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28/01/07

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 gennaio 2007 (Ud. 19/10/2006), Sentenza n. 2897

SALUTE - Alimenti - Cattivo stato di conservazione Configurabilità del reato - Prescrizioni normative - Danno per la salute del consumatore.
Nella previsione di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 283/1962, non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza. (Cass. Sez. Un. 19.12.2001, sentenza n. 40, ric. Butti). Sicché, una volta accertata l'inosservanza di accorgimenti igienico - sanitari riferiti alle modalità di conservazione (alla stregua di norme giuridiche di carattere tecnico ma anche di precetti generalmente condivisi dalla collettività), la fattispecie penale si configura senza che sia necessario un previo accertamento sulla commestibilità del prodotto o il verificarsi di un danno per la salute del consumatore ( vedi pure Cass., Sez. III, 27.1.2004, n. 2649, Gargelli). Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. Merlo.

08/01/07

Giudice di pace Napoli Sez. II Sent., 08/01/2007

La clausola del contratto di fornitura del servizio in base alla quale le spese di spedizione della bolletta telefonica devono essere imputate al cliente non soltanto si configura vessatoria ai sensi degli artt. 1469-bis c.c. e ss. e del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo", ma è anche improduttiva di effetti ex art. 1419 c.c., perchécontraria ad una norma imperativa (l'art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), dalla quale va sostituita.

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/01/2007 (C.C. 23/06/2006), Sentenza n. 13

Distribuzione dei carburanti - Ampliamento del numero dei produttori - Concorrenza - Legittimità.
La concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti è regolata da apposite norme e che non possono di certo ritenersi illeciti i comportamenti dei privati conformi al dettato normativo, la censura non considera che il valore giuridico che tutela la concorrenza va nella direzione dell’ampliamento del numero dei produttori e non in quella della sua restrizione. Pres. Santoro - Est. Fera - Total Italia s.p.a. (già TOTAL FINA s.p.a.) (avv.ti Lovelli e Cavasola) c. Comune di Marsciano (avv. Ferretti) ed altro (conferma TAR dell'Umbria 3 ottobre 2005, n. 454).

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