Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Diffida - Atto dovuto - Funzione - Effetti - Comportamenti anticoncorrenziali.
Il contenuto della diffida, costituisce atto dovuto da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è vincolato al dettato normativo, che lo ancora all’eliminazione delle infrazioni (art. 15 della legge n. 287/90) o alla cessazione delle stesse (art. 5 del Reg. CE n. 1/03). Ma tale contenuto non ha solo il fine di eliminare i comportamenti oggetto dell’intesa, che come fatti storici non potrebbero essere cancellati, ma anche quella di rimuovere, ove possibile, le conseguenze anticoncorrenziali dell’intesa e di intimare alle imprese di astenersi dal porre in essere analoghi comportamenti per il futuro (Cons. Stato, VI, n. 926/2004). La diffida ha quindi, anche, lo scopo di intimare alle imprese di astenersi dagli accertati comportamenti anticoncorrenziali per il futuro. Pres. Ruoppolo - Est. Bellomo - TAMOIL ITALIA S.p.A. (avv.ti Villata e Degli Esposti) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Gen. Stato) ed altri. (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma nn. 1741-1745-1748-1750 del 27 febbraio 2007).