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06/12/07

Trib. Napoli, 06/12/2007

La disposizione prevista dall'art. 1469-bis, comma 3, n. 19, c.c., oggi art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo - D.Lgs. n. 206/2005, è divenuta certamente applicabile a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, qualunque ne sia l'oggetto e dunque anche al contratto di spedalità. Non vi è ragione, infatti, di differenziare l'ambito di applicazione della norma sulla base della forma o della tipologia del contratto, tenuto conto della sua formulazione letterale che contiene un richiamo del tutto generico ai contratti tra professionista e consumatore, senza attribuire alcun valore al modo con cui si è instaurato il rapporto contrattuale.

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