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09/03/05

Delibera n. 8/05/CIR del 9 marzo 2005




Definizione della controversia Caprilli Agostino Mariano / Wind
Telecomunicazioni S.p.A.


L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 marzo 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la legge 30 luglio 1998, n. 281, “Legge sui diritti dei consumatori e delle loro associazioni”;

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, “Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”;

VISTA la delibera n.182/02/CONS, “Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.167 del 18 luglio 2002;

VISTA l’istanza del 6 marzo 2004 - prot. n. 5736/04/NA del 9 marzo 2004 - con la quale il Sig. Agostino Mariano Caprilli ha chiesto, ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti”, l’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la nota del 31 marzo 2004, prot. n. U/02741/04/NA, con cui il Dipartimento garanzie e contenzioso ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 14 del summenzionato regolamento, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota del Sig. Agostino Mariano Caprilli del 27 aprile 2004 con la quale ha comunicato di aver raggiunto con la Wind Telecomunicazioni un accordo di massima per il rimborso del disservizio subito;

VISTA la nota della Wind Telecomunicazioni del 27 aprile 2004 con la quale l’Operatore ha comunicato di aver raggiunto con il Sig. Agostino Mariano Caprilli un accordo transattivo, controfirmato per accettazione dall’utente, a definizione della controversia;

RITENUTO, in ragione di tale accordo, venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento di quest’Autorità a definizione della controversia;

UDITA la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento.


DICHIARA


il non luogo a provvedere in merito all’istanza formulata dal Sig. Agostino Mariano Caprilli il 6 marzo 2004.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell’Autorità.
Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.


Napoli, 9 marzo 2005


IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandro Luciano Enzo Cheli

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