ARCO IUS

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26/06/07

CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un. Civ. del 26/06/2007, Sentenza n. 14712

Titoli di credito - Incasso di assegni non trasferibili a persone diverse dai beneficiari dei titoli - Responsabilità della banca negoziatrice - Natura - Termine di prescrizione (Ordinaria decennale).
Ha natura contrattuale la responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari), la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dal primo comma dell’art. 43 legge assegni. Tale responsabilità tutela tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca. Di qui la conseguenza che a tale azione di responsabilità si applica la prescrizione ordinaria decennale, e non quella quinquennale, propria della responsabilità extracontrattuale.

15/06/07

CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un. Civ. del 15/06/2007 Sentenza n. 13979

Titoli di credito - Buoni postali - Condizioni riportate sui titoli - Prevalenza sulle prescrizioni ministeriali.
La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate sui buoni postali offerti in sottoscrizione ai richiedenti deve essere risolta dando la prevalenza alle seconde. L’accordo negoziale ha ad oggetto il contenuto enunciato dai buoni, anche quando in precedenza, con decreto ministeriale, siano state modificate le relative condizioni.

14/06/07

Cass. civ. Sez. III Sent., 14/06/2007, n. 13967

Il soggetto che stipula un contratto come persona fisica che agisce per scopi relativi alla attività di agente di un'impresa di assicurazioni non può assumere la veste di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis cod. civ. (Rigetta, App. Torino, 20 Novembre 2002)

08/06/07

Cass. civ. Sez. III Sent., 08/06/2007, n. 13377

In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della "tutela forte" di cui alla disciplina degli articoli 1469 bis e segg. cod. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1999 n. 526, la qualifica di "consumatore" spetta solo alle persone fisiche, quindi non alle società, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Infatti, deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente - come si evince dalla parola "quadro", di cui al secondo comma dell'articolo 1469 bis cod. civ. - che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la corte di merito aveva ritenuto il contratto di "leasing", tra una s.p. finanziaria ed una s.a.s. venditrice di giocattoli concluso tra professionisti, e la S.C., poiché oggetto del rapporto erano gli arredi del negozio destinati all'esposizione della merce, ha rigettato il ricorso della locatrice che invocava in suo favore le norme degli articoli 1469 bis e seguente cod. civ.). (Rigetta, App. Firenze, 28 Febbraio 2003)

05/06/07

CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 05/06/2007, Sentenza n. 13083

Oggetto del contratto - Attività professionale dell’acquirente - Contratto di fornitura di banche dati giuridiche - Foro del consumatore - Esclusione - Artt. 1469 bis e segg. c.c..
Non si applica la disciplina più favorevole al consumatore di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c. al contratto di fornitura di banche dati giuridiche, concluso da un consulente legale con il gestore delle banche dati, in quanto l’oggetto del contratto è inerente all'attività professionale dell’acquirente.

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