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12/01/09

TAR Campania, ordinanza 12.01.09 n. 52

T.A.R.
Campania - Napoli
Sezione VIII
Ordinanza 12 gennaio 2009, n. 52

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 6316 del 2008, proposto da: ……………………., rappresentato e difeso dagli avv……………, con domicilio eletto presso ….;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvoc. Distrett. Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; Comm. Esam. Esami Avv.To Anno 2007 Corte Appello Napoli, Comm.Esam.Esami Avv.To Anno 2007 Corte Appello Roma;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

ESAME AVVOCATO : NON AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI - VERBALE DEL 20.09.2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/01/2009 il dott. Antonio Ferone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che in ragione della presenza di autorevoli e perentori pareri pro veritate in ordine alle contestate prove concorsuali e delle evidenti incongruenze delle valutazioni espresse, appare opportuno disporre che, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero dalla sua notificazione se anteriormente avvenuta, gli elaborati relativi al parere di diritto civile ed al parere di diritto penale del ricorrente siano resi nuovamente anonimi ed assegnati per la correzione ad altra Sottocommissione costituita presso la Corte di Appello di Roma ai fini degli esami di Avvocato Sessione 2007, la quale provvederà, entro i successivi venti giorni, a rinnovare il giudizio esprimendo all’esito il voto che sarà assegnato a ciascuna prova oggetto del riesame;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione nei termini di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere, Estensore
Renata Emma Ianigro, Primo Referendario

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