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25/07/07

CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un. Civ. del 25/07/2007, Sentenza n. 16412

Tributi - Procedimento di riscossione - Avviso di mora - Presupposti - Notifica dell’atto impositivo - Necessità - Cartella di pagamento - Omissione della notifica - Effetti.
Nel vigore della disciplina del procedimento di riscossione mediante ruoli anteriore al d.lgs. n. 46 del 1999, le Sezioni Unite hanno stabilito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto - la cartella di pagamento - costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale - l’avviso di mora - notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all’eventuale successiva azione dell’amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell’atto consequenziale in base all’una o all’altra opzione. Inoltre, le Sezioni Unite hanno anche precisato che l’impugnazione avverso l’avviso di mora emesso dal concessionario alla riscossione, deducendo la omessa notifica della cartella di pagamento, può essere promossa dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore (allo scopo di renderlo partecipe della responsabilità della gestione del processo); di conseguenza è ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal contribuente nei solo confronti della Amministrazione finanziaria, ancorché il concessionario fosse parte nel giudizio di merito.

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