ARCO IUS

ARCO IUS costituisce una raccolta di giurisprudenza d'interesse consumeristico intesa per uso personale e non professionale. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni errori od omissioni.
Coloro che fossero interessati a segnalarci altri provvedimenti potranno farlo inviando una mail.

Per facilitare la ricerca (i singoli posts sono inseriti in base alla data del provvedimento) utilizzare il tasto cerca e l'indice degli argomenti.

21/12/06

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 21/12/2006 (UD.28/09/2006), Sentenza n. 42098

Esercizio di concorso a premi che riproduce il concorso a premi “ gratta e vinci” - Reato di cui all’art. 4, c.1, L. n. 401/1989 - Sussistenza.
Per l’attività di esercizio di concorso a premi che riproduce il meccanismo del “ gratta e vinci” è necessario richiedere l’autorizzazione dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell’art. 4, comma 1 legge 13 dicembre 1989 n. 401, non essendo sufficiente la comunicazione al Ministero delle attività produttive previsto dall’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, riservata a quei concorsi a premi aventi solo scopo promozionale di prodotti o servizi, la partecipazione ai quali deve essere di carattere gratuito.

23/11/06

CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 23 novembre 2006, procedimento C-315/05

Etichettatura dei prodotti alimentari - Consumatore finale - Portata degli obblighi derivanti dagli artt. 2, 3 e 12 Direttiva 2000/13/CE - Indicazione obbligatoria, per talune bevande alcoliche, del titolo alcolometrico volumico - Bevanda alcolica prodotta in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il distributore − “Amaro alle erbe” - Titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a quello indicato sull'etichetta - Superamento del margine di tolleranza - Sanzione amministrativa pecuniaria − Responsabilità del distributore.
Gli artt. 2, 3 e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nella causa principale, che prevede la possibilità per un operatore, stabilito in tale Stato membro, che distribuisce una bevanda alcolica destinata ad essere consegnata come tale, ai sensi dell'art. 1 di detta direttiva, e prodotta da un operatore stabilito in un altro Stato membro, di essere considerato responsabile di una violazione di detta normativa, constatata da una pubblica autorità, derivante dall'inesattezza del titolo alcolometrico volumico indicato dal produttore sull'etichetta di detto prodotto, e di subire conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre esso si limita, nella sua qualità di semplice distributore, a commercializzare tale prodotto così come a lui consegnato da detto produttore. Lidl Italia Srl c. Comune di Arcole (VR).

Giudice di Pace Catanzaro, sentenza 23.11.2006



Giudice di Pace di Catanzaro
Sentenza 23 novembre 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Catanzaro, nella persona del dott. Sergio Lumare
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1067/2005 Ruolo Generale, avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
M. A., attore, rappresentata e difesa dall’avv. Concetta Nunnari ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa nel vico VII° corso Mazzini n. 2 di Catanzaro,
CONTRO
Telecom Italia S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, convenuta, rappresentata e difesa dall’avv. Iolanda Giordanelli, con elezione di domicilio presso lo studio legale dell’avv. Luigi Pallone nella via Citriniti n. 5 di Catanzaro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione per l’udienza del 20 luglio 2005, M. A., dopo aver esperito vano tentativo di componimento della vertenza presso il CO.RE.COM. di Reggio Cal., conveniva la Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare, quale responsabile, al risarcimento per i danni patrimoniale ed esistenziali subiti a seguito i difetti ed i vizi connessi alla fase di installazione del modem della linea Alice e del servizio Alice Time, in relazione ai ritardi per l’attivazione del detto servizio Alice Time ed alle continue interruzioni del servizio stesso, ed in conseguenza del mancato utilizzo del servizio Internet e di posta elettronica.
Con lo stesso atto, in conseguenza delle causali come sopra specificate, veniva richiesto il risarcimento del danno ingiusto derivato da quantificarsi in Euro 395,00 per gli aspetti patrimoniali ed in Euro 500,00 come danno esistenziale per lo stress subito, e per il tempo e le energie spese per la risoluzione di un problema creato dalla convenuta Telecom Italia S.p.A.; il tutto, con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi a favore del costituito procuratore.
Assente all’udienza di prima comparizione del 20 luglio 2005, nella successiva udienza del 21 settembre 2005 si presentava e si costituiva il procuratore della convenuta Telecom Italia S.p.A. depositando comparsa contenente contestazioni in fatto ed in diritto della pretesa attorea, dichiarata peraltro priva di ogni elemento probatorio.
Nel prosieguo, dopo alcun rinvii per esperire tentativo di conciliazione, veniva ammessa la testimonianza del teste di parte attrice G. B., chiamato a rispondere secondo i capitoli articolati dal procuratore dell’attore sulla serie degli inconvenienti tecnici descritti nell’atto introduttivo del giudizio, che avevano portato ad uno scarso utilizzo dei servizi Telecom, con conseguenze in tema di stress psicologico a carico dell’attore M. A..
Con esplicita ordinanza 31 maggio 2006, però, non si dava luogo a tale prova testimoniale in quanto il giudicante, nella fase di identificazione del teste, aveva accertato l’incapacità a testimoniare dello stesso ai sensi dell’art. 246 C.p.c., quale coniuge dell’attore in regime di comunione dei beni.
Nella successiva trattazione, confermata l’ordinanza di cui sopra avverso la richiesta di revoca proveniente dal procuratore dell’attore, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, sentiti nell’udienza del 23 novembre 2006 i procuratori delle parti, i quali precisavano le conclusioni riportandosi al contenuto dei propri atti, tratteneva il fascicolo per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall’esame degli atti processuali viene in rilievo che la domanda attrice, per quanto di ragione, è meritevole di positivo accoglimento per i motivi di fatto e di diritto appresso indicati ed in aderenza a principi di equità.
Al riguardo, tenuto conto dei dati obbiettivi contenuti nella copiosa documentazione prodotta da parte attrice, considerato l’assenza di elementi contrari provenienti controparte, la quale nella comparsa di risposta si è limitata ad affermare genericamente che l’avvenuta interruzione della linea del 18 luglio 2003 i ritardi lamentati sono da attribuire a forza maggiore o ad eventi non riconducibili alla Telecom Italia S.p.A., viene in rilievo:
- che tra l’attore M. A. e la Telecom Italia S.p.A. da più tempo è in essere un contratto di utenza telefonica contraddistinto dal n. ******, da inquadrarsi nello schema giuridico del contratto di somministrazione;
- che in forza di tale contratto la predetta Telecom Italia S.p.A., oltre a prestare i servizi di telefonia, su richiesta dell’utente del dicembre 2002 ha dato luogo alla procedura per l’attivazione del servizio ADSL “Alice Time”, con cessazione di una precedente linea ISDN;
- che la società convenuta si è limitata alla consegna del kit Alice contenente il modem con il sistema d’installazione e relative istruzioni, senza però curare una efficace assistenza ed ausilio tecnico per superare le difficoltà incontrate dall’utente nella fase di montaggio e collegamento;
- che dopo reiterate richieste, soltanto a seguito intervento in loco del personale tecnico della convenuta il modem è stato regolarmente installato, ma il servizio in questione è stato poi improvvisamente disattivato senza giustificato motivo il 18 luglio 2003;
- che la convenuta, inoltre, a fronte i solleciti e le rimostranze della M. tendenti ad ottenere il ripristino del servizio ha dimostrato indifferenza e non ha fornito alcun riscontro, limitandosi soltanto a comunicare con nota del 26 febbraio 2004 n. 11620224 A05NI072 che era stato attivato, come da richiesta, a decorrere dal 26 febbraio 2004 il Servizio Alice Time;
- che con nota del 9 giugno 2004 l’attore M. A. chiedeva la immediata disdetta del servizio de qua;
- che l’8 luglio 2004 veniva esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione tra le parti presso il CO.RE.COM. di Reggio Cal. e che in tale fase veniva acclarato che la controversia tra le parti derivava da motivi tecnici.
Ciò posto, dall’osservazione e valutazione dei fatti come sopra riportati viene in chiara evidenza la responsabilità per l’inadempimento della obbligazione contrattuale da parte della Telecom Italia S.p.A. per la mancata/intempestiva attivazione dei servizi richiesti, e per l’illiceità del comportamento della convenuta nella gestione dei rapporti con il cliente Mileto Amelia, in contrasto con il dettato normativo (D.Lgs. n. 185/1999, artt. 9 e 12) e con le delibere dell’Autorità Garante nelle Comunicazioni (3/99CIR -4/00/CIR -4/03/CIR).
In tale ottica, applicando i principi citati al rapporto inerente al contratto di somministrazione in essere tra l’utente M. A. e la Telecom Italia S.p.A., la società di telecomunicazione è tenuta pertanto al risarcimento dei danni derivati all’utente per effetto ed in conseguenza dell’inadempimento come sopra rilevato.
Per quanto si è detto, esaminata la richiesta di risarcimento avanzata da parte attrice nelle sue diverse componenti ed aspetti, si deve osservare in linea preliminare che non è possibile dar luogo ad alcuna liquidazione del danno patrimoniale in quanto nessun elemento probatorio è stato fornito, così da poter determinare l’entità del preteso danno subito, con osservazione che le somme spese in occasione del tentativo di conciliazione presso il CO.RE.COM. di Reggio Cal., a parte la non idoneità e scarsa riferibilità della documentazione allegata, non possono essere considerate come un danno in forza del principio della causalità adeguata e per non essere in rapporto eziologico con il comportamento illecito della Telecom Italia S.p.A.-
In ordine, invece, alla richiesta di risarcimento per il danno esistenziale derivato alla M. A., in conseguenza dello stress subito, con riflessi nella vita di relazione, si ritiene, invece, che la relativa domanda, per quanto di ragione, sia da accogliere per le motivazioni appresso indicate.
Al riguardo, devesi, infatti, considerare che, secondo i più recenti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 C.c. ha aperto la strada alla risarcibilità dei danni non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti la persona che, pur non avendo una valutazione economica, possono condurre ad un pregiudizio nella quotidianità di un soggetto.
Passando al caso di specie, non vi è dubbio che alla M. A. sia derivato un danno ingiusto in conseguenza dell’inadempimento contrattuale della Telecom Italia S.p.A. e del comportamento tenuto dalla società che, dimostrando indifferenza ed insensibilità, non ha inteso fornire alcun riscontro alle varie richieste e solleciti, determinando così nell’utente uno stato di stress, di ansia, di nervosismo e preoccupazione, anche in relazione ai disagi affrontati per sollecitare la società ad adempiere, tutte sensazioni spiacevoli che sono andate ad incidere negativamente per diversi mesi sulla qualità della vita dell’utente stesso.
Ciò posto, ai fini della liquidazione di tale danno, non provato in assenza di chiari elementi nel suo preciso ammontare ma certo nella sua esistenza ontologica, soccorre il principio di cui all’art. 1226 C.c. in forza del quale si ritiene equo stimare in Euro 500,00 il danno non patrimoniale subito dall’attore M. A., con conseguente obbligo del risarcimento a carico della convenuta Telecom Italia S.p.A.
Le spese e competenze legali per il presente giudizio, così come determinate in dispositivo e calcolate in base al valore della causa, restano a carico della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Catanzaro, nella persona del dott. Sergio Lumare, disattendendo ogni contraria istanza e definitivamente pronunciando in ordine alla domanda introdotta da M. A., attore, con atto di citazione del 6 maggio 2005 notificato alla Telecom Italia S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, convenuta, così dispone:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da parte attrice per il danno subito e, per l’effetto, condanna la convenuta Telecom Italia S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di Euro 500,00 a titolo di risarcimento danno non patrimoniale;
2) condanna la Telecom Italia S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell’avv. Concetta Nunnari, ex art. 93 C.p.c., delle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi nella misura complessiva di Euro 380,00 di cui Euro 150,00 per onorari giudiziali, Euro 194,00 per diritti di avvocato, Euro 36,00 per spese, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 12,50% ed IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 23 novembre 2006.

27/09/06

TRIBUNALE VENEZIA, Sentenza 27/09/2006

Contratti di credito al consumo o di finanziamento - Foro esclusivo - Deroga - Procedura - Contratto tra professionista e consumatore - Clausole vessatorie.
In materia di tutela del consumatore, è applicabile la regola del foro territoriale esclusivo in favore della parte debole del contratto anche ai contratti di finanziamento stipulati da un cliente/consumatore. E' dunque territorialmente incompetente il giudice del luogo diverso da quello di residenza del consumatore, in mancanza di una trattativa individuale sulla regole di competenza.

25/09/06

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. II, 25/09/2006 (UD.15/02/2006), Sentenza n. 31557

Furto commesso sul bagaglio dei viaggiatori - Aggravante - Stazione o scalo - Nozione.
Ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 6) c.p. se la condotta di furto è commessa sul bagaglio di un viaggiatore che si trova allocato all’interno di un luogo delimitato seppure interno alla stazione, come è il locale di un’agenzia di autonoleggio delle autovetture, dal momento che il termine “stazione”, o scalo aeroportuale, esprime un concetto che si estende, da genus ad speciem, a tutte le installazioni ed aree, locali di transito o di sosta, uffici e attrezzature adibite a servizi ausiliari e quant’altro esistente ricollegabile al viaggio delle persone che colà si recano con i propri bagagli. Presidente F. Morelli, Relatore A. Conzatti.

13/07/06

TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006

Consumatori e utenti - Acqua - Gestore del servizio idrico integrato - Mancata informazione degli utenti sulla vigenza di nuove condizioni contrattuali - Violazione dell’art. 33 c. 2, lett. m) ed o) del D.Lgs. n. 206/2005 - Vessatorietà - Oggettivo squilibrio di posizioni giuridiche in danno e/o a carico del consumatore - Buona o mala fede del “professionista” - Irrilevanza.
La mancata informazione degli utenti sulla vigenza del nuovo contratto e delle nuove condizioni contrattuali da parte del gestore del servizio idrico integrato, in dispregio degli obblighi previsti dal regolamento di gestione del servizio, configura violazione dell’articolo dell'art. 33 co 2, lett. m) ed o) D. Lgs. n. 206/2005, - che espressamente vietano la modifica unilaterale di clausole o delle condizioni contrattuali (somministrazione, nel caso di specie, della fornitura di acqua); il medesimo comportamento assume ulteriore rilievo anche in termini di vessatorietà e/o abusività sotto il profilo di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto - squilibrio che prescinde dalla buona o mala fede del professionista, valutandosi l’abusività delle clausole in sé considerate da un punto di vista meramente oggettivo caratterizzato dallo squilibrio di posizioni giuridiche in danno e/o a carico del consumatore, non necessariamente economiche e, se tali, solo in conseguenza di uno squilibrio giuridico tra vincoli obbligatori rispettivamente assunti dalle parti contrattuali. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. -

TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006

Utenti - D.Lgs. 206/2005 - Clausole vessatorie e/o abusive - Inibitoria ex artt. 37 e 140 - Giusti motivi di urgenza - Significato - Fumus boni iuris - Ricorrenza - Necessità.
Ai fini dell'inibitoria di cui agli artt. 37 e 140 D.lgs. 206/2005, azione di carattere preventivo e collettivo, legislatore richiede, con formula del tutto innovativa, la sussistenza di "giusti motivi di urgenza", con il precipuo intento di svincolare la tutela cautelare in questione dal più rigido presupposto del "pregiudizio imminente e irreparabile" di cui all'art. 700 c.p.c.. Tuttavia tale scelta legislativa impone pur sempre all'interprete una valutazione, necessariamente sommaria, sul "fumus boni iuris" - "id est" sulla vessatorietà e/o abusività delle clausole impugnate, così procedendo anche ad una valutazione della sussistenza del "periculum in mora", ovverosia di una situazione tale da giustificare l'anticipazione degli effetti di una decisione che altrimenti potrebbe essere adottata solo in esito al giudizio di merito. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. -

06/06/06

Tribunale di Brindisi – Sezione unica civile - Sentenza 29 maggio – 6 giugno 2006 n. 505

In tema di contratti di telefonia costituisce comportamento contrario a buona fede e correttezza l’attendere la fine del periodo di fatturazione per avvisare l’utente dell’andamento anomalo del rapporto sì da pretendere il pagamento dell’intera fattura. In sostanza, nel caso di traffico telefonico non rispondente a quello usualmente consumato dall’utente la Telecom deve inviare anticipatamente la bolletta telefonica con gli effettivi consumi o in alternativa sospendere precauzionalmente il servizio, altrimenti può incorrere in responsabilità per inadempimento.

02/06/06

DELIBERA AGICOM N. 62/06/CIR



DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
Commodo Carmine /Telecom Italia S.p.A.
L’AUTORITA’
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 2 agosto 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTO l’articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n.° 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTA la delibera n.182/02/CONS "Adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Autorità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2006, n. 25;
VISTA l’istanza del 27 aprile 2006 prot. n. 18474/06/NA con la quale il Sig. Carmine Commodo ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A.;
VISTA la nota dell’8 maggio 20065 (prot. n. U/19861/06/NA) con la quale la Direzione Tutela dei Consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 14 del summenzionato regolamento, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all’udienza per la discussione della controversia in data 5 giugno 2006;
UDITA la Società Telecom Italia S.p.A., come si evince dal verbale di audizione del 5 giugno 2006;
PRESO ATTO della nota prodotta dall’istante ad integrazione dell’istruttoria, acquisita agli atti in data 24 luglio 2006;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Risultanze istruttorie
Sulla base della documentazione acquisita agli atti nonché nel corso dell’audizione tenutasi in data 5 giugno 2006 presso la Direzione Tutela dei Consumatori di questa Autorità è risultato che:
Il Sig. Carmine Commodo, titolare dell’utenza telefonica di tipo“business”: 06.6522499, in considerazione di quanto asserito nell’istanza, lamenta il ritardo di oltre un anno perpetrato dalla Società Telecom Italia S.p.a. nell’attivazione del servizio telefonico, adibito ad uso commerciale.
In particolare l’utente, nella propria istanza, ha rappresentato che:
a) il servizio, richiesto in data 31 agosto 2004, è stato attivato solo in data 12 settembre 2005;
b) dal mese di settembre 2004, a seguito di reiterate proteste e numerosi contatti con il 187 in ordine all’impossibilità di usufruire del servizio telefonico richiesto, la Società Telecom Italia S.p.A. predisponeva diversi interventi tecnici in loco che, tuttavia, non garantivano il funzionamento dell’utenza interessata;
c) solo in data 12 settembre 2005, con il perdurare del disservizio, la Società Telecom Italia S.p.A., mediante un nuovo intervento di assistenza tecnica, provvedeva all’attivazione del servizio richiesto;
d) nonostante il notevole ritardo nell’attivazione dell’utenza telefonica presso l’edicola del Sig. Commodo Carmine, la Società Telecom Italia S.p.A. fatturava (conto n.1/05; n.2/05;) importi non dovuti, in quanto relativi non solo a canoni e noleggi, ma anche al contributo di attivazione per un impianto all’epoca non attivato;

· La Società Telecom Italia S.p.A., in sede di udienza, pur riconoscendo il disservizio lamentato dall’utente, ha puntualizzato che il ritardo nell’attivazione del servizio imputabile alla società medesima debba computarsi a far data dal 20 giugno 2005, sulla base di un nuovo ordinativo del 23 aprile 2005, in sostituzione di quello precedente, emesso contestualmente alla richiesta di attivazione del 31 agosto 2004, ma successivamente annullato a fronte del mancato pagamento da parte dell’utente della fattura contenente l’importo relativo al contributo di nuovo impianto.
2. Valutazioni in ordine al caso in esame
In via generale, si deve ritenere che trovi applicazione l’art. 26 delle condizioni generali di abbonamento che prevede, in caso di ritardo nell’attivazione del servizio, come nel caso di specie, “un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato”.
CONSIDERATO che la Società Telecom Italia S.p.A. non ha fornito motivazioni specifiche in ordine al ritardo di oltre un anno dalla richiesta di attivazione del servizio, datata 31 agosto 2004, néè ha dimostrato “l’eccezionalità tecnica” che giustifica, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 delle condizioni generali di abbonamento, lo “slittamento” dei 10 giorni ordinari previsti per l’attivazione del servizio, decorrenti dalla data di richiesta dello stesso;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, che il mancato pagamento da parte dell’utente della fattura (conto 1/05 del 6 dicembre 2004) recante l’importo relativo al contributo di nuovo impianto non può costituire causa di esonero da responsabilità contrattuale, ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, in capo alla Società Telecom Italia S.p.A., che avrebbe dovuto, comunque, garantire la funzionalità dell’impianto a far data dal 10 settembre 2004 o diversamente, nei casi di eccezionalità tecnica, nei tempi e secondo le modalità concordate con l’utente;
VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;
UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;
DELIBERA
La Società Telecom Italia S.p.A. è tenuta a corrispondere all’utente Sig. Carmine Commodo l’indennizzo, previsto dall’art. 26 delle condizioni generali di contratto, nella misura di Euro 3.074,40 per n.336 giorni di ritardo nell’attivazione del servizio con riferimento esclusivamente al periodo *10 settembre 2004 – 12 settembre 2005* oltre I.V.A., fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall’articolo 11, comma 4, della delibera n.179/03/CSP.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell’Autorità, www.agcom.it.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.
Roma, 2 agosto 2006

IL COMMISSARIO RELATORE ILPRESIDENTE
Stefano Mannoni Corrado Calabrò

17/02/06

Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947

L’emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, diretto a rendere certa ed incontestabile l’entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all’utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell’operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all’operatore l’onere di provare l’esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell’utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313);

16/02/06

Giudice di Pace di Napoli, sent. 16.02.06

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Avv. Riccardo De Miro in servizio presso la X Sezione civile dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli nel corso del giudizio recante numero di registro generale 43548/04 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra Bruno Domenico rappresentato e difeso dall’Avv. Luciano Del Giudice e con lo stesso domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola G/7 ATTORE
E Telecom Italia Spa rappresentata e difesa dall’Avv. …… e con lo stesso domiciliata in Napoli al
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione notificato in data il 01/06/2004 il Sig. Bruno Domenico dopo aver svolto apposita procedura conciliativa innanzi alla Camera di Commercio chiamava in giudizio Telecom Italia Mobile S.p.a. al fine di sentir condannare quest’ultima al risarcimento del danno quantificato approssimativamente in complessivi €50 derivante dal mancato devoluzione del credito posseduto sulla scheda di telefonia mobile rispondente al numero 339XXXXXXX sulla scheda di telefonia mobile rispondente al numero 333XXXXXXX, oltre al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore costituito. In realtà il danno che l’attore ritiene aver subito consisterebbe nel fatto esauritosi il periodo entro il quale è possibile usufruire del credito posseduto sulla prima utenza (339XXXXXXX) non è possibile la devoluzione di quest’ultimo sulla nuova utenza (333XXXXXXX) o comunque altra possibilità di sfruttare il proprio credito, come sancito dall’art. 10 della Carta dei servizi sottoscritti dal gestore di telefonia mobile evocato in giudizio e dal punto 4.2 del regolamento di disciplina del servizio offerto. La causa dopo essersi esaurita la fase istruttoria veniva interrotta in data 05/10/2005 per effetto dell’incorporazione della Telecom Italia Mobile S.p.A. nella Telecom Italia S.p.A. Successivamente con atto notificato in data 02/11/2005 la causa veniva riassunta nei confronti della Telecom Italia S.p.A. All’udienza del 13/01/2006 la causa veniva assegnata a sentenza previa concessione di un termine di quindici giorni per la redazione di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui di seguito si dirà.L’attore nel tempo ha utilizzato due utenze di telefonia mobile quella rispondente al numero 339XXXXXXX e quella rispondente al numero 333XXXXXXX e per l’attivazione di entrambe non ha sottoscritto alcun contratto ma è sottostato alle condizioni generali dettate dalla Telecom Italia Mobile Spa prima e dalla Telecom Italia Spa mediante appositi disciplinari (Carta dei servizi e cd. Regolamento).Come stabilito dalla norma di cui al II comma dell’art. 1341 C.C. le clausole generali che determinano l’interruzione della fornitura del servizio, come quella prevista dalla Telecom Italia in forza della quale in caso di mancata ricarica della carta sim per 13 mesi la stessa viene disattivata e non è possibile utilizzare il credito maturato sulla stessa, vanno espressamente approvate per iscritto a pena di inefficacia tra le parti, atteso che quanto appena descritto non è avvenuto, la società convenuta non poteva arbitrariamente interrompere il servizio offerto all’attore ne tantomeno negare allo stesso il credito posseduto sulla sim.Tuttavia né dalla documentazione allegata dall’attore, né dalle altre prove acquisite nel corso dell’istruttoria è possibile determinare il credito effettivamente perduto da quest’ultimo, per effetto dell’interruzione del servizio praticata dalla convenuta, pertanto il danno patito andrà quantificato secondo i criteri equitativi che in considerazione del disagio patito dal Sig. Bruno Domenico, per effetto della necessità di acquistare una nuova carta sim, nonché nel dover affrontare una trafila prima amministrativa e poi giudiziaria per vedere riconosciute le proprie ragioni, si reputa giusto liquidare in complessivi 300.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Dichiara assorbita ogni altra domanda ed eccezione.
P.Q.M.­
Accerta la fondatezza delle ragioni dell’attore ed accoglie la domanda da egli formulata, per l’effetto condanna la Telecom Italia Spa in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento del complessivi € 300/00(trecento/00) in favore del Sig. Bruno Domenico, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all’effettivo soddisfo.­ Condanna, altresì, la Telecom Italia Spa in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio che quantificano in complessivi €800/00 (ottocento/00) oltre spese generali, Iva e Cpa in favore dell’Avv. Luciano Del Giudice.­ Dichiara la presente sentenza inappellabile ed esecutiva ex-lege.
Napoli Lì 16/02/2006 Il Giudice di PaceAvv. Riccardo De Miro

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale. Pertanto, non è un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, comma III della L. n. 62 del 7.03.2001. Disclaimer Informativa privacy

Informazione giuridica no profit - aggiornamento secondo disponibilità dei testi - testi di legge e sentenze privi di valore ufficiale - questo sito non presta consulenza legale on line