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04/11/08

Tribunale di Nola, ordinanza del 4 novembre 2008


Art. 700 cpc
P0RTABILITA’ NUMERO TELEFONICO

DOMANDA EX ART. 700 PER ORDINARE A TELECOM DI CONSENTIRE LA PORTABILITÀ DEL NUMERO AD ALTRO OPERATORE - NATURA GIURIDICA - AMMISSIBILITÀ E FONDATEZZA - SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA, IN RIFERIMENTO AD UNA UTENZA PER STUDIO LEGALE

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TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Giudizio NRG 4875 /08 - G.U. Dott. Alfonso Scermino
ORDINANZA
Il Giudice Unico

Nel procedimento civile di natura cautelare di cui al RGN 4875/08 proposto dinanzi a codesto Tribunale con ricorso depositato da Tiziox Xxxx contro Telecom s.p.a., sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 23.10.08 e letti gli atti,

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 28.5.2008 Tiziox Xxxx esponeva : che era abbonato alla Telecom s.p.a. , quale titolare della linea telefonica n. 081 …. in ISDN, con fruizione della rete Internet; che l’utenza in questione era ubicata presso il suo studio professionale di avvocato; che in data 11.4.2007 egli effettuava richiesta di trasloco della linea, in quanto stava trasferendo il suo studio presso il nuovo immobile in …; che da questo momento iniziava per lui un vero calvario, visto che dapprima la Telecom non si attivava per effettuare il passaggio, successivamente la linea rimaneva disattivata e/o malfuzionante per mesi, costringendo l’abbonato a svariate denunce, esposti, richieste epistolari, telefoniche e quant’altro; che, in ogni caso, per i gravissimi disservizi subiti dalla società recedeva in data 23.4.2008 dai contratti di utenza telefonica in corso con la Telecom s.p.a., comunicando poi la sua volontà di trasmigrare in Fastweb con portabilità del numero originario del suo studio; che tuttavia il nuovo gestore gli comunicava che la portabilità dell’utenza n. 081 …… era impossibile, in quanto la Telecom Italia s.p.a. aveva frapposto diniego in tal senso; che il mancato utilizzo protratto della linea corrispondente a quel numero telefonico gli stava arrecando un danno irreparabile.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di urgenza affinchè fosse autorizzata immediatamente la portabilità a Fastweb dell’utenza telefonica 081-…… intestata ad esso ricorrente ovvero fosse emessa altra diversa misura idonea a salvaguardare i diritti in contesa.
Si costituiva in giudizio Telecom Italia s.p.a. la quale deduceva, in rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di enunciazione dell’azione di merito cui era strumentale la cautela; nel merito contestava genericamente i fatti di doglianza addotti dalla controparte, affermando , in ogni caso, che essa non si era affatto opposta alla migrazione presso Fastweb del numero telefonico in questione; in ogni caso, poi, non sussisteva alcun periculum in mora che avrebbe giustificato la procedura di urgenza.
Il Giudice riservava di decidere all’udienza del 23.10.2008.

II ) Mancata enunciazione del giudizio di merito
La società convenuta, a fronte della istanza avanzata da Tiziox Xxxx, eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso di urgenza per assoluta incertezza dell’oggetto dell’instaurando giudizio di merito.
L’eccezione non ha pregio.
E’ noto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nel procedimento cautelare proposto “ante causam” è necessario che il soggetto che invoca tutela espliciti la causa petendi e il petitum che formeranno oggetto del giudizio di merito conseguente, onde consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi in relazione alla cautela invocata ed al giudice di compiere un idoneo accertamento sulla propria competenza a provvedere, sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare, nonché, in seguito, sull’eventuale inefficacia del provvedimento per il mancato azionamento della domanda di merito inerente lo stesso diritto cautelato.
Peraltro, tale opzione ermeneutica, lungi dall’essere stata superata dalle novità normative introdotte di recente, è apparsa aver assunto addirittura nuovo vigore per effetto della novella di cui alla l. 14 maggio 2005, n. 80.
Invero, l’originario assetto del procedimento cautelare uniforme (così come introdotto dalla l. 23 novembre 1990, n. 353), aveva delineato, quanto ai rapporti tra misure concesse ante causam e giudizio di merito, un modello di strumentalità intermedio, nel senso di ritenere ammissibile la proposizione di un ricorso cautelare prima dell'instaurazione del giudizio principale, subordinando però la persistenza dell’efficacia della misura eventualmente concessa all'instaurazione del processo di merito entro un termine perentorio.
L’intervento legislativo del 2005, tuttavia, modificando l’originario art. 669 octies c.p.c., innovava significativamente tali rapporti tra la fase cautelare ed il giudizio di merito, introducendo un nuovo regime - c.d. a strumentalità attenuata o allentata – secondo il quale, una volta emanati ante causam, sono idonei a serbare la propria efficacia a prescindere dall'instaurazione, entro un certo termine, del giudizio di merito, pur restando ferma la possibilità per la parte interessata di dare inizio allo stesso onde ottenere sulla situazione giuridica controversa un accertamento idoneo al passaggio in giudicato ex art. 2909 c.c..
In sostanza, era escluso con la nuova normativa l'incondizionato onere di iniziare il giudizio a cognizione piena al fine di mantenere in piedi il provvedimento ottenuto, essendo residuata, in relazione ai particolari pronunciamenti ricordati, una mera facoltà a riguardo, il mancato esercizio della quale non incide più sulla persistenza di efficacia della misura.
Sennonchè, la tendenziale nuova stabilità del provvedimento emesso in sede sommaria, unitamente al carattere di “strumentalità fortemente attenuata” che ne è derivato in relazione ad un giudizio di merito ormai puramente eventuale, lungi dall’aver depotenziato la rilevanza del requisito della indicazione dell’azione di merito in sede di ricorso ante causam ex art. 669 ter c.p.c., sembra oggi aver conferito ancora maggiore pregnanza al medesimo, apparendo indefettibile, ora più che in passato, consentire al Giudice sin da principio di rilevare adeguatamente quale sia l’effettivo contenuto di tutela giuridica che si richiede nelle forme di urgenza, atteso che poi il pronunciamento ad emanarsi, lungi dal rimanere strettamente provvisorio, è divenuto addirittura suscettibile di restare definitivo.
Tanto acclarato, pertanto, in termini di protratta sussistenza dell’onere di specificazione de quo, giova osservare, in linea di principio, che l’apprezzamento a compiersi in ordine alla sussistenza dell’indicazione della domanda di merito in un ricorso ex art. 669 ter c.p.c. non debba essere condotto in termini esclusivamente formali e / o letterali.
Non basta, cioè, a far ritenere la domanda incompleta il solo rilievo che non appaia esplicitato a chiare lettere, nell’atto introduttivo del procedimento cautelare, il contenuto del giudizio di merito a promuoversi.
Infatti, la sussistenza dell’elemento in esame deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice del sistema che lo impone, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, di consentire al Giudice di verificare la sua competenza nonché, da ultimo, di permettere una adeguata verifica di strumentalità e complementarità tra la cautela invocata e la sentenza di merito ad emanarsi .
Ora, se si tiene conto di tali finalità, non può non ritenersi che il giudice investito di una cautela ante causam possa e debba accertare il requisito in parola anche e soprattutto sulla base di un esame complessivo del ricorso avanzato.
Ciò in quanto il petitum e della causa petendi dell’azione non è meno espresso, manifesto e chiaro quando, dalla generale formulazione della istanza, si possa desumere, pure solo implicitamente, i termini della domanda di merito.
In altri termini, non può giustificatamente assumersi una reale incertezza del thema decidendum addotto laddove una sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, da cui possa oggettivamente evincersi con chiarezza quali siano gli elementi qualificanti delle doglianze sollevate dalla parte nonchè delle richieste conseguentemente avanzate (arg. ex. Cassazione civile , sez. II, 07 marzo 2006, n. 4828;Cassazione civile , sez. I, 12 novembre 2003, n. 17023).

Tale impostazione, peraltro, sotto un primo profilo sembra essere giustificata:
- dal principio di conservazione degli atti giuridici, da intendersi operante anche in sede processuale , essendo chiaramente diretta a salvaguardare la validità della domanda, mediante una più spiccata valorizzazione dei suoi aspetti di ritualità;
- dal principio di economia dei mezzi processuali, essendo essa idonea ad evitare pronunce in rito che, lungi dal definire la lite, preluderebbero semplicemente all’instaurazione di analoghi procedimenti, surrettiziamente “integrati”.
Sotto altro profilo, poi, (essa impostazione) dovrebbe essere suggerita da una interpretazione costituzionalmente orientata del sistema, manifestandosi più consona ad una logica di immediata effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. cui riconoscere rilievo ancora più pregnante in materia di cautela , vista l’urgenza dell’intervento giustiziale richiesto.
Da ultimo, la stessa è ulteriormente imposta da ragioni di equilibrata logica giuridica e di comune buon senso, sol che si consideri che tutte le finalità processuali che il requisito della chiara enunciazione dell’azione di merito deve soddisfare (diritto di difesa della controparte, competenza giudice adito, strumentalità della misura) sono ampiamente salvaguardate anche da una prospettazione di quel giudizio , seppur non esplicita, ampiamente e chiaramente desumibile dal contenuto generale dell’istanza ex art. 669 ter c.p.c..
Acclarate , perciò, le linee direttrici della verifica ad operarsi sulla questione, va rilevato come nel presente procedimento la parte ricorrente abbia richiesto di imporre alla Telecom s.p.a. “l’immediata portabilità dell’utenza telefonica n. 0818239785” affinchè, in sostanza, la resistente non ostacolasse la richiesta trasmigrazione e ponesse in essere gli atti necessari che rendessero possibile tale passaggio.
Ebbene, sulla base di tanto non è revocabile in dubbio che le doglianze in esame abbiano reso assolutamente possibile individuare quale era il contenuto del giudizio di merito instaurando: e ciò al di là di imprecisioni terminologiche adoperate dalla parte , le quali, afferendo alla qualificazione giuridica degli istituti, non vincolavano certo il Tribunale ed erano pur sempre suscettibili di rivisitazione e relativa correzione.
In sostanza, nel momento in cui il Tiziox richiedeva l’ordine invocato, non poteva che preannunciare inequivocamente – seppur per implicito – un futuro giudizio di merito avente ad oggetto il corretto adempimento della Telecom s.p.a. agli obblighi gravanti su di essa dalla normativa vigente per i casi in cui ogni utente optasse il cambio di operatore telefonico .
Onde, si agiva ai fini di una anticipata inibitoria della società perché avessero immediatamente fine i denunciati comportamenti antigiuridici, in un quadro di azione di condanna della Telecom s.p.a. al rispetto degli obblighi de quibus.
E tale notazione esaurisce ogni questione sul punto.

III) Fumus
Il ricorso è assistito da sufficienti elementi di fumus .
Parte ricorrente si doleva del fatto che, dopo avere già ricevuto disservizi gravissimi ad opera della Telecom sp.a. (aspetti sui quali è inutile soffermarsi, non involgendo l’aspetto del presente procedimento), gli veniva sostanzialmente impedito di trasmigrare - con portabilità del numero telefonico originario - al diverso operatore per telefonia fissa Fastweb, nonostante si fosse fatta espressa richiesta in tal senso e si fosse ritualmente receduti da “tutti i contratti di utenza in essere” con Telecom s.p.a..
Ed in atti era effettivamente esibita la nota di recesso con domanda di portabilità, ricevuta dalla Telecom in data 23.4.2008.
Ora, è pacifico che la pretesa dell’abbonato fosse oggi munita di adeguata copertura giuridica.
Invero, nel nostro ordinamento, dopo il DPR n. 318/1997, la Telecom s.p.a. non è più monopolista nelle telecomunicazioni, ma una mera licenziataria individuale che opera in un regime di aperta concorrenza con altri soggetti imprenditoriali (cfr,Delibera Autorità Garante n. 820/00/CONS), onde nulla impedisce a ciascun utente che lo voglia, senza particolari oneri a suo carico, di richiedere le stesse prestazioni erogate da Telecom s.p.a. ad altro operatore del settore.
Per rendere poi effettiva tale libertà di scelta dei consumatori, anche al fine di garantire una reale liberalizzazione del mercato, in attuazione della direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, così come era già previsto dall’art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 per il 1° gennaio 2001, è stata ben presto disposta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’introduzione della “portabilità” del numero originario relativamente al fornitore del servizio, in modo da consentire all’utente di mantenere il proprio numero (geografico o non geografico) quando avesse deciso di cambiare operatore titolare, a parità di tipologia di servizio e di ubicazione nell'ambito della stessa area locale.
Il tutto, nell’evidente ulteriore proposito di impedire a Telecom s.p.a. , storico monopolista, di avvalersi dell’enorme vantaggio che poteva derivarle dal fatto che gli abbonati , solo per non perdere il proprio numero di utenza, fossero costretti a non scegliere altri gestori e restassero suoi clienti a vita (Cfr. delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999).
Così la procedura della portabilità ruota intorno a tre soggetti: l'utente che decide di cambiare gestore mantenendo il proprio numero; l'operatore cedente/assegnatario (cd. Donating/Donor ); l'operatore ricevente (cd. Recipient ).
Tralasciando la posizione dell'utente, rilevante perché dà impulso all'intera architettura procedurale, l'attenzione va posta sugli altri due soggetti che nei fatti rendono effettiva la decisione dell'utente.In sostanza, l'operatore Recipient riceve la richiesta da parte dell'utente e la "gira" all'operatore Donating ; ricevuta la documentazione, il Donating deve procedere all'espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della Portabilità; il periodo di realizzazione del passaggio, che inizia con la ricezione della documentazione di cui sopra e termina con l'effettivo passaggio ad altro gestore ( cut over : data di inizio delle comunicazioni sulla nuova rete), non può superare un limite di tempo ben preciso (di recente è stato imposto un termine di 30 gg.).
Tanto acclarato, è allora evidente come fosse obbligo di Telecom s.p.a. rendere possibile il passaggio dell’avv. Tiziox al gestore Fastweb e di non ostacolare in alcun modo tale migrazione.
Ma tale obbligo rimaneva disatteso nella specie.
Tanto può affermarsi in via presuntiva per tutto quanto è emerso nel presente procedimento , con particolare riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti.
Infatti, a fronte di una veemente denuncia di inadempienza da parte del ricorrente, la Telecom si difendeva (oltre che, lungamente, sui disservizi che avevano condotto al recesso del Tiziox dall’abbonamento Telecom, quando però tali aspetti non attenevano affatto a questo giudizio, per cui erano apertamente inconferenti) soltanto affermando che l’avv. Tiziox “aveva richiesto il rientro a Telecom” e che “allo stato egli era nuovamente cliente Telecom”, tanto che la sua linea telefonica era stata addirittura sospesa per morosità il 13.5.2008.
Sennonchè, tale deduzione rimaneva totalmente sfornita di prova.
Anzi, la Telecom dapprima, all’udienza dell’1.7.2008, “chiedeva rinvio al fine di risolvere la pendenza di cui ai fatti di causa”.
Successivamente, quando l’avv. Tiziox negava con decisione di aver sottoscritto un qualsivoglia nuovo contratto con Telecom dopo il suo recesso del 23.4.2008 , facendo peraltro presente di come la sua utenza telefonica fosse a tutt’oggi gestita dalla stessa Telecom (peraltro ancora con disservizi fortissimi) in modo assolutamente arbitrario e senza alcun titolo contrattuale, questo Istruttore si vedeva costretto ad invitare la resistente a “chiarire le ragioni di una protrazione di un rapporto di utenza che – tuttavia – era stato interrotto nell’aprile 2008”: laddove tale chiarimento si appalesava ancora più opportuno in quanto si era rilevata in atti la presenza di un prestampato Telecom relativo ad un “Servizio Alice Business Voce Tutto Incluso” intestato al Tiziox Xxxx e recante data di decorrenza al 21.7.2008, quindi addirittura successivo al ricorso de quo.
Tuttavia, alla successiva udienza del 23.10.2008 la Telecom affermava che “non vi era stata possibilità nel tempo concesso di reperire il contratto” in questione.
Dal che, visto che nessun prestampato esibito risultava sottoscritto dal ricorrente, era evidente come le allegazioni addotte dalla società, secondo cui il Tiziox era “rientrato in Telecom” ed aveva richiesto una nuova attivazione della linea, rimanevano definitivamente indimostrati.
Ma non solo.
Non poteva non stigmatizzarsi in termini fortemente negativi per la resistente :
- il fatto che la Telecom dapprima chiedeva rinvio per risolvere in via stragiudiziale il problema, successivamente, però, adduceva sic et simpliciter che questo problema nemmeno sussisteva, in quanto a suo dire l’avv. Tiziox aveva richiesto prima del ricorso apposito “rientro in Telecom” (circostanza alla fine non dimostrata);
- il fatto che la Telecom, financo dinanzi ad una Autorità Giudiziaria, riusciva a non giustificare nemmeno il perché della protrazione di un rapporto di abbonamento che l’utente interessato dimostrava per tabulas di avere formalmente interrotto per recesso;
- il fatto che la Telecom negava radicalmente anche la ricorrenza del benché minimo pregresso disservizio in danno dell’avv. Tiziox, quando poi in atti erano esibite addirittura delle note di credito emesse dalla Telecom stessa, da cui si desumeva per tabulas che erano stati operati pregressi addebiti in danno dell’abbonato in modo assolutamente illegittimo, tanto che erano disposti i rimborsi: onde, era direttamente la società resistente a dare la prova, mediante sua fatturazione, che le doglianze del Tiziox erano tutt’altro che infondate.
Insomma, la Telecom s.p.a. teneva , sia prima che durante questo processo, un contegno ondivago, contraddittorio, confuso ed assolutamente inattendibile.
Il che consentiva de plano di dare pieno credito al ricorrente nel momento in cui questi, successivamente, lamentava l’impossibilità di operare un suo legittimo passaggio ad altro operatore, sempre per ulteriori ostacoli frapposti dal gestore Telecom.
In definitiva, la violazione dell’obbligo poteva ritenersi sufficientemente riscontrata ex art. 2729 c.c., tanto più che ivi ci si trova in una sede a delibazione sommaria.
III) Periculum in mora
La condotta illegittima di Telecom era certamente suscettibile di produrre un danno economicamente rilevante e pregiudizievole per la sfera giuridica dell’abbonato.
Ciò in quanto nella specie era stato stipulato con il gestore un abbonamento del tipo Business (in atti) per l’erogazione di un servizio di telefonia destinato sin da principio - addirittura per contratto- a supportare l’esercizio di un’attività professionale da parte del professionista.
Ed è difficilmente contestabile che, una volta che il servizio era illegittimamente impedito, mediante ostacoli alla richiesta portabilità, si realizzava in danno dell’avvocato Tiziox una privazione che non poteva non avere riflessi economicamente negativi sul suo normale ambito di operatività.
E’ infatti notorio che le utenze telefoniche fisse sono ad oggi quelle di maggiore facile raggiungibilità da parte di potenziali o attuali clienti (consultazione elenco abbonati) nonché quelle che meglio di ogni altra consentono di avvalersi di tecniche di telecomunicazione alternative (Internet, e-mail, fax) ormai sempre più diffuse nelle prassi commerciali di paesi moderni.
Sicchè, un professionista che venga privato bruscamente e per un considerevole lasso di tempo della propria postazione telefonica fissa, riceve nella nostra realtà socio-economica, quanto meno su di un piano di verosimiglianza, un danno patrimoniale significativo, sol che si considerino le maggiori difficoltà di gestione dei propri affari e la perdita di occasioni commerciali potenzialmente favorevoli che ne conseguono.
Non solo.
Il pregiudizio in parola, di connotazione eminentemente economica, assumeva i caratteri dell’irreparabilità rilevante ex art. 700 c.p.c., tanto da giustificare un pronto e immediato intervento cautelare, in quanto ivi venivano in rilievo, oltre che interessi patrimoniali del ricorrente, anche sue posizioni soggettive di carattere assoluto, soprattutto concernenti la sfera personale dell’interessato.
Tali caratteri, invero, erano rinvenibili nella disponibilità di una linea telefonica fissa, atteso che oggi tale strumento di comunicazione risulta indispensabile, né è agevolmente sostituibile, anche e soprattutto sotto il profilo del mantenimento della qualità delle relazioni sociali di ciascun individuo, costituendo un tramite imprescindibile per la normale esplicazione della personalità nell’ambito delle ordinarie abitudini di vita.
E queste ultime, a ben vedere, risulterebbero fortemente compromesse dalla mancanza di un collegamento che non è più solo capace di mettere in contatto due persone ( telefono ordinario di un tempo), ma pone in relazione ogni consociato con entità difficilmente confinabili e definibili, perché essa possono essere rappresentate da molteplicità di persone (Messanger, E-mail), fonti di conoscenza (siti Web, banche dati, ecc..) o, ancora, ulteriori terminali di comunicazione (Fax, videotelefono, ecc….).
Peraltro, una tale ampia valenza esistenziale di ogni linea telefonica fissa risulta confermata dallo stesso Codice delle comunicazioni elettroniche, d.lgs. n. 259/2003, che, all’art. 54 , dispone che: «Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente comma». Con ciò precisandosi quindi il contenuto del diritto attribuito agli utenti, con la previsione secondo cui: «La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T, e deve essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet».
Dal che risulta evidente che ormai la postazione telefonica fissa non è più strumentale al solo utilizzo del classico apparecchio telefonico, ma costituisce la premessa per operare collegamenti diversi e multiformi, volti ad utilizzare strumenti di comunicazione sempre più complessi ed articolati.

Ancora.
Ad attribuire un ulteriore profilo meta-patrimoniale al pregiudizio in parola, valeva poi la considerazione che la mancanza di un filtro telefonico attuato da una normale segreteria di studio, unitamente alla impossibilità di rispondere quando il professionista era impegnato fuori studio, integravano ulteriore lesione all’immagine ed alla funzionalità della attività del ricorrente all’esterno.
E la stessa appariva di difficile reintegra economica.
Da ultimo.
Quand’anche non volesse valorizzarsi gli aspetti menzionati, la situazione denunciata sarebbe stata connotata comunque da obiettiva irreparabilità anche per la perdita di clientela che poteva derivare al Tiziox per mancato uso del telefono, sì da conseguirne un pregiudizio al suo avviamento commerciale in uno alla potenzialità espansiva della sua attività autonoma: laddove danni di tale genere, essendo assai difficilmente dimostrabili e quantificabili ex post, risulterebbero già solo per questo “irreparabili”, siccome potenzialmente insuscettibili di venire adeguatamente ristorati una volta che si fossero compiutamente prodotti.
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Per cui, in definitiva, tenuto conto della normativa regolamentare operante in materia e della irreparabilità del danno, dovrà ordinarsi alla Telecom s.p.a. di mettere in atto tutte le procedure previste dall’Autorità Garante per le Telecomunicazioni al fine di consentire a Tiziox Xxxx di trasmigrare all’operatore Fastweb con portabilità del numero 081…...
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo.

P.Q.M.

visti gli art. 700, 669 sexies e 669 octies c.p.c.;
ogni altra contraria deduzione o richiesta allo stato rigettata,
- Ordina a Telecom Italia s.p.a. di non ostacolare in alcun modo e di mettere in atto tutte le procedure previste dall’Autorità Garante per le Telecomunicazioni al fine di consentire a Tiziox Xxxx di trasmigrare all’operatore Fastweb con portabilità del suo numero 081….;
- Condanna la Telecom s.p.a. a rimborsare a Tiziox Xxxx le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.760,00, di cui € 940,00 per diritti, il residuo per spese ed onorari, oltre rimborso spese generali al 12,50%, IVA e contr. cassa prev. avv. come per legge.
Nola , 4.11.2008
Il Giudice
Dott. Alfonso Scermino

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