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22/07/08

GdP Catanzaro, Sentenza 22 luglio 2008


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Catanzaro, avv. Caruso Michele,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 467/08 del R.G. vertente
TRA
AVV. NUNNARI CONCETTA, nata a Catanzaro il 3.11.1967, residente in Catanzaro, Via XX Settembre, 75, ed ivi elettivamente domiciliata in Corso Mazzini, 2, rappresentata e difesa da se medesima. ATTRICE
E
OPITEL S.P.A., già Tele 2 s.p.a., con sede legale in Segrate (Mi), Via Cassanese, 210, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Avv. Saverio Tridico, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dagli avv.ti Massimiliano Mostardini e Rita Tardiolo del Foro di Milano, nonché per delega a margine della comparsa di costituzione dall’avv. Nicola Gagliardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Soverato, Via S. Giovanni Bosco, 39. CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
PER L’ATTRICE: come da citazione e atti di causa.
PER LA CONVENUTA: come da comparsa di risposta e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l’avv. Nunnari, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, Tele 2 s.p.a., oggi Opitel s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., perché venisse condannata al pagamento della somma di € 49,50 a titolo di risarcimento del danno da ritardo, della somma di € 1,21 a titolo di interessi sulla somma di € 49,50 indebitamente incassata dalla convenuta, nonché della somma di € 950,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell’illegittimo comportamento della convenuta.
A fondamento della propria domanda, l’attrice, in quanto titolare dell’utenza telefonica individuata dal numero 0961/794419, in Catanzaro, assume di aver stipulato in data 09.06.2006, presso il suo studio legale con un incaricato della società Tele 2 s.p.a., un contratto con la compagnia telefonica convenuta avente ad oggetto l’abbonamento al servizio “Affari senza pensieri” e ADSL Flat 640. Detto contratto prevedeva, quale condizione imprescindibile, per la sua attivazione la preselezione automatica sulla linea dell’utente. Nonostante ciò l’attrice riceveva bollette sia da parte di Tele 2 s.p.a., con fattura n. 23417579646 di € 49,50 contenente canoni e traffico al 13.08.2006, sia da parte di Telecom s.p.a., con fattura n. 5/06 relativa al traffico telefonico per il periodo dal 01.07.2006 al 31.08.2006.
Assume l’attrice di aver constatato, in data 3.10.2006, l’assenza sulla propria linea telefonica della preselezione con l’operatore Tele 2, preselezione indispensabile per l’esecuzione del contratto stipulato in data 09.06.2006. Assume, inoltre, l’attrice che, nonostante i numerosi reclami, Tele 2 non inviava alcun riscontro ed anzi incaricava una società di recupero crediti per ottenere il pagamento delle fatture successive.
Solo in data 17.07.2007, a seguito delle insistenti proteste dell’attrice, Tele 2 s.p.a. forniva un riscontro positivo al primo dei reclami e inviava all’attrice un assegno di € 49,50.
Si costituiva la Opitel s.p.a., già Tele 2 s.p.a., precisando che il contratto sottoscritto dall’avv. Nunnari aveva ad oggetto due distinti servizi, quello di preselezione automatica e quello di ADSL, autonomi uno rispetto all’altro. Poiché il servizio di preselezione automatica non veniva attivato a causa di problemi tecnici, la convenuta provvedeva al rimborso all’avv. Nunnari della somma di € 49,50 portata nella fattura n. 23417579646 e provvedeva , altresì, a stornare le successive fatture ed a rinunciare ai relativi importi. Quanto al preteso risarcimento del danno, parte convenuta fa rilevare la mancanza di prove relativamente alla sua consistenza ed al nesso di causalità.
Al’udienza del 22 luglio 2008, su richiesta delle parti, la causa veniva trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento.
L’impossibilità di attivare il servizio di preselezione, necessario per l’esecuzione del contratto, ha reso illegittima la pretesa della compagnia telefonica relativa alle somme richieste. Infatti, la stessa compagnia ha riconosciuto di aver preteso somme a lei non dovute ed ha, quindi, emesso le relative note di credito. Ciò ha fatto solo dopo le insistenti proteste dell’odierna attrice e trascorsi nove mesi dal suo primo reclamo.
A norma dell’art. 9.3 delle condizioni generali di contratto “Qualora risultino importi pagati in eccesso dal cliente, verranno rimborsati entro 60 giorni dalla data di risoluzione del reclamo”. Tale termine, ampiamente non rispettato dalla convenuta, ha provocato all’attrice un pregiudizio causato dal dispendio di energie necessarie per risolvere i disguidi causati da un contratto non eseguibile e per il quale è stato richiesto indebitamente il corrispettivo, anche in considerazione della circostanza che l’attrice svolge la professione di avvocato.
All’attrice va quindi risarcito sia il danno non patrimoniale, sia il danno da ritardo e vanno riconosciuti, inoltre, gli interessi legali sulla somma indebitamente incassata dalla compagnia telefonica.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Catanzaro, avv. Michele Caruso, definitivamente decidendo,disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dall’Avv. Concetta Nunnari e, per l’effetto, condanna Opitel s.p.a., già Tele 2 s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 49,50 a titolo di risarcimento per ogni giorno di ritardo per il rimborso delle somme indebitamente pagate.
Condanna, altresì, l’Opitel s.p.a., già Tele 2 s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, esistenziali e morali per danneggiamento dell’immagine subiti dall’attrice.
Su entrambe le predette somme sono dovuti gli interessi legali dalla data di citazione all’effettivo soddisfo.
Condanna, inoltre, la Opitel s.p.a., già Tele 2 s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 300,00, oltre spese generali del 12,50% nonché IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catanzaro, addì 22 luglio 2008.
IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Michele Caruso)

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