ARCO IUS

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20/01/08

Trib. Palermo Sez. III, 20/01/2008

La ratio del codice del consumo mirando ad ampliare la cd. consumer protection, consente di ritenere contraria a detta finalità l'interpretazione volta a limitare fortemente i possibili contenuti di un'azione "inibitoria", ovvero tendente ad escludere la possibilità di emettere pronunce di contenuto dichiarativo, o l'adozione di misure implicanti l'obbligo di eliminare gli effetti dell'altrui condotta lesiva, ove occorra, anche attraverso una prestazione di "fare". Va quindi dichiarata la vessatorietà della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla banca ai propri clienti/consumatori, costituendo illegittima imposizione di un meccanismo contrattuale il cui fine esclusivo è di autoattribuire all'istituto di credito una posizione di vantaggio che non trova corrispondenza in una specifica controprestazione, rappresentando una chiara esplicazione del potere normativo del soggetto forte, il quale viene ad imporre alla controparte, in modo tutt'altro che chiaro, un costo aggiuntivo al servizio reso.

17/01/08

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17 gennaio 2008 (ud. 27/11/ 2007), Sentenza n. 2465

SALUTE - Alimenti - Mozzarelle con latte proveniente da animali affetti da brucellosi - Sequestro limitato ai capi di bestiame ed al materiale strettamente necessario all'allevamento - Legittimità - Fattispecie.
Ritenuto sussistente il fumus dei delitti di cui agli artt. 416, 444, 445 e 500 c.p., è legittimo il provvedimento di sequestro limitatamente ai capi di bestiame ed al materiale strettamente necessario all'allevamento con ordine di dissequestro e restituzione agli aventi diritto dei residui beni aziendali. Fattispecie: commercializzazione del latte degli animali infetti con conseguente potenzialità di diffusione del batterio della B.R.C, veicolato nel latte "trasformato in mozzarella ed inserito in circuiti di ampia distribuzione commerciale, ovvero contenuta nella stessa carne degli animali infetti, impiegata per l’'alimentazione umana". Pres. Onorato - Rel. Nuzzo - P.m. Montagna - Ric. S..

09/01/08

Trib. Bologna Sez. II Sent., 09/01/2008

Nel caso in cui la causa sia stata radicata sulla base dell'art. 20 c.p.c., non si è in presenza di una "clausola derogatoria"; prevale quindi la norma processuale speciale di cui all'art. 33 del codice del consumo D.Lgs. n. 206 del 2005, per cui la competenza è del tribunale del luogo di residenza del consumatore. Ne consegue la nullità del decreto ingiuntivo per l'incompetenza territoriale del giudice del luogo di conclusione del contratto, che lo abbia concesso.

Trib. Bologna Sez. II, 09/01/2008

Il concetto di esclusività del foro non coincide con quello di inderogabilità. Il foro del consumatore, ai sensi delle norme riprodotte dagli attuali artt. 33-34 codice del consumo - D.Lgs. n. 206 del 2005, non è mai stato inderogabile: la deroga è stata qualificata dal legislatore come "presumibilmente vessatoria" (v. art. 1469-bis, co. 2, n. 19, c.c., prima dell'introduzione del codice del consumo); e non può incidere sul problema il disposto dell'art. 63 del medesimo codice.

01/01/08

G d P Catanzaro, sent. 1.01.08

Giudice di Pace
Catanzaro
Sentenza 1 gennaio 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Catanzaro, avv. VALERIA PUCCI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 3113/C/06 R.G.

PROMOSSA DA

Nunnari Concetta ... e difesa da se stessa;
ATTORE

CONTRO

TELECOM ITALIA S.P.A., …
CONVENUTO
TELE 2 ITALIA SPA ora OPITEL SPA, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Moscardini, R. Tardiolo e L. Viapiana.
INTERVENUTO
Conclusioni come dagli atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’avv. Concetta Nunnari conveniva in giudizio la Telecom S.p.A. con invito a comparire e costituirsi nei modi e termini di legge all’udienza del 10.01.07:
L’attore assumeva:
Che era titolare di una utenza telefonica della Telecom per uso studio; che in data 14.01.06 aveva richiesto a Tele 2 l’attivazione del servizio ADSL; che Tele 2 aveva indicato 20/30 giorni di tempo per l’attivazione dovendo la Telecom prima provvedere all’istallazione della linea ADSL presso lo studio Nunnari; che nel mese di gennaio 2006 i tecnici della società Sielte per conto di Telecom si recavano nello studio Nunnari e concludevano che, a causa di problemi relativi allo stato di tubi esterni con fili telefonici, non potevano procedere all’istallazione dell’ADSL; che il responsabile della Sielte signor M garantiva all’attrice che avrebbe sollecitato alla Telecom una rapida risoluzione del problema; che tuttavia con e-mail il 13.02.06 la Sielte comunicava l’impossibilità di istallare la linea ADSL presso lo studio Nunnari; che la motivazione data a Tele 2 per tale impossibilità era stata “Rete distribuzione non disponibile-saturazione rete senza previsione 1”; che in data 24.04.2006 adiva il Co.Re.Co di Reggio C. per tentare la conciliazione con Telecom, conciliazione che aveva esito negativo; chiedeva pertanto al Giudice di accertare che il comportamento della Telecom era in aperta violazione delle deliberazioni AGCOM n.1/5 e 49/5 Cir e degli artt.1218,1176 e 2958 c.3 c.c. e dell’art.1 L. 281/98 e che tale comportamento le aveva causato un danno riconducibile alla violazione di obblighi contrattuali , danno quantificato in € 2.582,28 oltre interessi, nei limiti di competenza del Giudice adito.
La Telecom, costituitasi con comparsa depositata in Cancelleria il 10.01.07 eccepiva preliminarmente l’incompetenza per valore del Giudice adito e la carenza di legittimazione passiva della Telecom; la genericità della citazione. Nel merito la mancanza di danni provocati dalla Telecom.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attrice.
L’avv. Nunnari chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in giudizio della società Tele 2 che si costituiva in giudizio in data 30.04.07 eccependo la nullità della citazione, l’improcedibilità dell’azione nei confronti di Tele 2 per mancanza del tentativo di conciliazione, la mancanza di responsabilità in capo a Tele 2. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Il Giudice rinviava la causa dando termine a parte attrice per esperire il tentativo di conciliazione con Tele 2 Spa.; ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice abilitando la parte convenuta alla prova del contrario. Rigettava la domanda della Tele 2 di interrogatorio formale del legale rappresentante della Telecom alla quale ordinava di far presentare in udienza i tecnici della Sielte intervenuti presso lo studio legale Nunnari nel gennaio 2006. Tali tecnici non venivano rintracciati dalla Telecom e, dopo l’espletamento della prova, la causa veniva rinviata all’udienza del 25.02.08 dove venivano precisate le conclusioni e depositate note autorizzate.
Il Giudice tratteneva la causa a Sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la presente sentenza è resa secondo diritto, ai sensi dell’art. 113 c.p.c. (come novellato dal D.L. 8/2/2003 n. 18 conv. in L. 7/4/2003), essendo stato il relativo giudizio instaurato con atto di citazione notificato dopo il 10/2/2003.
Priva di pregio è l’eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa. L’atto introduttivo del giudizio, alla stregua della dizione generica di cui all’art. 318 c.p.c., e in ossequio al principio della “semplificazione” del procedimento innanzi al Giudice di Pace, indica gli elementi indispensabili richiesti dalla norma, e cioè sia l’esposizione dei fatti sia l’oggetto della richiesta. Ciò vale sia per la eccezione della Telecom che per quella di Tele 2.
Circa l’eccezione di incompetenza per valore presentata dalla Telecom, il Giudice ritiene di non doverla accogliere in quanto parte attrice ha precisato che l’intero petitum doveva essere contenuto nei limiti della competenza per valore del G.d.P..
In relazione ai danni subiti e richiesti da parte attrice è da dire che la domanda è fondata e va accolta. E’ infatti stato provato, attraverso prova testimoniale e atti di causa, che l’avv. Nunnari non ha avuto accesso alla rete ADSL fino al 21.09.07 e per tale ritardo non ha potuto utilizzare, fino a tale data, il servizio on line con la P srl per cui aveva stipulato contratto quadriennale per complessive € 3.456,00=.
Inoltre è risultato che la Telecom, che aveva dichiarato di non poter istallare la linea ADSL nello studio Nunnari per motivi tecnici quando tale linea era stata richiesta da Tele 2, aveva poi provveduto in meno di un mese ad istallarla quando l’attrice ne aveva fatto richiesta diretta. Tutto ciò provato documentalmente e attraverso la prova testimoniale.
La Telecom Italia si è pertanto resa colpevole di aver violato le norme poste a tutela dei consumatori, in particolare l’art.1 della L. 281 del 30.07.1998 e le norme contrattuali che prevedono il dovere di fornire il servizio richiesto. E la possibilità di fornire il servizio richiesto dall’avv. Nunnari è stata provata dal fatto che la linea ADSL è stata istallata quando la stessa Nunnari ha fatto domanda direttamente alla Telecom.
Per quanto riguarda la Tele 2 il Giudice ritiene di rigettare sia l’eccezione di genericità della domanda, di cui si è già espresso, sia l’eccezione di improcedibilità per mancato ricorso al tentativo di conciliazione. Infatti il Giudice ha dato termine all’attrice per esperire tale tentativo che ha dato esito negativo. Riguardo alla domanda di risarcimento codesto Giudice non ritiene la Tele 2 responsabile della mancata istallazione del servizio richiesto, mancanza dovuta alla Telecom, ma ritiene che doveva essere chiamata in causa date le eccezioni della Telecom e che, comunque non ha avuto un particolare interessamento affinché il problema fosse risolto.
Il danno può essere quantificato in € 2.000,00 considerando la spesa fatta per il contratto concluso con la Praxis srl e inutilizzato per quasi due anni e il danno riconducibile alla violazione di obblighi contrattuali e va posto a carico della sola Telecom. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna la Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno a favore dell’avv. Concetta Nunnari, quantificato in € 2.000,00=, oltre interessi legali dalla Sentenza al soddisfo;
Condanna, altresì, la convenuta, al pagamento in favore dell’attore delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 2.120,00-, oltre IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra parte attrice e Tele 2.
Così deciso in Catanzaro 01.01.2008
IL GIUDICE DI PACE
(avv. Valeria Pucci)

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