SALUTE - Alimenti - Cattivo stato di conservazione Configurabilità del reato - Prescrizioni normative - Danno per la salute del consumatore.
Nella previsione di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 283/1962, non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza. (Cass. Sez. Un. 19.12.2001, sentenza n. 40, ric. Butti). Sicché, una volta accertata l'inosservanza di accorgimenti igienico - sanitari riferiti alle modalità di conservazione (alla stregua di norme giuridiche di carattere tecnico ma anche di precetti generalmente condivisi dalla collettività), la fattispecie penale si configura senza che sia necessario un previo accertamento sulla commestibilità del prodotto o il verificarsi di un danno per la salute del consumatore ( vedi pure Cass., Sez. III, 27.1.2004, n. 2649, Gargelli). Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. Merlo.