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09/01/08

Trib. Bologna Sez. II, 09/01/2008

Il concetto di esclusività del foro non coincide con quello di inderogabilità. Il foro del consumatore, ai sensi delle norme riprodotte dagli attuali artt. 33-34 codice del consumo - D.Lgs. n. 206 del 2005, non è mai stato inderogabile: la deroga è stata qualificata dal legislatore come "presumibilmente vessatoria" (v. art. 1469-bis, co. 2, n. 19, c.c., prima dell'introduzione del codice del consumo); e non può incidere sul problema il disposto dell'art. 63 del medesimo codice.

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