ARCO IUS

ARCO IUS costituisce una raccolta di giurisprudenza d'interesse consumeristico intesa per uso personale e non professionale. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni errori od omissioni.
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27/02/08

Trib. Benevento, 27/02/2008

In tema di competenza per territorio, sulla premessa che il rapporto che si instaura con un ente ospedaliero è di tipo contrattuale e che il paziente possa essere individuato come "utente" che usufruisce di beni e servizi, e l'Azienda Ospedaliera come "professionista", quale persona giuridica che agisce nell'esercizio della attività imprenditoriale o professionale, trova applicazione il foro del consumatore quale quello di residenza o domicilio del consumatore soltanto laddove il paziente provveda egli stesso al pagamento del corrispettivo per la prestazione sanitaria. Solo in questa ipotesi, infatti, può parlarsi di "consumatore" in senso tecnico così come prevede l'art. 3 del Codice delconsumo, e cioè come persona fisica che agisce al di fuori di una attività e di un ruolo professionale. Quando, invece, l'onere della degenza sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la normativa in tema di "tutela del consumo" non trova applicazione perché non si è in presenza di un contraente debole che giustifica il rafforzamento, nella fase negoziale, della sua posizione contrattuale attraverso la deroga ai criteri ordinari di competenza per territorio.

26/02/08

Giudice di Pace di Caserta, sent.26.02.08

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA - 1a
SEZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8147/07 R.G., avente ad oggetto pagamento, riservata in decisione nell'udienza del 22.2.2008, vertente T R A MEVIOX, nato a … il … , elettivamente domiciliato in Caserta …. , presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione; -attore-
E XXZXX S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti …. e … del Foro di Roma per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione e con essi elettivamente domiciliata in Aversa (CE) …. , presso lo studio degli Avv.ti …. e ….; -convenuta-
* * *
CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse di discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato, Meviox , rappresentato e difeso come in epigrafe, conveniva la XXZXX S.p.A., in persona del l.r.p.t., innanzi a questa Giustizia per ivi sentir accogliersi le seguenti conclusioni: A. accertare e/o dichiarare la responsabilità della XXZXX S.p.A. (gestore telefonico) per l’inadempimento degli obblighi contrattuali e, per l’effetto, condannarla al pagamento della somma di € 57,39, a titolo di restituzione dei canoni indebitamente percepiti, dal 20.12.2006 ad oggi; B. condannare la XXZXX S.p.A. al risarcimento dei danni patiti dall’attore, conseguenti all’inadempi-mento, da valutarsi secondo equità. Il tutto nei limiti della somma di € 1.100,00. Vinte le spese e competenze di lite, con attribuzione. A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1) il 29.11.2005 veniva attivata la linea telefonica n. 0823 … , ed il servizio televisivo XXZXX presso l’appartamento dell’attore, in Caserta alla Via … ; 2) a fine novembre 2006, si verificava un guasto sia al servizio telefonico che televisivo; 3) dopo circa una settimana, i tecnici provvedevano al ripristino della linea telefonica, mentre il servizio televisivo restava sospeso; 4) dopo vari solleciti, l’attore apprendeva dal servizio Clienti XXZXX che la stessa XXZXX non era più in grado di fornire il servizio televisivo, come previsto dal contratto, e che tale servizio sarebbe stato definitivamente sospeso; 5) in data 28.12.2006, l’istante inoltrava racc. a/r di disdetta del contratto telefonico e televisivo. La comunicazione restava priva di riscontro; 6) in data 6.3.2007, veniva inoltrato presso la locale CCIAA il tentativo di conciliazione, come previsto dall’art. 3 della delibera n. 182/02/Cons dell’Autorità Garante nelle Telecomunicazioni; 7) in data 27.4.2007, perveniva comunicazione della CCIAA, a mezzo fax, con la quale veniva comunicato che la XXZXX S.p.A. non aveva aderito all’incontro di conciliazione. Si costituiva la XXZXX S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite. A fondamento delle proprie tesi, la comparente Società deduceva: 1) ai sensi dell’art. 2697 c.c., incombeva sull’istante l’onere probatorio sui fatti posti a fondamento della domanda; 2) l’attore non aveva provato in alcun modo l’esistenza del danno, né potrebbe eludere tale onere invocando la liquidazione ex art. 1226 c.c.; 3) in assenza di un danno certo nella sua esistenza, nessuna richiesta di risarcimento può trovare accoglimento; 4) è evidente, pertanto, che i presupposti per la liquidazione equitativa del danno sono la dimostrazione della sua esistenza e l’impossibilità di provarne il preciso ammontare. In istruttoria, venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali. La causa veniva introitata in decisione sulla scorta della documentazione in atti, delle risultanze istruttorie, delle conclusioni rassegnate e delle comparse di discussione depositate. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione. Preliminarmente, va evidenziato che, trattandosi di causa di valore non eccedente la somma di € 1.100,00, la decisione va adottata secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c.. Nel merito, dunque, l’attore ha dimostrato, ed è incontestato, l’esistenza del contratto di somministrazione da esso stipulato, nel novembre 2005, con la XXZXX S.p.A., per il numero telefonico 0823 … , denominato: “Telefono, internet e TV”. E’ parimenti incontestato che la somma di € 57,39, chiesta in restituzione dall’attore, corrisponde a fatture pagate da quest’ultimo a fronte di servizi non goduti, o non prestati da XXZXX S.p.A.. Nel caso in esame, peraltro, l’istante è indubbiamente da ritenere “consumatore”, non svolgendo esso, in relazione al contratto in parola, alcuna attività imprenditoriale e, dunque, suscettibile delle tutele di cui al D.Lgs. 206/2005. D’altro canto, è legittima la risoluzione del contratto da parte del somministrante allorquando si determina una situazione obiettiva in virtù della quale il servizio non può più essere fornito. Tale circostanza, del resto, in particolari casi, come quello di specie, può essere dedotta anche in via presuntiva. Tuttavia, il comportamento della XXZXX S.p.A. in ordine, appunto, alla sospensione definitiva del servizio (quello TV), non è definibile corretto, poiché quest’ultima avrebbe dovuto tempestivamente, se non immediatamente, comunicare all’utente (attuale istante) tale sospensione definitiva, e non l’ha fatto. La disdetta immediata del contratto, poi, inoltrata dall’attore, con nota racc. a/r dei 21-28.12.2006, relativa all’intero rapporto, sia per il servizio telefonico che per quello televisivo, rientra nelle facoltà dello stesso ed ha efficacia dal momento in cui la contraente XXZXX S.p.A. ne ha avuto conoscenza e, dunque, dal 28.12.2006. Quanto ai pretesi danni, relativi al momento dell’installazione della centralina presso l’abitazione dell’istante, dove si sarebbero verificati talune lesioni alla parete, confermate dai testi escussi, tanto da richiedere la nuova tinteggiatura della medesima parete, questi potevano e dovevano essere contestati in quell’epoca e non a distanza di oltre un anno, in sede di risoluzione del contratto. In ordine alle tesi di parte convenuta, secondo cui non esisterebbero i presupposti per il risarcimento del danno poiché non provato, ovvero poiché non liquidabile in via equitativa ex art. 1226 c.c., è appena il caso di ricordare ad essa XXZXX S.p.A. che, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. E poiché nulla è stato dedotto da XXZXX sotto il profilo probatorio del fatto estintivo, deve ritenersi che l’istante abbia diritto all’invocato risarcimento del danno, conseguente alla disdetta del contratto da esso richiesta, tenendo conto che, anche in sede di conciliazione presso la CCIAA di Caserta, la medesima convenuta ha ritenuto di non presentarsi. Le considerazioni che precedono inducono il decidente al riconoscimento del richiesto danno che, liquidato ai sensi dell’art. 1226 c.c., va quantificato in complessivi € 400,00 nell’attualità. Consegue che la XXZXX S.p.A., in persona del l.r.p.t., va condannata al pagamento, in favore dell’attore, Meviox , della complessiva somma di € 457,39, oltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al soddisfo, dei quali € 57,39 a titolo di restituzione delle somme non dovute ed € 400,00 a titolo di risarcimento del danno. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate forfetariamente come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando, secondo equità, sulla domanda proposta da Meviox , contro la XXZXX S.p.A., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - Accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l’effetto, condanna la XXZXX S.p.A., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Meviox , della somma di € 457,39, oltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza alla data di effettivo soddisfo ed oltre le sperse di giudizio che liquida forfetariamente in complessivi € 420,00, oltre C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione al procuratore costituito per l’attore; Si esegua nonostante gravame.
Caserta, 26 Febbraio 2008 Il Giudice Coordinatore Avv. Generoso Bello

20/02/08

TRIBUNALE DI PALERMO, Ordinanza del 20/02/2008

Associazioni dei consumatori - Legittimazione diretta ed autonoma - Azione inibitoria collettiva - C.d. leading cases (o azioni pilota) - Clausole vessatorie o inique - Azione inibitoria - Singoli consumatori - Tutela preventiva di carattere generale - Esclusione - Artt. 140 e 37 cod. cons..
Sono legittimate ad agire a tutela dei diritti e degli interessi collettivi dei consumatori, oltre alla c.d. azione inibitoria di clausole vessatorie, le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 140 cod. cons.), che inoltre possono richiedere adozioni di misure atipiche idonee a eliminare e correggere gli effetti dannosi delle violazioni accertate. E’ precluso, invece, ai sensi dell’art. 37 cod. cons., l’accesso ad una tutela preventiva di carattere generale ai singoli consumatori in quanto demandata in via esclusiva alle Camere di Commercio ed alle Associazioni dei consumatori ed utenti o dei professionisti quali esponenti degli interessi collettivi degli stessi associati. Giud. Di Pisa - Adiconsum c. Banca di Palermo s.p.a..

Trib. Palermo Sez. III, 20/02/2008

Le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico sono legittimate ad agire a tutela dei diritti e degli interessi collettivi dei consumatori chiedendo, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. cons. - D.Lgs. n. 206/2005, oltre all'azione inibitoria di clausole vessatorie ed accanto alla pubblicazione del provvedimento di condanna, l'adozione di misure "atipiche" e "innominate" idonee a eliminare e correggere gli effetti dannosi delle violazioni accertate.
UFFICI GIUDIZIARI
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08/02/08

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 08/02/2008 (Ud. 20/11/2007), Sentenza n. 424

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Diffida - Atto dovuto - Funzione - Effetti - Comportamenti anticoncorrenziali.
Il contenuto della diffida, costituisce atto dovuto da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è vincolato al dettato normativo, che lo ancora all’eliminazione delle infrazioni (art. 15 della legge n. 287/90) o alla cessazione delle stesse (art. 5 del Reg. CE n. 1/03). Ma tale contenuto non ha solo il fine di eliminare i comportamenti oggetto dell’intesa, che come fatti storici non potrebbero essere cancellati, ma anche quella di rimuovere, ove possibile, le conseguenze anticoncorrenziali dell’intesa e di intimare alle imprese di astenersi dal porre in essere analoghi comportamenti per il futuro (Cons. Stato, VI, n. 926/2004). La diffida ha quindi, anche, lo scopo di intimare alle imprese di astenersi dagli accertati comportamenti anticoncorrenziali per il futuro. Pres. Ruoppolo - Est. Bellomo - TAMOIL ITALIA S.p.A. (avv.ti Villata e Degli Esposti) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Gen. Stato) ed altri. (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma nn. 1741-1745-1748-1750 del 27 febbraio 2007).

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 08/02/2008 (Ud. 20/11/2007), Sentenza n. 424

Scambio di informazioni tra imprese - Identità delle condizioni di offerta - Carattere illecito del parallelismo - Inversione dell’onere della prova - Fattispecie.
In presenza di uno scambio di informazioni tra imprese, il parallelismo di comportamenti economici si colora di illiceità, spettando alle imprese dimostrare che il parallelismo non sia il frutto di comportamenti anticoncorrenziali, agevolati dalla conoscenza reciproca di informazioni rilevanti e sensibili (Cons. Stato, VI, n. 652/01, CD musicali; n. 1699/01, Tim - Omnitel). Se, dunque, la semplice identità delle condizioni di offerta da parte degli imprenditori possa costituire da sola indizio idoneo a suffragare l’esistenza di un accordo o di una pratica concordata (salvo il caso eccezionale nel quale l’anomalia dell’appiattimento non sia spiegabile altrimenti che come frutto di un’intesa illecita sul versante concorrenziale), quando esistono elementi di riscontro, quali lo scambio di informazioni, si presume il carattere illecito del parallelismo, con una sostanziale inversione dell’onere della prova, gravante in tal caso sulle imprese al fine di spiegare la razionalità economica delle condotte parallele in una prospettiva di autonome iniziative imprenditoriali; ciò che si presume è le imprese tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento sul mercato, spettando alle stesse imprese l’onere della prova contraria (Corte Giust, CE, C- 49/92, Anic, 8.7.99, par.121). Nella specie, l’illecito contestato non è costituito dal solo scambio di informazioni quale pratica anticoncorrenziale in sé, ma da una più complessa intesa, che ha avuto ad oggetto e per effetto la ripartizione del mercato della fornitura di jet fuel e l’impedimento all’ingresso di nuovi operatori, nonché un intenso e continuato scambio di informazioni idonee al raggiungimento di tali obiettivi. Di fatto, le imprese coinvolte sono di dimensioni tali da disporre certamente delle conoscenze giuridiche e economiche necessarie per conoscere il carattere illecito della loro condotta e le conseguenze che ne derivano dal punto di vista del diritto della concorrenza. Pres. Ruoppolo - Est. Bellomo - TAMOIL ITALIA S.p.A. (avv.ti Villata e Degli Esposti) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Gen. Stato) ed altri. (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma nn. 1741-1745-1748-1750 del 27 febbraio 2007).

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 08/02/2008 (Ud. 20/11/2007), Sentenza n. 424

Intesa anticoncorrenziale vietate - Oggetto anticoncorrenziale - Jet fuel - Scambi di informazioni.
L’intesa anticoncorrenziale può essere sanzionata anche indipendentemente dai suoi effetti. L’art. 2 della legge n. 287/90, dopo aver precisato che si considerano intese gli accordi e/o le pratiche concordate, statuisce che sono vietate le intese tra le imprese che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. La norma è chiara nel richiedere la sola presenza dell’oggetto anticoncorrenziale, e non anche necessariamente dell’effetto (cfr., Corte Giust. CE, C - 219/95, Ferriere Nord, 17-7-97, par. 30 e ss.; Cons. Stato, VI, n. 2199/2002 e n. 652/2001). Nel caso in esame l’Autorità ha dimostrato anche l’esistenza di effetti anticoncorrenziali, riguardanti la stabilità delle quote di mercato e il prezzo del jet fuel, al fine di rafforzare la prova dell’intesa. Pres. Ruoppolo - Est. Bellomo - TAMOIL ITALIA S.p.A. (avv.ti Villata e Degli Esposti) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Gen. Stato) ed altri. (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma nn. 1741-1745-1748-1750 del 27 febbraio 2007).

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 08/02/2008 (Ud. 20/11/2007), Sentenza n. 424

Scambio di informazioni - Illecito antitrust - Configurabilità - Fattispecie: Carburante per aerei jet fuel - Omogeneità dei prezzi - Scambi di informazioni.
La possibilità di acquisire aliunde le informazioni scambiate non comporta di per sé la liceità dello scambio. Tuttavia non si deve dimenticare che lo scambio di informazioni è stato ritenuto integrare in alcuni casi un illecito antitrust in sé (Cons. Stato, VI, n. 2199/02, Rc Auto). Nel caso di specie, le informazioni scambiate riguardavano dati previsionali, certamente sensibili, quali le informazioni sulle quantità di carburante che una società petrolifera prevede di erogare in un determinato scalo in un determinato periodo di tempo, confrontate con quanto erogato nell’anno precedente o dati altrettanto sensibili quali la conoscenza della tariffa applicata a ciascun utilizzatore, che comporta la conoscenza di uno degli elementi di costo cui devono far fronte i concorrenti nello stabilire le proprie politiche commerciali. Le imprese si scambiavano anche dati utili al monitoraggio delle condotte dei concorrenti: dati su erogati e sui clienti e sugli aggiudicatari delle gare. Riguardo a queste ultime informazioni, va rilevato che si trattavano di dati non pubblici, essendo l’aggiudicazione delle commesse comunicate alle sole società interessate e, pur potendo successivamente essere conosciuto tale elemento, è evidente che la tempestiva conoscenza consentiva il controllo sulla stabilità delle quote e l’eventuale adozione di immediate reazioni ritorsive in caso di inadempimenti. In definitiva, non si poteva sostenere che la circolazione dei dati sui clienti condivisi non era illecita, in quanto tali dati non avevano l’attitudine a rivelare la posizione sul mercato e le strategie dei concorrenti. Pres. Ruoppolo - Est. Bellomo - TAMOIL ITALIA S.p.A. (avv.ti Villata e Degli Esposti) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Gen. Stato) ed altri. (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma nn. 1741-1745-1748-1750 del 27 febbraio 2007).

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 08/02/2008 (Ud. 20/11/2007), Sentenza n. 424

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Sindacato del giudice amministrativo - Rivalutazioni tecniche compiute dall’Autorità - Potere del G.A..
Il sindacato del giudice amministrativo è pieno e si estende sino al controllo dell'analisi (economica o di altro tipo) compiuta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, potendo sia rivalutare le scelte tecniche compiute da questa, sia applicare la corretta interpretazione dei concetti giuridici indeterminati alla fattispecie concreta in esame (Cons. Stato VI, n. 926/2004, Buoni pasto Consip). Pres. Ruoppolo - Est. Bellomo - TAMOIL ITALIA S.p.A. (avv.ti Villata e Degli Esposti) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Gen. Stato) ed altri. (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma nn. 1741-1745-1748-1750 del 27 febbraio 2007).

05/02/08

App. Bologna Sez. III, 05/02/2008

Danno non patrimoniale TURISMO

La normativa introdotta dal D.Lgs. n. 111/1995 deve essere interpretata nel senso del riconoscimento, ove sussistente, del danno morale. Una siffatta interpretazione è resa possibile dal disposto degli artt. 15 e 16, che fanno espresso riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 23-4-1970 ratificata in Italia con L. 27 dicembre 1977, n. 1084, che, agli artt. 13 e 15, prevede la responsabilità dell'organizzatore di viaggi per "qualunque" o per "qualsiasi" pregiudizio subito dal viaggiatore. In dette espressioni può individuarsi quel fondamento normativo che l'art. 2059 c.c. richiede per consentire il risarcimento del danno non patrimoniale. Sussiste dunque una valida base normativa per ritenere che, in caso di "vacanza rovinata", il viaggiatore abbia diritto anche al risarcimento del pregiudizio non patrimoniale; essendo irrilevante, a sensi dell'art. 2059 c.c., che non sussista nella specie un fatto-reato.

PARTI IN CAUSA
A. s.p.a. c. 4 appellati

01/02/08

Trib. Torino Sez. IX Sent., 01/02/2008

Liquidazione e valutazione equitativa

Per quanto riguarda il quantum, il danno da vacanza rovinata può essere valutato equitativamente, in somma pari ad una certa percentuale, variabile di caso in caso, del costo complessivo del viaggio.

Trib. Torino Sez. I Sent., 01/02/2008

Nel caso in cui il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza, per inadempimento delle prestazioni previste dal contratto e sulla base dei materiali promozionali, a costui, oltre al dover essere rimborsate le spese sostenute, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, che costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario e indipendentemente dalla configurabilità di un illecito penale. Il danno da vacanza rovinata ai sensi dell'art. 2059 c.c. va riconosciuto anche in assenza di ipotesi di reato qualora sussista una lesione dell'interesse del turista a godere del viaggio organizzato come occasione di piacere, di svago o di riposo. Quel che rileva, ai fini dell'ammissione al risarcimento ex art. 2059 c.c., è l'ingiusta lesione ad un interesse inerente alla persona, dal quale conseguono pregiudizi non valutabili economicamente.

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