La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, comma 3, n. 19, c.c., va interpretata nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo. La norma, avendo natura processuale, è applicabile nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati anteriormente. (Cass. n. 385 dell’1 gennaio 2007)
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22/04/08
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