed in particolare degli artt. 3 , punto 4, e 13, l'Enel s.p.a., pur mantenendo la proprietà delle reti, ha istituito separate società per azioni per lo svolgimento delle attività di produzione, distribuzione e vendita ai clienti.
A seguito, poi, dell'emanazione del D. M. del 21/01/2000, l'Enel s.p.a. ha assunto la titolarità e le funzioni di Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, istituendo l'Enel Distribuzione s.p.a., per la stipula con gli utenti di contratti per la somministrazione di energia elettrica, l'Enel Produzione ed altre s.p.a.; tutte queste società (Enel Distribuzione s.pa. compresa) sono controllate dall'Enel s.p.a..
Deve ritenersi, pertanto, che anche se l'attività di autoproduzione dell'energia elettrica (con la creazione di separate s.p.a. per lo svolgimento dell'attività di produzione da un lato e di distribuzione e stipula di contratti di somministrazione dall'altra) sia stata svincolata dalle funzioni riservate all'Enel s.p.a., quest'ultima, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 79/99, conservi, tuttavia, un preciso interesse al corretto esercizio di tali attività, assumendo funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa controllate, ivi incluse quelle gestite dalla Enel Distribuzione s.p.a. (cfr.: GdP di Marcianise, dott. M. Cantiello, del 29-09-04).
Con sentenza della IV sezione 4700/02, infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la trasformazione dell'Enel in s.p.a. non influisce sulla sua qualità di concessionario in perpetuo della generazione di energia elettrica, poiché trattasi di società costituita al fine principale di gestire, ex artt. 1 e 3 del già richiamato D. Lgs. 79/99, anche attraverso società controllate le attività di produzione e distribuzione di energia.
Tale posizione di preminenza dell'Enel in materia di circolazione di energia elettrica, anche dopo la sua trasformazione in s.p.a, è stata, infine, evidenziata da pronunce della magistratura amministrativa che ha escluso che la semplice veste formale di s.p.a. sia idonea a trasformare la natura pubblicistica di soggetti che, in mano al controllo maggioritario dell'azionista pubblico, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici (TAR Valle D'Aosta 126/99; Cons Stato 4711/02, 1206/01; TAR Lazio 917/02 e TAR Toscana 24/01). Il Giudice Amministrativo ha, altresì, sottolineato che le società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici conservano connotazioni inerenti alla loro originaria natura pubblicistica, continuando, come nel caso di specie, ad essere affidatarie della cura di rilevanti interessi pubblici la cui tutela non può risultare soppressa solo in conseguenza della mutazione della veste formale del soggetto giuridico che, per il resto, mantiene inalterate le proprie funzioni e la propria connotazione pubblicistica.
Seppure con diverse finalità anche la Corte Costituzionale con sent. 466/93 ha affermato la neutralità della veste formale di s.p.a. (apparendo evidente che la gestione del servizio di produzione e distribuzione di energia elettrica tramite società controllate costituiscano un servizio pubblico inteso al soddisfacimento di bisogni generali della collettività), trattandosi, nel caso dell'Enel s.p.a., di società costituita per il principale fine di gestire attraverso le società controllate (tra cui l'Enel Distribuzione s.p.a.) le attività di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica.
Per converso, è da ritenere che le società controllate (Enel Distribuzione s.p.a. e Produzione s.p.a.), svolgono attività prevalentemente in favore della controllante, per cui, nel perdurare di tale stato di cose, nonostante lo scorporo delle funzioni (produzione e distribuzione attraverso la creazione di solo formalmente distinti soggetti giuridici) deve ritenersi che il soggetto passivo rimanga sempre il medesimo (Enel s.p.a.).
Infatti, come anche affermato dalla Corte di Giustizia CE (18-11-99, C – 107/98 Teckal, punti 50 e 51), sia pur in ambito di appalti pubblici, la costituzione di soggetti con autonoma personalità giuridica non è di per se sufficiente ad escludere l'appartenenza di quei soggetti all'apparato che li controlla. Per tanto deve ritenersi che le società controllate sono un organismo di diritto pubblico, svolgenti attività finalizzata ai bisogni della società controllante, nella cui sostanza costituiscono una divisione, solo formalmente costituita da soggetti distinti con la conseguenza che trattasi di soggetti che “partecipano” alle stesse finalità della controllante anche sotto il profilo dello scopo del soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale.
Passando al merito deve ritenersi fatto pacifico l'avvenuta sospensione della somministrazione dell'energia elettrica nella zona di residenza dell'attore in data 28 Settembre 2003 dalle ore 03,25 alle ore 20,24; tale circostanza è stata, infatti, riconosciuta anche dalla convenuta nelle proprie difese.
È, altresì, pacifica l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1559 ess. c.c. stante la sussistenza tra le parti di un contratto di somministrazione di tipo continuativo e di consumo avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica. Tale contratto di somministrazione è, per sua natura, destinato a soddisfare, ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi dell'utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole.
L'essenza di tale contratto consiste nel fatto che il somministratore, nell'impegnarsi a soddisfare i bisogni futuri del somministrato, assume su di se, oltre che l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento, anche i rischi della fornitura, costituendo quest'ultima l'alea normale del contratto (ex multis: Cassazione sent. n° 2359/1968) quale proiezione delle prestazioni nel futuro (cfr.:GdP di Mercato Sanseverino, dott. G Basso, sent. 599/05).
La mancata esatta esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica obbliga la parte inadempiente al risarcimento dei danni (artt. 1218, così come richiamato dall'art. 1570 c.c.)
È pur vero che l'art. 1218 c.c., in tema contrattuale, detta la regola generale secondo cui il debitore può liberarsi delle conseguenze dell'inadempimento se prova che l'inadempimento stesso è da ricondurre a causa a lui non imputabile, tuttavia, secondo costante interpretazione giurisprudenziale tale prova deve essere rigorosa, piena e completa e deve comprendere anche la dimostrazione della mancanza di colpa del debitore, sotto qualsiasi profilo, dovendosi, diversamente, presumersi nel medesimo la sussistenza di tale elemento soggettivo (Cass. sent. 7604/96), tale non è nel caso in oggetto.
Ne caso in oggetto deve rilevarsi che nessuna prova è stata offerta in merito a tale pretesa incolpevolezza e che, in ogni caso, la richiesta prova testimoniale, non ammessa poiché ritenuta superflua, verteva, in sostanza, unicamente sulla circostanza della cessazione di ricezione di energia elettrica della Cabina Primaria di Casoria 220, che alimenta l'utenza attorea, dalle ore 03,25 alle ore 20,24 del 28-09-03, e non sulle motivazioni di tale cessazione.
Quanto, infine, all'assumere quale fatto notorio, come prospettato dalla convenuta, la circostanza che l'interruzione della energia elettrica fu provocata dalla caduta di un albero in regione Svizzera a seguito di un uragano, devono, altresì, ritenersi fatti notorio i risultati a cui è pervenuto l' ufficio federale svizzero dell'energia (Ufe), a cui i media hanno dato notevole risalto, a conclusione di una inchiesta voluta dal ministero svizzero dell'energia (Datec) nelle quali si evidenziano le responsabilita' dei gestori italiano e francese che, non rispettando i flussi di riferimento, in un “conflitto irrisolto fra gli interessi commerciali delle societa' e dei Paesi interessati e i presupposti tecnici e giuridici per un esercizio sicuro delle reti”, “non tengono sufficientemente conto dei criteri di sicurezza”.
Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Commissione d'Indagine disposta dai gestori delle reti (TSO), riuniti in ambito UCTE, dei cinque paesi (Austria, Francia, Italia, Slovenia e Svizzera) coinvolti nel black out del 28-09-03. Tale Commissione ha accertato che al momento del black out l'Italia importava fino a 300mw in più rispetto ai programmi concordati, e che a causa della mancata percezione dell'urgenza rappresentata dal sovraccarico sulla linea San Bernardino e richiesta di contromisure portate a termine tardivamente dal GRTN italiano (riduzione delle importazioni di 300mw), il sistema italiano ha avuto un collasso dopo la separazione dal sistema UCTE, collasso dovuto alla strutturazione interna propria della rete e che, pertanto non possono essere imputate ai richiamati problemi verificatisi oltralpe.
Deve, inoltre, rilevarsi che nel D.P.C.M. Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi del Settore Elettrico pubblicato sulla G.U. del 23-09-95, serie generale n. 223, si legge al punto 2.2 “costituisce impegno prioritario delle aziende garantire un servizio continuo e regolare e ridurre la durata di eventuali disservizi”, al punto 2.5 “le aziende perseguono l'obbiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo” ed ancora la punto 3.4.2 “le aziende indicano il numero medio annuo per utente di interruzioni accidentali lunghe, cioè con durata maggiore di tre minuti”.
L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, infine, con delibera 112/03 ha ritenuto la necessita della operatività di un sistema di difesa contro le perturbazioni del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticità, mentre il TAR Lombardia Milano (sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha ritenuto che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all'erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall'Autorità per l'Energia Elettrica, e il Gas, ai sensi dell'art. 2 comma 12 lettera h, L. 14 novembre 1995 n° 481, sono suscettibili di tradursi, se guardate sotto il profilo dell'adempimento delle prestazioni di un rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell'ottica dell'esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”.
Alla luce di quanto fin ora esposto appare evidente la responsabilità per inadempimento contrattuale della convenuta, ciò soprattutto se si considera che il black-out del settembre del 2003 era stato già preceduto da altro, seppur più breve durata, nel giugno dello stesso anno, che aveva evidenziato l'inadeguatezza del sistema di somministrazione dell'energia elettrica, nonché la mancata diligenza della convenuta che avrebbe potuto impedire il secondo black out, durato negli altri paesi coinvolti tempi molto più accettabili, garantendosi energie alternative.
Dall'accertamento dell'inadempimento contrattuale discende che la parte inadempiente sia tenuta al risarcimento dei danni patiti dalla controparte, dovendosi ritenere che, nel caso di contratto di somministrazione di energia elettrica, per costante dottrina e giurisprudenza, debba ravvisarsi, oltre l'obbligo principale della somministrazione anche quella accessoria derivante dal c.d. impegno di potenza. Quest'ultimo costituisce una prestazione continua, accessoria e strumentale a quella principale della fornitura, e si sostanzia in una nell'obbligo del somministrante di predisporre e mantenere l'impianto in modo da tenere a disposizione dell'utente una determinata quantità di energia, a cui corrisponde un corrispettivo fisso, da parte dell'utente, da pagarsi periodicamente e che viene a maturare contemporaneamente al consumo di energia.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, a causa della eccessiva durata della interruzione della corrente elettrica è da ritenersi, per comune esperienza, l'avaria di alcuni dei cibi che costituiscono le normali scorte alimentari di una famiglia e che necessitano di costante refrigerazione (latte, carne, burro, generi congelati), anche in considerazione del periodo ancora caldo, il 28 Settembre, in cui si è verificata l'interruzione di energia elettrica.
Ritenuto, pertanto, la quantità di scorte mediamente deperibili nelle condizioni de quibus, in relazione ad una famiglia media, si liquidano, ex art. 1226 c.c., per il solo danno patrimoniale, la somma di € 75,00.
Per quanto attiene al danno esistenziale si osserva, in primo luogo che dalla stessa sussistenza, fatto pacifico di questo giudizio, della interruzione della energia elettrica verificatasi nel giorno di domenica dalle ore 03,25 sino alle ore 20,24, deve farsi discendere anche la prova del danno.
Non vi è dubbio, infatti, che l'interruzione di energia elettrica per tutto il giorno domenicale ha determinato la rinuncia da parte dell'istante di tutte o molte di quelle attività di riposo, ricreazione e svago che costituiscono la normale aspettativa di ogni essere umano, ed ha necessariamente determinato una modifica negativa della vita dell'istante, consistente nell'alterazione delle normali attività dell'individuo (pranzo domenicale con amici e familiari, televisione, cinema, etc. ) e che, pertanto, tale modifica non deve essere oggetto di una specifica prova.
Tali alterazioni, pur non accertabili medicalmente, perché non sfocianti in una patologia come nel caso del danno biologico ledono, tuttavia, diritti degli individui di rango costituzionale e tutelati dall'ordinamento.
La delusione di non poter svolgere le normali attività di svago dominicale, che invece viene trascorsa nell'attesa del rispristino della somministrazione elettrica, costituisce, infatti, una lesione del diritto della persona inquadrabile tra quelli tutelati dall'art. 2 della Costituzione. Il riconoscimento della persona umana, infatti, si sostanzia anche attraverso il rispetto dei desideri e delle aspettative che ognuno può avere in dati momenti della sua vita e che, giustamente, trovano tutela nell'ampio dettato del richiamato art. 2 della Costituzione. La lesione della personalità del soggetto è suscettibile di tutela, indipendentemente dallo specifico interesse leso che può anche non avere una diretta rilevanza costituzionale, ma va tutelato ogni qualvolta configuri una alterazione della manifestazione della personalità tutelata costituzionalmente ex art. 2 della costituzione (App. Milano 14-02-03).
Il danno esistenziale è, quindi, individuabile, come nel caso di specie, ove sia accertata una modificazione peggiorativa, apprezzabile per intensità e qualità, nella sfera del soggetto leso, tra cui va fatta rientrare l'alterazione del diritto alla normale qualità della vita ovvero alla libera estrinsecazione della personalità (App. Milano 14-02-03).
Quanto alla liquidazione del danno esistenziale risarcibile, la stessa non può essere effettuata che con il ricorso all'equità ex art. 1226 c.c., metodo allo stato ritenuto maggiormente praticabile e che, stante la particolare natura del danno in oggetto, appare oltremodo opportuno. Pertanto lo scrivente Giudicante, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto (qualità dell'interesse violato, intensità della violazione e sua durata), condanna l'Enel distribuzione s.p.a. al pagamento in favore dell'istante della somma di € 225,00. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa attribuito con sentenza, come in dispositivo, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dell'istante, anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Marciano Sabino nei confronti dell'ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a., ogni contraria accezione o deduzione reietta, così provvede:
Dichiara l'inadempimento contrattuale dell' Enel Distribuzione in merito ai fatti di cui in narrativa
per l'effetto condanna la stessa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'istante della somma di € 75,00 per il danno patrimoniale e di € 225,00 per il danno esistenziale;
condanna, inoltre, i convenuti, al pagamento, in favore dei procuratori anticipatari, avv.ti Letizio Galdi ed Antonio Alfiero, delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio che si liquidano, ai sensi del D.M. 08-04-04, n. 127, in complessivi € 530,00 di cui € 50,00 per spese, nonché il 12,5% delle spese generali, IVA e CPA, oltre le successive occorrende.
La presente sentenza è esecutiva ex lege. Così deciso in Casoria, lì 12 Luglio 2005.
IL GIUDICE DI PACE (dott.ssa Mirella Pescione).

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