ARCO IUS

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18/12/07

Tribunale di Roma - Sentenza 18 dicembre 2007

Tribunale di Roma
Sezione XI Civile
Sentenza 18 dicembre 2007

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sez. XI civile, in grado di appello, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lombardi Eleonora,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 72827 dell'anno 2005
promossa da
TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, ***, presso lo studio dell'avv. *** che la rappresenta e difende, unitamente agli avv. ******, in virtù di mandato steso in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
*******, elettivamente domiciliato in Roma, via *****, presso lo studio dell'avv. ****** che lo rappresenta e difende in virtù di mandato steso a margine dell'atto di citazione.
APPELLATO
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace (spese spedizione fattura).
All'udienza del 27/4/2007, le parti precisavano le conclusioni come segue:per l'appellante: "Sentire annullare, in accoglimento dei motivi di appello sopra illustrati, la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.42323/2004, depositata in cancelleria il 10/11/2004, non notificata, e, per l'effetto, respingere in toto le domande formulate in primo grado dal sig. *********.Con vittoria di spese di lite."
Per l'appellato: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, espletate le necessarie formalità di rito, rigettare tutte le richieste avanzate dalla Telecom Italia s.p.a. e poste a base del proprio atto di appello per tutte le causali di cui in motivazione, qui da intendersi per integralmente riportate e trascritte e, per l'effetto, in accoglimento degli assunti della propria costituzione e risposta, confermare in toto, integralmente, la pronuncia di primo grado emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, sez. I, dott.ssa Franca Martorana, e depositata il 18/10/2004, di cui al nr. 42323/04 e nr. R.G. 29170/2004.
Si richiede l'espressa condanna dell'appellante alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge e la conferma assoluta della condanna della Telecom Italia s.p.a. anche rispetto al primo grado di giudizio, in ossequio alle normali regole codicistiche in tema di soccombenza."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, notificato in data 31/10/2005, la s.p.a. TELECOM ITALIA, in persona del legale rappresentante prò tempore, ha convenuto in giudizio ********* per sentire riformare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 10/11/2004, con la quale era stata accolta la domanda dell'appellato di restituzione dell'indebito pari ad € 0,17, a titolo di spese di spedizione fattura, relativa al contratto di somministrazione di traffico telefonico, stipulato tra le parti. A sostegno dell'appello, la s.p.a. Telecom Italia deduceva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice Tributario ovvero del Giudice Amministrativo;
deduceva inoltre l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e nel merito deduceva l'assenza di violazione dell'art.21 D.P.R. 633/72 da parte della Telecom nonché l'assenza di vessatorietà dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Abbonamento.
Si costituiva in giudizio ********, chiedendo il rigetto dell'appello, sulla base di quanto dedotto in primo grado.
La causa, sulle conclusioni come trascritte in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27/4/2007, con termini ex art 190 c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sul difetto di giurisdizione.
L'eccezione va respinta in quanto l'accertamento della legittimità della ritenuta d'acconto concerne soltanto una parte minima della somma addebitata all'utente (ossia la parte relativa all'IVA), né si discute della legittimità del calcolo della base imponibile, con la conseguenza che nella specie non sussiste la giurisdizione tributaria (vedi Cass. S.U. 4896/2006; Trib. Nola 15/2/2007, che ha definito effetto indiretto la questione sopra prospettata; Giudice Pace Napoli 8/1/2007).
Né può ravvisarsi nella specie la giurisdizione amministrativa, in quanto la questione sottoposta al vaglio del giudice riguarda un diritto soggettivo, che si assume leso dalla violazione di una norma di legge (Cass. S.U.T2607/2004).
Sulla improcedibilità della domanda.
Premesso che la L. 31/7/97 n.249 (art.1, comma 11) ha istituito il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze nel campo delle telecomunicazioni, prevedendo tale incombente come condizione di proponibilità di ogni ricorso in sede giurisdizionale, si ritiene che tale disciplina non si applichi al caso di specie, in quanto, nell'ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, la fonte del diritto alla restituzione è costituita dalla legge e non dall'accordo.
La disciplina sopra richiamata si applica infatti ai soli casi di violazione di diritto od interesse protetti da un accordo di diritto privato o da norme in materia di telecomunicazioni, laddove la fonte di tali diritti è espressamente individuata in un contratto di diritto privato (o nella normativa riguardante le telecomunicazioni). Sulla dedotta inesistenza di legge che addebita le spese di spedizione nella fattura.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 21, comma 8 del D.P.R. 633/72, è espressamente sancito il divieto di addebitare spese per l'emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità. Ne discende l'illegittimità dell'addebito relativo sia alla fase della emissione della fattura (redazione, annotazione nelle scritture contabili) sia alla successiva fase della consegna o spedizione della fattura stessa, che costituisce momento determinante della sua efficacia, laddove una fattura emessa e non trasmessa al debitore non assolverebbe ad alcuna funzione.
Pertanto l'addebito contestato a Telecom configura una violazione di legge da cui consegue l'illegittimità e il diritto dell'utente a conseguire la restituzione dell'importo versato.
Sul carattere vessatorio dell'art. 14 condizioni generali di abbonamento.
Premesso che detta clausola è stata approvata per iscritto, occorre precisare che nella specie si configura una violazione di norma imperativa (art. 21 D.P.R. 633/72 e successive modifiche) e pertanto la relativa clausola è inefficace ex art. 1469 bis c.c..
All'esito del giudizio l'appello va respinto e per l'effetto la sentenza del Giudice di Pace va integralmente confermata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sez. XI civile, in composizione monocratica, in grado di appello, così provvede;
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 10/11/2004;
b) condanna la s.p.a. TELECOM ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore di ********* delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1300,00, in difetto di notula, oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Roma, 7/12/2007 (giudice in ferie dal 3/7/2007 al 19/7/2007 ed in rumo feriale dal 6/8/2007 al 18/8/2007)
IL GIUDICE UNICO (Eleonora Lombardi)
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2007.

Tribunale di Roma, Sentenza 18 dicembre 2007

Telecom – spese fattura – addebitabilità – illegittimità - sussistenza [D.P.R. 633/72]

E’ vietato addebitare spese per l'emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità. Ne discende l'illegittimità dell'addebito relativo sia alla fase della emissione della fattura (redazione, annotazione nelle scritture contabili) sia alla successiva fase della consegna o spedizione della fattura stessa, che costituisce momento determinante della sua efficacia, laddove una fattura emessa e non trasmessa al debitore non assolverebbe ad alcuna funzione.

12/12/07

App. Milano Sez. I, 12/12/2007

Nelle controversie fra consumatore e professionista, il Legislatore ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria anche la clausola che stabilisca un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., se è diverso da quello del consumatore.

11/12/07

Trib. Potenza Sent., 11/12/2007

Il divieto di addebito delle spese di emissione della fattura di cui al D.P.R. 633/72 è applicabile anche alle spese di spedizione al cliente della fattura poiché la spedizione di copia della fattura alla controparte è finalizzata a garantire la corretta applicazione del procedimento di esazione del tributo e dunque il corretto ed integrale adempimento dell'obbligazione tributaria. (Fattispecie in tema di spese di spedizione della bolletta telefonica).

06/12/07

Trib. Napoli, 06/12/2007

La disposizione prevista dall'art. 1469-bis, comma 3, n. 19, c.c., oggi art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo - D.Lgs. n. 206/2005, è divenuta certamente applicabile a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, qualunque ne sia l'oggetto e dunque anche al contratto di spedalità. Non vi è ragione, infatti, di differenziare l'ambito di applicazione della norma sulla base della forma o della tipologia del contratto, tenuto conto della sua formulazione letterale che contiene un richiamo del tutto generico ai contratti tra professionista e consumatore, senza attribuire alcun valore al modo con cui si è instaurato il rapporto contrattuale.

04/12/07

Giudice di Pace di Bologna, sent. 04.12.07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Dr Sergio Cocchieri Della I sezione civile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile al n. 8302/07 Ruolo generale promossaDA:F. Enrico, rappresentato e difeso dall’avv. G. Falzone e G. Genna, domiciliato presso il loro studio …………..
CONTRO
Wind Telecomunicazioni spa con sede in Roma, via C.G. Viola 48,
OGGETTO: cause in persona del legale rappresentante pro – tempore, convenuta relative a beni mobili contumace
OGGETTO: causa relativa a beni mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTIPer parte attrice: “voglia l’ill.mo Giudice adito, previa ogni occorrenda declaratoria e ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in via principale: 1) accertare e dichiarare gli inadempimenti parziali e/o totali e/o inesatti di Wind telecomunicazioni spa per i fatti in premessa e conseguentemente 2) accertare e dichiarare l’intervenuta risoluzione del contratto di servizio Adsl e/o del contratto di servizio di telefonia fissa Happy City stipulati dall’attore, per inadempimento di Wind Telecomunicazioni spa, 3) accertare e dichiarare il diritto dell’attore, per i fatti descritti in citazione, agli indennizzi previsti della Carta servizi Wind e /o il risarcimento di tutti i danni contrattuali e/o extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali, anche esistenziali, cagionati da Wind Telecomunicazioni spa, e conseguentemente; 4) condannare Wind Telecomunicazioni spa, in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede a Roma via G. Cesare Viola 48, al pagamento in favore dell’attore, degli indennizzi previsti della Carta Servizi e/o al risarcimento di tutti i danni dal medesimo patiti, per la somma complessiva di 1500 euro, o della maggiore o minore somma che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, con gli interessi legali dal dovuto saldo, comunque nei limiti del valore e competenza di cui all’art. 7 cpc. In ogni caso con vittoria spese,competenze e onorari, oltre spese generali, iva cpa come per legge”SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificata per l’udienza del 14/5/07 l’attore esponeva che la società convenuta si era resa inadempiente per contratti di servizio che le stesso attore aveva sottoscritto con la società; chiedeva di accertare e dichiarare gli inadempimenti, la risoluzione dei contratti e la condanna degli indennizziNon essendosi costituita la società ne veniva dichiarata la contumacia. Ammessi i mezzi istruttori ed escusso l’unico teste nella udienza del 5/11/07, la causa, precisate le conclusioni, alla stessa udienza del 5/11/07, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accoltaVa posto in evidenza preliminarmente che si tratta di processo contumaciale per parte convenuta, né Wind ha corrisposto in sede istruttoria alla formale convocazione dell’attore per rispondere all’interrogatorio formale col proprio rappresentante legale.L’attore espone e documenta in atti quanto segue: 1) nel marzo del 2005 si accorda con Wind per l’attivazione di un servizio “internet” con tariffazione forfettaria (“libero Adsl flat”), ma dopo alcuni mesi Wind autonomamente passa al servizio ad una tariffazione “a consumo”, con conseguente aumento del prezzo del servizio. L’Attore telefona e invia fax (in atti), ma per alcuni mesi Wind invia fatture con la stessa tariffazione “a consumo” (“Adsl free”); 2) l’attore con nota in data 2/10/05 (in atti) comunica, allora, a Wind la decisione di risolvere il contratto in abbonamento Adsl e chiede le linea Adsl a favore di altro subentrante gestore telefonico; 3) Wind sospende l’erogazione del servizio Adsl, ma continua ad occupare la linea Adsl,nonostante le richieste dell’attore, impedendogli così l’utilizzo di “internet”. L’attore chiede quindi a Telecom, dal marzo 2006, un nuovo numero telefonico. 4) Nel maggio 2006 un tentativo di conciliazione, tramite Corecom Emilia Romagna (verbale in atti in data 26/5/06) non da alcun esito.Si deve rivelare che vi sono significativi profili di inosservanze contrattuali nel comportamento di Wind (che l’attore documenta), comportamenti che hanno motivato la cessazione del contratto per il servizio Adsl di cui è causa: 1) la variazione non richiesta della tariffa Adsl originariamente concordata (con conseguente aggravio di costi per l’attore); 2) la chiusura unilaterale da parte di Wind del servizio telefonico fisso “Hatty City”; 3) la “occupazione” ingiustificata della linea Adsl (che ha impedito all’attore l’utilizzo di “internet”), anche dopo la cessazione della fornitura per il servizio.L’intera vicenda contrattuale – per così dire – riguarda, quindi i due servizi Adsl e “Happy city”.Sinteticamente è accaduto quanto di seguito: per le ripetute inadempienze di Wind, specie quelle relative alle tariffe Adsl, il F. in data 2/10/05 comunicava a Wind la decisione di risolvere il contratto Adsl; Wind manteneva la “occupazione” della linea Adsl anche dopo la cessazione del servizio (cosa che ha impedito all’attore di utilizzare “internet”); solo in data 15/3/06, con nuovo numero telefonico in altro gestore, l’attore poteva avere una linea Adsl libera; in data 3/11/05 Wind cessava anche il servizio telefonico fisso “Happy City” servizio attivato il 24/5/05 con contratto annuale, secondo quanto documenta l’attore.Gli inadempimenti riferiti - e di cui l’attore produce ampia documentazione – trovano riscontro nelle norme per gli indennizzi previste dalla “Carta de servizi Wind” (in atti), ed esattamente all’art. 3.3:”nei casi di mancato rispetto dei termini di cui ai punti 2.1,2.2,2.3, (ndr.mancato rispetto dei termini di preavviso; erronea sospensione del servizio; mancato rispetto dei termini massimi di risposta ai reclami del cliente…) il cliente ha diritto ad un indennizzo di entità commisurata alla durata del disservizio e ai volumi di traffico sviluppati, fino ad un massimo di 5,16 euro ogni giorno di ritardo, e comunque non superiore complessivamente a 100 euro. Resta salvo il diritto del cliente al risarcimento dell’eventuale magior danno subito … (omissis)”; va poi aggiunto che il Garante delle telecomunicazioni, con delibera 11/05/CIR del 9/3/05 ha deciso che gli indennizzi disposti dall’art. 3.3 della Carta dei Servizi possono essere applicati anche “oltre lo sbarramento del limite massimo di 100 euro.”Tenuto conto delle inadempienze contrattuali sopra riferite si rileva: 1) i disservizi patiti dall’attore rientrano nei casi di cui ai punti 2.1, 2.2,2.3, dell’art. 3.3 della “Carta”, come più sopra descritti; 2) il tempo trascorso tra la richiesta dell’attore di correggere la tariffazione erroneamente applicata e la nota di risoluzione contrattuale dello stesso inviata a Wind per inadempimento, è di tre mesi e otto giorni ( dal 24/6/05 al 2/10/05, doc 4 e doc 16 in atti) il tempo tra la richiesta dell’attore di liberare le linea “internet” (2/10/05, nota allegata in atti) e la data in cui l’attore era costretto a cambiare il numero telefonico per avere linea Adsl libera (15/3/06, nota allegata in atti doc. 21 e 22) è stato di 5 mesi e 14 giorni, 4) Wind – senza preavviso, in data 3/11/05 – ha interrotto la fornitura del servizio telefonia fissa “Happy city” (servizio diverso da Adsl, e non indicato dal F. nella nota di risoluzione contrattuale, esclusivamente riferita al servizio Adsl) attivato il 24/5/05 (nota F. allegata in atti, doc. 5) contratto di durata annuale; ha così interrotto unilateralmente la fornitura 6 mesi e 11 giorni prima della scadenza annuale.Ritenuto equo – tenuto conto delle inadempienze, sia omissive che commissive, di Wind – utilizzare la misura di 3 euro di indennizzo per giorno di disservizio, si ottengono i seguenti indennizzi: a) per l’unilaterale erronea tariffazione del servizio internet, euro 294 (euro 3 per 98 giorni); b) per la mancata liberazione della linea Adsl, euro 492 (euro 3 per 164 giorni); c) per l’interruzione del servizio telefonico fisso “Happy City”, euro 603 (euro 3 per 201 giorni) e così per un totale di indennizzi di euro 1389.0.Questo Giudice ritiene che, nel caso, debba essere riconosciuto sussistere il danno esistenziale, che trova giustificazione nella impossibilità, per un tempo non certo breve, di utilizzare internet, per l’attore e la sua famiglia, ma anche per il fastidio delle frequenti – spesso inconcludenti – comunicazioni imposte dall’attore (fax, lettere; telefonate) per ottenere l’esecuzione corretta e la definizione conclusiva di un rapporto contrattuale. Nel caso in esame l’attore ha dovuto fronteggiare le modalità comportamentali dilatorie poste in essere da un soggetto economicamente molto forte, subdole per le modalità con le quali sono state poste in essere, ma tuttavia lesive della sfera dei diritti di libertà economica, ciò che porta – come detto – al riconoscimento del danno esistenziale, danno che questo Giudice ritiene equo determinare forfetariamente ed aggiungere all’indennizzo di euro 1389.0 come sopra determinato, così per un complessivo importo di euro 1500.La domanda attorea viene quindi accolta. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M Il Giudice di Pace di Bologna definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza, eccezione respinta:1. dichiara accettata la risoluzione dei contratti di servizio Adsl e di telefonia fissa “Happy City” tra le parti in causa;2. dichiara responsabile per gli inadempimenti contrattuali Wind Telecomunicazioni spa, con sede in Roma, convenuta contumace;3. condanna Wind telecomunicazioni spa, come sopra, in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento al sig. F. Enrico,della somma di euro 1500;4. condanna Wind telecomunicazioni spa – come sopra- parte convenuta contumace, a pagare le spese processuali che liquida complessivamente in euro 1006.3 di cui euro 97,3 per spese, euro 414 per diritti ed euro 495 per onorari; oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bologna il 04/12/07
Il Giudice di Pace

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