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18/12/07

Tribunale di Roma - Sentenza 18 dicembre 2007

Tribunale di Roma
Sezione XI Civile
Sentenza 18 dicembre 2007

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sez. XI civile, in grado di appello, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lombardi Eleonora,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 72827 dell'anno 2005
promossa da
TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, ***, presso lo studio dell'avv. *** che la rappresenta e difende, unitamente agli avv. ******, in virtù di mandato steso in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
*******, elettivamente domiciliato in Roma, via *****, presso lo studio dell'avv. ****** che lo rappresenta e difende in virtù di mandato steso a margine dell'atto di citazione.
APPELLATO
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace (spese spedizione fattura).
All'udienza del 27/4/2007, le parti precisavano le conclusioni come segue:per l'appellante: "Sentire annullare, in accoglimento dei motivi di appello sopra illustrati, la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.42323/2004, depositata in cancelleria il 10/11/2004, non notificata, e, per l'effetto, respingere in toto le domande formulate in primo grado dal sig. *********.Con vittoria di spese di lite."
Per l'appellato: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, espletate le necessarie formalità di rito, rigettare tutte le richieste avanzate dalla Telecom Italia s.p.a. e poste a base del proprio atto di appello per tutte le causali di cui in motivazione, qui da intendersi per integralmente riportate e trascritte e, per l'effetto, in accoglimento degli assunti della propria costituzione e risposta, confermare in toto, integralmente, la pronuncia di primo grado emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, sez. I, dott.ssa Franca Martorana, e depositata il 18/10/2004, di cui al nr. 42323/04 e nr. R.G. 29170/2004.
Si richiede l'espressa condanna dell'appellante alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge e la conferma assoluta della condanna della Telecom Italia s.p.a. anche rispetto al primo grado di giudizio, in ossequio alle normali regole codicistiche in tema di soccombenza."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, notificato in data 31/10/2005, la s.p.a. TELECOM ITALIA, in persona del legale rappresentante prò tempore, ha convenuto in giudizio ********* per sentire riformare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 10/11/2004, con la quale era stata accolta la domanda dell'appellato di restituzione dell'indebito pari ad € 0,17, a titolo di spese di spedizione fattura, relativa al contratto di somministrazione di traffico telefonico, stipulato tra le parti. A sostegno dell'appello, la s.p.a. Telecom Italia deduceva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice Tributario ovvero del Giudice Amministrativo;
deduceva inoltre l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e nel merito deduceva l'assenza di violazione dell'art.21 D.P.R. 633/72 da parte della Telecom nonché l'assenza di vessatorietà dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Abbonamento.
Si costituiva in giudizio ********, chiedendo il rigetto dell'appello, sulla base di quanto dedotto in primo grado.
La causa, sulle conclusioni come trascritte in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27/4/2007, con termini ex art 190 c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sul difetto di giurisdizione.
L'eccezione va respinta in quanto l'accertamento della legittimità della ritenuta d'acconto concerne soltanto una parte minima della somma addebitata all'utente (ossia la parte relativa all'IVA), né si discute della legittimità del calcolo della base imponibile, con la conseguenza che nella specie non sussiste la giurisdizione tributaria (vedi Cass. S.U. 4896/2006; Trib. Nola 15/2/2007, che ha definito effetto indiretto la questione sopra prospettata; Giudice Pace Napoli 8/1/2007).
Né può ravvisarsi nella specie la giurisdizione amministrativa, in quanto la questione sottoposta al vaglio del giudice riguarda un diritto soggettivo, che si assume leso dalla violazione di una norma di legge (Cass. S.U.T2607/2004).
Sulla improcedibilità della domanda.
Premesso che la L. 31/7/97 n.249 (art.1, comma 11) ha istituito il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze nel campo delle telecomunicazioni, prevedendo tale incombente come condizione di proponibilità di ogni ricorso in sede giurisdizionale, si ritiene che tale disciplina non si applichi al caso di specie, in quanto, nell'ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, la fonte del diritto alla restituzione è costituita dalla legge e non dall'accordo.
La disciplina sopra richiamata si applica infatti ai soli casi di violazione di diritto od interesse protetti da un accordo di diritto privato o da norme in materia di telecomunicazioni, laddove la fonte di tali diritti è espressamente individuata in un contratto di diritto privato (o nella normativa riguardante le telecomunicazioni). Sulla dedotta inesistenza di legge che addebita le spese di spedizione nella fattura.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 21, comma 8 del D.P.R. 633/72, è espressamente sancito il divieto di addebitare spese per l'emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità. Ne discende l'illegittimità dell'addebito relativo sia alla fase della emissione della fattura (redazione, annotazione nelle scritture contabili) sia alla successiva fase della consegna o spedizione della fattura stessa, che costituisce momento determinante della sua efficacia, laddove una fattura emessa e non trasmessa al debitore non assolverebbe ad alcuna funzione.
Pertanto l'addebito contestato a Telecom configura una violazione di legge da cui consegue l'illegittimità e il diritto dell'utente a conseguire la restituzione dell'importo versato.
Sul carattere vessatorio dell'art. 14 condizioni generali di abbonamento.
Premesso che detta clausola è stata approvata per iscritto, occorre precisare che nella specie si configura una violazione di norma imperativa (art. 21 D.P.R. 633/72 e successive modifiche) e pertanto la relativa clausola è inefficace ex art. 1469 bis c.c..
All'esito del giudizio l'appello va respinto e per l'effetto la sentenza del Giudice di Pace va integralmente confermata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sez. XI civile, in composizione monocratica, in grado di appello, così provvede;
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 10/11/2004;
b) condanna la s.p.a. TELECOM ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore di ********* delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1300,00, in difetto di notula, oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Roma, 7/12/2007 (giudice in ferie dal 3/7/2007 al 19/7/2007 ed in rumo feriale dal 6/8/2007 al 18/8/2007)
IL GIUDICE UNICO (Eleonora Lombardi)
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2007.

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