Etichettatura dei prodotti alimentari - Consumatore finale - Portata degli obblighi derivanti dagli artt. 2, 3 e 12 Direttiva 2000/13/CE - Indicazione obbligatoria, per talune bevande alcoliche, del titolo alcolometrico volumico - Bevanda alcolica prodotta in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il distributore − “Amaro alle erbe” - Titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a quello indicato sull'etichetta - Superamento del margine di tolleranza - Sanzione amministrativa pecuniaria − Responsabilità del distributore.
Gli artt. 2, 3 e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nella causa principale, che prevede la possibilità per un operatore, stabilito in tale Stato membro, che distribuisce una bevanda alcolica destinata ad essere consegnata come tale, ai sensi dell'art. 1 di detta direttiva, e prodotta da un operatore stabilito in un altro Stato membro, di essere considerato responsabile di una violazione di detta normativa, constatata da una pubblica autorità, derivante dall'inesattezza del titolo alcolometrico volumico indicato dal produttore sull'etichetta di detto prodotto, e di subire conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre esso si limita, nella sua qualità di semplice distributore, a commercializzare tale prodotto così come a lui consegnato da detto produttore. Lidl Italia Srl c. Comune di Arcole (VR).