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08/06/07

Cass. civ. Sez. III Sent., 08/06/2007, n. 13377

In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della "tutela forte" di cui alla disciplina degli articoli 1469 bis e segg. cod. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1999 n. 526, la qualifica di "consumatore" spetta solo alle persone fisiche, quindi non alle società, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Infatti, deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente - come si evince dalla parola "quadro", di cui al secondo comma dell'articolo 1469 bis cod. civ. - che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la corte di merito aveva ritenuto il contratto di "leasing", tra una s.p. finanziaria ed una s.a.s. venditrice di giocattoli concluso tra professionisti, e la S.C., poiché oggetto del rapporto erano gli arredi del negozio destinati all'esposizione della merce, ha rigettato il ricorso della locatrice che invocava in suo favore le norme degli articoli 1469 bis e seguente cod. civ.). (Rigetta, App. Firenze, 28 Febbraio 2003)

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