ARCO IUS

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01/02/08

Trib. Torino Sez. I Sent., 01/02/2008

Nel caso in cui il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza, per inadempimento delle prestazioni previste dal contratto e sulla base dei materiali promozionali, a costui, oltre al dover essere rimborsate le spese sostenute, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, che costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario e indipendentemente dalla configurabilità di un illecito penale. Il danno da vacanza rovinata ai sensi dell'art. 2059 c.c. va riconosciuto anche in assenza di ipotesi di reato qualora sussista una lesione dell'interesse del turista a godere del viaggio organizzato come occasione di piacere, di svago o di riposo. Quel che rileva, ai fini dell'ammissione al risarcimento ex art. 2059 c.c., è l'ingiusta lesione ad un interesse inerente alla persona, dal quale conseguono pregiudizi non valutabili economicamente.

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