Intesa anticoncorrenziale vietate - Oggetto anticoncorrenziale - Jet fuel - Scambi di informazioni.
L’intesa anticoncorrenziale può essere sanzionata anche indipendentemente dai suoi effetti. L’art. 2 della legge n. 287/90, dopo aver precisato che si considerano intese gli accordi e/o le pratiche concordate, statuisce che sono vietate le intese tra le imprese che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. La norma è chiara nel richiedere la sola presenza dell’oggetto anticoncorrenziale, e non anche necessariamente dell’effetto (cfr., Corte Giust. CE, C - 219/95, Ferriere Nord, 17-7-97, par. 30 e ss.; Cons. Stato, VI, n. 2199/2002 e n. 652/2001). Nel caso in esame l’Autorità ha dimostrato anche l’esistenza di effetti anticoncorrenziali, riguardanti la stabilità delle quote di mercato e il prezzo del jet fuel, al fine di rafforzare la prova dell’intesa. Pres. Ruoppolo - Est. Bellomo - TAMOIL ITALIA S.p.A. (avv.ti Villata e Degli Esposti) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Gen. Stato) ed altri. (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma nn. 1741-1745-1748-1750 del 27 febbraio 2007).