La normativa introdotta dal D.Lgs. n. 111/1995 deve essere interpretata nel senso del riconoscimento, ove sussistente, del danno morale. Una siffatta interpretazione è resa possibile dal disposto degli artt. 15 e 16, che fanno espresso riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 23-4-1970 ratificata in Italia con L. 27 dicembre 1977, n. 1084, che, agli artt. 13 e 15, prevede la responsabilità dell'organizzatore di viaggi per "qualunque" o per "qualsiasi" pregiudizio subito dal viaggiatore. In dette espressioni può individuarsi quel fondamento normativo che l'art. 2059 c.c. richiede per consentire il risarcimento del danno non patrimoniale. Sussiste dunque una valida base normativa per ritenere che, in caso di "vacanza rovinata", il viaggiatore abbia diritto anche al risarcimento del pregiudizio non patrimoniale; essendo irrilevante, a sensi dell'art. 2059 c.c., che non sussista nella specie un fatto-reato.
PARTI IN CAUSA
A. s.p.a. c. 4 appellati