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04/10/07

Trib. Bergamo Sez. III Ord., 04/10/2007

È necessario sollevare innanzi alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale al fine di chiarire se l'art. 11, comma 2 Dir. n. 87/102/CEE debba interpretarsi nel senso che l'accordo tra fornitore e finanziatore in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore, sia presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore - in caso di inadempimento del fornitore - anche quando tale diritto sia: a) solo quello di risoluzione del contratto di finanziamento; oppure b) quello di risoluzione e di conseguente restituzione delle somme pagate al finanziatore.

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