Furto commesso sul bagaglio dei viaggiatori - Aggravante - Stazione o scalo - Nozione.
Ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 6) c.p. se la condotta di furto è commessa sul bagaglio di un viaggiatore che si trova allocato all’interno di un luogo delimitato seppure interno alla stazione, come è il locale di un’agenzia di autonoleggio delle autovetture, dal momento che il termine “stazione”, o scalo aeroportuale, esprime un concetto che si estende, da genus ad speciem, a tutte le installazioni ed aree, locali di transito o di sosta, uffici e attrezzature adibite a servizi ausiliari e quant’altro esistente ricollegabile al viaggio delle persone che colà si recano con i propri bagagli. Presidente F. Morelli, Relatore A. Conzatti.