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08/02/08

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 08/02/2008 (Ud. 20/11/2007), Sentenza n. 424

Scambio di informazioni tra imprese - Identità delle condizioni di offerta - Carattere illecito del parallelismo - Inversione dell’onere della prova - Fattispecie.
In presenza di uno scambio di informazioni tra imprese, il parallelismo di comportamenti economici si colora di illiceità, spettando alle imprese dimostrare che il parallelismo non sia il frutto di comportamenti anticoncorrenziali, agevolati dalla conoscenza reciproca di informazioni rilevanti e sensibili (Cons. Stato, VI, n. 652/01, CD musicali; n. 1699/01, Tim - Omnitel). Se, dunque, la semplice identità delle condizioni di offerta da parte degli imprenditori possa costituire da sola indizio idoneo a suffragare l’esistenza di un accordo o di una pratica concordata (salvo il caso eccezionale nel quale l’anomalia dell’appiattimento non sia spiegabile altrimenti che come frutto di un’intesa illecita sul versante concorrenziale), quando esistono elementi di riscontro, quali lo scambio di informazioni, si presume il carattere illecito del parallelismo, con una sostanziale inversione dell’onere della prova, gravante in tal caso sulle imprese al fine di spiegare la razionalità economica delle condotte parallele in una prospettiva di autonome iniziative imprenditoriali; ciò che si presume è le imprese tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento sul mercato, spettando alle stesse imprese l’onere della prova contraria (Corte Giust, CE, C- 49/92, Anic, 8.7.99, par.121). Nella specie, l’illecito contestato non è costituito dal solo scambio di informazioni quale pratica anticoncorrenziale in sé, ma da una più complessa intesa, che ha avuto ad oggetto e per effetto la ripartizione del mercato della fornitura di jet fuel e l’impedimento all’ingresso di nuovi operatori, nonché un intenso e continuato scambio di informazioni idonee al raggiungimento di tali obiettivi. Di fatto, le imprese coinvolte sono di dimensioni tali da disporre certamente delle conoscenze giuridiche e economiche necessarie per conoscere il carattere illecito della loro condotta e le conseguenze che ne derivano dal punto di vista del diritto della concorrenza. Pres. Ruoppolo - Est. Bellomo - TAMOIL ITALIA S.p.A. (avv.ti Villata e Degli Esposti) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Gen. Stato) ed altri. (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma nn. 1741-1745-1748-1750 del 27 febbraio 2007).

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