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24/10/08

Giudice di Pace di Marigliano, sentenza del 24 ottobre 2008



Vacanza rovinata - Risarcimento danni

PRENOTAZIONE DI PACCHETTO TURISTICO SU SITO INTERNET – NEL VILLAGGIO PESSIME CONDIZIONI IGIENICHE – MALORI - ABBANDONO STRUTTURA TURISTICA – DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DANNI (DANNO PATRIMONIALE ED EXTRAPATRIMONIALE) - RESPONSABILITA’ DEL TOUR OPERATOR

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARIGLIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Giuseppe Esposito Alaia ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2033/08 del Ruolo Generale, trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.08 e vertente

TRA

Meviox, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione dall’avv. … ed elettivamente domiciliato, per questo atto, in … presso lo studio dell’Avv. … -attore-

CONTRO

KKKKK S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, …., rappresentata e difesa dagli Avv.ti … e … ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in …, giusta procura in calce all’atto di citazione notificato –convenuta-

Oggetto: risarcimento danni da vacanza rovinata.
Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore esponeva che, nel periodo dal 08.07.07 al 22.07.07, prenotava sul sito internet della convenuta società, un soggiorno per quattro persone con pensione completa a buffet ed acqua e vino ai pasti, presso il Villaggio XXXX sito nel Comune di Zzzz (CZ).
Parte attrice deduceva che, durante tale soggiorno turistico, accusava una serie di malori di tipo gastrointestinale, causati dalle pessime condizioni igienico-sanitarie della struttura sia ristorativa che ricettiva, tali da costringere la stessa a ricorrere all’intervento della locale guardia medica, oltrechè ad abbandonare la struttura turistica a causa della situazione di malessere psicofisico in cui versava; chiedeva, pertanto, che venisse condannata la convenuta società KKKKK S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., previa dichiarazione di risoluzione del contratto di viaggio per grave inadempimento della stessa, al risarcimento di tutti i danni da vacanza rovinata, patrimoniali e morali, subiti dall’istante da quantificarsi in corso di causa e nei limiti di € 2.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Chiedeva, altresì, che la stessa fosse condannata al pagamento di spese e competenze di causa con attribuzione.
Si costituiva in giudizio a mezzo dei suoi procuratori, in sede di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, la convenuta società eccependo l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’improponibilità della domanda attorea.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Nel riportarsi a tutti i propri atti di causa, i procuratori delle parti concludevano così come da verbale di causa del 24.10.08.
Il Giudice, sulla base della documentazione prodotta nonché delle conclusioni sopra trascritte, assegnava la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, la domanda risulta proponibile ed ammissibile, sussistendo, nella fattispecie, i presupposti processuali e le condizioni dell’azione.
Non si controverte in merito alla legitimatio ad causam, resta, pertanto, superata la prova sulla legittimazione attiva e passiva così come dimostrano le ricevute di prenotazione e di pagamento in atti.
Nel merito la domanda è fondata, in quanto, occorre rilevare che l’organizzazione di viaggi e vacanze da parte di un tour operator è un tipo di rapporto atipico che ha però trovato ora una organica collocazione dapprima in sede comunitaria con la direttiva del Consiglio del 13 giugno del 1990 n. 90/314/Cee, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, trasfusa poi in sede nazionale nel Dlgs 17 marzo 1995 n. 111. Naturalmente per far valere la responsabilità del tour operator occorre che il viaggio sia incasellato entro le strette e ben delimitate indicazioni recate dal Dlgs. 111/1995, ovvero le vacanze e i circuiti “tutto compreso” devono, innanzitutto risultare dalla prefissata combinazione di almeno due elementi: venduti ed offerti ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendersi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio. A maggiore tutela del fruitore del servizio, il secondo comma dell’art. 2 del Dlgs 111/1995 precisa che la fatturazione separata degli elementi di uno stesso “pacchetto turistico” non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del decreto. Ciò evidentemente ad evitare che col frazionamento della fatturazione si venga a camuffare l’unitarietà sostanziale del rapporto e a sottrarsi così alla responsabilità nei confronti del consumatore.
Ad abundantiam, va poi ribadito che, a norma del comma 1 dell’art. 14 del Dlgs. 111/1995, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Pertanto, al consumatore basterà dimostrare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni concordate – oltre naturalmente la sussistenza del danno subito – mentre sarà il tour operator, per sfuggire alle proprie responsabilità, a dover fornire la prova dell’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Va, altresì incluso nella responsabilità dell’organizzatore e del venditore tutto quanto accaduto per fatti di prestatori di servizio di cui costoro si siano avvalsi, e comunque incombe ad essi la prova del carattere imprevedibile o inevitabile dell’evento, ovvero del caso fortuito o della forza maggiore che deve essere fornita da chi deduce il fatto che esimerebbe da responsabilità.
Ebbene, tali ultime argomentazioni hanno trovato pieno riscontro nella prova espletata.
Infatti la deposizione del teste di parte attrice è risultata attendibile. La teste escussa, la Sig.ra Tiziax, ha affermato che, in occasione di una visita al cognato nel villaggio turistico XXXX, constatava le condizioni igieniche e sanitarie disastrose, stante la presenza di “cibi adulterati sui banconi del self-service, nonché mosche ed insetti di vario genere che circolavano liberamente sulle pietanze”. Precisava, poi, che il cognato accusava dei malori di tipo gastrointestinale, tali da rendere necessario il trasporto alla locale guardia medica. La teste, inoltre, affermava che il cognato, unitamente ad altri vacanzieri, sporgevano denunzia presso la locale stazione dei carabinieri e che, poco dopo, lo stesso abbandonava la struttura turistica, sebbene prima della scadenza del soggiorno prenotato, per evitare ulteriori disagi per sè e per i suoi familiari.
Tali ultime risultanze processuali sono ulteriormente suffragate dalla denuncia sporta dai malcapitati vacanzieri, tra cui l’istante, presso la locale stazione dei Carabinieri, oltrechè dall’articolo del quotidiano “Catanzaro”da cui si evince anche l’intervento degli specialisti del Nucleo Anti Sofisticazioni.
In merito al riconoscimento dei danni patrimoniali e non patiti dall’istante, va rilevato che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 12 marzo 2002, ha, nell’ottica di predisporre un pieno riconoscimento del danno patito dal consumatore in occasione di una vacanza rovinata, affermato che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale, oltrechè patrimoniale, derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio turistico “tutto compreso”.
In ordine alla quantificazione del danno patrimoniale subito dall’istante risultano prodotte in atti ricevute pari ad € 1.767,00; per quanto riguarda il danno da vacanza rovinata, ovvero il danno extrapatrimoniale, alcuna giurisprudenza di merito ha ritenuto di poter estendere l’ulteriore tipologia di danno, denominato esistenziale o edonistico a traversie nelle quali viene comunque sacrificata una posizione soggettiva, uno status, senza danni economici concreti, ma con vivo disagio. Potrebbe essere appunto il caso della vacanza andata in fumo in conseguenza della mala gestio da parte del tour operator, cosicché le ferie da tempo sognate e pianificate si risolvono in inutili attese agli aeroporti e così via: quand’anche la parte strettamente economica venga regolata, resta il fatto che bisogna dare addio alle ferie non godute, o comunque malamente sfruttare. Si rileva che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 12 marzo 2002, ha, nell’ottica di predisporre un pieno riconoscimento del danno patito dal consumatore in occasione di una vacanza rovinata, affermato che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale, oltrechè patrimoniale, derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio turistico “tutto compreso”.
Poiché il secondo comma dell’art. 113 c.p.c. stabilisce che sono sottratte al giudizio di equità le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 del c.c. , ossia mediante moduli o formulari: forma questa da seguire e comunque usuale per la conclusione del contratto avente ad oggetto “il pacchetto turistico”, questo Giudicante ritiene di quantificare il danno patrimoniale in € 1.767,00 e quello extrapatrimoniale in € 700,00 per un totale di € 2.467,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Pertanto la convenuta va condannata al pagamento della somma complessiva di € 2.467,00 in favore dell'attore, oltre le spese di lite per il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni da vacanza rovinata proposta da Meviox così provvede:
1 – dichiara la esclusiva responsabilità della convenuta società KKKKK S.p.A. nella causazione dei danni subiti dall’istante;
2 - dichiara la risoluzione del contratto di viaggio per grave inadempimento della convenuta società KKKKK S.p.A.
3 – per l’effetto, condanna la convenuta società KKKKK S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 2.467,00 per i danni patrimoniali e non sofferti dall'istante, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3 – condanna la convenuta società KKKKK S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessive € 2.000,00, di cui € 400,00 per spese, € 600,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, oltre il 12,50% per le spese generali nonché I.V.A. e C.P.A come per legge, con distrazione alla procuratrice avv. … dichiaratasi anticipataria;
5 - dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c..
Così deciso in Marigliano, li 24.10.08
Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Esposito Alaia

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