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05/11/07

Trib. Monza Sez. II, 05/11/2007

La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, c.c., si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. Su tale presupposto il Tribunale di Monza ha respinto l’eccezione preliminare di incompetenza per territorio proposta dal convenuto.

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