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22/04/08

GIUDICE DI PACE DI PALERMO, 22/04/2008

Anche nel trasporto aereo, ai sensi dell’art. 942 cod. nav., si configura la responsabilità del vettore in caso di ritardata consegna dei bagagli, con il relativo obbligo al risarcimento dei danni patrimoniali, (Cass. 27/10/2004, n.20787), mentre non può essere accolta la domanda al risarcimento dei danni non patrimoniali e da vacanza rovinata (c.d. danno esistenziale), negandosi la configurabilità, sulla base del fatto che costituirebbe un’astratta categoria di danno che vìola la tipicità dell’art. 2059 c.c., (conf. Cass. 20/04/2007 nn. 9510 e 9514; Cass. 09/11/2006n. 23918; Cass. 19/05/2006 n. 11761; Cass. 15/07/2005 n.15022; contra Cass. 6/02/2007 n.2546; Cass. Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572; Cass. 12/06/2006 n. 13546; G.d.P. Mestre 22/11/2004 e G.d.P. Bari 7/11/2003; C.Giust. CE sez. VI, 12/03/2002 n. ). M.e O. c. Alitalia S.p.A. - Giud. Vitale.

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