ARCO IUS

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17/02/06

Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947

L’emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, diretto a rendere certa ed incontestabile l’entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all’utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell’operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all’operatore l’onere di provare l’esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell’utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313);

16/02/06

Giudice di Pace di Napoli, sent. 16.02.06

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Avv. Riccardo De Miro in servizio presso la X Sezione civile dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli nel corso del giudizio recante numero di registro generale 43548/04 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra Bruno Domenico rappresentato e difeso dall’Avv. Luciano Del Giudice e con lo stesso domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola G/7 ATTORE
E Telecom Italia Spa rappresentata e difesa dall’Avv. …… e con lo stesso domiciliata in Napoli al
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione notificato in data il 01/06/2004 il Sig. Bruno Domenico dopo aver svolto apposita procedura conciliativa innanzi alla Camera di Commercio chiamava in giudizio Telecom Italia Mobile S.p.a. al fine di sentir condannare quest’ultima al risarcimento del danno quantificato approssimativamente in complessivi €50 derivante dal mancato devoluzione del credito posseduto sulla scheda di telefonia mobile rispondente al numero 339XXXXXXX sulla scheda di telefonia mobile rispondente al numero 333XXXXXXX, oltre al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore costituito. In realtà il danno che l’attore ritiene aver subito consisterebbe nel fatto esauritosi il periodo entro il quale è possibile usufruire del credito posseduto sulla prima utenza (339XXXXXXX) non è possibile la devoluzione di quest’ultimo sulla nuova utenza (333XXXXXXX) o comunque altra possibilità di sfruttare il proprio credito, come sancito dall’art. 10 della Carta dei servizi sottoscritti dal gestore di telefonia mobile evocato in giudizio e dal punto 4.2 del regolamento di disciplina del servizio offerto. La causa dopo essersi esaurita la fase istruttoria veniva interrotta in data 05/10/2005 per effetto dell’incorporazione della Telecom Italia Mobile S.p.A. nella Telecom Italia S.p.A. Successivamente con atto notificato in data 02/11/2005 la causa veniva riassunta nei confronti della Telecom Italia S.p.A. All’udienza del 13/01/2006 la causa veniva assegnata a sentenza previa concessione di un termine di quindici giorni per la redazione di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui di seguito si dirà.L’attore nel tempo ha utilizzato due utenze di telefonia mobile quella rispondente al numero 339XXXXXXX e quella rispondente al numero 333XXXXXXX e per l’attivazione di entrambe non ha sottoscritto alcun contratto ma è sottostato alle condizioni generali dettate dalla Telecom Italia Mobile Spa prima e dalla Telecom Italia Spa mediante appositi disciplinari (Carta dei servizi e cd. Regolamento).Come stabilito dalla norma di cui al II comma dell’art. 1341 C.C. le clausole generali che determinano l’interruzione della fornitura del servizio, come quella prevista dalla Telecom Italia in forza della quale in caso di mancata ricarica della carta sim per 13 mesi la stessa viene disattivata e non è possibile utilizzare il credito maturato sulla stessa, vanno espressamente approvate per iscritto a pena di inefficacia tra le parti, atteso che quanto appena descritto non è avvenuto, la società convenuta non poteva arbitrariamente interrompere il servizio offerto all’attore ne tantomeno negare allo stesso il credito posseduto sulla sim.Tuttavia né dalla documentazione allegata dall’attore, né dalle altre prove acquisite nel corso dell’istruttoria è possibile determinare il credito effettivamente perduto da quest’ultimo, per effetto dell’interruzione del servizio praticata dalla convenuta, pertanto il danno patito andrà quantificato secondo i criteri equitativi che in considerazione del disagio patito dal Sig. Bruno Domenico, per effetto della necessità di acquistare una nuova carta sim, nonché nel dover affrontare una trafila prima amministrativa e poi giudiziaria per vedere riconosciute le proprie ragioni, si reputa giusto liquidare in complessivi 300.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Dichiara assorbita ogni altra domanda ed eccezione.
P.Q.M.­
Accerta la fondatezza delle ragioni dell’attore ed accoglie la domanda da egli formulata, per l’effetto condanna la Telecom Italia Spa in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento del complessivi € 300/00(trecento/00) in favore del Sig. Bruno Domenico, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all’effettivo soddisfo.­ Condanna, altresì, la Telecom Italia Spa in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio che quantificano in complessivi €800/00 (ottocento/00) oltre spese generali, Iva e Cpa in favore dell’Avv. Luciano Del Giudice.­ Dichiara la presente sentenza inappellabile ed esecutiva ex-lege.
Napoli Lì 16/02/2006 Il Giudice di PaceAvv. Riccardo De Miro

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