ARCO IUS

ARCO IUS costituisce una raccolta di giurisprudenza d'interesse consumeristico intesa per uso personale e non professionale. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni errori od omissioni.
Coloro che fossero interessati a segnalarci altri provvedimenti potranno farlo inviando una mail.

Per facilitare la ricerca (i singoli posts sono inseriti in base alla data del provvedimento) utilizzare il tasto cerca e l'indice degli argomenti.

23/11/06

CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 23 novembre 2006, procedimento C-315/05

Etichettatura dei prodotti alimentari - Consumatore finale - Portata degli obblighi derivanti dagli artt. 2, 3 e 12 Direttiva 2000/13/CE - Indicazione obbligatoria, per talune bevande alcoliche, del titolo alcolometrico volumico - Bevanda alcolica prodotta in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il distributore − “Amaro alle erbe” - Titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a quello indicato sull'etichetta - Superamento del margine di tolleranza - Sanzione amministrativa pecuniaria − Responsabilità del distributore.
Gli artt. 2, 3 e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nella causa principale, che prevede la possibilità per un operatore, stabilito in tale Stato membro, che distribuisce una bevanda alcolica destinata ad essere consegnata come tale, ai sensi dell'art. 1 di detta direttiva, e prodotta da un operatore stabilito in un altro Stato membro, di essere considerato responsabile di una violazione di detta normativa, constatata da una pubblica autorità, derivante dall'inesattezza del titolo alcolometrico volumico indicato dal produttore sull'etichetta di detto prodotto, e di subire conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre esso si limita, nella sua qualità di semplice distributore, a commercializzare tale prodotto così come a lui consegnato da detto produttore. Lidl Italia Srl c. Comune di Arcole (VR).

Giudice di Pace Catanzaro, sentenza 23.11.2006



Giudice di Pace di Catanzaro
Sentenza 23 novembre 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Catanzaro, nella persona del dott. Sergio Lumare
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1067/2005 Ruolo Generale, avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
M. A., attore, rappresentata e difesa dall’avv. Concetta Nunnari ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa nel vico VII° corso Mazzini n. 2 di Catanzaro,
CONTRO
Telecom Italia S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, convenuta, rappresentata e difesa dall’avv. Iolanda Giordanelli, con elezione di domicilio presso lo studio legale dell’avv. Luigi Pallone nella via Citriniti n. 5 di Catanzaro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione per l’udienza del 20 luglio 2005, M. A., dopo aver esperito vano tentativo di componimento della vertenza presso il CO.RE.COM. di Reggio Cal., conveniva la Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare, quale responsabile, al risarcimento per i danni patrimoniale ed esistenziali subiti a seguito i difetti ed i vizi connessi alla fase di installazione del modem della linea Alice e del servizio Alice Time, in relazione ai ritardi per l’attivazione del detto servizio Alice Time ed alle continue interruzioni del servizio stesso, ed in conseguenza del mancato utilizzo del servizio Internet e di posta elettronica.
Con lo stesso atto, in conseguenza delle causali come sopra specificate, veniva richiesto il risarcimento del danno ingiusto derivato da quantificarsi in Euro 395,00 per gli aspetti patrimoniali ed in Euro 500,00 come danno esistenziale per lo stress subito, e per il tempo e le energie spese per la risoluzione di un problema creato dalla convenuta Telecom Italia S.p.A.; il tutto, con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi a favore del costituito procuratore.
Assente all’udienza di prima comparizione del 20 luglio 2005, nella successiva udienza del 21 settembre 2005 si presentava e si costituiva il procuratore della convenuta Telecom Italia S.p.A. depositando comparsa contenente contestazioni in fatto ed in diritto della pretesa attorea, dichiarata peraltro priva di ogni elemento probatorio.
Nel prosieguo, dopo alcun rinvii per esperire tentativo di conciliazione, veniva ammessa la testimonianza del teste di parte attrice G. B., chiamato a rispondere secondo i capitoli articolati dal procuratore dell’attore sulla serie degli inconvenienti tecnici descritti nell’atto introduttivo del giudizio, che avevano portato ad uno scarso utilizzo dei servizi Telecom, con conseguenze in tema di stress psicologico a carico dell’attore M. A..
Con esplicita ordinanza 31 maggio 2006, però, non si dava luogo a tale prova testimoniale in quanto il giudicante, nella fase di identificazione del teste, aveva accertato l’incapacità a testimoniare dello stesso ai sensi dell’art. 246 C.p.c., quale coniuge dell’attore in regime di comunione dei beni.
Nella successiva trattazione, confermata l’ordinanza di cui sopra avverso la richiesta di revoca proveniente dal procuratore dell’attore, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, sentiti nell’udienza del 23 novembre 2006 i procuratori delle parti, i quali precisavano le conclusioni riportandosi al contenuto dei propri atti, tratteneva il fascicolo per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall’esame degli atti processuali viene in rilievo che la domanda attrice, per quanto di ragione, è meritevole di positivo accoglimento per i motivi di fatto e di diritto appresso indicati ed in aderenza a principi di equità.
Al riguardo, tenuto conto dei dati obbiettivi contenuti nella copiosa documentazione prodotta da parte attrice, considerato l’assenza di elementi contrari provenienti controparte, la quale nella comparsa di risposta si è limitata ad affermare genericamente che l’avvenuta interruzione della linea del 18 luglio 2003 i ritardi lamentati sono da attribuire a forza maggiore o ad eventi non riconducibili alla Telecom Italia S.p.A., viene in rilievo:
- che tra l’attore M. A. e la Telecom Italia S.p.A. da più tempo è in essere un contratto di utenza telefonica contraddistinto dal n. ******, da inquadrarsi nello schema giuridico del contratto di somministrazione;
- che in forza di tale contratto la predetta Telecom Italia S.p.A., oltre a prestare i servizi di telefonia, su richiesta dell’utente del dicembre 2002 ha dato luogo alla procedura per l’attivazione del servizio ADSL “Alice Time”, con cessazione di una precedente linea ISDN;
- che la società convenuta si è limitata alla consegna del kit Alice contenente il modem con il sistema d’installazione e relative istruzioni, senza però curare una efficace assistenza ed ausilio tecnico per superare le difficoltà incontrate dall’utente nella fase di montaggio e collegamento;
- che dopo reiterate richieste, soltanto a seguito intervento in loco del personale tecnico della convenuta il modem è stato regolarmente installato, ma il servizio in questione è stato poi improvvisamente disattivato senza giustificato motivo il 18 luglio 2003;
- che la convenuta, inoltre, a fronte i solleciti e le rimostranze della M. tendenti ad ottenere il ripristino del servizio ha dimostrato indifferenza e non ha fornito alcun riscontro, limitandosi soltanto a comunicare con nota del 26 febbraio 2004 n. 11620224 A05NI072 che era stato attivato, come da richiesta, a decorrere dal 26 febbraio 2004 il Servizio Alice Time;
- che con nota del 9 giugno 2004 l’attore M. A. chiedeva la immediata disdetta del servizio de qua;
- che l’8 luglio 2004 veniva esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione tra le parti presso il CO.RE.COM. di Reggio Cal. e che in tale fase veniva acclarato che la controversia tra le parti derivava da motivi tecnici.
Ciò posto, dall’osservazione e valutazione dei fatti come sopra riportati viene in chiara evidenza la responsabilità per l’inadempimento della obbligazione contrattuale da parte della Telecom Italia S.p.A. per la mancata/intempestiva attivazione dei servizi richiesti, e per l’illiceità del comportamento della convenuta nella gestione dei rapporti con il cliente Mileto Amelia, in contrasto con il dettato normativo (D.Lgs. n. 185/1999, artt. 9 e 12) e con le delibere dell’Autorità Garante nelle Comunicazioni (3/99CIR -4/00/CIR -4/03/CIR).
In tale ottica, applicando i principi citati al rapporto inerente al contratto di somministrazione in essere tra l’utente M. A. e la Telecom Italia S.p.A., la società di telecomunicazione è tenuta pertanto al risarcimento dei danni derivati all’utente per effetto ed in conseguenza dell’inadempimento come sopra rilevato.
Per quanto si è detto, esaminata la richiesta di risarcimento avanzata da parte attrice nelle sue diverse componenti ed aspetti, si deve osservare in linea preliminare che non è possibile dar luogo ad alcuna liquidazione del danno patrimoniale in quanto nessun elemento probatorio è stato fornito, così da poter determinare l’entità del preteso danno subito, con osservazione che le somme spese in occasione del tentativo di conciliazione presso il CO.RE.COM. di Reggio Cal., a parte la non idoneità e scarsa riferibilità della documentazione allegata, non possono essere considerate come un danno in forza del principio della causalità adeguata e per non essere in rapporto eziologico con il comportamento illecito della Telecom Italia S.p.A.-
In ordine, invece, alla richiesta di risarcimento per il danno esistenziale derivato alla M. A., in conseguenza dello stress subito, con riflessi nella vita di relazione, si ritiene, invece, che la relativa domanda, per quanto di ragione, sia da accogliere per le motivazioni appresso indicate.
Al riguardo, devesi, infatti, considerare che, secondo i più recenti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 C.c. ha aperto la strada alla risarcibilità dei danni non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti la persona che, pur non avendo una valutazione economica, possono condurre ad un pregiudizio nella quotidianità di un soggetto.
Passando al caso di specie, non vi è dubbio che alla M. A. sia derivato un danno ingiusto in conseguenza dell’inadempimento contrattuale della Telecom Italia S.p.A. e del comportamento tenuto dalla società che, dimostrando indifferenza ed insensibilità, non ha inteso fornire alcun riscontro alle varie richieste e solleciti, determinando così nell’utente uno stato di stress, di ansia, di nervosismo e preoccupazione, anche in relazione ai disagi affrontati per sollecitare la società ad adempiere, tutte sensazioni spiacevoli che sono andate ad incidere negativamente per diversi mesi sulla qualità della vita dell’utente stesso.
Ciò posto, ai fini della liquidazione di tale danno, non provato in assenza di chiari elementi nel suo preciso ammontare ma certo nella sua esistenza ontologica, soccorre il principio di cui all’art. 1226 C.c. in forza del quale si ritiene equo stimare in Euro 500,00 il danno non patrimoniale subito dall’attore M. A., con conseguente obbligo del risarcimento a carico della convenuta Telecom Italia S.p.A.
Le spese e competenze legali per il presente giudizio, così come determinate in dispositivo e calcolate in base al valore della causa, restano a carico della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Catanzaro, nella persona del dott. Sergio Lumare, disattendendo ogni contraria istanza e definitivamente pronunciando in ordine alla domanda introdotta da M. A., attore, con atto di citazione del 6 maggio 2005 notificato alla Telecom Italia S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, convenuta, così dispone:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da parte attrice per il danno subito e, per l’effetto, condanna la convenuta Telecom Italia S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di Euro 500,00 a titolo di risarcimento danno non patrimoniale;
2) condanna la Telecom Italia S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell’avv. Concetta Nunnari, ex art. 93 C.p.c., delle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi nella misura complessiva di Euro 380,00 di cui Euro 150,00 per onorari giudiziali, Euro 194,00 per diritti di avvocato, Euro 36,00 per spese, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 12,50% ed IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 23 novembre 2006.

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale. Pertanto, non è un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, comma III della L. n. 62 del 7.03.2001. Disclaimer Informativa privacy

Informazione giuridica no profit - aggiornamento secondo disponibilità dei testi - testi di legge e sentenze privi di valore ufficiale - questo sito non presta consulenza legale on line